Articolo 1 della Legge 26 febbraio 1955, n. 63
Articolo 2
Versione
30 marzo 1955
Art. 1.
Nella formazione delle graduatorie dei vincitori nei concorsi a cattedre di insegnamento negli Istituti di istruzione media, banditi con i decreti Ministeriali 27 aprile 1951, i posti non ricoperti per mancanza di candidati che abbiano conseguito la votazione complessiva di 70 centesimi, saranno conferiti in ordine di merito a coloro i quali nei concorsi medesimi abbiano riportato una votazione complessiva inferiore a 70 centesimi con non meno di 7 decimi nelle prove di esame.
Entrata in vigore il 30 marzo 1955