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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 07/04/2025, n. 1013 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 1013 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA CIVILE
La Corte di appello di Venezia, composta dai Signori Magistrati dott.ssa Clotilde Parise Presidente est. dott. Marco Campagnolo Consigliere dott. Gianluca Bordon Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1961 del Ruolo
Generale dell'anno 2023 promossa da
(C.F. ), in proprio e anche in Parte_1 C.F._1 qualità di titolare dell'omonima piccolo impresa individuale, rappresentato e difeso dall'avv. Antonia Tollot (C.F.
del Foro di Belluno (p.e.c. C.F._2
; Email_1 appellante contro in persona del suo Controparte_1 legale rappresentante pro tempore (C.F. e P.IVA: ), P.IVA_1
rappresentata e difesa, dall'avvocato Lorenzo Locatelli del Foro di
Padova (C.F. ) – PEC C.F._3
Email_2 appellata e contro
Controparte_2 appellata contumace
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 112/2023 del Tribunale di
Belluno, depositata il 5 aprile 2023
CONCLUSIONI
Per Parte_1
Nel merito: -in parziale riforma della sentenza appellata n.112/2023, pronunciata in data 20.03.2023 dal Tribunale di Belluno, nella causa iscritta al n. RG 368/2021 e pubblicata il successivo 5 aprile 2023, non notificata, in parte qua ha rigettato le domande di ristoro del danno non patrimoniale dinamico relazionale, costituito dall'impossibilità per l'attore, in conseguenza del sinistro sub judice, di espletare l'attività sportiva del tennis, del danno non patrimoniale costituito dall'impossibilità di partecipare ad un viaggio premio con la propria consorte e del danno patrimoniale emergente costituito dai costi fissi sostenuti per avvalersi della manodopera di un dipendente nel periodo dal 18.04.2018 al settembre 2021, nonché quella di riconoscimento dell'integrale rivalutazione monetaria sulle somme liquidate a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali.
Voglia l'Ecc.ma Corte adita in applicazione dei principi dell'integrale risarcimento del danno, di equità e di uguaglianza e dei disposti di cui agli artt. 1223, 1226 c.c. e 3 della Costituzione e del principio della compensatio lucri cum damno, procedere: alla riliquidazione del danno biologico dinamico-relazionale, riconoscendo, oltre a quanto già liquidato dal Giudice di prime cure, anche il ristoro delle pregiudizievoli conseguenze di natura non patrimoniale derivate all'odierno appellante, in conseguenza della sopraggiunta impossibilità ad espletare l'attività sportiva del tennis ed operando,
a tal fine, la personalizzazione – maggiorazione del valore punto di invalidità delle Tabelle liquidatorie milanesi aggiornate nella misura percentuale del 20% ovvero nella diversa misura maggiore o minore che riterrà di giustizia;
alla liquidazione del danno non patrimoniale, costituito dalla forzosa privazione del piacere e del benessere psico- fisico di poter fruire di 5 giorni di vacanza premio in una nota Località turistica, in compagnia della coniuge, per mezzo del riconoscimento di una somma di denaro corrispondente al costo del viaggio premio in parola, pari ad € 2.600,00; alla liquidazione del danno patrimoniale emergente passato, costituito dai costi fissi sostenuti dall'odierno appellante per avvalersi della manodopera di un dipendente, per il periodo dal 18.04.2018 al settembre 2021, nella misura pari ad €. 88.713,05 ovvero pari alla diversa somma che riterrà di giustizia;
- al riconoscimento della rivalutazione monetaria maturata sulle somme liquidate a titolo di danno non patrimoniale da lesione dell'integrità psicofisica, anche per il periodo dal
01.01.2021 (data dell'ultimo aggiornamento delle Tabelle liquidatorie milanesi ed. 2021) sino al data dell'emananda sentenza della Corte d'Appello. Tutte le somme che verranno liquidate dovranno essere maggiorate di rivalutazione e di interessi compensativi, interessi da calcolarsi, secondo le modalità indicate dalla Suprema Corte nelle sentenze n. 1712/1995 e n. 61/2023, sulle somme risarcitorie liquidate e devalutate alla data del sinistro e applicando il tasso contemplato dal disposto di cui all'art. 1284 4° co. c.c. ovvero altro tasso che riterrà congruo. Spese di lite integralmente rifuse, sia del primo che del secondo grado di giudizio, comprese le spese generali, ex art. 13, comma 10, L. 247/2012, nella misura del 15%, secondo quanto previsto dall'art. 2 del D.M.
n. 55/2014, con distrazione in favore del procuratore attoreo che si dichiara antistatario, ex art. 93 c.p.c., sia per il primo che per il secondo grado di giudizio. -Rigettarsi le domande, le eccezioni, le argomentazioni difensive e le istanze tutte svolte dall'appellata, in quanto infondate in fatto e in diritto. In via istruttoria: -Si richiamano, onde evitare decadenze, le istanze istruttorie tutte articolate da parte attrice, odierna appellante, in sede di udienza di precisazione delle conclusioni del primo grado di giudizio, da ritenersi qui integralmente richiamate.
Per Controparte_1
NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE: rigettare i motivi d'appello formulati dal signor e, di conseguenza, confermare la Parte_1 sentenza del Tribunale di Belluno n. 112/2023 del 20 marzo 2023, pubblicata il 5 aprile 2023; NEL MERITO, IN VIA SUBORDINATA: mantenersi l'obbligazione di Controparte_1 proporzionalmente commisurata al grado dell'accertata responsabilità ed al danno obiettivamente derivato, elementi entrambi da valutarsi secondo criteri tecnici e di prova rigorosi, ampiamente ridimensionandosi le pretese attoree. IN OGNI CASO: con vittoria delle spese del grado.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. conveniva avanti al Tribunale di Belluno Parte_1 [...]
e nelle Controparte_2 Controparte_1 rispettive vesti di proprietaria e garante per la r.c.a dell'autovettura
Vw Golf SW, targata FK 701 XH, chiedendo il risarcimento di tutti i danni subiti a seguito dell'incidente stradale avvenuto il 26 ottobre
2017. L'attore, al volante del proprio autocarro Opel Vivaro Van targato DV 080 GS, veniva urtato frontalmente dalla vettura di proprietà della convenuta, che, provenendo dall'opposta direzione di marcia, a causa di una distrazione della sua conducente invadeva la corsia di marcia percorsa dall'automezzo attoreo cagionando l'urto.
La convenuta si costituiva in giudizio Controparte_1 senza contestare la dinamica del sinistro indicata dall'attore, ma contestando la quantificazione dei danni pretesi, mentre
[...] restava contumace. Controparte_2 2. Il Tribunale di Belluno, all'esito di espletamento di C.T.U. medico legale e dell'acquisizione, ex art. 210 c.p.c., della documentazione
Inail relativa alla posizione previdenziale del con la sentenza Pt_1 in epigrafe indicata, accertava la dinamica del sinistro nei termini indicati dall'attore e condannava la Controparte_1
ex art. 122 e 144 D. Lgs. n. 205/2008, al pagamento,
[...] in favore dell'attore, della somma residua, detratto l'acconto versato ante causam, di € 43.008,53 a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi legali dal sinistro sino al saldo, da calcolarsi sulla somma devalutata alla data del sinistro, via via annualmente rivalutata sino all'attualità. Il Tribunale condannava, altresì, la Controparte_1 al pagamento delle spese di lite in favore dell'attore,
[...] con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore attoreo dichiaratosi antistatario e poneva le spese di C.T.U., in via definitiva,
a carico della oltre a disporre Controparte_1 anche il rimborso delle spese di C.T.P.
3. Avverso questa sentenza ha proposto appello Parte_1 formulando le conclusioni riportate in epigrafe.
3.1 Si è costituita la formulando le Controparte_1 conclusioni di cui in epigrafe, mentre con ordinanza del 22-2-2024
è stata dichiarata contumace Controparte_2
4. La causa è stata rimessa dal Consigliere istruttore alla decisione del Collegio all'udienza dell'8 gennaio 2025, differita a quella del 5 marzo 2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note scritte, e, all'esito di riassegnazione come da provvedimento organizzativo depositato il 17-1-2025, è stata trattenuta in decisione.
5. L'appellante lamenta: i) con il primo motivo, la mancata personalizzazione del valore punto di invalidità del danno non patrimoniale in relazione alla forzosa rinuncia allo svolgimento in modo regolare della pratica sportiva di tipo agonistico amatoriale del tennis nell'ambito di un club privato;
deduce che si tratta di una pratica sportiva particolarmente qualificata, che integra una conseguenza pregiudizievole delle lesioni di carattere peculiare non rientrante tra quelle ordinarie, già ricomprese nel ristoro previsto dal valore punto di invalidità; ii) con il secondo motivo, la forzosa rinuncia a partecipare con la coniuge ad un viaggio premio (avente un costo di € 2.600,00) all'estero, in una nota località turistica
(Cuba), della durata di 5 gg., in conseguenza del verificarsi del sinistro;
rimarca che si tratta di un danno non patrimoniale meritevole di essere ristorato, e non di un danno bagatellare;
iii) con il terzo motivo, il mancato ristoro del danno patrimoniale emergente costituito dagli esborsi sostenuti dal danneggiato per remunerare un dipendente che lo potesse supportare nello svolgimento delle attività lavorative che questi era stato impossibilitato ad espletare a causa delle lesioni riportate nel sinistro per il periodo dal 18.04.2018 sino al settembre 2021 (mese cui si riferiscono i prospetti paga emessi in favore del dipendente assunto); rimarca che la liquidazione del danno patrimoniale in questione deve essere operata per intero e non illogicamente parametrata alla percentuale di riduzione della capacità lavorativa specifica e rileva che non opera la compensatio lucri cum damno tra le indennità erogate dall'Inail, a titolo di ristoro del danno patrimoniale da lucro cessante conseguente alla perdita – riduzione della capacità lavorativa specifica derivata dalle lesioni subite - e la voce di danno patrimoniale emergente costituita dai costi sostenuti per remunerare un dipendente per il periodo in esame, in quanto il calcolo del danno differenziale, come statuito da
Cass. 30293/2023, deve essere operato applicando il criterio per
“poste identiche” e non per “poste omogenee”; iv) con il quarto motivo, il mancato riconoscimento della rivalutazione sulle somme risarcitorie riconosciute;
deduce che la circostanza che le Tabelle applicate dal Tribunale fossero quelle più aggiornate non esclude affatto il diritto del danneggiato a conseguire l'integrale risarcimento del danno, ovvero il diritto di ottenere il ristoro dei danni maggiorati della rivalutazione, come da consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità che richiama (nella comparsa conclusionale cita Cass.10376/2024); rileva, inoltre, che il tasso legale di interessi da riconoscere, per il periodo successivo all'inizio del processo e fino al momento del pagamento, è quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, come previsto dal disposto di cui all'art. 1284, comma 4° co. c.c., norma da ritenersi applicabile, stante il suo carattere generale immediatamente desumibile dalla sua collocazione sistematica e dalla sua ratio, alle obbligazioni di ogni natura, tanto se derivanti da contratti o negozi giuridici, quanto se derivanti da fatti illeciti.
6. Ritiene il Collegio che sia meritevole di accoglimento, per quanto di ragione e nei limiti di cui si dirà, solo la censura espressa con il secondo motivo d'appello.
L'appellante si duole del mancato riconoscimento del danno non patrimoniale da vacanza rovinata, poiché non aveva potuto partecipare al viaggio premio organizzato a Cuba. Il Tribunale ha rigettato detta pretesa, pur dando atto che il aveva Pt_1 tempestivamente, nella prima memoria ex art.183, comma VI c.p.c., riqualificato detto capo di domanda come pregiudizio di natura non patrimoniale, invece inizialmente prospettato come danno patrimoniale, sul rilievo che al riguardo l'attore aveva allegato solo alcune generiche affermazioni (ossia la privazione del piacere e del benessere psico-fisico di poter fruire di alcuni giorni di vacanza premio) e che detto danno fosse comunque difficilmente ipotizzabile anche in considerazione della durata del viaggio non goduto (cinque giorni a Cuba). Le considerazioni svolte dal Tribunale non sono condivisibili, a giudizio di questa Corte, in quanto a causa dell'incidente stradale de quo il danneggiato ha subito un pregiudizio al benessere psico-fisico che ordinariamente comporta un periodo di vacanza e di relax. Nella specie, può ritenersi che detto pregiudizio sia stato non solo provato, essendo incontroverso che l'appellante non abbia potuto usufruire del viaggio premio a Cuba, ma anche che si tratti di lesione sufficientemente seria, proprio per le caratteristiche del luogo di vacanza (in Stato estero appetibile come meta turistica).
Pertanto deve riconoscersi a tale titolo un ristoro quantificato, in via equitativa, in euro 500, liquidato in moneta attuale e da ritenersi comprensivo degli interessi legali maturati alla data della presente sentenza, mentre sono dovuti su detto importo gli interessi legali ex art. 1284, comma 1, c.c. dalla data della presente sentenza fino al saldo. Al riguardo va osservato che la suesposta liquidazione equitativa è stata effettuata tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto, e in particolare della breve durata della vacanza, mentre, contrariamente a quanto deduce l'appellante, non può essere in alcun modo assunto a parametro liquidatorio il costo del viaggio, che si riferisce ad una posta patrimoniale il cui esborso non
è stato sostenuto dal atteso che si trattava di un viaggio Pt_1 premio, come incontroverso in causa.
7. Tutte le altre censure sono infondate.
7.1. Non può essere riconosciuta la personalizzazione del valore punto di invalidità del danno non patrimoniale in relazione alla forzosa rinuncia allo svolgimento in modo regolare della pratica sportiva di tipo agonistico amatoriale del tennis nell'ambito di un club privato (primo motivo). Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il risarcimento di cui trattasi “può subire delle variazioni in aumento, in relazione alla componente del danno dinamico-relazionale, ma solo in presenza di conseguenze anomale, eccezionali e affatto peculiari;
le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del danno cd. dinamico-relazionale” (così tra le tante da ultimo Cass.1037/2024).
La lesione lamentata non riveste alcun carattere anomalo, eccezionale e peculiare, sicché rientra nell'ambito dell'ordinario danno cd. dinamico-relazionale.
7.2. Neppure è fondata la pretesa di risarcimento del danno patrimoniale che il assume di aver subito per avere dovuto Pt_1 assumere un dipendente. In particolare deduce (terzo motivo) di avere sostenuto esborsi per remunerare un dipendente assunto quale supporto nello svolgimento delle attività lavorative che era stato impossibilitato ad espletare a causa delle lesioni riportate nel sinistro per il periodo dal 18.04.2018 sino al settembre 2021 (mese cui si riferiscono i prospetti paga emessi in favore del dipendente assunto).
La motivazione del Tribunale sul punto è condivisibile e niente affatto illogica, contrariamente a quanto denuncia l'appellante. Il Giudice di primo grado non solo ha rimarcato che il periodo suindicato non coincide con quello di inabilità lavorativa riconosciuto anche dall'Inail
(e in ordine a detto assunto assai rilevante l'appellante nulla obietta), ma ha anche compiutamente spiegato che la pretesa risarcitoria di cui trattasi è indubbiamente collegata alla perdita della capacità lavorativa del danneggiato, e peraltro ciò è quanto anche da quest'ultimo prospettato, atteso che l'assunzione del dipendente si assume dipesa dall'impossibilità per lo stesso di svolgere il lavoro di idraulico. Sotto questo profilo il Tribunale, esaminando in dettaglio il prospetto Inail agli atti (pag. 13 e 14 della sentenza impugnata), ha ritenuto che il pregiudizio patrimoniale teoricamente riconoscibile, calcolato nella sentenza impugnata, fosse stato già ampiamente ristorato dall'Inail. Va aggiunto, integrando la motivazione della sentenza impugnata, un ulteriore profilo di infondatezza della pretesa, ancor più dirimente. Era onere del danneggiato dimostrare, secondo gli ordinari criteri probatori in tema di danno patrimoniale, che l'assunzione del dipendente nel periodo suindicato si fosse resa necessaria in dipendenza di una riduzione o flessione dei redditi e dei guadagni dell'attività di idraulico subita dallo stesso, mentre nulla al riguardo è stato allegato e tanto meno dimostrato.
7.3. E' inammissibile e in parte infondata la censura espressa con il quarto motivo. Il Tribunale ha liquidato le poste di danno non patrimoniale applicando le tabelle del Tribunale di Milano vigenti al momento della decisione ed ha precisato che la liquidazione era stata effettuata all'attualità, esprimendo un giudizio di congruità di quei valori rispetto a quelli attualizzati al momento della decisione.
Rispetto a tale percorso argomentativo non viene svolta una critica compiuta e pertinente, poiché l'appellante si limita a sostenere che le somme avrebbero dovuto rivalutarsi stante il suo diritto ad un integrale ristoro, senza minimamente dedurre che i valori adottati non erano congrui all'attualità, spiegandone le ragioni, e senza chiedere l'applicazione di tabelle più aggiornate (cfr. Cass.
25485/2016 e Cass. 22265/2018).
La censura sul calcolo degli interessi legali è infondata. E' noto che al creditore di un'obbligazione di valore spetta anche il risarcimento del danno ulteriore causato dal ritardato adempimento. La base del calcolo è costituita non dal credito in moneta attuale (v. Cass., s.u., sent. n. 1712 del 1995), ma dal “coacervo” del credito originario via via rivalutata con periodicità annuale (alla data convenzionale del 31 dicembre di ciascun anno). Non è infatti consentito calcolare gli interessi sulle somme integralmente rivalutate dalla data del fatto illecito perché ciò comporterebbe una duplicazione delle voci risarcitorie. Al momento del deposito della sentenza l'obbligazione di valore si trasforma in obbligazione di valuta e produce altresì interessi legali fino al pagamento. Gli indici da prendere in considerazione ai fini della rivalutazione sono quelli del costo della vita, ovverosia del paniere utilizzato dall'ISTAT per determinare la perdita di acquisto con riferimento ai consumi delle famiglie di operai e impiegati (indice FOI). Il tasso degli intessi applicato è quello dell'art. 1284, comma 1, c.c..
L'applicabilità dell'art. 1284, comma 4, c.c. a ogni tipo di obbligazione pecuniaria è controversa. Parte della giurisprudenza ritiene la norma applicabile oltre che obbligazioni contrattuali anche a quelle nascenti da fatto illecito o da altro fatto o atto idoneo a produrli (Cass., sez. 3, ord. n. 61 del 2023), mentre l'orientamento prevalente la limita ai casi in cui sia ipotizzabile un accordo delle parti nella determinazione del saggio (Cass., sez. 2, sent. n. 28409 del
2018 e Cass., sez. 2, sent. n. 14512 del 2022). Appare preferibile rimanere ancorati al principio per cui l'obbligazione risarcitoria - di natura sia contrattuale che extracontrattuale - costituisce un debito di valore che dev'essere liquidato, tenendo conto non solo dell'esigenza di reintegrare il patrimonio del creditore danneggiato di una somma che equivalga al danno a suo tempo subito, ma anche di ristorarlo della mancata disponibilità della stessa nel tempo intercorso tra il fatto illecito e la liquidazione. Oltre alla rivalutazione, possono essere liquidati gli interessi cd. “compensativi”, la cui determinazione peraltro non è automatica, né presunta iuris et de iure, occorrendo che il danneggiato provi, anche in via presuntiva, il mancato guadagno derivatogli dal ritardato pagamento, analogamente a quanto richiesto, sul piano probatorio, per la dimostrazione del maggior danno nelle obbligazioni di valuta, ma secondo criteri differenti (Cass., sez. 3, sent. n. 19063 del 2023).
L'entità della somma liquidata consente di presumere che non sarebbe stata immediatamente spesa. Nelle obbligazioni di valore, l'effetto dell'applicazione del quarto comma dell'art. 1284 c.c. è quello di determinare, con decorrenza dalla domanda giudiziale, una sommatoria fra rivalutazione monetaria e i c.d. “super interessi” commerciali. Se il processo non deve diventare una forma di finanziamento al ribasso per il debitore, e quindi va disincentivato il suo uso strumentale, non deve nemmeno risolversi in una overcompensation per il creditore, con effetti iniqui particolarmente evidenti nei casi in cui il danneggiante è chiamato a rispondere a titolo di responsabilità oggettiva.
8. In conclusione, in parziale riforma della sentenza impugnata, confermata nel resto, la è condannata a Controparte_1 pagare, per il titolo di cui si è detto, a l'ulteriore somma Parte_1 di euro 500,00, oltre interessi legali ex art.1284, comma 1, c.c. dalla data della presente sentenza fino al saldo.
Le spese di lite del doppio grado seguono la soccombenza e sono liquidate, quanto al primo grado, come da tassazione di cui alla sentenza impugnata, essendo rimasto invariato lo scaglione di valore della causa, e quanto al presente grado come in dispositivo, secondo il valore del decisum in appello (scaglione fino a euro 1.100,00, tariffa media per tre fasi), con distrazione in favore del difensore dell'appellante dichiaratosi antistatario.
Ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, si dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei soggetti menzionati nel medesimo.
P.Q.M.
La Corte di appello di Venezia, definitivamente decidendo nella causa d'appello avverso la sentenza n.112/2023 del Tribunale di Belluno, disattesa ogni altra domanda, eccezione e deduzione, così pronuncia: 1) in parziale riforma dell'impugnata sentenza, confermata nel resto, accoglie l'appello nei sensi di cui in motivazione e condanna
[...]
a pagare a l'ulteriore somma di Controparte_1 Parte_1 euro 500,00, oltre interessi legali ex art.1284, comma 1, c.c. dalla data della presente sentenza fino al saldo;
2) condanna alla rifusione in favore di Controparte_1 delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate Parte_1 quanto al primo grado, come da tassazione di cui alla sentenza impugnata, nonché quanto al secondo grado in euro 494,00, oltre spese generali (15%), i.v.a. e c.p.a. come per legge, con distrazione in favore del difensore dell'appellante dichiaratosi antistatario;
3) dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei soggetti menzionati nel medesimo.
Venezia, così deciso nella camera di consiglio del 6 marzo 2025
La Presidente est.
Clotilde Parise