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Sentenza 25 maggio 2025
Sentenza 25 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 25/05/2025, n. 1076 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1076 |
| Data del deposito : | 25 maggio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Catanzaro
Sezione Seconda Civile
Il Tribunale di Catanzaro, in persona del Giudice Dott. Adele Ferraro, ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1586 del ruolo contenzioso generale dell'anno
2024, avente ad oggetto I Altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale, posta in deliberazione all'udienza del 23.5.2025, svoltasi mediante “trattazione scritta”, vertente tra
), con l'avv. STICCHI DAMIANI Parte_1 C.F._1
SAVERIO, procuratore domiciliatario;
- attore –
e
), il Direttore Controparte_1 P.IVA_1 responsabile de dr. (C.F.: ), - il Controparte_2 Controparte_3 C.F._2
Direttore responsabile de , versione online, dr. (C.F.: Controparte_2 CP_4
, il giornalista de dr. (C.F.: C.F._3 Controparte_2 Controparte_5
), - il giornalista de , dr. C.F._4 Controparte_2 Controparte_6
(C.F.: ), tutti con l'avv. Malavenda Caterina, procuratore domiciliatario;
C.F._5
- convenuti –
Conclusioni delle parti: come da “note di trattazione scritta” del 23.5.2025 ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio, Parte_1 dinanzi al Tribunale di Catanzaro, i convenuti di cui all'intestazione al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “
Voglia il Tribunale adito, disattesa e respinta ogni contraria istanza, deduzione o difesa:
1) accertare e dichiarare la natura diffamatoria degli articoli pubblicati dalla convenuta
[...]
anche online, in data 13.12.2019, 15.12.2019 e Controparte_7
2.4.2021, per le ragioni di cui in narrativa;
2) accertare e dichiarare la responsabilità dei convenuti , dr. Controparte_7
, dr. dr. e dr. , ai sensi e per gli effetti Controparte_3 CP_4 Controparte_5 CP_6
1 degli artt. 2043, 2059, 1291 e 2055 c.c. e, per conseguenza, condannare i medesimi convenuti, in solido,
a corrispondere una somma, pari ad euro 150.000,00 (centocinquantamila/00), in favore dell'attore, ovvero pari a quella, maggiore o minore, che risulterà dovuta all'esito dell'istruzione della causa o che verrà determinata ex officio con valutazione equitativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 1226 c.c., oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì della domanda giudiziale sino alla data dell'emananda sentenza e interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza al soddisfo;
3) condannare altresì i convenuti, in solido, ai sensi e per gli effetti della L. 47/1948, a corrispondere una somma in favore dell'attore, a titolo di riparazione, pari ad euro 30.000,00 (trentamila/00), per quanto riferito in narrativa.
4) infine, condannare i convenuti alla rifusione delle spese e dei compensi professionali relativi al presente giudizio.
Nel costituirsi in giudizio i convenuti concludevano per il rigetto della proposta domanda, chiedendo “in via preliminare: dichiarare l'azione promossa inammissibile, siccome improcedibile, in difetto di mediazione;
nel merito: rigettare, perché infondate in fatto e in diritto e comunque non provate, tutte le domande ex adverso proposte;
valutare ed accertare ex officio l'eventuale abuso del processo, da parte dell'attore, con particolare riguardo all'estensione dell'azione ai due giornalisti convenuti con conseguente liquidazione a loro favore della indennità prevista, in via equitativa, ma proporzionale all'ammontare del danno allegato”.
Articolati ed ammessi i mezzi istruttori, le parti addivenivano ad un accorso e concludevano, concordemente, per la rinuncia alla domanda proposta, con estinzione del processo, a spese compensate.
Deve , pertanto, pronunciarsi l'estinzione del processo a spese compensate come richiesto concordemente dalle parti.
Le spese vanno compensate, come concordato tra le parti.
p.q.m.
il Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunziando nella causa civile di primo grado, indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
dichiara l' estinzione del giudizio
Spese compensate tra le parti.
Catanzaro, 24/05/2025
Il Giudice dott.ssa Adele Ferraro
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