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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 23/09/2025, n. 1408 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1408 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2578/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Gabriella Anna Leonardi, ha pronunciato ex art. 281
sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 2578/2024 promossa da:
(C.F. ), in persona del procuratore e legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore rappresentata e difesa dagli avvocati Giacinto Di Donato ( ) e C.F._1
Katiuscia Paniccia ( presso il cui studio elegge domicilio. C.F._2
ATTRICE OPPONENTE
contro
(C.F. ), elettivamente domiciliata presso lo studio CP_2 C.F._3
dell'avv. RUOCCO ANDREA che la rappresenta e difende giusta procura in atti.
CONVENUTA OPPOSTA
pagina 1 di 5 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del luglio 2024 proponeva opposizione avverso il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 774/2024 emesso dal Tribunale di Siracusa il 25 giugno 2024 nel procedimento iscritto al
R.G. n. 841/2024 con il quale le era stata ingiunta la consegna di copia del contratto di credito revolving n. 631101552 intestato alla ricorrente . CP_2
Preliminarmente parte opponente eccepiva l'invalidità della procura alle liti allegata da controparte al ricorso per decreto ingiuntivo atteso che la stessa difetta degli elementi essenziali che consentono di individuare l'effettivo conferente. Nel merito deduceva che, trattandosi di contratto concluso nel 2006
ed essendo decorsi più di dieci anni dall'invio dell'istanza ex art. 119 T.U.B., controparte non aveva più diritto alla consegna. L'odierna attrice ha inoltre richiamato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui l'art. 119 T.U.B. e il relativo obbligo di consegna non trova applicazione per il contratto riferendosi lo stesso a singole operazioni.
Si costituiva in giudizio parte opposta contestando l'eccezione preliminare e l'applicabilità alla fattispecie in esame dell'art. 119 T.U.B. e del relativo termine decennale dovendo trovare applicazione il primo comma dell'art. 117 T.U.B. e l'ordinario termine di prescrizione decorrente dalla chiusura del conto corrente.
Rigettata dal precedente Decidente la richiesta di concessione della provvisoria esecutività del decreto opposto la causa veniva rinviata per la discussione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. all'odierna udienza disponendo la sostituzione dell'udienza con lo scambio di note scritte.
L'opposizione è infondata e non merita accoglimento.
Quanto all'eccezione preliminare attinente alla invalidità della procura alle liti allegata al ricorso per decreto ingiuntivo la stessa è infondata atteso che dalla stessa è possibile desumere la provenienza pagina 2 di 5 dell'atto dalla parte essendo espressamente indicato il nome della stessa ( ) e essendo CP_2
stata apposta una firma leggibile.
In ogni caso giova rilevare che la nullità della procura alle liti, relativa al ricorso per decreto ingiuntivo comporta l'invalidità della fase monitoria e dell'ingiunzione, ma non anche della domanda agli effetti della cognizione piena con il rito ordinario in sede di giudizio di opposizione, allorché l'opposto in quest'ultimo giudizio abbia prodotto una nuova valida procura nella comparsa di risposta (cfr.
Cassazione civile, sentenza n. 4780/2013).
Nel merito, si rileva che l'art. 119 T.U.B. non dispone nulla in merito alla copia dei contratti, facendo riferimento alle sole “comunicazioni periodiche” al cliente e dispone che la richiesta può essere portata relativamente a “singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni”. Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità il diritto di ricevere copia dei contratti sottoscritti tra le parti è un diritto più ampio di quello previsto dalla norma speciale innanzi richiamata, riferibile ad entrambe le parti del rapporto, ed è riconducibile al dovere generale delle parti di un rapporto obbligatorio, ex art. 1175 c.c.,
di agire secondo le regole della correttezza, facendo applicazione del principio della “buona fede”, ex art 1375 c.c.. (Cass. n. 12093/2001; Cass. n. 11004/2006).
Pertanto il diritto del cliente di ricevere anche copia dei contratti sottoscritti e l'obbligo in capo alla banca di consegna del contratto consegue al dovere generale della banca di comportamento secondo correttezza, imposto peraltro ad entrambi i contraenti di un contratto.
Orbene, l'art. 117 TUB prevede a pena di nullità che i contratti siano redatti per iscritto ed impone la consegna di un esemplare ai clienti, i quali hanno quindi diritto a riceverne copia sia al momento della sottoscrizione che successivamente, ove richiesto. In tale linea di pensiero la Corte d'Appello di Milano
che, con la sentenza n. 1796/2012, ha affermato che la banca è obbligata alla conservazione del contratto senza alcun limite temporale, non essendo applicabile al contratto quanto disposto all'art. 119
pagina 3 di 5 T.U.B. per la sola documentazione bancari periodica bancari, considerato che il contratto costituisce la base portante del rapporto Per tale ragione il limite temporale di conservazione per soli dieci anni di cui all'art. 119 T.U.B. non riguarda i contratti e l'obbligo della sua conservazione da parte della banca finisce soltanto con il decorso del termine prescrizionale ordinario di dieci anni, a far data dalla chiusura (ex art. 2946 c.c.), termine che, nel caso de quo non è spirato.
L'opposizione va, dunque, rigettata.
Quanto alle spese processuali seguono la soccombenza e possono liquidarsi come da dispositivo che segue applicando il DM n. 55/2014 e successive modifiche, tenuto conto del valore indeterminabile e della complessità bassa secondo i valori minimi per tutte le fasi con esclusione di quella istruttoria non espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'opposizione proposta nei confronti del decreto ingiuntivo n. 774/2024 emesso dal
Tribunale di Siracusa il 25 giugno 2024 nel procedimento iscritto al R.G. n. 841/2024 e per l'effetto lo conferma, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
- condanna altresì la parte opponente a rimborsare alla parte opposta le spese di lite, che si liquidano in € 2.906,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c.
Siracusa, 23/09/2025
IL GIUDICE
dott. Gabriella Anna Leonardi
pagina 4 di 5 DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Gabriella Anna Leonardi, ha pronunciato ex art. 281
sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 2578/2024 promossa da:
(C.F. ), in persona del procuratore e legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore rappresentata e difesa dagli avvocati Giacinto Di Donato ( ) e C.F._1
Katiuscia Paniccia ( presso il cui studio elegge domicilio. C.F._2
ATTRICE OPPONENTE
contro
(C.F. ), elettivamente domiciliata presso lo studio CP_2 C.F._3
dell'avv. RUOCCO ANDREA che la rappresenta e difende giusta procura in atti.
CONVENUTA OPPOSTA
pagina 1 di 5 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del luglio 2024 proponeva opposizione avverso il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 774/2024 emesso dal Tribunale di Siracusa il 25 giugno 2024 nel procedimento iscritto al
R.G. n. 841/2024 con il quale le era stata ingiunta la consegna di copia del contratto di credito revolving n. 631101552 intestato alla ricorrente . CP_2
Preliminarmente parte opponente eccepiva l'invalidità della procura alle liti allegata da controparte al ricorso per decreto ingiuntivo atteso che la stessa difetta degli elementi essenziali che consentono di individuare l'effettivo conferente. Nel merito deduceva che, trattandosi di contratto concluso nel 2006
ed essendo decorsi più di dieci anni dall'invio dell'istanza ex art. 119 T.U.B., controparte non aveva più diritto alla consegna. L'odierna attrice ha inoltre richiamato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui l'art. 119 T.U.B. e il relativo obbligo di consegna non trova applicazione per il contratto riferendosi lo stesso a singole operazioni.
Si costituiva in giudizio parte opposta contestando l'eccezione preliminare e l'applicabilità alla fattispecie in esame dell'art. 119 T.U.B. e del relativo termine decennale dovendo trovare applicazione il primo comma dell'art. 117 T.U.B. e l'ordinario termine di prescrizione decorrente dalla chiusura del conto corrente.
Rigettata dal precedente Decidente la richiesta di concessione della provvisoria esecutività del decreto opposto la causa veniva rinviata per la discussione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. all'odierna udienza disponendo la sostituzione dell'udienza con lo scambio di note scritte.
L'opposizione è infondata e non merita accoglimento.
Quanto all'eccezione preliminare attinente alla invalidità della procura alle liti allegata al ricorso per decreto ingiuntivo la stessa è infondata atteso che dalla stessa è possibile desumere la provenienza pagina 2 di 5 dell'atto dalla parte essendo espressamente indicato il nome della stessa ( ) e essendo CP_2
stata apposta una firma leggibile.
In ogni caso giova rilevare che la nullità della procura alle liti, relativa al ricorso per decreto ingiuntivo comporta l'invalidità della fase monitoria e dell'ingiunzione, ma non anche della domanda agli effetti della cognizione piena con il rito ordinario in sede di giudizio di opposizione, allorché l'opposto in quest'ultimo giudizio abbia prodotto una nuova valida procura nella comparsa di risposta (cfr.
Cassazione civile, sentenza n. 4780/2013).
Nel merito, si rileva che l'art. 119 T.U.B. non dispone nulla in merito alla copia dei contratti, facendo riferimento alle sole “comunicazioni periodiche” al cliente e dispone che la richiesta può essere portata relativamente a “singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni”. Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità il diritto di ricevere copia dei contratti sottoscritti tra le parti è un diritto più ampio di quello previsto dalla norma speciale innanzi richiamata, riferibile ad entrambe le parti del rapporto, ed è riconducibile al dovere generale delle parti di un rapporto obbligatorio, ex art. 1175 c.c.,
di agire secondo le regole della correttezza, facendo applicazione del principio della “buona fede”, ex art 1375 c.c.. (Cass. n. 12093/2001; Cass. n. 11004/2006).
Pertanto il diritto del cliente di ricevere anche copia dei contratti sottoscritti e l'obbligo in capo alla banca di consegna del contratto consegue al dovere generale della banca di comportamento secondo correttezza, imposto peraltro ad entrambi i contraenti di un contratto.
Orbene, l'art. 117 TUB prevede a pena di nullità che i contratti siano redatti per iscritto ed impone la consegna di un esemplare ai clienti, i quali hanno quindi diritto a riceverne copia sia al momento della sottoscrizione che successivamente, ove richiesto. In tale linea di pensiero la Corte d'Appello di Milano
che, con la sentenza n. 1796/2012, ha affermato che la banca è obbligata alla conservazione del contratto senza alcun limite temporale, non essendo applicabile al contratto quanto disposto all'art. 119
pagina 3 di 5 T.U.B. per la sola documentazione bancari periodica bancari, considerato che il contratto costituisce la base portante del rapporto Per tale ragione il limite temporale di conservazione per soli dieci anni di cui all'art. 119 T.U.B. non riguarda i contratti e l'obbligo della sua conservazione da parte della banca finisce soltanto con il decorso del termine prescrizionale ordinario di dieci anni, a far data dalla chiusura (ex art. 2946 c.c.), termine che, nel caso de quo non è spirato.
L'opposizione va, dunque, rigettata.
Quanto alle spese processuali seguono la soccombenza e possono liquidarsi come da dispositivo che segue applicando il DM n. 55/2014 e successive modifiche, tenuto conto del valore indeterminabile e della complessità bassa secondo i valori minimi per tutte le fasi con esclusione di quella istruttoria non espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'opposizione proposta nei confronti del decreto ingiuntivo n. 774/2024 emesso dal
Tribunale di Siracusa il 25 giugno 2024 nel procedimento iscritto al R.G. n. 841/2024 e per l'effetto lo conferma, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
- condanna altresì la parte opponente a rimborsare alla parte opposta le spese di lite, che si liquidano in € 2.906,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c.
Siracusa, 23/09/2025
IL GIUDICE
dott. Gabriella Anna Leonardi
pagina 4 di 5 DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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