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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 16/06/2025, n. 418 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 418 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 337/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
SEZIONE CIVILE Composto dai Magistrati: Dr. Eugenio Maria Turco Presidente Rel. Dr.ssa Francesca Capuzzi Giudice Dr. Davide Palmieri Giudice ha emesso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al RG N. 337/2025 avente ad oggetto: interdizione e pendente
TRA PUBBLICO MINISTERO IN SEDE
E
nato a [...] il [...] CP_1
CONCLUSIONI: all'udienza del 04.06.2025 si è dato atto della richiesta del PM che ha revocato la richiesta di interdizione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 15.02.2025 il PM presso il Tribunale Viterbo ha chiesto dichiararsi la interdizione nei confronti del Sig. Tanto alla luce della segnalazione, del CP_1
14.12.2024 del PM titolare del procedimento RGNR n. 4491/2024 e dei Servizi Sociali del Comune di Vejano dell'11.02.2025, con le quali si rappresentava la necessità di valutare l'instaurazione di procedimento per la nomina di amministrazione di sostegno e/o di per la interdizione nei confronti del ricorrente. A tal riguardo si segnalava il compimento da parte del di episodi di violenza a seguito del quale, nel corso di procedimento penale era CP_1 stata applicata nei confronti del la misura di sicurezza del ricovero in REMS. CP_1
Nel corso del processo, nessuno si costituiva per il CP_1
Sentite le parti interessate e l'assistente sociale del Comune di Vejano all'udienza del 4.6.2025, quest'ultima alla pari dei familiare del dava conto del fatto che quest'ultimo, dopo il CP_1 suo ricovero in REMS, come già rappresentato con relazione dell'8.4.2025 in atti, aveva manifestato significativi miglioramenti, mostrandosi disponibile verso le cure, aperto alla relazione con gli operatori e con scambio con altre persone. Alla luce di tali elementi il PM in data 15.4.2025 aveva modificato la richiesta di interdizione, avanzando, al contempo domanda per la nomina di un amministratore di sostegno alla parte.
Dovendo provvedere sulla domanda di interdizione, si ritiene che tale istanza non sia fondata. Giova premettere che, secondo unanime valutazione dottrinale e giurisprudenziale, l'istituto dell'interdizione, in ragione della sua mancanza di flessibilità, appare una figura residuale da applicarsi solo qualora non si ritengano possibili interventi di sostegno idonei ad assicurare al soggetto debole una adeguata protezione, al contrario della diversa figura dell'amministrazione di sostegno che appare, invece, uno strumento da preferirsi non solo sul piano pratico, ma anche su quello etico-sociale in ragione del maggior rispetto della dignità dell'individuo che da esso deriva (cfr. C. Cost. n. 440/2005) e che, invece, con strumenti troppo invasivi, rischierebbe di essere violato. Tali circostanze possono dirsi sussistenti nel caso in esame proprio alla luce della relazione del 15.4.2025 dei Servizi Sociali di Vejano. Quanto alle condizioni di vita dell'interdicendo giova sottolineare come una eventuale dichiarazione di interdizione dello stesso, considerando il suo attuale stato di ricovero, non potrebbe determinare alcun rilevante effetto migliorativo della condizione della stessa parte. Ciò posto si ritiene che la richiesta misura di amministrazione di sostegno sia in grado di tutelare in maniera adeguata le condizioni di vita del considerando in particolare, gli CP_1 indicati principi e il tipo di attività da compiere in suo favore. Alla luce di tali elementi si ritiene che la richiesta di interdizione debba essere rigettata. Nel caso in esame deve trovare poi applicazione la disciplina di cui all'art. 418 c.c. che appunto stabilisce che: "se nel corso del giudizio di interdizione o di inabilitazione appare opportuno applicare l'amministrazione di sostegno, il giudice, d'ufficio o ad istanza di parte, dispone la trasmissione del procedimento al giudice tutelare. In tal caso il giudice competente per l'interdizione o per l'inabilitazione può adottare i provvedimenti urgenti di cui al quarto comma dell'articolo 405". Ebbene, proprio considerando, che nel caso in esame le comunicazioni operate dai Servizi Socieli del Comune di Vejano in data 12.12.2024 avevano dato conto, in relazione al CP_1 di una persona particolarmente fragile, con una doppia diagnosi, psichiatrica e di dipendenza da sostanze stupefacenti ed alcoliche” appare opportuno provvedere alla nomina di un amministratore di sostegno che, all'esito dell'udienza tenuta con la presenza dei familiari (udienza del 4.6.2025) può essere individuato nella madre dello stesso la Sig.ra CP_1
nata a [...] l'[...] residente a [...]
Oleandri n. 15.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, a definizione dell'odierno giudizio, così provvede:
1. Rigetta la domanda di interdizione.
2. Provvede come da separata ordinanza ex art. 405 cpc in relazione alla nomina in via provvisoria di un amministratore di sostegno Così deciso in Viterbo nella camera di consiglio del 13.06.2025
IL PRESIDENTE est. Dr. Eugenio Maria Turco
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO SEZIONE CIVILE
Composto dai Magistrati: Dr. Eugenio Maria Turco Presidente Rel. Dr.ssa Francesca Capuzzi Giudice Dr. Davide Palmieri Giudice ha emesso la seguente ORDINANZA
Vista la sentenza datata 11.06.2025 emessa nel procedimento RG 337/2025; Visto l'art. 405 CC
NOMINA
Amministratore di sostegno di nato a [...] il [...] CP_1 la Sig.ra (madre) nata a [...] l'[...] residente Controparte_2
a Vejano Via degli Oleandri n. 15.
Dispone la trasmissione degli atti al Giudice Tutelare per gli ulteriori adempimenti. Così deciso in Viterbo nella camera di consiglio del 13.06.2025
IL PRESIDENTE est. Dr. Eugenio Maria Turco
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
SEZIONE CIVILE Composto dai Magistrati: Dr. Eugenio Maria Turco Presidente Rel. Dr.ssa Francesca Capuzzi Giudice Dr. Davide Palmieri Giudice ha emesso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al RG N. 337/2025 avente ad oggetto: interdizione e pendente
TRA PUBBLICO MINISTERO IN SEDE
E
nato a [...] il [...] CP_1
CONCLUSIONI: all'udienza del 04.06.2025 si è dato atto della richiesta del PM che ha revocato la richiesta di interdizione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 15.02.2025 il PM presso il Tribunale Viterbo ha chiesto dichiararsi la interdizione nei confronti del Sig. Tanto alla luce della segnalazione, del CP_1
14.12.2024 del PM titolare del procedimento RGNR n. 4491/2024 e dei Servizi Sociali del Comune di Vejano dell'11.02.2025, con le quali si rappresentava la necessità di valutare l'instaurazione di procedimento per la nomina di amministrazione di sostegno e/o di per la interdizione nei confronti del ricorrente. A tal riguardo si segnalava il compimento da parte del di episodi di violenza a seguito del quale, nel corso di procedimento penale era CP_1 stata applicata nei confronti del la misura di sicurezza del ricovero in REMS. CP_1
Nel corso del processo, nessuno si costituiva per il CP_1
Sentite le parti interessate e l'assistente sociale del Comune di Vejano all'udienza del 4.6.2025, quest'ultima alla pari dei familiare del dava conto del fatto che quest'ultimo, dopo il CP_1 suo ricovero in REMS, come già rappresentato con relazione dell'8.4.2025 in atti, aveva manifestato significativi miglioramenti, mostrandosi disponibile verso le cure, aperto alla relazione con gli operatori e con scambio con altre persone. Alla luce di tali elementi il PM in data 15.4.2025 aveva modificato la richiesta di interdizione, avanzando, al contempo domanda per la nomina di un amministratore di sostegno alla parte.
Dovendo provvedere sulla domanda di interdizione, si ritiene che tale istanza non sia fondata. Giova premettere che, secondo unanime valutazione dottrinale e giurisprudenziale, l'istituto dell'interdizione, in ragione della sua mancanza di flessibilità, appare una figura residuale da applicarsi solo qualora non si ritengano possibili interventi di sostegno idonei ad assicurare al soggetto debole una adeguata protezione, al contrario della diversa figura dell'amministrazione di sostegno che appare, invece, uno strumento da preferirsi non solo sul piano pratico, ma anche su quello etico-sociale in ragione del maggior rispetto della dignità dell'individuo che da esso deriva (cfr. C. Cost. n. 440/2005) e che, invece, con strumenti troppo invasivi, rischierebbe di essere violato. Tali circostanze possono dirsi sussistenti nel caso in esame proprio alla luce della relazione del 15.4.2025 dei Servizi Sociali di Vejano. Quanto alle condizioni di vita dell'interdicendo giova sottolineare come una eventuale dichiarazione di interdizione dello stesso, considerando il suo attuale stato di ricovero, non potrebbe determinare alcun rilevante effetto migliorativo della condizione della stessa parte. Ciò posto si ritiene che la richiesta misura di amministrazione di sostegno sia in grado di tutelare in maniera adeguata le condizioni di vita del considerando in particolare, gli CP_1 indicati principi e il tipo di attività da compiere in suo favore. Alla luce di tali elementi si ritiene che la richiesta di interdizione debba essere rigettata. Nel caso in esame deve trovare poi applicazione la disciplina di cui all'art. 418 c.c. che appunto stabilisce che: "se nel corso del giudizio di interdizione o di inabilitazione appare opportuno applicare l'amministrazione di sostegno, il giudice, d'ufficio o ad istanza di parte, dispone la trasmissione del procedimento al giudice tutelare. In tal caso il giudice competente per l'interdizione o per l'inabilitazione può adottare i provvedimenti urgenti di cui al quarto comma dell'articolo 405". Ebbene, proprio considerando, che nel caso in esame le comunicazioni operate dai Servizi Socieli del Comune di Vejano in data 12.12.2024 avevano dato conto, in relazione al CP_1 di una persona particolarmente fragile, con una doppia diagnosi, psichiatrica e di dipendenza da sostanze stupefacenti ed alcoliche” appare opportuno provvedere alla nomina di un amministratore di sostegno che, all'esito dell'udienza tenuta con la presenza dei familiari (udienza del 4.6.2025) può essere individuato nella madre dello stesso la Sig.ra CP_1
nata a [...] l'[...] residente a [...]
Oleandri n. 15.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, a definizione dell'odierno giudizio, così provvede:
1. Rigetta la domanda di interdizione.
2. Provvede come da separata ordinanza ex art. 405 cpc in relazione alla nomina in via provvisoria di un amministratore di sostegno Così deciso in Viterbo nella camera di consiglio del 13.06.2025
IL PRESIDENTE est. Dr. Eugenio Maria Turco
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO SEZIONE CIVILE
Composto dai Magistrati: Dr. Eugenio Maria Turco Presidente Rel. Dr.ssa Francesca Capuzzi Giudice Dr. Davide Palmieri Giudice ha emesso la seguente ORDINANZA
Vista la sentenza datata 11.06.2025 emessa nel procedimento RG 337/2025; Visto l'art. 405 CC
NOMINA
Amministratore di sostegno di nato a [...] il [...] CP_1 la Sig.ra (madre) nata a [...] l'[...] residente Controparte_2
a Vejano Via degli Oleandri n. 15.
Dispone la trasmissione degli atti al Giudice Tutelare per gli ulteriori adempimenti. Così deciso in Viterbo nella camera di consiglio del 13.06.2025
IL PRESIDENTE est. Dr. Eugenio Maria Turco