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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 26/11/2025, n. 8795 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8795 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA in persona del giudice dott. Gabriella Gagliardi, all'udienza del 26 novembre 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 19024/2024 R.G. Prev.
TRA c.f. , rappresentato e difeso dagli avv.ti Carola Parte_1 C.F._1
TO e UG AS, elettivamente domiciliato con quest'ultimo in Napoli alla Via Ulisse Prota Giurleo n. 56/a, come da procura in atti RICORRENTE
E
, in persona del pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. CP_1 Controparte_2
RA LE, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Regionale INAIL in Napoli alla Via Nuova Poggioreale, ang. San Lazzaro. RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 6.09.2024, il ricorrente deduceva di aver subito, in data 20.10.2021, un infortunio durante lo svolgimento dell'attività lavorativa, riportando un trauma lombosacrale e la rottura di protesi dentale fissa superiore;
che, a seguito di tale evento, egli rimaneva menomato da un grado di inabilità permanente assoluta pari al 10%, come da relazione medica allegata, o comunque pari o superiore al 6%; che, ciò nonostante l non riconosceva alcun grado di menomazione dell'integrità psicofisica CP_1 del lavoratore;
che, in data 30.05.2024, proponeva opposizione avverso il provvedimento di rigetto dell' , senza tuttavia ricevere riscontro. CP_3
Sulla base di tali premesse concludeva affinché questo Giudice volesse:“-accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento di una percentuale di inabilità permanente assoluta derivante dall'infortunio sul lavoro pari al 10% o comunque compresa tra il 6% e il 10%; - per l'effetto condannare l , in persona del legale rapp.te p.t., alla CP_1 liquidazione dell'indennizzo in capitale proporzionato alla percentuale di danno riconosciuta;
- in ogni caso, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento di una inabilità temporanea assoluta fino al 31.01.22, o comunque successiva al 15.11.21, con conseguente condanna dell' al versamento della relativa indennità”; vinte le CP_1 spese e competenze di causa, con attribuzione. Costituitosi in giudizio, l eccepiva preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per CP_1 difetto di allegazione;
nel merito, deduceva l'infondatezza della, con vittoria di spese e competenze legali.
1 Acquisita la documentazione prodotta, la causa veniva istruita mediante conferimento di incarico peritale;
all'esito veniva rinviata all'odierna udienza per discussione. All'esito il giudice, esaminati gli atti, ritenuta la causa matura per la decisione, pronunciava la presente sentenza, mediante lettura del dispositivo e delle motivazione della decisione.
*** La domanda è fondata nei limiti di seguito enunciati. Preliminarmente deve rilevarsi che la malattia professionale in oggetto è stata denunciata all' dopo l'entrata in vigore del D.L.vo n. 38/00 che, pertanto, trova applicazione nel CP_1 caso in esame. In particolare, le menomazioni conseguenti ad infortunio sul lavoro che comportano un'invalidità permanente inferiore al 6% non danno diritto ad alcuna prestazione. Quelle che comportano un'invalidità permanente pari o superiore al 6%, ma inferiore al 16%, danno diritto solo ad un indennizzo in capitale “una tantum”. Quelle, infine, che comportano un'invalidità permanente pari o superiori al 16% danno diritto ad una rendita. Ciò posto, può dirsi accertata l'occasione di lavoro della malattia in esame, che in ogni caso non è contestata dall' ed altresì che il danno biologico derivatone è valutabile CP_1 nella misura del 6%. Si riportano di seguito le conclusioni cui è giunto il CTU, dott. : “Il sig. Persona_1 [...]
a seguito dell'infortunio sul lavoro verificatosi in data 05 20.10.2021, presenta una Pt_1 menomazione dell'integrità psicofisica pari al 6% (sei per cento)”. In particolare, in sede di considerazioni medico-legali il CTU ha precisato, quanto alla origine professionale della malattia e alla esistenza di postumi a carattere permanente:
“Nel caso de quo il sig. , riferisce una sintomatologia anche peggiorativa Parte_1 rispetto a quanto già diagnosticato e valutato dall' il 20.10.2021. Orbene appare CP_1 opportuno, rammentare che il “bulging discale” è una protrusione che consiste nella rottura delle fibre interne dell'anulus, con conseguente spostamento del nucleo all'interno di tali crepe. Il disco si sposta pertanto dalla sua posizione anatomica originaria, provocando un restringimento del canale e un appiattimento della faccia anteriore del sacco durale. Una simile condizione non è certo priva di fastidi e di dolori, visto e considerato che quando il nucleo protrude verso la parte posteriore dell'anello, le fibre del nervo sinus vertebrale vengono stirate, con conseguente dolore acuto nel paziente. È presumibile che il sig.
, a seguito della violenta torsione del rachide, pur in una pregressa Parte_1 condizione di atteggiamento non fisiologico, abbia sviluppato al tratto L3-L4, un ernia discale. E quindi è compatibile che il “bulging discale” determinatosi a carico dello spazio L3-L4 sia riconducibile all'infortunio del 20.11.2021. Ed in effetti rammentiamo che nel rapporto concausale, il fattore in esame (infortunio) ha aggravato la malattia molto probabilmente esistente, intensificandone le manifestazioni, prolungandone il decorso, ritardandone la guarigione, accelerandone l'evoluzione, favorendo la comparsa di complicanze o anticipando l'esito infausto. Tale menomazione dell'integrità psico fisica, determina un peggioramento del quadro clinico e valutativo, che indichiamo nella misura del 6%. Gli elementi che devono essere considerati per la valutazione dell'esistenza del nesso causale di certezza tecnica sono i seguenti: 1)il criterio cronologico: compatibile è il lasso di tempo ovvero il periodo di latenza intercorso tra l'evento traumatico e la sintomatologia antalgica e disfunzionale;
2)il criterio topografico: compatibile è la sede di
2 azione del trauma con la sede delle manifestazioni cliniche;
3)il criterio di idoneità si basa sull'attitudine dell'azione lesiva a cagionare l'effetto dannoso. La entità dell'effetto corrisponde di regola alla efficienza della causa (causa aequam effectum) e la potenzialità patogena viene dedotta in armonia con i princìpi generali della fisiopatologia, dell'anatomia patologica e della clinica. 4)Infine ricordiamo il criterio di esclusione che consiste nell'eliminare ogni altra causa possibile in modo da isolare un solo fattore eziologico al quale attribuire la malattia in esame. Nel caso de quo, questa esclusione può essere fatta. Orbene, nel caso in questione è di immediata ed intuitiva evidenza che le minorazioni presentati dal sig. , si sono prodotte durante l'espletamento della sua attività Parte_1 lavorativa e pertanto, rientrano nell'infortunio indennizzabile. Pertanto dalla valutazione del dato documentale ed a seguito dell'esame obiettivo praticato, l'evento lesivo del 20.10.2021 presenta i seguenti postumi: • Trauma lombare con sospetta frattura di L2, ed ernia discale L3-L4, intraforaminale che impegnava il canale di coniugazione ed improntava il ganglio e la radice L3 sx, trattata con laminectomia vertebrale e stabilizzazione con barre e viti peduncolari. (codice 208 e e 213). Tali lesioni, in base alla nostra esperienza clinica e medico legale determinano, avendo come riferimento la tabella del “danno biologico permanente” dell'Assicurazione sociale contro gli infortuni del lavoro e le malattie professionali, una menomazione dell'integrità psicofisica pari al 6% (sei per cento).”. Le conclusioni cui è giunto il consulente tecnico d'ufficio sono sorrette da accertamenti tecnici condotti con retti e convincenti criteri nonché esaurientemente motivate, talché esse vanno senz'altro condivise. Il c.t.u. ha altresì espresso una valutazione di inabilità lesione della integrità psicofisica – ricollegabile con nesso eziologico all'attività lavorativa svolta – in misura del 6%. Deve, pertanto, concludersi che la malattia professionale di cui al ricorso ha determinato una menomazione dell'integrità psico-fisica del ricorrente nella misura del 6%. L' resistente va pertanto condannato al pagamento in favore del ricorrente CP_3 dell'indennizzo in capitale del danno subìto, secondo quanto stabilito dal D.lgs. 38/2000. Le spese seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo. A carico dell' , infine, vengono poste le spese di consulenza tecnica d'ufficio, CP_3 liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
- in accoglimento del ricorso, dichiara che il ricorrente, in seguito ad infortunio in data 20.10.2021, ha subìto una lesione all'integrità psico-fisica in misura pari al 6% e, per l'effetto, condanna l condanna l al pagamento in suo favore del corrispondente CP_1 CP_1 indennizzo in capitale, ai sensi del D.L.gs. n.38/2000;
- condanna l al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 2697,00 CP_1 oltre rimborso spese e oltre IVA e CPA come per legge, con attribuzione. In Napoli, il 26.11.2025
IL GIUDICE
dott.ssa Gabriella Gagliardi
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IL TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA in persona del giudice dott. Gabriella Gagliardi, all'udienza del 26 novembre 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 19024/2024 R.G. Prev.
TRA c.f. , rappresentato e difeso dagli avv.ti Carola Parte_1 C.F._1
TO e UG AS, elettivamente domiciliato con quest'ultimo in Napoli alla Via Ulisse Prota Giurleo n. 56/a, come da procura in atti RICORRENTE
E
, in persona del pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. CP_1 Controparte_2
RA LE, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Regionale INAIL in Napoli alla Via Nuova Poggioreale, ang. San Lazzaro. RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 6.09.2024, il ricorrente deduceva di aver subito, in data 20.10.2021, un infortunio durante lo svolgimento dell'attività lavorativa, riportando un trauma lombosacrale e la rottura di protesi dentale fissa superiore;
che, a seguito di tale evento, egli rimaneva menomato da un grado di inabilità permanente assoluta pari al 10%, come da relazione medica allegata, o comunque pari o superiore al 6%; che, ciò nonostante l non riconosceva alcun grado di menomazione dell'integrità psicofisica CP_1 del lavoratore;
che, in data 30.05.2024, proponeva opposizione avverso il provvedimento di rigetto dell' , senza tuttavia ricevere riscontro. CP_3
Sulla base di tali premesse concludeva affinché questo Giudice volesse:“-accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento di una percentuale di inabilità permanente assoluta derivante dall'infortunio sul lavoro pari al 10% o comunque compresa tra il 6% e il 10%; - per l'effetto condannare l , in persona del legale rapp.te p.t., alla CP_1 liquidazione dell'indennizzo in capitale proporzionato alla percentuale di danno riconosciuta;
- in ogni caso, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento di una inabilità temporanea assoluta fino al 31.01.22, o comunque successiva al 15.11.21, con conseguente condanna dell' al versamento della relativa indennità”; vinte le CP_1 spese e competenze di causa, con attribuzione. Costituitosi in giudizio, l eccepiva preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per CP_1 difetto di allegazione;
nel merito, deduceva l'infondatezza della, con vittoria di spese e competenze legali.
1 Acquisita la documentazione prodotta, la causa veniva istruita mediante conferimento di incarico peritale;
all'esito veniva rinviata all'odierna udienza per discussione. All'esito il giudice, esaminati gli atti, ritenuta la causa matura per la decisione, pronunciava la presente sentenza, mediante lettura del dispositivo e delle motivazione della decisione.
*** La domanda è fondata nei limiti di seguito enunciati. Preliminarmente deve rilevarsi che la malattia professionale in oggetto è stata denunciata all' dopo l'entrata in vigore del D.L.vo n. 38/00 che, pertanto, trova applicazione nel CP_1 caso in esame. In particolare, le menomazioni conseguenti ad infortunio sul lavoro che comportano un'invalidità permanente inferiore al 6% non danno diritto ad alcuna prestazione. Quelle che comportano un'invalidità permanente pari o superiore al 6%, ma inferiore al 16%, danno diritto solo ad un indennizzo in capitale “una tantum”. Quelle, infine, che comportano un'invalidità permanente pari o superiori al 16% danno diritto ad una rendita. Ciò posto, può dirsi accertata l'occasione di lavoro della malattia in esame, che in ogni caso non è contestata dall' ed altresì che il danno biologico derivatone è valutabile CP_1 nella misura del 6%. Si riportano di seguito le conclusioni cui è giunto il CTU, dott. : “Il sig. Persona_1 [...]
a seguito dell'infortunio sul lavoro verificatosi in data 05 20.10.2021, presenta una Pt_1 menomazione dell'integrità psicofisica pari al 6% (sei per cento)”. In particolare, in sede di considerazioni medico-legali il CTU ha precisato, quanto alla origine professionale della malattia e alla esistenza di postumi a carattere permanente:
“Nel caso de quo il sig. , riferisce una sintomatologia anche peggiorativa Parte_1 rispetto a quanto già diagnosticato e valutato dall' il 20.10.2021. Orbene appare CP_1 opportuno, rammentare che il “bulging discale” è una protrusione che consiste nella rottura delle fibre interne dell'anulus, con conseguente spostamento del nucleo all'interno di tali crepe. Il disco si sposta pertanto dalla sua posizione anatomica originaria, provocando un restringimento del canale e un appiattimento della faccia anteriore del sacco durale. Una simile condizione non è certo priva di fastidi e di dolori, visto e considerato che quando il nucleo protrude verso la parte posteriore dell'anello, le fibre del nervo sinus vertebrale vengono stirate, con conseguente dolore acuto nel paziente. È presumibile che il sig.
, a seguito della violenta torsione del rachide, pur in una pregressa Parte_1 condizione di atteggiamento non fisiologico, abbia sviluppato al tratto L3-L4, un ernia discale. E quindi è compatibile che il “bulging discale” determinatosi a carico dello spazio L3-L4 sia riconducibile all'infortunio del 20.11.2021. Ed in effetti rammentiamo che nel rapporto concausale, il fattore in esame (infortunio) ha aggravato la malattia molto probabilmente esistente, intensificandone le manifestazioni, prolungandone il decorso, ritardandone la guarigione, accelerandone l'evoluzione, favorendo la comparsa di complicanze o anticipando l'esito infausto. Tale menomazione dell'integrità psico fisica, determina un peggioramento del quadro clinico e valutativo, che indichiamo nella misura del 6%. Gli elementi che devono essere considerati per la valutazione dell'esistenza del nesso causale di certezza tecnica sono i seguenti: 1)il criterio cronologico: compatibile è il lasso di tempo ovvero il periodo di latenza intercorso tra l'evento traumatico e la sintomatologia antalgica e disfunzionale;
2)il criterio topografico: compatibile è la sede di
2 azione del trauma con la sede delle manifestazioni cliniche;
3)il criterio di idoneità si basa sull'attitudine dell'azione lesiva a cagionare l'effetto dannoso. La entità dell'effetto corrisponde di regola alla efficienza della causa (causa aequam effectum) e la potenzialità patogena viene dedotta in armonia con i princìpi generali della fisiopatologia, dell'anatomia patologica e della clinica. 4)Infine ricordiamo il criterio di esclusione che consiste nell'eliminare ogni altra causa possibile in modo da isolare un solo fattore eziologico al quale attribuire la malattia in esame. Nel caso de quo, questa esclusione può essere fatta. Orbene, nel caso in questione è di immediata ed intuitiva evidenza che le minorazioni presentati dal sig. , si sono prodotte durante l'espletamento della sua attività Parte_1 lavorativa e pertanto, rientrano nell'infortunio indennizzabile. Pertanto dalla valutazione del dato documentale ed a seguito dell'esame obiettivo praticato, l'evento lesivo del 20.10.2021 presenta i seguenti postumi: • Trauma lombare con sospetta frattura di L2, ed ernia discale L3-L4, intraforaminale che impegnava il canale di coniugazione ed improntava il ganglio e la radice L3 sx, trattata con laminectomia vertebrale e stabilizzazione con barre e viti peduncolari. (codice 208 e e 213). Tali lesioni, in base alla nostra esperienza clinica e medico legale determinano, avendo come riferimento la tabella del “danno biologico permanente” dell'Assicurazione sociale contro gli infortuni del lavoro e le malattie professionali, una menomazione dell'integrità psicofisica pari al 6% (sei per cento).”. Le conclusioni cui è giunto il consulente tecnico d'ufficio sono sorrette da accertamenti tecnici condotti con retti e convincenti criteri nonché esaurientemente motivate, talché esse vanno senz'altro condivise. Il c.t.u. ha altresì espresso una valutazione di inabilità lesione della integrità psicofisica – ricollegabile con nesso eziologico all'attività lavorativa svolta – in misura del 6%. Deve, pertanto, concludersi che la malattia professionale di cui al ricorso ha determinato una menomazione dell'integrità psico-fisica del ricorrente nella misura del 6%. L' resistente va pertanto condannato al pagamento in favore del ricorrente CP_3 dell'indennizzo in capitale del danno subìto, secondo quanto stabilito dal D.lgs. 38/2000. Le spese seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo. A carico dell' , infine, vengono poste le spese di consulenza tecnica d'ufficio, CP_3 liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
- in accoglimento del ricorso, dichiara che il ricorrente, in seguito ad infortunio in data 20.10.2021, ha subìto una lesione all'integrità psico-fisica in misura pari al 6% e, per l'effetto, condanna l condanna l al pagamento in suo favore del corrispondente CP_1 CP_1 indennizzo in capitale, ai sensi del D.L.gs. n.38/2000;
- condanna l al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 2697,00 CP_1 oltre rimborso spese e oltre IVA e CPA come per legge, con attribuzione. In Napoli, il 26.11.2025
IL GIUDICE
dott.ssa Gabriella Gagliardi
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