Art. 12. Decadenza dall'assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica per gli autori di delitti di violenza domestica 1. Dopo l' articolo 3 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 , convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119 , e' inserito il seguente:
«Art. 3-bis (Decadenza dall'assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica per gli autori di delitti di violenza domestica). - 1. In caso di condanna, anche non definitiva, o di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell' articolo 444 del codice di procedura penale per i reati, consumati o tentati, di cui agli articoli 564 , 572 , 575 , 578 , 582 , 583 , 584 , 605 , 609-bis , 609-ter , 609-quinquies , 609-sexies e 609-octies del codice penale , commessi all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra persone legate, attualmente o in passato, da un vincolo di matrimonio, da unione civile o da una relazione affettiva, indipendentemente dal fatto della coabitazione, anche in passato, con la vittima, il condannato assegnatario di un alloggio di edilizia residenziale pubblica decade dalla relativa assegnazione; in tal caso le altre persone conviventi non perdono il diritto di abitazione e subentrano nella titolarita' del contratto.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, quale livello essenziale delle prestazioni ai sensi dell' articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione , alla regolamentazione dell'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica in conformita' alla presente disposizione».
«Art. 3-bis (Decadenza dall'assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica per gli autori di delitti di violenza domestica). - 1. In caso di condanna, anche non definitiva, o di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell' articolo 444 del codice di procedura penale per i reati, consumati o tentati, di cui agli articoli 564 , 572 , 575 , 578 , 582 , 583 , 584 , 605 , 609-bis , 609-ter , 609-quinquies , 609-sexies e 609-octies del codice penale , commessi all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra persone legate, attualmente o in passato, da un vincolo di matrimonio, da unione civile o da una relazione affettiva, indipendentemente dal fatto della coabitazione, anche in passato, con la vittima, il condannato assegnatario di un alloggio di edilizia residenziale pubblica decade dalla relativa assegnazione; in tal caso le altre persone conviventi non perdono il diritto di abitazione e subentrano nella titolarita' del contratto.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, quale livello essenziale delle prestazioni ai sensi dell' articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione , alla regolamentazione dell'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica in conformita' alla presente disposizione».