Ordinanza cautelare 5 marzo 2016
Ordinanza collegiale 24 gennaio 2019
Sentenza 4 marzo 2019
Decreto cautelare 13 marzo 2019
Sentenza 26 marzo 2019
Ordinanza cautelare 5 aprile 2019
Rigetto
Sentenza 6 novembre 2019
Rigetto
Sentenza 11 giugno 2020
Ordinanza presidenziale 19 novembre 2021
Rigetto
Sentenza 8 aprile 2024
Inammissibile
Sentenza 10 marzo 2025
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- 1. Nessun indennizzo per l’impresa nei casi di annullamento di ufficio della garaAccesso limitatoFederico Gavioli · https://www.altalex.com/ · 30 giugno 2020
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 10/03/2025, n. 1947 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1947 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01947/2025REG.PROV.COLL.
N. 05000/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5000 del 2024, proposto dalla società Società NT s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Gerbi e Ilaria Greco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune della Spezia, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Stefano Carrabba, Ettore Furia, Marcello Puliga, Giovanni Corbyons e Fabrizio Dellepiane, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la revocazione
della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. II, 8 aprile 2024 n. 3219, notificata in data 9 aprile 2024.
Visti il ricorso in revocazione e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune della Spezia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 novembre 2024 il consigliere Michele Conforti e uditi per le parti gli avvocati come da verbale.
FATTO e DIRITTO
1. Giunge alla decisione del Consiglio di Stato il ricorso per revocazione proposto ai sensi degli articoli 106 c.p.a. e 395 n. 5 c.p.c. dalla società NT s.r.l. avverso la sentenza del Consiglio di Stato, Seconda Sezione, n. 3219 dell’8 aprile 2024
2. Si espongo i fatti rilevanti per la decisione.
2.1. Con l’ordinanza presidenziale 25 maggio 1994 n. 573, per fronteggiare una situazione di grave emergenza per lo smaltimento dei r.s.u. nella Provincia di La Spezia, la Regione Liguria impose a vari Comuni di quell’ambito territoriale di dotarsi di impianti di stoccaggio provvisorio.
2.2. Con l’ordinanza sindacale 4 giugno 1994 n. 871, il Comune della Spezia, in attuazione della suddetta ordinanza, ordinò alla società DE.PE.TI. (ditta specializzata nel settore) (allora proprietaria del compendio e dante causa dell’odierna ricorrente) la predisposizione, la attuazione e la gestione di uno stoccaggio provvisorio prolungato di rifiuti solidi urbani ed assimilati in località Monte NT.
2.3. Con la deliberazione della Giunta comunale n. 1835/1994, il Comune previde due soluzioni alternative con riguardo alla fase successiva alla fine della situazione emergenziale:
a) il permanere dei rifiuti in sito, qualora l'impianto fosse stato indicato nel Piano regionale dei rifiuti come discarica di I categoria di tipo A. In tal caso la società DE.PE.TI. s.r.l. avrebbe dovuto realizzare tutte le opere e gli interventi per la chiusura e la bonifica;
b) ove non si fosse verificata la prima ipotesi, il Comune, a proprie spese, avvalendosi di DE.PE.TI. S.r.l. o di altra impresa (“ nel caso lo avesse ritenuto necessario o economicamente più conveniente ”) avrebbe provveduto all'asporto dei rifiuti per l’avvio ad impianti autorizzati ed alla restituzione in pristino del terreno.
2.4. Fino al 25 febbraio 1997, data che ha segnato la fine dell’emergenza rifiuti, si sono stoccati nell'impianto di Monte NT circa 155.000 t di rsu e assimilati prodotti nel Comune della Spezia, in attuazione di ordinanze sindacali che hanno fatto seguito alla prima.
2.5. Con l’ordinanza 8 marzo 1997 n. 36, il Comune impose alla società DE.PE.TI. di tenere in sicurezza temporanea dello stoccaggio “ nella attesa delle determinazioni da assumere per il recupero ambientale del sito ”.
2.6. Non potendosi realizzare nessuna delle due alternative di cui alla delibera n. 1835/1994, la società DE.PE.TI., in accordo con il Comune, presentò il progetto di chiusura, di sistemazione finale e di gestione post chiusura. Si previde anche la cessione del compendio al Comune della Spezia e il relativo schema di contratto venne approvato con la deliberazione del consiglio comunale del 7 gennaio 1999.
2.7. Nelle more della cessione, con l’ordinanza sindacale 21 settembre 1998 n. 120, il Comune ordinò a DE.PE.TI. di eseguire, in anticipazione rispetto al progetto di sistemazione finale approvato dalla Provincia, “ opere edili di contenimento del compendio e tenuta in sicurezza definitiva dell’intero compendio, consistenti nella realizzazione dei muri di contenimento a valle e relativi pali, nonché le opere di presidio idraulico e di raccolta delle acque superficiali immediatamente eseguibili … a stralcio delle determinazioni che saranno assunte dal consiglio comunale relativamente al finanziamento dell'intero progetto di ripristino ambientale e gestione post-chiusura ”. (Risulta opportuno specificare, sin d’ora, che il pagamento dei lavori relativi a queste opere costituirà l’oggetto del giudizio definito dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 5707/2022).
La società DE.PE.TI. diede corso ai lavori che si protrassero fino a quando il sito venne sottoposto a sequestro penale.
2.8. Il contratto di cessione tra la società e il Comune non venne, pertanto, stipulato, perché il Comune di La Spezia, a seguito del sequestro preventivo di una parte dell’area disposto il 22 marzo 1999 dalla magistratura penale, con deliberazione consiliare 13 maggio 1999 n. 27, revocò la deliberazione n. 1/1999.
2.9. Con l’ordinanza 27 luglio 2011, la Corte di Appello di Genova ha disposto il dissequestro dell’area che venne restituito alla società NT, che nell’anno 2009 lo aveva acquistato dalla società DE.PE.TI..
2.10. Nell’anno 2014, la società DE.PE.TI. ha agito innanzi al Tribunale civile della Spezia per ottenere il decreto ingiuntivo sulle somme dovute per i lavori di consolidamento eseguiti in attuazione dell’ordinanza sindacale 21 settembre 1998 n. 120.
Incardinata la fase di opposizione dal Comune, il giudizio in questione è stato riassunto innanzi al T.a.r. per la Liguria (ricorso n.r.g. 289/2014), a causa del dichiarato difetto di giurisdizione dell’A.g.o. in favore del Giudice amministrativo da parte del Giudice civile.
Con la sentenza 3 giugno 2021 n. 510, il T.a.r. Liguria ha accolto, in parte, la domanda della società, avendo ridotto l’importo spettante per effetto della compensazione con un credito riconosciuto a favore dell’Amministrazione, per spese di custodia del sito durante gli anni del sequestro penale, e ha condannato il Comune a versare a DE.PE.TI. la somma di € 228.795,55 oltre I.v.a. ed interessi legali dalla data dell’intervenuto collaudo.
La pronuncia del Tar Liguria è stata confermata dal Consiglio di Stato, con la sentenza Sez. IV, 8 luglio 2022 n. 5707.
Con la successiva sentenza del Consiglio di Stato, Sez. IV, 29 maggio 2023 n. 5259 il ricorso per revocazione incardinato dal Comune è stato dichiarato inammissibile.
2.11. Parallelamente alle precedenti vicende giudiziarie, successivamente alla riconsegna del sito, la società NT ha convenuto il Comune della Spezia innanzi al Tribunale civile della Spezia per sentire pronunciare la condanna dell’Amministrazione a provvedere a propria cura e spese alla rimozione dei rifiuti ed al ripristino del sito nella sua originaria condizione e a risarcire i danni causati dalla protratta occupazione senza titolo e dalla omessa manutenzione.
A seguito della declinatoria della giurisdizione da parte del Giudice civile sentenza (30 gennaio 2015 n. 68), il giudizio in questione è stato riassunto innanzi al T.a.r. per la Liguria (ricorso n.r.g. 465/2015).
Con la sentenza n. 167/2019, il T.a.r. per la Liguria ha respinto il ricorso e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese di lite.
La società ha impugnato la sentenza innanzi al Consiglio di Stato, nella resistenza del Comune.
Con la sentenza n. 3219/2024, il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e ha condannato la società al pagamento delle spese di lite.
3. Con un unico motivo di revocazione, la società impugna la sentenza del Consiglio di Stato n. 3219/2024, ai sensi degli articoli 106 c.p.a. e 395 n. 5 c.p.c., deducendo la violazione di un precedente giudicato intercorso tra le parti.
Segnatamente, la ricorrente deduce che la sentenza impugnata sarebbe contraria al precedente giudicato di cui alla sentenza n. 5707/2022, pronunciato tra la sua dante causa (società DE.PE.TI.) e il Comune della Spezia.
Sul presupposto dell’accoglimento del motivo di revocazione, la società ripropone le doglianze già proposte nel giudizio a quo , in funzione della fase rescissoria del giudizio.
3.1. Con la memoria del 5 ottobre 2024, si è costituito in giudizio il Comune e ha eccepito l’inammissibilità della revocazione, rilevando la diversità dell’oggetto del giudizio definito dalla sentenza di questo Consiglio n. 5707/2022 con l’oggetto del giudizio definito dalla sentenza revocanda di questo Consiglio n. 3219/2024.
3.2. Con la memoria del 7 ottobre 2024, la società ricorrente ha insistito nelle sue conclusioni.
3.3. Con le repliche del 17 ottobre 2024, la società ha poi controdedotto alla memoria comunale, insistendo per l’accoglimento del ricorso per revocazione.
4. All’udienza del 7 novembre 2024, la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Il ricorso per revocazione è inammissibile.
5.1. Ai sensi e ai fini dell’art. 395 n. 5 c.p.c., il requisito necessario affinché la sentenza possa dirsi contraria ad un precedente giudicato, è che tra i due giudizi esista identità di soggetti ed oggetto, in modo che tra le due vicende sussista un’ontologica e strutturale concordanza degli elementi sui quali deve essere espresso il secondo giudizio, rispetto agli elementi distintivi della decisione emessa per prima, vale a dire che la precedente sentenza deve avere ad oggetto il medesimo fatto o un fatto ad esso antitetico, e non anche un fatto costituente un possibile antecedente logico (Cons. Stato, Sez. III, 03 giugno 2024, n. 4937; Sez. II, 03 luglio 2023, n. 6419; Sez. II, 08 giugno 2023, n. 5645; Cass. civ., Sez. III, ord., 16 novembre 2022, n. 33733; Sez. II, ord., 03 dicembre 2021, n. 38230; Sez. II, 21 dicembre 2012, n. 23815; Sez. II, 23 giugno 1992, n. 7697).
Come ribadito da recente giurisprudenza, (Cass. civ., Sez. II, ord., 3 dicembre 2021, n. 38230): “ In tema di revocazione, il contrasto di giudicati previsto dall'art. 395, n. 5), c.p.c., sussiste qualora tra le due controversie vi sia identità di soggetti e di oggetto, tale che tra le due vicende processuali sussista un'ontologica e strutturale concordanza degli estremi identificativi dei due giudizi, nel senso che la precedente sentenza deve avere ad oggetto il medesimo fatto o un fatto ad essa antitetico, non anche un fatto costituente un possibile antecedente logico, sempre che la relativa eccezione di giudicato non sia stata proposta innanzi al giudice del secondo giudizio, giacché, in caso contrario, non si verte in tema di contrasto di giudicati, ma ricorre un vizio di motivazione denunciabile ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. ”.
Su tali principi è attestata anche la giurisprudenza di questo Consiglio di Stato, il quale ha affermato che, nel processo amministrativo, affinché il decisum di una sentenza pronunciata successivamente possa considerarsi contraria ad un precedente giudicato ai fini dell’ammissibilità della revocazione proposta ai sensi dall'art. 395, n. 5, c.p.c., occorre che le decisioni a confronto risultino fra loro incompatibili in quanto dirette a tutelare beni ed interessi di identico contenuto, nei confronti delle stesse parti, con riferimento ad identici elementi di identificazione della domanda ( petitum e causa petendi ) confluiti nel decisum (Cons. Stato, Ad. Plen., 06 aprile 2017, n. 1).
5.2. Nel caso di specie, questo requisito non sussiste, perché i giudizi, definiti dalla sentenza n. 5707/2022 e dalla sentenza in tesi revocanda n. 3219/2024, hanno ad oggetto fatti e domande differenti.
5.2.1. La sentenza n. 167/2019 del T.a.r. per la Liguria individua l’oggetto del giudizio, poi definito dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 3219/2024, di cui si domanda la revocazione, nella domanda di “… rimozione dei rifiuti abbandonati dal Comune della Spezia nel sedime di proprietà” e di risarcimento del danno proposte dalla società NT.
5.2.2. La sentenza del Consiglio di Stato n. 5707/2022 individua, invece, l’oggetto del giudizio nella domanda di ingiunzione di pagamento richiesta ed ottenuta dalla società DEPETI ed opposta dal Comune della Spezia, per ottenere il pagamento della somma di euro 538.669,85 “ a saldo della fattura emessa in data 26 luglio 2011 per lavori di contenimento e presidio idraulico e messa in sicurezza del sito di stoccaggio provvisorio di rifiuti solidi urbani di Monte NT, eseguiti dall’impresa tra la fine del 1998 e i primi mesi del 1999 per ordine dell’amministrazione impartito con ordinanza sindacale contingibile e urgente n. 120 del 1998 ”. Quindi, oggetto di questo giudizio, precedentemente definito tra le parti, era la sussistenza o meno del suddetto credito in capo alla società e a carico del Comune.
Nella suddetta sentenza, inoltre, viene espressamente circoscritto il periodo temporale di riferimento della res litigiosa , in quanto i lavori di “ contenimento, presidio idraulico e messa in sicurezza del sito di stoccaggio provvisorio di rifiuti solidi urbani di Monte NT ” (per i quali viene azionato il credito) sono collocati temporalmente, quanto alla loro esecuzione, tra “ la fine del 1998 e i primi mesi del 1999 ” (§. 8, parte “ in diritto ”), e viene chiarito che la responsabilità rispetto alla “ sistemazione dell’area ” “… cessato il conferimento dei rifiuti nel febbraio-marzo 1997, era in obbligo del Comune, in qualità di soggetto conferitore dei rifiuti e responsabile dello stoccaggio… ” (§. 23, parte “i n diritto ”).
La sentenza puntualizza, altresì, che nel precedente definito dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 6179/2021 (che, in tesi, seguendo per mera speculazione la prospettazione di parte ricorrente, costituirebbe un ulteriore giudicato, precedente a quello del 2022, di cui si oppone la prevalenza nel presente giudizio) si è accertata “… la responsabilità relativa alla gestione della medesima area ma con riguardo al giudizio in cui era parte la società NT s.r.l., acquirente del sito, per fatti successivi al periodo coperto dall’ordinanza sindacale n. 120 del 1998 e alle ragioni, contingibili e urgenti, che ne avevano imposto l’adozione ” (§. 33, parte “ in diritto ”), così dandosi espressamente conto che l’ordinanza sindacale ha un ambito temporale circoscritto.
5.3. Non sussiste, dunque, in base a quanto espressamente statuito nelle due sentenze, quella “ ontologica e strutturale concordanza degli estremi identificativi dei due giudizi …” che renderebbe ammissibile il rimedio della revocazione.
Nel caso di specie, infatti, l'identità dell'oggetto è esclusa dalla diversità dei provvedimenti impugnati nei rispettivi giudizi (così, da ultimo, Cons. Stato, Sez. III, 3 giugno 2024 n. 4937).
A tutto voler concedere, infatti, la coincidenza prospettata dalla società riguarderebbe soltanto, e peraltro in maniera parziale quanto alla loro dimensione temporale, fatti e accertamenti che costituirebbero meri “ antecedenti logici ” rispetto all’oggetto dei giudizi celebrati e decisi dalle due sentenze che si prospettano in contrapposizione.
6. Va evidenziato, infine, che, in data 30 novembre 2023, la società NT, nell’ambito del giudizio n.r.g. 4023/2019 poi definito dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 3219/2024 qui impugnata, ha depositato la sentenza n. 5707/2022 di questo Consiglio e, nella sua memoria del 7 dicembre 2023, ha allegato che: «… è intervenuta -sulla vicenda- la sentenza di codesto ecc.mo Consiglio di Stato Sez. IV, 8 luglio 2022 n. 5707 (ns. doc. n. 6 in appello) pronunciata in una causa promossa contro il Comune dalla società DE.PE.TI., dante causa della odierna appellante, relativa ai medesimi fatti di cui si tratta (con la successiva sentenza Cons. Stato, Sez. IV, 29 maggio 2023 n. 5259 – ns. doc. n. 7 – è stato dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione proposto dall’Amministrazione comunale).
I motivi per i quali codesto ecc.mo Consiglio di Stato, confermando la sentenza del Tar Liguria n. 510/2021, ha accolto il ricorso proposto da DE.PE.TI., respingendo le difese comunali, danno ragione anche della fondatezza delle domande proposte dalla società NT, attuale proprietaria del sito occupato dai rifiuti.
La sentenza n. 5707/2022, pur pronunciata tra parti diverse, costituisce ben più che un precedente, in quanto ha affrontato e deciso (sulla base di una approfondita disamina dei fatti e di una corretta ricostruzione della vicenda) la medesima questione di fondo ora nuovamente all’esame di codesto Giudice, riconoscendo e statuendo che responsabile dell’inquinamento del sito di Monte NT è il Comune di La Spezia, per ciò tenuto – per la regola di derivazione comunitaria “chi inquina paga”- a provvedere alla messa in sicurezza ed alla bonifica del sito. … Codesto ecc.mo Consiglio di Stato, rigettate tali argomentazioni, ha così statuito: “…Il punto centrale da dirimere consiste nello stabilire se i costi per le opere di cui all’ordinanza n. 120/1998 – periziate nel valore riveniente dal collaudo prima e dalla verificazione poi - debbano essere imputati al Comune oppure alla società De.pe.ti. … L’appello principale (del Comune, n.d.r.) è infondato. La discarica è stata disposta dal Comune. I rifiuti sono stati stoccati presso l’area privata per ordine delle autorità territoriali: la Regione, che ha imposto lo stoccaggio; il Comune che ha individuato l’area e ordinato lo stoccaggio presso la stessa. L’impresa ha messo a disposizione del comune tale area per il conferimento stoccaggio dei rifiuti, ricevendo – pur in assenza di un formale contratto - un adeguato corrispettivo sulla base di incontestati atti deliberativi. Successivamente, cessato il conferimento dei rifiuti nel febbraio-marzo 1997, era in obbligo del Comune, in qualità di soggetto conferitore dei rifiuti e responsabile dello stoccaggio, provvedere alla sistemazione dell’area. Va osservato che, nel sistema relativo alla responsabilità ambientale connessa all’obbligo di bonifica, è principio ormai consolidato quello chiaramente espresso dagli artt. 242 e 244 del D. Lgs. 152/2006 secondo cui “l’obbligo di bonifica è in capo al responsabile dell’inquinamento … ”.».
6.1. Come emerge chiaramente, quella dedotta dalla società NT nel giudizio definito dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 3219/2024 non costituisce la formulazione di una vera e propria eccezione di giudicato ai sensi dell’art. 395 n. 5 c.p.c.; anzi, la società deduce testualmente che si tratta di una sentenza intercorsa fra parti diverse, così venendo nel presente giudizio di revocazione contra factum proprium .
7. In conclusione, dunque, per le motivazioni suesposte il ricorso per revocazione va dichiarato inammissibile.
8. Le spese del presente grado di giudizio, regolamentate secondo l’ordinario criterio della soccombenza nei confronti della società NT s.r.l., sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso per revocazione, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Condanna la società NT s.r.l. alla rifusione, in favore del Comune della Spezia, delle spese del giudizio che liquida in euro 8.000,00 (ottomila/00), oltre agli accessori di legge (I.V.A., C.P.A. e rimborso spese generali al 15%).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 novembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Vincenzo Neri, Presidente
Silvia Martino, Consigliere
Giuseppe Rotondo, Consigliere
Michele Conforti, Consigliere, Estensore
Luigi Furno, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Michele Conforti | Vincenzo Neri |
IL SEGRETARIO