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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 26/03/2025, n. 621 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 621 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
R.G.1170/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 1170/2023 R.G. promossa da:
(C.F. ), nata a [...] in data [...] e residente Parte_1 C.F._1
a AD NO (MI), Via Fabio Filzi n. 7, rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Savoldi ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Milano, Viale Tunisia 25, giusta procura in calce al ricorso
RICORRENTE
contro
:
(C.F. ) nato a [...] il [...], residente a [...]Parte_2 C.F._2
Milanino (MI), Via Adda, rappresentato e difeso dall'avv. Tea Lunari ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Milano, Corso Porta Romana n. 132, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione
RESISTENTE
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza
INTERVENUTO
Oggetto: separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente rispettivamente in data 04.12.2024
e 03.12.2024.
Conclusioni per Parte_1
“Piaccia al Tribunale Ecc.mo, contrariis rejectis, così
GIUDICARE
.=. PRELIMINARMENTE
Accertato e confermato che è venuta meno la comunione spirituale e materiale tra i coniugi dichiarane la separazione anche con sentenza non definitiva ai sensi dell'art. 709 bis cpc, senza addebito alcuno, stante la rinuncia di controparte alla relativa domanda;
.=. NEL MERITO :=. CONFERMARE l'assegnazione della casa coniugale, sita in AD NO (MI) Via F. Filzi
n. 7, alla IG.ra , unica proprietaria, con tutti i mobili in essa presenti;
Pt_1
.=. CONFERMARE il provvedimento di affidamento condiviso ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso l'abitazione della madre, IG.ra ; Pt_1
.=. DATO ATTO dell'accordo raggiunto tra le parti in data 2 Gennaio 2024 relativamente alle modalità di frequentazione infrasettimanale con i minori ed , CONFERMARE le Per_1 Per_2 modalità stesse ampliando (rispetto alla disciplina provvisoria di cui al decreto giudiziale) le frequentazioni infrasettimanali dei minori con il padre della giornata (e pernottamento) del Giovedì nelle settimane che si concludono con il week-end di pertinenza della madre, per un totale di 12 giorni mensili;
CONTESTUALMENTE, sempre in punto frequentazione minori per tutto quanto Per_3 non modificato dall'accordo raggiunto, le modalità già disposte nell'ordinanza giudiziale in data 5
Giugno 2023,
.=. RESPINGERE sul punto frequentazioni ogni diversa ed ulteriore domanda avversariamente formulata.
.=. Previa CONFERMA del disposto obbligo di contributo di mantenimento mensile a carico del padre attualmente pari ad € 200,00 (€ 100,00 a bambino) disporne L'AUMENTO a carico del IG.
per le ragioni compiutamente esposte nelle memorie istruttorie (da aversi qui integralmente Pt_2 richiamate), di un importo pari ad € 200,00 a bambino, portando così il contributo ordinario mensile al mantenimento dei minori ad € 400,00 (pari ad € 200,00 a bambino);
.=. DISPORRE, in riforma di quanto stabilito in decreto provvisorio 5 Giugno 2023, che l'Assegno
Unico, attualmente percepito al 50% tra i coniugi, venga posto al 100% a favore della madre IG.ra
; Pt_1
.=. CONFERMARE il provvedimento che pone a carico del IG. il 50 % delle spese Pt_2 straordinarie relative ai due minori (scolastische, sportive, mediche ecc);
IN VIA ISTRUTTORIA
Nel caso in cui l'Ill.mo Giudice adito abbia, a scioglimento della riserva che sarà assunta all'esito della udienza (sostituita ex art. 127 ter cpc) del 4 Dicembre 2024 a pronunciarsi sulle precedenti istanze istruttorie delle parti, RESPINGERE le precedenti istanze formulate da controparte in quanto non necessarie e/o inammissibili (perché avversariamente formulate nella memoria 183, VI' comma
n. 2 cpc, GIA' dichiarata dalla Giudice stessa inammissibile in quanto fuori termine perentorio)
IN OGNI CASO con vittoria di spese e competenze di giudizio;
”
Conclusioni per Parte_2
“Voglia il Tribunale, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, nel merito:
- i due figli e rimarranno affidati congiuntamente ad entrambe i genitori;
Per_1 Per_2
- con le seguenti modalità oltre al calendario ad oggi previsto il signor chiede di poter Pt_2 tenere i bambini due giorni in più settimanali con pernottamento e pertanto di avere gli stessi giorni di visita della madre (TEMPO PARITETICO prevalendo il tempo con il padre piuttosto che con i nonni materni ) o COMUNQUE RISPETTO AI 12 GIORNI PREVISTI CHE VENGA CONCESSO IL
MARTEDI' NELLE SETTIMANE DI COMPETENZA DELLA MADRE, per non poter rimanere lontano dai minori per oltre 5 giorni settimanali e comunque pe un periodo di almeno 14 giorni settimanali;
- periodo di vacanze scolastiche di Natale (dal 23 al 31 dicembre) , di Capodanno (dal 31 al 6 gennaio) e Festività Pasquali alternati, con la possibilità di poter consegnare i regali ai bambini o alla vigilia o a Natale o Santo Stefano;
- vacanze estive stabilite sempre secondo la bigenitorialità, non è concepibile che i nonni materni o la madre portino al mare a Fano dove hanno la casa familiare i bambini per mesi interi e stiano lontani dal padre per settimane. Pertanto i figli passeranno 15 giorni con i rispettivi genitori, ma non staranno lontano dal padre per tutta l'estate, se non previo accordo nell'interesse dei bambini;
- il padre richiede che vengano garantiti gli stessi periodi di vacanza tra madre e padre, in un'ottica di bigenitorialità, proporzionalità e equità tra i due genitori( CHE I BAMBINI NON VENGANO
SEMPRE ALLONTANATI DAL PADRE PER LUNGHI PERIODI) ;
- i genitori dovranno impegnarsi per garantire una serena crescita psico-affettiva, e che tutte le scelte
e le decisioni di maggior interesse per i figli relative all'istruzione, l'educazione, la salute saranno assunte congiuntamente tenendo conto l'interesse primario e le inclinazioni dei minori;
- i genitori dovranno:
• impegnarsi, obbligandosi in tal senso nell'interesse esclusivo dei figli a privilegiare sempre l'altro genitore nell'accudimento dei figli minori in caso di loro impossibilità o assenza( e non i nonni materni o terzi)
• impegnarsi di condividere, ove possibile, i momenti salienti della vita dei minori (recite scolastiche, saggi sportivi, compleanni, feste liturgiche )
• comunicarsi preventivamente e tempestivamente indirizzi e recapiti telefonici nei luoghi in cui si recheranno i minori per periodi di vacanza anche brevi o fine settimana;
• garantire contatti quotidiani con i figli e con l'altro genitore quando il genitore si trova con loro, assicurando la rispettiva reperibilità telefonica,
• ulteriori accordi in merito alle visite dei bambini potranno essere concordati o derogati con il buon senso dei suddetti genitori ma previo consenso di entrambi.
• Il resistente può concedere il 50% dell'assegno di mantenimento purchè i giorni di visita non vengano utilizzati come ricatto dalla madre per ottenere un maggior incremento al mantenimento;
IL SIGNOR HA CONCESSO NELL'INTERESSE DI LE CHE FINISCA IL Pt_2
PERCORSO SCOLASTICO PRESSO LA SCUOLA PRIVATA FINO ALLA FINE CP_1
DELLE SCUOLE ELEMENTARI PER NON DESTABILIZZARLA E QUESTO COMPORTA CHE LO
STESSO PAGA IL 50% DELL'ISTITUTO PRIVATO SOLO NELL'INTERESSE DELLA BAMBINA
COME SUGGERITO ANCHE DALLA DOTT.SSA La scelta di future scuole private dovrà CP_2 avvenire previo consenso di entrambe i genitori.
- con ogni ulteriore provvedimento di legge;
- con condanna al pagamento del compenso ex D.M. 55/2014 oltre spese e oneri accessori ponendo
a carico della ricorrente tutte le spese di lite e successive spese occorrende.”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
I. Con ricorso depositato in data 09.02.2023, chiedeva che il Tribunale pronunciasse Parte_1 la separazione giudiziale da con il quale aveva contratto matrimonio con rito civile Parte_2 in AD NO (MI) il 15.06.2019 (trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune di
AD NO, anno 2019, n. 29, Parte I) e dalla cui unione sono nati i figli , in data Per_1
07.09.2016, e , in data 15.03.2018. La ricorrente, più nello specifico, chiedeva la Persona_4 separazione giudiziale, l'affidamento condiviso dei figli minori con collocamento presso la madre, la regolamentazione dei diritti di visita paterni, l'assegnazione della casa coniugale e la determinazione in € 600,00 (€ 300,00 per ciascun figlio) del contributo che il resistente doveva ritenersi obbligato a corrisponderle a titolo di mantenimento dei figli minori, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Si costituiva con memoria depositata in data 09.05.2023, il quale aderiva alla Parte_2 domanda di separazione e chiedeva, peraltro, la pronunzia di addebito della separazione in capo alla ricorrente, l'affidamento congiunto dei figli minori con collocamento presso la madre, che venissero regolamentate le visite paterne e che venisse contenuto in € 100,00 l'assegno che il resistente doveva ritenersi obbligato a corrispondere alla ricorrente quale contributo al mantenimento dei figli minori.
All'udienza presidenziale del 30.05.2023 il Presidente f.f. dott. Camilla Filauro autorizzava i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto e si riservava in ordine alle ulteriori domande.
Con ordinanza del 05.06.2023 il Presidente f.f. adottava i provvedimenti provvisori e urgenti ai sensi dell'art. 708 c.p.c., così provvedendo:
“I. Affida i figli minori in modo condiviso ai genitori con collocamento prevalente presso la madre;
II. Dispone che il padre avrà facoltà di tenere con sé i figli minori un fine settimana ogni due, dal venerdì dalle ore 17,30 quando li preleverà dalla casa dei nonni materni al lunedì mattina quando li riporterà a scuola (ovvero presso eventuali centri estivi o presso casa della madre entro le ore 9,00 al di fuori del periodo scolastico), nonché un giorno nel corso della settimana dalle ore 17,30 con prelevamento presso casa dei nonni materni – il mercoledì in mancanza di diversi accordi tra i genitori - con pernottamento e riaccompagnamento a scuola il giorno successivo (ovvero presso eventuali centri estivi o presso casa della madre entro le ore 9,00 al di fuori del periodo scolastico); per quanto riguarda le festività, i figli trascorreranno con ciascun genitore una settimana nel corso delle vacanze natalizie, nel periodo compreso tra la fine delle lezioni scolastiche e il giorno 31 dicembre e dal giorno 31 dicembre alla ripresa delle lezioni scolastiche, ad anni alterni;
le vacanze pasquali e gli altri ponti civili e religiosi secondo il criterio dell'alternanza; quindici giorni anche non consecutivi nel corso delle vacanze estive da concordare entro il giorno 30 maggio di ogni anno;
III. Assegna la casa coniugale a con tutti i mobili in essa presenti affinché la occupi Parte_1 con i figli minori;
IV. Pone a carico di l'importo di € 200,00 (€ 100,00 per ciascun figlio), da versarsi Parte_2
a in via anticipata, entro il giorno 10 di ogni mese per 12 mensilità all'anno a titolo Parte_1 di contributo al mantenimento dei figli minori con decorrenza dal mese di maggio 2023. Sono comprese in tale somma le spese per vitto, abbigliamento e mensa scolastica;
abbonamenti e spese di trasporto relative alla frequenza scolastica;
farmaci da banco;
contributi alle spese di abitazione;
cancelleria e materiale didattico per la scuola successivi al corredo di inizio anno;
eventuali oneri per baby sitter, tempo prolungato, pre-scuola o doposcuola. Detta somma verrà annualmente rivalutata, secondo indici Istat-costo della vita per famiglie di operai e impiegati a far tempo maggio
2024 e con riferimento al mese di maggio 2023. Pone altresì a carico di il 50% delle Parte_2 spese mediche, scolastiche e sportive dei figli da concordarsi previamente tra i genitori (salvo che per le spese mediche urgenti e per le spese obbligatorie per la scuola pubblica), da versarsi a presentazione dei documenti giustificativi. Potranno essere erogate senza necessità di preventivo accordo le seguenti spese mediche: ticket per farmaci richiedenti prescrizione medica (escluso farmaci da banco), esami diagnostici non invasivi, trattamenti sanitari o visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritti dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche se non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); spese mediche urgenti;
nonché le seguenti spese di istruzione: iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
frequentazione di centri estivi gestiti da Ente Pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori). Richiederanno il preventivo accordo tutte le restanti spese;
in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti spese mediche: esami diagnostici, trattamenti sanitari o visite specialistiche presso strutture private, salvo urgenze;
cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
interventi chirurgici e accertamenti invasivi, anche se presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
nonché le seguenti altre spese: gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari, nonché di alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto
a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione). La richiesta di consenso dovrà pervenire alla controparte, in forma scritta, cartacea
o telematica (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), almeno giorni quindici-salvo urgenze- prima del compimento della attività, con indicazione specifica della spesa;
l'altro genitore, con lo stesso mezzo, dovrà far pervenire il proprio eventuale dissenso motivato entro giorni sette dalla comunicazione;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni. I conteggi di dare
e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza. A tal fine, il genitore che ha anticipato le spese invierà la propria richiesta in forma scritta, cartacea o telematica, con i relativi documenti giustificativi -anche per le spese erogabili senza preventivo accordo- almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al mantenimento ordinario del mese successivo;
V. Dispone che ciascun genitore percepisca il 50% dell'assegno unico per i figli a carico;
VI. Nomina ex articolo 68 c.p.c., su consenso delle parti, un ausiliario del Giudice nella persona della dott. HE Gardon, nota all'Ufficio, con il seguente incarico:
“a) supportare i minori e il nucleo familiare al fine di promuovere e legittimare le relazioni con entrambi i genitori, nell'elaborazione delle dinamiche conseguenti alla separazione, con facoltà di vedere i minori e i genitori separatamente e congiuntamente;
b) verificare anche mediante colloqui con gli Istituti Scolastici e le parti quale sia l'attuale condizione dei minori, e se si rendano necessari interventi di supporto per gli stessi;
c) coadiuvare il confronto e la relazione tra i genitori, fornendo loro i suggerimenti ritenuti opportuni per il superamento delle eventuali criticità nel rapporto tra gli stessi e la prole;
d) supportare i genitori, fornendo loro – ove ritenuto opportuno – suggerimenti o raccomandazioni nelle scelte in tema di salute dei minori, educazione, formazione;
e) attuare e/o rimodulare, sentite le parti ed acquisito il loro consenso sul punto, esaminati i minori,
i tempi di visita paterni, tenuto conto della regolamentazione disposta con il presente provvedimento, considerato il benessere psicofisico dei minori ed il loro esclusivo interesse;
f) verificare il corretto esercizio del diritto di visita paterno, il rispetto degli orari da parte dei genitori, l'idoneità degli ambienti di vita dei minori, avendo cura di segnalare eventuali disagi dei minori.”.
VII. Invita il nominato ausiliario a far pervenire entro il 26 giugno 2023 all'indirizzo di posta elettronica dichiarazione di accettazione Email_1 dell'incarico, con impegno a ben e fedelmente adempiere allo stesso, ed indicazione della data e delle modalità di primo incontro;
VIII. Liquida a favore dell'ausiliario un acconto di € 800,00 che dovrà essere versato dalle parti al momento del primo incontro nella misura del 50% ciascuna, con vincolo di solidarietà verso
l'ausiliario; tale fondo spese coprirà l'attività di studio della controversia, n. 6 incontri e la redazione del primo report;
IX. Invita il nominato Ausiliario a far pervenire all'indirizzo un report in ordine al percorso effettuato dalle Email_1 parti entro il giorno 1 dicembre 2023;
X. Dichiara inammissibile la domanda posta da volta alla condanna di Parte_1 [...]
al versamento di una somma a titolo di arretrati per il mancato versamento del contributo Pt_2 al mantenimento per i figli minori;
XI. Nomina giudice istruttore sé stessa;
XII. Fissa per la comparizione dei soli legali delle parti innanzi al predetto magistrato l'udienza del giorno 14 dicembre 2023 alle ore 11,30, riservando al giudice istruttore la fissazione di eventuale udienza per la comparizione personale delle parti;
XIII. Assegna a termine sino a trenta giorni liberi prima dell'udienza per il deposito Parte_1 in cancelleria di memoria integrativa, avente il contenuto di cui all'art. 163 terzo comma, n. 2), 3),
4),5) e 6);
XIV. Assegna termine a sino a dieci giorni liberi prima dell'udienza per la Parte_2 costituzione in giudizio ai sensi degli artt. 166 e 167 primo e secondo comma cod. proc. civ., nonché per la proposizione delle eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio;
XV. Avvisa che la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui Parte_2 all'art. 167 cod. proc. civ. e che oltre il termine stesso non potranno più essere proposte le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio.”
Alla successiva udienza del giorno 14.12.2023 tenutasi dinanzi al Giudice Istruttore i difensori delle parti chiedevano la concessione dei termini di cui all'art. 183, comma 6 c.p.c., e il Giudice fissava nuova udienza per il 28.03.2024 per l'esame del report dell'ausiliario incaricato e per la discussione sulle istanze istruttorie.
A scioglimento della riserva assunta all'esito dell'udienza del 28.03.2024, alla quale i legali delle parti insistevano per le istanze istruttorie articolate in atti e davano atto della disponibilità delle parti di proseguire il percorso con l'ausiliario del Giudice, il Giudice, con ordinanza resa in pari data, ordinava ex art. 210 c.p.c. a entrambe le parti la produzione in giudizio delle dichiarazioni dei redditi delle parti degli anni di imposta 2022 e 2023 (730 anni 2023 e 2024), disponeva la prosecuzione del percorso con l'ausiliario dott.ssa assegnando termine all'ausiliario per il deposito in giudizio CP_2 un report circa l'attività di osservazione svolta, e fissava udienza per il successivo 03.10.2024. All'udienza del 03.10.2024 il Giudice rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
04.12.2024 disponendone la trattazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
A tale udienza le parti precisavano le conclusioni riportate in epigrafe e il giudice trasmetteva gli atti al Collegio per la decisione allo scadere dei concessi termini di cui all'art. 190 c.p.c.
II. Osserva in via preliminare il Tribunale che il materiale probatorio agli atti è idoneo e sufficiente a fondare una motivata decisione su tutte le domande svolte dalle parti, ritenendo il Collegio di confermare le determinazioni istruttorie assunte dal Giudice Istruttore con l'ordinanza sopra indicata avendo le parti avanzato istanze istruttorie in parte irrilevanti, in parte concernenti circostanze documentali o documentabili e in parte attinenti a circostanze generiche e valutative.
III. Tanto premesso in fatto, la domanda di separazione deve essere accolta, in quanto fondata.
Le parti hanno contratto matrimonio con rito civile in AD NO (MI) il 15.06.2019 (trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune di AD NO, anno 2019, n. 29, Parte I).
Dalla loro unione sono nati i figli , in data 07.09.2016, e , in data 15.03.2018. Per_1 Persona_4
Deve rilevarsi che dagli atti è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi e da recare pregiudizio all'educazione della prole.
Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, la convivenza (in termini cfr. Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183).
Orbene, nel caso di specie è emerso, sulla base delle circostanze come riferite ed evidenziate dai coniugi nei rispettivi atti introduttivi, che la convivenza matrimoniale è divenuta intollerabile e improseguibile.
Va, dunque, pronunciata la separazione personale senza addebito, non avendo parte resistente reiterato la domanda di addebito da intendersi pertanto rinunciata.
IV. Deve a questo punto essere decisa la domanda di affidamento dei figli e Per_1 Persona_4 ai genitori.
Al riguardo è noto come il legislatore del 2006 abbia prescelto come prioritaria la modalità di affido condiviso della prole minore di età a entrambi i genitori, dovendosi sempre tutelare, ove possibile, il diritto alla c.d. bigenitorialità.
Se questa è la regola, l'art. 337 quater c.c. consente al giudice di disporre l'affido esclusivo dei minori a un genitore quando l'affido all'altro sia contrario al superiore interesse del minore, interesse che deve ispirare ogni decisione del giudice nell'ambito dei procedimenti riguardanti minori e che trova la propria copertura normativa a livello primario, nella Convenzione Europea dei diritti dell'uomo
(art. 8) e nella Costituzione (artt. 2, 30 e 31). Tale regola, pertanto, è derogabile solo ove seriamente pregiudizievole per il minore.
Per consolidato orientamento della giurisprudenza di merito e di legittimità, l'elevata conflittualità tra i coniugi non giustifica di per sé una pronuncia di affidamento esclusivo dei figli minori a uno dei genitori, ove la stessa non sia tale da recare un serio pregiudizio allo sviluppo psicofisico dei minori e ove non emergano specifici elementi che consentano di formulare una valutazione prognostica negativa circa l'idoneità all'esercizio della genitorialità da parte di uno dei due genitori (in tal senso cfr. Cass. Civ. sez. I sent. n. 27 del 03.01.2017; n. 1777 del 08.02.2012 e 5108 del 29.03.2012; n.
24526 del 02.12.2010 e 16593 del 18.06.2008; nella giurisprudenza di merito cfr. Trib. Catania sez. I sent. n. 4706 del 29.11.2018), considerato che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo
“dovrà essere sorretta da una motivazione non solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore” (Cass.
Civ. sez. VI – I, ord. n. 24526 del 02.12.2010).
Osserva il Tribunale che le parti nel corso del procedimento, grazie alla nomina dell'ausiliario del
Giudice cui le stesse hanno aderito, hanno superato l'iniziale conflittualità che rischiava di compromettere il benessere dei figli minori e hanno raggiunto accordi funzionali ai bisogni degli stessi. A tale riguardo l'ausiliario nominato dott.ssa HE Gardon nel report depositato in data
29.11.2023 ha riportato che i coniugi hanno partecipato al percorso con costanza, sebbene sin da subito la relazione sia parsa altamente conflittuale e siano stati rari i momenti in cui si è riusciti a raggiungere un clima sufficientemente buono per poter fare nascere uno scambio costruttivo. Dal medesimo report è emerso il conflitto di lealtà cui erano esposti i minori coinvolti direttamente nella questione relativa ai tempi di permanenza presso i genitori (“ è una bella bambina, disinvolta, Per_1 competente e con un eloquio fluido e sicuro. Mentre giochiamo mi dice che lei aveva già parlato, con la mamma e , qualche giorno prima del nostro incontro, e che lei ma anche il fratello, Per_2 vorrebbero stare di più con il papà. aggiunge che quando stanno con il padre si divertono e Per_1 stanno bene e per tale motivo chiede di passare anche il giovedì con lui quando non lo vedrà nel fine settimana. Mi dice che i genitori, in questo ultimo periodo, litigano meno ma che i “messaggi brutti” se li scrivono comunque e che a lei questo dispiace tanto. Finito il nostro breve gioco facciamo entrare i genitori e . resta vicino alla scrivente durante la comunicazione. Quando si Per_2 Per_1 esplicita il desiderio di , la scrivente chiede ad , seduto su una seggiolina posizionata Per_1 Per_2 tra i genitori, se è così come dice la sorella, cioè che anche lui vuole stare di più col padre e vederlo il giovedì. Il bambino annuisce con un timido sorriso. La signora interviene, guarda il Pt_1 bambino e gli domanda.” tu vuoi andare dal papa il giovedì a dormire?”. la guarda Per_2 Per_2
e fa cenno di no con la testolina. la signora interviene dicendo “lo sapevo, io lo sapevo”. si Per_1 agita, cambia tono, il viso si rattrista e dice “se non viene allora non vado neanche io. Il Per_2 signor cambia espressione e la seduta diventa estremamente faticosa. […] Escono Pt_2 dall'incontro tutti un po' provati.”). Anche nel successivo report del 15.03.2024 l'ausiliario ha dato atto del permanere della conflittualità genitoriale e che tuttavia i minori, rispetto al periodo di osservazione precedente, si sono mostrati sereni e tranquilli sia nel passaggio da un genitore all'altro che nel rapporto con i nuovi compagni dei genitori ( riesce a separarsi dalla mamma molto Per_2 serenamente, il bambino si dimostra davvero molto cresciuto, sorridente, capace di stare in relazione con l'adulto. Entrambi i bambini si dichiarano sereni nello stare con i genitori e con HE e Per_5
i compagni dei genitori.”).
Nel report depositato in data 27.09.2024 è emerso quindi un miglioramento nella relazione tra i genitori (la sig. e il sig. sono riusciti, grazie al lavoro fatto e all'impegno messo, Pt_1 Pt_2 sia nel percorso con la scrivente sia nei rispettivi percorsi individuali, a raggiungere un livello di consapevolezza individuale che li ha resi capaci di avere degli scambi tra loro abbastanza funzionali.
La scrivente ritiene, anche dopo aver sentito le rispettive terapeute, necessario almeno un anno di lavoro psicologico per entrambi. Gli obiettivi, infatti, non si possono dire ancora completamente raggiunti e al loro raggiungimento avranno bisogno di essere consolidati.
Rispetto al lavoro della coppia genitoriale sarà certamente utile che i signori individuino un professionista che li possa fare riflettere sui significati di una genitorialità realmente condivisa, si ritiene infatti che il percorso, ben avviato, abbia bisogno di essere consolidato. Come già detto in una precedente relazione, i bambini per ora non sembrano essere in una situazione di compromissione psicologica, la riduzione del conflitto li aiuterà ad affrontare una crescita armonica.”).
Ritiene di conseguenza il Tribunale che, tenuto conto di quanto precede – precisamente della maggiore attenzione dimostrata dai genitori agli interessi dei figli, della sensibile riduzione della conflittualità genitoriale e della situazione di benessere di e , nonché della Per_1 Persona_4 concorde richiesta in tal senso formulata dai genitori, - debba essere disposto l'affidamento condiviso di e ai genitori, tale apparendo la migliore soluzione nell'interesse morale e Per_1 Persona_4 materiale dei minori.
Quanto ai tempi di permanenza dei minori presso i genitori, il resistente ha domandato un ampliamento dei tempi di permanenza dei figli presso il padre per ulteriori due giorni su base mensile al fine di ridurre il periodo di distacco dei minori dal padre, domanda cui la ricorrente si è opposta.
Nel corso del procedimento, precisamente in data 02.01.2024, le parti hanno raggiunto un accordo volto ad ampliare i tempi di permanenza dei figli presso il padre rispetto a quanto disposto nei provvedimenti presidenziali, di guisa che i minori pernottassero presso il padre per 12 giorni su base mensile anziché per 10 come disposto nei provvedimenti provvisori. A tale accordo le parti sono pervenute sia grazie al lavoro svolto con l'ausiliario del Giudice che grazie alla condizione di maggiore serenità raggiunta dai minori quale emersa per la prima volta nel report dell'ausiliario del
15.03.2024 sopra riportato.
Ritiene il Tribunale che, tenuto conto dell'età dei figli e della introduzione del nuovo calendario di frequentazioni da appena un anno, non risponda all'interesse attuale dei minori un'ulteriore modifica che porterebbe non già a ridurre il periodo di distacco dei minori dal padre quanto piuttosto a un'eccessiva frammentazione dei tempi di permanenza dei minori presso entrambi i genitori, con significativa compromissione delle loro abitudini di vita e di quella necessaria stabilità di cui i minori devono poter godere pure nel contesto separativo.
Al fine di ridurre il periodo di distacco dei minori dal padre, piuttosto, il padre nelle settimane che terminano con il weekend di competenza paterna, potrà tenere con sé i figli a dormire presso di sé nella giornata di martedì anziché di mercoledì, il tutto fatti salvi diversi e migliori accordi dei genitori che tengano conto degli impegni di lavoro dei genitori e degli impegni extra scolastici dei figli, il tutto come meglio indicato in parte dispositiva.
V. La casa coniugale, attesa la concorde richiesta in tal senso formulata dalle parti, deve essere assegnata con tutti gli arredi e i corredi in essa esistenti a perché la occupi Parte_1 unitamente ai figli minori e . Per_1 Persona_4
VI. Quanto agli obblighi contributivi e di mantenimento della minore, è noto come ai sensi dell'art. 337 ter c.c. ciascun genitore deve contribuire al mantenimento dei figli minori in misura proporzionale al proprio reddito e che il giudice può stabilire un assegno periodico a favore di un genitore al fine di realizzare il principio di proporzionalità (c.d. assegno perequativo). Nel determinare la misura di tale assegno il giudice dovrà prendere in considerazione, in particolare, le esigenze attuali del figlio, il tenore di vita goduto dal figlio durante la convivenza dei genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore e le risorse economiche di entrambi i genitori. Ove il figlio sia collocato in misura prevalente presso uno dei due genitori, in particolare, il genitore non collocatario non potrà ritenersi sollevato in tutto o in parte dell'obbligo di corrispondere l'assegno per il tempo in cui il minore si trovi presso di lui ed egli provveda in modo esclusivo al suo mantenimento, dal momento che “il contributo al mantenimento dei figli minori, quantificato in una somma fissa mensile in favore del genitore affidatario, non costituisce, in mancanza di diverse disposizioni, il mero rimborso delle spese sostenute da quest'ultimo nel mese corrispondente, bensì la rata mensile di un assegno annuale determinato, tenendo conto di ogni altra circostanza emergente dal contesto, in funzione delle esigenze della prole rapportate all'anno” (Cass. Civ., sez. I, sent. n. 18869 dello
08.09.2014).
lavora come assistente legale e nell'anno di imposta 2023 (730 anno 2024) ha Parte_1 esposto redditi lordi annui di € 38.792,00 pari, dedotti gli oneri fiscali e deducibili e rapportati su dodici mensilità, a circa € 2.448.91 netti mensili;
nell'anno di imposta 2022 (730 anno 2023) ha esposto redditi lordi annui di € 38.743,00 pari, dedotti gli oneri fiscali e deducibili e rapportati su dodici mensilità, a circa € 2.454,17 netti mensili;
nell'anno di imposta 2021 (CU anno 2022) ha esposto redditi lordi annui di € 40.662,38 pari, dedotti gli oneri fiscali e deducibili e rapportati su dodici mensilità, a circa € 2.437,17 netti mensili.
Per effetto della disponibilità in tal senso manifestata dal resistente, la ricorrente percepirà in via esclusiva l'assegno unico per i figli a carico che al momento ammonta a € 200,00 mensili.
La ricorrente vive con i figli nella casa coniugale di sua proprietà esclusiva non gravata da mutuo e la stessa ha documentato l'esistenza di oneri fissi pari ad € 3.159,79 per fornitura annuale di gas per l'abitazione (cfr. doc. 15 memoria 183, co. 6, c.p.c. n. 2), € 1.718,55 per fornitura energia elettrica
(cfr. doc. n. 16 memoria 183, co. 6, c.p.c. n. 2), € 924,96 per abbonamento SKY (cfr. doc. n. 17 memoria 183, co. 6, c.p.c. n. 2), € 667,34 per allacciamento WI-FI (cfr. doc.18 memoria 183, co. 6,
c.p.c. n. 2), € 309,69 per fornitura acqua potabile (cfr. doc. 19 memoria 183, co. 6, c.p.c. n. 2), per un totale di circa € 500,00 mensili. La ricorrente ha altresì documentato una spesa media mensile per la mensa scolastica di di circa € 100,00 (cfr. doc. 20 – 20A memoria 183, co. 6, c.p.c. n. 2). Per_1 lavora in banca e nell'anno di imposta 2023 (730 anno 2024) ha esposto redditi lordi Parte_2 annui di € 36.538,00 pari, dedotti gli oneri fiscali e deducibili e rapportati su dodici mensilità, a circa
€ 2.325,58 netti mensili;
nell'anno di imposta 2022 (730 anno 2023) ha esposto redditi lordi annui di
€ 34.993,00 pari, dedotti gli oneri fiscali e deducibili e rapportati su dodici mensilità, a circa €
2.217,08 netti mensili;
nell'anno di imposta 2021 (730 anno 2022) ha esposto redditi lordi annui di €
33.248,00 pari, dedotti gli oneri fiscali e deducibili e rapportati su dodici mensilità, a circa € 2.038,91 netti mensili.
Il resistente è titolare del diritto di proprietà su un immobile sito nel Comune di Monza, gravato da mutuo con rata mensile pari ad € 580,00, (cfr. doc. allegato alla comparsa di costituzione) concesso in locazione a terzi con canone pari ad € 510,00 mensili. Osservato che lo stesso all'udienza presidenziale ha dichiarato di essersi trasferito in un immobile sito a AD NO concessogli in locazione, per il quale versa un canone di € 700,00 mensili, documentato esclusivamente da una disposizione di bonifico allegata dal resistente alla compara di costituzione;
il resistente ha esposto l'esistenza di oneri fissi mensili per € 195,00 per il pagamento di un finanziamento per l'acquisto di un autovettura con scadenza al 15.06.2025 e di € 140,00 per il pagamento di un finanziamento per sostenere le spese legali con scadenza al 01.03.2030, tutti non documentati e dichiarati nel solo modulo spese depositato in data 13.05.2023, nonché nella memoria
183, co. 6, c.p.c. n. 2.
Ritenuto che, alla luce di tali elementi, precisamente i redditi delle parti, gli oneri dei quali le stesse sono gravate, i rimodulati tempi di permanenza dei figli presso i genitori e la percezione in via esclusiva dell'assegno unico da parte della madre (per cui il padre verserà indirettamente ulteriori 100,00 € di contributo al mantenimento dei figli), può determinarsi come in dispositivo l'importo dell'assegno di mantenimento a carico di per i figli, oltre al 50% delle spese Parte_2 straordinarie ivi indicate. VIII. Le spese di lite, tenuto conto della soccombenza reciproca parziale delle parti rispetto alle domande proposte, devono essere interamente compensate tra le parti stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle conclusioni assunte dalle parti nella controversia civile n. 1170/2023, ogni diversa domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, disattesa così statuisce:
I) Dichiara la separazione personale di e che hanno contratto Parte_1 Parte_2 matrimonio con rito civile in AD NO (MI) il 15.06.2019 (trascritto presso gli atti dello
Stato civile del Comune di AD NO, anno 2019, n. 29, Parte I);
II) Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di stato civile del Comune di AD NO (MI), dopo il suo passaggio in giudicato, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
III) Affida i figli minori in modo condiviso ai genitori con collocamento prevalente anche a fini anagrafici presso la madre;
IV) Dispone che il padre avrà facoltà di tenere con sé i figli minori un fine settimana ogni due, dal venerdì dalle ore 17,30 quando li preleverà dalla casa dei nonni materni al lunedì mattina quando li riporterà a scuola (ovvero presso eventuali centri estivi o presso casa della madre entro le ore 9,00 al di fuori del periodo scolastico), nonché nelle settimane che terminano con il fine settimana di competenza paterna un giorno nel corso della settimana dalle ore 17,30 con prelevamento presso casa dei nonni materni – il martedì in mancanza di diversi accordi tra i genitori - con pernottamento e riaccompagnamento a scuola il giorno successivo (ovvero presso eventuali centri estivi o presso casa della madre entro le ore 9,00 al di fuori del periodo scolastico). Nelle settimane che terminano con il weekend di competenza materna, il padre avrà la facoltà di tenere i figli due giorni nel corso della settimana dalle ore 17,30 con prelevamento presso casa dei nonni materni – il mercoledì in mancanza di diversi accordi tra i genitori - con pernottamento e riaccompagnamento a scuola il venerdì mattina
(ovvero presso eventuali centri estivi o presso casa della madre entro le ore 9,00 al di fuori del periodo scolastico). Per quanto riguarda le festività, i figli trascorreranno con ciascun genitore una settimana nel corso delle vacanze natalizie, nel periodo compreso tra la fine delle lezioni scolastiche e il giorno
31 dicembre e dal giorno 31 dicembre alla ripresa delle lezioni scolastiche, ad anni alterni;
le vacanze pasquali e gli altri ponti civili e religiosi secondo il criterio dell'alternanza; quindici giorni anche non consecutivi nel corso delle vacanze estive da concordare entro il giorno 30 maggio di ogni anno;
V) Invita le parti a mantenere uno spazio di supporto alla genitorialità e di coordinamento;
VI) Assegna la casa coniugale con tutti gli arredi in essa esistenti a affinché la Parte_1 occupi con i figli minori;
VII) Pone a carico di l'importo di € 150,00 (€ 75,00 per ciascun figlio), da versarsi a Parte_2
in via anticipata, entro il giorno 10 di ogni mese per 12 mensilità all'anno a titolo di Parte_1 contributo al mantenimento dei figli minori con decorrenza dal mese di marzo 2025. Sono comprese in tale somma le spese per vitto, abbigliamento e mensa scolastica;
abbonamenti e spese di trasporto relative alla frequenza scolastica;
farmaci da banco;
contributi alle spese di abitazione;
cancelleria e materiale didattico per la scuola successivi al corredo di inizio anno;
eventuali oneri per baby sitter, tempo prolungato, pre-scuola o doposcuola. Detta somma verrà annualmente rivalutata, secondo indici Istat-costo della vita per famiglie di operai e impiegati a far tempo marzo 2026 e con riferimento al mese di marzo 2025. Pone altresì a carico di il 50% delle spese mediche, scolastiche Parte_2
e sportive dei figli da concordarsi previamente tra i genitori (salvo che per le spese mediche urgenti e per le spese obbligatorie per la scuola pubblica), da versarsi a presentazione dei documenti giustificativi. Potranno essere erogate senza necessità di preventivo accordo le seguenti spese mediche: ticket per farmaci richiedenti prescrizione medica (escluso farmaci da banco), esami diagnostici non invasivi, trattamenti sanitari o visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritti dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche se non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); spese mediche urgenti;
nonché le seguenti spese di istruzione: iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
frequentazione di centri estivi gestiti da Ente Pubblico (es. Comune)
o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori). Richiederanno il preventivo accordo tutte le restanti spese;
in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti spese mediche: esami diagnostici, trattamenti sanitari o visite specialistiche presso strutture private, salvo urgenze;
cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
interventi chirurgici e accertamenti invasivi, anche se presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
nonché le seguenti altre spese: gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post- universitari, nonché di alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione). La richiesta di consenso dovrà pervenire alla controparte, in forma scritta, cartacea o telematica (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), almeno giorni quindici-salvo urgenze- prima del compimento della attività, con indicazione specifica della spesa;
l'altro genitore, con lo stesso mezzo, dovrà far pervenire il proprio eventuale dissenso motivato entro giorni sette dalla comunicazione;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni.
I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza. A tal fine, il genitore che ha anticipato le spese invierà la propria richiesta in forma scritta, cartacea o telematica, con i relativi documenti giustificativi -anche per le spese erogabili senza preventivo accordo- almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al mantenimento ordinario del mese successivo;
VIII) Dispone che l'assegno unico per il figlio a carico sia percepito in via esclusiva alla madre su accordo delle parti;
IX) Compensa le spese di lite tra le parti. Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del giorno 27 febbraio 2024
Il Giudice relatore
Dott. Camilla Filauro
Il Presidente
Dott. Carmen Arcellaschi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 1170/2023 R.G. promossa da:
(C.F. ), nata a [...] in data [...] e residente Parte_1 C.F._1
a AD NO (MI), Via Fabio Filzi n. 7, rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Savoldi ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Milano, Viale Tunisia 25, giusta procura in calce al ricorso
RICORRENTE
contro
:
(C.F. ) nato a [...] il [...], residente a [...]Parte_2 C.F._2
Milanino (MI), Via Adda, rappresentato e difeso dall'avv. Tea Lunari ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Milano, Corso Porta Romana n. 132, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione
RESISTENTE
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza
INTERVENUTO
Oggetto: separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente rispettivamente in data 04.12.2024
e 03.12.2024.
Conclusioni per Parte_1
“Piaccia al Tribunale Ecc.mo, contrariis rejectis, così
GIUDICARE
.=. PRELIMINARMENTE
Accertato e confermato che è venuta meno la comunione spirituale e materiale tra i coniugi dichiarane la separazione anche con sentenza non definitiva ai sensi dell'art. 709 bis cpc, senza addebito alcuno, stante la rinuncia di controparte alla relativa domanda;
.=. NEL MERITO :=. CONFERMARE l'assegnazione della casa coniugale, sita in AD NO (MI) Via F. Filzi
n. 7, alla IG.ra , unica proprietaria, con tutti i mobili in essa presenti;
Pt_1
.=. CONFERMARE il provvedimento di affidamento condiviso ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso l'abitazione della madre, IG.ra ; Pt_1
.=. DATO ATTO dell'accordo raggiunto tra le parti in data 2 Gennaio 2024 relativamente alle modalità di frequentazione infrasettimanale con i minori ed , CONFERMARE le Per_1 Per_2 modalità stesse ampliando (rispetto alla disciplina provvisoria di cui al decreto giudiziale) le frequentazioni infrasettimanali dei minori con il padre della giornata (e pernottamento) del Giovedì nelle settimane che si concludono con il week-end di pertinenza della madre, per un totale di 12 giorni mensili;
CONTESTUALMENTE, sempre in punto frequentazione minori per tutto quanto Per_3 non modificato dall'accordo raggiunto, le modalità già disposte nell'ordinanza giudiziale in data 5
Giugno 2023,
.=. RESPINGERE sul punto frequentazioni ogni diversa ed ulteriore domanda avversariamente formulata.
.=. Previa CONFERMA del disposto obbligo di contributo di mantenimento mensile a carico del padre attualmente pari ad € 200,00 (€ 100,00 a bambino) disporne L'AUMENTO a carico del IG.
per le ragioni compiutamente esposte nelle memorie istruttorie (da aversi qui integralmente Pt_2 richiamate), di un importo pari ad € 200,00 a bambino, portando così il contributo ordinario mensile al mantenimento dei minori ad € 400,00 (pari ad € 200,00 a bambino);
.=. DISPORRE, in riforma di quanto stabilito in decreto provvisorio 5 Giugno 2023, che l'Assegno
Unico, attualmente percepito al 50% tra i coniugi, venga posto al 100% a favore della madre IG.ra
; Pt_1
.=. CONFERMARE il provvedimento che pone a carico del IG. il 50 % delle spese Pt_2 straordinarie relative ai due minori (scolastische, sportive, mediche ecc);
IN VIA ISTRUTTORIA
Nel caso in cui l'Ill.mo Giudice adito abbia, a scioglimento della riserva che sarà assunta all'esito della udienza (sostituita ex art. 127 ter cpc) del 4 Dicembre 2024 a pronunciarsi sulle precedenti istanze istruttorie delle parti, RESPINGERE le precedenti istanze formulate da controparte in quanto non necessarie e/o inammissibili (perché avversariamente formulate nella memoria 183, VI' comma
n. 2 cpc, GIA' dichiarata dalla Giudice stessa inammissibile in quanto fuori termine perentorio)
IN OGNI CASO con vittoria di spese e competenze di giudizio;
”
Conclusioni per Parte_2
“Voglia il Tribunale, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, nel merito:
- i due figli e rimarranno affidati congiuntamente ad entrambe i genitori;
Per_1 Per_2
- con le seguenti modalità oltre al calendario ad oggi previsto il signor chiede di poter Pt_2 tenere i bambini due giorni in più settimanali con pernottamento e pertanto di avere gli stessi giorni di visita della madre (TEMPO PARITETICO prevalendo il tempo con il padre piuttosto che con i nonni materni ) o COMUNQUE RISPETTO AI 12 GIORNI PREVISTI CHE VENGA CONCESSO IL
MARTEDI' NELLE SETTIMANE DI COMPETENZA DELLA MADRE, per non poter rimanere lontano dai minori per oltre 5 giorni settimanali e comunque pe un periodo di almeno 14 giorni settimanali;
- periodo di vacanze scolastiche di Natale (dal 23 al 31 dicembre) , di Capodanno (dal 31 al 6 gennaio) e Festività Pasquali alternati, con la possibilità di poter consegnare i regali ai bambini o alla vigilia o a Natale o Santo Stefano;
- vacanze estive stabilite sempre secondo la bigenitorialità, non è concepibile che i nonni materni o la madre portino al mare a Fano dove hanno la casa familiare i bambini per mesi interi e stiano lontani dal padre per settimane. Pertanto i figli passeranno 15 giorni con i rispettivi genitori, ma non staranno lontano dal padre per tutta l'estate, se non previo accordo nell'interesse dei bambini;
- il padre richiede che vengano garantiti gli stessi periodi di vacanza tra madre e padre, in un'ottica di bigenitorialità, proporzionalità e equità tra i due genitori( CHE I BAMBINI NON VENGANO
SEMPRE ALLONTANATI DAL PADRE PER LUNGHI PERIODI) ;
- i genitori dovranno impegnarsi per garantire una serena crescita psico-affettiva, e che tutte le scelte
e le decisioni di maggior interesse per i figli relative all'istruzione, l'educazione, la salute saranno assunte congiuntamente tenendo conto l'interesse primario e le inclinazioni dei minori;
- i genitori dovranno:
• impegnarsi, obbligandosi in tal senso nell'interesse esclusivo dei figli a privilegiare sempre l'altro genitore nell'accudimento dei figli minori in caso di loro impossibilità o assenza( e non i nonni materni o terzi)
• impegnarsi di condividere, ove possibile, i momenti salienti della vita dei minori (recite scolastiche, saggi sportivi, compleanni, feste liturgiche )
• comunicarsi preventivamente e tempestivamente indirizzi e recapiti telefonici nei luoghi in cui si recheranno i minori per periodi di vacanza anche brevi o fine settimana;
• garantire contatti quotidiani con i figli e con l'altro genitore quando il genitore si trova con loro, assicurando la rispettiva reperibilità telefonica,
• ulteriori accordi in merito alle visite dei bambini potranno essere concordati o derogati con il buon senso dei suddetti genitori ma previo consenso di entrambi.
• Il resistente può concedere il 50% dell'assegno di mantenimento purchè i giorni di visita non vengano utilizzati come ricatto dalla madre per ottenere un maggior incremento al mantenimento;
IL SIGNOR HA CONCESSO NELL'INTERESSE DI LE CHE FINISCA IL Pt_2
PERCORSO SCOLASTICO PRESSO LA SCUOLA PRIVATA FINO ALLA FINE CP_1
DELLE SCUOLE ELEMENTARI PER NON DESTABILIZZARLA E QUESTO COMPORTA CHE LO
STESSO PAGA IL 50% DELL'ISTITUTO PRIVATO SOLO NELL'INTERESSE DELLA BAMBINA
COME SUGGERITO ANCHE DALLA DOTT.SSA La scelta di future scuole private dovrà CP_2 avvenire previo consenso di entrambe i genitori.
- con ogni ulteriore provvedimento di legge;
- con condanna al pagamento del compenso ex D.M. 55/2014 oltre spese e oneri accessori ponendo
a carico della ricorrente tutte le spese di lite e successive spese occorrende.”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
I. Con ricorso depositato in data 09.02.2023, chiedeva che il Tribunale pronunciasse Parte_1 la separazione giudiziale da con il quale aveva contratto matrimonio con rito civile Parte_2 in AD NO (MI) il 15.06.2019 (trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune di
AD NO, anno 2019, n. 29, Parte I) e dalla cui unione sono nati i figli , in data Per_1
07.09.2016, e , in data 15.03.2018. La ricorrente, più nello specifico, chiedeva la Persona_4 separazione giudiziale, l'affidamento condiviso dei figli minori con collocamento presso la madre, la regolamentazione dei diritti di visita paterni, l'assegnazione della casa coniugale e la determinazione in € 600,00 (€ 300,00 per ciascun figlio) del contributo che il resistente doveva ritenersi obbligato a corrisponderle a titolo di mantenimento dei figli minori, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Si costituiva con memoria depositata in data 09.05.2023, il quale aderiva alla Parte_2 domanda di separazione e chiedeva, peraltro, la pronunzia di addebito della separazione in capo alla ricorrente, l'affidamento congiunto dei figli minori con collocamento presso la madre, che venissero regolamentate le visite paterne e che venisse contenuto in € 100,00 l'assegno che il resistente doveva ritenersi obbligato a corrispondere alla ricorrente quale contributo al mantenimento dei figli minori.
All'udienza presidenziale del 30.05.2023 il Presidente f.f. dott. Camilla Filauro autorizzava i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto e si riservava in ordine alle ulteriori domande.
Con ordinanza del 05.06.2023 il Presidente f.f. adottava i provvedimenti provvisori e urgenti ai sensi dell'art. 708 c.p.c., così provvedendo:
“I. Affida i figli minori in modo condiviso ai genitori con collocamento prevalente presso la madre;
II. Dispone che il padre avrà facoltà di tenere con sé i figli minori un fine settimana ogni due, dal venerdì dalle ore 17,30 quando li preleverà dalla casa dei nonni materni al lunedì mattina quando li riporterà a scuola (ovvero presso eventuali centri estivi o presso casa della madre entro le ore 9,00 al di fuori del periodo scolastico), nonché un giorno nel corso della settimana dalle ore 17,30 con prelevamento presso casa dei nonni materni – il mercoledì in mancanza di diversi accordi tra i genitori - con pernottamento e riaccompagnamento a scuola il giorno successivo (ovvero presso eventuali centri estivi o presso casa della madre entro le ore 9,00 al di fuori del periodo scolastico); per quanto riguarda le festività, i figli trascorreranno con ciascun genitore una settimana nel corso delle vacanze natalizie, nel periodo compreso tra la fine delle lezioni scolastiche e il giorno 31 dicembre e dal giorno 31 dicembre alla ripresa delle lezioni scolastiche, ad anni alterni;
le vacanze pasquali e gli altri ponti civili e religiosi secondo il criterio dell'alternanza; quindici giorni anche non consecutivi nel corso delle vacanze estive da concordare entro il giorno 30 maggio di ogni anno;
III. Assegna la casa coniugale a con tutti i mobili in essa presenti affinché la occupi Parte_1 con i figli minori;
IV. Pone a carico di l'importo di € 200,00 (€ 100,00 per ciascun figlio), da versarsi Parte_2
a in via anticipata, entro il giorno 10 di ogni mese per 12 mensilità all'anno a titolo Parte_1 di contributo al mantenimento dei figli minori con decorrenza dal mese di maggio 2023. Sono comprese in tale somma le spese per vitto, abbigliamento e mensa scolastica;
abbonamenti e spese di trasporto relative alla frequenza scolastica;
farmaci da banco;
contributi alle spese di abitazione;
cancelleria e materiale didattico per la scuola successivi al corredo di inizio anno;
eventuali oneri per baby sitter, tempo prolungato, pre-scuola o doposcuola. Detta somma verrà annualmente rivalutata, secondo indici Istat-costo della vita per famiglie di operai e impiegati a far tempo maggio
2024 e con riferimento al mese di maggio 2023. Pone altresì a carico di il 50% delle Parte_2 spese mediche, scolastiche e sportive dei figli da concordarsi previamente tra i genitori (salvo che per le spese mediche urgenti e per le spese obbligatorie per la scuola pubblica), da versarsi a presentazione dei documenti giustificativi. Potranno essere erogate senza necessità di preventivo accordo le seguenti spese mediche: ticket per farmaci richiedenti prescrizione medica (escluso farmaci da banco), esami diagnostici non invasivi, trattamenti sanitari o visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritti dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche se non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); spese mediche urgenti;
nonché le seguenti spese di istruzione: iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
frequentazione di centri estivi gestiti da Ente Pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori). Richiederanno il preventivo accordo tutte le restanti spese;
in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti spese mediche: esami diagnostici, trattamenti sanitari o visite specialistiche presso strutture private, salvo urgenze;
cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
interventi chirurgici e accertamenti invasivi, anche se presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
nonché le seguenti altre spese: gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari, nonché di alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto
a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione). La richiesta di consenso dovrà pervenire alla controparte, in forma scritta, cartacea
o telematica (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), almeno giorni quindici-salvo urgenze- prima del compimento della attività, con indicazione specifica della spesa;
l'altro genitore, con lo stesso mezzo, dovrà far pervenire il proprio eventuale dissenso motivato entro giorni sette dalla comunicazione;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni. I conteggi di dare
e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza. A tal fine, il genitore che ha anticipato le spese invierà la propria richiesta in forma scritta, cartacea o telematica, con i relativi documenti giustificativi -anche per le spese erogabili senza preventivo accordo- almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al mantenimento ordinario del mese successivo;
V. Dispone che ciascun genitore percepisca il 50% dell'assegno unico per i figli a carico;
VI. Nomina ex articolo 68 c.p.c., su consenso delle parti, un ausiliario del Giudice nella persona della dott. HE Gardon, nota all'Ufficio, con il seguente incarico:
“a) supportare i minori e il nucleo familiare al fine di promuovere e legittimare le relazioni con entrambi i genitori, nell'elaborazione delle dinamiche conseguenti alla separazione, con facoltà di vedere i minori e i genitori separatamente e congiuntamente;
b) verificare anche mediante colloqui con gli Istituti Scolastici e le parti quale sia l'attuale condizione dei minori, e se si rendano necessari interventi di supporto per gli stessi;
c) coadiuvare il confronto e la relazione tra i genitori, fornendo loro i suggerimenti ritenuti opportuni per il superamento delle eventuali criticità nel rapporto tra gli stessi e la prole;
d) supportare i genitori, fornendo loro – ove ritenuto opportuno – suggerimenti o raccomandazioni nelle scelte in tema di salute dei minori, educazione, formazione;
e) attuare e/o rimodulare, sentite le parti ed acquisito il loro consenso sul punto, esaminati i minori,
i tempi di visita paterni, tenuto conto della regolamentazione disposta con il presente provvedimento, considerato il benessere psicofisico dei minori ed il loro esclusivo interesse;
f) verificare il corretto esercizio del diritto di visita paterno, il rispetto degli orari da parte dei genitori, l'idoneità degli ambienti di vita dei minori, avendo cura di segnalare eventuali disagi dei minori.”.
VII. Invita il nominato ausiliario a far pervenire entro il 26 giugno 2023 all'indirizzo di posta elettronica dichiarazione di accettazione Email_1 dell'incarico, con impegno a ben e fedelmente adempiere allo stesso, ed indicazione della data e delle modalità di primo incontro;
VIII. Liquida a favore dell'ausiliario un acconto di € 800,00 che dovrà essere versato dalle parti al momento del primo incontro nella misura del 50% ciascuna, con vincolo di solidarietà verso
l'ausiliario; tale fondo spese coprirà l'attività di studio della controversia, n. 6 incontri e la redazione del primo report;
IX. Invita il nominato Ausiliario a far pervenire all'indirizzo un report in ordine al percorso effettuato dalle Email_1 parti entro il giorno 1 dicembre 2023;
X. Dichiara inammissibile la domanda posta da volta alla condanna di Parte_1 [...]
al versamento di una somma a titolo di arretrati per il mancato versamento del contributo Pt_2 al mantenimento per i figli minori;
XI. Nomina giudice istruttore sé stessa;
XII. Fissa per la comparizione dei soli legali delle parti innanzi al predetto magistrato l'udienza del giorno 14 dicembre 2023 alle ore 11,30, riservando al giudice istruttore la fissazione di eventuale udienza per la comparizione personale delle parti;
XIII. Assegna a termine sino a trenta giorni liberi prima dell'udienza per il deposito Parte_1 in cancelleria di memoria integrativa, avente il contenuto di cui all'art. 163 terzo comma, n. 2), 3),
4),5) e 6);
XIV. Assegna termine a sino a dieci giorni liberi prima dell'udienza per la Parte_2 costituzione in giudizio ai sensi degli artt. 166 e 167 primo e secondo comma cod. proc. civ., nonché per la proposizione delle eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio;
XV. Avvisa che la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui Parte_2 all'art. 167 cod. proc. civ. e che oltre il termine stesso non potranno più essere proposte le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio.”
Alla successiva udienza del giorno 14.12.2023 tenutasi dinanzi al Giudice Istruttore i difensori delle parti chiedevano la concessione dei termini di cui all'art. 183, comma 6 c.p.c., e il Giudice fissava nuova udienza per il 28.03.2024 per l'esame del report dell'ausiliario incaricato e per la discussione sulle istanze istruttorie.
A scioglimento della riserva assunta all'esito dell'udienza del 28.03.2024, alla quale i legali delle parti insistevano per le istanze istruttorie articolate in atti e davano atto della disponibilità delle parti di proseguire il percorso con l'ausiliario del Giudice, il Giudice, con ordinanza resa in pari data, ordinava ex art. 210 c.p.c. a entrambe le parti la produzione in giudizio delle dichiarazioni dei redditi delle parti degli anni di imposta 2022 e 2023 (730 anni 2023 e 2024), disponeva la prosecuzione del percorso con l'ausiliario dott.ssa assegnando termine all'ausiliario per il deposito in giudizio CP_2 un report circa l'attività di osservazione svolta, e fissava udienza per il successivo 03.10.2024. All'udienza del 03.10.2024 il Giudice rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
04.12.2024 disponendone la trattazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
A tale udienza le parti precisavano le conclusioni riportate in epigrafe e il giudice trasmetteva gli atti al Collegio per la decisione allo scadere dei concessi termini di cui all'art. 190 c.p.c.
II. Osserva in via preliminare il Tribunale che il materiale probatorio agli atti è idoneo e sufficiente a fondare una motivata decisione su tutte le domande svolte dalle parti, ritenendo il Collegio di confermare le determinazioni istruttorie assunte dal Giudice Istruttore con l'ordinanza sopra indicata avendo le parti avanzato istanze istruttorie in parte irrilevanti, in parte concernenti circostanze documentali o documentabili e in parte attinenti a circostanze generiche e valutative.
III. Tanto premesso in fatto, la domanda di separazione deve essere accolta, in quanto fondata.
Le parti hanno contratto matrimonio con rito civile in AD NO (MI) il 15.06.2019 (trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune di AD NO, anno 2019, n. 29, Parte I).
Dalla loro unione sono nati i figli , in data 07.09.2016, e , in data 15.03.2018. Per_1 Persona_4
Deve rilevarsi che dagli atti è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi e da recare pregiudizio all'educazione della prole.
Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, la convivenza (in termini cfr. Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183).
Orbene, nel caso di specie è emerso, sulla base delle circostanze come riferite ed evidenziate dai coniugi nei rispettivi atti introduttivi, che la convivenza matrimoniale è divenuta intollerabile e improseguibile.
Va, dunque, pronunciata la separazione personale senza addebito, non avendo parte resistente reiterato la domanda di addebito da intendersi pertanto rinunciata.
IV. Deve a questo punto essere decisa la domanda di affidamento dei figli e Per_1 Persona_4 ai genitori.
Al riguardo è noto come il legislatore del 2006 abbia prescelto come prioritaria la modalità di affido condiviso della prole minore di età a entrambi i genitori, dovendosi sempre tutelare, ove possibile, il diritto alla c.d. bigenitorialità.
Se questa è la regola, l'art. 337 quater c.c. consente al giudice di disporre l'affido esclusivo dei minori a un genitore quando l'affido all'altro sia contrario al superiore interesse del minore, interesse che deve ispirare ogni decisione del giudice nell'ambito dei procedimenti riguardanti minori e che trova la propria copertura normativa a livello primario, nella Convenzione Europea dei diritti dell'uomo
(art. 8) e nella Costituzione (artt. 2, 30 e 31). Tale regola, pertanto, è derogabile solo ove seriamente pregiudizievole per il minore.
Per consolidato orientamento della giurisprudenza di merito e di legittimità, l'elevata conflittualità tra i coniugi non giustifica di per sé una pronuncia di affidamento esclusivo dei figli minori a uno dei genitori, ove la stessa non sia tale da recare un serio pregiudizio allo sviluppo psicofisico dei minori e ove non emergano specifici elementi che consentano di formulare una valutazione prognostica negativa circa l'idoneità all'esercizio della genitorialità da parte di uno dei due genitori (in tal senso cfr. Cass. Civ. sez. I sent. n. 27 del 03.01.2017; n. 1777 del 08.02.2012 e 5108 del 29.03.2012; n.
24526 del 02.12.2010 e 16593 del 18.06.2008; nella giurisprudenza di merito cfr. Trib. Catania sez. I sent. n. 4706 del 29.11.2018), considerato che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo
“dovrà essere sorretta da una motivazione non solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore” (Cass.
Civ. sez. VI – I, ord. n. 24526 del 02.12.2010).
Osserva il Tribunale che le parti nel corso del procedimento, grazie alla nomina dell'ausiliario del
Giudice cui le stesse hanno aderito, hanno superato l'iniziale conflittualità che rischiava di compromettere il benessere dei figli minori e hanno raggiunto accordi funzionali ai bisogni degli stessi. A tale riguardo l'ausiliario nominato dott.ssa HE Gardon nel report depositato in data
29.11.2023 ha riportato che i coniugi hanno partecipato al percorso con costanza, sebbene sin da subito la relazione sia parsa altamente conflittuale e siano stati rari i momenti in cui si è riusciti a raggiungere un clima sufficientemente buono per poter fare nascere uno scambio costruttivo. Dal medesimo report è emerso il conflitto di lealtà cui erano esposti i minori coinvolti direttamente nella questione relativa ai tempi di permanenza presso i genitori (“ è una bella bambina, disinvolta, Per_1 competente e con un eloquio fluido e sicuro. Mentre giochiamo mi dice che lei aveva già parlato, con la mamma e , qualche giorno prima del nostro incontro, e che lei ma anche il fratello, Per_2 vorrebbero stare di più con il papà. aggiunge che quando stanno con il padre si divertono e Per_1 stanno bene e per tale motivo chiede di passare anche il giovedì con lui quando non lo vedrà nel fine settimana. Mi dice che i genitori, in questo ultimo periodo, litigano meno ma che i “messaggi brutti” se li scrivono comunque e che a lei questo dispiace tanto. Finito il nostro breve gioco facciamo entrare i genitori e . resta vicino alla scrivente durante la comunicazione. Quando si Per_2 Per_1 esplicita il desiderio di , la scrivente chiede ad , seduto su una seggiolina posizionata Per_1 Per_2 tra i genitori, se è così come dice la sorella, cioè che anche lui vuole stare di più col padre e vederlo il giovedì. Il bambino annuisce con un timido sorriso. La signora interviene, guarda il Pt_1 bambino e gli domanda.” tu vuoi andare dal papa il giovedì a dormire?”. la guarda Per_2 Per_2
e fa cenno di no con la testolina. la signora interviene dicendo “lo sapevo, io lo sapevo”. si Per_1 agita, cambia tono, il viso si rattrista e dice “se non viene allora non vado neanche io. Il Per_2 signor cambia espressione e la seduta diventa estremamente faticosa. […] Escono Pt_2 dall'incontro tutti un po' provati.”). Anche nel successivo report del 15.03.2024 l'ausiliario ha dato atto del permanere della conflittualità genitoriale e che tuttavia i minori, rispetto al periodo di osservazione precedente, si sono mostrati sereni e tranquilli sia nel passaggio da un genitore all'altro che nel rapporto con i nuovi compagni dei genitori ( riesce a separarsi dalla mamma molto Per_2 serenamente, il bambino si dimostra davvero molto cresciuto, sorridente, capace di stare in relazione con l'adulto. Entrambi i bambini si dichiarano sereni nello stare con i genitori e con HE e Per_5
i compagni dei genitori.”).
Nel report depositato in data 27.09.2024 è emerso quindi un miglioramento nella relazione tra i genitori (la sig. e il sig. sono riusciti, grazie al lavoro fatto e all'impegno messo, Pt_1 Pt_2 sia nel percorso con la scrivente sia nei rispettivi percorsi individuali, a raggiungere un livello di consapevolezza individuale che li ha resi capaci di avere degli scambi tra loro abbastanza funzionali.
La scrivente ritiene, anche dopo aver sentito le rispettive terapeute, necessario almeno un anno di lavoro psicologico per entrambi. Gli obiettivi, infatti, non si possono dire ancora completamente raggiunti e al loro raggiungimento avranno bisogno di essere consolidati.
Rispetto al lavoro della coppia genitoriale sarà certamente utile che i signori individuino un professionista che li possa fare riflettere sui significati di una genitorialità realmente condivisa, si ritiene infatti che il percorso, ben avviato, abbia bisogno di essere consolidato. Come già detto in una precedente relazione, i bambini per ora non sembrano essere in una situazione di compromissione psicologica, la riduzione del conflitto li aiuterà ad affrontare una crescita armonica.”).
Ritiene di conseguenza il Tribunale che, tenuto conto di quanto precede – precisamente della maggiore attenzione dimostrata dai genitori agli interessi dei figli, della sensibile riduzione della conflittualità genitoriale e della situazione di benessere di e , nonché della Per_1 Persona_4 concorde richiesta in tal senso formulata dai genitori, - debba essere disposto l'affidamento condiviso di e ai genitori, tale apparendo la migliore soluzione nell'interesse morale e Per_1 Persona_4 materiale dei minori.
Quanto ai tempi di permanenza dei minori presso i genitori, il resistente ha domandato un ampliamento dei tempi di permanenza dei figli presso il padre per ulteriori due giorni su base mensile al fine di ridurre il periodo di distacco dei minori dal padre, domanda cui la ricorrente si è opposta.
Nel corso del procedimento, precisamente in data 02.01.2024, le parti hanno raggiunto un accordo volto ad ampliare i tempi di permanenza dei figli presso il padre rispetto a quanto disposto nei provvedimenti presidenziali, di guisa che i minori pernottassero presso il padre per 12 giorni su base mensile anziché per 10 come disposto nei provvedimenti provvisori. A tale accordo le parti sono pervenute sia grazie al lavoro svolto con l'ausiliario del Giudice che grazie alla condizione di maggiore serenità raggiunta dai minori quale emersa per la prima volta nel report dell'ausiliario del
15.03.2024 sopra riportato.
Ritiene il Tribunale che, tenuto conto dell'età dei figli e della introduzione del nuovo calendario di frequentazioni da appena un anno, non risponda all'interesse attuale dei minori un'ulteriore modifica che porterebbe non già a ridurre il periodo di distacco dei minori dal padre quanto piuttosto a un'eccessiva frammentazione dei tempi di permanenza dei minori presso entrambi i genitori, con significativa compromissione delle loro abitudini di vita e di quella necessaria stabilità di cui i minori devono poter godere pure nel contesto separativo.
Al fine di ridurre il periodo di distacco dei minori dal padre, piuttosto, il padre nelle settimane che terminano con il weekend di competenza paterna, potrà tenere con sé i figli a dormire presso di sé nella giornata di martedì anziché di mercoledì, il tutto fatti salvi diversi e migliori accordi dei genitori che tengano conto degli impegni di lavoro dei genitori e degli impegni extra scolastici dei figli, il tutto come meglio indicato in parte dispositiva.
V. La casa coniugale, attesa la concorde richiesta in tal senso formulata dalle parti, deve essere assegnata con tutti gli arredi e i corredi in essa esistenti a perché la occupi Parte_1 unitamente ai figli minori e . Per_1 Persona_4
VI. Quanto agli obblighi contributivi e di mantenimento della minore, è noto come ai sensi dell'art. 337 ter c.c. ciascun genitore deve contribuire al mantenimento dei figli minori in misura proporzionale al proprio reddito e che il giudice può stabilire un assegno periodico a favore di un genitore al fine di realizzare il principio di proporzionalità (c.d. assegno perequativo). Nel determinare la misura di tale assegno il giudice dovrà prendere in considerazione, in particolare, le esigenze attuali del figlio, il tenore di vita goduto dal figlio durante la convivenza dei genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore e le risorse economiche di entrambi i genitori. Ove il figlio sia collocato in misura prevalente presso uno dei due genitori, in particolare, il genitore non collocatario non potrà ritenersi sollevato in tutto o in parte dell'obbligo di corrispondere l'assegno per il tempo in cui il minore si trovi presso di lui ed egli provveda in modo esclusivo al suo mantenimento, dal momento che “il contributo al mantenimento dei figli minori, quantificato in una somma fissa mensile in favore del genitore affidatario, non costituisce, in mancanza di diverse disposizioni, il mero rimborso delle spese sostenute da quest'ultimo nel mese corrispondente, bensì la rata mensile di un assegno annuale determinato, tenendo conto di ogni altra circostanza emergente dal contesto, in funzione delle esigenze della prole rapportate all'anno” (Cass. Civ., sez. I, sent. n. 18869 dello
08.09.2014).
lavora come assistente legale e nell'anno di imposta 2023 (730 anno 2024) ha Parte_1 esposto redditi lordi annui di € 38.792,00 pari, dedotti gli oneri fiscali e deducibili e rapportati su dodici mensilità, a circa € 2.448.91 netti mensili;
nell'anno di imposta 2022 (730 anno 2023) ha esposto redditi lordi annui di € 38.743,00 pari, dedotti gli oneri fiscali e deducibili e rapportati su dodici mensilità, a circa € 2.454,17 netti mensili;
nell'anno di imposta 2021 (CU anno 2022) ha esposto redditi lordi annui di € 40.662,38 pari, dedotti gli oneri fiscali e deducibili e rapportati su dodici mensilità, a circa € 2.437,17 netti mensili.
Per effetto della disponibilità in tal senso manifestata dal resistente, la ricorrente percepirà in via esclusiva l'assegno unico per i figli a carico che al momento ammonta a € 200,00 mensili.
La ricorrente vive con i figli nella casa coniugale di sua proprietà esclusiva non gravata da mutuo e la stessa ha documentato l'esistenza di oneri fissi pari ad € 3.159,79 per fornitura annuale di gas per l'abitazione (cfr. doc. 15 memoria 183, co. 6, c.p.c. n. 2), € 1.718,55 per fornitura energia elettrica
(cfr. doc. n. 16 memoria 183, co. 6, c.p.c. n. 2), € 924,96 per abbonamento SKY (cfr. doc. n. 17 memoria 183, co. 6, c.p.c. n. 2), € 667,34 per allacciamento WI-FI (cfr. doc.18 memoria 183, co. 6,
c.p.c. n. 2), € 309,69 per fornitura acqua potabile (cfr. doc. 19 memoria 183, co. 6, c.p.c. n. 2), per un totale di circa € 500,00 mensili. La ricorrente ha altresì documentato una spesa media mensile per la mensa scolastica di di circa € 100,00 (cfr. doc. 20 – 20A memoria 183, co. 6, c.p.c. n. 2). Per_1 lavora in banca e nell'anno di imposta 2023 (730 anno 2024) ha esposto redditi lordi Parte_2 annui di € 36.538,00 pari, dedotti gli oneri fiscali e deducibili e rapportati su dodici mensilità, a circa
€ 2.325,58 netti mensili;
nell'anno di imposta 2022 (730 anno 2023) ha esposto redditi lordi annui di
€ 34.993,00 pari, dedotti gli oneri fiscali e deducibili e rapportati su dodici mensilità, a circa €
2.217,08 netti mensili;
nell'anno di imposta 2021 (730 anno 2022) ha esposto redditi lordi annui di €
33.248,00 pari, dedotti gli oneri fiscali e deducibili e rapportati su dodici mensilità, a circa € 2.038,91 netti mensili.
Il resistente è titolare del diritto di proprietà su un immobile sito nel Comune di Monza, gravato da mutuo con rata mensile pari ad € 580,00, (cfr. doc. allegato alla comparsa di costituzione) concesso in locazione a terzi con canone pari ad € 510,00 mensili. Osservato che lo stesso all'udienza presidenziale ha dichiarato di essersi trasferito in un immobile sito a AD NO concessogli in locazione, per il quale versa un canone di € 700,00 mensili, documentato esclusivamente da una disposizione di bonifico allegata dal resistente alla compara di costituzione;
il resistente ha esposto l'esistenza di oneri fissi mensili per € 195,00 per il pagamento di un finanziamento per l'acquisto di un autovettura con scadenza al 15.06.2025 e di € 140,00 per il pagamento di un finanziamento per sostenere le spese legali con scadenza al 01.03.2030, tutti non documentati e dichiarati nel solo modulo spese depositato in data 13.05.2023, nonché nella memoria
183, co. 6, c.p.c. n. 2.
Ritenuto che, alla luce di tali elementi, precisamente i redditi delle parti, gli oneri dei quali le stesse sono gravate, i rimodulati tempi di permanenza dei figli presso i genitori e la percezione in via esclusiva dell'assegno unico da parte della madre (per cui il padre verserà indirettamente ulteriori 100,00 € di contributo al mantenimento dei figli), può determinarsi come in dispositivo l'importo dell'assegno di mantenimento a carico di per i figli, oltre al 50% delle spese Parte_2 straordinarie ivi indicate. VIII. Le spese di lite, tenuto conto della soccombenza reciproca parziale delle parti rispetto alle domande proposte, devono essere interamente compensate tra le parti stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle conclusioni assunte dalle parti nella controversia civile n. 1170/2023, ogni diversa domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, disattesa così statuisce:
I) Dichiara la separazione personale di e che hanno contratto Parte_1 Parte_2 matrimonio con rito civile in AD NO (MI) il 15.06.2019 (trascritto presso gli atti dello
Stato civile del Comune di AD NO, anno 2019, n. 29, Parte I);
II) Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di stato civile del Comune di AD NO (MI), dopo il suo passaggio in giudicato, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
III) Affida i figli minori in modo condiviso ai genitori con collocamento prevalente anche a fini anagrafici presso la madre;
IV) Dispone che il padre avrà facoltà di tenere con sé i figli minori un fine settimana ogni due, dal venerdì dalle ore 17,30 quando li preleverà dalla casa dei nonni materni al lunedì mattina quando li riporterà a scuola (ovvero presso eventuali centri estivi o presso casa della madre entro le ore 9,00 al di fuori del periodo scolastico), nonché nelle settimane che terminano con il fine settimana di competenza paterna un giorno nel corso della settimana dalle ore 17,30 con prelevamento presso casa dei nonni materni – il martedì in mancanza di diversi accordi tra i genitori - con pernottamento e riaccompagnamento a scuola il giorno successivo (ovvero presso eventuali centri estivi o presso casa della madre entro le ore 9,00 al di fuori del periodo scolastico). Nelle settimane che terminano con il weekend di competenza materna, il padre avrà la facoltà di tenere i figli due giorni nel corso della settimana dalle ore 17,30 con prelevamento presso casa dei nonni materni – il mercoledì in mancanza di diversi accordi tra i genitori - con pernottamento e riaccompagnamento a scuola il venerdì mattina
(ovvero presso eventuali centri estivi o presso casa della madre entro le ore 9,00 al di fuori del periodo scolastico). Per quanto riguarda le festività, i figli trascorreranno con ciascun genitore una settimana nel corso delle vacanze natalizie, nel periodo compreso tra la fine delle lezioni scolastiche e il giorno
31 dicembre e dal giorno 31 dicembre alla ripresa delle lezioni scolastiche, ad anni alterni;
le vacanze pasquali e gli altri ponti civili e religiosi secondo il criterio dell'alternanza; quindici giorni anche non consecutivi nel corso delle vacanze estive da concordare entro il giorno 30 maggio di ogni anno;
V) Invita le parti a mantenere uno spazio di supporto alla genitorialità e di coordinamento;
VI) Assegna la casa coniugale con tutti gli arredi in essa esistenti a affinché la Parte_1 occupi con i figli minori;
VII) Pone a carico di l'importo di € 150,00 (€ 75,00 per ciascun figlio), da versarsi a Parte_2
in via anticipata, entro il giorno 10 di ogni mese per 12 mensilità all'anno a titolo di Parte_1 contributo al mantenimento dei figli minori con decorrenza dal mese di marzo 2025. Sono comprese in tale somma le spese per vitto, abbigliamento e mensa scolastica;
abbonamenti e spese di trasporto relative alla frequenza scolastica;
farmaci da banco;
contributi alle spese di abitazione;
cancelleria e materiale didattico per la scuola successivi al corredo di inizio anno;
eventuali oneri per baby sitter, tempo prolungato, pre-scuola o doposcuola. Detta somma verrà annualmente rivalutata, secondo indici Istat-costo della vita per famiglie di operai e impiegati a far tempo marzo 2026 e con riferimento al mese di marzo 2025. Pone altresì a carico di il 50% delle spese mediche, scolastiche Parte_2
e sportive dei figli da concordarsi previamente tra i genitori (salvo che per le spese mediche urgenti e per le spese obbligatorie per la scuola pubblica), da versarsi a presentazione dei documenti giustificativi. Potranno essere erogate senza necessità di preventivo accordo le seguenti spese mediche: ticket per farmaci richiedenti prescrizione medica (escluso farmaci da banco), esami diagnostici non invasivi, trattamenti sanitari o visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritti dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche se non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); spese mediche urgenti;
nonché le seguenti spese di istruzione: iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
frequentazione di centri estivi gestiti da Ente Pubblico (es. Comune)
o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori). Richiederanno il preventivo accordo tutte le restanti spese;
in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti spese mediche: esami diagnostici, trattamenti sanitari o visite specialistiche presso strutture private, salvo urgenze;
cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
interventi chirurgici e accertamenti invasivi, anche se presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
nonché le seguenti altre spese: gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post- universitari, nonché di alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione). La richiesta di consenso dovrà pervenire alla controparte, in forma scritta, cartacea o telematica (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), almeno giorni quindici-salvo urgenze- prima del compimento della attività, con indicazione specifica della spesa;
l'altro genitore, con lo stesso mezzo, dovrà far pervenire il proprio eventuale dissenso motivato entro giorni sette dalla comunicazione;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni.
I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza. A tal fine, il genitore che ha anticipato le spese invierà la propria richiesta in forma scritta, cartacea o telematica, con i relativi documenti giustificativi -anche per le spese erogabili senza preventivo accordo- almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al mantenimento ordinario del mese successivo;
VIII) Dispone che l'assegno unico per il figlio a carico sia percepito in via esclusiva alla madre su accordo delle parti;
IX) Compensa le spese di lite tra le parti. Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del giorno 27 febbraio 2024
Il Giudice relatore
Dott. Camilla Filauro
Il Presidente
Dott. Carmen Arcellaschi