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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 28/11/2025, n. 817 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 817 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3421/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Corinaldesi Presidente rel. ed est. dott. Lara Seccacini Giudice dott. Valerio Guidarelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 3421/2025 promosso da: nata il [...] ad [...], rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
RB VANIA;
e
, nato il [...] a [...], rappresentato e difeso dall'avv. Parte_2
RB VANIA.
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE.
CONCLUSIONI: “* dichiarare la separazione personale dei sig.ri e Parte_2 Pt_1
[...]
* ordinare all'Ufficiale di stato Civile competente del Comune di Porto San Giorgio di annotare l'emananda sentenza;
* Omologare le condizioni della separazione come di seguito trascritte:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto e dovranno comunicare senza indugio ogni variazione di residenza, dimora o domicilio;
L'abitazione coniugale sita in Ancona, via Monte D'Ago 46/a, condotta in locazione dai coniugi con contratto di locazione a nome del sig. , rimane nella totale disponibilità di Parte_2 quest'ultimo, con tutti gli arredi ivi contenuti;
2.La signora trasferirà la propria residenza nell'appartamento sito in Ancona, via Parte_1
Maggini, 147, portando con sé i soli effetti personali.
- 1 - 3. I figli vengono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori e avranno la loro residenza presso la madre, in Ancona, via Maggini, 147; i genitori, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente.
Le decisioni di maggior interesse per i minori relative all'istruzione, all'educazione, alla salute dei minori dovranno essere assunte di comune accordo fra i genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli;
4. In considerazione del lavoro svolto dai sig.ri e (entrambi Parte_2 Parte_1 medici, soggetti a turni lavorativi che variano di mese in mese nonché ad attività libero-professionali e di aggiornamento) gli stessi si organizzeranno concordando un planning mensile per occuparsi dei figli nel miglior modo possibile, continuando a gestirli così come hanno fatto sino ad oggi, senza Per_ modificare la routine quotidiana di e Per_2
5) I minori trascorreranno il sabato e la domenica a settimane alterne, dalle ore 13,00 del sabato
(uscita da scuola) alle ore 22,00 della domenica con l'uno o l'altro genitore;
gli altri giorni della settimana saranno suddivisi equamente fra i genitori in base a quanto previsto al punto 4 del presente ricorso nonché del piano genitoriale qui allegato.
Durante le festività natalizie i minori trascorreranno dal giorno 25 dicembre al giorno 30 dicembre con l'uno e dal giorno 31 dicembre al giorno 6 gennaio con l'altro genitore, ad anni alterni;
trascorreranno ad anni alterni con l'uno il giorno di Pasqua e con l'altro il Lunedì dell'Angelo;
- durante il periodo estivo i minori trascorreranno con il padre 15 giorni, anche non consecutivi, previo accordo con la madre e sempre nel rispetto degli impegni ludici e/o sportivi dei minori;
le
Parti si impegnano sin d'ora a concordare i rispettivi periodi feriali entro il 30 maggio di ogni anno.
- particolari ricorrenze e festività, da concordare ogni volta, verranno trascorse con l'uno o con l'altro, alternativamente.
6. Il sig. , godendo di un reddito notevolmente inferiore a quello della sig.ra Parte_2
come risulta dalla documentazione allegata, verserà a quest'ultima, a mezzo Parte_1 bonifico bancario, entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di concorso per il mantenimento di ciascuno dei due figli, la somma mensile di Euro 100,00 (Euro cento/00), per un totale di Euro 200,00 (Euro duecento/00) da rivalutarsi annualmente in base all'indice Istat a far data dalla sottoscrizione del ricorso;
Le spese straordinarie che si renderanno necessarie per ciascuna figlio verranno suddivise tra i genitori nella misura del 70% a carico della sig.ra e del 30% a carico del sig. , Pt_1 Parte_2 intendendosi per “spese straordinarie” quelle individuate nel protocollo del Tribunale di Ancona per i procedimenti in materia di famiglia, siglato in data 10.7.2024
In particolare, a titolo esemplificativo:
- 2 - A) spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
1) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
2) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
3) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
B) spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
1) cure dentistiche, odontoiatriche e oculistiche;
2) cure termali e fisioterapiche;
3) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
4) farmaci particolari.
C) spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
1) tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti pubblici;
2) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
3) gite scolastiche senza pernottamento;
4) trasposto pubblico;
5) servizio mensa (solo la parte non relativa al vitto).
D) spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
1) tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti privati;
2) corsi di specializzazione;
3) gite scolastiche con pernottamento;
4) corsi di recupero e lezioni private;
5) alloggio presso la sede universitaria.
E) spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
1) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
2) viaggi e vacanze.
Tali spese verranno rimborsate dietro presentazione di ricevuta e il genitore che le avrà anticipate avrà diritto al rimborso dall'altro entro, al massimo, trenta giorni dalla richiesta.
In ogni caso le spese straordinarie e superiori a Euro 500,00 (cinquecento/00) dovranno preventivamente essere concordate tra i coniugi.
7. Già per il corrente anno 2025 e per gli anni successivi, il sig. e la sig.ra Parte_2 inseriranno nelle rispettive dichiarazioni dei redditi la detrazione fiscale per i figli Parte_1
a carico nella misura prevista dal presente ricorso.
8. Viene escluso qualsiasi assegno di mantenimento da un coniuge in favore dell'altro, considerato che ciascun coniuge gode di propri redditi lavorativi.
9. Ad integrale definizione dei rapporti patrimoniali in essere tra i coniugi si stabilisce quanto segue:
- 3 - - l'appezzamento di terreno acquistato in costanza di matrimonio e intestato al sig. Parte_2
, rimane nella disponibilità esclusiva di quest'ultimo, rinunciando espressamente la sig.ra
[...] ad ogni pretesa, di qualunque genere, sul predetto appezzamento;
Parte_1
- l'appartamento acquistato recentemente dalla sig.ra in regime di separazione dei Parte_1 beni, sito in Ancona, via Maggini 147, è di proprietà esclusiva di quest'ultima e il sig. Parte_2
dichiara espressamente di non vantare alcuna pretesa sul predetto appartamento.
[...]
10. L'autovettura Fiat Punto tg. FD 847 CD intestata alla sig.ra viene assegnata Parte_1 in via definitiva al sig. al quale dovrà essere trasferita la proprietà entro 60 Parte_2 giorni dalla sottoscrizione del ricorso.
11. L'autovettura Audi Q5 tg. GP 333 ZA, intestata alla sig.ra rimane nella totale Parte_1 disponibilità di quest'ultima.
12. Il motoveicolo Suzuki V Strom tg EX 71000, intestato al sig. , rimane Parte_2 assegnato in via definitiva a quest'ultimo.
13. Il motoveicolo Honda 125 SH, intestato al sig. , viene assegnato in via Parte_2 definitiva alla sig.ra alla quale dovrà essere trasferita la proprietà entro 60 giorni Parte_1 dalla sottoscrizione del ricorso.
14. il denaro esistente sul conto corrente n. 177500/6 acceso presso Banco Desio e della Brianza intestato alla sig.ra viene riconosciuto interamente di spettanza della predetta Sig.ra Parte_1
Parte_1
15. Il denaro esistente sul conto corrente n.174700 acceso presso Banco di Desio e della Brianza intestato al sig. viene riconosciuto di spettanza esclusiva dell'intestatario. Parte_2
16. Il denaro esistente sul conto corrente n. 193400/7 acceso presso Banco Desio e della Brianza, intestato alla sig.ra viene riconosciuto interamente di spettanza della predetta sig.ra Parte_1
e il sig. provvederà a riconsegnare la carta bancomat dallo Parte_1 Parte_2 stesso detenuta, e afferente al predetto conto corrente, quando la sig.ra lascerà Parte_1
l'abitazione coniugale.
17. con la sottoscrizione del presente atto, le Parti, fatto salvo quanto sopra indicato, danno atto di non aver più nulla a che pretendere l'una nei confronti dell'altra per qualsivoglia titolo e/o ragione e di aver separatamente proceduto alla regolamentazione dei loro rapporti economici e/o patrimoniali, nonché alla divisione dei beni in comunione.
18. i coniugi prestano fin d'ora il loro reciproco consenso al rilascio o rinnovo del passaporto valido per l'espatrio, consentendo fin d'ora che su ciascun documento vengano annotati anche i figli minori”.
* * * *
- 4 - CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato congiuntamente e , che si sono sposati Parte_1 Parte_2
a Porto San Giorgio (FM) il 16/07/2011, hanno chiesto la separazione consensuale, rappresentando Per_ che dalla loro unione sono nati i figli (in data 14/05/2012) e (in data 17/10/2014) e che Per_2 con il tempo sono emerse incompatibilità caratteriali e contrasti insanabili tali da minare la concordia e la condivisione matrimoniale.
2. L'udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c. che ha espresso parere favorevole in data 09/09/2025.
4. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
Non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia la domanda delle parti congiunta sul punto.
La concorde volontà delle parti di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale, inducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi ed a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve in conseguenza essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
5. Le condizioni di separazione prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi dei figli. In particolare, la misura del contributo integrativo posto a carico del padre per il mantenimento dei figli appare pienamente giustificata dallo squilibrio reddituale tra i due coniugi e dalle modalità concordate per l'affidamento e il collocamento dei figli, pressoché paritario.
Non si ravvisa la necessità, né l'opportunità di procedere d'ufficio all'ascolto dei minori, posto che le condizioni concordate risultano rispondenti al loro interesse morale e materiale, sono rispettose della loro esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore, il clima tra le parti appare collaborativo e non emergono profili di coazione dei minori.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti, non sussistendo profili di contrasto con l'ordine pubblico.
6. La definizione consensuale del procedimento giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue:
- 5 - dichiara la separazione dei coniugi , i quali Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio a Porto San Giorgio (FM) il 16/07/2011, trascritto nel Registro dello
Stato Civile del Comune di Porto San Giorgio al n. 7, parte II, serie A, dell'anno 2011; omologa gli accordi intervenuti tra le parti in ordine alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Porto San Giorgio di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 26/11/2025
Il Presidente rel.
dott. Silvia Corinaldesi
- 6 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Corinaldesi Presidente rel. ed est. dott. Lara Seccacini Giudice dott. Valerio Guidarelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 3421/2025 promosso da: nata il [...] ad [...], rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
RB VANIA;
e
, nato il [...] a [...], rappresentato e difeso dall'avv. Parte_2
RB VANIA.
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE.
CONCLUSIONI: “* dichiarare la separazione personale dei sig.ri e Parte_2 Pt_1
[...]
* ordinare all'Ufficiale di stato Civile competente del Comune di Porto San Giorgio di annotare l'emananda sentenza;
* Omologare le condizioni della separazione come di seguito trascritte:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto e dovranno comunicare senza indugio ogni variazione di residenza, dimora o domicilio;
L'abitazione coniugale sita in Ancona, via Monte D'Ago 46/a, condotta in locazione dai coniugi con contratto di locazione a nome del sig. , rimane nella totale disponibilità di Parte_2 quest'ultimo, con tutti gli arredi ivi contenuti;
2.La signora trasferirà la propria residenza nell'appartamento sito in Ancona, via Parte_1
Maggini, 147, portando con sé i soli effetti personali.
- 1 - 3. I figli vengono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori e avranno la loro residenza presso la madre, in Ancona, via Maggini, 147; i genitori, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente.
Le decisioni di maggior interesse per i minori relative all'istruzione, all'educazione, alla salute dei minori dovranno essere assunte di comune accordo fra i genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli;
4. In considerazione del lavoro svolto dai sig.ri e (entrambi Parte_2 Parte_1 medici, soggetti a turni lavorativi che variano di mese in mese nonché ad attività libero-professionali e di aggiornamento) gli stessi si organizzeranno concordando un planning mensile per occuparsi dei figli nel miglior modo possibile, continuando a gestirli così come hanno fatto sino ad oggi, senza Per_ modificare la routine quotidiana di e Per_2
5) I minori trascorreranno il sabato e la domenica a settimane alterne, dalle ore 13,00 del sabato
(uscita da scuola) alle ore 22,00 della domenica con l'uno o l'altro genitore;
gli altri giorni della settimana saranno suddivisi equamente fra i genitori in base a quanto previsto al punto 4 del presente ricorso nonché del piano genitoriale qui allegato.
Durante le festività natalizie i minori trascorreranno dal giorno 25 dicembre al giorno 30 dicembre con l'uno e dal giorno 31 dicembre al giorno 6 gennaio con l'altro genitore, ad anni alterni;
trascorreranno ad anni alterni con l'uno il giorno di Pasqua e con l'altro il Lunedì dell'Angelo;
- durante il periodo estivo i minori trascorreranno con il padre 15 giorni, anche non consecutivi, previo accordo con la madre e sempre nel rispetto degli impegni ludici e/o sportivi dei minori;
le
Parti si impegnano sin d'ora a concordare i rispettivi periodi feriali entro il 30 maggio di ogni anno.
- particolari ricorrenze e festività, da concordare ogni volta, verranno trascorse con l'uno o con l'altro, alternativamente.
6. Il sig. , godendo di un reddito notevolmente inferiore a quello della sig.ra Parte_2
come risulta dalla documentazione allegata, verserà a quest'ultima, a mezzo Parte_1 bonifico bancario, entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di concorso per il mantenimento di ciascuno dei due figli, la somma mensile di Euro 100,00 (Euro cento/00), per un totale di Euro 200,00 (Euro duecento/00) da rivalutarsi annualmente in base all'indice Istat a far data dalla sottoscrizione del ricorso;
Le spese straordinarie che si renderanno necessarie per ciascuna figlio verranno suddivise tra i genitori nella misura del 70% a carico della sig.ra e del 30% a carico del sig. , Pt_1 Parte_2 intendendosi per “spese straordinarie” quelle individuate nel protocollo del Tribunale di Ancona per i procedimenti in materia di famiglia, siglato in data 10.7.2024
In particolare, a titolo esemplificativo:
- 2 - A) spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
1) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
2) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
3) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
B) spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
1) cure dentistiche, odontoiatriche e oculistiche;
2) cure termali e fisioterapiche;
3) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
4) farmaci particolari.
C) spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
1) tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti pubblici;
2) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
3) gite scolastiche senza pernottamento;
4) trasposto pubblico;
5) servizio mensa (solo la parte non relativa al vitto).
D) spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
1) tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti privati;
2) corsi di specializzazione;
3) gite scolastiche con pernottamento;
4) corsi di recupero e lezioni private;
5) alloggio presso la sede universitaria.
E) spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
1) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
2) viaggi e vacanze.
Tali spese verranno rimborsate dietro presentazione di ricevuta e il genitore che le avrà anticipate avrà diritto al rimborso dall'altro entro, al massimo, trenta giorni dalla richiesta.
In ogni caso le spese straordinarie e superiori a Euro 500,00 (cinquecento/00) dovranno preventivamente essere concordate tra i coniugi.
7. Già per il corrente anno 2025 e per gli anni successivi, il sig. e la sig.ra Parte_2 inseriranno nelle rispettive dichiarazioni dei redditi la detrazione fiscale per i figli Parte_1
a carico nella misura prevista dal presente ricorso.
8. Viene escluso qualsiasi assegno di mantenimento da un coniuge in favore dell'altro, considerato che ciascun coniuge gode di propri redditi lavorativi.
9. Ad integrale definizione dei rapporti patrimoniali in essere tra i coniugi si stabilisce quanto segue:
- 3 - - l'appezzamento di terreno acquistato in costanza di matrimonio e intestato al sig. Parte_2
, rimane nella disponibilità esclusiva di quest'ultimo, rinunciando espressamente la sig.ra
[...] ad ogni pretesa, di qualunque genere, sul predetto appezzamento;
Parte_1
- l'appartamento acquistato recentemente dalla sig.ra in regime di separazione dei Parte_1 beni, sito in Ancona, via Maggini 147, è di proprietà esclusiva di quest'ultima e il sig. Parte_2
dichiara espressamente di non vantare alcuna pretesa sul predetto appartamento.
[...]
10. L'autovettura Fiat Punto tg. FD 847 CD intestata alla sig.ra viene assegnata Parte_1 in via definitiva al sig. al quale dovrà essere trasferita la proprietà entro 60 Parte_2 giorni dalla sottoscrizione del ricorso.
11. L'autovettura Audi Q5 tg. GP 333 ZA, intestata alla sig.ra rimane nella totale Parte_1 disponibilità di quest'ultima.
12. Il motoveicolo Suzuki V Strom tg EX 71000, intestato al sig. , rimane Parte_2 assegnato in via definitiva a quest'ultimo.
13. Il motoveicolo Honda 125 SH, intestato al sig. , viene assegnato in via Parte_2 definitiva alla sig.ra alla quale dovrà essere trasferita la proprietà entro 60 giorni Parte_1 dalla sottoscrizione del ricorso.
14. il denaro esistente sul conto corrente n. 177500/6 acceso presso Banco Desio e della Brianza intestato alla sig.ra viene riconosciuto interamente di spettanza della predetta Sig.ra Parte_1
Parte_1
15. Il denaro esistente sul conto corrente n.174700 acceso presso Banco di Desio e della Brianza intestato al sig. viene riconosciuto di spettanza esclusiva dell'intestatario. Parte_2
16. Il denaro esistente sul conto corrente n. 193400/7 acceso presso Banco Desio e della Brianza, intestato alla sig.ra viene riconosciuto interamente di spettanza della predetta sig.ra Parte_1
e il sig. provvederà a riconsegnare la carta bancomat dallo Parte_1 Parte_2 stesso detenuta, e afferente al predetto conto corrente, quando la sig.ra lascerà Parte_1
l'abitazione coniugale.
17. con la sottoscrizione del presente atto, le Parti, fatto salvo quanto sopra indicato, danno atto di non aver più nulla a che pretendere l'una nei confronti dell'altra per qualsivoglia titolo e/o ragione e di aver separatamente proceduto alla regolamentazione dei loro rapporti economici e/o patrimoniali, nonché alla divisione dei beni in comunione.
18. i coniugi prestano fin d'ora il loro reciproco consenso al rilascio o rinnovo del passaporto valido per l'espatrio, consentendo fin d'ora che su ciascun documento vengano annotati anche i figli minori”.
* * * *
- 4 - CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato congiuntamente e , che si sono sposati Parte_1 Parte_2
a Porto San Giorgio (FM) il 16/07/2011, hanno chiesto la separazione consensuale, rappresentando Per_ che dalla loro unione sono nati i figli (in data 14/05/2012) e (in data 17/10/2014) e che Per_2 con il tempo sono emerse incompatibilità caratteriali e contrasti insanabili tali da minare la concordia e la condivisione matrimoniale.
2. L'udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c. che ha espresso parere favorevole in data 09/09/2025.
4. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
Non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia la domanda delle parti congiunta sul punto.
La concorde volontà delle parti di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale, inducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi ed a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve in conseguenza essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
5. Le condizioni di separazione prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi dei figli. In particolare, la misura del contributo integrativo posto a carico del padre per il mantenimento dei figli appare pienamente giustificata dallo squilibrio reddituale tra i due coniugi e dalle modalità concordate per l'affidamento e il collocamento dei figli, pressoché paritario.
Non si ravvisa la necessità, né l'opportunità di procedere d'ufficio all'ascolto dei minori, posto che le condizioni concordate risultano rispondenti al loro interesse morale e materiale, sono rispettose della loro esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore, il clima tra le parti appare collaborativo e non emergono profili di coazione dei minori.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti, non sussistendo profili di contrasto con l'ordine pubblico.
6. La definizione consensuale del procedimento giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue:
- 5 - dichiara la separazione dei coniugi , i quali Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio a Porto San Giorgio (FM) il 16/07/2011, trascritto nel Registro dello
Stato Civile del Comune di Porto San Giorgio al n. 7, parte II, serie A, dell'anno 2011; omologa gli accordi intervenuti tra le parti in ordine alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Porto San Giorgio di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 26/11/2025
Il Presidente rel.
dott. Silvia Corinaldesi
- 6 -