Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 17/02/2025, n. 648 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 648 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari, dott. Giuseppe Minervini all'udienza del 17.2.2025 ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio, la seguente
SENTENZA nelle cause in materia di previdenza in primo grado riunite nn.2183 e 5013/2023 R.G,
TRA avv. CHIETERA F Parte_1
INPS Avv. G BORRELLI
conclusioni: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n.2183/2023 r.g., la società istante in epigrafe indicata proponeva opposizione avverso il verbale di accertamento prot.38442 del 18 maggio 2022 notificato in data 19 maggio 2022 nonché avverso la conseguente diffida Inps del 6.9.2022. A sostegno dell'opposizione deduceva varie censure.
L'Inps si costituiva ritualmente in giudizio contestando la fondatezza dell'azione. Con successivo giudizio n.5013/2023 r.g. la stessa società chiedeva l'annullamento del avviso di addebito n.314 2023
0000 234788000 nei termini ivi in dettaglio indicati. L'Inps si costituiva ritualmente in giudizio contestando la fondatezza dell'azione. Riunite per connessione oggettiva e soggettiva ex art. 151 disp. att. cpc., le cause venivano istruite con prove documentali. All'udienza odierna la causa veniva decisa come da sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In relazione al giudizio n.2183/2023 r.g. è stato gravato il verbale di accertamento prot. 38442 del 18 maggio 2022 notificato in data 19 maggio 2022 nonché la conseguente diffida Inps del 6.9.2022.
2. Tanto chiarito, va notato che, alla stessa stregua di quanto avviene in tutte le procedure di opposizione ad accertamenti ante causam, anche in questo tipo di controversie l'opponente è un convenuto in senso sostanziale, mentre è l'ente impositore ad assumere la veste di attore sostanziale. In tale veste le parti, rispettivamente, hanno l'onere di osservare le regole processuali. Ed allora, l'opposto
(attore sostanziale) deve rispettare innanzitutto quanto previsto dall'art.416 cpc., secondo cui il convenuto ha l'onere di costituirsi in cancelleria almeno dieci giorni prima dell'udienza di discussione a pena di decadenza dalla proposizione dei mezzi di prova di cui intende valersi, anche se è ovvio che il contenuto da dare all'atto di costituzione debba essere quello della domanda (ex art. 414 cpc.) e non piuttosto quello della memoria di costituzione (art. 416 cpc.) (Cass. n. 5045/99). Orbene, se la tardiva
14/10/2008, Trib. Pisa, sent. n. 189/2002; Trib. Bari, n. 6434 del 27.2.2004; Pretura Salerno, 31 gennaio 1995).
3.1. Invero, a più riprese la Suprema Corte (cfr. in termini Cass. civ. Sez. VI - Lavoro, Ord.,
07/11/2014, n. 23767 nonché Cass. civ. Sez. lavoro, 18-05-2010, n. 12108) ha chiarito che in tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorchè sia convenuto in giudizio di accertamento negativo. Ne consegue che nel giudizio promosso da una società per l'accertamento dell'insussistenza dell'obbligo contributivo preteso dall'INPS sulla base di verbale ispettivo, incombe sull'Istituto previdenziale la prova dei fatti costitutivi del credito preteso, rispetto ai quali il verbale non riveste efficacia probatoria. E' noto infatti che per giurisprudenza consolidata (cfr. in termini ex multis Cass. 5/6/2003 n. 9004 e Cass. 10/12/2002 n. 17555) i “verbali ispettivi”, alla stregua di ogni altra attività di indagine compiuta dalla P.A., hanno efficacia di prova fino a querela di falso soltanto della provenienza dell'atto dal pubblico funzionario e della veridicità degli accertamenti compiuti, ma non del contenuto di tali accertamenti, qualora questi siano basati su dichiarazioni rese da terzi o, addirittura, dall'interessato, dovendosi comunque sempre pervenire alla decisione della controversia mediante la comparazione e il prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi probatori acquisiti alla causa. Il verbale di accertamento, rectius, ispettivo gravato vale, quindi, solo a documentare l'attività di accertamento compiuta dai funzionari INPS su cui grava in ogni caso l'onere probatorio dei fatti costitutivi del diritto prospettato nel contestato verbale ispettivo.
3.2. E' noto in particolare che il verbale di accertamento ha valenza nel presente giudizio di mero indizio secondo il consolidato orientamento pretorio per il quale:”Nel giudizio promosso dal contribuente per
2 l'accertamento negativo del credito previdenziale, incombe all'INPS l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa contributiva, che l' fondi su rapporto ispettivo. A tal fine, il rapporto ispettivo dei funzionari dell'ente CP_1 previdenziale, pur non facendo piena prova fino a querela di falso, è attendibile fino a prova contraria, quando esprime gli elementi da cui trae origine (in particolare, mediante allegazione delle dichiarazioni rese da terzi), restando, comunque, liberamente valutabile dal giudice in concorso con gli altri elementi probatori. (Cass. civ. Sez. lavoro, 06-09-2012, n.
14965) nonché :” I verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'Ispettorato del lavoro fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato, il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso d'altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori. (Cass. civ. Sez. lavoro Sent., 06-06-2008, n.
15073).
4.1. Passando al caso di specie, va rilevato che con il verbale di accertamento gravato sono state reclamate delle somme a titolo di contributi e sanzioni in relazione a presunti crediti di lavoro maturati in favore della dipendente in forza della diffida accertativa del ITL di BARI n. BA Parte_2
0001/2022-262.
4.2. Costituisce circostanza pacifica, in assenza di contestazioni inter partes, che avverso tale diffida è stato proposto gravame definito con sentenza della Sezione n.3245/2023 con cui è stato accertata l'inesistenza del credito di lavoro ivi consacrato.
4.3. Acclarato pertanto che attualmente non sussiste alcun credito di lavoro presupposto, deve ritenersi che non sono dovuti neppure i relativi contributi e sanzioni reclamati con il verbale gravato.
4.4. Ciò in disparte, non può sottacersi che l'Inps nulla ha contestato in relazione a tali allegazioni né con il suo atto di costituzione in giudizio ha richiesto mezzi di prova idonei a dimostrare la fondatezza della pretesa contributiva. In conclusione, sulla scorta di quanto precede, va accolta l'opposizione e per l'effetto va dichiarato che la parte opponente non ha commesso le infrazioni in contestazione di cui al verbale di accertamento gravato e che l'Inps non ha titolo per il recupero delle somme reclamate in tale atto e nella conseguente diffida Inps del 6.9.2022.
5. L'infondatezza delle pretese di cui al predetto verbale di accertamento comporta il consequenziale rigetto della pretesa creditoria azionata con l'avviso di addebito gravato nel giudizio proposto n.5013/2023 r.g. ed emesso sul presupposto esclusivo della fondatezza dello stesso verbale, come pacificamente ammesso dalle parti costituite.
6. Le assorbenti considerazioni che precedono rendono pletorica la disamina delle ulteriori argomentazioni espresse dalle parti. Invero, in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" - desumibile dagli artt. 24 e 11 Cost. - deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale. Ciò in considerazione del fatto che si impone un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, ed è consentito sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da
3 trattare, di cui all'art.276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr. in termini ex multis Cass. civ. Sez. V, Ord.,
(ud. 17/05/2018) 08-06-2018, n. 15008; Cass. civ. Sez. III Ordinanza, 21-06-2017, n. 15350; Cass. civ.
Sez. lavoro Ordinanza, 19-06-2017, n. 15064; Sez. lavoro, 18-11-2016, n. 23531; Sez. lavoro, 19-08-
2016, n. 17214; Cass. 12.11.2015 n. 23160; Cass. S.U.
8.5.2014 n. 9936; Cass. 28.5.2014 n. 12002 e giurisprudenza pacifica della Sezione tra cui sentenza del 13-07-2017 nonchè Trib. Roma Sez. lavoro,
08-02-2018; Corte d'Appello Torino Sez. lavoro, Sent., 15/06/2017 Trib. Reggio Emilia Sez. II, 07-12-
2017; Trib. Milano Sez. lavoro, 10-05-2016).
7. Per la soccombenza le spese di causa rimangono in capo all'Inps nella misura di cui in dispositivo, in considerazione dell'attività processuale svolta e del valore delle cause, con la riduzione ex art. 151 disp. att. cpc.
P.Q.M.
Il Giudice definitivamente pronunciando sulle cause riunite di cui in epigrafe, rigettata ogni altra domanda, istanza ed eccezione, così provvede: accoglie l'opposizione e per l'effetto dichiara che la parte opponente non ha commesso le infrazioni di cui al verbale di accertamento ed alla diffida di accertamento gravati e che l'Inps non ha titolo per il recupero delle somme azionate con tali atti e con l'avviso di addebito impugnati, nei termini di cui in motivazione;
condanna l'Inps al pagamento delle spese di causa in favore dell'opponente per l'importo complessivo di € 3500,00 oltre IVA e CAP e rimborso spese anche forfettario come per legge.
Bari 17.2.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Giuseppe Minervini
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