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Sentenza 26 agosto 2025
Sentenza 26 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltagirone, sentenza 26/08/2025, n. 474 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltagirone |
| Numero : | 474 |
| Data del deposito : | 26 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CALTAGIRONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Valeria Peritore, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. 454 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2015 promossa da:
nata a [...] il [...], (c.f. Parte_1
, elettivamente domiciliata in Caltagirone (CT), P.zza Falcone e Borsellino C.F._1
n. 6/C presso lo studio professionale dell'avv. Daniele Guzzetta
( che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
Email_1
APPELLANTE
Contro
(p. iva. n. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Caltagirone (CT), Viale M. Milazzo n. 56, presso lo studio dell'avv. Tiziana La Puzza ( , che la Email_2 rappresenta e difense giusta procura in atti;
APPELLATA
e
, nato a [...], il [...]; Controparte_2
APPELLATO CONTUMACE
Oggetto: Appello avverso sentenza del Giudice di Pace.
CONCLUSIONI
All'udienza del 02.10.2025, sostituita con note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno precisato le conclusioni, come da note di trattazione scritta da intendersi qui integralmente richiamate.
La causa è stata, quindi, assunta in decisione con assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE La causa ha ad oggetto l'appello avverso la sentenza n. 56/2015 emessa il 20.02.2015, tramite cui il Giudice di Pace di Caltagirone ha rigettato la domanda risarcitoria formulata dall'attrice nei confronti di in persona del legale rappresentante pro tempore e di Controparte_1 [...]
. Controparte_2
In primo grado, l'odierna appellante aveva convenuto in giudizio Controparte_1
e , chiedendo la condanna di costoro alla refusione dei danni asseritamente
[...] Controparte_2 subiti in conseguenza del sinistro verificatosi in AB AC in data 16.12.2012, che l'aveva vista coinvolta quale terza trasportata nel veicolo condotto da . Controparte_2
In particolare, l'attrice aveva dedotto: i) che quest'ultimo, alla guida del veicolo Fiat Uno Tg.
CT A89869, mentre percorreva “in AB AC la strada in discesa che dal ristorante la
conduce al centro abitato”, aveva perso il controllo del mezzo, finendo la sua corsa contro CP_3 un muro di contenimento;
ii) di aver riportato danni fisici in conseguenza dell'urto.
La società convenuta, compagnia assicuratrice del mezzo coinvolto nel sinistro, costituitasi con comparsa del 16.11.2013, aveva chiesto il rigetto della domanda, contestando la verificazione dell'evento e la sussistenza del nesso causale;
eccependo, in subordine, il concorso del fatto colposo del creditore ex art. 1227 c.c.; e contestando altresì la quantificazione dei danni richiesti da controparte.
Con comparsa del 05.06.2014, si era costituito in giudizio , conducente e Controparte_2 contraente assicurato del mezzo Fiat Uno tg. CTA89869, confermando la dinamica dell'incidente sì come allegata dall'attrice e chiedendo di essere manlevato integralmente dalla compagnia assicurativa.
Il Giudice di prime cure, espletata l'attività istruttoria tramite l'escussione del teste Tes_1
aveva rigettato la domanda e compensato tra le parti le spese di lite.
[...]
Avverso tale sentenza, ha proposto appello, chiedendone l'integrale riforma, Parte_1 eccependo l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie da parte del Giudice di primo grado e censurando, altresì, la mancata ammissione della chiesta c.t.u. medico legale, ritenuta necessaria per la ricostruzione della dinamica dell'incidente.
Con comparsa depositata il 15.07.2015, si è costituita la Controparte_4 quale ha contestato tutto quanto dedotto, eccepito e rilevato ex adverso e ha chiesto il rigetto dell'appello, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Con ordinanza del 01.09.2015, sono state rigettate le istanze istruttorie ed è stata dichiarata la contumacia di , il quale, seppur regolarmente citato, non si è costituito in giudizio. Controparte_2 La causa – assegnata nelle more all'odierna decidente – all'udienza indicata in epigrafe, è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
**********
L'appello è infondato e deve, pertanto, essere rigettato sulla scorta delle ragioni di seguito esplicate.
Giova osservare, in punto di diritto, che, secondo la regola generale del processo, incombe sull'attore l'onere di provare l'assunto posto a fondamento della pretesa, cioè di provare i fatti che allega e dai quali pretende che derivino conseguenze giuridiche a suo favore.
Ciò posto, è necessario qualificare correttamente la richiesta risarcitoria avanzata dall'attrice.
Nel caso di danni subiti dal terzo trasportato l'azione diretta, ex art. 141 del Codice delle
Assicurazioni Private (D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209), quale azione aggiuntiva rispetto ad altre azioni previste dall'ordinamento, è volta ad assicurare al danneggiato una tutela rafforzata, consentendogli di agire nei confronti dell'assicuratore del vettore e di ottenere il risarcimento del danno a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, salva la sola ipotesi di sinistro causato da caso fortuito (cfr. Cass. SS.UU., n. 35318 del 2022).
Tale tutela presuppone, nondimeno, che nel sinistro siano rimasti coinvolti almeno due veicoli pur non essendo necessario che si sia verificato uno scontro materiale fra gli stessi e si realizza con l'anticipazione del risarcimento da parte dell'assicuratore del vettore, prevedendo, altresì, la possibilità di successiva rivalsa di quest'ultimo nei confronti dell'impresa assicuratrice del responsabile civile,
“con la conseguenza che, nel caso in cui nel sinistro sia stato coinvolto un unico veicolo, l'azione diretta che compete al trasportato danneggiato è esclusivamente quella prevista dall'art. 144 codice assicurazioni, da esercitarsi nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile”
(Cass., n. 3118 del 2025).
A ciò si aggiunga che, come già affermato dalla Suprema Corte, in tale ipotesti è applicabile
“l'articolo 144 decreto legislativo n. 209 del 2005 che consente al trasportato danneggiato di agire con azione diretta contro l'assicuratore del proprio veicolo, chiamando in causa anche il responsabile civile e, secondo quanto stabilito dall'articolo 2054, comma 1, del c.c., con onere probatorio a proprio carico equivalente a quello previsto dal citato articolo 141, spettando al vettore la prova liberatoria di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, che è previsione sostanzialmente corrispondente all'esimente del caso fortuito” (Cass., n. 1044 del 2024).
La fattispecie in esame rientra, pertanto pienamente nell'ambito di applicazione dell'art. 144 del Codice delle Assicurazioni private. Ebbene – posto che parte convenuta non ha spiegato alcuna domanda di accertamento della responsabilità del conducente nella causazione del sinistro e data la non contestata qualità di terzo trasportato dell'attrice – l'onere probatorio gravante su quest'ultima, nonché la fondatezza della domanda proposta, devono essere valutati anche con riferimento all'art. 2054 1° comma c.c., secondo cui “il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”.
La previsione legislativa non integra un'ipotesi di responsabilità oggettiva, ma configura una presunzione ex lege di colpa del conducente per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli.
Quanto al danneggiato, la norma non prevede una specifica deroga agli ulteriori oneri probatori su di esso gravanti;
pertanto, il terzo trasportato dovrà provare l'effettiva verificazione del sinistro nelle modalità prospettate, i danni subiti e il nesso di causalità.
Nel caso di specie, l'attrice non ha assolto compiutamente agli oneri probatori su di essa gravanti, come già correttamente rilevato dal primo Giudice.
Né può trovare accoglimento la richiesta di disporre una consulenza tecnica d'ufficio al fine di provare la dinamica del sinistro, formulata in primo grado e riproposta nel presente giudizio, da ritenersi inammissibile poiché di carattere esplorativo.
Per giurisprudenza unanime sul punto, infatti, la consulenza tecnica d'ufficio può essere ammessa laddove abbia il compito di coadiuvare il giudice della valutazione di elementi già acquisiti al giudizio o nella soluzione di questioni particolarmente complesse che necessitano di specifiche competenze;
mentre il suddetto mezzo di indagine “non può essere disposto al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume ed è quindi legittimamente negato dal giudice qualora la parte tenda con esso a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerta di prove ovvero a compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati” (cfr., tra le tante, Cass., n. 30218 del 2017; Cass., n. 212 del 2006; Cass., n. 342 del 1997; Cass. n. 2205 del
1996).
Tanto premesso, si evidenzia che la domanda proposta dall'attrice in primo grado non risultava sufficientemente provata, non avendo costei prodotto alcuna documentazione attestante la verificazione dell'evento, ed avendo affidato le proprie difese soltanto alla testimonianza resa da
[...]
e alla richiesta di c.t.u. da ritenersi inammissibile poiché di carattere assolutamente Testimone_1 esplorativo, come già sopra rilevato.
Quanto, in particolare, alle dichiarazioni rese dal testimone – in disparte ogni Testimone_1 considerazione circa la sua capacità di testimoniare, invero non oggetto di pronuncia da parte del Giudice di pace – in questa sede è opportuno valutare la sua attendibilità in ordine alle circostanze di luogo e di tempo riferite, nonché in ordine alla dinamica del sinistro.
L'attendibilità di un testimone, per costante giurisprudenza sul punto, “afferisce alla veridicità della deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti e anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità” (Cass., n. 35814 del 2023).
Nel caso di specie, l'unico testimone richiesto da parte attrice risulta inattendibile sia sotto il profilo soggettivo sia sotto il profilo oggettivo.
Quanto al primo profilo, si evidenziano i peculiari rapporti tra le parti, nonché tra le parti e il teste, essendo l'attrice moglie del convenuto , ed entrambi genitori del teste Controparte_2 [...]
Testimone_1
Sotto il profilo oggettivo, si segnala che il testimone, per un verso, ha confermato la prospettazione attorea rispondendo “è vero” ai capitoli di prova;
e, per altro verso, ha precisato di essere a conoscenza delle circostanze poiché “mi trovavo davanti l'auto di mio padre con la mia auto”, per poi precisare ulteriormente, in ordine all'urto, che “ il muro di contenimento si trova nella corsia opposta rispetto alla direzione di marcia dell'auto condotta da mio padre” ed aggiungere che
“l'impatto è avvenuto dopo la curva che è a sx rispetto al senso di marcia dell'auto condotta da mio padre” (cfr. verbale di escussione testimoniale del 29.09.2014).
A tal proposito si sottolinea che, essendo l'impatto avvenuto dopo una curva, l'auto che precedeva il veicolo danneggiato (guidata dal teste) non poteva avere una visuale completa ed esaustiva del sinistro, ancor più che, per prospettazione della medesima parte attrice, il sinistro è avvenuto in una strada in discesa.
Si consideri inoltre che il teste non ha offerto alcuna precisazione circa i luoghi dell'incidente, né ha fornito alcuna descrizione delle specifiche modalità in cui sarebbe avvenuto l'impatto, limitandosi a riferire che il padre “è finito contro il muro di contenimento e non verso la scarpata”
(cfr. verbale di escussione testimoniale del 29.09.2014).
Alla luce di quanto sin qui rilevato, deve concludersi che correttamente il primo Giudice ha ritenuto non sufficientemente provata la domanda risarcitoria proposta da parte attrice.
Per tutto quanto sin qui esposto, la sentenza di primo grado deve essere confermata, anche alla luce dell'integrazione motivazionale svolta. Vale appena rilevare, infine, l'inammissibilità della domanda formulata da parte appellata in ordine alla condanna di controparte alla refusione delle spese del primo grado del giudizio, poiché tale domanda avrebbe dovuto essere oggetto di appello incidentale, nella specie non proposto.
**********
La statuizione riguardo alle spese del presente grado di giudizio si accorda al canone della soccombenza, sì che l'appellante va condannata alla refusione, in favore della appellata costituita,
delle spese sostenute, liquidate come in dispositivo, ai sensi del D.M. Controparte_1
55/2014, così come aggiornato dal D.M. 147/2022, in applicazione dei parametri tendenti tra i minimi e i medi, tenuto conto del valore della causa, della complessità delle questioni in fatto e in diritto svolte, nonché dell'attività difensiva in concreto espletata.
Nulla si dispone sulle spese nei confronti di , attesa la sua contumacia. Controparte_2
Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per l'impugnazione, a norma del comma 1 quater dell'art. 13 del D.P.R. 30.5.2002 n. 115.
P.Q.M.
Il Giudice, ogni diversa domanda ed eccezione respinta ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, nella contumacia di , così provvede: Controparte_2
- rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 56/2015 emessa dal Parte_1
Giudice di Pace di Caltagirone il 20.02.2015, che conferma;
- condanna a rifondere a in persona del legale Parte_1 Controparte_1 rappresentante pro tempore, le spese legali del presente giudizio, che liquida nella somma di €
2.300,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
- nulla sulle spese nei confronti di;
Controparte_2
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per l'impugnazione, a norma del comma 1 quater dell'art. 13 del D.P.R. 30.5.2002 n. 115.
Caltagirone, 26.8.2025
Il Giudice
dott.ssa Valeria Peritore
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CALTAGIRONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Valeria Peritore, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. 454 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2015 promossa da:
nata a [...] il [...], (c.f. Parte_1
, elettivamente domiciliata in Caltagirone (CT), P.zza Falcone e Borsellino C.F._1
n. 6/C presso lo studio professionale dell'avv. Daniele Guzzetta
( che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
Email_1
APPELLANTE
Contro
(p. iva. n. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Caltagirone (CT), Viale M. Milazzo n. 56, presso lo studio dell'avv. Tiziana La Puzza ( , che la Email_2 rappresenta e difense giusta procura in atti;
APPELLATA
e
, nato a [...], il [...]; Controparte_2
APPELLATO CONTUMACE
Oggetto: Appello avverso sentenza del Giudice di Pace.
CONCLUSIONI
All'udienza del 02.10.2025, sostituita con note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno precisato le conclusioni, come da note di trattazione scritta da intendersi qui integralmente richiamate.
La causa è stata, quindi, assunta in decisione con assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE La causa ha ad oggetto l'appello avverso la sentenza n. 56/2015 emessa il 20.02.2015, tramite cui il Giudice di Pace di Caltagirone ha rigettato la domanda risarcitoria formulata dall'attrice nei confronti di in persona del legale rappresentante pro tempore e di Controparte_1 [...]
. Controparte_2
In primo grado, l'odierna appellante aveva convenuto in giudizio Controparte_1
e , chiedendo la condanna di costoro alla refusione dei danni asseritamente
[...] Controparte_2 subiti in conseguenza del sinistro verificatosi in AB AC in data 16.12.2012, che l'aveva vista coinvolta quale terza trasportata nel veicolo condotto da . Controparte_2
In particolare, l'attrice aveva dedotto: i) che quest'ultimo, alla guida del veicolo Fiat Uno Tg.
CT A89869, mentre percorreva “in AB AC la strada in discesa che dal ristorante la
conduce al centro abitato”, aveva perso il controllo del mezzo, finendo la sua corsa contro CP_3 un muro di contenimento;
ii) di aver riportato danni fisici in conseguenza dell'urto.
La società convenuta, compagnia assicuratrice del mezzo coinvolto nel sinistro, costituitasi con comparsa del 16.11.2013, aveva chiesto il rigetto della domanda, contestando la verificazione dell'evento e la sussistenza del nesso causale;
eccependo, in subordine, il concorso del fatto colposo del creditore ex art. 1227 c.c.; e contestando altresì la quantificazione dei danni richiesti da controparte.
Con comparsa del 05.06.2014, si era costituito in giudizio , conducente e Controparte_2 contraente assicurato del mezzo Fiat Uno tg. CTA89869, confermando la dinamica dell'incidente sì come allegata dall'attrice e chiedendo di essere manlevato integralmente dalla compagnia assicurativa.
Il Giudice di prime cure, espletata l'attività istruttoria tramite l'escussione del teste Tes_1
aveva rigettato la domanda e compensato tra le parti le spese di lite.
[...]
Avverso tale sentenza, ha proposto appello, chiedendone l'integrale riforma, Parte_1 eccependo l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie da parte del Giudice di primo grado e censurando, altresì, la mancata ammissione della chiesta c.t.u. medico legale, ritenuta necessaria per la ricostruzione della dinamica dell'incidente.
Con comparsa depositata il 15.07.2015, si è costituita la Controparte_4 quale ha contestato tutto quanto dedotto, eccepito e rilevato ex adverso e ha chiesto il rigetto dell'appello, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Con ordinanza del 01.09.2015, sono state rigettate le istanze istruttorie ed è stata dichiarata la contumacia di , il quale, seppur regolarmente citato, non si è costituito in giudizio. Controparte_2 La causa – assegnata nelle more all'odierna decidente – all'udienza indicata in epigrafe, è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
**********
L'appello è infondato e deve, pertanto, essere rigettato sulla scorta delle ragioni di seguito esplicate.
Giova osservare, in punto di diritto, che, secondo la regola generale del processo, incombe sull'attore l'onere di provare l'assunto posto a fondamento della pretesa, cioè di provare i fatti che allega e dai quali pretende che derivino conseguenze giuridiche a suo favore.
Ciò posto, è necessario qualificare correttamente la richiesta risarcitoria avanzata dall'attrice.
Nel caso di danni subiti dal terzo trasportato l'azione diretta, ex art. 141 del Codice delle
Assicurazioni Private (D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209), quale azione aggiuntiva rispetto ad altre azioni previste dall'ordinamento, è volta ad assicurare al danneggiato una tutela rafforzata, consentendogli di agire nei confronti dell'assicuratore del vettore e di ottenere il risarcimento del danno a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, salva la sola ipotesi di sinistro causato da caso fortuito (cfr. Cass. SS.UU., n. 35318 del 2022).
Tale tutela presuppone, nondimeno, che nel sinistro siano rimasti coinvolti almeno due veicoli pur non essendo necessario che si sia verificato uno scontro materiale fra gli stessi e si realizza con l'anticipazione del risarcimento da parte dell'assicuratore del vettore, prevedendo, altresì, la possibilità di successiva rivalsa di quest'ultimo nei confronti dell'impresa assicuratrice del responsabile civile,
“con la conseguenza che, nel caso in cui nel sinistro sia stato coinvolto un unico veicolo, l'azione diretta che compete al trasportato danneggiato è esclusivamente quella prevista dall'art. 144 codice assicurazioni, da esercitarsi nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile”
(Cass., n. 3118 del 2025).
A ciò si aggiunga che, come già affermato dalla Suprema Corte, in tale ipotesti è applicabile
“l'articolo 144 decreto legislativo n. 209 del 2005 che consente al trasportato danneggiato di agire con azione diretta contro l'assicuratore del proprio veicolo, chiamando in causa anche il responsabile civile e, secondo quanto stabilito dall'articolo 2054, comma 1, del c.c., con onere probatorio a proprio carico equivalente a quello previsto dal citato articolo 141, spettando al vettore la prova liberatoria di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, che è previsione sostanzialmente corrispondente all'esimente del caso fortuito” (Cass., n. 1044 del 2024).
La fattispecie in esame rientra, pertanto pienamente nell'ambito di applicazione dell'art. 144 del Codice delle Assicurazioni private. Ebbene – posto che parte convenuta non ha spiegato alcuna domanda di accertamento della responsabilità del conducente nella causazione del sinistro e data la non contestata qualità di terzo trasportato dell'attrice – l'onere probatorio gravante su quest'ultima, nonché la fondatezza della domanda proposta, devono essere valutati anche con riferimento all'art. 2054 1° comma c.c., secondo cui “il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”.
La previsione legislativa non integra un'ipotesi di responsabilità oggettiva, ma configura una presunzione ex lege di colpa del conducente per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli.
Quanto al danneggiato, la norma non prevede una specifica deroga agli ulteriori oneri probatori su di esso gravanti;
pertanto, il terzo trasportato dovrà provare l'effettiva verificazione del sinistro nelle modalità prospettate, i danni subiti e il nesso di causalità.
Nel caso di specie, l'attrice non ha assolto compiutamente agli oneri probatori su di essa gravanti, come già correttamente rilevato dal primo Giudice.
Né può trovare accoglimento la richiesta di disporre una consulenza tecnica d'ufficio al fine di provare la dinamica del sinistro, formulata in primo grado e riproposta nel presente giudizio, da ritenersi inammissibile poiché di carattere esplorativo.
Per giurisprudenza unanime sul punto, infatti, la consulenza tecnica d'ufficio può essere ammessa laddove abbia il compito di coadiuvare il giudice della valutazione di elementi già acquisiti al giudizio o nella soluzione di questioni particolarmente complesse che necessitano di specifiche competenze;
mentre il suddetto mezzo di indagine “non può essere disposto al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume ed è quindi legittimamente negato dal giudice qualora la parte tenda con esso a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerta di prove ovvero a compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati” (cfr., tra le tante, Cass., n. 30218 del 2017; Cass., n. 212 del 2006; Cass., n. 342 del 1997; Cass. n. 2205 del
1996).
Tanto premesso, si evidenzia che la domanda proposta dall'attrice in primo grado non risultava sufficientemente provata, non avendo costei prodotto alcuna documentazione attestante la verificazione dell'evento, ed avendo affidato le proprie difese soltanto alla testimonianza resa da
[...]
e alla richiesta di c.t.u. da ritenersi inammissibile poiché di carattere assolutamente Testimone_1 esplorativo, come già sopra rilevato.
Quanto, in particolare, alle dichiarazioni rese dal testimone – in disparte ogni Testimone_1 considerazione circa la sua capacità di testimoniare, invero non oggetto di pronuncia da parte del Giudice di pace – in questa sede è opportuno valutare la sua attendibilità in ordine alle circostanze di luogo e di tempo riferite, nonché in ordine alla dinamica del sinistro.
L'attendibilità di un testimone, per costante giurisprudenza sul punto, “afferisce alla veridicità della deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti e anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità” (Cass., n. 35814 del 2023).
Nel caso di specie, l'unico testimone richiesto da parte attrice risulta inattendibile sia sotto il profilo soggettivo sia sotto il profilo oggettivo.
Quanto al primo profilo, si evidenziano i peculiari rapporti tra le parti, nonché tra le parti e il teste, essendo l'attrice moglie del convenuto , ed entrambi genitori del teste Controparte_2 [...]
Testimone_1
Sotto il profilo oggettivo, si segnala che il testimone, per un verso, ha confermato la prospettazione attorea rispondendo “è vero” ai capitoli di prova;
e, per altro verso, ha precisato di essere a conoscenza delle circostanze poiché “mi trovavo davanti l'auto di mio padre con la mia auto”, per poi precisare ulteriormente, in ordine all'urto, che “ il muro di contenimento si trova nella corsia opposta rispetto alla direzione di marcia dell'auto condotta da mio padre” ed aggiungere che
“l'impatto è avvenuto dopo la curva che è a sx rispetto al senso di marcia dell'auto condotta da mio padre” (cfr. verbale di escussione testimoniale del 29.09.2014).
A tal proposito si sottolinea che, essendo l'impatto avvenuto dopo una curva, l'auto che precedeva il veicolo danneggiato (guidata dal teste) non poteva avere una visuale completa ed esaustiva del sinistro, ancor più che, per prospettazione della medesima parte attrice, il sinistro è avvenuto in una strada in discesa.
Si consideri inoltre che il teste non ha offerto alcuna precisazione circa i luoghi dell'incidente, né ha fornito alcuna descrizione delle specifiche modalità in cui sarebbe avvenuto l'impatto, limitandosi a riferire che il padre “è finito contro il muro di contenimento e non verso la scarpata”
(cfr. verbale di escussione testimoniale del 29.09.2014).
Alla luce di quanto sin qui rilevato, deve concludersi che correttamente il primo Giudice ha ritenuto non sufficientemente provata la domanda risarcitoria proposta da parte attrice.
Per tutto quanto sin qui esposto, la sentenza di primo grado deve essere confermata, anche alla luce dell'integrazione motivazionale svolta. Vale appena rilevare, infine, l'inammissibilità della domanda formulata da parte appellata in ordine alla condanna di controparte alla refusione delle spese del primo grado del giudizio, poiché tale domanda avrebbe dovuto essere oggetto di appello incidentale, nella specie non proposto.
**********
La statuizione riguardo alle spese del presente grado di giudizio si accorda al canone della soccombenza, sì che l'appellante va condannata alla refusione, in favore della appellata costituita,
delle spese sostenute, liquidate come in dispositivo, ai sensi del D.M. Controparte_1
55/2014, così come aggiornato dal D.M. 147/2022, in applicazione dei parametri tendenti tra i minimi e i medi, tenuto conto del valore della causa, della complessità delle questioni in fatto e in diritto svolte, nonché dell'attività difensiva in concreto espletata.
Nulla si dispone sulle spese nei confronti di , attesa la sua contumacia. Controparte_2
Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per l'impugnazione, a norma del comma 1 quater dell'art. 13 del D.P.R. 30.5.2002 n. 115.
P.Q.M.
Il Giudice, ogni diversa domanda ed eccezione respinta ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, nella contumacia di , così provvede: Controparte_2
- rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 56/2015 emessa dal Parte_1
Giudice di Pace di Caltagirone il 20.02.2015, che conferma;
- condanna a rifondere a in persona del legale Parte_1 Controparte_1 rappresentante pro tempore, le spese legali del presente giudizio, che liquida nella somma di €
2.300,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
- nulla sulle spese nei confronti di;
Controparte_2
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per l'impugnazione, a norma del comma 1 quater dell'art. 13 del D.P.R. 30.5.2002 n. 115.
Caltagirone, 26.8.2025
Il Giudice
dott.ssa Valeria Peritore