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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 07/01/2025, n. 236 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 236 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE DICIASSETTESIMA CIVILE
in composizione monocratica, nella persona della Dott.ssa Maria Pia De Lorenzo, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado, iscritta al n. R.G 23801/23 avente ad oggetto cessione di crediti decisa ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 19/12/24 ore 11,30 tenutasi mediante collegamenti audiovisivi
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. Marcello Colella Parte_1
ATTRICE
rappresentata e difesa dall'Avv. Teresa Ciriaco CP_1
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Per l'attrice: Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale:
In via principale e nel merito accertare e dichiarare la realizzazione, preesistenza, concomitanza ed esistenza alla data della firma del contratto di cessione del credito qui impugnata di tutte le condizioni previste agli artt. 1147 e 1448 e ss c.c. ovvero solo dell'uno o dell'altro articolo di legge, per la pronunzia di rescissione contrattuale, giusto tutto quanto sopra esposto quivi da intendersi riprodotto e, per l'effetto, dichiarare la rescissione con efficacia ex tunc del contratto di cessione di credito da a del 23 giugno 2022 a firma del Notaio Parte_1 CP_1
in Roma, registrato in data 04.07.2022 n. 5320 Serie T1 Persona_1
Sempre in via principale, nel caso di pronuncia della rescissione del contratto, valutare, ai fini di cui all'art. 1447 2° comma, c.p.c., il generale contegno di controparte, considerando il ruolo svolto dai protagonisti sopra indicati, denegando l'equo compenso, ovvero, giusto apprezzamento di quanto sopra, limitandolo al massimo secondo il prudente apprezzamento del Giudice.
In via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi che non si ritengano sussistenti tutte le condizioni di rescindibilità del predetto contratto di cessione di credito, accertare e dichiarare come esso contenesse informazioni false e fuorvianti tali da incidere nella formazione della volontà della parte Cedente e, per l'effetto, dichiarare annullato il contratto per dolo o altre fattispecie rilevate esplicitamente o implicitamente deducibili dal contratto di cessione di credito quivi impugnato, con ogni effetto e conseguenza di legge da prodursi ex tunc.
In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, Cpa e spese generali al 15% come per legge da destinarsi all'Avv. Marcello Colella che se ne dichiara antistatario. Con espressa riserva di ulteriormente dedurre, precisare, ampliare, modificare e dimostrare le argomentazioni e le conclusioni come sopra formulate nonché produrre documenti indicare testimoni, depositare consulenze tecniche, chiedere CTU, nel rispetto dei termini di legge e in considerazione delle difese di controparte.
Per il Convenuto: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
In via principale, nel merito:
1. Accertare e dichiarare l'aleatorietà del contratto di cessione dei crediti stipulato in data 23 giugno 2022 tra la SI.ra e la SI.ra di per essere lo stesso CP_1 Pt_1
totalmente incerto rispetto alla sua quantificazione per tutti i motivi esposti in narrativa e per
l'effetto respingere e dichiarare inammissibile la domanda di rescissione ex art. 1448 c.c. ex adverso proposta in quanto non applicabile ai contratti aleatori;
2. Nella denegata e non creduta ipotesi di ammissione della domanda di rescissione ex art. 1448
c.c. per mancato accertamento dell'aleatorietà del contratto ex art. 1469 c.c., accertare e dichiarare l'inammissibilità della domanda ex adverso proposta di rescissione per stato di bisogno per carenza dei requisiti richiesti ai fini della stessa per tutti i motivi di cui in narrativa;
3.Accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'ex adverso formulata domanda di rescissione per stato di pericolo ex art. 1447 c.c. in quanto infondata sia in fatto che in diritto per inesistenza dello stesso per tutti i motivi di cui in narrativa;
4. Accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'ex adverso formulata domanda di annullamento del contratto per dolo in quanto infondata in fatto e in diritto oltre che basata su circostanze inveritiere per tutti i motivi di cui in narrativa;
5. Per quanto di cui al punto 4, accertare e dichiarare la temerarietà dell'iniziativa della SI.ra
[...]
, e per l'effetto condannare quest'ultima al risarcimento in favore della convenuta dei danni Pt_1
c.d. processuali, conseguenti, ex art. 96 I co. c.p.c., all'aver intentato con dolo o colpa grave la presente lite ed ex art. 96 II co. c.p.c. all'aver l'azione in forza di una narrazione inveritiera dei fatti, il tutto nella misura che il Tribunale vorrà determinare d'ufficio, secondo giustizia ai sensi dell'art. 96, II e III co. C.p.c.;
In via riconvenzionale subordinata : Solo nella denegata e non creduta ipotesi di accertamento della rescissione del contratto ex art. 1448 c.c. disporre e dichiarare la riduzione del contratto ad equità quantificando il supplemento del prezzo da corrispondersi dalla cessionaria SI.ra CP_1
in favore della cedente SI.ra solo a seguito dell'effettivo accredito da parte del
[...] Pt_1
Ministero e in favore della cessionaria SI.ra delle somme eventualmente riconosciute CP_1
secondo la maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia da determinarsi in via equitativa secondo il prudente apprezzamento dell'Ill.mo Giudice adito tenuto conto di tutto quanto già esposto in parte motiva e tenendo in considerazione quanto già percepito dalla SI. ; Pt_1
8. Solo nella denegata e non creduta ipotesi di accertamento del contratto per stato di pericolo accertare e dichiarare spettante alla SI.ra il diritto all'equo compenso per l'opera prestata CP_1
ex art. 1447, co. 2, c.c., equo compenso da quantificarsi nella maggior somma rispetto alla somma già corrisposta a titolo di corrispettivo per la cessione per cui è causa e da determinarsi in via equitativa secondo il prudente apprezzamento del Giudicante;
9. Per l'effetto di cui al punto 8 condannare la SI.ra di al pagamento in favore della SI.ra Pt_1
della somma quantificata in via equitativa dall'Ill.mo Giudice adito a titolo di equo CP_1
compenso ex art. 1447, co. 2, c.c. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio.
IN FATTO
1.1 Con atto di citazione regolarmente notificato, la SI.ra , rappresentava: Parte_1
- di essere comproprietaria unitamente alla sorella odierna attrice, di un Persona_2
appezzamento di terreno sito nel Comune di Formia censito al foglio 29, particelle 91 sub 2,
146 sub 1 e 71; - che con decreto del 20 febbraio 1993 a firma del Prefetto di Latina, il suddetto terreno veniva occupato in via d'urgenza, per la realizzazione di una caserma della Guardia di
Finanza;
- l'occupazione era illegittima in quanto mancante del decreto di esproprio successivo alla occupazione d'urgenza. Pertanto, ai fini di tutela dei propri diritti potestativi, le SInore
[...]
rappresentate e difese dall'Avv. Paolo Stella Richter e dall'Avv. Di Rienzo Pt_1
proponevano ricorso di cui al n. 6384 del 2003 al TAR del Lazio, chiedendo la condanna del al risarcimento del danno per un importo pari al Controparte_2
valore venale del bene;
- contestualmente, veniva proposta azione risarcitoria innanzi al Tribunale Civile di Roma, accolta in primo grado con sentenza n. 12232 del 2009 che condannava il Ministero al pagamento del valore venale del bene immobile quantificandolo in euro 999.915.11 oltre rivalutazione, interessi dalla domanda e spese legali e processuali;
- in data 25 gennaio 2010 veniva notificato al Controparte_2
atto di precetto per euro 1.288.7744,63 e conseguentemente notificato in data 22 gennaio al predetto Ministero presso l'Avvocatura Generale dello Stato;
- successivamente la sentenza precedentemente citata veniva riformata in Corte d'Appello, con la sentenza n. 2318 del 2015, in quanto giudicato sussistere il difetto di giurisdizione civile;
- con ricorso n. 973 del 2016 proposto innanzi al Tar Lazio, sede di Roma, le SInore
[...]
riassumevano il giudizio definito in sede civile come sopra;
Pt_1
- con sentenza n. 5846 del 2017, il TAR Lazio riteneva ammissibile il ricorso in riassunzione, rilevata la perdurante occupazione senza titolo dell'area di proprietà da parte del Pt_1
; Controparte_2
- in particolare, risultava definitivamente decisa e statuita: la illiceità della protratta occupazione degli immobili di proprietà delle SInore e della loro trasformazione Pt_1
definitiva; la illegittimità della condotta del Controparte_2 nonché della società di costruzione;
l'obbligo del Ministero medesimo ad attivarsi al fine di far cessare la illegittima occupazione entro 180 giorni dalla data di notificazione della sentenza;
- il Ministero, nonostante il decorso del termine perentorio indicato dal ConSIlio di Stato in sentenza, non dava esecuzione all'ordine di cessazione della situazione di illegittima occupazione, non provvedeva alla restituzione dell'area in questione e non ne disponeva l'acquisizione; - le SInore , pertanto, si vedevano ancora una volta costrette a ricorrere alla giustizia Pt_1
introducendo giudizio di ottemperanza per la esecuzione della sentenza del ConSIlio di
Stato, al fine di ottenere un provvedimento che facesse cessare l' illegittima occupazione,
a mezzo di un provvedimento di acquisizione sanante dell'immobile, previa corresponsione del valore venale dello stesso e degli altri indennizzi/risarcimenti previsti per legge o, in alternativa, di restituzione dell'immobile previo ripristino dello stato dei luoghi (ad oggi sul bene esiste una caserma della Guardia di Finanza) fermo restando il diritto all'indennizzo per il mancato godimento ventennale del bene e ulteriori indennizzi previsti ex art. 42 bis
DPR 327/2001;
- il giudizio di ottemperanza si concludeva con la sentenza n. 4278/2022 del ConSIlio di
Stato, pubblicata in data 8 giugno 2022 e comunicata alla SI.ra in data 10 Parte_1
Giugno 2022 dall'Avv. Di Rienzo, come documentato;
- dalla suddetta sentenza risultava che le sorelle , e la SI.ra odierna attrice in Pt_1 Pt_1 particolare, “hanno un diritto di credito in corso di quantificazione” nei confronti del
Controparte_2
- successivamente in data 23 giugno 2022, con atto a rogito Notaio , Persona_1
registrato in data 4 luglio 2022 al n. 5320 Serie 1T, la SI.ra odierna convenuta CP_1
su conSIlio del marito Avv. Roberto Bongianni, stipulava con la SI.ra , in Parte_1
qualità di cedente e per la sola quota di Sua spettanza pari al 50%, atto di cessione dei diritti derivanti dalle sentenze aventi ad oggetto l'occupazione illegittima, da parte del
[...]
, dell'appezzamento di terreno sito nel Comune di Formia e distinto Controparte_2
presso il Catasto Terreni al foglio 29, particella 91 sub 2 e particella 146 sub 1 e 71. Il costo della cessione di credito in favore della cessionaria, è stato stabilito dalle parti nella cifra di
€ 30.000,00, pagati a mezzo tre assegni circolari;
- il contratto in questione ha ad oggetto “tutti i diritti di credito ad Essa spettanti derivanti dalla attuazione delle pronunce richiamate e precisamente: a) in caso di adozione di un provvedimento di acquisizione c.d. sanante dell'immobile, il credito relativo al valore venale dello stesso e degli altri indennizzi/risarcimenti previsti dalla legge così come stabiliti dalla futura stima effettuata nel giudizio di ottemperanza o da quella che risulterà nel futuro eventuale giudizio di opposizione alla predetta stima, ovvero b) in caso di restituzione del medesimo immobile, previo ripristino dello stato dei luoghi, il credito all'indennizzo per il mancato godimento dell'immobile dall'inizio dell'occupazione fino alla acquisizione e/o effettiva restituzione nonché alla attribuzione degli ulteriori indennizzi di natura patrimoniale e non previsti dall'art. 42 bis del DPR n. 327/2001, così come quantificati nel giudizio di ottemperanza o nell'eventuale futuro giudizio volto alla quantificazione degli stessi”;
1.2 Con atto di citazione regolarmente notificato la SI.ra , conveniva in giudizio la Parte_1
SI.ra per l'udienza del 30 Settembre 2023, chiedendo la rescissione con efficacia CP_1
ex tunc del contratto di cessione di credito ai sensi dell'art. 1147 e 1448 e ss c.c o in subordine sentir dichiarare annullato il contratto per dolo;
1.3 in data 14 giugno 2023, si costituiva la SI.ra , chiedendo il rigetto di tutte le CP_1
eccezioni dedotte da controparte;
1.4 in data 12 settembre 2023 il Giudice procedente rinviava l'udienza di prima comparizione e di trattazione della causa al 30/11/2023;
1.5 all'udienza del 30/11/2023 il Giudice tentava la conciliazione delle parti. L'Avv.to Ciriaco difensore della SI.ra dichiarava che “la conciliazione allo stato non potrebbe essere CP_1 perseguita nell'attesa della CTU” mentre l'odierna attrice dichiarava di voler indietro il suo credito “nella sua interezza e sono disposta a restituire il prezzo di € 30.000 incamerato per la cessione più una quota da concordare con controparte e che sarebbe corrisposta all'esito della liquidazione del credito.” ;
1.6 constatata l'impossibilità di addivenire ad una conciliazione della controversia il Giudice si riservava;
1.7 in data 25 marzo 2024 parte convenuta chiedeva l'autorizzazione a depositare copia della perizia espletata sul terreno oggetto della espropriazione illegittima dall'Arch Persona_3 riguardo “le attività peritali per la stima del valore attualizzato delle aree interessate della
Caserma della GdF “ ” via Palazzo, n.150 Formia (LT)”; Persona_4
1.8 in data 26.03.2024 il Giudice procedente autorizzava il deposito della perizia richiesta, rinviando la causa all'udienza del 29.05.2024 “per l'esame del documento”;
1.9 a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 29/05/24 respinte tutte le richieste istruttorie avanzate dalle parti, letta la relazione depositata, si rinviava la causa all'udienza del
23.10.2024 ore 12,00 per la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
1.10 all'udienza del 23.10.24 parte convenuta chiedeva il deposito di ulteriore documentazione, pervenuta solo in data 11/10/24 relativa al provvedimento di liquidazione dell'indennità del terreno oggetto di causa, emesso dal in persona Controparte_2
del Provveditore;
1.11 il Giudice autorizzava il deposito e rinviava per la precisazione delle conclusioni e discussione orale all'udienza del 19.12.2024 ore 11,30. IN DIRITTO
2.0 In via preliminare, occorre esaminare l'eccezione avanzata dalla SI.ra riguardo CP_1
alla presunta aleatorietà del contratto di cessione dei crediti stipulato in data 23 giugno 2022 con la SI.ra . Nella comparsa, l'odierna convenuta affermava infatti di aver “ consapevolmente Pt_1
acquistato degli ipotizzabili e non certi diritti correndo il rischio eventuale anche della loro mancata futura esistenza”. Secondo quanto stabilito dall'art. 1349 c.c. un contratto è aleatorio quando il guadagno o la perdita di una delle parti dipende da un evento incerto. Ciò SInifica che per essere qualificato come aleatorio, l'oggetto del contratto deve essere incerto sia nell' an che nel quantum. Nel caso della cessione del credito, l'oggetto del contratto è il credito stesso, che deve essere certo, determinato o determinabile. In merito, l'art. 1260 del Codice Civile stabilisce che tutti i crediti, anche quelli incerti o condizionali, possono essere oggetto di cessione, purché siano determinati o determinabili, confermando la possibilità di trasferire un credito che esiste già nel patrimonio del cedente ma che necessita di accertamento giudiziario. Nel caso specifico, il credito ceduto è certo, in quanto esiste, anche se non è ancora eSIibile. A tal proposito l'art 3 del contratto di cessione oggetto di causa dispone quanto segue: “la Cedente dichiara che quanto ceduto è nella sua piena titolarità e disponibilità garantendone sia l'esistenza che l'eSIibilità”. Tale esistenza, titolarità e disponibilità deriva dall'ultima sentenza del ConSIlio di Stato n. 4678/2022 la quale ha statuito l'obbligo del Ministero delle Infrastrutture di provvedere ai sensi dell'art. 42 bis del DPR n.
327/2011 TU sugli espropri prevedendo che “al proprietario sia corrisposto un indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale liquidato nella misura del 10% del valore venale del bene e per il periodo di occupazione senza titolo un risarcimento nella misura del 5% annuo sul valore del bene. Il valore del bene è stato determinato in sede di CTU del Tribunale di Roma in €
999.915,11 e il calcolo di indennità e risarcimento va effettuato dalla data del 20 febbraio 1993 a quella effettiva di pagamento oltre interessi di legge medio tempore maturati”. Pertanto,
l'affermazione di aleatorietà del contratto da parte della cessionaria risulterebbe infondata, in quanto il credito ceduto è certo e determinabile nel suo ammontare, soddisfacendo i requisiti degli articoli 1260 e 1346 del Codice Civile. In sintesi, l'aleatorietà di un contratto viene meno quando è possibile stabilire con certezza le prestazioni o gli obblighi tra le parti, anche se non immediatamente, grazie alla determinabilità. Questo principio assicura la chiarezza contrattuale e tutela la prevedibilità degli effetti del contratto (Sent. Cass. n. 17399 del 30 agosto 2004). Di conseguenza il contratto di cessione del credito oggetto di causa è, quindi, da considerarsi come un contratto con oggetto determinabile e non aleatorio, escludendo l'applicazione dell'art. 1349 c.c.. In armonia con l'orientamento di legittimità, una recente sentenza ha ulteriormente chiarito che la cessione non sarebbe aleatoria se i crediti oggetto della cessione sono determinabili e basati su un rapporto giuridico esistente. La Cassazione Civile n. 8869 del 31 marzo 2021, sottolinea, infatti, che nel caso di crediti futuri, la validità della cessione dipende dalla presenza di un rapporto giuridico sottostante già individuabile al momento della stipulazione del contratto. Tuttavia, l'incertezza sull'entità o sull'accertamento del credito non lo rende aleatorio ma semplicemente condizionato, poiché si basa su elementi giuridici concreti e determinabili. A tal fine, risulta altresì, infondata l'eccezione sollevata dalla cessionaria nelle note conclusive depositate il 9/12/2024 con cui asserisce che “all'epoca dei fatti il presunto credito non risultava quantificato in alcun modo”. In realtà, il credito al momento della stipulazione del contratto, era stato già oggetto di diverse perizie che lo avevano stimato in importi milionari. Prova evidente del fatto che la cessionaria fosse consapevole di tale valore è rappresentata dall'impugnazione, in un separato procedimento innanzi alla Corte d'Appello, del provvedimento di liquidazione emesso dal Ministero Infrastrutture e
Trasporti- Provveditorato Interregionale Per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna in data 11.10.2024.
Sebbene tale provvedimento non riconosca un credito milionario, ma lo quantifichi in circa
205.199,80 euro, l'impugnazione della odierna cessionaria confermerebbe la consapevolezza dell'esistenza e della quantificazione del credito, già alla data di stipulazione del contratto.
2.1 Sull'ulteriore eccezione avanzata dalla odierna convenuta in merito alla richiesta di “respingere
e dichiarare inammissibile la domanda di rescissione ex art. 1448 c.c. ex adverso proposta in quanto non applicabile ai contratti aleatori” la stessa è da ritenersi infondata. Accertato che il contratto in esame non presenta i requisiti essenziali per essere qualificato come aleatorio, preme fare delle precisazioni al fine di chiarire i contorni della richiesta. Secondo quanto stabilito dall'art
1448 c.c. “il contratto con il quale una parte, trovandosi in stato di bisogno, si è obbligata a prestazioni notevolmente sproporzionate rispetto alla controprestazione, può essere rescisso su domanda della parte che era in stato di bisogno, se l'altra parte ha approfittato della situazione per trarne vantaggio.” L'azione generale di rescissione per lesione richiede quindi, la simultanea esistenza dei requisiti di: una sproporzione ultra dimidium fra le reciproche prestazioni del contratto, uno stato di bisogno del contraente danneggiato e, infine, l'approfittamento da parte dell'altro contraente. Per stabilire, inoltre, se risultino integrati gli estremi della lesione occorre, da un lato, far riferimento al valore che esso presumibilmente avrebbe e, dall'altro lato, tener presente che anche una semplice difficoltà economica o una contingente carenza di liquidità possono integrare lo stato di bisogno, purché siano in rapporto di causa ed effetto con la determinazione a contrarre, occorrendo unicamente che, dall'istruzione della causa, emerga una situazione tale da consentire di ritenere, che la conoscenza dello stato di bisogno della controparte abbia costituito la spinta psicologica a contrarre. (Cassazione civile sez. II, 08/03/2024, n.6311). Applicando tali principi al caso in concreto la SI.ra , per far fronte anche a tutte le spese succedutesi Parte_1 negli anni a causa dei vari giudizi instaurati dal '93 per l'illegittima occupazione, verserebbe in una situazione economica di indigenza totale, tale da costringerla nel corso degli anni a vendere i beni accumulati in una vita, e ricorrere a prestiti di terzi (prestiti erogati anche dalla stessa convenuta, cessionaria ). CP_1
Infatti, dai documenti acquisiti agli atti l'odierna attrice ha:
1. Ricevuto solleciti di pagamento da parte dell'Enel per un totale di € 1,272,92;
2. Ricevuto bonifici da amici per estinguere il suddetto debito;
3. Ricevuto, in data 5 novembre 2020, dalla SI.ra , odierna convenuta, cessionaria, CP_1
bonifico dal conto personale al conto dell'attrice la somma di € 3.000,00 con causale
“prestito personale”;
4. Ricevuto in data 16 giugno 2021 sempre dalla SI.ra bonifico di € 5.800,00 con CP_1 causale “prestito” per complessivi € 8.800,00, in data oggettivamente antecedente a quella della cessione del credito.
5. Non da ultimo la cedente ha ricevuto uno sfratto in data 8 giugno 2022 e l'Avv. Bongianni
(marito della odierna convenuta cessionaria e legale della SI.ra , oggi sospeso Pt_1 dall'ordine) dichiarava formalmente di non opporsi all'intimato sfratto intendendo procedere alla sanatoria dell'intimata morosità ex art 55 l. 392/78. “ A tal fine si sottopongono a quest'Ill.mo Giudice le seguenti osservazioni, tese ad ottenere la concessione del termine massimo di grazia per comprovate difficoltà economiche dell'intimato ai sensi dell'art 55, 4 comma, l. 392/78. F”. Dal tenore del testo emerge infatti che la SI.ra , come Parte_1 confermato proprio dall'Avv. Bongianni, marito della cessionaria e legale della cedente, già versava in condizioni economiche disagiate e lo sfratto rappresentava un'evidente ulteriore situazione di difficoltà, in quanto comportava la perdita della casa e possibili ripercussioni economiche immediate. Questa condizione potrebbe essere considerata uno “stato di bisogno” ai sensi dell'art. 1448 c.c., poiché la SInora si trovava in una situazione di urgenza e vulnerabilità economica al momento della stipulazione. In merito all'approfittamento dello stato di bisogno, i bonifici citati in precedenza, effettuati dalla stessa cessionaria e la vicinanza temporale tra la notifica di sfratto (8 giugno 2022) e la cessione (23 giugno
2022) suggerisce che la cessionaria e il marito l'avvocato Roberto Bongianni, fossero a conoscenza dello stato di bisogno della SInora al momento della stipulazione. Il comportamento dell'avvocato, che, anzichè limitarsi a tutelare gli interessi della cedente, avrebbe orientato e favorito la moglie come cessionaria, solleverebbe dubbi sulla correttezza della sua condotta professionale e sull'imparzialità del suo operato e potrebbe essere interpretato come un approfittamento della condizione di vulnerabilità della cedente. Questa circostanza rafforza la richiesta di rescissione, dimostrando che l'altra parte ha tratto vantaggio dalla situazione sfavorevole della cedente. A tal proposito, risulta anche dimostrato quanto il convenuto precisa nelle sue note depositate il 09/12/2024 “secondo la
Suprema Corte l'approfittamento dello stato di bisogno consiste nella consapevolezza che una parte abbia dello squilibrio tra le prestazioni contrattuali. Non è sufficiente uno squilibrio ipotetico. (Cass. 151/2015)”. Inoltre “alla data in cui è stato stipulato il contratto di cessione” così come l'odierna convenuta richiede che sia esaminata la lesione ultradimidium, a parer suo infondata, la cedente ha trasferito alla cessionaria la totalità dei propri futuri crediti, il cui valore, secondo quanto accertato da diverse perizie tecniche, era milionario, a fronte di un corrispettivo pattuito pari a euro 30.000,00. Tuttavia anche a seguito del “ deposito del provvedimento di liquidazione emesso dal Ministero Infrastrutture
e Trasporti- Provveditorato Interregionale Per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna in data
11.10.2024 con il quale è stata disposta la liquidazione del corrispettivo dell' indennità disposta per l'acquisizione ex art. 42bis del DPR 327/2001 dell' area occupata per la realizzazione della Caserma GDF “ ,, sita in Formia (LT), Via Palazzo Persona_4
Condotto n. 150, in favore dei proprietari del 50% del terreno in oggetto e pari a complessivi € 205.199,80, di cui realmente liquidati per ora, poiché in attesa degli atti da parte dell'Agente Riscossione, solo € 34.900,36” risulta sussistere una lesione ultradimidium. La lesione ultra dimidium si configura quando, in un contratto a prestazioni corrispettive, una delle parti subisce uno squilibrio economico tale da ottenere una prestazione inferiore alla metà del valore reale della controprestazione al momento della conclusione del contratto. Questo concetto è tradizionalmente legato all'actio quanti minoris del diritto romano e si ritrova nel diritto civile italiano nell'art. 1448 c.c., relativo alla rescissione per lesione. Nel contesto di una cessione del credito, si potrebbe configurare una lesione ultra dimidium se il prezzo pattuito per la cessione, risulta inferiore alla metà del valore reale del credito ceduto. Nel caso in concreto il valore attuale del credito che risulta dal provvedimento di liquidazione è pari a € 205.199,80, la metà di tale valore sarebbe pari ad euro 102.599,9 e la cessione pari ad euro 30.000 euro. Il tutto configurerebbe un evidente squilibrio, essendo il prezzo di cessione inferiore a 100.000 euro (meno della metà del valore del credito).
Vi è di più. La cessionaria tenta, con varie argomentazioni, di escludere la configurabilità di una lesione ultra dimidium. Tra queste, sostiene che “gli espropriandi hanno ottenuto il pagamento di parte delle somme statuite a titolo di risarcimento danni, corrisposte in data
20/09/2011” e ancora “L'importo già corrisposto deve essere detratto dal quantum dell'indennizzo stimato”, eccependo così l'assenza di qualsiasi sproporzione. Tuttavia, tale affermazione risulta priva di fondamento, poiché l'importo che si assume essere stato corrisposto non è supportato da alcuna prova concreta. Al contrario, risulta che sia stato emesso un atto di precetto, cui però non è seguito alcun pagamento effettivo. Si ricorda a tal fine che il precetto rappresenta un atto stragiudiziale con cui il creditore intima al debitore di adempiere a un'obbligazione entro un determinato termine, solitamente dieci giorni, a pena di procedere con l'esecuzione forzata (art. 480 c.p.c.). Si tratta, quindi, di una mera intimazione di pagamento, che costituisce un presupposto necessario per l'avvio della fase esecutiva, ma non rappresenta di per sé un atto di esecuzione. Di conseguenza, sostenere che il precetto sia stato parzialmente eseguito è giuridicamente improprio, in quanto il precetto non dà luogo a un'esecuzione vera e propria ma semplicemente alla messa in mora del debitore, invitandolo a soddisfare la prestazione indicata spontaneamente prima dell'inizio dell'esecuzione forzata. Solo nel caso in cui il debitore non adempia, il creditore può procedere con l'azione esecutiva vera e propria. Pertanto, si ribadisce che il precetto è un'intimazione preliminare che non costituisce ancora un'esecuzione del credito. Prova di ciò risulta anche quanto indicato nel ricorso con rg n. 316 del 2022 per l'ottemperanza della sentenza del ConSIlio di Stato, Sez. IV. n. 1917 del 2021. Le SI.re , infatti, Pt_1
“lamentano che, al momento, il infrastrutture e dei trasporti non ha Controparte_2 ottemperato”. A rigor di logica, apprestando delle puntuali contestazioni sul punto, è pur vero che è stato notificato atto di precetto, ma è altrettanto vero che risulterebbe inottemperato. Ne consegue che l'asserito pagamento, non essendo mai stato eseguito, non può in alcun modo essere detratto dal quantum dell'indennizzo stimato. Pertanto, le eccezioni della cessionaria si rivelano del tutto infondate e destituite di prova.
Appare, dunque, sufficientemente dimostrato, che sussistono tutti e tre requisiti (stato di bisogno, sproporzione tra le prestazioni con una lesione “ultra dimidium”, approfittamento della situazione di bisogno), per dichiarare la rescissione contrattuale ai sensi dell'art.1448
c.c.., rigettando la richiesta della odierna convenuta.
L'accoglimento della domanda di rescissione del contratto in quanto stipulato in caso di bisogno consente di non esaminare le ulteriori domande subordinate.
Vi è quindi da esaminare la domanda riconvenzionale proposta dal convenuto il quale solo nella denegata e non creduta ipotesi di accertamento della rescissione del contratto ex art.
1448 c.c. (ha chiesto al giudice di) disporre e dichiarare la riduzione del contratto ad equità quantificando il supplemento del prezzo da corrispondersi dalla cessionaria SI.ra CP_1
in favore della cedente SI.ra solo a seguito dell'effettivo accredito da
[...] Pt_1 parte del Ministero e in favore della cessionaria SI.ra delle somme eventualmente CP_1
riconosciute secondo la maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia da determinarsi in via equitativa secondo il prudente apprezzamento dell'Ill.mo Giudice adito tenuto conto di tutto quanto già esposto in parte motiva e tenendo in considerazione quanto già percepito dalla SI. . Pt_1
Orbene secondo la giurisprudenza, affinché il convenuto possa impedire la pronunzia di rescissione per lesione ultra dimidium, attraverso l'offerta di riduzione ad equità del contratto, occorre che detta offerta sia tale da ricomprendere la differenza tra la somma corrisposta ed il valore del bene al momento della costituzione del rapporto, e non soltanto idonea ad eliminare la sproporzione tra le due prestazioni (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 24247 del 29/11/2016; Sez. 2, Sentenza n. 5458 del 22/11/1978). Inoltre, l'offerta di modificare il contratto rescindibile, in modo da ricondurlo ad equità, qualora sia formulata nel corso del giudizio, può anche limitarsi a chiedere la determinazione al giudice, in base ad elementi oggettivi da accertarsi in giudizio (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 10976 del 19/05/2014; Sez. 2,
Sentenza n. 5922 del 25/05/1991; Sez. 3, Sentenza n. 1067 del 24/03/1976; Sez. 3, Sentenza
n. 2748 del 18/09/1972). E in tal caso il giudice che ritenga inadeguata la minore somma offerta può integrarla.
Solo laddove la domanda contenga l'esatta indicazione delle modificazioni offerte, senza demandare al giudice alcuna integrativa valutazione sulla determinazione del quantum, questi non ha il potere di integrarla o di modificarla;
ma deve accoglierla, se ritiene sufficienti le proposte modificazioni a ricondurre ad equità il contratto,
o rigettarla, in caso contrario.
Peraltro, per raggiungere tale risultato, secondo la Corte di Legittimità, l'offerta di riduzione del contratto a equità, formulata con domanda riconvenzionale subordinata dal convenuto, che in via principale eccepisca il difetto dei presupposti e delle condizioni dell'azione di rescissione, presuppone la concreta rescindibilità del contratto impugnato, così come avviene nel caso di specie e, pertanto, opera soltanto nel caso di verificata ricorrenza di tutti gli estremi per la pronunzia di rescissione, che mira a impedire (Corte di Cassazione Sezione
II civile, sentenza 30 marzo 1979, n. 1850).
Dato, pertanto, il riconoscimento dei presupposti e delle condizioni dell'azione di rescissione, come sopra argomentati, che determinerebbe quindi la rescindibilità del contratto impugnato, appare necessario spingersi ad esaminare la congruità dell'offerta nel complesso di tutti gli elementi di essa e verificare se la stessa possa essere accolta così come
è stata formulata o se possa essere integrata.
Orbene, parte convenuta ha premesso nei suoi atti di non essere in grado di quantificare la misura dell'offerta stante la difficoltà, a sua volta, di quantificare l'importo del credito ceduto, rimettendo l'individuazione dell'ammontare del corrispettivo idoneo a riportare il contratto al prudente apprezzamento del giudice, operazione questa che la giurisprudenza maggioritaria sopra riportata ritiene consentita. Tuttavia, il convenuto ha, altresì, richiesto che detto importo, da quantificarsi ad opera del giudice, dovrebbe essere corrisposto dalla cessionaria SI.ra in favore della cedente SI.ra solo a seguito CP_1 Pt_1 dell'effettivo accredito da parte del Ministero e in favore della cessionaria SI.ra CP_1 delle somme eventualmente riconosciute condizionando, quindi, l'effettivo pagamento del corrispettivo differenziale all'effettivo accredito da parte del Ministero in favore della cessionaria delle somme riconosciute.
Così facendo, però, parte convenuta pretenderebbe di modificare unilateralmente il contenuto dell'accordo originariamente stipulato, trasformando in sostanza una cessione nata pro soluto, in cui il rischio dell'eventuale insolvenza del ceduto è posto interamente a carico del cessionario, giacché il corrispettivo della cessione è stato immediatamente corrisposto, in una cessione pro solvendo, in cui invece il rischio di insolvenza rimarrebbe, parzialmente, a carico del cedente, giacché costui sarebbe esposto, per la differenza fra il corrispettivo equitativamente determinato dal giudice e quello già percepito, alla eventuale insolvenza del Ministero.
A tali condizioni, però, ritiene il giudicante che la domanda riconvenzionale finalizzata alla individuazione di un corrispettivo differenziale condizionato all'effettivo pagamento del credito ceduto sia inammissibile non potendosi ipotizzare un intervento giudiziale modificativo l'originario assetto contrattuale, sostituendosi, di fatto, alla controparte. Detta proposta potrebbe essere, infatti, validata soltanto qualora la parte aderisse ad una eventuale proposta conciliativa formulata in questi termini dal giudice, ma non mediante l'accoglimento integrale dell'offerta condizionata così come formulata dalla parte.
Nondimeno potrebbe prospettarsi un intervento modificativo da parte del giudice che elida la condizione, limitandosi alla mera quantificazione dell'offerta, essendo legato al principio della domanda, integralmente considerata.
Per tali motivi la domanda riconvenzionale deve essere dichiarata inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate con riferimento ai valori massimi di cui al regolamento attuativo sui compensi professionali.
PQM
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte:
- dichiara la rescissione del contratto di cessione di credito stipulato in data 23 giugno 2022, con atto a rogito Notaio e registrato in data 4 luglio 2022 al n. 5320 Serie 1T con la Persona_1
SI.ra ; CP_1
- dispone la restituzione del corrispettivo percepito da nella misura di € 30.000,00; Parte_1
- rigetta la domanda riconvenzionale del convenuto;
- condanna al pagamento delle spese del presente giudizio che si quantificano in CP_1 complessivi euro € 9.737,05 di cui euro € 2.552,00 per la fase di studio, euro € 1.204,00 per la fase introduttiva, euro € 1.806,00 per la fase istruttoria ed euro € 2.905,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfetario del 15%, contributi integrativi ed Iva di legge.
Roma, 19 dicembre 2024
Il Giudice
Maria Pia De Lorenzo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE DICIASSETTESIMA CIVILE
in composizione monocratica, nella persona della Dott.ssa Maria Pia De Lorenzo, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado, iscritta al n. R.G 23801/23 avente ad oggetto cessione di crediti decisa ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 19/12/24 ore 11,30 tenutasi mediante collegamenti audiovisivi
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. Marcello Colella Parte_1
ATTRICE
rappresentata e difesa dall'Avv. Teresa Ciriaco CP_1
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Per l'attrice: Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale:
In via principale e nel merito accertare e dichiarare la realizzazione, preesistenza, concomitanza ed esistenza alla data della firma del contratto di cessione del credito qui impugnata di tutte le condizioni previste agli artt. 1147 e 1448 e ss c.c. ovvero solo dell'uno o dell'altro articolo di legge, per la pronunzia di rescissione contrattuale, giusto tutto quanto sopra esposto quivi da intendersi riprodotto e, per l'effetto, dichiarare la rescissione con efficacia ex tunc del contratto di cessione di credito da a del 23 giugno 2022 a firma del Notaio Parte_1 CP_1
in Roma, registrato in data 04.07.2022 n. 5320 Serie T1 Persona_1
Sempre in via principale, nel caso di pronuncia della rescissione del contratto, valutare, ai fini di cui all'art. 1447 2° comma, c.p.c., il generale contegno di controparte, considerando il ruolo svolto dai protagonisti sopra indicati, denegando l'equo compenso, ovvero, giusto apprezzamento di quanto sopra, limitandolo al massimo secondo il prudente apprezzamento del Giudice.
In via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi che non si ritengano sussistenti tutte le condizioni di rescindibilità del predetto contratto di cessione di credito, accertare e dichiarare come esso contenesse informazioni false e fuorvianti tali da incidere nella formazione della volontà della parte Cedente e, per l'effetto, dichiarare annullato il contratto per dolo o altre fattispecie rilevate esplicitamente o implicitamente deducibili dal contratto di cessione di credito quivi impugnato, con ogni effetto e conseguenza di legge da prodursi ex tunc.
In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, Cpa e spese generali al 15% come per legge da destinarsi all'Avv. Marcello Colella che se ne dichiara antistatario. Con espressa riserva di ulteriormente dedurre, precisare, ampliare, modificare e dimostrare le argomentazioni e le conclusioni come sopra formulate nonché produrre documenti indicare testimoni, depositare consulenze tecniche, chiedere CTU, nel rispetto dei termini di legge e in considerazione delle difese di controparte.
Per il Convenuto: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
In via principale, nel merito:
1. Accertare e dichiarare l'aleatorietà del contratto di cessione dei crediti stipulato in data 23 giugno 2022 tra la SI.ra e la SI.ra di per essere lo stesso CP_1 Pt_1
totalmente incerto rispetto alla sua quantificazione per tutti i motivi esposti in narrativa e per
l'effetto respingere e dichiarare inammissibile la domanda di rescissione ex art. 1448 c.c. ex adverso proposta in quanto non applicabile ai contratti aleatori;
2. Nella denegata e non creduta ipotesi di ammissione della domanda di rescissione ex art. 1448
c.c. per mancato accertamento dell'aleatorietà del contratto ex art. 1469 c.c., accertare e dichiarare l'inammissibilità della domanda ex adverso proposta di rescissione per stato di bisogno per carenza dei requisiti richiesti ai fini della stessa per tutti i motivi di cui in narrativa;
3.Accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'ex adverso formulata domanda di rescissione per stato di pericolo ex art. 1447 c.c. in quanto infondata sia in fatto che in diritto per inesistenza dello stesso per tutti i motivi di cui in narrativa;
4. Accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'ex adverso formulata domanda di annullamento del contratto per dolo in quanto infondata in fatto e in diritto oltre che basata su circostanze inveritiere per tutti i motivi di cui in narrativa;
5. Per quanto di cui al punto 4, accertare e dichiarare la temerarietà dell'iniziativa della SI.ra
[...]
, e per l'effetto condannare quest'ultima al risarcimento in favore della convenuta dei danni Pt_1
c.d. processuali, conseguenti, ex art. 96 I co. c.p.c., all'aver intentato con dolo o colpa grave la presente lite ed ex art. 96 II co. c.p.c. all'aver l'azione in forza di una narrazione inveritiera dei fatti, il tutto nella misura che il Tribunale vorrà determinare d'ufficio, secondo giustizia ai sensi dell'art. 96, II e III co. C.p.c.;
In via riconvenzionale subordinata : Solo nella denegata e non creduta ipotesi di accertamento della rescissione del contratto ex art. 1448 c.c. disporre e dichiarare la riduzione del contratto ad equità quantificando il supplemento del prezzo da corrispondersi dalla cessionaria SI.ra CP_1
in favore della cedente SI.ra solo a seguito dell'effettivo accredito da parte del
[...] Pt_1
Ministero e in favore della cessionaria SI.ra delle somme eventualmente riconosciute CP_1
secondo la maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia da determinarsi in via equitativa secondo il prudente apprezzamento dell'Ill.mo Giudice adito tenuto conto di tutto quanto già esposto in parte motiva e tenendo in considerazione quanto già percepito dalla SI. ; Pt_1
8. Solo nella denegata e non creduta ipotesi di accertamento del contratto per stato di pericolo accertare e dichiarare spettante alla SI.ra il diritto all'equo compenso per l'opera prestata CP_1
ex art. 1447, co. 2, c.c., equo compenso da quantificarsi nella maggior somma rispetto alla somma già corrisposta a titolo di corrispettivo per la cessione per cui è causa e da determinarsi in via equitativa secondo il prudente apprezzamento del Giudicante;
9. Per l'effetto di cui al punto 8 condannare la SI.ra di al pagamento in favore della SI.ra Pt_1
della somma quantificata in via equitativa dall'Ill.mo Giudice adito a titolo di equo CP_1
compenso ex art. 1447, co. 2, c.c. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio.
IN FATTO
1.1 Con atto di citazione regolarmente notificato, la SI.ra , rappresentava: Parte_1
- di essere comproprietaria unitamente alla sorella odierna attrice, di un Persona_2
appezzamento di terreno sito nel Comune di Formia censito al foglio 29, particelle 91 sub 2,
146 sub 1 e 71; - che con decreto del 20 febbraio 1993 a firma del Prefetto di Latina, il suddetto terreno veniva occupato in via d'urgenza, per la realizzazione di una caserma della Guardia di
Finanza;
- l'occupazione era illegittima in quanto mancante del decreto di esproprio successivo alla occupazione d'urgenza. Pertanto, ai fini di tutela dei propri diritti potestativi, le SInore
[...]
rappresentate e difese dall'Avv. Paolo Stella Richter e dall'Avv. Di Rienzo Pt_1
proponevano ricorso di cui al n. 6384 del 2003 al TAR del Lazio, chiedendo la condanna del al risarcimento del danno per un importo pari al Controparte_2
valore venale del bene;
- contestualmente, veniva proposta azione risarcitoria innanzi al Tribunale Civile di Roma, accolta in primo grado con sentenza n. 12232 del 2009 che condannava il Ministero al pagamento del valore venale del bene immobile quantificandolo in euro 999.915.11 oltre rivalutazione, interessi dalla domanda e spese legali e processuali;
- in data 25 gennaio 2010 veniva notificato al Controparte_2
atto di precetto per euro 1.288.7744,63 e conseguentemente notificato in data 22 gennaio al predetto Ministero presso l'Avvocatura Generale dello Stato;
- successivamente la sentenza precedentemente citata veniva riformata in Corte d'Appello, con la sentenza n. 2318 del 2015, in quanto giudicato sussistere il difetto di giurisdizione civile;
- con ricorso n. 973 del 2016 proposto innanzi al Tar Lazio, sede di Roma, le SInore
[...]
riassumevano il giudizio definito in sede civile come sopra;
Pt_1
- con sentenza n. 5846 del 2017, il TAR Lazio riteneva ammissibile il ricorso in riassunzione, rilevata la perdurante occupazione senza titolo dell'area di proprietà da parte del Pt_1
; Controparte_2
- in particolare, risultava definitivamente decisa e statuita: la illiceità della protratta occupazione degli immobili di proprietà delle SInore e della loro trasformazione Pt_1
definitiva; la illegittimità della condotta del Controparte_2 nonché della società di costruzione;
l'obbligo del Ministero medesimo ad attivarsi al fine di far cessare la illegittima occupazione entro 180 giorni dalla data di notificazione della sentenza;
- il Ministero, nonostante il decorso del termine perentorio indicato dal ConSIlio di Stato in sentenza, non dava esecuzione all'ordine di cessazione della situazione di illegittima occupazione, non provvedeva alla restituzione dell'area in questione e non ne disponeva l'acquisizione; - le SInore , pertanto, si vedevano ancora una volta costrette a ricorrere alla giustizia Pt_1
introducendo giudizio di ottemperanza per la esecuzione della sentenza del ConSIlio di
Stato, al fine di ottenere un provvedimento che facesse cessare l' illegittima occupazione,
a mezzo di un provvedimento di acquisizione sanante dell'immobile, previa corresponsione del valore venale dello stesso e degli altri indennizzi/risarcimenti previsti per legge o, in alternativa, di restituzione dell'immobile previo ripristino dello stato dei luoghi (ad oggi sul bene esiste una caserma della Guardia di Finanza) fermo restando il diritto all'indennizzo per il mancato godimento ventennale del bene e ulteriori indennizzi previsti ex art. 42 bis
DPR 327/2001;
- il giudizio di ottemperanza si concludeva con la sentenza n. 4278/2022 del ConSIlio di
Stato, pubblicata in data 8 giugno 2022 e comunicata alla SI.ra in data 10 Parte_1
Giugno 2022 dall'Avv. Di Rienzo, come documentato;
- dalla suddetta sentenza risultava che le sorelle , e la SI.ra odierna attrice in Pt_1 Pt_1 particolare, “hanno un diritto di credito in corso di quantificazione” nei confronti del
Controparte_2
- successivamente in data 23 giugno 2022, con atto a rogito Notaio , Persona_1
registrato in data 4 luglio 2022 al n. 5320 Serie 1T, la SI.ra odierna convenuta CP_1
su conSIlio del marito Avv. Roberto Bongianni, stipulava con la SI.ra , in Parte_1
qualità di cedente e per la sola quota di Sua spettanza pari al 50%, atto di cessione dei diritti derivanti dalle sentenze aventi ad oggetto l'occupazione illegittima, da parte del
[...]
, dell'appezzamento di terreno sito nel Comune di Formia e distinto Controparte_2
presso il Catasto Terreni al foglio 29, particella 91 sub 2 e particella 146 sub 1 e 71. Il costo della cessione di credito in favore della cessionaria, è stato stabilito dalle parti nella cifra di
€ 30.000,00, pagati a mezzo tre assegni circolari;
- il contratto in questione ha ad oggetto “tutti i diritti di credito ad Essa spettanti derivanti dalla attuazione delle pronunce richiamate e precisamente: a) in caso di adozione di un provvedimento di acquisizione c.d. sanante dell'immobile, il credito relativo al valore venale dello stesso e degli altri indennizzi/risarcimenti previsti dalla legge così come stabiliti dalla futura stima effettuata nel giudizio di ottemperanza o da quella che risulterà nel futuro eventuale giudizio di opposizione alla predetta stima, ovvero b) in caso di restituzione del medesimo immobile, previo ripristino dello stato dei luoghi, il credito all'indennizzo per il mancato godimento dell'immobile dall'inizio dell'occupazione fino alla acquisizione e/o effettiva restituzione nonché alla attribuzione degli ulteriori indennizzi di natura patrimoniale e non previsti dall'art. 42 bis del DPR n. 327/2001, così come quantificati nel giudizio di ottemperanza o nell'eventuale futuro giudizio volto alla quantificazione degli stessi”;
1.2 Con atto di citazione regolarmente notificato la SI.ra , conveniva in giudizio la Parte_1
SI.ra per l'udienza del 30 Settembre 2023, chiedendo la rescissione con efficacia CP_1
ex tunc del contratto di cessione di credito ai sensi dell'art. 1147 e 1448 e ss c.c o in subordine sentir dichiarare annullato il contratto per dolo;
1.3 in data 14 giugno 2023, si costituiva la SI.ra , chiedendo il rigetto di tutte le CP_1
eccezioni dedotte da controparte;
1.4 in data 12 settembre 2023 il Giudice procedente rinviava l'udienza di prima comparizione e di trattazione della causa al 30/11/2023;
1.5 all'udienza del 30/11/2023 il Giudice tentava la conciliazione delle parti. L'Avv.to Ciriaco difensore della SI.ra dichiarava che “la conciliazione allo stato non potrebbe essere CP_1 perseguita nell'attesa della CTU” mentre l'odierna attrice dichiarava di voler indietro il suo credito “nella sua interezza e sono disposta a restituire il prezzo di € 30.000 incamerato per la cessione più una quota da concordare con controparte e che sarebbe corrisposta all'esito della liquidazione del credito.” ;
1.6 constatata l'impossibilità di addivenire ad una conciliazione della controversia il Giudice si riservava;
1.7 in data 25 marzo 2024 parte convenuta chiedeva l'autorizzazione a depositare copia della perizia espletata sul terreno oggetto della espropriazione illegittima dall'Arch Persona_3 riguardo “le attività peritali per la stima del valore attualizzato delle aree interessate della
Caserma della GdF “ ” via Palazzo, n.150 Formia (LT)”; Persona_4
1.8 in data 26.03.2024 il Giudice procedente autorizzava il deposito della perizia richiesta, rinviando la causa all'udienza del 29.05.2024 “per l'esame del documento”;
1.9 a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 29/05/24 respinte tutte le richieste istruttorie avanzate dalle parti, letta la relazione depositata, si rinviava la causa all'udienza del
23.10.2024 ore 12,00 per la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
1.10 all'udienza del 23.10.24 parte convenuta chiedeva il deposito di ulteriore documentazione, pervenuta solo in data 11/10/24 relativa al provvedimento di liquidazione dell'indennità del terreno oggetto di causa, emesso dal in persona Controparte_2
del Provveditore;
1.11 il Giudice autorizzava il deposito e rinviava per la precisazione delle conclusioni e discussione orale all'udienza del 19.12.2024 ore 11,30. IN DIRITTO
2.0 In via preliminare, occorre esaminare l'eccezione avanzata dalla SI.ra riguardo CP_1
alla presunta aleatorietà del contratto di cessione dei crediti stipulato in data 23 giugno 2022 con la SI.ra . Nella comparsa, l'odierna convenuta affermava infatti di aver “ consapevolmente Pt_1
acquistato degli ipotizzabili e non certi diritti correndo il rischio eventuale anche della loro mancata futura esistenza”. Secondo quanto stabilito dall'art. 1349 c.c. un contratto è aleatorio quando il guadagno o la perdita di una delle parti dipende da un evento incerto. Ciò SInifica che per essere qualificato come aleatorio, l'oggetto del contratto deve essere incerto sia nell' an che nel quantum. Nel caso della cessione del credito, l'oggetto del contratto è il credito stesso, che deve essere certo, determinato o determinabile. In merito, l'art. 1260 del Codice Civile stabilisce che tutti i crediti, anche quelli incerti o condizionali, possono essere oggetto di cessione, purché siano determinati o determinabili, confermando la possibilità di trasferire un credito che esiste già nel patrimonio del cedente ma che necessita di accertamento giudiziario. Nel caso specifico, il credito ceduto è certo, in quanto esiste, anche se non è ancora eSIibile. A tal proposito l'art 3 del contratto di cessione oggetto di causa dispone quanto segue: “la Cedente dichiara che quanto ceduto è nella sua piena titolarità e disponibilità garantendone sia l'esistenza che l'eSIibilità”. Tale esistenza, titolarità e disponibilità deriva dall'ultima sentenza del ConSIlio di Stato n. 4678/2022 la quale ha statuito l'obbligo del Ministero delle Infrastrutture di provvedere ai sensi dell'art. 42 bis del DPR n.
327/2011 TU sugli espropri prevedendo che “al proprietario sia corrisposto un indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale liquidato nella misura del 10% del valore venale del bene e per il periodo di occupazione senza titolo un risarcimento nella misura del 5% annuo sul valore del bene. Il valore del bene è stato determinato in sede di CTU del Tribunale di Roma in €
999.915,11 e il calcolo di indennità e risarcimento va effettuato dalla data del 20 febbraio 1993 a quella effettiva di pagamento oltre interessi di legge medio tempore maturati”. Pertanto,
l'affermazione di aleatorietà del contratto da parte della cessionaria risulterebbe infondata, in quanto il credito ceduto è certo e determinabile nel suo ammontare, soddisfacendo i requisiti degli articoli 1260 e 1346 del Codice Civile. In sintesi, l'aleatorietà di un contratto viene meno quando è possibile stabilire con certezza le prestazioni o gli obblighi tra le parti, anche se non immediatamente, grazie alla determinabilità. Questo principio assicura la chiarezza contrattuale e tutela la prevedibilità degli effetti del contratto (Sent. Cass. n. 17399 del 30 agosto 2004). Di conseguenza il contratto di cessione del credito oggetto di causa è, quindi, da considerarsi come un contratto con oggetto determinabile e non aleatorio, escludendo l'applicazione dell'art. 1349 c.c.. In armonia con l'orientamento di legittimità, una recente sentenza ha ulteriormente chiarito che la cessione non sarebbe aleatoria se i crediti oggetto della cessione sono determinabili e basati su un rapporto giuridico esistente. La Cassazione Civile n. 8869 del 31 marzo 2021, sottolinea, infatti, che nel caso di crediti futuri, la validità della cessione dipende dalla presenza di un rapporto giuridico sottostante già individuabile al momento della stipulazione del contratto. Tuttavia, l'incertezza sull'entità o sull'accertamento del credito non lo rende aleatorio ma semplicemente condizionato, poiché si basa su elementi giuridici concreti e determinabili. A tal fine, risulta altresì, infondata l'eccezione sollevata dalla cessionaria nelle note conclusive depositate il 9/12/2024 con cui asserisce che “all'epoca dei fatti il presunto credito non risultava quantificato in alcun modo”. In realtà, il credito al momento della stipulazione del contratto, era stato già oggetto di diverse perizie che lo avevano stimato in importi milionari. Prova evidente del fatto che la cessionaria fosse consapevole di tale valore è rappresentata dall'impugnazione, in un separato procedimento innanzi alla Corte d'Appello, del provvedimento di liquidazione emesso dal Ministero Infrastrutture e
Trasporti- Provveditorato Interregionale Per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna in data 11.10.2024.
Sebbene tale provvedimento non riconosca un credito milionario, ma lo quantifichi in circa
205.199,80 euro, l'impugnazione della odierna cessionaria confermerebbe la consapevolezza dell'esistenza e della quantificazione del credito, già alla data di stipulazione del contratto.
2.1 Sull'ulteriore eccezione avanzata dalla odierna convenuta in merito alla richiesta di “respingere
e dichiarare inammissibile la domanda di rescissione ex art. 1448 c.c. ex adverso proposta in quanto non applicabile ai contratti aleatori” la stessa è da ritenersi infondata. Accertato che il contratto in esame non presenta i requisiti essenziali per essere qualificato come aleatorio, preme fare delle precisazioni al fine di chiarire i contorni della richiesta. Secondo quanto stabilito dall'art
1448 c.c. “il contratto con il quale una parte, trovandosi in stato di bisogno, si è obbligata a prestazioni notevolmente sproporzionate rispetto alla controprestazione, può essere rescisso su domanda della parte che era in stato di bisogno, se l'altra parte ha approfittato della situazione per trarne vantaggio.” L'azione generale di rescissione per lesione richiede quindi, la simultanea esistenza dei requisiti di: una sproporzione ultra dimidium fra le reciproche prestazioni del contratto, uno stato di bisogno del contraente danneggiato e, infine, l'approfittamento da parte dell'altro contraente. Per stabilire, inoltre, se risultino integrati gli estremi della lesione occorre, da un lato, far riferimento al valore che esso presumibilmente avrebbe e, dall'altro lato, tener presente che anche una semplice difficoltà economica o una contingente carenza di liquidità possono integrare lo stato di bisogno, purché siano in rapporto di causa ed effetto con la determinazione a contrarre, occorrendo unicamente che, dall'istruzione della causa, emerga una situazione tale da consentire di ritenere, che la conoscenza dello stato di bisogno della controparte abbia costituito la spinta psicologica a contrarre. (Cassazione civile sez. II, 08/03/2024, n.6311). Applicando tali principi al caso in concreto la SI.ra , per far fronte anche a tutte le spese succedutesi Parte_1 negli anni a causa dei vari giudizi instaurati dal '93 per l'illegittima occupazione, verserebbe in una situazione economica di indigenza totale, tale da costringerla nel corso degli anni a vendere i beni accumulati in una vita, e ricorrere a prestiti di terzi (prestiti erogati anche dalla stessa convenuta, cessionaria ). CP_1
Infatti, dai documenti acquisiti agli atti l'odierna attrice ha:
1. Ricevuto solleciti di pagamento da parte dell'Enel per un totale di € 1,272,92;
2. Ricevuto bonifici da amici per estinguere il suddetto debito;
3. Ricevuto, in data 5 novembre 2020, dalla SI.ra , odierna convenuta, cessionaria, CP_1
bonifico dal conto personale al conto dell'attrice la somma di € 3.000,00 con causale
“prestito personale”;
4. Ricevuto in data 16 giugno 2021 sempre dalla SI.ra bonifico di € 5.800,00 con CP_1 causale “prestito” per complessivi € 8.800,00, in data oggettivamente antecedente a quella della cessione del credito.
5. Non da ultimo la cedente ha ricevuto uno sfratto in data 8 giugno 2022 e l'Avv. Bongianni
(marito della odierna convenuta cessionaria e legale della SI.ra , oggi sospeso Pt_1 dall'ordine) dichiarava formalmente di non opporsi all'intimato sfratto intendendo procedere alla sanatoria dell'intimata morosità ex art 55 l. 392/78. “ A tal fine si sottopongono a quest'Ill.mo Giudice le seguenti osservazioni, tese ad ottenere la concessione del termine massimo di grazia per comprovate difficoltà economiche dell'intimato ai sensi dell'art 55, 4 comma, l. 392/78. F”. Dal tenore del testo emerge infatti che la SI.ra , come Parte_1 confermato proprio dall'Avv. Bongianni, marito della cessionaria e legale della cedente, già versava in condizioni economiche disagiate e lo sfratto rappresentava un'evidente ulteriore situazione di difficoltà, in quanto comportava la perdita della casa e possibili ripercussioni economiche immediate. Questa condizione potrebbe essere considerata uno “stato di bisogno” ai sensi dell'art. 1448 c.c., poiché la SInora si trovava in una situazione di urgenza e vulnerabilità economica al momento della stipulazione. In merito all'approfittamento dello stato di bisogno, i bonifici citati in precedenza, effettuati dalla stessa cessionaria e la vicinanza temporale tra la notifica di sfratto (8 giugno 2022) e la cessione (23 giugno
2022) suggerisce che la cessionaria e il marito l'avvocato Roberto Bongianni, fossero a conoscenza dello stato di bisogno della SInora al momento della stipulazione. Il comportamento dell'avvocato, che, anzichè limitarsi a tutelare gli interessi della cedente, avrebbe orientato e favorito la moglie come cessionaria, solleverebbe dubbi sulla correttezza della sua condotta professionale e sull'imparzialità del suo operato e potrebbe essere interpretato come un approfittamento della condizione di vulnerabilità della cedente. Questa circostanza rafforza la richiesta di rescissione, dimostrando che l'altra parte ha tratto vantaggio dalla situazione sfavorevole della cedente. A tal proposito, risulta anche dimostrato quanto il convenuto precisa nelle sue note depositate il 09/12/2024 “secondo la
Suprema Corte l'approfittamento dello stato di bisogno consiste nella consapevolezza che una parte abbia dello squilibrio tra le prestazioni contrattuali. Non è sufficiente uno squilibrio ipotetico. (Cass. 151/2015)”. Inoltre “alla data in cui è stato stipulato il contratto di cessione” così come l'odierna convenuta richiede che sia esaminata la lesione ultradimidium, a parer suo infondata, la cedente ha trasferito alla cessionaria la totalità dei propri futuri crediti, il cui valore, secondo quanto accertato da diverse perizie tecniche, era milionario, a fronte di un corrispettivo pattuito pari a euro 30.000,00. Tuttavia anche a seguito del “ deposito del provvedimento di liquidazione emesso dal Ministero Infrastrutture
e Trasporti- Provveditorato Interregionale Per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna in data
11.10.2024 con il quale è stata disposta la liquidazione del corrispettivo dell' indennità disposta per l'acquisizione ex art. 42bis del DPR 327/2001 dell' area occupata per la realizzazione della Caserma GDF “ ,, sita in Formia (LT), Via Palazzo Persona_4
Condotto n. 150, in favore dei proprietari del 50% del terreno in oggetto e pari a complessivi € 205.199,80, di cui realmente liquidati per ora, poiché in attesa degli atti da parte dell'Agente Riscossione, solo € 34.900,36” risulta sussistere una lesione ultradimidium. La lesione ultra dimidium si configura quando, in un contratto a prestazioni corrispettive, una delle parti subisce uno squilibrio economico tale da ottenere una prestazione inferiore alla metà del valore reale della controprestazione al momento della conclusione del contratto. Questo concetto è tradizionalmente legato all'actio quanti minoris del diritto romano e si ritrova nel diritto civile italiano nell'art. 1448 c.c., relativo alla rescissione per lesione. Nel contesto di una cessione del credito, si potrebbe configurare una lesione ultra dimidium se il prezzo pattuito per la cessione, risulta inferiore alla metà del valore reale del credito ceduto. Nel caso in concreto il valore attuale del credito che risulta dal provvedimento di liquidazione è pari a € 205.199,80, la metà di tale valore sarebbe pari ad euro 102.599,9 e la cessione pari ad euro 30.000 euro. Il tutto configurerebbe un evidente squilibrio, essendo il prezzo di cessione inferiore a 100.000 euro (meno della metà del valore del credito).
Vi è di più. La cessionaria tenta, con varie argomentazioni, di escludere la configurabilità di una lesione ultra dimidium. Tra queste, sostiene che “gli espropriandi hanno ottenuto il pagamento di parte delle somme statuite a titolo di risarcimento danni, corrisposte in data
20/09/2011” e ancora “L'importo già corrisposto deve essere detratto dal quantum dell'indennizzo stimato”, eccependo così l'assenza di qualsiasi sproporzione. Tuttavia, tale affermazione risulta priva di fondamento, poiché l'importo che si assume essere stato corrisposto non è supportato da alcuna prova concreta. Al contrario, risulta che sia stato emesso un atto di precetto, cui però non è seguito alcun pagamento effettivo. Si ricorda a tal fine che il precetto rappresenta un atto stragiudiziale con cui il creditore intima al debitore di adempiere a un'obbligazione entro un determinato termine, solitamente dieci giorni, a pena di procedere con l'esecuzione forzata (art. 480 c.p.c.). Si tratta, quindi, di una mera intimazione di pagamento, che costituisce un presupposto necessario per l'avvio della fase esecutiva, ma non rappresenta di per sé un atto di esecuzione. Di conseguenza, sostenere che il precetto sia stato parzialmente eseguito è giuridicamente improprio, in quanto il precetto non dà luogo a un'esecuzione vera e propria ma semplicemente alla messa in mora del debitore, invitandolo a soddisfare la prestazione indicata spontaneamente prima dell'inizio dell'esecuzione forzata. Solo nel caso in cui il debitore non adempia, il creditore può procedere con l'azione esecutiva vera e propria. Pertanto, si ribadisce che il precetto è un'intimazione preliminare che non costituisce ancora un'esecuzione del credito. Prova di ciò risulta anche quanto indicato nel ricorso con rg n. 316 del 2022 per l'ottemperanza della sentenza del ConSIlio di Stato, Sez. IV. n. 1917 del 2021. Le SI.re , infatti, Pt_1
“lamentano che, al momento, il infrastrutture e dei trasporti non ha Controparte_2 ottemperato”. A rigor di logica, apprestando delle puntuali contestazioni sul punto, è pur vero che è stato notificato atto di precetto, ma è altrettanto vero che risulterebbe inottemperato. Ne consegue che l'asserito pagamento, non essendo mai stato eseguito, non può in alcun modo essere detratto dal quantum dell'indennizzo stimato. Pertanto, le eccezioni della cessionaria si rivelano del tutto infondate e destituite di prova.
Appare, dunque, sufficientemente dimostrato, che sussistono tutti e tre requisiti (stato di bisogno, sproporzione tra le prestazioni con una lesione “ultra dimidium”, approfittamento della situazione di bisogno), per dichiarare la rescissione contrattuale ai sensi dell'art.1448
c.c.., rigettando la richiesta della odierna convenuta.
L'accoglimento della domanda di rescissione del contratto in quanto stipulato in caso di bisogno consente di non esaminare le ulteriori domande subordinate.
Vi è quindi da esaminare la domanda riconvenzionale proposta dal convenuto il quale solo nella denegata e non creduta ipotesi di accertamento della rescissione del contratto ex art.
1448 c.c. (ha chiesto al giudice di) disporre e dichiarare la riduzione del contratto ad equità quantificando il supplemento del prezzo da corrispondersi dalla cessionaria SI.ra CP_1
in favore della cedente SI.ra solo a seguito dell'effettivo accredito da
[...] Pt_1 parte del Ministero e in favore della cessionaria SI.ra delle somme eventualmente CP_1
riconosciute secondo la maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia da determinarsi in via equitativa secondo il prudente apprezzamento dell'Ill.mo Giudice adito tenuto conto di tutto quanto già esposto in parte motiva e tenendo in considerazione quanto già percepito dalla SI. . Pt_1
Orbene secondo la giurisprudenza, affinché il convenuto possa impedire la pronunzia di rescissione per lesione ultra dimidium, attraverso l'offerta di riduzione ad equità del contratto, occorre che detta offerta sia tale da ricomprendere la differenza tra la somma corrisposta ed il valore del bene al momento della costituzione del rapporto, e non soltanto idonea ad eliminare la sproporzione tra le due prestazioni (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 24247 del 29/11/2016; Sez. 2, Sentenza n. 5458 del 22/11/1978). Inoltre, l'offerta di modificare il contratto rescindibile, in modo da ricondurlo ad equità, qualora sia formulata nel corso del giudizio, può anche limitarsi a chiedere la determinazione al giudice, in base ad elementi oggettivi da accertarsi in giudizio (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 10976 del 19/05/2014; Sez. 2,
Sentenza n. 5922 del 25/05/1991; Sez. 3, Sentenza n. 1067 del 24/03/1976; Sez. 3, Sentenza
n. 2748 del 18/09/1972). E in tal caso il giudice che ritenga inadeguata la minore somma offerta può integrarla.
Solo laddove la domanda contenga l'esatta indicazione delle modificazioni offerte, senza demandare al giudice alcuna integrativa valutazione sulla determinazione del quantum, questi non ha il potere di integrarla o di modificarla;
ma deve accoglierla, se ritiene sufficienti le proposte modificazioni a ricondurre ad equità il contratto,
o rigettarla, in caso contrario.
Peraltro, per raggiungere tale risultato, secondo la Corte di Legittimità, l'offerta di riduzione del contratto a equità, formulata con domanda riconvenzionale subordinata dal convenuto, che in via principale eccepisca il difetto dei presupposti e delle condizioni dell'azione di rescissione, presuppone la concreta rescindibilità del contratto impugnato, così come avviene nel caso di specie e, pertanto, opera soltanto nel caso di verificata ricorrenza di tutti gli estremi per la pronunzia di rescissione, che mira a impedire (Corte di Cassazione Sezione
II civile, sentenza 30 marzo 1979, n. 1850).
Dato, pertanto, il riconoscimento dei presupposti e delle condizioni dell'azione di rescissione, come sopra argomentati, che determinerebbe quindi la rescindibilità del contratto impugnato, appare necessario spingersi ad esaminare la congruità dell'offerta nel complesso di tutti gli elementi di essa e verificare se la stessa possa essere accolta così come
è stata formulata o se possa essere integrata.
Orbene, parte convenuta ha premesso nei suoi atti di non essere in grado di quantificare la misura dell'offerta stante la difficoltà, a sua volta, di quantificare l'importo del credito ceduto, rimettendo l'individuazione dell'ammontare del corrispettivo idoneo a riportare il contratto al prudente apprezzamento del giudice, operazione questa che la giurisprudenza maggioritaria sopra riportata ritiene consentita. Tuttavia, il convenuto ha, altresì, richiesto che detto importo, da quantificarsi ad opera del giudice, dovrebbe essere corrisposto dalla cessionaria SI.ra in favore della cedente SI.ra solo a seguito CP_1 Pt_1 dell'effettivo accredito da parte del Ministero e in favore della cessionaria SI.ra CP_1 delle somme eventualmente riconosciute condizionando, quindi, l'effettivo pagamento del corrispettivo differenziale all'effettivo accredito da parte del Ministero in favore della cessionaria delle somme riconosciute.
Così facendo, però, parte convenuta pretenderebbe di modificare unilateralmente il contenuto dell'accordo originariamente stipulato, trasformando in sostanza una cessione nata pro soluto, in cui il rischio dell'eventuale insolvenza del ceduto è posto interamente a carico del cessionario, giacché il corrispettivo della cessione è stato immediatamente corrisposto, in una cessione pro solvendo, in cui invece il rischio di insolvenza rimarrebbe, parzialmente, a carico del cedente, giacché costui sarebbe esposto, per la differenza fra il corrispettivo equitativamente determinato dal giudice e quello già percepito, alla eventuale insolvenza del Ministero.
A tali condizioni, però, ritiene il giudicante che la domanda riconvenzionale finalizzata alla individuazione di un corrispettivo differenziale condizionato all'effettivo pagamento del credito ceduto sia inammissibile non potendosi ipotizzare un intervento giudiziale modificativo l'originario assetto contrattuale, sostituendosi, di fatto, alla controparte. Detta proposta potrebbe essere, infatti, validata soltanto qualora la parte aderisse ad una eventuale proposta conciliativa formulata in questi termini dal giudice, ma non mediante l'accoglimento integrale dell'offerta condizionata così come formulata dalla parte.
Nondimeno potrebbe prospettarsi un intervento modificativo da parte del giudice che elida la condizione, limitandosi alla mera quantificazione dell'offerta, essendo legato al principio della domanda, integralmente considerata.
Per tali motivi la domanda riconvenzionale deve essere dichiarata inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate con riferimento ai valori massimi di cui al regolamento attuativo sui compensi professionali.
PQM
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte:
- dichiara la rescissione del contratto di cessione di credito stipulato in data 23 giugno 2022, con atto a rogito Notaio e registrato in data 4 luglio 2022 al n. 5320 Serie 1T con la Persona_1
SI.ra ; CP_1
- dispone la restituzione del corrispettivo percepito da nella misura di € 30.000,00; Parte_1
- rigetta la domanda riconvenzionale del convenuto;
- condanna al pagamento delle spese del presente giudizio che si quantificano in CP_1 complessivi euro € 9.737,05 di cui euro € 2.552,00 per la fase di studio, euro € 1.204,00 per la fase introduttiva, euro € 1.806,00 per la fase istruttoria ed euro € 2.905,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfetario del 15%, contributi integrativi ed Iva di legge.
Roma, 19 dicembre 2024
Il Giudice
Maria Pia De Lorenzo