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Sentenza 4 novembre 2024
Sentenza 4 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 04/11/2024, n. 490 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 490 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2024 |
Testo completo
1
n. r.g.5918/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di LI – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Valeria Rosetti - Giudice -
Dott.ssa Viviana Criscuolo - Giudice rel. -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 5918 del Ruolo Generale degli Affari Civili di volontaria giurisdizione dell'Anno 2024, avente per oggetto: modifica dei provvedimenti relativi ai contributi economici;
[...]
, c.f.: elett.te dom.to in AN di Parte_1 C.F._1
LI (Na) alla Via Annunziata nr. 7 presso e nello studio legale dell'Avv.to
Massimiliano FREZZA dal quale è rapp.to e difeso come da mandato in atti
RICORRENTE
E
(c.f.: ), elett.te dom.to in AN Controparte_1 C.F._2 di LI (Na) alla Via Annunziata nr. 7 presso e nello studio legale dell'Avv.to
Massimiliano FREZZA dal quale è rapp.to e difeso come da mandato in atti
RESISTENTE 2
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 8/4/2024 , premetteva : Parte_1
- a) che con provvedimento del Tribunale di LI-Sezione Civile I BIS del
11/07/2012 pubblicato in data 17/07/2012 con cron. n. 2938/2012 era stato autorizzato il sequestro conservativo ex art. 156 c.c. in favore della sig.ra (c.f.: ) per la somma “fino Controparte_1 C.F._2 alla concorrenza del valore di € 24.027,87” su beni mobili, immobili e denaro del sig. (c.f.: ; Parte_1 C.F._1
- b) che in data 26/09/2012 detto sequestro conservativo veniva trascritto presso l'Ufficio Servizio di Pubblicità Immobiliare di LI 2, al Reg. Part. 29542 e Reg. Gen. 37924 contro il sig. (Ispezione Parte_1
Ipotecaria n. T96794 del 22/01/2013 sui seguenti n. 4 beni immobili:
- - Negozio ubicato in AN di LI (Na) alla Via Casalanno n. 87, identificato catastalmente al fg.17, p.lla 119, sub. 7, del Comune di AN di LI (Na), del quale il sig. era/è comproprietario pro Parte_1 quota 50% indivisa con il germano ( Persona_1 Per_2 CP_2
n.T304578 del 29-02-2024, all.to 3).
- - Negozio ubicato in AN di LI (Na) alla Via Casalanno n. 89, identificato catastalmente al fg. 17, p.lla 119, sub. 8, del Comune di AN di LI (Na), del quale il sig. era/è comproprietario pro Parte_1 quota 50% indivisa con il germano ( Ipot. n. Persona_1 Per_2
T310976 del 29-02-2024, all.to 4).
- - Box auto ubicato in AN di LI (Na) in Via del Mare snc, identificato catastalmente al fg. 17, p.lla 1117 sub. 41, del Comune di AN di LI
(Na), del quale il sig. era/è comproprietario pro quota 50% Parte_1 indivisa con il germano e la moglie sig.ra Persona_1 CP_3
(questi ultimi in comunione legale per il restante 50%) (
[...] Per_2 CP_2
n. T309915 del 29-02-2024, all.to 5).
- - Box auto ubicato in AN di LI (Na) in Via del Mare snc, identificato catastalmente al fg. 17, p.lla 1117 sub. 42, del Comune di AN di LI
(Na), del quale il sig. era/è comproprietario pro quota 50% Parte_1 indivisa con il germano e la moglie sig.ra Persona_1 CP_3 3
(questi ultimi in comunione legale per il restante 50%) (Ispez. Ipot. CP_3
n. 311660 del 29-02-2024, all.to 6).
- c) che in data 02 aprile 2024 la sig.ra era stata del tutto Controparte_1 soddisfatta del suo credito vantato nei confronti del sig. e Parte_1 per il quale il Tribunale aveva concesso il sequestro conservativo, come da
“Dichiarazione Liberatoria e Quietanza a Saldo” sottoscritta dalla medesima
- sig.ra in data 02-04-2024; Controparte_1
- d) che l'istante aveva interesse ad avere la libera disponibilità degli immobili indicati nel precedente punto b), ancora sottoposti a sequestro conservativo di cui in precedenza;
- e) che all'esito dell'estinzione del debito per l'importo di € 24.027,87 sotteso al Decreto conservativo concesso dal Tribunale in intestazione in favore della sig.ra , necessita ulteriore provvedimento giudiziario di Controparte_1
“Revoca/Inefficacia” del predetto “sequestro conservativo” al fine di trasmetterlo all'Ente competente (Conservatoria) per la consequenziale
“cancellazione” delle formalità trascritte contro il sig. e Parte_1 renderli (gli immobili) liberi da ogni vincolo;
tanto premesso, domandava la revoca del sequestro ai sensi dell'art. 684 c.p.c. in quanto il credito sotteso alla concessione del sequestro conservativo era stato pienamente soddisfatto, il debito del sig. nei confronti della Parte_1 sig.ra era stato completamente estinto e, pertanto, il Controparte_1 sequestro conservativo, perdendo ogni efficacia legale, non aveva più ragione/motivi di produrre i propri effetti.
Il Giudice delegato, in applicazione dell'art. 156 ultimo comma c.c. “qualora sopravvengano giustificati motivi il giudice, su istanza di parte, può disporre la revoca o la modifica dei provvedimenti di cui ai commi precedenti” e considerando che la modifica e conseguentemente la revoca del provvedimento di sequestro ex art. 156 co 8 e 7 c.c. rientrava nella previsione dell'art. 473 bis
29 c.p.c. avente ad oggetto la modificabilità dei provvedimenti relativi ai contributi economici, fissava udienza di comparizione;
si costituiva la resistente la quale aderendo al ricorso di parte ricorrente e rappresentando che il debito per il quale era stato concesso il sequestro conservativo era stato estinto ed il credito pienamente soddisfatto dichiarava che nulla ostava all'accoglimento del ricorso nei termini richiesti dal ricorrente. 4
All'udienza di comparizione le parti presenti concludevano riportandosi ai propri atti ed il Giudice riservava al Collegio.
Tanto premesso, osserva il Tribunale che la domanda del ricorrente non integra la fattispecie ex art. 684 c.p.c. di revoca del sequestro in corso del giudizio cautelare o di merito per la prestazione di un'idonea cauzione, bensì la revoca del sequestro ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 156 c.c. che, prima della riforma introdotta con la il D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, era soggetto al rito previsto dall'art. 710 cpc oggi sostituito dall'art. 473 bis 29 cpc. Tanto premesso in punto di rito, la domanda del ricorrente è fondata e può trovare accoglimento avendo egli dimostrato la modifica delle circostanze che furono oggetto della valutazione del Tribunale, quali presupposti per l'emissione del sequestro conservativo, atteso che ha dimostrato documentalmente di aver onorato il debito derivante dagli obblighi di mantenimento all'epoca inadempiuti come confermato dalla nella sua comparsa di costituzione con la quale, la CP_1 medesima, dichiarando che “nulla osta” all'accoglimento della domanda del ricorrente, di fatto riconosce la sussistenza dei relativi presupposti.
Attesa la natura necessitata della pronuncia con riferimento alla richiesta di ordinare alla Conservatoria-Ufficio Servizio di Pubblicità Immobiliare di LI
2 di provvedere alla cancellazione negli appositi registri, come per legge, ovvero annullare/cancellare la formalità/trascrizione contro/a carico del sig. in relazione agli immobili indicati nel ricorso ed alla Parte_1 sostanziale adesione della alla domanda del ricorrente, le spese CP_1 possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando definitivamente, nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
- letto l'art. 156 ultimo comma c.c. dispone la revoca del sequestro conservativo disposto dal Tribunale di LI-Sezione Civile I BIS del
11/07/2012 pubblicato in data 17/07/2012 con cron. n. 2938/2012 in favore della sig.ra (c.f.: ) per la Controparte_1 C.F._2 somma “fino alla concorrenza del valore di € 24.027,87” su beni mobili, immobili e denaro del sig. (c.f.: ; Parte_1 C.F._1 5
- ordina al Conservatore di procedere alla cancellazione della trascrizione del sequestro conservativo, effettuata presso l'Ufficio Servizio di Pubblicità
Immobiliare di LI 2, al Reg. Part. 29542 e Reg. Gen. 37924 contro il sig.
sui seguenti n. 4 beni immobili: Parte_1
- Negozio ubicato in AN di LI (Na) alla Via Casalanno n. 87, identificato catastalmente al fg.17, p.lla 119, sub. 7, del Comune di AN di LI (Na), del quale il sig. era/è comproprietario pro Parte_1 quota 50% indivisa con il germano . Persona_1
- Negozio ubicato in AN di LI (Na) alla Via Casalanno n. 89, identificato catastalmente al fg. 17, p.lla 119, sub. 8, del Comune di AN di LI (Na), del quale il sig. era/è comproprietario pro Parte_1 quota 50% indivisa con il germano Persona_1
- Box auto ubicato in AN di LI (Na) in Via del Mare snc, identificato catastalmente al fg. 17, p.lla 1117 sub. 41, del Comune di AN di LI
(Na), del quale il sig. era/è comproprietario pro quota 50% Parte_1 indivisa con il germano e la moglie sig.ra Persona_1 CP_3
(questi ultimi in comunione legale per il restante 50%.
[...]
- Box auto ubicato in AN di LI (Na) in Via del Mare snc, identificato catastalmente al fg. 17, p.lla 1117 sub. 42, del Comune di AN di LI
(Na), del quale il sig. era/è comproprietario pro quota 50% Parte_1 indivisa con il germano e la moglie sig.ra Persona_1 CP_3
(questi ultimi in comunione legale per il restante 50%) .
[...]
Compensa tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in LI in camera di consiglio il 11/10/2024
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Viviana Criscuolo Dott. Raffaele Sdino 6
n. r.g.5918/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di LI – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Valeria Rosetti - Giudice -
Dott.ssa Viviana Criscuolo - Giudice rel. -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 5918 del Ruolo Generale degli Affari Civili di volontaria giurisdizione dell'Anno 2024, avente per oggetto: modifica dei provvedimenti relativi ai contributi economici;
[...]
, c.f.: elett.te dom.to in AN di Parte_1 C.F._1
LI (Na) alla Via Annunziata nr. 7 presso e nello studio legale dell'Avv.to
Massimiliano FREZZA dal quale è rapp.to e difeso come da mandato in atti
RICORRENTE
E
(c.f.: ), elett.te dom.to in AN Controparte_1 C.F._2 di LI (Na) alla Via Annunziata nr. 7 presso e nello studio legale dell'Avv.to
Massimiliano FREZZA dal quale è rapp.to e difeso come da mandato in atti
RESISTENTE 2
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 8/4/2024 , premetteva : Parte_1
- a) che con provvedimento del Tribunale di LI-Sezione Civile I BIS del
11/07/2012 pubblicato in data 17/07/2012 con cron. n. 2938/2012 era stato autorizzato il sequestro conservativo ex art. 156 c.c. in favore della sig.ra (c.f.: ) per la somma “fino Controparte_1 C.F._2 alla concorrenza del valore di € 24.027,87” su beni mobili, immobili e denaro del sig. (c.f.: ; Parte_1 C.F._1
- b) che in data 26/09/2012 detto sequestro conservativo veniva trascritto presso l'Ufficio Servizio di Pubblicità Immobiliare di LI 2, al Reg. Part. 29542 e Reg. Gen. 37924 contro il sig. (Ispezione Parte_1
Ipotecaria n. T96794 del 22/01/2013 sui seguenti n. 4 beni immobili:
- - Negozio ubicato in AN di LI (Na) alla Via Casalanno n. 87, identificato catastalmente al fg.17, p.lla 119, sub. 7, del Comune di AN di LI (Na), del quale il sig. era/è comproprietario pro Parte_1 quota 50% indivisa con il germano ( Persona_1 Per_2 CP_2
n.T304578 del 29-02-2024, all.to 3).
- - Negozio ubicato in AN di LI (Na) alla Via Casalanno n. 89, identificato catastalmente al fg. 17, p.lla 119, sub. 8, del Comune di AN di LI (Na), del quale il sig. era/è comproprietario pro Parte_1 quota 50% indivisa con il germano ( Ipot. n. Persona_1 Per_2
T310976 del 29-02-2024, all.to 4).
- - Box auto ubicato in AN di LI (Na) in Via del Mare snc, identificato catastalmente al fg. 17, p.lla 1117 sub. 41, del Comune di AN di LI
(Na), del quale il sig. era/è comproprietario pro quota 50% Parte_1 indivisa con il germano e la moglie sig.ra Persona_1 CP_3
(questi ultimi in comunione legale per il restante 50%) (
[...] Per_2 CP_2
n. T309915 del 29-02-2024, all.to 5).
- - Box auto ubicato in AN di LI (Na) in Via del Mare snc, identificato catastalmente al fg. 17, p.lla 1117 sub. 42, del Comune di AN di LI
(Na), del quale il sig. era/è comproprietario pro quota 50% Parte_1 indivisa con il germano e la moglie sig.ra Persona_1 CP_3 3
(questi ultimi in comunione legale per il restante 50%) (Ispez. Ipot. CP_3
n. 311660 del 29-02-2024, all.to 6).
- c) che in data 02 aprile 2024 la sig.ra era stata del tutto Controparte_1 soddisfatta del suo credito vantato nei confronti del sig. e Parte_1 per il quale il Tribunale aveva concesso il sequestro conservativo, come da
“Dichiarazione Liberatoria e Quietanza a Saldo” sottoscritta dalla medesima
- sig.ra in data 02-04-2024; Controparte_1
- d) che l'istante aveva interesse ad avere la libera disponibilità degli immobili indicati nel precedente punto b), ancora sottoposti a sequestro conservativo di cui in precedenza;
- e) che all'esito dell'estinzione del debito per l'importo di € 24.027,87 sotteso al Decreto conservativo concesso dal Tribunale in intestazione in favore della sig.ra , necessita ulteriore provvedimento giudiziario di Controparte_1
“Revoca/Inefficacia” del predetto “sequestro conservativo” al fine di trasmetterlo all'Ente competente (Conservatoria) per la consequenziale
“cancellazione” delle formalità trascritte contro il sig. e Parte_1 renderli (gli immobili) liberi da ogni vincolo;
tanto premesso, domandava la revoca del sequestro ai sensi dell'art. 684 c.p.c. in quanto il credito sotteso alla concessione del sequestro conservativo era stato pienamente soddisfatto, il debito del sig. nei confronti della Parte_1 sig.ra era stato completamente estinto e, pertanto, il Controparte_1 sequestro conservativo, perdendo ogni efficacia legale, non aveva più ragione/motivi di produrre i propri effetti.
Il Giudice delegato, in applicazione dell'art. 156 ultimo comma c.c. “qualora sopravvengano giustificati motivi il giudice, su istanza di parte, può disporre la revoca o la modifica dei provvedimenti di cui ai commi precedenti” e considerando che la modifica e conseguentemente la revoca del provvedimento di sequestro ex art. 156 co 8 e 7 c.c. rientrava nella previsione dell'art. 473 bis
29 c.p.c. avente ad oggetto la modificabilità dei provvedimenti relativi ai contributi economici, fissava udienza di comparizione;
si costituiva la resistente la quale aderendo al ricorso di parte ricorrente e rappresentando che il debito per il quale era stato concesso il sequestro conservativo era stato estinto ed il credito pienamente soddisfatto dichiarava che nulla ostava all'accoglimento del ricorso nei termini richiesti dal ricorrente. 4
All'udienza di comparizione le parti presenti concludevano riportandosi ai propri atti ed il Giudice riservava al Collegio.
Tanto premesso, osserva il Tribunale che la domanda del ricorrente non integra la fattispecie ex art. 684 c.p.c. di revoca del sequestro in corso del giudizio cautelare o di merito per la prestazione di un'idonea cauzione, bensì la revoca del sequestro ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 156 c.c. che, prima della riforma introdotta con la il D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, era soggetto al rito previsto dall'art. 710 cpc oggi sostituito dall'art. 473 bis 29 cpc. Tanto premesso in punto di rito, la domanda del ricorrente è fondata e può trovare accoglimento avendo egli dimostrato la modifica delle circostanze che furono oggetto della valutazione del Tribunale, quali presupposti per l'emissione del sequestro conservativo, atteso che ha dimostrato documentalmente di aver onorato il debito derivante dagli obblighi di mantenimento all'epoca inadempiuti come confermato dalla nella sua comparsa di costituzione con la quale, la CP_1 medesima, dichiarando che “nulla osta” all'accoglimento della domanda del ricorrente, di fatto riconosce la sussistenza dei relativi presupposti.
Attesa la natura necessitata della pronuncia con riferimento alla richiesta di ordinare alla Conservatoria-Ufficio Servizio di Pubblicità Immobiliare di LI
2 di provvedere alla cancellazione negli appositi registri, come per legge, ovvero annullare/cancellare la formalità/trascrizione contro/a carico del sig. in relazione agli immobili indicati nel ricorso ed alla Parte_1 sostanziale adesione della alla domanda del ricorrente, le spese CP_1 possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando definitivamente, nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
- letto l'art. 156 ultimo comma c.c. dispone la revoca del sequestro conservativo disposto dal Tribunale di LI-Sezione Civile I BIS del
11/07/2012 pubblicato in data 17/07/2012 con cron. n. 2938/2012 in favore della sig.ra (c.f.: ) per la Controparte_1 C.F._2 somma “fino alla concorrenza del valore di € 24.027,87” su beni mobili, immobili e denaro del sig. (c.f.: ; Parte_1 C.F._1 5
- ordina al Conservatore di procedere alla cancellazione della trascrizione del sequestro conservativo, effettuata presso l'Ufficio Servizio di Pubblicità
Immobiliare di LI 2, al Reg. Part. 29542 e Reg. Gen. 37924 contro il sig.
sui seguenti n. 4 beni immobili: Parte_1
- Negozio ubicato in AN di LI (Na) alla Via Casalanno n. 87, identificato catastalmente al fg.17, p.lla 119, sub. 7, del Comune di AN di LI (Na), del quale il sig. era/è comproprietario pro Parte_1 quota 50% indivisa con il germano . Persona_1
- Negozio ubicato in AN di LI (Na) alla Via Casalanno n. 89, identificato catastalmente al fg. 17, p.lla 119, sub. 8, del Comune di AN di LI (Na), del quale il sig. era/è comproprietario pro Parte_1 quota 50% indivisa con il germano Persona_1
- Box auto ubicato in AN di LI (Na) in Via del Mare snc, identificato catastalmente al fg. 17, p.lla 1117 sub. 41, del Comune di AN di LI
(Na), del quale il sig. era/è comproprietario pro quota 50% Parte_1 indivisa con il germano e la moglie sig.ra Persona_1 CP_3
(questi ultimi in comunione legale per il restante 50%.
[...]
- Box auto ubicato in AN di LI (Na) in Via del Mare snc, identificato catastalmente al fg. 17, p.lla 1117 sub. 42, del Comune di AN di LI
(Na), del quale il sig. era/è comproprietario pro quota 50% Parte_1 indivisa con il germano e la moglie sig.ra Persona_1 CP_3
(questi ultimi in comunione legale per il restante 50%) .
[...]
Compensa tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in LI in camera di consiglio il 11/10/2024
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Viviana Criscuolo Dott. Raffaele Sdino 6