Ordinanza cautelare 11 marzo 2021
Decreto presidenziale 31 dicembre 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. I, decreto presidenziale 31/12/2021, n. 334 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 334 |
| Data del deposito : | 31 dicembre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 31/12/2021
N. 00334/2021 REG.PROV.PRES.
N. 00102/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di CI (Sezione Prima)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
Nel giudizio introdotto con il ricorso numero di registro generale 102 del 2021, proposto da RE VA, rappresentato e difeso dall'avvocato Michela Scafetta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri,
il Ministero della Difesa, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, assistiti e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di CI, domiciliataria ex lege;
per l'annullamento
- del provvedimento n. 368920/C4-T-6 di prot. di data 11.12.2020, notificato al ricorrente in data 17.12.2020, a mezzo del quale il Comando Generale dell’'Arma dei Carabinieri, I Reparto- SM- Ufficio Personale Marescialli, ha disposto il non accoglimento dell'istanza presentata in data 21 giugno 2020 ai sensi dell’articolo 42 bis D.Lgs. n. 151/2001 tesa ad ottenere l’assegnazione temporanea del ricorrente, alternativamente, presso la Stazione Carabinieri Forestale di Pomezia (RM), di Rocca di Papa (RM), di Velletri (RM), di Latina, presso il Gruppo Carabinieri Forestale di Roma, presso il Comando Carabinieri Tutela Forestale, il CUFA o il Reparto Carabinieri Biodiversità di Fogliano (LT).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli artt. 35 e 85, co. 1, c.p.a.;
ritenuto:
che il ricorso sia improcedibile in quanto, con provvedimento 30 novembre 2019 dell’Amministrazione d’appartenenza, il ricorrente è stato trasferito a domanda quale comandante della Stazione Carabinieri Forestali di Fondi, facendo così venir meno – stante la definitività del trasferimento da ultimo disposto - l’interesse alla decisione del ricorso in epigrafe;
che, quanto alle spese di giudizio, si deve ricordate come l’istanza cautelare proposta sia stata respinta dalla Sezione con ordinanza 11 marzo 2021, n.90, così motivata:
“Considerato che il ricorrente, maresciallo ordinario del ruolo forestale, assegnato come comandante alla Stazione Carabinieri Forestale di Mantova, ha chiesto l’annullamento, previa sospensione cautelare dell’efficacia, del diniego opposto dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri alla sua istanza di trasferimento temporaneo ai sensi dell’articolo 42 bis D.Lgs. n. 151/2001 in una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o nella stessa regione di residenza della famiglia; ritenuto a un sommario esame, proprio di questa fase del giudizio, che il ricorso non sia assistito da apprezzabili profili di fondatezza, tenuto conto: che l’articolo 42 bis D.Lgs. n. 151/2001 per giurisprudenza costante non attribuisce al dipendente un diritto soggettivo al trasferimento temporaneo, bensì un interesse da contemperare con le esigenze organizzative e di efficienza dei servizi amministrativi; che, a mente del comma 31 bis dell’articolo 45 D.Lgs. n. 95/2017, nell’ipotesi in cui il richiedente sia un appartenente a una Forza di polizia (come per l’appunto nel caso di specie), il trasferimento temporaneo ex articolo 42 bis D.Lgs. n. 151/2001 può essere denegato “per motivate esigenze organiche o di servizio”; che l’Amministrazione di appartenenza sembrerebbe aver soddisfatto il predetto onere motivazionale, ancorando il diniego alla carenza di organico, specie nel ruolo degli ispettori, nella sede di Mantova, al ruolo apicale ricoperto dal richiedente, all’assenza di altri ispettori (cui compete ordinariamente il comando di una stazione) nel Gruppo Forestale di Mantova per sostituire temporaneamente il ricorrente ove trasferito al comando della Stazione di Mantova”;
che il provvedimento di trasferimento, fondato su presupposti affatto diversi da quello precedente di diniego, non contraddice la decisione di questo giudice, per cui va confermata la condanna alle spese emessa in fase cautelare, mentre se ne può disporre la compensazione quanto alla fase di merito, non essedo state volte dall’Amministrazione resistente nuove significative attività difensive;
P.Q.M.
Dichiara il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse.
Spese compensate per la fase di merito.
Manda alla segreteria per la comunicazione del presente decreto alle parti costituite.
Così deciso in Venezia addì 30 dicembre 2021.
| Il Presidente |
| Angelo Gabbricci |
IL SEGRETARIO