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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 17/03/2025, n. 489 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 489 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI VIBO VALENTIA
Sezione lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 2374/2016, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
SENTENZA
TRA
difeso dall'avv. SPINOSO ANTONIO Parte_1
ricorrente
E
rappresentato e difeso dall'avv. GRANDIZIO Controparte_1
VALERIA
resistente
GGETTO: Opposizione al provvedimento di rideterminazione dell'assegno sociale e richiesta di restituzione somme.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato in data 27/09/2016, la SI.ra proponeva opposizione Pt_1 avverso il provvedimento del 30/10/2015, con il quale l' aveva CP_1 CP_2 rideterminato l'importo dell'assegno sociale a decorrere dal 1° gennaio 2012 sulla
1 base della comunicazione reddituale relativa all'anno 2013. A seguito di tale ricalcolo,
l' aveva rilevato un indebito pagamento, chiedendone la restituzione. CP_1
2. A sostegno della propria domanda, la ricorrente sosteneva di non essere tenuta alla restituzione delle somme percepite, invocando l'art. 13, comma 2, della L. 30 dicembre 1991, n. 412, che obbliga l' alla verifica annuale delle situazioni CP_1
reddituali e al recupero di eventuali indebiti solo per gli anni successivi.
3. Si costituiva in giudizio l' , eccependo l'inammissibilità del ricorso per difetto di CP_1
prova dei fatti costitutivi del diritto azionato e ribadendo la legittimità della richiesta di restituzione, in quanto derivante da una rideterminazione dell'assegno sociale sulla base dei redditi comunicati per l'anno 2013.
4. L'udienza di discussione – calendarizzata per il 13.3.2025 – è stata frattanto sostituita dalla modalità della trattazione scritta della causa – ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. – all'esito della quale il contenzioso è stato definito in virtù delle osservazioni esposte appresso.
5. Le censure di parte resistente meritano di essere valorizzate.
6. È d'uopo rilevare come l'Istituto previdenziale, assolvendo di fatto all'onere probatorio
– incombente sulla parte ricorrente – abbia convincentemente dato conto: a) della scansione cronologica degli accadimenti;
b) delle ragioni alla base dell'erogazione; c) delle coordinate di tempo in corrispondenza delle quali è emersa la non-debenza della prestazione qui ripetuta;
d) delle motivazioni poste a sostegno della domanda di restituzione.
7. Inoltre, occorre evidenziare come – in materia di ripetizione dell'indebito previdenziale
– l'art. 52, II c., l. 88/1989 stabilisca come le somme erogate indebitamente a titolo previdenziale non siano ripetibili, se non in presenza di dolo dell'interessato. L'art. 13,
I c., l. 412/1991 (formulato come norma di interpretazione autentica, ma in realtà innovativo, coerentemente a quanto puntualizzato da Corte cost., sent. n. 3/1993), integra tale regola, stabilendo come la ripetibilità di cui all'art. 52, II c., riguardi le somme indebitamente corrisposte per «errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore», e come la ripetibilità sussista non solo in caso di comprovato dolo nella percezione, ma anche ove l'errore sia dovuto a «omessa o incompleta segnalazione da
2 parte del pensionato» di fatti che egli fosse tenuto a comunicare, salvo risulti che l'ente fosse già a conoscenza di essi.
8. Giova rammentare, al riguardo, come l'art. 13, II c., l. 412/1991 disponga a carico di l'onere di procedere «annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei CP_1
pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza».
8.1.La Suprema Corte – ancora recentemente (ossia con sent. n. 18615/2021) ha affermato, al riguardo, come «L'obbligo dell' di procedere annualmente alla CP_1 verifica dei redditi dei pensionati, prevista dall'art. 13 della legge n. 412 del 1991 quale condizione per la ripetizione, entro l'anno successivo, dell'eventuale indebito previdenziale, sorg[a] unicamente in presenza di dati reddituali certi, sicché il termine annuale di recupero non decorre sino a che il titolare non abbia comunicato un dato reddituale completo (v. Cass. nn. 3802 e 15039 del 2019; Cass. n. 953 del
2012, ma v. anche Cass. n. 1228 del 2011 e Cass. n. 18551 del 2017, su cui poi anche infra). Da ciò il corollario che la questione attinente alle modifiche reddituali di cui
l'ente previdenziale venga automaticamente a conoscenza, in ragione della propria attività istituzionale o che siano ad esso regolarmente rese note dall'interessato, non appartiene in sé all'ambito degli errori e quindi alla sfera della non CP_1
ripetibilità, soggiacendo invece alla regola di ripetibilità, ma in un termine decadenziale stabilito appunto dal citato art. 13, co 2. Ratio della disciplina è che tra la percezione di una prestazione connessa al reddito e la verifica in merito al mantenersi dei redditi al di sotto della soglia che condiziona l'an o il quantum della prestazione stessa si manifesta una «fisiologica sfasatura temporale» (Corte Cost. n.
166 del 1996), data dai tecnici affinché i dati disponibili all' siano «immessi CP_2 nei circuiti delle verifiche contabili» (così ancora Corte Cost. cit.). […] Il dato letterale fa poi riferimento ad una verifica da effettuare annualmente, ovverosia per ciascun anno civile (come tale intendendosi il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre),
e ad un anno successivo entro cui deve procedersi al recupero. […] Per altro verso, sulla scia della giurisprudenza di legittimità secondo cui la verifica può aversi solo allorquando l'ente sia in possesso di dati reddituali certi (v., fra le tante, Cass. n. 953 del 2012) […] Pertanto l'art. 13, co. 2, si interpreta nel senso che, nell'anno civile in cui si è avuta conoscibilità dei redditi, deve procedersi alla verifica e che entro l'anno
3 successivo a quello destinato alla verifica deve procedersi, a pena di decadenza, al recupero. Va poi ricordato, in continuità con la consolidata giurisprudenza di legittimità in tema di indebito previdenziale, che il pensionato che chieda
l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito, ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto alla prestazione già ricevuta ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrispostogli (v., fra le tante, Cass. n. 1228 del 2011; Cass., sez. Lav. N. 2739 del 2016; Cass. n. 31832 del 2019)».
9. Per tutto quanto testé chiarito, il ricorso va respinto.
10. La controvertibilità fattuale depone – a ogni modo – per la compensazione integrale delle spese processuali fra le parti in lite.
p.q.m.
all'esito della trattazione scritta della causa, pronunciando definitivamente sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1 Controparte_3
, in persona del rappresentante legale pro tempore, disattese
[...]
ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- compensa integralmente fra le parti, le spese di lite.
Così deciso, 17.3.2025
Il Giudice del Lavoro e della Previdenza
Il g.o.p. Susana Cirianni
4
Sezione lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 2374/2016, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
SENTENZA
TRA
difeso dall'avv. SPINOSO ANTONIO Parte_1
ricorrente
E
rappresentato e difeso dall'avv. GRANDIZIO Controparte_1
VALERIA
resistente
GGETTO: Opposizione al provvedimento di rideterminazione dell'assegno sociale e richiesta di restituzione somme.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato in data 27/09/2016, la SI.ra proponeva opposizione Pt_1 avverso il provvedimento del 30/10/2015, con il quale l' aveva CP_1 CP_2 rideterminato l'importo dell'assegno sociale a decorrere dal 1° gennaio 2012 sulla
1 base della comunicazione reddituale relativa all'anno 2013. A seguito di tale ricalcolo,
l' aveva rilevato un indebito pagamento, chiedendone la restituzione. CP_1
2. A sostegno della propria domanda, la ricorrente sosteneva di non essere tenuta alla restituzione delle somme percepite, invocando l'art. 13, comma 2, della L. 30 dicembre 1991, n. 412, che obbliga l' alla verifica annuale delle situazioni CP_1
reddituali e al recupero di eventuali indebiti solo per gli anni successivi.
3. Si costituiva in giudizio l' , eccependo l'inammissibilità del ricorso per difetto di CP_1
prova dei fatti costitutivi del diritto azionato e ribadendo la legittimità della richiesta di restituzione, in quanto derivante da una rideterminazione dell'assegno sociale sulla base dei redditi comunicati per l'anno 2013.
4. L'udienza di discussione – calendarizzata per il 13.3.2025 – è stata frattanto sostituita dalla modalità della trattazione scritta della causa – ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. – all'esito della quale il contenzioso è stato definito in virtù delle osservazioni esposte appresso.
5. Le censure di parte resistente meritano di essere valorizzate.
6. È d'uopo rilevare come l'Istituto previdenziale, assolvendo di fatto all'onere probatorio
– incombente sulla parte ricorrente – abbia convincentemente dato conto: a) della scansione cronologica degli accadimenti;
b) delle ragioni alla base dell'erogazione; c) delle coordinate di tempo in corrispondenza delle quali è emersa la non-debenza della prestazione qui ripetuta;
d) delle motivazioni poste a sostegno della domanda di restituzione.
7. Inoltre, occorre evidenziare come – in materia di ripetizione dell'indebito previdenziale
– l'art. 52, II c., l. 88/1989 stabilisca come le somme erogate indebitamente a titolo previdenziale non siano ripetibili, se non in presenza di dolo dell'interessato. L'art. 13,
I c., l. 412/1991 (formulato come norma di interpretazione autentica, ma in realtà innovativo, coerentemente a quanto puntualizzato da Corte cost., sent. n. 3/1993), integra tale regola, stabilendo come la ripetibilità di cui all'art. 52, II c., riguardi le somme indebitamente corrisposte per «errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore», e come la ripetibilità sussista non solo in caso di comprovato dolo nella percezione, ma anche ove l'errore sia dovuto a «omessa o incompleta segnalazione da
2 parte del pensionato» di fatti che egli fosse tenuto a comunicare, salvo risulti che l'ente fosse già a conoscenza di essi.
8. Giova rammentare, al riguardo, come l'art. 13, II c., l. 412/1991 disponga a carico di l'onere di procedere «annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei CP_1
pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza».
8.1.La Suprema Corte – ancora recentemente (ossia con sent. n. 18615/2021) ha affermato, al riguardo, come «L'obbligo dell' di procedere annualmente alla CP_1 verifica dei redditi dei pensionati, prevista dall'art. 13 della legge n. 412 del 1991 quale condizione per la ripetizione, entro l'anno successivo, dell'eventuale indebito previdenziale, sorg[a] unicamente in presenza di dati reddituali certi, sicché il termine annuale di recupero non decorre sino a che il titolare non abbia comunicato un dato reddituale completo (v. Cass. nn. 3802 e 15039 del 2019; Cass. n. 953 del
2012, ma v. anche Cass. n. 1228 del 2011 e Cass. n. 18551 del 2017, su cui poi anche infra). Da ciò il corollario che la questione attinente alle modifiche reddituali di cui
l'ente previdenziale venga automaticamente a conoscenza, in ragione della propria attività istituzionale o che siano ad esso regolarmente rese note dall'interessato, non appartiene in sé all'ambito degli errori e quindi alla sfera della non CP_1
ripetibilità, soggiacendo invece alla regola di ripetibilità, ma in un termine decadenziale stabilito appunto dal citato art. 13, co 2. Ratio della disciplina è che tra la percezione di una prestazione connessa al reddito e la verifica in merito al mantenersi dei redditi al di sotto della soglia che condiziona l'an o il quantum della prestazione stessa si manifesta una «fisiologica sfasatura temporale» (Corte Cost. n.
166 del 1996), data dai tecnici affinché i dati disponibili all' siano «immessi CP_2 nei circuiti delle verifiche contabili» (così ancora Corte Cost. cit.). […] Il dato letterale fa poi riferimento ad una verifica da effettuare annualmente, ovverosia per ciascun anno civile (come tale intendendosi il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre),
e ad un anno successivo entro cui deve procedersi al recupero. […] Per altro verso, sulla scia della giurisprudenza di legittimità secondo cui la verifica può aversi solo allorquando l'ente sia in possesso di dati reddituali certi (v., fra le tante, Cass. n. 953 del 2012) […] Pertanto l'art. 13, co. 2, si interpreta nel senso che, nell'anno civile in cui si è avuta conoscibilità dei redditi, deve procedersi alla verifica e che entro l'anno
3 successivo a quello destinato alla verifica deve procedersi, a pena di decadenza, al recupero. Va poi ricordato, in continuità con la consolidata giurisprudenza di legittimità in tema di indebito previdenziale, che il pensionato che chieda
l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito, ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto alla prestazione già ricevuta ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrispostogli (v., fra le tante, Cass. n. 1228 del 2011; Cass., sez. Lav. N. 2739 del 2016; Cass. n. 31832 del 2019)».
9. Per tutto quanto testé chiarito, il ricorso va respinto.
10. La controvertibilità fattuale depone – a ogni modo – per la compensazione integrale delle spese processuali fra le parti in lite.
p.q.m.
all'esito della trattazione scritta della causa, pronunciando definitivamente sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1 Controparte_3
, in persona del rappresentante legale pro tempore, disattese
[...]
ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- compensa integralmente fra le parti, le spese di lite.
Così deciso, 17.3.2025
Il Giudice del Lavoro e della Previdenza
Il g.o.p. Susana Cirianni
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