TRIB
Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 13/05/2025, n. 1828 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1828 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
Il Tribunale di Bari, prima sezione civile, in composizione collegiale, nelle persone dei Giudici:
- Dott. Giuseppe DISABATO
-Presidente
- Dott.ssa Rosella NOCERA -Giudice
- Dott.ssa Tiziana DI GIOIA -Giudice relatore ha pronunciato, con l'intervento del PM, la seguente
SENTENZA definitiva nella causa iscritta al n. 17542/2018 R.G. avente ad oggetto: 'disconoscimento di figlio naturale e risarcimento danni', pendente tra
(C.F. ), rappresentato e difeso dall' avv. Claudia De Parte_1 C.F._1
Palma
-attore-
e
(C.F. ), rappresentata e difesa dall' avv. Maria CP_1 C.F._2
Danila Campanile
-convenuta-
e
(C.F. ), rappresentata e difesa dall' avv. Valeria Controparte_2 C.F._3
Nanna
-convenuta-
nonché
PUBBLICO MINISTERO presso la Procura della Repubblica di Bari
All' udienza del 04.12.2024, tenutasi in forma cartolare, su precisazione delle conclusioni, come da note scritte depositate, la causa era riservata in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. ed invio degli atti al PM
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in riassunzione premesso che: Parte_1
- in data 30.01.1988 aveva contratto matrimonio con la sig.ra CP_1
Pagina 1 di 8 - dall'unione dei coniugi erano nate tre figlie: (05.07.1988), Per_1 Persona_2
(01.12.1991) e (11.07.2002); CP_2
- con ricorso del 10.04.2008 la chiedeva al Tribunale di Bari di dichiarare la CP_1 separazione personale dei coniugi, atteso che la convivenza era divenuta intollerabile;
- nel corso del giudizio di separazione la sporgeva nei suoi confronti una serie di CP_1 denunce-querele che determinavano a suo carico l'apertura di un processo penale per alcuni delitti, tra cui quello di abusi sessuali sulla figlia minore;
CP_2
- che con provvedimento cautelare n. 4618 del 18.12.2009 il Tribunale per i minorenni di Bari sospendeva la sua responsabilità genitoriale nei confronti della figlia CP_2
- con successivo provvedimento n. 2566/2013, depositato il 21.06.2013, successivamente alla sua assoluzione per il reato di abusi sessuali resa con sentenza del 04.06.2012, egli era reintegrato dal Tribunale per i Minorenni nella potestà genitoriale della minore con incarico ai servizi sociali di predisporre un sostegno psicologico alla bambina finalizzato al recupero del rapporto con il padre;
- egli, nel corso del processo penale a suo carico, apprendeva che sua moglie aveva intrattenuto diverse relazioni extra coniugali e, in particolare, di non essere il padre biologico delle due primogenite e Per_1 Persona_2
- egli aveva proposto, dinanzi al Tribunale di Bari, procedimento per il disconoscimento delle due figlie primogenite;
- all'esito del giudizio di separazione personale dei coniugi, il Tribunale disponeva quindi l'affidamento esclusivo alla madre della figlia e poneva a suo carico un assegno di CP_2 contributo al mantenimento della minore pari ad €300,00 mensili;
- nonostante i suoi tentativi di recuperare il rapporto con la figlia questa si era CP_2 completamente allontanata dal padre;
- egli, dall'anno 2011, conviveva con una nuova compagna e, nonostante numerosi tentativi, la coppia non era mai riuscita ad avere bambini;
- egli si era sottoposto a visite specialistiche, all'esito delle quali aveva scoperto di essere affetto da “azoospermia”;
- pertanto, egli non era il padre biologico di;
CP_2
- la aveva sempre nascosto le sue relazioni extraconiugali sicchè l'apprendere di non CP_1 essere il padre di gli aveva provocato una profonda sofferenza, oltre che un danno di CP_2 natura patrimoniale correlato alle somme versate a titolo di mantenimento della minore;
tutto ciò premesso, chiedeva, in via preliminare, di rimettere alla Corte Costituzionale la questione di legittimità dell'art.244 IV comma c.c. con riferimento all'impossibilità di proporre l'azione di disconoscimento della paternità oltre cinque anni dalla data della nascita e, nel merito, di accogliere la domanda di disconoscimento della paternità nei confronti della figlia
, con ogni conseguenza di legge e con condanna della convenuta sig.ra Controparte_2 CP_1 al pagamento della somma complessiva €97.024,00 a titolo di risarcimento del danno materiale e di quello non patrimoniale (esistenziale e/o morale e/o endofamiliare) subito a causa del dedotto comportamento illecito dalla convenuta;
in via subordinata, nell' ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale, l'attore chiedeva, previo accertamento della non paternità biologica nei confronti della figlia la condanna della al pagamento CP_2 CP_1
Pagina 2 di 8 della somma anzidetta pari ad €97.024,00 a titolo di risarcimento del danno materiale e di quello non patrimoniale.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 27.3.2019 si costituiva la sig.ra CP_1 la quale, in via preliminare, chiedeva di dichiarare l'inammissibilità della questione di
[...] legittimità costituzionale dell'art.244 IV° comma c.c per manifesta infondatezza;
nel merito, la convenuta chiedeva di dichiarare inammissibile la domanda di disconoscimento della paternità per decorrenza del termine di decadenza ex art.244 c.c., e di rigettare, perché sfornita di prova nell'”an” e nel “quantum”, ogni richiesta, anche risarcitoria.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il 26.03.2019, si costituiva altresì in giudizio la minore in persona del curatore speciale avv. Valeria Nanna, la quale Controparte_2 eccepiva la decadenza dall'attore della domanda proposta e l'infondatezza della questione di legittimità costituzionale paventata in citazione.
All'udienza del 27.03.2019, il G.I concedeva i termini di cui all'art. 183 co. 6 cpc.
Con comparsa del 21.9.2021 si costituiva in proprio , nelle more divenuta Controparte_2 maggiorenne.
Con ordinanza resa all'esito dell'udienza del 22.09.2021, il G.I. disponeva consulenza genetica. Dopo vari rinvii conseguenti alle ripetute rinunce all'incarico dei consulenti tecnici nominati, all'udienza dell'01.06.2022 veniva nominato quale consulente tecnico d'ufficio il dott.
[...]
Per_3
Depositata in data 28.10.2022 la relazione di consulenza tecnica d'ufficio, la causa veniva ulteriormente istruita con le prove testimoniali chieste da parte attrice, assunte alle udienze dell'08.03.2023 e del 10.05.2023. All' udienza del 04.12.2024, tenutasi a “trattazione scritta”, dopo riassegnazione del fascicolo, il G.I., lette le note scritte con le quali le parti precisavano le conclusioni, rimetteva la causa al
Collegio per la decisione con assegnazione dei termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 190 c.p.c. ed invio degli atti al PM.
*****
Preliminarmente va dichiarata l'ammissibilità dell'azione di disconoscimento proposta dal
, risultando infondata l'eccezione di decadenza per la decorrenza del termine Parte_1 quinquennale previsto dal co. IV dell'art. 244 c.c. sollevata dalle convenute.
La norma, infatti, prevede che “l'azione non può essere, comunque, proposta oltre cinque anni dal giorno della nascita”.
Ebbene, va qui ricordato che il termine suddetto introdotto dal legislatore delegato nel 2013 con il decreto legislativo n. 154 inizia a decorrere soltanto dalla data di entrata in vigore della riforma (7 febbraio 2014). Tanto si evince agevolmente dalla disciplina transitoria dettata dall'art 104 co. 7 e 9 del d.lgs. 154/2013.
In particolare, il co. 7 dell'art. cit. prevede l'immediata applicabilità della normativa sostanziale di cui al novellato art. 244 anche per le azioni di disconoscimento relative a figli nati prima dell'entrata in vigore, laddove, invece, il comma 9, prevede che “fermi gli effetti del giudicato formatosi prima dell'entrata in vigore della L. 10 dicembre 2012, n. 219, i termini per proporre l'azione di disconoscimento di paternità, previsti dall'articolo 244 c.c., comma 4, decorrono dal giorno dell'entrata in vigore del presente decreto legislativo".
Pagina 3 di 8 Appare evidente, dunque, che alla regola della immediata applicabilità - con salvezza del giudicato - disposta dalla disposizione di cui al settimo comma, la disposizione di cui al nono comma introduce una deroga per la quale il termine di proponibilità (secondo la dottrina, ma di
"prescrizione", secondo la Relazione illustrativa) opera solo a far tempo dall'entrata in vigore della riforma ("...decorrono dal giorno ...").
La lettura innanzi proposta è, d'altra parte, espressamente enunciata anche nella Relazione illustrativa al D.Lgs. n. 154 del 2013, nella quale si afferma che "l'art. 104 detta le disposizioni transitorie che, nel rispetto del principio dell'intangibilità dell'eventuale giudicato formatosi prima dell'entrata in vigore della legge delega, prevedono in quali limiti debbano essere applicate le nuove disposizioni" ... "Il comma 7, applicando il principio generale in forza del quale gli istituti di diritto sostanziale si applicano dal momento della loro entrata in vigore, stabilisce che le disposizioni del codice civile, come modificate dal presente decreto legislativo si applichino a tutte le azioni sulle quali la norma è intervenuta (disconoscimento di paternità, reclamo o contestazione dello stato di figlio) anche se relative a figli nati prima della entrata in vigore della legge stessa". Inoltre, "Il comma 9 stabilisce che dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo inizino a decorrere i termini, previsti dal quarto comma dell'art. 244 c.c., per proporre l'azione di disconoscimento di paternità". (cfr. Cassazione civile sez. I, 26/06/2014,
n.14556).
Per tutto quanto detto, dall'entrata in vigore della riforma, risalente al 7.02.2014, alla data di introduzione del presente giudizio (l'atto di citazione è stato consegnato per la notifica il
4.12.2018) non risultava decorso il termine di decadenza di cinque anni.
Ne discende l'irrilevanza in questa sede della questione di legittimità costituzionale delineata in citazione dall'attore. Risulta, inoltre, rispettato, il termine annuale previsto dal secondo comma dell'art. 244 cc affinchè il marito possa promuovere azione di disconoscimento: la norma in commento, al secondo periodo del secondo comma, precisa che se il marito “prova di aver ignorato la propria impotenza di generare ovvero l'adulterio della moglie al tempo del concepimento, il termine
(annuale previsto dal primo capoverso) decorre dal giorno in cui ne ha avuto conoscenza”.
Nel caso di specie il suddetto termine risulta rispettato in quanto l'attore ha Parte_1 potuto dubitare della propria paternità nei confronti della terzogenita solo dopo essersi CP_2 sottoposto agli esami clinici e aver ottenuto in data 16.02.2018 un referto che ha provato la sua
“azoospermia” e quindi la probabile incapacità di generare (cfr. referto spermiogramma del 16.02.2018 allegato 6 dell'atto di citazione). Il termine annuale alla data di introduzione del giudizio non risultava pertanto scaduto, non essendo decorso un anno dalla scoperta da parte dell'attore della propria impotenza di generare.
Nel merito, l'azione di disconoscimento della paternità proposta dall'attore è fondata e può trovare accoglimento per le ragioni che di seguito si espongono.
Occorre premettere in punto di diritto che l'azione di disconoscimento è quella che deve proporre chi intende far accertare e dichiarare la mancanza di relazione biologica tra il genitore e il figlio nato durante il matrimonio. La legge presume, infatti, che il marito della madre sia anche il padre del bambino (in tal senso vi è la presunzione di paternità) e ciò avviene secondo il dettato degli artt. 231 e 232 c.c. i quali testualmente recitano che il «il marito è padre del figlio concepito o nato durante il matrimonio» e «si presume concepito durante il matrimonio
Pagina 4 di 8 il figlio nato quando non sono ancora decorsi trecento giorni dalla data dell'annullamento, dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio».
In quest'ottica, l'azione di disconoscimento si presenta, quindi, quale strumento volto ad accertare giudizialmente l'assenza di qualsivoglia legame operata dalle suddette norme (cfr.
Cass. n. 9379/2012). Va, inoltre, precisato che il disconoscimento comporta l'accertamento che il figlio è stato generato da altro uomo diverso dal marito e che, allo stato, è figlio della sola madre salvo un eventuale, ma non necessario, riconoscimento da parte del padre biologico (ciò spiega il motivo per cui quest'ultimo, non sia litisconsorte necessario nel giudizio di disconoscimento). Orbene, ai sensi dell'art. 243-bis c.c., chi esercita l'azione di disconoscimento (e tale può essere il padre, la madre ovvero il figlio stesso e secondo termini rigidamente previsti dal legislatore) è ammesso a provare che non esiste rapporto di filiazione tra il figlio e il presunto padre. Peraltro, pur essendo astrattamente ammissibile qualsiasi mezzo di prova, sole le risultanze del test del DNA tendono ad avere rilievo dirimente ai fini della decisione.
Ebbene, nel caso di specie assume rilievo, oltre che il referto prodotto da parte attrice di cui si
è già detto e da cui si evince l'azoospermia dello stesso, la consulenza tecnica svolta dal dott.
Nella relazione conclusiva, depositata in data 28.10.2022, sulla cui correttezza Persona_3 metodologica non vi è motivo di dubitare, il nominato ctu, all'esito degli esami specialistici relativi al DNA dei soggetti in causa, ha concluso nel senso della “ESCLUSIONE della paternità di nei confronti di ”. Parte_1 Controparte_2
La domanda di disconoscimento della paternità può quindi trovare accoglimento.
Tanto premesso, deve ora essere analizzata la domanda di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali avanzata dal nei confronti della convenuta Pt_1 CP_1
Assume l'attore, invero, di aver subito, oltre ad un danno patrimoniale stimato in €8.400,00 e calcolato sulla base delle spese dallo stesso sostenute per il mantenimento (€200,00 mensili) di dal mese di dicembre 2008 al mese di giugno 2012, un danno non patrimoniale (id est CP_2 biologico esistenziale e/o morale e/o endofamiliare) pari ad €88.624,00 comprensivo di personalizzazione (somma calcolata sulla base delle tabelle del Tribunale di Milano avendo riguardo al danno biologico pari al 20% accertato dal dott. nella relazione medica Persona_4 di parte, allegata all'atto di citazione) e conseguente alla scoperta di non essere il padre biologico di CP_2
Più nello specifico, l'attore assume che la condotta della convenuta la quale ha CP_1 nascosto la propria relazione extraconiugale nel periodo del concepimento di e la CP_2 conseguente violazione degli obblighi coniugali di cui all'art. 143 c.c., hanno determinato una lesione della propria dignità, dell'onore e della reputazione;
tutto ciò, unitamente alla scoperta di non essere il padre di avrebbero ingenerato nello stesso non solo un patema CP_2
d'animo, dolore e sofferenza, ma anche una perdita del senso d'identità e di certezza dei propri legami e di fiducia nel prossimo tanto da determinare un “disturbo da stress post-traumatico” per come diagnosticato dal perito di parte (cfr. relazione medico-legale del 09.04.2018 a firma del dott. all. 7 atto di citazione). Persona_5
Entrambe le domande di risarcimento del danno risultano infondate e non possono essere accolte.
Pagina 5 di 8 Quanto al danno patrimoniale, lo stesso, a fronte delle specifiche contestazioni sollevate dalla convenuta è rimasto privo di riscontri sul piano probatorio, dal momento che l'attore CP_1 non ha documentato alcuna somma versata in favore della moglie a titolo di contributo al mantenimento della minore dall'epoca della separazione personale dei coniugi, CP_2 risalente al 2008, fino al giugno 2012. Oltretutto, come facilmente riscontrabile dalla lettura della sentenza resa in sede penale n. 625/2012, è stata accertata “la penale responsabilità del per il mancato versamento delle somme dovute alla ex moglie (anche con riferimento ai Pt_1 figli minori)” (v. pag. 20 all. 9 atto di citazione).
Passando ora a valutare la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale, non appare inutile evidenziare che la condotta inadempiente nell'ambito della famiglia viene ad assumere un duplice rilievo, sia in relazione all'applicazione delle specifiche regole previste in materia di famiglia, sia per l'applicazione delle regole sulla responsabilità aquiliana, facendosi rientrare nella definizione di illecito endofamiliare tutte le ipotesi in cui all'interno della famiglia si sia realizzata una lesione ai diritti della persona costituzionalmente garantiti, in conseguenza di una violazione dei doveri familiari.
Ebbene, nel caso di specie, la condotta illecita attribuita alla convenuta e in CP_1 relazione alla quale è chiesto il risarcimento del danno è costituita sia dall'infedeltà coniugale sia dalle conseguenze derivate da tale infedeltà.
Nel dettaglio, quello di cui si duole parte attrice è la circostanza dell'avere la convenuta portato avanti la gravidanza senza manifestare al marito la possibilità che non fosse lui il padre naturale della nascitura.
Tanto precisato, la domanda attorea volta ad ottenere il ristoro delle varie voci di danno non può trovare accoglimento, non essendo adeguatamente provato il nesso di causalità, sia sotto il profilo della c.d. causalità materiale quanto della c.d. causalità giuridica.
Deve in primo luogo evidenziarsi che dalla documentazione acclusa in atti emerge un comportamento violativo degli obblighi coniugali posto in essere da entrambi i coniugi, come ampiamente emerso già nel giudizio di separazione, risalente all'anno 2008, e nei successivi procedimenti penali, da cui si evince un quadro di “notevole promiscuità nel rapporto tra i coniugi” durante il matrimonio (v. sentenza di separazione n. 4762/2015 resa tra le parti dal
Tribunale di Bari, all. 5 atto di citazione). Sulla base di tale emergenze, invero, il Tribunale adito per la separazione dei coniugi respingeva la domanda di addebito della separazione avanzata dal nei confronti della (cfr. sentenza di separazione in atti - -all 5 Pt_1 CP_1 fascicolo di parte attrice).
Nella stessa relazione di parte a firma del dott. oltretutto, è dato leggere che nel Persona_4
1998 l'attore apprendeva di una relazione adulterina della moglie con il di lui fratello;
tali circostanze sono state in parte contestate dalla convenuta, la quale ha sostenuto nei diversi procedimenti intercorsi tra i coniugi il coinvolgimento del marito in dette relazioni.
Deve soggiungersi che, alla luce delle risultanze istruttorie, non è possibile ricondurre le conseguenze morali, psichiche e non patrimoniali lamentate dal all'univoca circostanza Pt_1 dell'aver la moglie taciuto la sua non paternità biologica.
Come emerge dalla relazione medico-legale di parte del 09.04.2018 sopra richiamata l'intera vita del è stata connotata da un “complesso intreccio della situazione familiare”, il quale Pt_1 va ben oltre la sola paternità ma si connota per una serie di spiacevoli vicende fatte di tradimenti
Pagina 6 di 8 reciproci dei coniugi, giudizi penali, e una accentuatissima conflittualità con la sig.ra CP_1
Si deve, infatti, sottolineare come lo stesso perito di parte evidenzi che nel paziente/odierno attore “le prime problematiche di salute sono comparse già nel 1998”. Ad ulteriore Pt_1 conferma vi è la circostanza, allegata e non contestata in giudizio, per cui il sin dal 2008 Pt_1 soffriva di sbalzi di umore e di stati depressivi, tanto da sottoporsi a cura farmacologica in epoca antecedente alla data della scoperta della non paternità di CP_2
In definitiva, benchè sia indubbio che la convenuta abbia intrattenuta una relazione CP_1 extraconiugale che ha portato alla nascita di le risultanze istruttorie non consentono CP_2 di affermare che il non ne fosse a conoscenza e che, ad ogni modo, detta circostanza sia Pt_1 stata la causa delle lesioni e dei danni qui lamentati, risalendo gli stessi già al 1998.
Lo stesso rapporto del SO con la figlia risulta, come evincibile dalla sentenza di CP_2 separazione e dagli atti del procedimento penale e del procedimento avviato dinanzi al TM, già gravemente compromessa ben prima della scoperta da parte dell'attore della sua incapacità a generare, tanto che, benchè il SO fosse stato reintegrato nella responsabilità genitoriale, non risulta essersi mai ricostituito un effettivo rapporto con la figlia, la quale veniva, difatti, affidata con la sentenza di separazione in via esclusiva alla madre.
Non meno rilevante è la circostanza che il non abbia mai provveduto al mantenimento Pt_1 della figlia, come evincibile dalla sentenza di condanna resa in sede penale.
Attesa la carenza di prova degli elementi costitutivi dell'illecito civile, la domanda di risarcimento avanzata dalla parte attrice deve, pertanto, essere respinta.
Le spese di lite, attesa la parziale soccombenza del SO in relazione alla domanda risarcitoria avanzata nei confronti della e la posizione assunta in giudizio dalla figlia, devono CP_1 integralmente compensarsi tra le parti.
Le spese di ctu, espletata nell'interesse della giustizia, devono porsi a carico di tutte le parti in causa e, in ragione della loro ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, restano a carico dell'Erario come già disposto con il decreto di liquidazione emesso in corso di causa.
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel giudizio R.G. 17542/2018 introdotto con atto di citazione, depositato il 13.12.2018 da nei confronti di e , con l'intervento del P.M., Parte_1 CP_1 Controparte_2 così provvede:
- accoglie la domanda di disconoscimento proposta dall'attore e, per l'effetto dichiara che non è il padre biologico di , nata a [...] Parte_1 Controparte_2
l'11.07.2002 da CP_1
- dichiara che perde il cognome “SO” ed acquista quello materno Controparte_2
“Mellone”;
- ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Bari di fare la prescritta annotazione della presente sentenza, una volta passata in giudicato, nell'atto di nascita relativo a , sostituendo il cognome paterno (SO) con quello materno Controparte_2
CP_1
- rigetta le domande attoree di risarcimento danni patrimoniali e non patrimoniali per le ragioni esposte in parte motiva;
- compensa le spese processuali tra le parti;
Pagina 7 di 8 - pone le spese di ctu a carico di tutte le parti in causa in solido tra loro e, per esse, a carico dell'Erario attesa l'ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
Così deciso il 06.05.2025, nella camera di consiglio della 1° sezione civile del Tribunale di
Bari.
Il Giudice relatore
Tiziana Di Gioia Il Presidente
Giuseppe Disabato
Pagina 8 di 8
PRIMA SEZIONE CIVILE
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
Il Tribunale di Bari, prima sezione civile, in composizione collegiale, nelle persone dei Giudici:
- Dott. Giuseppe DISABATO
-Presidente
- Dott.ssa Rosella NOCERA -Giudice
- Dott.ssa Tiziana DI GIOIA -Giudice relatore ha pronunciato, con l'intervento del PM, la seguente
SENTENZA definitiva nella causa iscritta al n. 17542/2018 R.G. avente ad oggetto: 'disconoscimento di figlio naturale e risarcimento danni', pendente tra
(C.F. ), rappresentato e difeso dall' avv. Claudia De Parte_1 C.F._1
Palma
-attore-
e
(C.F. ), rappresentata e difesa dall' avv. Maria CP_1 C.F._2
Danila Campanile
-convenuta-
e
(C.F. ), rappresentata e difesa dall' avv. Valeria Controparte_2 C.F._3
Nanna
-convenuta-
nonché
PUBBLICO MINISTERO presso la Procura della Repubblica di Bari
All' udienza del 04.12.2024, tenutasi in forma cartolare, su precisazione delle conclusioni, come da note scritte depositate, la causa era riservata in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. ed invio degli atti al PM
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in riassunzione premesso che: Parte_1
- in data 30.01.1988 aveva contratto matrimonio con la sig.ra CP_1
Pagina 1 di 8 - dall'unione dei coniugi erano nate tre figlie: (05.07.1988), Per_1 Persona_2
(01.12.1991) e (11.07.2002); CP_2
- con ricorso del 10.04.2008 la chiedeva al Tribunale di Bari di dichiarare la CP_1 separazione personale dei coniugi, atteso che la convivenza era divenuta intollerabile;
- nel corso del giudizio di separazione la sporgeva nei suoi confronti una serie di CP_1 denunce-querele che determinavano a suo carico l'apertura di un processo penale per alcuni delitti, tra cui quello di abusi sessuali sulla figlia minore;
CP_2
- che con provvedimento cautelare n. 4618 del 18.12.2009 il Tribunale per i minorenni di Bari sospendeva la sua responsabilità genitoriale nei confronti della figlia CP_2
- con successivo provvedimento n. 2566/2013, depositato il 21.06.2013, successivamente alla sua assoluzione per il reato di abusi sessuali resa con sentenza del 04.06.2012, egli era reintegrato dal Tribunale per i Minorenni nella potestà genitoriale della minore con incarico ai servizi sociali di predisporre un sostegno psicologico alla bambina finalizzato al recupero del rapporto con il padre;
- egli, nel corso del processo penale a suo carico, apprendeva che sua moglie aveva intrattenuto diverse relazioni extra coniugali e, in particolare, di non essere il padre biologico delle due primogenite e Per_1 Persona_2
- egli aveva proposto, dinanzi al Tribunale di Bari, procedimento per il disconoscimento delle due figlie primogenite;
- all'esito del giudizio di separazione personale dei coniugi, il Tribunale disponeva quindi l'affidamento esclusivo alla madre della figlia e poneva a suo carico un assegno di CP_2 contributo al mantenimento della minore pari ad €300,00 mensili;
- nonostante i suoi tentativi di recuperare il rapporto con la figlia questa si era CP_2 completamente allontanata dal padre;
- egli, dall'anno 2011, conviveva con una nuova compagna e, nonostante numerosi tentativi, la coppia non era mai riuscita ad avere bambini;
- egli si era sottoposto a visite specialistiche, all'esito delle quali aveva scoperto di essere affetto da “azoospermia”;
- pertanto, egli non era il padre biologico di;
CP_2
- la aveva sempre nascosto le sue relazioni extraconiugali sicchè l'apprendere di non CP_1 essere il padre di gli aveva provocato una profonda sofferenza, oltre che un danno di CP_2 natura patrimoniale correlato alle somme versate a titolo di mantenimento della minore;
tutto ciò premesso, chiedeva, in via preliminare, di rimettere alla Corte Costituzionale la questione di legittimità dell'art.244 IV comma c.c. con riferimento all'impossibilità di proporre l'azione di disconoscimento della paternità oltre cinque anni dalla data della nascita e, nel merito, di accogliere la domanda di disconoscimento della paternità nei confronti della figlia
, con ogni conseguenza di legge e con condanna della convenuta sig.ra Controparte_2 CP_1 al pagamento della somma complessiva €97.024,00 a titolo di risarcimento del danno materiale e di quello non patrimoniale (esistenziale e/o morale e/o endofamiliare) subito a causa del dedotto comportamento illecito dalla convenuta;
in via subordinata, nell' ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale, l'attore chiedeva, previo accertamento della non paternità biologica nei confronti della figlia la condanna della al pagamento CP_2 CP_1
Pagina 2 di 8 della somma anzidetta pari ad €97.024,00 a titolo di risarcimento del danno materiale e di quello non patrimoniale.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 27.3.2019 si costituiva la sig.ra CP_1 la quale, in via preliminare, chiedeva di dichiarare l'inammissibilità della questione di
[...] legittimità costituzionale dell'art.244 IV° comma c.c per manifesta infondatezza;
nel merito, la convenuta chiedeva di dichiarare inammissibile la domanda di disconoscimento della paternità per decorrenza del termine di decadenza ex art.244 c.c., e di rigettare, perché sfornita di prova nell'”an” e nel “quantum”, ogni richiesta, anche risarcitoria.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il 26.03.2019, si costituiva altresì in giudizio la minore in persona del curatore speciale avv. Valeria Nanna, la quale Controparte_2 eccepiva la decadenza dall'attore della domanda proposta e l'infondatezza della questione di legittimità costituzionale paventata in citazione.
All'udienza del 27.03.2019, il G.I concedeva i termini di cui all'art. 183 co. 6 cpc.
Con comparsa del 21.9.2021 si costituiva in proprio , nelle more divenuta Controparte_2 maggiorenne.
Con ordinanza resa all'esito dell'udienza del 22.09.2021, il G.I. disponeva consulenza genetica. Dopo vari rinvii conseguenti alle ripetute rinunce all'incarico dei consulenti tecnici nominati, all'udienza dell'01.06.2022 veniva nominato quale consulente tecnico d'ufficio il dott.
[...]
Per_3
Depositata in data 28.10.2022 la relazione di consulenza tecnica d'ufficio, la causa veniva ulteriormente istruita con le prove testimoniali chieste da parte attrice, assunte alle udienze dell'08.03.2023 e del 10.05.2023. All' udienza del 04.12.2024, tenutasi a “trattazione scritta”, dopo riassegnazione del fascicolo, il G.I., lette le note scritte con le quali le parti precisavano le conclusioni, rimetteva la causa al
Collegio per la decisione con assegnazione dei termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 190 c.p.c. ed invio degli atti al PM.
*****
Preliminarmente va dichiarata l'ammissibilità dell'azione di disconoscimento proposta dal
, risultando infondata l'eccezione di decadenza per la decorrenza del termine Parte_1 quinquennale previsto dal co. IV dell'art. 244 c.c. sollevata dalle convenute.
La norma, infatti, prevede che “l'azione non può essere, comunque, proposta oltre cinque anni dal giorno della nascita”.
Ebbene, va qui ricordato che il termine suddetto introdotto dal legislatore delegato nel 2013 con il decreto legislativo n. 154 inizia a decorrere soltanto dalla data di entrata in vigore della riforma (7 febbraio 2014). Tanto si evince agevolmente dalla disciplina transitoria dettata dall'art 104 co. 7 e 9 del d.lgs. 154/2013.
In particolare, il co. 7 dell'art. cit. prevede l'immediata applicabilità della normativa sostanziale di cui al novellato art. 244 anche per le azioni di disconoscimento relative a figli nati prima dell'entrata in vigore, laddove, invece, il comma 9, prevede che “fermi gli effetti del giudicato formatosi prima dell'entrata in vigore della L. 10 dicembre 2012, n. 219, i termini per proporre l'azione di disconoscimento di paternità, previsti dall'articolo 244 c.c., comma 4, decorrono dal giorno dell'entrata in vigore del presente decreto legislativo".
Pagina 3 di 8 Appare evidente, dunque, che alla regola della immediata applicabilità - con salvezza del giudicato - disposta dalla disposizione di cui al settimo comma, la disposizione di cui al nono comma introduce una deroga per la quale il termine di proponibilità (secondo la dottrina, ma di
"prescrizione", secondo la Relazione illustrativa) opera solo a far tempo dall'entrata in vigore della riforma ("...decorrono dal giorno ...").
La lettura innanzi proposta è, d'altra parte, espressamente enunciata anche nella Relazione illustrativa al D.Lgs. n. 154 del 2013, nella quale si afferma che "l'art. 104 detta le disposizioni transitorie che, nel rispetto del principio dell'intangibilità dell'eventuale giudicato formatosi prima dell'entrata in vigore della legge delega, prevedono in quali limiti debbano essere applicate le nuove disposizioni" ... "Il comma 7, applicando il principio generale in forza del quale gli istituti di diritto sostanziale si applicano dal momento della loro entrata in vigore, stabilisce che le disposizioni del codice civile, come modificate dal presente decreto legislativo si applichino a tutte le azioni sulle quali la norma è intervenuta (disconoscimento di paternità, reclamo o contestazione dello stato di figlio) anche se relative a figli nati prima della entrata in vigore della legge stessa". Inoltre, "Il comma 9 stabilisce che dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo inizino a decorrere i termini, previsti dal quarto comma dell'art. 244 c.c., per proporre l'azione di disconoscimento di paternità". (cfr. Cassazione civile sez. I, 26/06/2014,
n.14556).
Per tutto quanto detto, dall'entrata in vigore della riforma, risalente al 7.02.2014, alla data di introduzione del presente giudizio (l'atto di citazione è stato consegnato per la notifica il
4.12.2018) non risultava decorso il termine di decadenza di cinque anni.
Ne discende l'irrilevanza in questa sede della questione di legittimità costituzionale delineata in citazione dall'attore. Risulta, inoltre, rispettato, il termine annuale previsto dal secondo comma dell'art. 244 cc affinchè il marito possa promuovere azione di disconoscimento: la norma in commento, al secondo periodo del secondo comma, precisa che se il marito “prova di aver ignorato la propria impotenza di generare ovvero l'adulterio della moglie al tempo del concepimento, il termine
(annuale previsto dal primo capoverso) decorre dal giorno in cui ne ha avuto conoscenza”.
Nel caso di specie il suddetto termine risulta rispettato in quanto l'attore ha Parte_1 potuto dubitare della propria paternità nei confronti della terzogenita solo dopo essersi CP_2 sottoposto agli esami clinici e aver ottenuto in data 16.02.2018 un referto che ha provato la sua
“azoospermia” e quindi la probabile incapacità di generare (cfr. referto spermiogramma del 16.02.2018 allegato 6 dell'atto di citazione). Il termine annuale alla data di introduzione del giudizio non risultava pertanto scaduto, non essendo decorso un anno dalla scoperta da parte dell'attore della propria impotenza di generare.
Nel merito, l'azione di disconoscimento della paternità proposta dall'attore è fondata e può trovare accoglimento per le ragioni che di seguito si espongono.
Occorre premettere in punto di diritto che l'azione di disconoscimento è quella che deve proporre chi intende far accertare e dichiarare la mancanza di relazione biologica tra il genitore e il figlio nato durante il matrimonio. La legge presume, infatti, che il marito della madre sia anche il padre del bambino (in tal senso vi è la presunzione di paternità) e ciò avviene secondo il dettato degli artt. 231 e 232 c.c. i quali testualmente recitano che il «il marito è padre del figlio concepito o nato durante il matrimonio» e «si presume concepito durante il matrimonio
Pagina 4 di 8 il figlio nato quando non sono ancora decorsi trecento giorni dalla data dell'annullamento, dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio».
In quest'ottica, l'azione di disconoscimento si presenta, quindi, quale strumento volto ad accertare giudizialmente l'assenza di qualsivoglia legame operata dalle suddette norme (cfr.
Cass. n. 9379/2012). Va, inoltre, precisato che il disconoscimento comporta l'accertamento che il figlio è stato generato da altro uomo diverso dal marito e che, allo stato, è figlio della sola madre salvo un eventuale, ma non necessario, riconoscimento da parte del padre biologico (ciò spiega il motivo per cui quest'ultimo, non sia litisconsorte necessario nel giudizio di disconoscimento). Orbene, ai sensi dell'art. 243-bis c.c., chi esercita l'azione di disconoscimento (e tale può essere il padre, la madre ovvero il figlio stesso e secondo termini rigidamente previsti dal legislatore) è ammesso a provare che non esiste rapporto di filiazione tra il figlio e il presunto padre. Peraltro, pur essendo astrattamente ammissibile qualsiasi mezzo di prova, sole le risultanze del test del DNA tendono ad avere rilievo dirimente ai fini della decisione.
Ebbene, nel caso di specie assume rilievo, oltre che il referto prodotto da parte attrice di cui si
è già detto e da cui si evince l'azoospermia dello stesso, la consulenza tecnica svolta dal dott.
Nella relazione conclusiva, depositata in data 28.10.2022, sulla cui correttezza Persona_3 metodologica non vi è motivo di dubitare, il nominato ctu, all'esito degli esami specialistici relativi al DNA dei soggetti in causa, ha concluso nel senso della “ESCLUSIONE della paternità di nei confronti di ”. Parte_1 Controparte_2
La domanda di disconoscimento della paternità può quindi trovare accoglimento.
Tanto premesso, deve ora essere analizzata la domanda di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali avanzata dal nei confronti della convenuta Pt_1 CP_1
Assume l'attore, invero, di aver subito, oltre ad un danno patrimoniale stimato in €8.400,00 e calcolato sulla base delle spese dallo stesso sostenute per il mantenimento (€200,00 mensili) di dal mese di dicembre 2008 al mese di giugno 2012, un danno non patrimoniale (id est CP_2 biologico esistenziale e/o morale e/o endofamiliare) pari ad €88.624,00 comprensivo di personalizzazione (somma calcolata sulla base delle tabelle del Tribunale di Milano avendo riguardo al danno biologico pari al 20% accertato dal dott. nella relazione medica Persona_4 di parte, allegata all'atto di citazione) e conseguente alla scoperta di non essere il padre biologico di CP_2
Più nello specifico, l'attore assume che la condotta della convenuta la quale ha CP_1 nascosto la propria relazione extraconiugale nel periodo del concepimento di e la CP_2 conseguente violazione degli obblighi coniugali di cui all'art. 143 c.c., hanno determinato una lesione della propria dignità, dell'onore e della reputazione;
tutto ciò, unitamente alla scoperta di non essere il padre di avrebbero ingenerato nello stesso non solo un patema CP_2
d'animo, dolore e sofferenza, ma anche una perdita del senso d'identità e di certezza dei propri legami e di fiducia nel prossimo tanto da determinare un “disturbo da stress post-traumatico” per come diagnosticato dal perito di parte (cfr. relazione medico-legale del 09.04.2018 a firma del dott. all. 7 atto di citazione). Persona_5
Entrambe le domande di risarcimento del danno risultano infondate e non possono essere accolte.
Pagina 5 di 8 Quanto al danno patrimoniale, lo stesso, a fronte delle specifiche contestazioni sollevate dalla convenuta è rimasto privo di riscontri sul piano probatorio, dal momento che l'attore CP_1 non ha documentato alcuna somma versata in favore della moglie a titolo di contributo al mantenimento della minore dall'epoca della separazione personale dei coniugi, CP_2 risalente al 2008, fino al giugno 2012. Oltretutto, come facilmente riscontrabile dalla lettura della sentenza resa in sede penale n. 625/2012, è stata accertata “la penale responsabilità del per il mancato versamento delle somme dovute alla ex moglie (anche con riferimento ai Pt_1 figli minori)” (v. pag. 20 all. 9 atto di citazione).
Passando ora a valutare la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale, non appare inutile evidenziare che la condotta inadempiente nell'ambito della famiglia viene ad assumere un duplice rilievo, sia in relazione all'applicazione delle specifiche regole previste in materia di famiglia, sia per l'applicazione delle regole sulla responsabilità aquiliana, facendosi rientrare nella definizione di illecito endofamiliare tutte le ipotesi in cui all'interno della famiglia si sia realizzata una lesione ai diritti della persona costituzionalmente garantiti, in conseguenza di una violazione dei doveri familiari.
Ebbene, nel caso di specie, la condotta illecita attribuita alla convenuta e in CP_1 relazione alla quale è chiesto il risarcimento del danno è costituita sia dall'infedeltà coniugale sia dalle conseguenze derivate da tale infedeltà.
Nel dettaglio, quello di cui si duole parte attrice è la circostanza dell'avere la convenuta portato avanti la gravidanza senza manifestare al marito la possibilità che non fosse lui il padre naturale della nascitura.
Tanto precisato, la domanda attorea volta ad ottenere il ristoro delle varie voci di danno non può trovare accoglimento, non essendo adeguatamente provato il nesso di causalità, sia sotto il profilo della c.d. causalità materiale quanto della c.d. causalità giuridica.
Deve in primo luogo evidenziarsi che dalla documentazione acclusa in atti emerge un comportamento violativo degli obblighi coniugali posto in essere da entrambi i coniugi, come ampiamente emerso già nel giudizio di separazione, risalente all'anno 2008, e nei successivi procedimenti penali, da cui si evince un quadro di “notevole promiscuità nel rapporto tra i coniugi” durante il matrimonio (v. sentenza di separazione n. 4762/2015 resa tra le parti dal
Tribunale di Bari, all. 5 atto di citazione). Sulla base di tale emergenze, invero, il Tribunale adito per la separazione dei coniugi respingeva la domanda di addebito della separazione avanzata dal nei confronti della (cfr. sentenza di separazione in atti - -all 5 Pt_1 CP_1 fascicolo di parte attrice).
Nella stessa relazione di parte a firma del dott. oltretutto, è dato leggere che nel Persona_4
1998 l'attore apprendeva di una relazione adulterina della moglie con il di lui fratello;
tali circostanze sono state in parte contestate dalla convenuta, la quale ha sostenuto nei diversi procedimenti intercorsi tra i coniugi il coinvolgimento del marito in dette relazioni.
Deve soggiungersi che, alla luce delle risultanze istruttorie, non è possibile ricondurre le conseguenze morali, psichiche e non patrimoniali lamentate dal all'univoca circostanza Pt_1 dell'aver la moglie taciuto la sua non paternità biologica.
Come emerge dalla relazione medico-legale di parte del 09.04.2018 sopra richiamata l'intera vita del è stata connotata da un “complesso intreccio della situazione familiare”, il quale Pt_1 va ben oltre la sola paternità ma si connota per una serie di spiacevoli vicende fatte di tradimenti
Pagina 6 di 8 reciproci dei coniugi, giudizi penali, e una accentuatissima conflittualità con la sig.ra CP_1
Si deve, infatti, sottolineare come lo stesso perito di parte evidenzi che nel paziente/odierno attore “le prime problematiche di salute sono comparse già nel 1998”. Ad ulteriore Pt_1 conferma vi è la circostanza, allegata e non contestata in giudizio, per cui il sin dal 2008 Pt_1 soffriva di sbalzi di umore e di stati depressivi, tanto da sottoporsi a cura farmacologica in epoca antecedente alla data della scoperta della non paternità di CP_2
In definitiva, benchè sia indubbio che la convenuta abbia intrattenuta una relazione CP_1 extraconiugale che ha portato alla nascita di le risultanze istruttorie non consentono CP_2 di affermare che il non ne fosse a conoscenza e che, ad ogni modo, detta circostanza sia Pt_1 stata la causa delle lesioni e dei danni qui lamentati, risalendo gli stessi già al 1998.
Lo stesso rapporto del SO con la figlia risulta, come evincibile dalla sentenza di CP_2 separazione e dagli atti del procedimento penale e del procedimento avviato dinanzi al TM, già gravemente compromessa ben prima della scoperta da parte dell'attore della sua incapacità a generare, tanto che, benchè il SO fosse stato reintegrato nella responsabilità genitoriale, non risulta essersi mai ricostituito un effettivo rapporto con la figlia, la quale veniva, difatti, affidata con la sentenza di separazione in via esclusiva alla madre.
Non meno rilevante è la circostanza che il non abbia mai provveduto al mantenimento Pt_1 della figlia, come evincibile dalla sentenza di condanna resa in sede penale.
Attesa la carenza di prova degli elementi costitutivi dell'illecito civile, la domanda di risarcimento avanzata dalla parte attrice deve, pertanto, essere respinta.
Le spese di lite, attesa la parziale soccombenza del SO in relazione alla domanda risarcitoria avanzata nei confronti della e la posizione assunta in giudizio dalla figlia, devono CP_1 integralmente compensarsi tra le parti.
Le spese di ctu, espletata nell'interesse della giustizia, devono porsi a carico di tutte le parti in causa e, in ragione della loro ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, restano a carico dell'Erario come già disposto con il decreto di liquidazione emesso in corso di causa.
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel giudizio R.G. 17542/2018 introdotto con atto di citazione, depositato il 13.12.2018 da nei confronti di e , con l'intervento del P.M., Parte_1 CP_1 Controparte_2 così provvede:
- accoglie la domanda di disconoscimento proposta dall'attore e, per l'effetto dichiara che non è il padre biologico di , nata a [...] Parte_1 Controparte_2
l'11.07.2002 da CP_1
- dichiara che perde il cognome “SO” ed acquista quello materno Controparte_2
“Mellone”;
- ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Bari di fare la prescritta annotazione della presente sentenza, una volta passata in giudicato, nell'atto di nascita relativo a , sostituendo il cognome paterno (SO) con quello materno Controparte_2
CP_1
- rigetta le domande attoree di risarcimento danni patrimoniali e non patrimoniali per le ragioni esposte in parte motiva;
- compensa le spese processuali tra le parti;
Pagina 7 di 8 - pone le spese di ctu a carico di tutte le parti in causa in solido tra loro e, per esse, a carico dell'Erario attesa l'ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
Così deciso il 06.05.2025, nella camera di consiglio della 1° sezione civile del Tribunale di
Bari.
Il Giudice relatore
Tiziana Di Gioia Il Presidente
Giuseppe Disabato
Pagina 8 di 8