Articolo 1291 del Codice civile
Articolo 1290Articolo 1292
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19 aprile 1942
Art. 1291.

(Obbligazione con alternativa multipla).

Le regole stabilite in questa sezione si osservano anche quando le prestazioni dedotte in obbligazione sono piu' di due.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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