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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 19/06/2025, n. 963 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 963 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5831/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE FAMIGLIA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Veronica Marrapodi Presidente relatore dr.ssa Raffaella Cimminiello Giudice dr.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe, promossa con ricorso depositato in data 15/10/2024 da:
(C.F. ), con il proc. dom. avv. Parte_1 C.F._1
BRANCATI ALBA, giusta procura in atti, nei confronti di
(C.F. ), con il proc. dom. avv. Controparte_1 C.F._2
GHEZZI SABRINA, nonché nei confronti di
(C.F. – non costituita – terza Controparte_2 C.F._3 chiamata contumace;
con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO
OGGETTO: Modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI
Per le Parti precisate congiuntamente come da verbale di udienza del 18/06/2025.
Per il P.M.: “nulla si oppone”.
1 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 15/10/2025, – premettendo che con Parte_1 sentenza n. 1900/2020, pubblicata il 30/12/2020, questo Tribunale aveva dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in
Roncobello il 15 settembre 1990 con dalla cui unione sono nati Controparte_2
i figli e – adiva l'intestato Tribunale chiedendo di revocare CP_1 Per_1
l'obbligo posto a suo carico di corrispondere alla ex moglie l'assegno di mantenimento per la figlia , in quanto divenuta economicamente autonoma. CP_1
Con comparsa depositata in data 14/01/2025 si costituiva in giudizio Controparte_1 dando atto che le parti avevano raggiunto un accordo bonario per la definizione della presente procedura.
Ritualmente integrato il contraddittorio nei confronti di - che Controparte_2 non si costituiva in giudizio e veniva dichiarata contumace - all'udienza di rinvio fissata per il giorno 18/06/2025, i difensori delle parti precisavano congiuntamente le conclusioni e la causa veniva rimessa in decisione innanzi al Collegio.
Ebbene, il Tribunale ritiene che gli accordi raggiunti dalle parti siano meritevoli di integrale accoglimento, così come pedissequamente riportati in dispositivo, non ravvisandovi contrasti con norme di legge imperative.
L'esito concordato del giudizio giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, in accoglimento delle conclusioni congiuntamente rassegnate, a parziale modifica delle statuizioni contenute nella sentenza emessa da questo Tribunale n. 1900/2020, pubblicata in data 30/12/2020, passata in giudicato, così decide:
1) prende atto dell'intervenuta indipendenza economica della figlia;
Controparte_1
2) revoca l'obbligo di a corrispondere l'assegno di mantenimento Parte_1 ordinario e le spese di natura straordinaria per la figlia a decorre dal Controparte_1 mese di gennaio 2025;
3) prende atto della rinuncia di a richiedere alla figlia Parte_1 Controparte_1 eventuali somme versate in eccesso per il suo mantenimento;
4) prende atto che dichiara che non sussistono somme arretrate Controparte_1 relative all'ISTAT sugli assegni pregressi e, in ogni caso, le parti dichiarano che
2 eventuali somme arretrate relative all'ISTAT si intendono compensate con le eventuali somme versate da in eccesso, a titolo di mantenimento;
Parte_1
5) dichiara le spese legali compensate tra le parti;
6) dà atto che le parti rinunciano ad impugnare l'emananda sentenza.
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 18/06/2025.
Il Presidente estensore
Veronica Marrapodi
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE FAMIGLIA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Veronica Marrapodi Presidente relatore dr.ssa Raffaella Cimminiello Giudice dr.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe, promossa con ricorso depositato in data 15/10/2024 da:
(C.F. ), con il proc. dom. avv. Parte_1 C.F._1
BRANCATI ALBA, giusta procura in atti, nei confronti di
(C.F. ), con il proc. dom. avv. Controparte_1 C.F._2
GHEZZI SABRINA, nonché nei confronti di
(C.F. – non costituita – terza Controparte_2 C.F._3 chiamata contumace;
con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO
OGGETTO: Modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI
Per le Parti precisate congiuntamente come da verbale di udienza del 18/06/2025.
Per il P.M.: “nulla si oppone”.
1 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 15/10/2025, – premettendo che con Parte_1 sentenza n. 1900/2020, pubblicata il 30/12/2020, questo Tribunale aveva dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in
Roncobello il 15 settembre 1990 con dalla cui unione sono nati Controparte_2
i figli e – adiva l'intestato Tribunale chiedendo di revocare CP_1 Per_1
l'obbligo posto a suo carico di corrispondere alla ex moglie l'assegno di mantenimento per la figlia , in quanto divenuta economicamente autonoma. CP_1
Con comparsa depositata in data 14/01/2025 si costituiva in giudizio Controparte_1 dando atto che le parti avevano raggiunto un accordo bonario per la definizione della presente procedura.
Ritualmente integrato il contraddittorio nei confronti di - che Controparte_2 non si costituiva in giudizio e veniva dichiarata contumace - all'udienza di rinvio fissata per il giorno 18/06/2025, i difensori delle parti precisavano congiuntamente le conclusioni e la causa veniva rimessa in decisione innanzi al Collegio.
Ebbene, il Tribunale ritiene che gli accordi raggiunti dalle parti siano meritevoli di integrale accoglimento, così come pedissequamente riportati in dispositivo, non ravvisandovi contrasti con norme di legge imperative.
L'esito concordato del giudizio giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, in accoglimento delle conclusioni congiuntamente rassegnate, a parziale modifica delle statuizioni contenute nella sentenza emessa da questo Tribunale n. 1900/2020, pubblicata in data 30/12/2020, passata in giudicato, così decide:
1) prende atto dell'intervenuta indipendenza economica della figlia;
Controparte_1
2) revoca l'obbligo di a corrispondere l'assegno di mantenimento Parte_1 ordinario e le spese di natura straordinaria per la figlia a decorre dal Controparte_1 mese di gennaio 2025;
3) prende atto della rinuncia di a richiedere alla figlia Parte_1 Controparte_1 eventuali somme versate in eccesso per il suo mantenimento;
4) prende atto che dichiara che non sussistono somme arretrate Controparte_1 relative all'ISTAT sugli assegni pregressi e, in ogni caso, le parti dichiarano che
2 eventuali somme arretrate relative all'ISTAT si intendono compensate con le eventuali somme versate da in eccesso, a titolo di mantenimento;
Parte_1
5) dichiara le spese legali compensate tra le parti;
6) dà atto che le parti rinunciano ad impugnare l'emananda sentenza.
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 18/06/2025.
Il Presidente estensore
Veronica Marrapodi
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