Art. 2.
Dopo l' articolo 6 della legge 10 aprile 1951, n. 287 , e successive modificazioni, e' inserito il seguente:
"Art. 6-bis - (Variazioni al numero dei giudici popolari). - Con il decreto di cui all'articolo 2-bis sono apportate le necessarie variazioni al numero dei giudici popolari da comprendere nelle liste generali prevedute nel successivo articolo 23".
Dopo l' articolo 6 della legge 10 aprile 1951, n. 287 , e successive modificazioni, e' inserito il seguente:
"Art. 6-bis - (Variazioni al numero dei giudici popolari). - Con il decreto di cui all'articolo 2-bis sono apportate le necessarie variazioni al numero dei giudici popolari da comprendere nelle liste generali prevedute nel successivo articolo 23".