TRIB
Sentenza 5 settembre 2024
Sentenza 5 settembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 05/09/2024, n. 1550 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1550 |
| Data del deposito : | 5 settembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I B E N E V E N TO II Sezione Civile
Il Giudice del Tribunale di Benevento, dott.ssa Ida Moretti, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al numero 312 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2019 avente ad oggetto richiesta di risarcimento del danno per vizi della cosa venduta, riservata a sentenza all'udienza dell'11.04.2024 e vertente
TRA
, (c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Consiglia Cautiero in virtù di mandato in calce all'atto di citazione ed elettivamente domiciliato presso il suo studio;
attore
E in persona del legale rappresentante p.t., con sede in San Controparte_1
TO Telesino (BN) alla via S.P. Telese- Alife;
convenuta contumace
FATTO
Con atto di citazione ritualmente notificato evidenziava di aver Parte_1 acquistato presso la concessionaria l'autocarro usato Ford Transit Controparte_1 tg. DP335RZ al prezzo di € 11.500,00 e che detto autocarro, già dopo una settimana dall'acquisto, manifestava dei problemi meccanici, tempestivamente segnalati al venditore, il quale provvedeva a trattenere presso di sé il mezzo. Successivamente, il riscontrava ulteriori problemi al motore del predetto furgone, tant'è che in Pt_1
data 02.11.2017 gli veniva consegnato dalla un autocarro sostituivo Controparte_1 marca Renault Master tg. DP 772 XH, ma anche quest'ultimo presentava problemi al motore, tant'è che veniva nuovamente restituito alla In assenza di CP_1
riscontro alla richiesta di eliminazione dei vizi del bene formulata alla società
1 venditrice prima dell'inizio della lite, l'attore conveniva in giudizio la
[...]
al fine di accertare e dichiarare la sua responsabilità ex art. 1490 c.c. e - CP_1 per l'effetto - chiedeva la sua condanna ex art. 1494 c.c. al risarcimento del danno quantificato nella misura di € 11.500,00 o in quella diversa somma da accertarsi in corso di causa, con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.
La non si costituiva - sebbene regolarmente citata in Controparte_1
giudizio - ragion per cui il precedente G.I. ne dichiarava la contumacia.
Con successivo decreto Presidenziale del 17.01.2020 la causa, erroneamente assegnata alla prima sezione civile di questo Tribunale, veniva assegnata alla seconda sezione civile, poiché vertente in materia rientrante nelle attribuzioni tabellari della stessa.
Concessi i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c. ed espletata la prova testimoniale, con ordinanza del 16.1.2021 il precedente G.I., ritenuta la causa matura per la decisione, fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 14.03.2024, successivamente differita dalla sottoscritta (nelle more subentrata nel ruolo) all'11.04.2024.
A tale udienza, la causa veniva trattenuta in decisione previa precisazione delle conclusioni di parte attrice ed assegnazione del solo primo termine di cui all'art. 190
c.p.c., stante la contumacia di parte convenuta.
DIRITTO
Preliminarmente, occorre evidenziare che la appare legittimata Controparte_1 passiva nell'odierno giudizio alla luce della scissione mediante costituzione di nuova società ex art. 2506 c.c. della (società che risulta aver venduto ab Controparte_2
origine l'autocarro oggetto di causa all'odierno attore in virtù di contratto in atti), avvenuta con progetto di scissione dell'11.01.2017 e con successivo perfezionamento del conferimento avvenuto in data 28.04.2017, così come si evince dalla visura della allegata alla produzione di parte attrice. Controparte_2
Nel merito, la domanda andrà rigettata per le ragioni di seguito specificate.
L'odierno attore, infatti, agiva nel presente giudizio invocando l'applicazione dell'art. 1490 c.c., evidenziando che il furgone modello Ford Transit tg. DP 335 RZ, acquistato con contratto di compravendita dalla in data 12.04.2017 - Controparte_2
allegato alla seconda memoria istruttoria - sarebbe stato sin dal momento della
2 consegna inidoneo all'uso, prima per problemi meccanici e poi per problemi al cambio.
Orbene, dal contratto di acquisto del predetto furgone allegato alla produzione di parte attrice - regolarmente sottoscritto dall'acquirente - si evince Parte_1
chiaramente che il venditore non prestava alcuna garanzia per i vizi del bene oggetto di compravendita, in deroga all'art. 1490 primo comma c.c., come si evince dallo stralcio del contratto de quo che di seguito si riporta:
In corso di causa, l'attore non deduceva (né tanto meno provava) che il venditore avesse taciuto in mala fede i vizi della cosa, con la conseguenza che non trova applicazione al caso di specie l'art. 1490, comma 2 c.c., ragion per cui il patto con il quale le parti limitavano la garanzia è a tutti gli effetti valido e vincolante.
Occorre rilevare – inoltre - che in atti non si rinviene alcun atto successivo all'acquisto in virtù del quale l'attore provava di aver tempestivamente informato la convenuta dei dedotti vizi del bene oggetto di causa (se non l'atto di messa in mora inoltrato prima dell'inizio della lite) contrariamente da quanto sostenuto dall'attore in atti.
Alla luce della documentazione depositata in giudizio dallo stesso attore emerge – altresì - che costui era consapevole dell'esclusione della garanzia in quanto allegava alla propria produzione di parte due diverse fatture quietanzate dalla - la CP_3 prima per € 883,54 datata 27.11.2017 e la seconda per € 925,13 del 29.11. 2017 - dalle quali si evince che fu il a commissionare ed a saldare gli interventi effettuati Pt_1 sul furgone oggetto di causa ad un'autocarrozzeria esterna alla senza CP_1
richiedere – dunque - nessun intervento in garanzia alla società convenuta.
Dallo stesso contratto di acquisto del furgone Ford Transit tg. DP 335 RZ emerge, inoltre, che il prezzo di acquisto del bene era pari ad € 3.500,00 (versato al venditore dal a mezzo tre assegni allegati al contratto) nel quale erano compresi Pt_1
3 passaggio di proprietà e tagliando e non la maggior somma dichiarata in atti dall'attore, che sosteneva di aver acquistato il furgone al prezzo di € 11.500,00.
L'esiguo prezzo d'acquisto del furgone, dunque, e lo stato di usura all'atto dell'acquisto - tenendo conto dell'anno di immatricolazione dello stesso (ovvero il
2009, come si evince dalla carta di circolazione in atti) - appaiono tutti elementi idonei sia a corroborare la tesi che il bene sia stato acquistato nello stato di fatto in cui si trovava, sia a giustificare la limitazione della garanzia del venditore, ragion per cui gli ulteriori interventi documentati (in particolare al cambio del furgone e non al motore, come sostenuto in atti dall'attore) erano una diretta conseguenza dell'usura del bene che l'attore avrebbe dovuto preventivare al momento dell'acquisto. La circostanza che l'autocarro oggetto di causa sarebbe stato ritirato dalla per la dedotta CP_1 inidoneità all'uso non trova neppure riscontro negli ulteriori documenti prodotti in giudizio dallo stesso attore, in quanto costui allegava all'atto di citazione una dichiarazione - sottoscritta dell'amministratore della in data Parte_2
31.10.2017 - nella quale veniva attestato il ritiro dell'autocarro Ford Transit tg.
DP335RZ “in conto vendita” da parte della Da tale dichiarazione, CP_1
dunque, emerge che detto autocarro veniva ritirato dalla non a causa Controparte_1
di problemi meccanici, né in applicazione della garanzia (non pattuita nel contratto de quo per quanto già evidenziato) come sostenuto dall'attore, bensì in conto vendita, ovvero mediante il pagamento al del prezzo di acquisto, qualora qualche Pt_1
acquirente/terzo avesse deciso di acquistare il bene. La successiva consegna di un veicolo sostituivo Renault Master tg DP 772 XH all'odierno attore da parte della convenuta, a causa della dedotta inidoneità all'uso dell'autocarro oggetto di causa, neppure trova riscontro nella documentazione in atti, tant'è che l'attore depositava una propria dichiarazione dalla quale si evince che l'autoveicolo Renault Master tg. DP
772 XH veniva noleggiato con esonero di responsabilità dell'intestatario CP_1
e consegnato al l'08.11.2017, non apparendo rilevante la successiva Pt_1 dichiarazione dell'amministratore della - anch'essa allegata alla CP_1
produzione di parte attrice - nella quale si dava atto che il successivo passaggio di proprietà del furgone Renault Master tg. DP 772 XP non si era perfezionato per problemi al motore.
Ad abundantiam, si aggiunga che dalla prova testimoniale espletata non sono emerse
4 circostanze rilevanti a supporto della ricostruzione fattuale di parte attrice, in ogni caso in contrasto con le evidenze documentali, per quanto già evidenziato.
La domanda – dunque - andrà integralmente rigettata per le motivazioni su esposte, avendo l'attore pattuito all'atto dell'acquisto del bene l'esclusione della garanzia di cui all'art. 1490, comma 1 c.c.
Nulla per le spese stante la contumacia di parte convenuta.
P.Q.M.
il Tribunale di Benevento, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda o eccezione disattesa, così provvede così provvede:
1) Rigetta la domanda.
2) Nulla per le spese, stante la contumacia di parte convenuta.
Benevento, 5.9.2024
Il Giudice (dott. ssa Ida Moretti)
Redatta con la collaborazione della Dott.ssa Marina De Stasio, addetta all'Ufficio Per il Processo.
5