CASS
Ordinanza 14 agosto 2020
Ordinanza 14 agosto 2020
Massime • 1
L'art. 19 del c.c.n.l. per il personale dipendente di Poste Italiane s.p.a. dell'11 luglio 2007 e gli accordi collettivi del 13 gennaio 2006 e del 10 luglio 2008 si interpretano nel senso che l'azienda non ha alcun obbligo di assunzione, bensì solo quello di attingere da un'apposita graduatoria, con conseguente legittimità della previsione di una verifica di idoneità professionale. (Nella specie, l'idoneità ai fini dei requisiti di affidabilità richiesti ad un addetto al recapito postale era stata verificata alla luce delle risultanze del certificato dei carichi pendenti da cui emergevano precedenti contro il patrimonio e la persona).
Commentario • 1
- 1. La richiesta aziendale di consegna dei dati giudiziariProf. Mario Meucci · https://www.avvocatoandreani.it/ · 29 marzo 2023
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., ordinanza 14/08/2020, n. 17167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17167 |
| Data del deposito : | 14 agosto 2020 |
Testo completo
ORDINANZA sul ricorso 1594-2016 proposto da: POSTE ITALIANE S.P.A., in persona EL legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI DUE MACELLI, 66, presso lo studio ELl'avvocato GIAMPIERO FALASCA, che la rappresenta e difende;
- ricorrente -
2020 799 contro EL OS, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CORSO ITALIA 97, presso lo studio ELl'avvocato FLAVIO DE BATTISTA, rappresentata e difesa dall'avvocato ALESSANDRO MARIANI;
- controricorrente -
Civile Ord. Sez. L Num. 17167 Anno 2020 Presidente: RAIMONDI GUIDO Relatore: LORITO MATILDE Data pubblicazione: 14/08/2020 avverso la sentenza n. 661/2015 ELla CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 06/07/2015, R.G.N. 317/2014. n. r.g. 1594/2016 RILEVATO CHE La Corte d'appello di Bologna, con sentenza resa pubblica il 6/7/2015, ha confermato la pronuncia EL giudice di prima istanza che aveva accertato l'obbligo di Poste Italiane s.p.a. alla assunzione di HE SA con contratto di lavoro a tempo indeterminato. Il giudice EL gravame, nel ripercorrere l'iter motivazionale che innervava la pronuncia impugnata, ha osservato che - in conformità all'accordo in data 13/1/2006 intervenuto fra le parti sociali - il SA aveva partecipato alla procedura di assunzione ivi prevista, rinunciando ad ogni diritto derivante dal pregresso rapporto di lavoro a tempo determinato intercorso con la società. In data 31/5/2010 aveva sottoscritto il "format di dichiarazione individuazione posizione lavorativa di interesse" nel quale si dava atto che, per perfezionare l'assunzione, si sarebbe dovuto presentare il 12 luglio presso la sede designata di Poste Italiane;
che la mancata presentazione sarebbe stata equiparata a rifiuto di assunzione;
che, in ogni caso, il perfezionamento EL contratto di lavoro sarebbe stato subordinato alla condizione sospensiva ELla presentazione di tutta la documentazione prevista dal c.c.n.l. di settore. Nella opinione ELla Corte di merito, il tenore degli atti esaminati rendeva evidente come "vi fosse stata una proposta contrattuale di assunzione da parte di Poste nei confronti EL SA per il ruolo di addetto al recapito in regime part time verticale al 50% e di come questi avesse manifestato la propria accettazione esplicitando anche la sede di preferenza." Pur ritenendo che nella dichiarazione EL 31/5/2010 fosse stata inserita una condizione sospensiva ELl'assunzione, subordinata alla presentazione ELla documentazione ivi richiesta, la Corte territoriale ha rimarcato come detta documentazione - nella quale era ricompreso il certificato di carichi pendenti - non corrispondesse a quella elencata dall'art.19 c.c.n.l. richiamato dal format sottoscritto dal lavoratore. Ha ritenuto, quindi, non conforme a correttezza e buona fede la pretesa ELla società di considerare quale elemento ostativo all'assunzione EL SA, un dato non contemplato dal c.c.n.l. e non comunicato all'ex dipendente al momento ELla conciliazione. Alla stregua ELle suesposte considerazioni, ha considerato verificata la condizione sospensiva cui erano subordinati gli effetti EL contratto. 1 n. r.g. 1594/2016 Avverso tale decisione interpone ricorso per cassazione la s.p.a. Poste Italiane sostenuto da due motivi ai quali resiste con controricorso l'intimato. CONSIDERATO CHE 1.Con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione ELl'art.1326 c.c. Si critica l'interpretazione degli accordi individuali e collettivi rilevanti in causa, elaborata dai giudici EL gravame. Si osserva che l'Accordo sindacale sottoscritto dalla società in data 13/1/2006, lungi dal costituire in capo ai lavoratori alcun diritto all'assunzione, disciplinava semplicemente l'istituzione di una graduatoria riservata a coloro che, accettate le condizioni ivi previste, vi sarebbero confluiti. Tale inserimento era propedeutico ad una successiva assunzione, che tuttavia restava eventuale e soggetta ad alcune condizioni fra le quali indubbiamente una valutazione discrezionale sulle capacità EL candidato. Inoltre, nel citato accordo era previsto che la graduatoria avrebbe cessato ogni efficacia il 30 giugno 2009. Del pari, la sottoscrizione EL verbale di conciliazione in data 30/5/2006 integrava una mera condizione per l'inserimento in graduatoria ma non per l'assunzione. Né la lettera di convocazione EL lavoratore EL 13/5/2010 poteva essere interpretata quale proposta di contratto, giacché la società si era limitata a rammentare che la copertura dei posti disponibili avveniva mediante scorrimento in graduatoria e fino ad esaurimento degli stessi, con la precisazione che si sarebbe potuto verificare l'esaurimento ELle sedi disponibili prima EL suo turno in graduatoria. Anche con la sottoscrizione EL format, il SA aveva preso atto ELla necessità ELl'assenza di carichi pendenti e ELl'automatismo per cui, in caso di mancata presentazione, la procedura si sarebbe interrotta. Dalle enunciate premesse, era chiaramente evincibile come la società che aveva avviato la procedura di selezione EL personale si fosse riservata comunque una valutazione sulle capacità di ciascun candidato da assumere, prima fra tutte quella relativa alla condotta ELl'individuo. 2. Il secondo motivo prospetta violazione e falsa applicazione degli artt.41, 1337, 1351, 1353, 1359 e 1375 c.c. Si critica la statuizione con la quale il giudice EL gravame ha qualificato come illegittimo il rifiuto di Poste Italiane s.p.a. di assumere il SA, in 2 n. r.g. 1594/2016 ragione ELla pendenza EL procedimento penale. La circostanza che le disposizioni 'collettive non prevedessero il deposito EL certificato di carichi pendenti nel novero dei requisiti di assunzione non era decisiva: da un canto, l'elencazione di cui all'art.18 c.c.n.l. di settore, non era tassativa;
dall'altro si esclude la configurabilità di un'ipotesi di violazione dei principi di correttezza e buona fede, nella omessa menzione in sede conciliativa, ELla citata condizione sospensiva. Invero, nella successiva lettera raccomandata e nel "format di dichiarazione individuale posizione lavorativa di interesse" era riportato un elenco di documenti che, nel richiamare l'art.18 c.c.n.l., indicava espressamente il certificato di carichi pendenti. Si critica altresì il richiamo ELla Corte di merito alla violazione EL principio di rango costituzionale relativo alla presunzione di non colpevolezza sino alla pronuncia di condanna definitiva, sul rilievo che detto principio concerne l'attuazione ELla pretesa punitiva ELlo Stato, ma è insuscettibile di applicazione, in via analogica o estensiva, nei rapporti contrattuali fra privati e, segnatamente, nel rapporto di lavoro. 3. I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi per presupporre la soluzione di questioni giuridiche connesse, sono fondati. Sulla premessa che, in sede di legittimità, l'interpretazione ELle clausole contrattualcollettive è possibile in base alle norme codicistiche di ermeneutica negoziale (artt.1362 ss. cod. civ.) come criterio interpretativo diretto e non come canone esterno di commisurazione ELl'esattezza e ELla congruità ELla motivazione, questa Corte ha avuto modo di affermare, in precedenti arresti, con riferimento all'art. 19 EL c.c.n.l. per il personale dipendente di Poste Italiane s.p.a. ELl'Il luglio 2007 (di tenore analogo a quello EL c.c.n.l. 2010-2012), nonché agli accordi collettivi EL 13 gennaio 2006 e EL 10 luglio 2008, che lo stesso si interpreta nel senso che l'azienda non ha alcun obbligo di assunzione, bensì solo quello di attingere da un'apposita graduatoria. E' stata quindi affermata la legittimità ELla previsione di una verifica prodromica alla assunzione da parte aziendale, dovendo escludersi che l'eventuale e futura assunzione ELl'appellante possa avvenire prescindendo da qualsiasi valutazione sull'idoneità a svolgere le specifiche mansioni dedotte in contratto (in questi sensi, vedi Cass.3/12/2018 n.31154 con riferimento ad ipotesi di verifica successiva ELla idoneità professionale EL lavoratore, alla stregua di una prova non contemplata nella declaratoria EL contratto collettivo nazionale di settore). 3 n. r.g. 1594/2016 Alla luce ELle enunciate premesse, deve ritenersi che il dato oggetto ELlo stigma ELla Corte territoriale (indicazione, fra i documenti da presentare ai fini ELla assunzione, di un certificato non compreso fra quelli elencati nel c.c.n.l. di settore), in realtà non è coerente con la interpretazione ELla disposizione collettiva accreditata in questa sede di legittimità, secondo quanto obiettivamente desumibile dalla articolata procedura preassuntiva ivi disciplinata;
essa, per quanto sinora detto, non reca alcun obbligo di assunzione da parte societaria, in tale prospettiva atteggiandosi come ammissibile, e non contraria ai principi che regolano l'esegesi ELle disposizioni contrattualcollettive, la possibilità per la parte datoriale di richiedere il soddisfacimento di ulteriori requisiti concernenti la attitudine EL soggetto alla assunzione ELle mansioni oggetto EL contratto di lavoro da stipulare. Non condivisibile è dunque l'assunto ELla Corte di merito, secondo cui la omessa indicazione fra i documenti da presentare ai fini ELla assunzione elencati nel c.c.n.l. di settore, ELla certificazione dei carichi pendenti - unitamente alla pretesa di Poste di utilizzare quale elemento ostativo all'assunzione, un dato non contemplato dal c.c.n.l. e non portato a conoscenza ELl'ex dipendente al momento ELla conciliazione - potesse essere considerata contraria a buona fede e correttezza. 4. Deve quindi, in definitiva, rimarcarsi che nella sequenza ELla articolata procedura preassuntiva, di accordo collettivo EL 13.1.2006, convocazione presso la sede ELla società e sottoscrizione EL Format di individuazione di posizione lavorativa di interesse, per quanto sinora detto, non è ravvisabile alcun impegno ELla società ad assumere il lavoratore, né alcun obbligo di perfezionare in ogni caso il contratto;
sotto altro versante, l'assunzione è poi da ritenersi subordinata alla presentazione di una serie di documenti fra i quali va annoverato il certificato di carichi pendenti, in base ad una determinazione ELla parte datoriale, coerente con i generali principi di correttezza e buona fede che governano lo svolgimento anche ELla fase precontrattuale nella materia EL lavoro. Nello specifico, la pendenza di due procedimenti penali per reati contro il patrimonio e la persona (concorso in furto e minaccia) risultanti dal relativo certificato, unitamente all'assenza di un obbligo in capo alla società di perfezionare in ogni caso il contratto, hanno, quindi, determinato legittimamente la sospensione ELl'attività riguardante l'assunzione di HE SA. 4 n. r.g. 1594/2016 La società ha infatti esercitato il potere discrezionale - riconosciuto, contrattualmente, con il "Format Dichiarazione" dallo stesso interessato e, costituzionalmente, dall'art.41 Cost. posto a garanzia ELla libertà d'iniziativa economica d'impresa - di non procedere all'assunzione di personale allorquando l'assunzione stessa si configuri come incompatibile con le esigenze di affidabilità e piena funzionalità ELl'impresa privata, come avviene nel caso in cui l'attività dispiegata postuli una intensità ELla fiducia rapportata all'oggetto ELle mansioni ed al grado di affidamento che queste richiedono, grado indubbiamente elevato ove, come nella specie, le mansioni assegnate comportino l'affidamento di un bene quale la corrispondenza, che gode di ampia protezione anche di rango costituzionale (art.15 Cost.). Né appare utilmente invocabile a sostegno ELla fondatezza EL diritto azionato dal SA, l'argomentazione adottata dalla Corte di merito secondo cui la condotta assunta dalla società avrebbe vulnerato il principio di presunzione di non colpevolezza ELl'imputato, consacrato dall'art.27 Cost.; è stato infatti affermato - con riferimento all'esercizio da parte EL datore di lavoro ELla facoltà di recesso per giusta causa - che il principio di non colpevolezza fino alla condanna definitiva, di cui all'art.27 comma 2, Cost., concerne le garanzie relative all'attuazione ELla pretesa punitiva ELlo Stato, e non può quindi applicarsi, in via analogica o estensiva, ai rapporti fra privati (ex multis, vedi Cass. 21/9/2016 n.18513); e detto principio ben può rinvenire applicazione nel caso di specie, in cui entrano in gioco i principi di libertà di iniziativa economica e di tutela dei beni affidati al lavoratore, EL pari pienamente tutelati dalla norma fondamentale. 5. A conferma ELla fondatezza di tali approdi va considerato che in fattispecie EL tutto sovrapponibile a quella in questa sede scrutinata, è stata ritenuta da questa Corte non condivisibile la statuizione dei giudici di appello secondo cui era da reputarsi illegittima la pretesa ELla società di considerare non integrata la condizione sospensiva cui sarebbe stata subordinata l'assunzione, a causa di un procedimento pendente risultante dalla certificazione prodotta (vedi in motivazione, Cass. 16/5/2017 n.12086). Conclusivamente, al lume ELle superiori argomentazioni, la sentenza impugnata deve, quindi, essere cassata;
la causa va rinviata alla Corte designata in dispositivo, che procederà a nuovo esame ELla fattispecie conformandosi ai principi di diritto di cui in motivazione e provvederà, altresì, alle spese EL giudizio di legittimità. 5 n. r.g. 1594/2016
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Bologna in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche in ordine alle spese EL presente giudizio di legittimità. Così deciso in Roma nella Adunanza camerale EL 27 febbraio 2020.
- ricorrente -
2020 799 contro EL OS, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CORSO ITALIA 97, presso lo studio ELl'avvocato FLAVIO DE BATTISTA, rappresentata e difesa dall'avvocato ALESSANDRO MARIANI;
- controricorrente -
Civile Ord. Sez. L Num. 17167 Anno 2020 Presidente: RAIMONDI GUIDO Relatore: LORITO MATILDE Data pubblicazione: 14/08/2020 avverso la sentenza n. 661/2015 ELla CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 06/07/2015, R.G.N. 317/2014. n. r.g. 1594/2016 RILEVATO CHE La Corte d'appello di Bologna, con sentenza resa pubblica il 6/7/2015, ha confermato la pronuncia EL giudice di prima istanza che aveva accertato l'obbligo di Poste Italiane s.p.a. alla assunzione di HE SA con contratto di lavoro a tempo indeterminato. Il giudice EL gravame, nel ripercorrere l'iter motivazionale che innervava la pronuncia impugnata, ha osservato che - in conformità all'accordo in data 13/1/2006 intervenuto fra le parti sociali - il SA aveva partecipato alla procedura di assunzione ivi prevista, rinunciando ad ogni diritto derivante dal pregresso rapporto di lavoro a tempo determinato intercorso con la società. In data 31/5/2010 aveva sottoscritto il "format di dichiarazione individuazione posizione lavorativa di interesse" nel quale si dava atto che, per perfezionare l'assunzione, si sarebbe dovuto presentare il 12 luglio presso la sede designata di Poste Italiane;
che la mancata presentazione sarebbe stata equiparata a rifiuto di assunzione;
che, in ogni caso, il perfezionamento EL contratto di lavoro sarebbe stato subordinato alla condizione sospensiva ELla presentazione di tutta la documentazione prevista dal c.c.n.l. di settore. Nella opinione ELla Corte di merito, il tenore degli atti esaminati rendeva evidente come "vi fosse stata una proposta contrattuale di assunzione da parte di Poste nei confronti EL SA per il ruolo di addetto al recapito in regime part time verticale al 50% e di come questi avesse manifestato la propria accettazione esplicitando anche la sede di preferenza." Pur ritenendo che nella dichiarazione EL 31/5/2010 fosse stata inserita una condizione sospensiva ELl'assunzione, subordinata alla presentazione ELla documentazione ivi richiesta, la Corte territoriale ha rimarcato come detta documentazione - nella quale era ricompreso il certificato di carichi pendenti - non corrispondesse a quella elencata dall'art.19 c.c.n.l. richiamato dal format sottoscritto dal lavoratore. Ha ritenuto, quindi, non conforme a correttezza e buona fede la pretesa ELla società di considerare quale elemento ostativo all'assunzione EL SA, un dato non contemplato dal c.c.n.l. e non comunicato all'ex dipendente al momento ELla conciliazione. Alla stregua ELle suesposte considerazioni, ha considerato verificata la condizione sospensiva cui erano subordinati gli effetti EL contratto. 1 n. r.g. 1594/2016 Avverso tale decisione interpone ricorso per cassazione la s.p.a. Poste Italiane sostenuto da due motivi ai quali resiste con controricorso l'intimato. CONSIDERATO CHE 1.Con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione ELl'art.1326 c.c. Si critica l'interpretazione degli accordi individuali e collettivi rilevanti in causa, elaborata dai giudici EL gravame. Si osserva che l'Accordo sindacale sottoscritto dalla società in data 13/1/2006, lungi dal costituire in capo ai lavoratori alcun diritto all'assunzione, disciplinava semplicemente l'istituzione di una graduatoria riservata a coloro che, accettate le condizioni ivi previste, vi sarebbero confluiti. Tale inserimento era propedeutico ad una successiva assunzione, che tuttavia restava eventuale e soggetta ad alcune condizioni fra le quali indubbiamente una valutazione discrezionale sulle capacità EL candidato. Inoltre, nel citato accordo era previsto che la graduatoria avrebbe cessato ogni efficacia il 30 giugno 2009. Del pari, la sottoscrizione EL verbale di conciliazione in data 30/5/2006 integrava una mera condizione per l'inserimento in graduatoria ma non per l'assunzione. Né la lettera di convocazione EL lavoratore EL 13/5/2010 poteva essere interpretata quale proposta di contratto, giacché la società si era limitata a rammentare che la copertura dei posti disponibili avveniva mediante scorrimento in graduatoria e fino ad esaurimento degli stessi, con la precisazione che si sarebbe potuto verificare l'esaurimento ELle sedi disponibili prima EL suo turno in graduatoria. Anche con la sottoscrizione EL format, il SA aveva preso atto ELla necessità ELl'assenza di carichi pendenti e ELl'automatismo per cui, in caso di mancata presentazione, la procedura si sarebbe interrotta. Dalle enunciate premesse, era chiaramente evincibile come la società che aveva avviato la procedura di selezione EL personale si fosse riservata comunque una valutazione sulle capacità di ciascun candidato da assumere, prima fra tutte quella relativa alla condotta ELl'individuo. 2. Il secondo motivo prospetta violazione e falsa applicazione degli artt.41, 1337, 1351, 1353, 1359 e 1375 c.c. Si critica la statuizione con la quale il giudice EL gravame ha qualificato come illegittimo il rifiuto di Poste Italiane s.p.a. di assumere il SA, in 2 n. r.g. 1594/2016 ragione ELla pendenza EL procedimento penale. La circostanza che le disposizioni 'collettive non prevedessero il deposito EL certificato di carichi pendenti nel novero dei requisiti di assunzione non era decisiva: da un canto, l'elencazione di cui all'art.18 c.c.n.l. di settore, non era tassativa;
dall'altro si esclude la configurabilità di un'ipotesi di violazione dei principi di correttezza e buona fede, nella omessa menzione in sede conciliativa, ELla citata condizione sospensiva. Invero, nella successiva lettera raccomandata e nel "format di dichiarazione individuale posizione lavorativa di interesse" era riportato un elenco di documenti che, nel richiamare l'art.18 c.c.n.l., indicava espressamente il certificato di carichi pendenti. Si critica altresì il richiamo ELla Corte di merito alla violazione EL principio di rango costituzionale relativo alla presunzione di non colpevolezza sino alla pronuncia di condanna definitiva, sul rilievo che detto principio concerne l'attuazione ELla pretesa punitiva ELlo Stato, ma è insuscettibile di applicazione, in via analogica o estensiva, nei rapporti contrattuali fra privati e, segnatamente, nel rapporto di lavoro. 3. I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi per presupporre la soluzione di questioni giuridiche connesse, sono fondati. Sulla premessa che, in sede di legittimità, l'interpretazione ELle clausole contrattualcollettive è possibile in base alle norme codicistiche di ermeneutica negoziale (artt.1362 ss. cod. civ.) come criterio interpretativo diretto e non come canone esterno di commisurazione ELl'esattezza e ELla congruità ELla motivazione, questa Corte ha avuto modo di affermare, in precedenti arresti, con riferimento all'art. 19 EL c.c.n.l. per il personale dipendente di Poste Italiane s.p.a. ELl'Il luglio 2007 (di tenore analogo a quello EL c.c.n.l. 2010-2012), nonché agli accordi collettivi EL 13 gennaio 2006 e EL 10 luglio 2008, che lo stesso si interpreta nel senso che l'azienda non ha alcun obbligo di assunzione, bensì solo quello di attingere da un'apposita graduatoria. E' stata quindi affermata la legittimità ELla previsione di una verifica prodromica alla assunzione da parte aziendale, dovendo escludersi che l'eventuale e futura assunzione ELl'appellante possa avvenire prescindendo da qualsiasi valutazione sull'idoneità a svolgere le specifiche mansioni dedotte in contratto (in questi sensi, vedi Cass.3/12/2018 n.31154 con riferimento ad ipotesi di verifica successiva ELla idoneità professionale EL lavoratore, alla stregua di una prova non contemplata nella declaratoria EL contratto collettivo nazionale di settore). 3 n. r.g. 1594/2016 Alla luce ELle enunciate premesse, deve ritenersi che il dato oggetto ELlo stigma ELla Corte territoriale (indicazione, fra i documenti da presentare ai fini ELla assunzione, di un certificato non compreso fra quelli elencati nel c.c.n.l. di settore), in realtà non è coerente con la interpretazione ELla disposizione collettiva accreditata in questa sede di legittimità, secondo quanto obiettivamente desumibile dalla articolata procedura preassuntiva ivi disciplinata;
essa, per quanto sinora detto, non reca alcun obbligo di assunzione da parte societaria, in tale prospettiva atteggiandosi come ammissibile, e non contraria ai principi che regolano l'esegesi ELle disposizioni contrattualcollettive, la possibilità per la parte datoriale di richiedere il soddisfacimento di ulteriori requisiti concernenti la attitudine EL soggetto alla assunzione ELle mansioni oggetto EL contratto di lavoro da stipulare. Non condivisibile è dunque l'assunto ELla Corte di merito, secondo cui la omessa indicazione fra i documenti da presentare ai fini ELla assunzione elencati nel c.c.n.l. di settore, ELla certificazione dei carichi pendenti - unitamente alla pretesa di Poste di utilizzare quale elemento ostativo all'assunzione, un dato non contemplato dal c.c.n.l. e non portato a conoscenza ELl'ex dipendente al momento ELla conciliazione - potesse essere considerata contraria a buona fede e correttezza. 4. Deve quindi, in definitiva, rimarcarsi che nella sequenza ELla articolata procedura preassuntiva, di accordo collettivo EL 13.1.2006, convocazione presso la sede ELla società e sottoscrizione EL Format di individuazione di posizione lavorativa di interesse, per quanto sinora detto, non è ravvisabile alcun impegno ELla società ad assumere il lavoratore, né alcun obbligo di perfezionare in ogni caso il contratto;
sotto altro versante, l'assunzione è poi da ritenersi subordinata alla presentazione di una serie di documenti fra i quali va annoverato il certificato di carichi pendenti, in base ad una determinazione ELla parte datoriale, coerente con i generali principi di correttezza e buona fede che governano lo svolgimento anche ELla fase precontrattuale nella materia EL lavoro. Nello specifico, la pendenza di due procedimenti penali per reati contro il patrimonio e la persona (concorso in furto e minaccia) risultanti dal relativo certificato, unitamente all'assenza di un obbligo in capo alla società di perfezionare in ogni caso il contratto, hanno, quindi, determinato legittimamente la sospensione ELl'attività riguardante l'assunzione di HE SA. 4 n. r.g. 1594/2016 La società ha infatti esercitato il potere discrezionale - riconosciuto, contrattualmente, con il "Format Dichiarazione" dallo stesso interessato e, costituzionalmente, dall'art.41 Cost. posto a garanzia ELla libertà d'iniziativa economica d'impresa - di non procedere all'assunzione di personale allorquando l'assunzione stessa si configuri come incompatibile con le esigenze di affidabilità e piena funzionalità ELl'impresa privata, come avviene nel caso in cui l'attività dispiegata postuli una intensità ELla fiducia rapportata all'oggetto ELle mansioni ed al grado di affidamento che queste richiedono, grado indubbiamente elevato ove, come nella specie, le mansioni assegnate comportino l'affidamento di un bene quale la corrispondenza, che gode di ampia protezione anche di rango costituzionale (art.15 Cost.). Né appare utilmente invocabile a sostegno ELla fondatezza EL diritto azionato dal SA, l'argomentazione adottata dalla Corte di merito secondo cui la condotta assunta dalla società avrebbe vulnerato il principio di presunzione di non colpevolezza ELl'imputato, consacrato dall'art.27 Cost.; è stato infatti affermato - con riferimento all'esercizio da parte EL datore di lavoro ELla facoltà di recesso per giusta causa - che il principio di non colpevolezza fino alla condanna definitiva, di cui all'art.27 comma 2, Cost., concerne le garanzie relative all'attuazione ELla pretesa punitiva ELlo Stato, e non può quindi applicarsi, in via analogica o estensiva, ai rapporti fra privati (ex multis, vedi Cass. 21/9/2016 n.18513); e detto principio ben può rinvenire applicazione nel caso di specie, in cui entrano in gioco i principi di libertà di iniziativa economica e di tutela dei beni affidati al lavoratore, EL pari pienamente tutelati dalla norma fondamentale. 5. A conferma ELla fondatezza di tali approdi va considerato che in fattispecie EL tutto sovrapponibile a quella in questa sede scrutinata, è stata ritenuta da questa Corte non condivisibile la statuizione dei giudici di appello secondo cui era da reputarsi illegittima la pretesa ELla società di considerare non integrata la condizione sospensiva cui sarebbe stata subordinata l'assunzione, a causa di un procedimento pendente risultante dalla certificazione prodotta (vedi in motivazione, Cass. 16/5/2017 n.12086). Conclusivamente, al lume ELle superiori argomentazioni, la sentenza impugnata deve, quindi, essere cassata;
la causa va rinviata alla Corte designata in dispositivo, che procederà a nuovo esame ELla fattispecie conformandosi ai principi di diritto di cui in motivazione e provvederà, altresì, alle spese EL giudizio di legittimità. 5 n. r.g. 1594/2016
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Bologna in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche in ordine alle spese EL presente giudizio di legittimità. Così deciso in Roma nella Adunanza camerale EL 27 febbraio 2020.