Ordinanza presidenziale 17 marzo 2025
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2B, sentenza 13/01/2026, n. 628 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 628 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00628/2026 REG.PROV.COLL.
N. 14501/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 14501 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Federico Finazzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via San Clemente 1;
contro
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero dell'Interno, Formez Pa, Ispettorato Territoriale del Lavoro Bari, Ispettorato Territoriale del Lavoro di Parma Reggio Emilia, Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per la Funzione Pubblica, Commissione Interministeriale Ripam, Ispettorato Nazionale del Lavoro, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Commissione Interministeriale per L'Attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pa (Ripam), I.N.A.I.L. - Istituto Nazionale per L'Assicurazione Contro Gli Infortuni Sul Lavoro, Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Territoriale del Lavoro di Bari, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Territoriale del Lavoro di Parma, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Territoriale del Lavoro di Reggio Emilia, Ispettorato Territoriale del Lavoro di Bari, non costituiti in giudizio;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- del provvedimento emesso da Formez PA – Centro Servizi, Assistenza, Studi e Formazione per l''Ammodernamento delle Pubbliche Amministrazioni, pubblicato in data 5.10.2022, re-cante il seguente oggetto: “ Concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura di n. 1514 posti, elevati a n. 1541, di personale a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell''Ispettorato nazionale del lavoro e dell''Istituto nazionale per l''assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Gazzetta Ufficiale 4 Serie Speciale Concorsi ed esami n. 68 del 27 agosto 2019 e successivo avviso di modifica e riapertura dei termini pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4^ serie speciale “Concorsi ed esami” n. 60 del 30 luglio 2021) – Elenco assegnazione sedi profilo CU/ISPL ”;
- del provvedimento emesso da Formez PA – Centro Servizi, Assistenza, Studi e Formazione per l''Ammodernamento delle Pubbliche Amministrazioni, pubblicato in data 23.9.2022, recante il seguente oggetto: “ Concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura di n. 1514 posti, elevati a n. 1541, di personale a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell''Ispettorato nazionale del lavoro e dell''Istituto nazionale per l''assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Gazzetta Ufficiale 4 Serie Speciale Concorsi ed esami n. 68 del 27 agosto 2019 e successivo avviso di modifica e riapertura dei termini pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4^ serie speciale “Concorsi ed esami” n. 60 del 30 luglio 2021). – Scelta amministrazioni e sedi per scorrimento graduatorie. – Elenco sedi disponibili profilo ISPL ”;
nonché, per quanto occorrer possa,
- del bando, pubblicato dalla Commissione RIPAM di Formez PA – Centro Servizi, Assistenza, Studi e Formazione per l''Ammodernamento delle Pubbliche Amministrazioni con il quale è stato “ indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di complessive n. 1.514 (millecinquecentoquattordici) unità di personale non dirigenziale, a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli delle amministrazioni di cui in premessa, per i profili di seguito specificati e se-condo la seguente ripartizione: Profilo di Ispettore del lavoro Codice CU/ISPL […]”, pubblicato il 27.8.2019 e modificato con atto pubblicato il 30.7.2021, nel suo contenuto integrale, nonché, specificatamente, con riferimento alla clausola prevista dall''art. 14, co. 4, a mente della quale “ Successivamente all''assunzione in servizio dei candidati dichiarati vincitori le sedi che eventualmente si renderanno nuovamente disponibili […] non potranno essere oggetto di riassegnazione a favore di coloro i quali siano stati già assegnati ad altra sede in qualità di vincitori della presente procedura concorsuale ”;
nonché, per quanto occorrer possa, per la declaratoria ex artt. 31 e 117 c.p.a
dell'obbligo di Formez PA di riscontrare positivamente le istanze della ricorrente di riassegnazione presso l'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Bari presentate il 31.08.2022 e l'1.09.2022, con conseguente condanna all''emissione del relativo provvedimento;
nonché in via subordinata,
per la condanna delle Amministrazioni resistenti al risarcimento dei danni subiti e subendi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Presidenza del Consiglio dei Ministri e di Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e di Ministero dell'Economia e delle Finanze e di Ministero dell'Interno e di Formez Pa e di Ispettorato Territoriale del Lavoro Bari e di Ispettorato Territoriale del Lavoro di Parma Reggio Emilia e di Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per la Funzione Pubblica e di Commissione Interministeriale Ripam e di Ispettorato Nazionale del Lavoro;
Vista la memoria del 5 dicembre 2025, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 9 gennaio 2026 il dott. NI ZZ e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che con memoria del 5 dicembre 2025, successivamente alla designazione del relatore, parte ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse al presente ricorso;
Ritenuto che, pertanto, vada dichiarata l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell’art. 35, co. 1, lett. c), c.p.a.;
Ritenuto, infine, che le spese di lite possano essere compensate in ragione dell’esito in rito del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
NN IU, Presidente FF
Calogero Commandatore, Primo Referendario
NI ZZ, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NI ZZ | NN IU |
IL SEGRETARIO