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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 20/06/2025, n. 5406 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 5406 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 20/06/2025
N. 05406/2025REG.PROV.COLL.
N. 02830/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2830 del 2025, proposto da AL TE RR, RI AR, RI FO, RI UD, EL MA, RI PA, AT ZO e LA NO, rappresentati e difesi dagli avvocati Biancamaria Celletti e Francesco Vannicelli, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Francesco Vannicelli in Roma, via Varrone, 9;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la ottemperanza
della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VII n. 7656/2023;
Visti il ricorso per l’ottemperanza e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 giugno 2025 il Cons. Daniela Di Carlo e uditi per le parti l’avvocato Biancamaria Celletti e l'avvocato dello Stato Isabella Bruni;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso proposto dinanzi al Tar del Lazio, gli originari ricorrenti hanno impugnato, chiedendone l’annullamento, le note di identico contenuto con le quali il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, comunicava il rigetto delle loro istanze individuali di riconoscimento della specializzazione come insegnante di sostegno conseguita nel corso dell’anno 2019 in Spagna, presso la “ Universidad San Jorge ” in seguito alla frequentazione del “ Curso en Atencion a las Necesidades Especificas de Apoyo Educativo ”.
Il primo giudice ha dichiarato il ricorso inammissibile in quanto proposto collettivamente in mancanza dei relativi presupposti (omogeneità delle situazioni giuridiche e assenza di conflittualità fra le stesse).
Con sentenza n. 7656/2023, questo Consiglio, Sez. VII, esperita istruttoria, ha ritenuto l’appello fondato.
In particolare, la ottemperanda sentenza ha statuito che l’appello doveva essere accolto nel senso che il Ministero dell’istruzione dovrà rideterminarsi sulle istanze di riconoscimento nei limiti dell’effetto conformativo nascente dal giudicato, ossia: (i) innanzitutto riscontrando quali fra i ricorrenti sono titolari di titolo che li abilita all’insegnamento in Italia; (ii) verificando la durata complessiva, il livello e la qualità della formazione effettuata all’estero ai fini della specializzazione sul sostegno che accede all’insegnamento su posto comune.
In sede di ricorso per ottemperanza, hanno dedotto i ricorrenti che la sentenza passava in giudicato nel mese di marzo 2024, rimanendo tuttavia ineseguita.
Si chiede pertanto di ordinare al Ministero dell'Istruzione di ottemperare alla sentenza del Consiglio di Stato, Sezione VII, n. 7656 dell’8 agosto 2023, e quindi provvedere, entro il termine ritenuto di giustizia, al rilascio del formale decreto di riconoscimento della specializzazione conseguita dai ricorrenti in Spagna ai fini dell’insegnamento in Italia su posti di sostegno; nominare fin d’ora, ex art. 114 comma 4 lett. d), cod. proc. amm., un commissario ad acta affinché provveda in via sostitutiva in caso di inadempimento dell’Amministrazione.
In data 27 novembre 2024 è stato depositato ricorso per ottemperanza.
Ha resistito in giudizio il Ministero dell’Istruzione e del Merito.
Alla camera di consiglio del 17 giugno 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è fondato.
Osserva il Collegio che risulta dagli atti di causa che la sentenza ottemperanda, passata in giudicato nel mese di marzo 2024, è rimasta ineseguita.
L’amministrazione non ha controdedotto specificatamente quanto argomentato dalla parte ricorrente in sede di ricorso.
L’Amministrazione è pertanto tenuta a dare esecuzione al giudicato rieditando il provvedimento in conformità a quanto statuito nella sentenza di questo Consiglio di Stato, Sez. VII, n. 7656/2023.
Alla luce di tali motivazioni, pertanto, il ricorso per ottemperanza va accolto ordinando all’amministrazione di ottemperare alla sentenza nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza.
È nominato fin d’ora commissario ad acta per l’esecuzione il Direttore del Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione del Ministero dell’Istruzione e del merito, con facoltà di subdelega, che provvederà, in caso di ulteriore inottemperanza, nel termine di ulteriori sessanta giorni dalla scadenza del predetto termine.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), accoglie il ricorso per ottemperanza, come in epigrafe proposto, e ordina che l’amministrazione appellata provveda all’esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VII, n. 7656/2023, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza.
Nomina commissario ad acta il Direttore del Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione del Ministero dell’Istruzione e del merito, con facoltà di subdelega, che provvederà, in caso di ulteriore inottemperanza, nel termine di ulteriori sessanta giorni dalla scadenza del predetto termine.
Condanna l’amministrazione appellata alla refusione delle spese del giudizio in favore delle parti appellanti, quantificate in complessivi Euro 1500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Marco Lipari, Presidente
Daniela Di Carlo, Consigliere, Estensore
Angela Rotondano, Consigliere
Pietro De Berardinis, Consigliere
Marco Morgantini, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Daniela Di Carlo | Marco Lipari |
IL SEGRETARIO