Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 18/02/2025, n. 691 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 691 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Francesco De Giorgi
Alla udienza del 18/02/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 1597/2024 R.G. promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avv.PECORELLA ROMUALDO Parte_1 giusta procura in atti
RICORRENTE
contro
:
rappresentato e difeso dall'avv DE LEONARDIS DANIELE giusta procura in CP_1 atti
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad avviso di addebito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto depositato il 6.2.2024 il ricorrente di cui in epigrafe, proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n.31420230004074173000 relativo a somme relative alla contribuzione per l'iscrizione nella gestione commercianti in relazione al 2016 per un ammontare pari a €21.649,72; sosteneva di non essere tenuta all'iscrizione in quanto aveva svolto solo il ruolo di amministratore percependo esclusivamente redditi di capitale non assoggettabili a contribuzione. Chiedeva, pertanto, l'annullamento dell'avviso opposto.
Si costituiva in giudizio l' che concludeva per il rigetto del ricorso. CP_1
Tanto premesso, l'opposizione è fondata e merita accoglimento.
Pertanto, nel giudizio che si realizza secondo lo schema indicato, opera per l'opponente l'onere di articolare le proprie difese secondo quanto previsto dall'art. 416 c.p.c., terzo comma, prendendo specifica posizione in ordine ai fatti allegati dall'attore, con la conseguenza che la mancanza di una tempestiva e specifica contestazione consente al giudice di ritenere tali fatti come ammessi (cfr. Cass n. 13467/03; Cass. 13 giugno 2002, n. 8502 ed anche Cass. S.U. n. 761/02).
Ciò posto, va evidenziato che l'avviso opposto trae origine dalla mancata iscrizione del ricorrente nella gestione commercianti. E difatti il Pt_1 era amministratore nella società D.G.Cargo srl.
Ciò detto, va ricordato che la disciplina relativa alla gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali e del terziario è stata, come noto, modificata dalla L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 203, il quale, nel riformulare la L. n. 160 del 1975, art. 29, comma 1, ha previsto che l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla L. n. 613 del 1966, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione (ancorchè tale requisito non sia richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonchè per i soci di società a responsabilità limitata);
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità
e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri e ruoli.
Tenuto conto che la l. n. 1397 del 1960, art. 2, nel testo modificato dalla L.
n. 45 del 1986, art. 3, stabilisce a sua volta che analogo obbligo di iscrizione (ricorrendo l'ulteriore requisito della partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza) grava sui soci di società in nome collettivo e sui soci accomandatari di società in accomandita semplice, risulta evidente che il presupposto imprescindibile per l'iscrizione alla gestione commercianti consiste pur sempre nella prestazione di un'attività lavorativa abituale all'interno dell'impresa, sia essa gestita in forma individuale che societaria: e ciò perchè - come a suo tempo rimarcato da Cass. S.U. n. 3240 del 2010 - l'assicurazione obbligatoria non intende proteggere l'elemento imprenditoriale del lavoro autonomo, ma piuttosto accomunare commercianti, coltivatori diretti e artigiani ai lavoratori dipendenti in ragione dell'espletamento di attività lavorativa abituale, qualora il loro impegno personale si connoti, rispetto agli altri fattori produttivi, come elemento prevalente all'interno dell'impresa (cfr. CAss. civ n. 27588/16).
Nel caso di specie l'istituto ha provveduto all'iscrizione esclusivamente sulla base della circostanza che il ricorrente è amministratore della Dg Cargo srl e che fosse iscritto alla gestione commercianti versando i contributi fissi. Ha pertanto ritenuto che il reddito della società costituisse reddito di impresa e dunque dovesse essere tenuto in conto per la determinazione dei contributi previdenziali in ragione della quota di partecipazione agli utili (8o%) da parte del ricorrente.
Ritiene lo scrivente che tale elemento non giustifichi da solo l'iscrizione nella gestione commerciante e dunque la richiesta dei maggiori contributi: ciò in quanto il versamento dei contributi fissi nell'anno per cui è ricorso
(2016) poteva essere giustificato dall'errata convinzione di essere tenuto all'iscrizione non avendo ancora la giurisprudenza di legittimità chiarito i requisiti di iscrizione anche per il socio amministratore. In buona sostanza il versamento dei contributi minimi può valere solo come un elemento indiziario ma in assenza degli altri requisiti chiesti dalla norma non può giustificare la maggiore pretesa effettuata dall'istituto.
Non risulta che l' abbia mai accertato se il ricorrente avesse mai CP_1 lavorato nella società e se l'attività eventualmente svolta fosse svolta con carattere di abitualità e prevalenza: l'iscrizione è stata la conseguenza della attestazione della qualità di amministratore nella dichiarazione dei redditi della società.
Perchè, quindi, sorga l'obbligo della iscrizione per i singoli soci non è sufficiente la responsabilità illimitata per gli oneri ed i rischi della gestione, ma è comunque necessaria la partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza (cfr. Cass.civ n.23360/16).
Ne deriva che in difetto di prova da parte dell'istituto di tale requisito, non può sostenersi che sia sufficiente la mera qualità di amministratore.
Va infatti ricordato che: “allo scopo non è sufficiente l'esercizio di un'attività di amministrazione e nemmeno di una attività sporadica, essendo invece necessaria una partecipazione rilevante, in termini di tempo e di reddito, alla stessa attività operativa aziendale, nel suo momento esecutivo;
sia pure intesa in senso relativo e soggettivo, ossia avuto riguardo alle attività lavorative espletate dal soggetto considerato in seno alla stessa attività aziendale costituente l'oggetto sociale della srl (al netto dell'attività esercitata in quanto amministratore); e non già in senso comparativo, con riferimento a tutti gli altri fattori produttivi (naturali, materiali e personali) dell'impresa (Cass. 5690/2017; Cass. 4440/2017)” (cfr. Cass. ord.
n.22990/17). E ancora “In tema di iscrizione alla gestione commercianti, i requisiti congiunti di abitualità e prevalenza dell'attività, di cui all'art. 1, comma 203, della l. n. 662 del 1996, sono da riferire all'attività lavorativa espletata dal soggetto in seno all'impresa, al netto dell'attività eventualmente esercitata in quanto amministratore, indipendentemente dal fatto che il suo apporto sia prevalente rispetto agli altri fattori produttivi
(naturali, materiali e personali), valorizzandosi, in tal modo, l'elemento del lavoro personale, in coerenza con la "ratio" della disposizione normativa”
(cfr. Cass. n.19273/18).
Ciò posto deve evidenziarsi che l'istituto non ha fornito alcun elemento probatorio (come era suo onere cfr. Cass. n.2665/21) per dimostrare che il ricorrente abbia svolto nel periodo in esame lavoro per conto della società, né che ciò sia avvenuto con carattere di continuità e abitualità.
Di contro l'istruttoria ha poi confermato che non abbia mai svolto attività lavorativa per conto della società (cfr. dichiarazioni rese dai testi dipendenti della società che hanno confermato l'elevato numero di dipendenti in azienda, circostanza peraltro documentata dal lul per il
2016); vi è poi documentazione attestante la grave patologia che ha comportato per il ricorrente cure radioterapiche e chemioterapiche fino a tutto marzo 2016; si può pertanto ritenere che non abbia svolto alcuna attività lavorativa nei termini richiesti dalla giurisprudenza di legittimità per giustificare l'iscrizione nella gestione commercianti.
E' pertanto evidente che vi sono elementi per ritenere che la semplice iscrizione nella gestione commercianti quale conseguenza della qualità di amministratore della società, in assenza di altri elementi di prova forniti dall'istituto non sia sufficiente per far scattare l'obbligo di iscrizione, né a tal fine può essere sufficiente il versamento dei contributi minimi negli anni per i quali oggi viene chiesta la maggiore contribuzione.
Va infatti ribadito che: “I requisiti congiunti di abitualità e prevalenza dell'attività del socio di società a responsabilità limitata (l'onere della prova dei quali è a carico dell' ) sono da riferire all'attività lavorativa espletata CP_1 dal soggetto considerato in seno all'impresa che costituisce l'oggetto della società, ovviamente al netto dell'attività eventualmente esercitata in quanto amministratore, per la quale semmai ricorre
l'obbligo dell'iscrizione alla gestione separata di cui alla L. n. 335 del 1995.
Va assicurato, cioè, alla gestione commercianti il socio di società a responsabilità limitata che si dedica abitualmente e prevalentemente al lavoro in azienda, indipendentemente dal fatto che il suo apporto sia prevalente rispetto agli altri fattori produttivi (naturali, materiali e personali) dell'impresa, come invece ritenuto da Cass. nn. 3835 e 17370 del 2016: una tale accezione del requisito della "prevalenza", infatti, meglio si attaglia alla lettera della disposizione, volta all'evidenza a valorizzare l'elemento del lavoro personale, e meglio aderisce alla ratio dell'estensione dell'obbligo assicurativo introdotto dal legislatore per i soci di società a responsabilità limitata, dal momento che include nell'area di applicazione dell'assicurazione commercianti tutti i casi in cui l'attività del socio, ancorché abituale e prevalente rispetto al resto delle sue proprie attività, non possa essere ritenuta preponderante rispetto agli altri fattori produttivi dell'impresa. Del resto, risulta dai lavori preparatori (e segnatamente dal parere n. 926/1998, reso dal Consiglio di Stato su interpello del Ministero del Lavoro) che la L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 203, è stato introdotto, tra l'altro, per eliminare i dubbi che erano stati sollevati a proposito dell'iscrizione nella gestione dei soci di società a responsabilità limitata, dato che su costoro non grava logicamente alcun rischio nella conduzione dell'impresa: si voleva in altri termini evitare che, grazie allo schermo della struttura societaria, la prestazione di lavoro resa dal socio nell'impresa sociale fosse sottratta alla contribuzione previdenziale e, al contempo, superare la preesistente disparità di trattamento dei titolari di ditte individuali e dei soci di società di persone rispetto ai soci di società a responsabilità limitata.” (cfr. Cass. n.3478/20).
Va quindi rilevato che avendo il ricorrente beneficiato solo di redditi di capitale, non può essere chiamato a versare la contribuzione su tali redditi. E difatti è orientamento costante della Corte di cassazione (cfr., da ultimo, Cass. n. 805/2021 e Cass. n. 18594/2020) che poiché la normativa previdenziale (D.L. n. 384 del 1992, art. 3 bis, conv. con modif. nella L. n. 438 del 1992) individua, quale base imponibile sulla quale calcolare i contributi, la totalità dei redditi d'impresa così come definita dalla disciplina fiscale e considerato che secondo il testo unico delle imposte sui redditi gli utili derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali senza prestazione di attività lavorativa, sono inclusi tra i redditi di capitale, ne consegue che questi ultimi non concorrono a costituire la base imponibile ai fini contributivi , dando conto altresì i richiamati CP_1 precedenti delle ragioni di coerenza del sistema alla luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale n. 354/2001 (cfr. Cass. N. 22901/24;
n. 25341/22)
Ne deriva l'annullamento dell'avviso opposto in assenza di elementi di segno contrario che giustifichino l'iscrizione del ricorrente nella gestione commercianti.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo tenuto conto del valore della controversia e della semplicità dell'istruttoria svolta.
P.Q.M.
In composizione monocratica, in persona del dott.Francesco De Giorgi, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto DE , nei Parte_1 confronti , così provvede: CP_2
1. Accoglie il ricorso e, per l'effetto annulla l'avviso opposto.
2. condanna l' al pagamento delle spese processuali che liquida in CP_1
€2.400,00 per compensi con distrazione.
Bari,18/02/2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott. Francesco De Giorgi