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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 09/01/2025, n. 42 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 42 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2025/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, seconda sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Anna Primavera Presidente Relatore dott. Luigi Nannipieri Consigliere dott. Nicola Mario Condemi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2025/2022 promossa da:
(P. IVA ) con il patrocinio dell'Avv. ANDREA Parte_1 P.IVA_1
FIORETTI (CF: ) C.F._1
APPELLANTE nei confronti di
(CF ) con il Controparte_1 P.IVA_2 patrocinio dell'Avv. LUCIA CHERICI (CF ) C.F._2
APPELLATA avverso la sentenza n. 827/2022 emessa dal Tribunale di Arezzo e pubblicata il
20/07/2022
CONCLUSIONI
pagina 1 di 16 In data 26.09.2024 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, previo ogni più opportuno accertamento e declaratoria, anche incidentale, con riferimento alla sentenza n. 827/2022 depositata dal Tribunale di Arezzo in data 20 luglio 2022 nella causa R.G. n. 1776/2018, sentenza notificata a mezzo pec il 04.10.2022, in accoglimento dei motivi d'appello, riformarla integralmente e per l'effetto:
- in accoglimento del primo motivo, dichiarare inammissibili e in ogni caso respingere tutte le domande della ricorrente per difetto di rappresentanza ex art. 83 c.p.c.
- nel merito, in accoglimento dei motivi 2, 3 e 4, respingere tutte le pretese avversarie in quanto destituite di qualsivoglia fondamento in fatto e in diritto.
In via istruttoria, in caso di ritenuta tempestiva contestazione, voglia il Tribunale disporre CTU contabile per l'accertamento della natura ripristinatoria delle rimesse oggetto di causa.
Con vittoria di spese e compenso del primo grado e del presente giudizio d'appello”.
Per la parte appellata:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, respinta ogni deduzione e/o eccezione avversaria, rigettare, integralmente e su ogni capo impugnato, l'appello proposto da in quanto infondato in fatto ed in diritto e non Parte_1 provato, per i moti vi esposti in atto, e confermare integralmente la sentenza appellata.
Con vittoria di spese e compensi sia del giudizio di primo grado, in ogni caso anche per intervenuta acquiescenza, che del secondo grado, oltre rimborso forfettario per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, regolarmente notificato, (di seguito anche Parte_1
APPELLANTE) conveniva in giudizio, innanzi questa Corte di Appello,
[...]
(di seguito anche APPELLATA) proponendo gravame avverso la CP_1
pagina 2 di 16 sentenza n. 827/2022 pubblicata il 20/07/2022, con la quale il Tribunale di Arezzo ha così deciso:
- condanna a restituire a Parte_1 Controparte_1
in concordato preventivo la somma di euro 157.880,02, oltre
[...] interessi legali dalla domanda al saldo;
- condanna alla rifusione, in favore di Parte_1 Controparte_1
e in concordato preventivo, delle spese di lite che si liquidano in
[...] euro 7795,00, oltre rimborso forfettario ed accessori come per legge.
Tale sentenza è stata resa sulla domanda di Controparte_1 volta a sentir restituire le somme pagare al
[...] Parte_1
in quanto non le sarebbe mai stata notificata la cessione dei crediti da parte
[...] della Cassa di Risparmio di Lucca, Pisa e Livorno in favore di tale istituto bancario e sarebbe comunque illegittima l'operata compensazione a fronte di operazioni di anticipazione di crediti.
Costituitosi in giudizio, il dal canto proprio, aveva in particolare, Parte_1 eccepito:
- la mancanza di pubblicazione della domanda di concordato preventivo nel
Registro delle Imprese, con conseguente inapplicabilità dell'art. 168 L.F. e, in ogni caso, l'impossibilità di considerare posteriori alla domanda di concordato i primi sei accrediti indicati dalla controparte;
- la natura ripristinatoria degli accrediti oggetto di causa;
- a seguito dell'incasso dei crediti, anticipati prima del deposito della domanda di concordato, di aver registrato in conto l'operazione a decurtazione dell'esposizione debitoria, procedendo alla legittima compensazione sulla base delle clausole dei contratti di affidamento del 27.12.2010 e del 02.08.2011, che prevedono appunto il c.d. patto di compensazione, da ritenersi valido ed efficace,
pagina 3 di 16 non essendosi verificata alcuna risoluzione o sospensione dei rapporti contrattuali in essere.
Con atto di citazione, regolarmente notificato, (di seguito solo Parte_1
Parte
o o anche APPELLANTE) ha, quindi, convenuto in giudizio, innanzi Pt_1 questa Corte di Appello, (di seguito Controparte_1
o anche APPELLATA) proponendo gravame avverso la suddetta Controparte_1 sentenza per i seguenti motivi di appello:
1. Travisamento della circostanza della sottoscrizione della procura e conseguente erroneo rigetto dell'eccezione di difetto di rappresentanza ex art. 83
c.p.c.;
2. Omessa pronuncia sull'eccezione relativa alla natura ripristinatoria degli accrediti in conto cedenti;
3. Erronea valutazione delle allegazioni di parte convenuta in merito alla ritenuta mancata contestazione dell'operatività del rapporto di anticipazione e conseguente erronea qualificazione della fattispecie in termini di cessione del credito.
4. Nullità della sentenza per motivazione apparente e, in ogni caso, motivazione insufficiente ed errore di giudizio in ordine alla ritenuta inoperatività del patto di compensazione successivamente all'apertura del concordato preventivo.
Per tali ragioni è stata pertanto formulata dall'APPELLANTE richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte.
Radicatosi il contraddittorio nel costituirsi in giudizio, ha Controparte_1 contestato, perché infondate, le censure mosse da parte appellante alla sentenza impugnata, della quale ha chiesto per contro, la conferma.
pagina 4 di 16 Con ordinanza del 14.3.2024 la Corte ha accolto l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
In data 26.09.2024 la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c., concessi i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
L'appello è infondato e va respinto, con integrale conferma della sentenza impugnata.
Passando alla disamina dell'avanzato gravame, si osserva quanto segue.
I. La critica contenuta nel primo motivo di gravame è infondata.
In via preliminare, l'APPELLANTE ripropone l'eccezione di difetto di rappresentanza di ex art. 83 c.p.c., sostenendo che il ricorso Controparte_1 introduttivo del giudizio proposto dalla medesima non fosse stato debitamente sottoscritto dal Liquidatore e, per l'effetto, chiede la riforma della sentenza per avere il primo giudice omesso di dichiarare inammissibili e, in ogni caso, respingere tutte le domande presentate dalla predetta ricorrente.
Il Tribunale ha respinto la suddetta eccezione, avendo ravvisato l'esistenza di una Parte procura regolarmente sottoscritta dal Liquidatore, mentre invece, a detta di ,
l'assenza di sottoscrizione del legale rappresentante della parte ricorrente risulterebbe dalla copia conforme del ricorso notificato a mezzo posta, con conseguente travisamento del fatto sopra enunciato da parte del giudice di prime cure, suscettibile di censura. sul punto replica, deducendo, in primo luogo, che la Controparte_1 sottoscrizione della procura alle liti non sarebbe un requisito essenziale dell'atto pagina 5 di 16 introduttivo, non essendo ricompresa nell'elenco dei requisiti che ne determinano la nullità (richiamando, a sostegno di quanto sostenuto, l'orientamento conforme espresso in Cass. 21533/2015) e, in secondo luogo, di essersi costituita con regolare procura.
Ciò posto, a giudizio del Collegio la censura non coglie nel segno, atteso che anche se non risulta apposta né dalla parte, né dal procuratore alle liti alcuna sottoscrizione per autentica nella copia notificata del ricorso e del decreto, di fatto la procura alle liti depositata a corredo del ricorso risulta sottoscritta analogicamente sia dal conferente che per autentica dal difensore, il quale l'ha anche sottoscritta digitalmente, in conformità al disposto di cui all'art. 83 c.p.c. a norma del quale “la procura si considera apposta in calce anche se rilasciata su foglio separato che sia però congiunto materialmente all'atto cui si riferisce, o su documento informatico separato sottoscritto con firma digitale e congiunto all'atto cui si riferisce mediante strumenti informatici, individuati con apposito decreto del
Ministero della giustizia” ed al disposto dell'art. 125 comma 2 c.p.c. secondo cui
“la procura al difensore dell'attore può essere rilasciata in data posteriore alla notificazione dell'atto, purché anteriormente alla costituzione della parte rappresentata”.
Nella fattispecie, infatti, la procura alle liti era stata depositata a corredo del ricorso e quindi contestualmente alla costituzione in giudizio della ricorrente, come si evince dalla seguente schermata riproduttiva di parte dell'atto:
La sentenza impugnata va dunque sul punto confermata.
pagina 6 di 16 II. La seconda censura alla sentenza impugnata è infondata.
Parte Col secondo motivo di gravame denuncia l'omessa pronuncia sull'eccezione relativa alla natura ripristinatoria degli accrediti nel conto cedenti n. Pt_2
2448/108450 - intestato a , oggi acceso Controparte_2 Controparte_1
Parte presso la ex Cassa di Risparmio Lucca Pisa Livorno, oggi lamentando quindi che il Tribunale avrebbe errato nel non riconoscere la natura ripristinatoria delle rimesse effettuate nel conto corrente oggetto di contestazione.
In particolare, l'APPELLANTE deduce che gli accrediti oggetto della pretesa avversaria non sarebbero qualificabili come pagamenti, richiamando al riguardo, la giurisprudenza della Corte di Cassazione che, in presenza di un affidamento qualifica i versamenti in conto corrente come atti di mero ripristino della provvista.
al contrario, sostiene che il Tribunale abbia correttamente Controparte_1 respinto l'eccezione di irripetibilità delle rimesse fondata sulla loro pretesa natura ripristinatoria, essendo esse, al contrario, riconducibili ad operazioni di cessione dei crediti verso i propri clienti, a fronte di anticipazioni bancarie di medesimo importo.
Il Tribunale ha effettivamente affermato quanto segue:
In presenza di tali affidamenti, dunque, anche le rimesse eseguite dai terzi devono considerarsi ripristinatorie ove avvenute intra fido.
pagina 7 di 16 Tuttavia, nel ritenere che il avesse trattenuto del tutto illegittimamente la Pt_1 somma di € 157.880,02, maturata in seguito ad accrediti sul predetto conto cedenti s.b.f. – il Tribunale ha evidenziato che il medesimo non avesse fornito prova alcuna del fatto che le cessioni di credito avvenute fossero state debitamente notificate ai terzi debitori ceduti o da costoro accettate, in data anteriore a quella di presentazione della domanda di concordato, risalente al
28.10.2011.
In altri termini la restituzione delle somme incassate da terzi pur essendo state pacificamente destinate a coprire i prelievi di conto corrente in presenza di apertura di credito, è stata ritenuta illegittima sulla base di una diversa motivazione fondata sulla mancata notifica della cessione dei crediti anticipati vantati di verso i terzi e sulla mancata accettazione della cessione CP_1 da parte di questi ultimi.
Sotto il profilo della ritenuta irrilevanza della natura ripristinatoria delle rimesse dei terzi ai fini del decidere, la sentenza appellata va, dunque, confermata, anche alla stregua delle considerazioni di seguito svolte.
III. La terza censura alla sentenza impugnata è infondata.
Parte Col terzo motivo di gravame denuncia l'erronea valutazione delle allegazioni da esso effettuate in merito alla ritenuta mancata contestazione dell'operatività del rapporto di anticipazione e la conseguente erronea qualificazione della fattispecie in termini di cessione del credito da essa mai allegata, né per questo provata.
Sostiene infatti, l'APPELLANTE, di non avere mai allegato che le somme accreditate fossero assistite da cessione del credito, ma soltanto da mandato all'incasso assistito da patto di compensazione, come previsto all'art. 8 dei contratti di affidamento, dove si legge che “le somme incassate dalla Banca sono
pagina 8 di 16 portate ad estinzione o decurtazione di ogni ragione di credito della Banca nei confronti del Cliente … in dipendenza delle operazioni. Resta pure inteso che la avrà facoltà di accreditare dette somme in uno speciale conto vincolato” CP_3
Per contro, nella ricostruzione avallata dal giudice di primo grado, da un lato, il rapporto sarebbe riconducibile ad una cessione di crediti contestuale alla presentazione dei titoli e alle anticipazioni ricevute (essendo ciò desumibile dal tenore testuale delle espressioni utilizzate negli accordi intercorsi tra le parti, all'interno dei quali è fatto esplicito riferimento all'ipotesi di cessione) e dall'altro, il avrebbe proceduto ad incassare i crediti verso i clienti della correntista, Pt_1 portando in compensazione le somme pervenute, in violazione del principio di cristallizzazione dei crediti vigente in materia concorsuale.
Parte Il giudice di primo grado, in particolare, ha ritenuto che non avesse contestato la sussistenza degli atti di riscossione indicati da e Controparte_1 comunque che, in ottemperanza alle richieste dei Commissari Giudiziali, in relazione alla posizione di conto corrente cedenti sbf n. 2448/108450, di copia della documentazione di eventuali cessioni di credito notificate in data certa ed opponibili alla procedura, in data 14.01.2015, avesse inviato solo due estratti conto.
In ordine poi, a quanto eccepito dal con riferimento all'efficacia del patto Pt_1 di compensazione, il primo Giudice ha ritenuto che un simile patto non potrebbe continuare a dispiegare efficacia, a fronte dell'avvio di una procedura concorsuale, ponendosi in radicale contrasto con i principi fondamentali cui essa risulta imperniata non potendo aver luogo neppure la compensazione degli opposti crediti ai sensi dell'art. 56 L.F. essendo la riscossione dei crediti vantati dalla impresa debitrice verso i terzi avvenuta dopo l'apertura della procedura concorsuale.
pagina 9 di 16 Ciò posto, rileva la Corte che l'originaria ricorrente aveva chiesto la restituzione della complessiva somma di € 157.880,02 che sarebbe stata frutto di accrediti da parte di terzi avvenuti dopo il deposito della domanda di concordato preventivo.
Parte
nel contestare tale pretesa restitutoria aveva allegato che “a seguito dell'incasso dei crediti, pacificamente anticipati prima del deposito della domanda di concordato” aveva registrato in conto l'operazione a decurtazione dell'esposizione debitoria, procedendo a legittima compensazione sulla base delle sopra riferite clausole contrattuali, che prevedono appunto il c.d. patto di compensazione.
Da tale allegazione risulta evidente che l'odierna APPELLANTE - originaria resistente - avesse dato per presupposto un rapporto di anticipazione bancaria con ed avesse però eccepito la compensazione, in forza del patto CP_1 annesso al mandato all'incasso delle somme oggetto degli effetti da esso anticipati.
Il , dunque, non aveva specificamente contestato che la pretesa di parte Pt_1 attrice si riferisse ad un finanziamento accordato secondo lo schema dell'anticipazione di effetti sbf, mediante accredito in conto corrente avendo soltanto eccepito che, quand'anche fossero stati provati i pagamenti contestati, le parti avevano stipulato un patto di compensazione, inserito nelle condizioni di conto corrente, che sfuggiva al principio di cristallizzazione delle posizioni creditorie invocato dalla controparte.
Parte
aveva, infatti, espressamente dedotto che, ai sensi dell'art. 8 dei contratti di affidamento del 27.12.2010 e del 2.08.2011, anche per le operazioni s.b.f., “i crediti del cliente verso terzi sono da intendersi contestualmente ceduti pro solvendo alla banca all'atto delle operazioni a garanzia di quanto ad essa dovuto per capitale, interessi, spese … e ciò anche senza bisogno di ulteriori dichiarazioni
e/o formalità” ed in ogni caso che “le somme incassate dalla sono portate CP_3
pagina 10 di 16 ad estinzione o decurtazione di ogni ragione di credito della nei confronti CP_3 del Cliente … in dipendenza delle operazioni”.
Orbene, sotto il primo profilo, dunque, il motivo è infondato, avendo il primo giudice correttamente ritenuto non contestato il contratto di anticipazione bancaria.
Passando all'esame del secondo profilo della doglianza in esame, osserva il
Collegio che l'anticipazione bancaria può essere accompagnata da un mandato all'incasso dei crediti anticipati (con eventuale annesso patto di compensazione) ovvero dalla cessione dei crediti stessi.
Nella fattispecie, il Tribunale, come già precisato, ha ravvisato l'esistenza di una cessione di crediti stipulata contestualmente alla presentazione dei titoli e alle anticipazioni ricevute e ciò nonostante l'allegazione da parte del fosse Pt_1 incentrata sulla esistenza di un mandato all'incasso con annesso patto di compensazione.
Condivide la Corte tale interpretazione, avendo le parti espressamente previsto all'art. 4 comma 1 lett. c) del contratto di affidamento del 2010 e dell'art. 8 del contratto di affidamento del 02.08.2011, la cessione dei crediti effettivamente incassati dai terzi (pro solvendo): “Per le operazioni a fronte dl crediti verso terzi
… i crediti del cliente verso i terzi sono da intendersi contestualmente ceduti pro- solvendo alla all'atto delle operazioni, a garanzia di quanto ad essa dovuto CP_3 per capitale, interessi spese ed ogni altro accessorio, e ciò anche senza bisogno di ulteriori dichiarazioni e/o formalità”.
A prescindere dunque dall'allegazione di parte resistente, spetta al giudice la qualificazione giuridica dei fatti allegati e dato il tenore delle suddette clausole contrattuali non si può che propendere per l'istituto della cessione dei crediti pro pagina 11 di 16 solvendo, seppure avvenuta a scopo di garanzia, così come correttamente fatto dal giudice di prime cure.
Rilevasi al riguardo che “la cessione del credito, avendo causa variabile, può avere anche funzione esclusiva di garanzia, comportando in tal caso il medesimo effetto, tipico della cessione ordinaria, immediatamente traslativo del diritto al cessionario, nel senso che il credito ceduto entra nel patrimonio del cessionario e diventa un credito proprio di quest'ultimo, il quale è legittimato pertanto ad azionare sia il credito originario sia quello che gli è stato ceduto in garanzia, sempre che persista l'obbligazione del debitore garantito;
ove, invece, si verifichi
l'estinzione, totale o parziale, dell'obbligazione garantita, il credito ceduto a scopo di garanzia, nella stessa quantità, si ritrasferisce automaticamente nella sfera giuridica del cedente, con un meccanismo analogo a quello della condizione risolutiva, senza quindi che occorra, da parte del cessionario, un'attività negoziale diretta a tal fine” (Cass. Sez. 3 - Sentenza n. 19358 del 15/07/2024).
Il fatto che le predette clausole contrattuali abbiano al contempo previsto la possibilità per il di portare le somme riscosse dai terzi “ad estinzione o Pt_1 decurtazione di ogni ragione di credito della Banca nei confronti del Cliente … in dipendenza delle operazioni”, sta dunque solo a rafforzare la funzione di garanzia della cessione dei crediti pro solvendo, imponendo un vincolo di destinazione a favore dell'istituto di credito alle somme incassate dai terzi debitori della
[...]
CP_1
Non è, quindi, possibile configurare un mandato all'incasso assistito da patto di compensazione.
Del resto, se è vero che, in caso di ammissione del debitore al concordato preventivo, la compensazione tra i suoi debiti ed i crediti da lui vantati nei confronti dei creditori postula, dunque, ai sensi dell'art. 56 L.F.
(richiamato dall'art. 169 della medesima legge), che i rispettivi crediti siano pagina 12 di 16 preesistenti all'apertura della procedura concorsuale, essendo principio comunemente affermato che nel concordato preventivo la compensazione determina, ai sensi delle citate disposizioni normative, “una deroga alla regola del concorso, essendo ammessa … pure quando i presupposti di liquidità ed esigibilità ex art. 1243 cod. civ. maturino dopo la data di presentazione della domanda di ammissione al concordato stesso, purché il fatto genetico delle rispettive obbligazioni sia sempre anteriore alla domanda (Cass., Sez. I, 25 novembre
2015, n. 24046)” (Cass. Sez. 5 - Sentenza n. 13467 del 02/07/2020), è anche vero che tale compensazione non può operare laddove manchino come nella fattispecie gli opposti crediti.
Parte Infatti, essendo stati i crediti della verso i terzi ceduti a , CP_1
l'unico creditore è quest'ultimo.
Sgombrato il campo dal mandato all'incasso con patto di compensazione, rileva il
Collegio che la cessione dei crediti è avvenuta prima del deposito da parte di in data 28.10.2011, della domanda di ammissione al concordato CP_1 preventivo e che nei suddetti contratti di affidamento le parti avevano previsto che fosse “in facoltà della Banca prevedere in ogni momento agli adempimenti necessari all'opponibilità ai terzi della cessione stessa, ovvero di stabilire che
l'utilizzo dell'affidamento” restasse “subordinato all'avvenuta accettazione della cessione da parte del debitore o ad avvenuta notifica della cessione stessa”.
Tuttavia, dal momento che la cessione del credito è un contratto che si perfeziona col solo scambio di consensi tra il cedente ed il cessionario e che la procedura di concordato preventivo, pur non togliendo legittimazione alla impresa debitrice, vede quali legittimati ad agire, come nella fattispecie, anche i Liquidatori Giudiziali interessati a recuperare l'attivo per soddisfare i creditori concordatari, i requisiti per l'efficacia della cessione – nei termini concordati dalle parti - non avrebbero pagina 13 di 16 potuto essere opposti dal al e quindi ai creditori della Pt_1 Controparte_1 massa concordataria.
Il contratto infatti, com'è noto, ai sensi dell'art. 1372 c.c., produce effetti tra le parti ed i loro aventi causa e rispetto ai terzi, nei soli casi previsti dalla legge.
Pertanto, anche ove stipulata prima della domanda di concordato, la cessione è inopponibile ai creditori concordatari e il cessionario non può pretendere il pagamento del debito ceduto, trattenendo le somme versategli dal debitore anche quando lo scopo sia di semplice garanzia, giacché pur perfezionandosi la cessione con lo scambio dei consensi è applicabile in via di interpretazione estensiva l'art. 2914, n. 2, c.c., atteso che l'equiparazione al pignoramento ivi delineata ha ragione d'essere, ai sensi del combinato disposto degli artt. 54, terzo comma, e
45 L.F. anche in caso di concordato preventivo, pur non privando quest'ultimo l'imprenditore dell'esercizio dell'impresa e dell'amministrazione del suo patrimonio bensì dando meramente luogo ad una limitata indisponibilità dei beni.
L'art. 169 L.F. richiama, infatti, anche la disposizione dell'art. 45 L.F., a norma del quale “le formalità necessarie per rendere opponibili gli atti ai terzi, se compiute dopo la data della dichiarazione di fallimento, sono senza effetto rispetto ai creditori”, disposizione che deve ritenersi prevalente, poiché speciale, su quella dell'art. 1264 comma 1 c.c. secondo cui “la cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando questi l'ha accettata o quando gli è stata notificata”.
Conseguentemente, deve ritenersi che i creditori del concordato preventivo nella vigenza di tale disciplina possano beneficiare di una tutela analoga a quella predisposta per il creditore pignorante nell'esecuzione ordinaria, dall'art. 2914, comma 1, n. 2 c.c. implicante, quindi, l'imposizione sui beni del concordato di un vincolo specifico di destinazione e che la cessione dei crediti non notificata ai terzi debitori, né accettata da costoro, con atto avente data certa, seppure anteriore al pagina 14 di 16 deposito della domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo, non sia opponibile ai suddetti creditori. il Tribunale non ha, dunque, errato nel negare al il diritto di compensare i Pt_1 propri crediti con quelli vantati da e la sentenza impugnata va, sul CP_1 punto, confermata.
IV. La quarta censura alla sentenza impugnata è infondata.
Con l'ultimo motivo di gravame il eccepisce la nullità della sentenza di Pt_1 prime cure per motivazione apparente e, in ogni caso, per motivazione insufficiente ed errore di giudizio in ordine alla ritenuta inoperatività del patto di compensazione successivamente all'apertura del concordato preventivo.
Rileva la Corte che “è apparente, in quanto carente del giudizio di fatto, la motivazione basata su una affermazione generale e astratta” (Cass. Sez. 3 -
Ordinanza n. 4166 del 15/02/2024) e che è insufficiente la motivazione che non dia spiegazione adeguata del percorso logico-giuridico seguito dal giudicante.
Ebbene, nella fattispecie, il Tribunale ha dato conto in maniera adeguata della configurabilità nel caso concreto di una cessione di crediti il che rende infondati tali profili di gravame.
Quanto poi al preteso errore di giudizio si richiamano le assorbenti considerazioni svolte in ordine al motivo che precede.
La sentenza appellata va dunque confermata ed integrata con la motivazione sopra svolta.
V. In applicazione, per vero, del principio di soccombenza, tenuto conto dell'esito del giudizio complessivo (che vede vittorioso il CP APPAREL) le spese CP_1 processuali del presente grado del giudizio devono essere poste a carico della nella misura liquidata in dispositivo, ai sensi del D.M. 147/2022, in CP_3
pagina 15 di 16 relazione al valore effettivo della controversia ed all'attività svolta, con applicazione dei parametri, esclusa la fase istruttoria per il presente grado di giudizio.
Va dato atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater D.P.R.
115/2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_1 avverso la sentenza n. 827/2022 emessa dal Tribunale di Arezzo e pubblicata il
20/07/2022, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, così provvede:
1. RESPINGE l'appello e per l'effetto conferma integralmente la sentenza impugnata;
2. CONDANNA l'appellante alla rifusione in favore dell'appellata delle spese del presente grado di giudizio che si liquidano in € 9.991,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% Iva e Cap come per legge;
3. DA' atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater
D.P.R. 115/2002.
Firenze, camera di consiglio del 02.01.2025
Il Presidente relatore ed estensore dott. Anna Primavera
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, seconda sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Anna Primavera Presidente Relatore dott. Luigi Nannipieri Consigliere dott. Nicola Mario Condemi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2025/2022 promossa da:
(P. IVA ) con il patrocinio dell'Avv. ANDREA Parte_1 P.IVA_1
FIORETTI (CF: ) C.F._1
APPELLANTE nei confronti di
(CF ) con il Controparte_1 P.IVA_2 patrocinio dell'Avv. LUCIA CHERICI (CF ) C.F._2
APPELLATA avverso la sentenza n. 827/2022 emessa dal Tribunale di Arezzo e pubblicata il
20/07/2022
CONCLUSIONI
pagina 1 di 16 In data 26.09.2024 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, previo ogni più opportuno accertamento e declaratoria, anche incidentale, con riferimento alla sentenza n. 827/2022 depositata dal Tribunale di Arezzo in data 20 luglio 2022 nella causa R.G. n. 1776/2018, sentenza notificata a mezzo pec il 04.10.2022, in accoglimento dei motivi d'appello, riformarla integralmente e per l'effetto:
- in accoglimento del primo motivo, dichiarare inammissibili e in ogni caso respingere tutte le domande della ricorrente per difetto di rappresentanza ex art. 83 c.p.c.
- nel merito, in accoglimento dei motivi 2, 3 e 4, respingere tutte le pretese avversarie in quanto destituite di qualsivoglia fondamento in fatto e in diritto.
In via istruttoria, in caso di ritenuta tempestiva contestazione, voglia il Tribunale disporre CTU contabile per l'accertamento della natura ripristinatoria delle rimesse oggetto di causa.
Con vittoria di spese e compenso del primo grado e del presente giudizio d'appello”.
Per la parte appellata:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, respinta ogni deduzione e/o eccezione avversaria, rigettare, integralmente e su ogni capo impugnato, l'appello proposto da in quanto infondato in fatto ed in diritto e non Parte_1 provato, per i moti vi esposti in atto, e confermare integralmente la sentenza appellata.
Con vittoria di spese e compensi sia del giudizio di primo grado, in ogni caso anche per intervenuta acquiescenza, che del secondo grado, oltre rimborso forfettario per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, regolarmente notificato, (di seguito anche Parte_1
APPELLANTE) conveniva in giudizio, innanzi questa Corte di Appello,
[...]
(di seguito anche APPELLATA) proponendo gravame avverso la CP_1
pagina 2 di 16 sentenza n. 827/2022 pubblicata il 20/07/2022, con la quale il Tribunale di Arezzo ha così deciso:
- condanna a restituire a Parte_1 Controparte_1
in concordato preventivo la somma di euro 157.880,02, oltre
[...] interessi legali dalla domanda al saldo;
- condanna alla rifusione, in favore di Parte_1 Controparte_1
e in concordato preventivo, delle spese di lite che si liquidano in
[...] euro 7795,00, oltre rimborso forfettario ed accessori come per legge.
Tale sentenza è stata resa sulla domanda di Controparte_1 volta a sentir restituire le somme pagare al
[...] Parte_1
in quanto non le sarebbe mai stata notificata la cessione dei crediti da parte
[...] della Cassa di Risparmio di Lucca, Pisa e Livorno in favore di tale istituto bancario e sarebbe comunque illegittima l'operata compensazione a fronte di operazioni di anticipazione di crediti.
Costituitosi in giudizio, il dal canto proprio, aveva in particolare, Parte_1 eccepito:
- la mancanza di pubblicazione della domanda di concordato preventivo nel
Registro delle Imprese, con conseguente inapplicabilità dell'art. 168 L.F. e, in ogni caso, l'impossibilità di considerare posteriori alla domanda di concordato i primi sei accrediti indicati dalla controparte;
- la natura ripristinatoria degli accrediti oggetto di causa;
- a seguito dell'incasso dei crediti, anticipati prima del deposito della domanda di concordato, di aver registrato in conto l'operazione a decurtazione dell'esposizione debitoria, procedendo alla legittima compensazione sulla base delle clausole dei contratti di affidamento del 27.12.2010 e del 02.08.2011, che prevedono appunto il c.d. patto di compensazione, da ritenersi valido ed efficace,
pagina 3 di 16 non essendosi verificata alcuna risoluzione o sospensione dei rapporti contrattuali in essere.
Con atto di citazione, regolarmente notificato, (di seguito solo Parte_1
Parte
o o anche APPELLANTE) ha, quindi, convenuto in giudizio, innanzi Pt_1 questa Corte di Appello, (di seguito Controparte_1
o anche APPELLATA) proponendo gravame avverso la suddetta Controparte_1 sentenza per i seguenti motivi di appello:
1. Travisamento della circostanza della sottoscrizione della procura e conseguente erroneo rigetto dell'eccezione di difetto di rappresentanza ex art. 83
c.p.c.;
2. Omessa pronuncia sull'eccezione relativa alla natura ripristinatoria degli accrediti in conto cedenti;
3. Erronea valutazione delle allegazioni di parte convenuta in merito alla ritenuta mancata contestazione dell'operatività del rapporto di anticipazione e conseguente erronea qualificazione della fattispecie in termini di cessione del credito.
4. Nullità della sentenza per motivazione apparente e, in ogni caso, motivazione insufficiente ed errore di giudizio in ordine alla ritenuta inoperatività del patto di compensazione successivamente all'apertura del concordato preventivo.
Per tali ragioni è stata pertanto formulata dall'APPELLANTE richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte.
Radicatosi il contraddittorio nel costituirsi in giudizio, ha Controparte_1 contestato, perché infondate, le censure mosse da parte appellante alla sentenza impugnata, della quale ha chiesto per contro, la conferma.
pagina 4 di 16 Con ordinanza del 14.3.2024 la Corte ha accolto l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
In data 26.09.2024 la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c., concessi i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
L'appello è infondato e va respinto, con integrale conferma della sentenza impugnata.
Passando alla disamina dell'avanzato gravame, si osserva quanto segue.
I. La critica contenuta nel primo motivo di gravame è infondata.
In via preliminare, l'APPELLANTE ripropone l'eccezione di difetto di rappresentanza di ex art. 83 c.p.c., sostenendo che il ricorso Controparte_1 introduttivo del giudizio proposto dalla medesima non fosse stato debitamente sottoscritto dal Liquidatore e, per l'effetto, chiede la riforma della sentenza per avere il primo giudice omesso di dichiarare inammissibili e, in ogni caso, respingere tutte le domande presentate dalla predetta ricorrente.
Il Tribunale ha respinto la suddetta eccezione, avendo ravvisato l'esistenza di una Parte procura regolarmente sottoscritta dal Liquidatore, mentre invece, a detta di ,
l'assenza di sottoscrizione del legale rappresentante della parte ricorrente risulterebbe dalla copia conforme del ricorso notificato a mezzo posta, con conseguente travisamento del fatto sopra enunciato da parte del giudice di prime cure, suscettibile di censura. sul punto replica, deducendo, in primo luogo, che la Controparte_1 sottoscrizione della procura alle liti non sarebbe un requisito essenziale dell'atto pagina 5 di 16 introduttivo, non essendo ricompresa nell'elenco dei requisiti che ne determinano la nullità (richiamando, a sostegno di quanto sostenuto, l'orientamento conforme espresso in Cass. 21533/2015) e, in secondo luogo, di essersi costituita con regolare procura.
Ciò posto, a giudizio del Collegio la censura non coglie nel segno, atteso che anche se non risulta apposta né dalla parte, né dal procuratore alle liti alcuna sottoscrizione per autentica nella copia notificata del ricorso e del decreto, di fatto la procura alle liti depositata a corredo del ricorso risulta sottoscritta analogicamente sia dal conferente che per autentica dal difensore, il quale l'ha anche sottoscritta digitalmente, in conformità al disposto di cui all'art. 83 c.p.c. a norma del quale “la procura si considera apposta in calce anche se rilasciata su foglio separato che sia però congiunto materialmente all'atto cui si riferisce, o su documento informatico separato sottoscritto con firma digitale e congiunto all'atto cui si riferisce mediante strumenti informatici, individuati con apposito decreto del
Ministero della giustizia” ed al disposto dell'art. 125 comma 2 c.p.c. secondo cui
“la procura al difensore dell'attore può essere rilasciata in data posteriore alla notificazione dell'atto, purché anteriormente alla costituzione della parte rappresentata”.
Nella fattispecie, infatti, la procura alle liti era stata depositata a corredo del ricorso e quindi contestualmente alla costituzione in giudizio della ricorrente, come si evince dalla seguente schermata riproduttiva di parte dell'atto:
La sentenza impugnata va dunque sul punto confermata.
pagina 6 di 16 II. La seconda censura alla sentenza impugnata è infondata.
Parte Col secondo motivo di gravame denuncia l'omessa pronuncia sull'eccezione relativa alla natura ripristinatoria degli accrediti nel conto cedenti n. Pt_2
2448/108450 - intestato a , oggi acceso Controparte_2 Controparte_1
Parte presso la ex Cassa di Risparmio Lucca Pisa Livorno, oggi lamentando quindi che il Tribunale avrebbe errato nel non riconoscere la natura ripristinatoria delle rimesse effettuate nel conto corrente oggetto di contestazione.
In particolare, l'APPELLANTE deduce che gli accrediti oggetto della pretesa avversaria non sarebbero qualificabili come pagamenti, richiamando al riguardo, la giurisprudenza della Corte di Cassazione che, in presenza di un affidamento qualifica i versamenti in conto corrente come atti di mero ripristino della provvista.
al contrario, sostiene che il Tribunale abbia correttamente Controparte_1 respinto l'eccezione di irripetibilità delle rimesse fondata sulla loro pretesa natura ripristinatoria, essendo esse, al contrario, riconducibili ad operazioni di cessione dei crediti verso i propri clienti, a fronte di anticipazioni bancarie di medesimo importo.
Il Tribunale ha effettivamente affermato quanto segue:
In presenza di tali affidamenti, dunque, anche le rimesse eseguite dai terzi devono considerarsi ripristinatorie ove avvenute intra fido.
pagina 7 di 16 Tuttavia, nel ritenere che il avesse trattenuto del tutto illegittimamente la Pt_1 somma di € 157.880,02, maturata in seguito ad accrediti sul predetto conto cedenti s.b.f. – il Tribunale ha evidenziato che il medesimo non avesse fornito prova alcuna del fatto che le cessioni di credito avvenute fossero state debitamente notificate ai terzi debitori ceduti o da costoro accettate, in data anteriore a quella di presentazione della domanda di concordato, risalente al
28.10.2011.
In altri termini la restituzione delle somme incassate da terzi pur essendo state pacificamente destinate a coprire i prelievi di conto corrente in presenza di apertura di credito, è stata ritenuta illegittima sulla base di una diversa motivazione fondata sulla mancata notifica della cessione dei crediti anticipati vantati di verso i terzi e sulla mancata accettazione della cessione CP_1 da parte di questi ultimi.
Sotto il profilo della ritenuta irrilevanza della natura ripristinatoria delle rimesse dei terzi ai fini del decidere, la sentenza appellata va, dunque, confermata, anche alla stregua delle considerazioni di seguito svolte.
III. La terza censura alla sentenza impugnata è infondata.
Parte Col terzo motivo di gravame denuncia l'erronea valutazione delle allegazioni da esso effettuate in merito alla ritenuta mancata contestazione dell'operatività del rapporto di anticipazione e la conseguente erronea qualificazione della fattispecie in termini di cessione del credito da essa mai allegata, né per questo provata.
Sostiene infatti, l'APPELLANTE, di non avere mai allegato che le somme accreditate fossero assistite da cessione del credito, ma soltanto da mandato all'incasso assistito da patto di compensazione, come previsto all'art. 8 dei contratti di affidamento, dove si legge che “le somme incassate dalla Banca sono
pagina 8 di 16 portate ad estinzione o decurtazione di ogni ragione di credito della Banca nei confronti del Cliente … in dipendenza delle operazioni. Resta pure inteso che la avrà facoltà di accreditare dette somme in uno speciale conto vincolato” CP_3
Per contro, nella ricostruzione avallata dal giudice di primo grado, da un lato, il rapporto sarebbe riconducibile ad una cessione di crediti contestuale alla presentazione dei titoli e alle anticipazioni ricevute (essendo ciò desumibile dal tenore testuale delle espressioni utilizzate negli accordi intercorsi tra le parti, all'interno dei quali è fatto esplicito riferimento all'ipotesi di cessione) e dall'altro, il avrebbe proceduto ad incassare i crediti verso i clienti della correntista, Pt_1 portando in compensazione le somme pervenute, in violazione del principio di cristallizzazione dei crediti vigente in materia concorsuale.
Parte Il giudice di primo grado, in particolare, ha ritenuto che non avesse contestato la sussistenza degli atti di riscossione indicati da e Controparte_1 comunque che, in ottemperanza alle richieste dei Commissari Giudiziali, in relazione alla posizione di conto corrente cedenti sbf n. 2448/108450, di copia della documentazione di eventuali cessioni di credito notificate in data certa ed opponibili alla procedura, in data 14.01.2015, avesse inviato solo due estratti conto.
In ordine poi, a quanto eccepito dal con riferimento all'efficacia del patto Pt_1 di compensazione, il primo Giudice ha ritenuto che un simile patto non potrebbe continuare a dispiegare efficacia, a fronte dell'avvio di una procedura concorsuale, ponendosi in radicale contrasto con i principi fondamentali cui essa risulta imperniata non potendo aver luogo neppure la compensazione degli opposti crediti ai sensi dell'art. 56 L.F. essendo la riscossione dei crediti vantati dalla impresa debitrice verso i terzi avvenuta dopo l'apertura della procedura concorsuale.
pagina 9 di 16 Ciò posto, rileva la Corte che l'originaria ricorrente aveva chiesto la restituzione della complessiva somma di € 157.880,02 che sarebbe stata frutto di accrediti da parte di terzi avvenuti dopo il deposito della domanda di concordato preventivo.
Parte
nel contestare tale pretesa restitutoria aveva allegato che “a seguito dell'incasso dei crediti, pacificamente anticipati prima del deposito della domanda di concordato” aveva registrato in conto l'operazione a decurtazione dell'esposizione debitoria, procedendo a legittima compensazione sulla base delle sopra riferite clausole contrattuali, che prevedono appunto il c.d. patto di compensazione.
Da tale allegazione risulta evidente che l'odierna APPELLANTE - originaria resistente - avesse dato per presupposto un rapporto di anticipazione bancaria con ed avesse però eccepito la compensazione, in forza del patto CP_1 annesso al mandato all'incasso delle somme oggetto degli effetti da esso anticipati.
Il , dunque, non aveva specificamente contestato che la pretesa di parte Pt_1 attrice si riferisse ad un finanziamento accordato secondo lo schema dell'anticipazione di effetti sbf, mediante accredito in conto corrente avendo soltanto eccepito che, quand'anche fossero stati provati i pagamenti contestati, le parti avevano stipulato un patto di compensazione, inserito nelle condizioni di conto corrente, che sfuggiva al principio di cristallizzazione delle posizioni creditorie invocato dalla controparte.
Parte
aveva, infatti, espressamente dedotto che, ai sensi dell'art. 8 dei contratti di affidamento del 27.12.2010 e del 2.08.2011, anche per le operazioni s.b.f., “i crediti del cliente verso terzi sono da intendersi contestualmente ceduti pro solvendo alla banca all'atto delle operazioni a garanzia di quanto ad essa dovuto per capitale, interessi, spese … e ciò anche senza bisogno di ulteriori dichiarazioni
e/o formalità” ed in ogni caso che “le somme incassate dalla sono portate CP_3
pagina 10 di 16 ad estinzione o decurtazione di ogni ragione di credito della nei confronti CP_3 del Cliente … in dipendenza delle operazioni”.
Orbene, sotto il primo profilo, dunque, il motivo è infondato, avendo il primo giudice correttamente ritenuto non contestato il contratto di anticipazione bancaria.
Passando all'esame del secondo profilo della doglianza in esame, osserva il
Collegio che l'anticipazione bancaria può essere accompagnata da un mandato all'incasso dei crediti anticipati (con eventuale annesso patto di compensazione) ovvero dalla cessione dei crediti stessi.
Nella fattispecie, il Tribunale, come già precisato, ha ravvisato l'esistenza di una cessione di crediti stipulata contestualmente alla presentazione dei titoli e alle anticipazioni ricevute e ciò nonostante l'allegazione da parte del fosse Pt_1 incentrata sulla esistenza di un mandato all'incasso con annesso patto di compensazione.
Condivide la Corte tale interpretazione, avendo le parti espressamente previsto all'art. 4 comma 1 lett. c) del contratto di affidamento del 2010 e dell'art. 8 del contratto di affidamento del 02.08.2011, la cessione dei crediti effettivamente incassati dai terzi (pro solvendo): “Per le operazioni a fronte dl crediti verso terzi
… i crediti del cliente verso i terzi sono da intendersi contestualmente ceduti pro- solvendo alla all'atto delle operazioni, a garanzia di quanto ad essa dovuto CP_3 per capitale, interessi spese ed ogni altro accessorio, e ciò anche senza bisogno di ulteriori dichiarazioni e/o formalità”.
A prescindere dunque dall'allegazione di parte resistente, spetta al giudice la qualificazione giuridica dei fatti allegati e dato il tenore delle suddette clausole contrattuali non si può che propendere per l'istituto della cessione dei crediti pro pagina 11 di 16 solvendo, seppure avvenuta a scopo di garanzia, così come correttamente fatto dal giudice di prime cure.
Rilevasi al riguardo che “la cessione del credito, avendo causa variabile, può avere anche funzione esclusiva di garanzia, comportando in tal caso il medesimo effetto, tipico della cessione ordinaria, immediatamente traslativo del diritto al cessionario, nel senso che il credito ceduto entra nel patrimonio del cessionario e diventa un credito proprio di quest'ultimo, il quale è legittimato pertanto ad azionare sia il credito originario sia quello che gli è stato ceduto in garanzia, sempre che persista l'obbligazione del debitore garantito;
ove, invece, si verifichi
l'estinzione, totale o parziale, dell'obbligazione garantita, il credito ceduto a scopo di garanzia, nella stessa quantità, si ritrasferisce automaticamente nella sfera giuridica del cedente, con un meccanismo analogo a quello della condizione risolutiva, senza quindi che occorra, da parte del cessionario, un'attività negoziale diretta a tal fine” (Cass. Sez. 3 - Sentenza n. 19358 del 15/07/2024).
Il fatto che le predette clausole contrattuali abbiano al contempo previsto la possibilità per il di portare le somme riscosse dai terzi “ad estinzione o Pt_1 decurtazione di ogni ragione di credito della Banca nei confronti del Cliente … in dipendenza delle operazioni”, sta dunque solo a rafforzare la funzione di garanzia della cessione dei crediti pro solvendo, imponendo un vincolo di destinazione a favore dell'istituto di credito alle somme incassate dai terzi debitori della
[...]
CP_1
Non è, quindi, possibile configurare un mandato all'incasso assistito da patto di compensazione.
Del resto, se è vero che, in caso di ammissione del debitore al concordato preventivo, la compensazione tra i suoi debiti ed i crediti da lui vantati nei confronti dei creditori postula, dunque, ai sensi dell'art. 56 L.F.
(richiamato dall'art. 169 della medesima legge), che i rispettivi crediti siano pagina 12 di 16 preesistenti all'apertura della procedura concorsuale, essendo principio comunemente affermato che nel concordato preventivo la compensazione determina, ai sensi delle citate disposizioni normative, “una deroga alla regola del concorso, essendo ammessa … pure quando i presupposti di liquidità ed esigibilità ex art. 1243 cod. civ. maturino dopo la data di presentazione della domanda di ammissione al concordato stesso, purché il fatto genetico delle rispettive obbligazioni sia sempre anteriore alla domanda (Cass., Sez. I, 25 novembre
2015, n. 24046)” (Cass. Sez. 5 - Sentenza n. 13467 del 02/07/2020), è anche vero che tale compensazione non può operare laddove manchino come nella fattispecie gli opposti crediti.
Parte Infatti, essendo stati i crediti della verso i terzi ceduti a , CP_1
l'unico creditore è quest'ultimo.
Sgombrato il campo dal mandato all'incasso con patto di compensazione, rileva il
Collegio che la cessione dei crediti è avvenuta prima del deposito da parte di in data 28.10.2011, della domanda di ammissione al concordato CP_1 preventivo e che nei suddetti contratti di affidamento le parti avevano previsto che fosse “in facoltà della Banca prevedere in ogni momento agli adempimenti necessari all'opponibilità ai terzi della cessione stessa, ovvero di stabilire che
l'utilizzo dell'affidamento” restasse “subordinato all'avvenuta accettazione della cessione da parte del debitore o ad avvenuta notifica della cessione stessa”.
Tuttavia, dal momento che la cessione del credito è un contratto che si perfeziona col solo scambio di consensi tra il cedente ed il cessionario e che la procedura di concordato preventivo, pur non togliendo legittimazione alla impresa debitrice, vede quali legittimati ad agire, come nella fattispecie, anche i Liquidatori Giudiziali interessati a recuperare l'attivo per soddisfare i creditori concordatari, i requisiti per l'efficacia della cessione – nei termini concordati dalle parti - non avrebbero pagina 13 di 16 potuto essere opposti dal al e quindi ai creditori della Pt_1 Controparte_1 massa concordataria.
Il contratto infatti, com'è noto, ai sensi dell'art. 1372 c.c., produce effetti tra le parti ed i loro aventi causa e rispetto ai terzi, nei soli casi previsti dalla legge.
Pertanto, anche ove stipulata prima della domanda di concordato, la cessione è inopponibile ai creditori concordatari e il cessionario non può pretendere il pagamento del debito ceduto, trattenendo le somme versategli dal debitore anche quando lo scopo sia di semplice garanzia, giacché pur perfezionandosi la cessione con lo scambio dei consensi è applicabile in via di interpretazione estensiva l'art. 2914, n. 2, c.c., atteso che l'equiparazione al pignoramento ivi delineata ha ragione d'essere, ai sensi del combinato disposto degli artt. 54, terzo comma, e
45 L.F. anche in caso di concordato preventivo, pur non privando quest'ultimo l'imprenditore dell'esercizio dell'impresa e dell'amministrazione del suo patrimonio bensì dando meramente luogo ad una limitata indisponibilità dei beni.
L'art. 169 L.F. richiama, infatti, anche la disposizione dell'art. 45 L.F., a norma del quale “le formalità necessarie per rendere opponibili gli atti ai terzi, se compiute dopo la data della dichiarazione di fallimento, sono senza effetto rispetto ai creditori”, disposizione che deve ritenersi prevalente, poiché speciale, su quella dell'art. 1264 comma 1 c.c. secondo cui “la cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando questi l'ha accettata o quando gli è stata notificata”.
Conseguentemente, deve ritenersi che i creditori del concordato preventivo nella vigenza di tale disciplina possano beneficiare di una tutela analoga a quella predisposta per il creditore pignorante nell'esecuzione ordinaria, dall'art. 2914, comma 1, n. 2 c.c. implicante, quindi, l'imposizione sui beni del concordato di un vincolo specifico di destinazione e che la cessione dei crediti non notificata ai terzi debitori, né accettata da costoro, con atto avente data certa, seppure anteriore al pagina 14 di 16 deposito della domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo, non sia opponibile ai suddetti creditori. il Tribunale non ha, dunque, errato nel negare al il diritto di compensare i Pt_1 propri crediti con quelli vantati da e la sentenza impugnata va, sul CP_1 punto, confermata.
IV. La quarta censura alla sentenza impugnata è infondata.
Con l'ultimo motivo di gravame il eccepisce la nullità della sentenza di Pt_1 prime cure per motivazione apparente e, in ogni caso, per motivazione insufficiente ed errore di giudizio in ordine alla ritenuta inoperatività del patto di compensazione successivamente all'apertura del concordato preventivo.
Rileva la Corte che “è apparente, in quanto carente del giudizio di fatto, la motivazione basata su una affermazione generale e astratta” (Cass. Sez. 3 -
Ordinanza n. 4166 del 15/02/2024) e che è insufficiente la motivazione che non dia spiegazione adeguata del percorso logico-giuridico seguito dal giudicante.
Ebbene, nella fattispecie, il Tribunale ha dato conto in maniera adeguata della configurabilità nel caso concreto di una cessione di crediti il che rende infondati tali profili di gravame.
Quanto poi al preteso errore di giudizio si richiamano le assorbenti considerazioni svolte in ordine al motivo che precede.
La sentenza appellata va dunque confermata ed integrata con la motivazione sopra svolta.
V. In applicazione, per vero, del principio di soccombenza, tenuto conto dell'esito del giudizio complessivo (che vede vittorioso il CP APPAREL) le spese CP_1 processuali del presente grado del giudizio devono essere poste a carico della nella misura liquidata in dispositivo, ai sensi del D.M. 147/2022, in CP_3
pagina 15 di 16 relazione al valore effettivo della controversia ed all'attività svolta, con applicazione dei parametri, esclusa la fase istruttoria per il presente grado di giudizio.
Va dato atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater D.P.R.
115/2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_1 avverso la sentenza n. 827/2022 emessa dal Tribunale di Arezzo e pubblicata il
20/07/2022, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, così provvede:
1. RESPINGE l'appello e per l'effetto conferma integralmente la sentenza impugnata;
2. CONDANNA l'appellante alla rifusione in favore dell'appellata delle spese del presente grado di giudizio che si liquidano in € 9.991,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% Iva e Cap come per legge;
3. DA' atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater
D.P.R. 115/2002.
Firenze, camera di consiglio del 02.01.2025
Il Presidente relatore ed estensore dott. Anna Primavera
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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