Cass. civ., sez. IV lav., ordinanza 14/08/2020, n. 17167
CASS
Ordinanza 14 agosto 2020

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Il provvedimento analizzato è un'ordinanza della Corte Suprema di Cassazione, Sezione Lavoro, emessa il 27 febbraio 2020, con il giudice relatore Dott. Matilde Lorito. Le parti in causa erano Poste Italiane S.p.A., ricorrente, e un lavoratore, controricorrente. La questione centrale riguardava l'obbligo di assunzione del lavoratore da parte della società, in seguito a una procedura di selezione e a un accordo sindacale. Poste Italiane sosteneva che l'assunzione fosse subordinata a requisiti non soddisfatti, in particolare la presentazione di un certificato di carichi pendenti, mentre il lavoratore contestava la legittimità del rifiuto di assunzione, invocando la violazione dei principi di correttezza e buona fede.

La Corte ha accolto il ricorso di Poste Italiane, ritenendo che non esistesse un obbligo di assunzione automatico, ma solo la necessità di attingere da una graduatoria, con la possibilità di richiedere ulteriori requisiti. Ha sottolineato che la pendenza di procedimenti penali giustificava il rifiuto di assunzione, in quanto la fiducia richiesta per le mansioni da svolgere era elevata. Inoltre, ha chiarito che il principio di presunzione di non colpevolezza non si applica ai rapporti privati, confermando la legittimità della decisione della società. La sentenza impugnata è stata quindi cassata e la causa rinviata per un nuovo esame.

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Massime1

L'art. 19 del c.c.n.l. per il personale dipendente di Poste Italiane s.p.a. dell'11 luglio 2007 e gli accordi collettivi del 13 gennaio 2006 e del 10 luglio 2008 si interpretano nel senso che l'azienda non ha alcun obbligo di assunzione, bensì solo quello di attingere da un'apposita graduatoria, con conseguente legittimità della previsione di una verifica di idoneità professionale. (Nella specie, l'idoneità ai fini dei requisiti di affidabilità richiesti ad un addetto al recapito postale era stata verificata alla luce delle risultanze del certificato dei carichi pendenti da cui emergevano precedenti contro il patrimonio e la persona).

Commentario1

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., ordinanza 14/08/2020, n. 17167
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 17167
Data del deposito : 14 agosto 2020

Testo completo