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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 03/11/2025, n. 406 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 406 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce-Sezione distaccata di Taranto-Sezione Lavoro- così composta:
1) Dott.ssa Monica SGARRO
- Presidente-
- Consigliere relatore- 2) Dott.ssa Rossella DI TODARO
- Consigliere ausiliario- 3) Dott.ssa Maria Filippa LEONE ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella causa di previdenza/assistenza sociale, in grado di appello, iscritta al N. 141 del Ruolo
Generale delle cause dell'anno 2021, avverso la sentenza n. 2445/2020(RG 1926/2019) pronunciata dal giudice del lavoro di Taranto in materia di iscrizione alla gestione separata, promossa da: in persona del legale rappresentante proParte 1 tempore, anche per conto della Pt 2
rappr. e difeso dall'avv. A. ANDRIULLI e M.M. BERLOCO
Appellante-
E
rappr. e difeso dall'avv. A. ARMENTO CP 1
Appellato-
OGGETTO: "iscrizione gestione separata"
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in appello depositato in data 24/4/2021 1'Pt 3 ha impugnato la sentenza con cui il
Tribunale di Taranto-Sezione Lavoro ha dichiarato prescritto l'obbligo contributivo dell'appellato relativamente all'anno 2011. Ha assunto l' Pt 3 l'erroneità della sentenza, per avere fatto decorrere il termine prescrizionale dal termine fissato per il pagamento dei contributi anziché dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi, che è il momento da cui l'Pt 3 ha potuto accertare in concreto i redditi prodotti dall'appellato; nella parte in cui, altresì, non ha ritenuto il dolo dell'appellato per avere omesso la compilazione del quadro RR riferito ai redditi diversi assoggettati alla gestione separata. Ha concluso chiedendo l'accertamento dell'obbligo contributivo riferito all'anno 2011. L'appellato si è riportato alle motivazioni della sentenza impugnata chiedendo il rigetto dell'appello.
L'appello è infondato. È ormai dato acclarato l'obbligo di iscrizione alla gestione separata in mancanza di contribuzione alla cassa avvocati per l'anno 2011.
Alla data della prima richiesta da parte dell' Pt 3 tuttavia, pervenuta all'appellato in data 22/8/2017
i contributi si erano prescritti e non potevano più essere versati, essendo scaduto il termine di prescrizione quinquennale il 16/6/2017(o comunque al più tardi il 6/7/2017), decorrendo lo stesso dalla data di scadenza per il pagamento e non dalla data in cui viene presentata la dichiarazione dei redditi(ossia il 16/6 dell'anno successivo a quello a cui si riferisce il contributo).
Non si condivide, sul punto, la tesi secondo cui l'Pt 3 non è stato in grado di conoscere la percezione di redditi da lavoro autonomo fino alla presentazione della dichiarazione dei redditi, perché trattasi comunque di impedimento di fatto che non sposta la data di inizio della prescrizione, che coincide con la scadenza del termine per versare i contributi. La dichiarazione dei redditi infatti ha valore di mera dichiarazione di scienza e, pertanto, non è presupposto del credito contributivo, così come non lo è rispetto all'obbligazione tributaria, in quanto il fatto costitutivo resta, come detto, la produzione di redditi rilevante ai sensi di legge. Se mai ad essa, quale atto giuridico successivo all'esigibilità del credito, può riconoscersi effetto interruttivo della prescrizione, se ed in quanto dalla medesima consti la ricognizione dell'esistenza del debito contributivo (per i principi, pur se in diversa fattispecie contributiva, v. Cass. 22 febbraio 2012, n. 2620; Cass. 12 maggio 2004,
n. 9054).
In definitiva «l'impossibilità di far valere il diritto, alla quale l'art. 2935 c. c. attribuisce rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione, è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolino l'esercizio e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, per i quali il successivo art. 2941 c.c. prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione, tra le quali, salva l'ipotesi di dolo prevista dal n. 8 del citato articolo, non rientra l'ignoranza, da parte del titolare, del fatto generatore del suo diritto, il dubbio soggettivo sull'esistenza di tale diritto, né il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento» (Cass. 26 maggio 2015, n. 10828; Cass. 6 ottobre 2014, n. 21026)¹.
Sul punto e in senso conforme, è intervenuta la Suprema Corte in una recentissima sentenza, nella quale ha ribadito che “La prescrizione decorre «dal momento in cui scadono i termini per il relativo pagamento e non già dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa (così, tra le tante, Cass. nn. 27950 del 2018, 19403 del 2019,
1557 del 2020): l'obbligazione contributiva nasce infatti in relazione ad un preciso fatto costitutivo, che è la produzione di un certo reddito da parte del soggetto obbligato, mentre la dichiarazione che costui è tenuto a presentare ai fini fiscali, che è mera dichiarazione di scienza, non è presupposto del credito contributivo, così come non lo è rispetto all'obbligazione tributaria» (sentenza n. 10273 del 2021, cit.; in senso conforme, anche Cass., sez. lav., 3 giugno 2022, n. 17970, punto 14). Per quanto il debito contributivo sorga sulla base della produzione di un certo reddito, la prescrizione dell'obbligazione decorre dal momento in cui scadono i relativi termini di pagamento, come dispone l'art. 55 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, n. 1155: i contributi obbligatori si prescrivono «dal giorno in cui i singoli contributi dovevano essere versati» "². "2
Né ricorre, a ben vedere e alla luce delle considerazioni in ultimo svolte dalla Corte
Costituzionale(nella recente sentenza n. 104 /2022), il dolo del contribuente, che sospende il termine di prescrizione, ai sensi dell'art 2941, n. 8 c.c.
La mancata compilazione del quadro RR riservato ai redditi assoggettati alla gestione separata è dipeso, infatti, dalla giustificata convinzione del contribuente di non essere tenuto all'iscrizione alla gestione separata dell' Pt 3 posto che rientrava tra i professionisti iscritti agli albi professionali.
Come dato atto dalla Corte Costituzionale, infatti, l'orientamento assolutamente prevalente in giurisprudenza, prima dell'intervento della legge di interpretazione autentica su citata, era nel senso che i lavoratori autonomi iscritti in appositi albi professionali e, in particolare gli avvocati, non fossero tenuti all'iscrizione alla gestione separata, anche se sottratti ad un onere di contribuzione per il mancato raggiungimento dei limiti minimi fissati dalla cassa di categoria(Corte di Cassazione, sezione Lavoro, sentenze n. 14069/2006, n. 3622/2007, n. 13218/2008). Tale orientamento muoveva dalla considerazione che la regolamentazione della cassa forense avesse carattere di specialità e prevalesse sulla disciplina generale in materia di contribuzione dei lavoratori autonomi.
Solo dopo l'intervento del legislatore, nel 2011, si è preso atto che la volontà del legislatore attraverso l'inserimento dell'art 2, comma 26 L 335/95, fosse quello di assoggettare a contribuzione tutti i redditi da lavoro autonomo, sia quelli prodotti da lavoratori non iscritti ad alcun albo, sia quelli prodotti da lavoratori iscritti ad un albo che non raggiungessero i limiti minimi di iscrizione alla cassa di appartenenza;
ciò per garantire a tutti una copertura assicurativa e previdenziale.
Ma occorre dare atto che, fino all'intervento di tale disposizione interpretativa, vi è stato un affidamento incolpevole degli avvocati che hanno ritenuto, appunto confidando nell'orientamento della giurisprudenza di legittimità sul punto, di non essere tenuti all'iscrizione alla gestione separata. Ebbene, secondo la Corte Costituzionale, il legislatore all'atto di assumere la norma interpretativa dell'art 2, comma 26 L 335/95 e avendo deciso di condividere e fare proprio
Cass. Sez L, Sent. . 28565 del 3/10/2022 l'orientamento interpretativo minoritario in giurisprudenza, avrebbe dovuto farsi carico di tutelare l'affidamento che era sorto in conseguenza del pregresso orientamento maggioritario;
per questa ragione ha dichiarato incostituzionale la norma interpretativa dell'art 18, comma 12 DL 98/2011 nella parte in cui non esclude l'applicazione delle sanzioni civili relativamente al periodo precedente l'emanazione della norma di interpretazione autentica.
Insomma la Corte ha chiarito che il legislatore era libero di scegliere tra le opzioni interpretative quella non supportata dalla giurisprudenza dell'epoca, però doveva farsi carico della tutela di coloro che in buona fede avessero confidato nella bontà di tale interpretazione e si fossero adeguati alla stessa. La Corte Costituzionale ha espressamente qualificato lo stato soggettivo dell'avvocato come
"affidamento scusabile”e ha escluso l'applicazione delle sanzioni civili perché l'inadempimento del professionista non era imputabile a dolo o colpa.
E dunque, se l'inadempimento dell'avvocato al versamento dei contributi alla gestione separata non
è dipeso da dolo o colpa, ma è derivato da un affidamento scusabile nell'interpretazione dell'art 2, comma 26 L 335/95, a maggior ragione non può essere imputabile a dolo la mancata compilazione del quadro RR riservato nella dichiarazione dei redditi alla denuncia dei redditi assoggettati alla gestione separata. L'appellata infatti non ha affatto occultato la percezione di tali redditi di lavoro autonomo, avendoli regolarmente dichiarati nel modello unico, ma semplicemente non ha compilato il quadro relativo alla gestione separata perché riteneva che tali redditi non fossero assoggettati alla stessa gestione, per le ragioni già esposte.
In conclusione e alla luce delle condivisibili argomentazioni della Corte Costituzionale nella recente sentenza, non si ritiene che la mancata compilazione del quadro RR, in un momento in cui sussisteva incertezza in ordine alla necessità dell'iscrizione alla gestione separata, possa configurare il dolo idoneo a sospendere il decorso della prescrizione.
L'appello deve essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo.
L'integrale rigetto dell'appello e la proposizione dopo il 31/1/2013 giustificano il versamento del doppio del contributo unificato a carico dell' Pt 3
P.Q.M.
Rigetta l'appello. Condanna l'Pt 3 a rifondere le spese del giudizio, che liquida in € 1500,00 per compensi professionali, oltre oneri accessori a favore della parte appellata. Ulteriore contributo unificato a carico dell'appellante.
Taranto, 22/10/2025
Il Relatore Il Presidente Dott.ssa R. Di Todaro
dott.ssa M. Sgarro 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 Cass. Sez. L , Sentenza n. 27950 del 31/10/2018
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce-Sezione distaccata di Taranto-Sezione Lavoro- così composta:
1) Dott.ssa Monica SGARRO
- Presidente-
- Consigliere relatore- 2) Dott.ssa Rossella DI TODARO
- Consigliere ausiliario- 3) Dott.ssa Maria Filippa LEONE ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella causa di previdenza/assistenza sociale, in grado di appello, iscritta al N. 141 del Ruolo
Generale delle cause dell'anno 2021, avverso la sentenza n. 2445/2020(RG 1926/2019) pronunciata dal giudice del lavoro di Taranto in materia di iscrizione alla gestione separata, promossa da: in persona del legale rappresentante proParte 1 tempore, anche per conto della Pt 2
rappr. e difeso dall'avv. A. ANDRIULLI e M.M. BERLOCO
Appellante-
E
rappr. e difeso dall'avv. A. ARMENTO CP 1
Appellato-
OGGETTO: "iscrizione gestione separata"
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in appello depositato in data 24/4/2021 1'Pt 3 ha impugnato la sentenza con cui il
Tribunale di Taranto-Sezione Lavoro ha dichiarato prescritto l'obbligo contributivo dell'appellato relativamente all'anno 2011. Ha assunto l' Pt 3 l'erroneità della sentenza, per avere fatto decorrere il termine prescrizionale dal termine fissato per il pagamento dei contributi anziché dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi, che è il momento da cui l'Pt 3 ha potuto accertare in concreto i redditi prodotti dall'appellato; nella parte in cui, altresì, non ha ritenuto il dolo dell'appellato per avere omesso la compilazione del quadro RR riferito ai redditi diversi assoggettati alla gestione separata. Ha concluso chiedendo l'accertamento dell'obbligo contributivo riferito all'anno 2011. L'appellato si è riportato alle motivazioni della sentenza impugnata chiedendo il rigetto dell'appello.
L'appello è infondato. È ormai dato acclarato l'obbligo di iscrizione alla gestione separata in mancanza di contribuzione alla cassa avvocati per l'anno 2011.
Alla data della prima richiesta da parte dell' Pt 3 tuttavia, pervenuta all'appellato in data 22/8/2017
i contributi si erano prescritti e non potevano più essere versati, essendo scaduto il termine di prescrizione quinquennale il 16/6/2017(o comunque al più tardi il 6/7/2017), decorrendo lo stesso dalla data di scadenza per il pagamento e non dalla data in cui viene presentata la dichiarazione dei redditi(ossia il 16/6 dell'anno successivo a quello a cui si riferisce il contributo).
Non si condivide, sul punto, la tesi secondo cui l'Pt 3 non è stato in grado di conoscere la percezione di redditi da lavoro autonomo fino alla presentazione della dichiarazione dei redditi, perché trattasi comunque di impedimento di fatto che non sposta la data di inizio della prescrizione, che coincide con la scadenza del termine per versare i contributi. La dichiarazione dei redditi infatti ha valore di mera dichiarazione di scienza e, pertanto, non è presupposto del credito contributivo, così come non lo è rispetto all'obbligazione tributaria, in quanto il fatto costitutivo resta, come detto, la produzione di redditi rilevante ai sensi di legge. Se mai ad essa, quale atto giuridico successivo all'esigibilità del credito, può riconoscersi effetto interruttivo della prescrizione, se ed in quanto dalla medesima consti la ricognizione dell'esistenza del debito contributivo (per i principi, pur se in diversa fattispecie contributiva, v. Cass. 22 febbraio 2012, n. 2620; Cass. 12 maggio 2004,
n. 9054).
In definitiva «l'impossibilità di far valere il diritto, alla quale l'art. 2935 c. c. attribuisce rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione, è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolino l'esercizio e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, per i quali il successivo art. 2941 c.c. prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione, tra le quali, salva l'ipotesi di dolo prevista dal n. 8 del citato articolo, non rientra l'ignoranza, da parte del titolare, del fatto generatore del suo diritto, il dubbio soggettivo sull'esistenza di tale diritto, né il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento» (Cass. 26 maggio 2015, n. 10828; Cass. 6 ottobre 2014, n. 21026)¹.
Sul punto e in senso conforme, è intervenuta la Suprema Corte in una recentissima sentenza, nella quale ha ribadito che “La prescrizione decorre «dal momento in cui scadono i termini per il relativo pagamento e non già dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa (così, tra le tante, Cass. nn. 27950 del 2018, 19403 del 2019,
1557 del 2020): l'obbligazione contributiva nasce infatti in relazione ad un preciso fatto costitutivo, che è la produzione di un certo reddito da parte del soggetto obbligato, mentre la dichiarazione che costui è tenuto a presentare ai fini fiscali, che è mera dichiarazione di scienza, non è presupposto del credito contributivo, così come non lo è rispetto all'obbligazione tributaria» (sentenza n. 10273 del 2021, cit.; in senso conforme, anche Cass., sez. lav., 3 giugno 2022, n. 17970, punto 14). Per quanto il debito contributivo sorga sulla base della produzione di un certo reddito, la prescrizione dell'obbligazione decorre dal momento in cui scadono i relativi termini di pagamento, come dispone l'art. 55 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, n. 1155: i contributi obbligatori si prescrivono «dal giorno in cui i singoli contributi dovevano essere versati» "². "2
Né ricorre, a ben vedere e alla luce delle considerazioni in ultimo svolte dalla Corte
Costituzionale(nella recente sentenza n. 104 /2022), il dolo del contribuente, che sospende il termine di prescrizione, ai sensi dell'art 2941, n. 8 c.c.
La mancata compilazione del quadro RR riservato ai redditi assoggettati alla gestione separata è dipeso, infatti, dalla giustificata convinzione del contribuente di non essere tenuto all'iscrizione alla gestione separata dell' Pt 3 posto che rientrava tra i professionisti iscritti agli albi professionali.
Come dato atto dalla Corte Costituzionale, infatti, l'orientamento assolutamente prevalente in giurisprudenza, prima dell'intervento della legge di interpretazione autentica su citata, era nel senso che i lavoratori autonomi iscritti in appositi albi professionali e, in particolare gli avvocati, non fossero tenuti all'iscrizione alla gestione separata, anche se sottratti ad un onere di contribuzione per il mancato raggiungimento dei limiti minimi fissati dalla cassa di categoria(Corte di Cassazione, sezione Lavoro, sentenze n. 14069/2006, n. 3622/2007, n. 13218/2008). Tale orientamento muoveva dalla considerazione che la regolamentazione della cassa forense avesse carattere di specialità e prevalesse sulla disciplina generale in materia di contribuzione dei lavoratori autonomi.
Solo dopo l'intervento del legislatore, nel 2011, si è preso atto che la volontà del legislatore attraverso l'inserimento dell'art 2, comma 26 L 335/95, fosse quello di assoggettare a contribuzione tutti i redditi da lavoro autonomo, sia quelli prodotti da lavoratori non iscritti ad alcun albo, sia quelli prodotti da lavoratori iscritti ad un albo che non raggiungessero i limiti minimi di iscrizione alla cassa di appartenenza;
ciò per garantire a tutti una copertura assicurativa e previdenziale.
Ma occorre dare atto che, fino all'intervento di tale disposizione interpretativa, vi è stato un affidamento incolpevole degli avvocati che hanno ritenuto, appunto confidando nell'orientamento della giurisprudenza di legittimità sul punto, di non essere tenuti all'iscrizione alla gestione separata. Ebbene, secondo la Corte Costituzionale, il legislatore all'atto di assumere la norma interpretativa dell'art 2, comma 26 L 335/95 e avendo deciso di condividere e fare proprio
Cass. Sez L, Sent. . 28565 del 3/10/2022 l'orientamento interpretativo minoritario in giurisprudenza, avrebbe dovuto farsi carico di tutelare l'affidamento che era sorto in conseguenza del pregresso orientamento maggioritario;
per questa ragione ha dichiarato incostituzionale la norma interpretativa dell'art 18, comma 12 DL 98/2011 nella parte in cui non esclude l'applicazione delle sanzioni civili relativamente al periodo precedente l'emanazione della norma di interpretazione autentica.
Insomma la Corte ha chiarito che il legislatore era libero di scegliere tra le opzioni interpretative quella non supportata dalla giurisprudenza dell'epoca, però doveva farsi carico della tutela di coloro che in buona fede avessero confidato nella bontà di tale interpretazione e si fossero adeguati alla stessa. La Corte Costituzionale ha espressamente qualificato lo stato soggettivo dell'avvocato come
"affidamento scusabile”e ha escluso l'applicazione delle sanzioni civili perché l'inadempimento del professionista non era imputabile a dolo o colpa.
E dunque, se l'inadempimento dell'avvocato al versamento dei contributi alla gestione separata non
è dipeso da dolo o colpa, ma è derivato da un affidamento scusabile nell'interpretazione dell'art 2, comma 26 L 335/95, a maggior ragione non può essere imputabile a dolo la mancata compilazione del quadro RR riservato nella dichiarazione dei redditi alla denuncia dei redditi assoggettati alla gestione separata. L'appellata infatti non ha affatto occultato la percezione di tali redditi di lavoro autonomo, avendoli regolarmente dichiarati nel modello unico, ma semplicemente non ha compilato il quadro relativo alla gestione separata perché riteneva che tali redditi non fossero assoggettati alla stessa gestione, per le ragioni già esposte.
In conclusione e alla luce delle condivisibili argomentazioni della Corte Costituzionale nella recente sentenza, non si ritiene che la mancata compilazione del quadro RR, in un momento in cui sussisteva incertezza in ordine alla necessità dell'iscrizione alla gestione separata, possa configurare il dolo idoneo a sospendere il decorso della prescrizione.
L'appello deve essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo.
L'integrale rigetto dell'appello e la proposizione dopo il 31/1/2013 giustificano il versamento del doppio del contributo unificato a carico dell' Pt 3
P.Q.M.
Rigetta l'appello. Condanna l'Pt 3 a rifondere le spese del giudizio, che liquida in € 1500,00 per compensi professionali, oltre oneri accessori a favore della parte appellata. Ulteriore contributo unificato a carico dell'appellante.
Taranto, 22/10/2025
Il Relatore Il Presidente Dott.ssa R. Di Todaro
dott.ssa M. Sgarro 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 Cass. Sez. L , Sentenza n. 27950 del 31/10/2018