TRIB
Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 18/09/2025, n. 6486 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6486 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Napoli
Sezione Lavoro 2 Sezione Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Manuela Montuori All'udienza del 18/09/2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 13197/2022 R.G. promoSS da:
rapp.to e difeso dagli Parte_1
Avv.ti AURICCHIO ANTONIO e PARISI GIOVANNA come da procura in atti
RICORRENTE
contro
: rapp.to e difeso dall'Avv. DI RONZA NICOLA CP_1 come da procura in atti nonché:
rapp.to e difeso dall'Avv. PETRILLO CP_2
CONCETTA come da procura in atti
RESISTENTI OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
RAGIONI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 18/07/2022 il ricorrente in epigrafe esponeva di aver lavorato, sin dal 11/11/1978, presso la Direzione Provinciale del Tesoro, ed CP_3
, sede di Napoli, con iniziale qualifica di coadiutore CP_1
V° Livello, sino a confluire, a far data dal 01/01/2009, nell'AREA C/C2 sviluppo economico (VII^ q.f.), profilo
“gestore di processo” come da CCNL 2006/2009. L'istante lamentava che, a far data dal 1° aprile 2014, era stato assegnato a mansioni non equivalenti alla sua qualifica. A suo dire, dopo aver svolto per anni attività rilevante di rappresentanza legale ovvero avvocato presso la Corte dei Conti sin dal 01/03/2006, era stato relegato a compiti marginali e ripetitivi, privi di complessità e incompatibili con le sue competenze professionali, causando una perdita di dignità e una compromissione della carriera. Egli, dopo aver svolto in paSSto attività di avvocato, veniva relegato a compiti semplici. Il ricorrente denunciava una serie di comportamenti sistematici, veSStori e persecutori dell , mirati a CP_1 ledere la sua dignità personale e professionale fino all'estromissione del tessuto aziendale , tra cui: 1. CP_1
Mancata abilitazione a procedure specifiche.
2. Esclusione e Negazione dell'accesso a strumenti informatici indispensabili ed essenziali per il lavoro.
3. Esclusione dalla gestione di mansioni compatibili con la sua qualifica.
4. Negazione di accessi al PC posto di lavoro e sottrazione dello stesso PDL.
5. Forzata inattività.
6. Mancata comunicazione di un bando di mobilità interna, privandolo di un'opportunità lavorativa significativa.
7. Licenziamento illegittimo. Tali atti, a suo dire, comportavano un progressivo isolamento, una perdita di professionalità, un deterioramento psicofisico e danni alla salute psicofisica del Sig. culminati nella diagnosi di inabilità Pt_1 lavorativa totale al 100% dal 18 settembre 2016. In data 18/09/2016 il ricorrente veniva licenziato per superamento del periodo di comporto. Tanto premesso in punto di fatto, il ricorrente rassegnava le seguenti conclusioni: “
1. Accertare e dichiarare che il sig. per l'illegittimo uso dello ius variandi ha subito Pt_1 una dequalificazione professionale e funzionale a partire dal 01/04/2014 fino al 18/09/2016 (data di licenziamento) e per l'effetto condannare l' in persona del legale CP_1 rapp.te p.t. al risarcimento patrimoniale e/o non patrimoniale, per ogni mese di durata della dequalificazione da quantificarsi e liquidarsi in via equitativa nella misura ritenuta di giustizia.
2. Accertare e dichiarare che il sig. per violazione degli artt. 2, 4, Pt_1
32, 35, 36. 37 e 38 Costituzione nonché art. 2087, 1175 e 1375 cod. civ. ha subito un demansionamento che è una vera e propria ingiustizia qualificata a partire dal 01/04/2014 fino al 18/09/2016 (data di licenziamento) e per l'effetto condannare l' in persona del legale CP_1 rapp.te p.t. i al risarcimento patrimoniale e/o non patrimoniale, per ogni mese di durata della dequalificazione da quantificarsi e liquidarsi in via equitativa nella misura ritenuta di giustizia.
3. Accertare e dichiarare l'illegittimità per violazione delle norme di cui agli artt. 32 e 35 Cost. e art. 36 Cost., art. 37 Cost. e art. 38 Cost, dell'art. 2087 c.c. e dei doveri generali di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto di lavoro della condotta perpetrata dall' e che per CP_1
l'effetto delle veSSzioni e dei comportamenti illegittimi, illeciti, plurioffensivi e persecutori subiti dal sig. dal Pt_1
9/04/2015 al 18/09/2016 (data di licenziamento) il ricorrente ha subito un danno all'integrità fisica (art. 2087 del c.c.) o, più in generale, alla salute (art. 32 della Costituzione) ovvero danno biologico avendo sviluppato una vera e propria patologia psichica inquadrata dalla legge come malattia professionale da costrittività organizzativa ad ottenere ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D. Lgvo. 38/2000 la corrispettiva Rendita CP_2 nella misura del 20% a decorrere dal settembre del 2014 oltre le indennità per inabilità temporanea, con condanna dell' in persona del legale ra..pte p.t. al pagamento , a CP_1 titolo di risarcimento danni del danno differenziale, con interessi e rivalutazione .
4. In subordine, in caso mancato riconoscimento della malattia professionale, in virtù delle violazioni di cui agli artt. 32, 35 Cost. e art. 36 Cost., art.
37 Cost. e art. 38 Cost, dell'art. 2087 c.c. condannare l' in persona del legale rapp.te p.t. al pagamento CP_1 dell'intero danno biologico accertato del 20%, secondo le regole civilistiche, e/o nella misura ritenuta di giustizia. Sempre con interessi e rivalutazione monetaria 5. Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla liquidazione del danno biologico differenziale , nella misura da determinarsi con le regole civilistiche , tenendo conto della differenziazione del diverso sistema di liquidazione del danno effettuato in virtù del D.Lgs.vo
38/2000 e la liquidazione effettuata in sede civilistica, in riferimento anche all'accertata inabilità totale e permanente a qualsiasi attività lavorativa del ricorrente, condannando l' in persona del legale rapp.te p.t. al CP_1 pagamento del suddetto danno biologico differenziale , con interessi e rivalutazione monetaria 6. Accertare e dichiarare che per gli effetti conseguenti a "lesione permanente dell'integrità psicofisica del sig. Pt_1 suscettibile di accertamento medico legale", e danno morale soggettivo, in termini "sofferenza soggettiva" (c.d. liquidazione congiunta) il datore di lavoro deve essere condannato al pagamento del danno morale nella misura del danno biologico complessivo oppure in via equitativa nella misura ritenuta di giustizia, con interessi e rivalutazione monetaria 7. Accertare e dichiarare la natura ingiuriosa, veSStoria, persecutoria e ritorsiva del licenziamento comminato per l'inesistente superamento del periodo di comporto perché lo stesso non si è affatto concretizzato, dovendosi considerare che i giorni usufruiti per malattia dal sig. trovano la loro genesi nella Pt_1
ESCLUSIVA colpa datoriale e per l'effetto l'illegittimità delle trattenute operate sullo stipendio in attività di servizio dal febbraio 2016 a tutto ottobre 2016 e conseguentemente condannare l' in persona del legale CP_1 rapp.te p.t. alla restituzione in favore del ricorrente della somma già quantificata di € 6.266,79 , oltre naturalmente al risarcimento per le conseguenze dell'illegittimità del recesso datoriale trovando applicazione , ratione temporis, l'art. 18 L. n. 300 del 1970 , con interessi e rivalutazione monetaria 8. Condannare l' in persona del legale CP_1 rapp.te p.t. al pagamento delle spese del giudizio”. Si costituiva tempestivamente l' , che, con articolate CP_1 argomentazioni, chiedeva il rigetto del ricorso. In particolare, l' eccepiva l'insussistenza di alcun tipo CP_4 di demansionamento, avendo sempre il ricorrente svolte le mansioni corrispondenti al suo livello di inquadramento.; eccepiva, poi, l'inesistenza di alcun episodio di mobbing e il mancato nesso di eziologico tra i presunti comportamenti denunciati e lo stato di salute del ricorrente. Circa il licenziamento per superamento del periodo di comporto, eccepiva la decadenza, poiché lo stesso non era mai stato impugnato. Si costituiva altresì l , eccependo la prescrizione del CP_2 diritto e nel merito l'infondatezza della domanda, chiedendo il rigetto del ricorso. Istruita la causa, all'udienza dell'8/2/2024 veniva escusso il teste , il quale riferiva: “Conosco il Testimone_1 ricorrente siamo stati colleghi di lavoro abbiamo iniziato a lavorare nello stesso anno ovvero nel 1978 al Ministero del tesoro, nel 2000 siamo transitati all' e nel 2012 CP_3 all' Quando sono transitato dall'INPDAP all' CP_1 CP_1 sono transitato al reparto Pubblica Istruzione per cui mi occupavo del pagamento dello stipendio delle insegnanti della reversibilità. Era un lavoro di carattere amministrativo. Sono paSSto a Nola circa 4 anni prima del mio pensionamento avvenuto il 1 agosto del 2020. Quando siamo transitati a Nola abbiamo sempre lavorato sulle pratiche che la sede di Napoli aveva in giacenza. Il ricorrente era assegnato al reparto recupero crediti. La sede del datore di lavoro era sita al centro polifunzionale e successivamente a via de Gasperi. Tutti i dipendenti sono transitati. Lavoravamo nello stesso stabile ma in piani diversi. A volte ci relazionavano per le pratiche da trattare davanti alla corte dei conti e per la predisposizione del ricorso. Per un periodo il ricorrente mi riferì che gli avevano oscurato le password e che non poteva accedere ai programmi se ben ricordo ciò è avvenuto nell'anno 2015. So che in quel periodo il ricorrente aveva avanzato una richiesta di carattere economica consistente negli anni in cui andava alla Corte dei Conti. Il problema di cui ci ha parlato il ricorrente è successivo all'istanza inoltrata all' successivamente è stato in malattia per diverso CP_1 tempo. Il GPP è il vecchio sistema informatico che veniva utilizzato al Tesoro e successivamente transitato all' e all' se non hai accesso al GPP non CP_3 CP_1 puoi lavorare. Il ricorrente mi ha riferito tale circostanza sia prima che dopo la malattia in diverse occasioni. Quando era presente in ufficio ci vedevamo tutti i giorni. Il paSSggio a Nola è avvenuto in seguito ad un bando di concorso e ad una graduatoria i criteri di selezione erano quelli relativi all'anzianità di servizio il ricorrente aveva la mia steSS anzianità. Non so se il ricorrente ha fatto l'istanza per partecipare al bando di ricorso. Non posso riferire in merito agli altri requisiti. Personalmente ho continuato a fare ciò che facevo. La procedura di validazione prevede la validazione della pratica inizialmente con il GPP la validazione era fatta da un altro operatore sulla base di codici segreti con il sistema SIN il validatore era lo stesso operatore che lavorava la pratica. Il SIN è un diverso sistema in cui chi lavora valida la pratica sono due procedure diverse”. All'udienza del 16/5/2024 il teste Testimone_2 riferiva:” Sono dipendente dell'istituto dal 15.3.2002 ex
ora Nel 2006 rivestivo l'incarico di direttore CP_3 CP_1 della sede territoriale napoli 2 ex . Confermo che il CP_3 ricorrente nel periodo compreso dal 2006 e fino quando il servizio di rappresentanza davanti alla corte dei conti è stato affidato all'avvocatura dell' era funzionario CP_1 delegato per i giudizi pensionistici dinanzi alla corte dei Conti. Non ricordo il numero dei giudizi trattati dal ricorrente. Confermo che l'ordine di servizio n. 5 del 28.7.2014 con cui veniva assegnato al ricorrente il compito di curare l'istruttoria dei ricorsi amministrativi è stato predisposto da me. La procedura dicaweb è la procedura informatica attraverso cui vengono gestiti i ricorsi amministrativi. Serve a definire l'iter informatico per cui l'attività di istruttoria si può svolgere indipendentemente dalla procedura, Utilizzando i documenti cartacei. Ero il dirigente. Non ricordo il numero di pratiche assegnate al ricorrente ma se ho redatto l'ordine di servizio il ricorrente doveva svolgere tale attività. In merito al capo 5 del ricorso non posso riferire alcuchè perché non ricordo è trascorso troppo tempo posso solo immaginare che conoscendo l'attaccamento al lavoro del ricorrente lo ha svolto era un funzionario pubblico. Non ricordo se sia o meno seguita l'abilitazione del ricorrente per l'utilizzo delle procedure Web anche perché eravamo in una fase di paSSggio dall'ex all' per cui anche il rilascio delle CP_3 CP_1 abilitazioni su procedure informatiche poteva essere CP_1 problematico. Preciso nuovamente che anche senza l'abilitazione il lavoro assegnato al ricorrente poteva essere svolto con l'unica omissione dell'invio telematico della chiusura dell'istruttoria. Preciso che ero direttore della sede 2 preciso che è stata soppreSS il CP_5
31.12.2014 confluendo nella sede di Napoli. Sono CP_1 rimasta senza incarico fino al mese di febbraio 2015 quando poi mi è stato assegnato l'incarico di direttore della filiale di Pozzuoli area Flegrea. All'epoca la CP_1 responsabile del procedimento e del provvedimento dell'unità organizzativa gestione ricorsi amministrativa era la dott.sa specifico ciò a partire dalla CP_6 soppressione della sede di Napoli 2. Cioè, dal 1.1.2015. Fino al 31.12.2014 era mia delegata da me ai funzionari. Per cui una responsabilità in capo ai funzionari con la gestione non c'era. La procedura in questione era CP_3 gestita dall' L' il 31 dicembre 2011 è stata CP_1 CP_3 soppreSS ma non è stato facile il paSSggio dalla gestione pubblica a quella privata anche per la rigidità dell'organizzazione dell' Sono stata in carico fino al CP_1
31 dicembre 2014. Guardando l'ordine di servizio n. 50 del 28.12.2014 posso riferire che il ricorrente è stato assegnato all'unità organizzativa gestione dei ricorsi amministrativi della sede di Napoli. Preciso che fino CP_1 alla soppressione era dipendente della sede di CP_3
Napoli 2. Dopo il 31 dicembre 2014 non ho più contezza delle vicende lavorative del ricorrente. Non posso sapere delle abilitazioni di cui avesse bisogno per la gestione dei ricorsi amministrativi e delle pensioni di invalidità perché non abbiamo più lavorato presso la steSS sede dall'1.1.2015. È possibile verificare, fintanto che sono in servizio, il lavoro svolto dai funzionari dell'ente per cui lavorano”. All'udienza del 18.9.2025, all'esito della discussione orale
, la causa veniva decisa. 1) Sulla dequalificazione/ demansionamento.
Il ricorrente ha sostenuto di avere subito a partire dall'1/04/2014 fino al 18/09/2016 (data di licenziamento), un demansionamento lesivo della sua professionalità. Va precisato che al ricorrente dall'1° aprile 2014 sono state assegnate mansioni di certo equivalenti a quelle svolte, pienamente rientranti nella declaratoria del profilo C2. Il ricorrente, infatti, con ordine di servizio n. 50/2014, si è occupato della gestione dei ricorsi amministrativi addetto alla “Gestione Organizzativa Ricorsi Amministrativi e contenzioso invalidità civile” unitamente ai funzionari e ovvero due tra i funzionari che – come il ricorrente – prima si CP_7 CP_8 occupavano di presenziare in Corte dei Conti. Successivamente, con ordine di servizio n. 19/2015, è stato assegnato alla Unità organizzativa “Supporto area legale e gestione del contenzioso giudiziario” per occuparsi della gestione degli indebiti previdenziali e assistenziali. Non è discutibile che tali mansioni fossero equiparabili a quelle svolte in precedenza e perciò rientranti nella declaratoria del profilo C2, posseduto dal Il profilo rilevante, piuttosto, è che il non ha mai appieno svolto le mansioni Pt_1 Pt_1 affidategli con l'ordine di servizio n. 50/2014 perché da maggio 2014 ha iniziato una serie innumerevole di periodi di malattia che lo hanno condotto alla risoluzione per superamento del comporto. Lo stesso è accaduto allorquando gli è stato affidato il secondo degli incarichi con l'ordine di servizio n. 19/2015. 2)Sugli ulteriori episodi annoverati dal ricorrente come "mobbing". L'illecito mobbizzante è da escludere perché non esiste una condotta protratta nel tempo e con le caratteristiche della persecuzione finalizzata all'emarginazione del dipendente. È bene precisare che dall'istruttoria, documentale ed orale, non è emersa né la frequenza di atti potenzialmente lesivi, né un elemento intenzionale persecutorio idoneo a collegare tali atti. Nessuno dei testimoni escussi ha riferito di condotte persecutorie, offensive, emarginanti, né una tale prova esiste negli atti depositati. Gli episodi che il ricorrente ha indicato non sono assolutamente riconducibili a condotte mobbizzanti. Il ricorrente intende annoverare tra la molteplicità di comportamenti di carattere persecutorio, gli episodi legati alla impossibilità di accedere al pc o a determinate abilitazioni. Si tratta di episodi che non hanno matrice persecutoria e con riguardo agli "accessi negati", la spiegazione è fornita dallo stesso ricorrente nella mail del 21/4/2015 indirizzata alla dr.SS . In questa mail (allegato n. 102 produzione controparte) il CP_6 Pt_1 richiamando una precedente mail del 13/4/2015 riferiva che "tale tipo di errore di sistema (…) si elimina da solo – dopo ripetutissimi riavvii e dopo un certo numero di minuti di inattività del medesimo computer - per poi ripristinare il tutto sempre in modo autonomo (…)". Viene cioè, confermato che il malfunzionamento aveva una ragione puramente tecnica e non è irragionevole supporre che ciò fosse legato alla lunga inattività del pc dovuta ai lunghi periodi di malattia. Come provato dai tabulati delle presenze (in produzione ) il ricorrente è stato assente per malattia nei seguenti lunghi CP_1 periodi: - dal 30/5/14 al 6/6/14; - dall'1/9/14 al 16/11/14; - dal 20/5/15 al 28/7/15; - dal 31/8/15 al 30/11/15; - dal 6/12/15 alla ceSSzione dal servizio. Tutti i mancati accessi segnalati sono collocati temporalmente nei periodi tra una malattia e l'altra e peraltro, sono tutti a distanza di pochissimi giorni come dimostrano, ad esempio quelli depositati dal ricorrente negli all. da 100 a 106 e da 130 a 132. Nulla a che fare, dunque, con la richiesta di pagamento di somme avanzata all'Istituto il 9/3/2015. Circa le abilitazioni “Dicaweb” che sarebbero state precluse al ricorrente ma conferite ad altro dipendente come la dr.SS che, in quanto CP_6 Tes responsabile del settore, non poteva non averle, la lettura che ne dà il ricorrente risulta smentita dal teste (verbale di udienza del 16/5/24). La teste precisa: "La procedura dicaweb è la procedura informatica attraverso cui vengono gestiti i ricorsi amministrativi. Serve a definire l'iter informatico per cui l'attività di istruttoria si può svolgere indipendentemente dalla procedura, utilizzando i documenti cartacei". Quindi, l'accesso alla procedura informatica non poteva precludere al il pieno svolgimento del lavoro affidato. Pt_1 Della mancanza di una facoltà di "validazione" il si sarebbe potuto dolere se fosse stato incaricato di Pt_1 validare lavorazioni di altri colleghi ma una tale prova non è stata data. Non possono essere annoverati tra i comportamenti mobbizzanti le circostanze relative alle selezioni per progressioni di carriera, dal momento che il non vi ha mai partecipato, essendo malato per lungo tempo. Allo stesso modo, anche gli episodi Pt_1 relativi alla collocazione in ufficio di scrivania e Pc sono letti erroneamente giacchè è evidente che di fronte alle continue assenze del il responsabile del Settore potesse razionalizzare l'uso delle risorse Pt_1 strumentali tenendo conto dei funzionari presenti. E' noto che il mobbing è costituito da un insieme di comportamenti persecutori posti in essere dal datore di lavoro (c.d. mobbing verticale) o dai colleghi (c.d. mobbing orizzontale) al fine di emarginare il lavoratore. Manca la prova dell'esistenza di plurimi elementi, la cui prova compete al prestatore di lavoro, di natura sia oggettiva che soggettiva e, fra questi, l'autore e l'intento di persecuzione che non solo deve assistere le singole condotte poste in essere in pregiudizio del dipendente, ma anche comprenderle in un disegno comune e unitario, quale tratto che qualifica la peculiarità del fenomeno sociale e giustifica la tutela della vittima (cfr. Cass., Sez. Lav., 15.2.2016, n. 2920). 3) Sul danno all'integrità fisica e sul nesso eziologico. Dal 30/5/2014 il ricorrente ha iniziato il lungo periodo di malattia che non è stato determinato da alcun comportamento persecutorio perché dall'1/4/14 al 30/5/14 non vi è stato altro che una mera riorganizzazione che ha affidato al compiti diversi rispetto a quelli precedentemente svolti ciò che è avvenuto – peraltro Pt_1
– anche agli altri colleghi che, come il svolgevano lo stesso lavoro. Nel 2014, infatti, dopo il primo Pt_1 periodo dal 30/5/2014 al 6/6/2014, inizia un ulteriore periodo di assenza dopo le ferie estive (dall'11/9/2014 al 16/11/2014). Nel 2015 il ricorrente ha prestato servizio solo dal 21/5/2015 al 27/72015 e dal 1/12/15 al 5/12/15 (cioè 4 giorni), per un totale di 45 giorni lavorativi. Nel 2016 è stato ininterrottamente in malattia sino alla ceSSzione. Alla luce del quadro istruttorio formatosi in giudizio, una responsabilità del datore va fermamente esclusa. La situazione patologica che il ricorrente dimostra di avere subito e provata dagli innumerevoli certificati medici non poteva essere rimoSS dall'Istituto con "misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono neceSSrie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro" (v. Cass. nn. 24804/2023, 34968/2022, 33239/2022, 29909/2021, 14192/2012, 4184/2006). A prescindere dalla conclamata inesistenza di un mobbing (con inesistente demansionamento) ciò che emerge è che la situazione psico-fisica del sig. si è andata evolvendo in patologia successivamente alla Pt_1 riorganizzazione del 2014. Ma tale riorganizzazione – sebbene difficile - è stata inevitabile poiché prodotta dalla soppressione del vecchio ente previdenziale ad opera del D.L. n. 201/2011, ma, soprattutto, CP_3Tes non è stata connotata da alcuna colpa. Difatti, il teste riferisce: "L Inpdap il 31 dicembre 2011 è stata soppreSS ma non è stato facile il paSSggio dalla gestone pubblica a quella privata anche per la rigidità dell'organizzazione dell'Inps…". 4)Sul licenziamento ritorsivo per superamento del periodo di comporto.
La risoluzione del rapporto è avvenuta per superamento del periodo di comporto, ovvero di un fatto oggettivo, mai contestato. L'impugnazione del licenziamento sarebbe stato l'unico modo per accertare una presunta "colpa datoriale". Ma ciò non è avvenuto. Il periodo di comporto contrattuale, in ogni caso, appare conclamato: esso è maturato in seguito alle assenze per malattia del ricorrente (539 giorni), le stesse che hanno poi, determinato anche le riduzioni stipendiali, obbligatorie. Il ricorrente risulta ceSSto dal servizio il 18.09.2016 a seguito del superamento del 1° periodo di comporto. Come indicato nella nota del 30/9/2016, il ricorrente manifestava la volontà di non richiedere la conservazione del posto di lavoro senza retribuzione. L'ente datore ha proceduto all'accertamento delle condizioni di salute del dipendente ed alla risoluzione del rapporto di lavoro, peraltro, su espreSS richiesta del ricorrente, come si evince dalla istanza del 23/9/2016 (allegato n. 146 produzione ricorso). 5)Sulla domanda di restituzione la somma di € 6.266,79. Il ricorrente chiede anche di accertare e dichiarare l'illegittimità delle trattenute operate sullo stipendio in attività di servizio dal febbraio 2016 a tutto ottobre 2016 ed il conseguente diritto del ricorrente a vedersi restituire la somma già quantificata di € 6.266,79. Le trattenute hanno fondamento nel CCNL '94-'97 (applicabile alla fattispecie) fermo restando quanto previsto dall'art. 71 del d.l. n. 112/2008, prevede: a) intera retribuzione mensile fiSS e continuativa con esclusione di ogni compenso accessorio, comunque denominato, per i primi 9 mesi di assenza;
b) 90 % della retribuzione per i successivi 3 mesi di assenza;
c) 50
% della retribuzione per gli ulteriori 6 mesi del periodo di conservazione del posto. Per effetto di tali disposizioni, il ricorrente ha percepito retribuzione intera per i primi 270 giorni;
ridotta al 90% per i successivi 90 giorni e al 50% per gli ulteriori 179 giorni. Il ricorso va pertanto integralmente rigettato. Spese compensate in ragione della complessità della materia trattata.
PQM
Rigetta il ricorso e compensa le spese di lite.
Napoli, 18.9.2025 ILGL Dr.SS M. Montuori
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza o eccezione disattesa, così provvede:
Così deciso in data 19/09/2025. il Giudice Dott. Manuela Montuori
Sezione Lavoro 2 Sezione Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Manuela Montuori All'udienza del 18/09/2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 13197/2022 R.G. promoSS da:
rapp.to e difeso dagli Parte_1
Avv.ti AURICCHIO ANTONIO e PARISI GIOVANNA come da procura in atti
RICORRENTE
contro
: rapp.to e difeso dall'Avv. DI RONZA NICOLA CP_1 come da procura in atti nonché:
rapp.to e difeso dall'Avv. PETRILLO CP_2
CONCETTA come da procura in atti
RESISTENTI OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
RAGIONI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 18/07/2022 il ricorrente in epigrafe esponeva di aver lavorato, sin dal 11/11/1978, presso la Direzione Provinciale del Tesoro, ed CP_3
, sede di Napoli, con iniziale qualifica di coadiutore CP_1
V° Livello, sino a confluire, a far data dal 01/01/2009, nell'AREA C/C2 sviluppo economico (VII^ q.f.), profilo
“gestore di processo” come da CCNL 2006/2009. L'istante lamentava che, a far data dal 1° aprile 2014, era stato assegnato a mansioni non equivalenti alla sua qualifica. A suo dire, dopo aver svolto per anni attività rilevante di rappresentanza legale ovvero avvocato presso la Corte dei Conti sin dal 01/03/2006, era stato relegato a compiti marginali e ripetitivi, privi di complessità e incompatibili con le sue competenze professionali, causando una perdita di dignità e una compromissione della carriera. Egli, dopo aver svolto in paSSto attività di avvocato, veniva relegato a compiti semplici. Il ricorrente denunciava una serie di comportamenti sistematici, veSStori e persecutori dell , mirati a CP_1 ledere la sua dignità personale e professionale fino all'estromissione del tessuto aziendale , tra cui: 1. CP_1
Mancata abilitazione a procedure specifiche.
2. Esclusione e Negazione dell'accesso a strumenti informatici indispensabili ed essenziali per il lavoro.
3. Esclusione dalla gestione di mansioni compatibili con la sua qualifica.
4. Negazione di accessi al PC posto di lavoro e sottrazione dello stesso PDL.
5. Forzata inattività.
6. Mancata comunicazione di un bando di mobilità interna, privandolo di un'opportunità lavorativa significativa.
7. Licenziamento illegittimo. Tali atti, a suo dire, comportavano un progressivo isolamento, una perdita di professionalità, un deterioramento psicofisico e danni alla salute psicofisica del Sig. culminati nella diagnosi di inabilità Pt_1 lavorativa totale al 100% dal 18 settembre 2016. In data 18/09/2016 il ricorrente veniva licenziato per superamento del periodo di comporto. Tanto premesso in punto di fatto, il ricorrente rassegnava le seguenti conclusioni: “
1. Accertare e dichiarare che il sig. per l'illegittimo uso dello ius variandi ha subito Pt_1 una dequalificazione professionale e funzionale a partire dal 01/04/2014 fino al 18/09/2016 (data di licenziamento) e per l'effetto condannare l' in persona del legale CP_1 rapp.te p.t. al risarcimento patrimoniale e/o non patrimoniale, per ogni mese di durata della dequalificazione da quantificarsi e liquidarsi in via equitativa nella misura ritenuta di giustizia.
2. Accertare e dichiarare che il sig. per violazione degli artt. 2, 4, Pt_1
32, 35, 36. 37 e 38 Costituzione nonché art. 2087, 1175 e 1375 cod. civ. ha subito un demansionamento che è una vera e propria ingiustizia qualificata a partire dal 01/04/2014 fino al 18/09/2016 (data di licenziamento) e per l'effetto condannare l' in persona del legale CP_1 rapp.te p.t. i al risarcimento patrimoniale e/o non patrimoniale, per ogni mese di durata della dequalificazione da quantificarsi e liquidarsi in via equitativa nella misura ritenuta di giustizia.
3. Accertare e dichiarare l'illegittimità per violazione delle norme di cui agli artt. 32 e 35 Cost. e art. 36 Cost., art. 37 Cost. e art. 38 Cost, dell'art. 2087 c.c. e dei doveri generali di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto di lavoro della condotta perpetrata dall' e che per CP_1
l'effetto delle veSSzioni e dei comportamenti illegittimi, illeciti, plurioffensivi e persecutori subiti dal sig. dal Pt_1
9/04/2015 al 18/09/2016 (data di licenziamento) il ricorrente ha subito un danno all'integrità fisica (art. 2087 del c.c.) o, più in generale, alla salute (art. 32 della Costituzione) ovvero danno biologico avendo sviluppato una vera e propria patologia psichica inquadrata dalla legge come malattia professionale da costrittività organizzativa ad ottenere ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D. Lgvo. 38/2000 la corrispettiva Rendita CP_2 nella misura del 20% a decorrere dal settembre del 2014 oltre le indennità per inabilità temporanea, con condanna dell' in persona del legale ra..pte p.t. al pagamento , a CP_1 titolo di risarcimento danni del danno differenziale, con interessi e rivalutazione .
4. In subordine, in caso mancato riconoscimento della malattia professionale, in virtù delle violazioni di cui agli artt. 32, 35 Cost. e art. 36 Cost., art.
37 Cost. e art. 38 Cost, dell'art. 2087 c.c. condannare l' in persona del legale rapp.te p.t. al pagamento CP_1 dell'intero danno biologico accertato del 20%, secondo le regole civilistiche, e/o nella misura ritenuta di giustizia. Sempre con interessi e rivalutazione monetaria 5. Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla liquidazione del danno biologico differenziale , nella misura da determinarsi con le regole civilistiche , tenendo conto della differenziazione del diverso sistema di liquidazione del danno effettuato in virtù del D.Lgs.vo
38/2000 e la liquidazione effettuata in sede civilistica, in riferimento anche all'accertata inabilità totale e permanente a qualsiasi attività lavorativa del ricorrente, condannando l' in persona del legale rapp.te p.t. al CP_1 pagamento del suddetto danno biologico differenziale , con interessi e rivalutazione monetaria 6. Accertare e dichiarare che per gli effetti conseguenti a "lesione permanente dell'integrità psicofisica del sig. Pt_1 suscettibile di accertamento medico legale", e danno morale soggettivo, in termini "sofferenza soggettiva" (c.d. liquidazione congiunta) il datore di lavoro deve essere condannato al pagamento del danno morale nella misura del danno biologico complessivo oppure in via equitativa nella misura ritenuta di giustizia, con interessi e rivalutazione monetaria 7. Accertare e dichiarare la natura ingiuriosa, veSStoria, persecutoria e ritorsiva del licenziamento comminato per l'inesistente superamento del periodo di comporto perché lo stesso non si è affatto concretizzato, dovendosi considerare che i giorni usufruiti per malattia dal sig. trovano la loro genesi nella Pt_1
ESCLUSIVA colpa datoriale e per l'effetto l'illegittimità delle trattenute operate sullo stipendio in attività di servizio dal febbraio 2016 a tutto ottobre 2016 e conseguentemente condannare l' in persona del legale CP_1 rapp.te p.t. alla restituzione in favore del ricorrente della somma già quantificata di € 6.266,79 , oltre naturalmente al risarcimento per le conseguenze dell'illegittimità del recesso datoriale trovando applicazione , ratione temporis, l'art. 18 L. n. 300 del 1970 , con interessi e rivalutazione monetaria 8. Condannare l' in persona del legale CP_1 rapp.te p.t. al pagamento delle spese del giudizio”. Si costituiva tempestivamente l' , che, con articolate CP_1 argomentazioni, chiedeva il rigetto del ricorso. In particolare, l' eccepiva l'insussistenza di alcun tipo CP_4 di demansionamento, avendo sempre il ricorrente svolte le mansioni corrispondenti al suo livello di inquadramento.; eccepiva, poi, l'inesistenza di alcun episodio di mobbing e il mancato nesso di eziologico tra i presunti comportamenti denunciati e lo stato di salute del ricorrente. Circa il licenziamento per superamento del periodo di comporto, eccepiva la decadenza, poiché lo stesso non era mai stato impugnato. Si costituiva altresì l , eccependo la prescrizione del CP_2 diritto e nel merito l'infondatezza della domanda, chiedendo il rigetto del ricorso. Istruita la causa, all'udienza dell'8/2/2024 veniva escusso il teste , il quale riferiva: “Conosco il Testimone_1 ricorrente siamo stati colleghi di lavoro abbiamo iniziato a lavorare nello stesso anno ovvero nel 1978 al Ministero del tesoro, nel 2000 siamo transitati all' e nel 2012 CP_3 all' Quando sono transitato dall'INPDAP all' CP_1 CP_1 sono transitato al reparto Pubblica Istruzione per cui mi occupavo del pagamento dello stipendio delle insegnanti della reversibilità. Era un lavoro di carattere amministrativo. Sono paSSto a Nola circa 4 anni prima del mio pensionamento avvenuto il 1 agosto del 2020. Quando siamo transitati a Nola abbiamo sempre lavorato sulle pratiche che la sede di Napoli aveva in giacenza. Il ricorrente era assegnato al reparto recupero crediti. La sede del datore di lavoro era sita al centro polifunzionale e successivamente a via de Gasperi. Tutti i dipendenti sono transitati. Lavoravamo nello stesso stabile ma in piani diversi. A volte ci relazionavano per le pratiche da trattare davanti alla corte dei conti e per la predisposizione del ricorso. Per un periodo il ricorrente mi riferì che gli avevano oscurato le password e che non poteva accedere ai programmi se ben ricordo ciò è avvenuto nell'anno 2015. So che in quel periodo il ricorrente aveva avanzato una richiesta di carattere economica consistente negli anni in cui andava alla Corte dei Conti. Il problema di cui ci ha parlato il ricorrente è successivo all'istanza inoltrata all' successivamente è stato in malattia per diverso CP_1 tempo. Il GPP è il vecchio sistema informatico che veniva utilizzato al Tesoro e successivamente transitato all' e all' se non hai accesso al GPP non CP_3 CP_1 puoi lavorare. Il ricorrente mi ha riferito tale circostanza sia prima che dopo la malattia in diverse occasioni. Quando era presente in ufficio ci vedevamo tutti i giorni. Il paSSggio a Nola è avvenuto in seguito ad un bando di concorso e ad una graduatoria i criteri di selezione erano quelli relativi all'anzianità di servizio il ricorrente aveva la mia steSS anzianità. Non so se il ricorrente ha fatto l'istanza per partecipare al bando di ricorso. Non posso riferire in merito agli altri requisiti. Personalmente ho continuato a fare ciò che facevo. La procedura di validazione prevede la validazione della pratica inizialmente con il GPP la validazione era fatta da un altro operatore sulla base di codici segreti con il sistema SIN il validatore era lo stesso operatore che lavorava la pratica. Il SIN è un diverso sistema in cui chi lavora valida la pratica sono due procedure diverse”. All'udienza del 16/5/2024 il teste Testimone_2 riferiva:” Sono dipendente dell'istituto dal 15.3.2002 ex
ora Nel 2006 rivestivo l'incarico di direttore CP_3 CP_1 della sede territoriale napoli 2 ex . Confermo che il CP_3 ricorrente nel periodo compreso dal 2006 e fino quando il servizio di rappresentanza davanti alla corte dei conti è stato affidato all'avvocatura dell' era funzionario CP_1 delegato per i giudizi pensionistici dinanzi alla corte dei Conti. Non ricordo il numero dei giudizi trattati dal ricorrente. Confermo che l'ordine di servizio n. 5 del 28.7.2014 con cui veniva assegnato al ricorrente il compito di curare l'istruttoria dei ricorsi amministrativi è stato predisposto da me. La procedura dicaweb è la procedura informatica attraverso cui vengono gestiti i ricorsi amministrativi. Serve a definire l'iter informatico per cui l'attività di istruttoria si può svolgere indipendentemente dalla procedura, Utilizzando i documenti cartacei. Ero il dirigente. Non ricordo il numero di pratiche assegnate al ricorrente ma se ho redatto l'ordine di servizio il ricorrente doveva svolgere tale attività. In merito al capo 5 del ricorso non posso riferire alcuchè perché non ricordo è trascorso troppo tempo posso solo immaginare che conoscendo l'attaccamento al lavoro del ricorrente lo ha svolto era un funzionario pubblico. Non ricordo se sia o meno seguita l'abilitazione del ricorrente per l'utilizzo delle procedure Web anche perché eravamo in una fase di paSSggio dall'ex all' per cui anche il rilascio delle CP_3 CP_1 abilitazioni su procedure informatiche poteva essere CP_1 problematico. Preciso nuovamente che anche senza l'abilitazione il lavoro assegnato al ricorrente poteva essere svolto con l'unica omissione dell'invio telematico della chiusura dell'istruttoria. Preciso che ero direttore della sede 2 preciso che è stata soppreSS il CP_5
31.12.2014 confluendo nella sede di Napoli. Sono CP_1 rimasta senza incarico fino al mese di febbraio 2015 quando poi mi è stato assegnato l'incarico di direttore della filiale di Pozzuoli area Flegrea. All'epoca la CP_1 responsabile del procedimento e del provvedimento dell'unità organizzativa gestione ricorsi amministrativa era la dott.sa specifico ciò a partire dalla CP_6 soppressione della sede di Napoli 2. Cioè, dal 1.1.2015. Fino al 31.12.2014 era mia delegata da me ai funzionari. Per cui una responsabilità in capo ai funzionari con la gestione non c'era. La procedura in questione era CP_3 gestita dall' L' il 31 dicembre 2011 è stata CP_1 CP_3 soppreSS ma non è stato facile il paSSggio dalla gestione pubblica a quella privata anche per la rigidità dell'organizzazione dell' Sono stata in carico fino al CP_1
31 dicembre 2014. Guardando l'ordine di servizio n. 50 del 28.12.2014 posso riferire che il ricorrente è stato assegnato all'unità organizzativa gestione dei ricorsi amministrativi della sede di Napoli. Preciso che fino CP_1 alla soppressione era dipendente della sede di CP_3
Napoli 2. Dopo il 31 dicembre 2014 non ho più contezza delle vicende lavorative del ricorrente. Non posso sapere delle abilitazioni di cui avesse bisogno per la gestione dei ricorsi amministrativi e delle pensioni di invalidità perché non abbiamo più lavorato presso la steSS sede dall'1.1.2015. È possibile verificare, fintanto che sono in servizio, il lavoro svolto dai funzionari dell'ente per cui lavorano”. All'udienza del 18.9.2025, all'esito della discussione orale
, la causa veniva decisa. 1) Sulla dequalificazione/ demansionamento.
Il ricorrente ha sostenuto di avere subito a partire dall'1/04/2014 fino al 18/09/2016 (data di licenziamento), un demansionamento lesivo della sua professionalità. Va precisato che al ricorrente dall'1° aprile 2014 sono state assegnate mansioni di certo equivalenti a quelle svolte, pienamente rientranti nella declaratoria del profilo C2. Il ricorrente, infatti, con ordine di servizio n. 50/2014, si è occupato della gestione dei ricorsi amministrativi addetto alla “Gestione Organizzativa Ricorsi Amministrativi e contenzioso invalidità civile” unitamente ai funzionari e ovvero due tra i funzionari che – come il ricorrente – prima si CP_7 CP_8 occupavano di presenziare in Corte dei Conti. Successivamente, con ordine di servizio n. 19/2015, è stato assegnato alla Unità organizzativa “Supporto area legale e gestione del contenzioso giudiziario” per occuparsi della gestione degli indebiti previdenziali e assistenziali. Non è discutibile che tali mansioni fossero equiparabili a quelle svolte in precedenza e perciò rientranti nella declaratoria del profilo C2, posseduto dal Il profilo rilevante, piuttosto, è che il non ha mai appieno svolto le mansioni Pt_1 Pt_1 affidategli con l'ordine di servizio n. 50/2014 perché da maggio 2014 ha iniziato una serie innumerevole di periodi di malattia che lo hanno condotto alla risoluzione per superamento del comporto. Lo stesso è accaduto allorquando gli è stato affidato il secondo degli incarichi con l'ordine di servizio n. 19/2015. 2)Sugli ulteriori episodi annoverati dal ricorrente come "mobbing". L'illecito mobbizzante è da escludere perché non esiste una condotta protratta nel tempo e con le caratteristiche della persecuzione finalizzata all'emarginazione del dipendente. È bene precisare che dall'istruttoria, documentale ed orale, non è emersa né la frequenza di atti potenzialmente lesivi, né un elemento intenzionale persecutorio idoneo a collegare tali atti. Nessuno dei testimoni escussi ha riferito di condotte persecutorie, offensive, emarginanti, né una tale prova esiste negli atti depositati. Gli episodi che il ricorrente ha indicato non sono assolutamente riconducibili a condotte mobbizzanti. Il ricorrente intende annoverare tra la molteplicità di comportamenti di carattere persecutorio, gli episodi legati alla impossibilità di accedere al pc o a determinate abilitazioni. Si tratta di episodi che non hanno matrice persecutoria e con riguardo agli "accessi negati", la spiegazione è fornita dallo stesso ricorrente nella mail del 21/4/2015 indirizzata alla dr.SS . In questa mail (allegato n. 102 produzione controparte) il CP_6 Pt_1 richiamando una precedente mail del 13/4/2015 riferiva che "tale tipo di errore di sistema (…) si elimina da solo – dopo ripetutissimi riavvii e dopo un certo numero di minuti di inattività del medesimo computer - per poi ripristinare il tutto sempre in modo autonomo (…)". Viene cioè, confermato che il malfunzionamento aveva una ragione puramente tecnica e non è irragionevole supporre che ciò fosse legato alla lunga inattività del pc dovuta ai lunghi periodi di malattia. Come provato dai tabulati delle presenze (in produzione ) il ricorrente è stato assente per malattia nei seguenti lunghi CP_1 periodi: - dal 30/5/14 al 6/6/14; - dall'1/9/14 al 16/11/14; - dal 20/5/15 al 28/7/15; - dal 31/8/15 al 30/11/15; - dal 6/12/15 alla ceSSzione dal servizio. Tutti i mancati accessi segnalati sono collocati temporalmente nei periodi tra una malattia e l'altra e peraltro, sono tutti a distanza di pochissimi giorni come dimostrano, ad esempio quelli depositati dal ricorrente negli all. da 100 a 106 e da 130 a 132. Nulla a che fare, dunque, con la richiesta di pagamento di somme avanzata all'Istituto il 9/3/2015. Circa le abilitazioni “Dicaweb” che sarebbero state precluse al ricorrente ma conferite ad altro dipendente come la dr.SS che, in quanto CP_6 Tes responsabile del settore, non poteva non averle, la lettura che ne dà il ricorrente risulta smentita dal teste (verbale di udienza del 16/5/24). La teste precisa: "La procedura dicaweb è la procedura informatica attraverso cui vengono gestiti i ricorsi amministrativi. Serve a definire l'iter informatico per cui l'attività di istruttoria si può svolgere indipendentemente dalla procedura, utilizzando i documenti cartacei". Quindi, l'accesso alla procedura informatica non poteva precludere al il pieno svolgimento del lavoro affidato. Pt_1 Della mancanza di una facoltà di "validazione" il si sarebbe potuto dolere se fosse stato incaricato di Pt_1 validare lavorazioni di altri colleghi ma una tale prova non è stata data. Non possono essere annoverati tra i comportamenti mobbizzanti le circostanze relative alle selezioni per progressioni di carriera, dal momento che il non vi ha mai partecipato, essendo malato per lungo tempo. Allo stesso modo, anche gli episodi Pt_1 relativi alla collocazione in ufficio di scrivania e Pc sono letti erroneamente giacchè è evidente che di fronte alle continue assenze del il responsabile del Settore potesse razionalizzare l'uso delle risorse Pt_1 strumentali tenendo conto dei funzionari presenti. E' noto che il mobbing è costituito da un insieme di comportamenti persecutori posti in essere dal datore di lavoro (c.d. mobbing verticale) o dai colleghi (c.d. mobbing orizzontale) al fine di emarginare il lavoratore. Manca la prova dell'esistenza di plurimi elementi, la cui prova compete al prestatore di lavoro, di natura sia oggettiva che soggettiva e, fra questi, l'autore e l'intento di persecuzione che non solo deve assistere le singole condotte poste in essere in pregiudizio del dipendente, ma anche comprenderle in un disegno comune e unitario, quale tratto che qualifica la peculiarità del fenomeno sociale e giustifica la tutela della vittima (cfr. Cass., Sez. Lav., 15.2.2016, n. 2920). 3) Sul danno all'integrità fisica e sul nesso eziologico. Dal 30/5/2014 il ricorrente ha iniziato il lungo periodo di malattia che non è stato determinato da alcun comportamento persecutorio perché dall'1/4/14 al 30/5/14 non vi è stato altro che una mera riorganizzazione che ha affidato al compiti diversi rispetto a quelli precedentemente svolti ciò che è avvenuto – peraltro Pt_1
– anche agli altri colleghi che, come il svolgevano lo stesso lavoro. Nel 2014, infatti, dopo il primo Pt_1 periodo dal 30/5/2014 al 6/6/2014, inizia un ulteriore periodo di assenza dopo le ferie estive (dall'11/9/2014 al 16/11/2014). Nel 2015 il ricorrente ha prestato servizio solo dal 21/5/2015 al 27/72015 e dal 1/12/15 al 5/12/15 (cioè 4 giorni), per un totale di 45 giorni lavorativi. Nel 2016 è stato ininterrottamente in malattia sino alla ceSSzione. Alla luce del quadro istruttorio formatosi in giudizio, una responsabilità del datore va fermamente esclusa. La situazione patologica che il ricorrente dimostra di avere subito e provata dagli innumerevoli certificati medici non poteva essere rimoSS dall'Istituto con "misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono neceSSrie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro" (v. Cass. nn. 24804/2023, 34968/2022, 33239/2022, 29909/2021, 14192/2012, 4184/2006). A prescindere dalla conclamata inesistenza di un mobbing (con inesistente demansionamento) ciò che emerge è che la situazione psico-fisica del sig. si è andata evolvendo in patologia successivamente alla Pt_1 riorganizzazione del 2014. Ma tale riorganizzazione – sebbene difficile - è stata inevitabile poiché prodotta dalla soppressione del vecchio ente previdenziale ad opera del D.L. n. 201/2011, ma, soprattutto, CP_3Tes non è stata connotata da alcuna colpa. Difatti, il teste riferisce: "L Inpdap il 31 dicembre 2011 è stata soppreSS ma non è stato facile il paSSggio dalla gestone pubblica a quella privata anche per la rigidità dell'organizzazione dell'Inps…". 4)Sul licenziamento ritorsivo per superamento del periodo di comporto.
La risoluzione del rapporto è avvenuta per superamento del periodo di comporto, ovvero di un fatto oggettivo, mai contestato. L'impugnazione del licenziamento sarebbe stato l'unico modo per accertare una presunta "colpa datoriale". Ma ciò non è avvenuto. Il periodo di comporto contrattuale, in ogni caso, appare conclamato: esso è maturato in seguito alle assenze per malattia del ricorrente (539 giorni), le stesse che hanno poi, determinato anche le riduzioni stipendiali, obbligatorie. Il ricorrente risulta ceSSto dal servizio il 18.09.2016 a seguito del superamento del 1° periodo di comporto. Come indicato nella nota del 30/9/2016, il ricorrente manifestava la volontà di non richiedere la conservazione del posto di lavoro senza retribuzione. L'ente datore ha proceduto all'accertamento delle condizioni di salute del dipendente ed alla risoluzione del rapporto di lavoro, peraltro, su espreSS richiesta del ricorrente, come si evince dalla istanza del 23/9/2016 (allegato n. 146 produzione ricorso). 5)Sulla domanda di restituzione la somma di € 6.266,79. Il ricorrente chiede anche di accertare e dichiarare l'illegittimità delle trattenute operate sullo stipendio in attività di servizio dal febbraio 2016 a tutto ottobre 2016 ed il conseguente diritto del ricorrente a vedersi restituire la somma già quantificata di € 6.266,79. Le trattenute hanno fondamento nel CCNL '94-'97 (applicabile alla fattispecie) fermo restando quanto previsto dall'art. 71 del d.l. n. 112/2008, prevede: a) intera retribuzione mensile fiSS e continuativa con esclusione di ogni compenso accessorio, comunque denominato, per i primi 9 mesi di assenza;
b) 90 % della retribuzione per i successivi 3 mesi di assenza;
c) 50
% della retribuzione per gli ulteriori 6 mesi del periodo di conservazione del posto. Per effetto di tali disposizioni, il ricorrente ha percepito retribuzione intera per i primi 270 giorni;
ridotta al 90% per i successivi 90 giorni e al 50% per gli ulteriori 179 giorni. Il ricorso va pertanto integralmente rigettato. Spese compensate in ragione della complessità della materia trattata.
PQM
Rigetta il ricorso e compensa le spese di lite.
Napoli, 18.9.2025 ILGL Dr.SS M. Montuori
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza o eccezione disattesa, così provvede:
Così deciso in data 19/09/2025. il Giudice Dott. Manuela Montuori