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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 17/03/2025, n. 621 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 621 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
N. 970/2025 R.G.V.G.
OGGETTO:
DIVORZIO CONGIUNTO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Verona, Quinta Sezione Civile, composta dai seguenti
Magistrati:
DOTT. ERNESTO D'AMICO PRESIDENTE – RELATORE
DOTT.SSA ANTONELLA GUERRA GIUDICE
DOTT. MASSIMO VACCARI GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa ex art. 4 Legge n. 898/1970 con ricorso depositato in data
25/01/2025
DA
nata a [...] il [...] Parte_1
), C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Barbara TOGNI del Foro di Verona, come da mandato difensivo in atti, presso il cui studio elegge domicilio;
nato a [...] il [...] ), Parte_2 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. Davide TIROZZI del Foro di Verona, come da mandato difensivo in atti, presso il cui studio elegge domicilio.
- RICORRENTI -
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della
Repubblica.
CONCLUSIONI DEI RICORRENTI
1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi e celebrato il 28/12/2004 e trascritto Parte_1 Parte_2
nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Valeggio sul Mincio (VR)
1 (atto n. 45 - parte II - serie A - anno 2004), ordinando al competente Ufficiale dello Stato Civile gli adempimenti di cui all'art. 69 D.P.R. n. 396/2000.
2) Il figlio minore verrà affidato ai genitori in modo condiviso. I Persona_1
genitori avranno l'obbligo di collaborare nell'interesse dei figli per adottare le decisioni di maggiore importanza, con collocamento prevalente degli stessi presso la madre. Il figlio è maggiorenne ma non Persona_2
economicamente indipendente.
3) vrà il diritto e il dovere di vedere e tenere con sé i figli Parte_2 Per_2
e a fine settimana alterni dal sabato alle ore 15:00,
[...] Persona_1
quando li preleverà dalla casa materna, sino alla domenica alle ore 21:30 quando li riaccompagnerà; il padre, inoltre, trascorrerà con i figli un pomeriggio a settimana previo accordo con la madre. Tenuto conto dell'età dei figli, le visite avverranno comunque nel rispetto della loro volontà.
I figli, sempre nel rispetto della loro volontà, trascorreranno con il padre:
- sette giorni durante le vacanze natalizie, alternando di anno in anno la prima settimana dal 23 dicembre al 30 dicembre con la seconda settimana dal 31 dicembre al 6 gennaio;
- tre giorni durante le vacanze pasquali, in modo che i figli trascorreranno alternativamente con il padre e la madre il Natale e la Pasqua;
- quindici giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive, da concordare con la madre entro il 30 maggio di ogni anno, con obbligo reciproco di comunicare la località di villeggiatura ed il luogo di pernotto.
In ogni caso, fatti salvi gli impegni scolastici e formativi dei minori, le esigenze lavorative e gli impegni di entrambi i genitori, e ogni diverso accordo che essi concorderanno nell'interesse dei figli, dandosi congruo preavviso nell'eventualità di impedimenti.
4) La casa coniugale sita in Valeggio sul Mincio (VR), via Ciro Menotti, n. 9, identificata al catasto fabbricati del medesimo Comune al foglio 35 map. 752 sub.1-2-3-4-5-6, di proprietà esclusiva di rimarrà Parte_1
assegnata alla stessa, la quale continuerà ad abitarvi con i figli.
[...]
continuerà a pagare le rate del mutuo stipulato con Banco BPM Parte_1
(rapporto n. 00506179), per il quale garante. Parte_2
5) si obbliga a corrispondere a favore di Parte_2 Parte_1
la somma mensile di euro 600,00 a titolo di contributo al mantenimento per i figli e (euro 300,00 per ciascun figlio), oltre ad Persona_2 Persona_1
2 euro 100,00 quale contributo al mantenimento per la stessa. Detta somma verrà corrisposta mediante bonifico bancario alle coordinate note entro il giorno 5 di ogni mese. Detta somma verrà adeguata annualmente in misura percentuale pari all'aumento dell'indice ISTAT.
L'assegno unico verrà trattenuto integralmente da . Si dà Parte_1
atto che sino ad oggi a provveduto a versare regolarmente Parte_2
il mantenimento e che non sussistono somme arretrate dovute a tale titolo.
6) Le spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli e Persona_2 [...]
così come previste dal Protocollo del Tribunale di Verona, qui da Per_1
intendersi richiamato, saranno suddivise tra i genitori nella misura del 50% ciascuno, ovvero:
i) spese mediche da documentare che non richiedono un preventivo accordo: visite mediche specialistiche del S.S.N. prescritte dal medico curante;
cure dentistiche, odontoiatriche e oculistiche presso strutture sanitarie pubbliche;
ticket per trattamenti sanitari erogati dal S.S.N e per medicinali prescritti o indicati dal medico curante compresi medicinali da banco;
ii) spese mediche da documentare che richiedono uno specifico e preventivo accordo: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche in libera professione;
cure termali e fisioterapiche;
trattamenti sanitari specialistici in libera professione e interventi chirurgici;
iii) spese scolastiche da documentare che non richiedono un preventivo accordo: tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado richieste da istituti pubblici;
libri di testo, eventualmente anche usati e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche senza pernottamento;
costi per il trasporto pubblico;
spese per grest estivi;
buoni mensa;
iv) spese scolastiche da documentare che richiedono uno specifico e preventivo accordo: tasse scolastiche richieste da istituti privati e per corsi universitari;
costi relativi a corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
v) spese extrascolastiche che non richiedono un preventivo accordo: costi per l'abilitazione alla guida di moto e autoveicoli nei limiti massimi di euro 1.000,00, da ripartirsi equamente;
acquisto di strumenti informatici e relativa connessione ad internet domestica, qualora detto strumento sia necessario per lo svolgimento delle attività didattiche, ovvero connesso al piano di studio differenziato (BES);
3 vi) spese extrascolastiche da documentare che richiedono un preventivo accordo: tempo prolungato, attività sportive, abbigliamento e attrezzatura;
spese per baby-sitter in caso di impegni lavorativi dei genitori, salvo che l'atro genitore non dia disponibilità a tenere il minore;
viaggi e vacanze senza i genitori;
spese per regali compleanno e attività extra a cui il minore prende parte.
Resta inteso che il genitore che ritenga necessaria o utile la spesa comunichi la propria proposta all'altro; questi, nel caso in cui non sia d'accordo con la spesa o con l'attività dovrà esprimere in forma scritta, entro 10 giorni dalla richiesta, un motivato dissenso al sostenimento della stessa;
il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. In caso di rifiuto immotivato e/o contrario all'interesse del minore, la spesa andrà comunque divisa secondo le quote concordate tra i genitori o decise dal giudice. Il pagamento di tutte le spese accessorie avverrà mensilmente, nel termine di 30 giorni, previa esibizione della documentazione giustificativa del genitore che le ha sostenute.
7) Le parti continueranno a pagare al 50% ciascuno i finanziamenti stipulati per le esigenze della famiglia, che risultano essere intestati a Parte_1
e dei quali è garante (contratto n. 58250670 stipulato con Parte_2
AGOS Ducato S.p.a.), ad esclusione del mutuo stipulato con Banco BPM. riconoscendosi anch'egli debitore per il suddetto Parte_2
finanziamento, si obbliga a corrispondere il 50% della rata dello stesso finanziamento, di conseguenza continuerà a corrispondere mensilmente a la somma di euro 233,00. Detta somma verrà corrisposta Parte_1
a mezzo bonifico bancario a sino all'estinzione dell'intero Parte_1
debito (compresi interessi e spese). Detta somma verrà rifusa entro il giorno 5 di ogni mese. Qualora dovesse procedere all'estinzione Parte_1
anticipata di parte o di tutti i finanziamenti predetti, potrà Parte_2
decidere se versare immediatamente alla stessa l'intera sua quota dovuta per l'estinzione anticipata oppure continuare a versare la propria quota in rate mensili sino all'estinzione degli stessi.
8) e anno il reciproco consenso al rilascio Parte_1 Parte_2
del passaporto e danno il consenso al rilascio del passaporto e alla carta di identità valida per l'espatrio dei figli e . Persona_2 Persona_1
9) Le parti concordano, con l'adempimento di quanto sopra stabilito, di aver regolamentato ogni aspetto economico-patrimoniale tra loro intercorso, compresi finanziamenti e mutuo, e di non avere più nulla a che pretendere
4 l'uno dall'altro in ordine ai pregressi rapporti derivanti dal matrimonio e/o comunque a questo connessi, dalla separazione e/o dal divorzio, ivi comprese ragioni di debito-credito.
10) Spese legali compensate.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I coniugi chiedono al Tribunale di Verona di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ritenendo sussistenti i presupposti di cui all'art. 3 n. 2 lett. b)
Legge n. 898/1970, come modificato dai successivi interventi normativi.
Risulta in atti la presenza di prole minorenne alla data di deposito del ricorso.
Risulta, altresì, che dal momento della separazione la convivenza non è più ripresa.
I coniugi concordano le condizioni del divorzio come in atti ed insistono per l'accoglimento della domanda.
Intervenuto in causa il Pubblico Ministero, la causa va in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Sussistono, infatti, i presupposti di applicazione dell'art. 3 n. 2 lett. b) Legge n.
898/1970, come modificato dai successivi interventi normativi.
I coniugi, in base all'accordo raggiunto, hanno dimostrato la volontà di pervenire allo scioglimento definitivo del vincolo coniugale. Il Collegio non può che recepire tale intendimento.
Dai documenti acquisiti risulta che dalla separazione personale al momento del deposito del ricorso per divorzio sono decorsi i termini di legge.
I coniugi hanno raggiunto un accordo con riferimento alla questione dell'affidamento della prole. La decisione appare corretta da quanto è emerso dagli elementi acquisiti al processo.
I ricorrenti hanno trovato un'intesa relativa alle condizioni patrimoniali del divorzio con riferimento alla posizione della prole. Avuto riguardo alla situazione economica di ciascun genitore, la determinazione delle parti può essere condivisa.
La comune volontà delle parti può, dunque, venire trasfusa nella sentenza, atteso che le condizioni relative alla prole appaiono conformi all'interesse della medesima.
5 Tenuto conto della condivisa regolamentazione dell'affidamento, del collocamento e delle visite del genitore non collocatario, si ritiene superfluo procedere all'ascolto del minore.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti come indicate, alle condizioni specificate nella epigrafe della presente decisione;
2) manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza,
a cui le parti hanno prestato acquiescenza, all'Ufficiale di Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. n. 396/2000.
Così deciso in camera di consiglio in data 15/03/2025
Il Presidente
Ernesto d'Amico
6
N. 970/2025 R.G.V.G.
OGGETTO:
DIVORZIO CONGIUNTO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Verona, Quinta Sezione Civile, composta dai seguenti
Magistrati:
DOTT. ERNESTO D'AMICO PRESIDENTE – RELATORE
DOTT.SSA ANTONELLA GUERRA GIUDICE
DOTT. MASSIMO VACCARI GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa ex art. 4 Legge n. 898/1970 con ricorso depositato in data
25/01/2025
DA
nata a [...] il [...] Parte_1
), C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Barbara TOGNI del Foro di Verona, come da mandato difensivo in atti, presso il cui studio elegge domicilio;
nato a [...] il [...] ), Parte_2 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. Davide TIROZZI del Foro di Verona, come da mandato difensivo in atti, presso il cui studio elegge domicilio.
- RICORRENTI -
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della
Repubblica.
CONCLUSIONI DEI RICORRENTI
1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi e celebrato il 28/12/2004 e trascritto Parte_1 Parte_2
nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Valeggio sul Mincio (VR)
1 (atto n. 45 - parte II - serie A - anno 2004), ordinando al competente Ufficiale dello Stato Civile gli adempimenti di cui all'art. 69 D.P.R. n. 396/2000.
2) Il figlio minore verrà affidato ai genitori in modo condiviso. I Persona_1
genitori avranno l'obbligo di collaborare nell'interesse dei figli per adottare le decisioni di maggiore importanza, con collocamento prevalente degli stessi presso la madre. Il figlio è maggiorenne ma non Persona_2
economicamente indipendente.
3) vrà il diritto e il dovere di vedere e tenere con sé i figli Parte_2 Per_2
e a fine settimana alterni dal sabato alle ore 15:00,
[...] Persona_1
quando li preleverà dalla casa materna, sino alla domenica alle ore 21:30 quando li riaccompagnerà; il padre, inoltre, trascorrerà con i figli un pomeriggio a settimana previo accordo con la madre. Tenuto conto dell'età dei figli, le visite avverranno comunque nel rispetto della loro volontà.
I figli, sempre nel rispetto della loro volontà, trascorreranno con il padre:
- sette giorni durante le vacanze natalizie, alternando di anno in anno la prima settimana dal 23 dicembre al 30 dicembre con la seconda settimana dal 31 dicembre al 6 gennaio;
- tre giorni durante le vacanze pasquali, in modo che i figli trascorreranno alternativamente con il padre e la madre il Natale e la Pasqua;
- quindici giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive, da concordare con la madre entro il 30 maggio di ogni anno, con obbligo reciproco di comunicare la località di villeggiatura ed il luogo di pernotto.
In ogni caso, fatti salvi gli impegni scolastici e formativi dei minori, le esigenze lavorative e gli impegni di entrambi i genitori, e ogni diverso accordo che essi concorderanno nell'interesse dei figli, dandosi congruo preavviso nell'eventualità di impedimenti.
4) La casa coniugale sita in Valeggio sul Mincio (VR), via Ciro Menotti, n. 9, identificata al catasto fabbricati del medesimo Comune al foglio 35 map. 752 sub.1-2-3-4-5-6, di proprietà esclusiva di rimarrà Parte_1
assegnata alla stessa, la quale continuerà ad abitarvi con i figli.
[...]
continuerà a pagare le rate del mutuo stipulato con Banco BPM Parte_1
(rapporto n. 00506179), per il quale garante. Parte_2
5) si obbliga a corrispondere a favore di Parte_2 Parte_1
la somma mensile di euro 600,00 a titolo di contributo al mantenimento per i figli e (euro 300,00 per ciascun figlio), oltre ad Persona_2 Persona_1
2 euro 100,00 quale contributo al mantenimento per la stessa. Detta somma verrà corrisposta mediante bonifico bancario alle coordinate note entro il giorno 5 di ogni mese. Detta somma verrà adeguata annualmente in misura percentuale pari all'aumento dell'indice ISTAT.
L'assegno unico verrà trattenuto integralmente da . Si dà Parte_1
atto che sino ad oggi a provveduto a versare regolarmente Parte_2
il mantenimento e che non sussistono somme arretrate dovute a tale titolo.
6) Le spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli e Persona_2 [...]
così come previste dal Protocollo del Tribunale di Verona, qui da Per_1
intendersi richiamato, saranno suddivise tra i genitori nella misura del 50% ciascuno, ovvero:
i) spese mediche da documentare che non richiedono un preventivo accordo: visite mediche specialistiche del S.S.N. prescritte dal medico curante;
cure dentistiche, odontoiatriche e oculistiche presso strutture sanitarie pubbliche;
ticket per trattamenti sanitari erogati dal S.S.N e per medicinali prescritti o indicati dal medico curante compresi medicinali da banco;
ii) spese mediche da documentare che richiedono uno specifico e preventivo accordo: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche in libera professione;
cure termali e fisioterapiche;
trattamenti sanitari specialistici in libera professione e interventi chirurgici;
iii) spese scolastiche da documentare che non richiedono un preventivo accordo: tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado richieste da istituti pubblici;
libri di testo, eventualmente anche usati e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche senza pernottamento;
costi per il trasporto pubblico;
spese per grest estivi;
buoni mensa;
iv) spese scolastiche da documentare che richiedono uno specifico e preventivo accordo: tasse scolastiche richieste da istituti privati e per corsi universitari;
costi relativi a corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
v) spese extrascolastiche che non richiedono un preventivo accordo: costi per l'abilitazione alla guida di moto e autoveicoli nei limiti massimi di euro 1.000,00, da ripartirsi equamente;
acquisto di strumenti informatici e relativa connessione ad internet domestica, qualora detto strumento sia necessario per lo svolgimento delle attività didattiche, ovvero connesso al piano di studio differenziato (BES);
3 vi) spese extrascolastiche da documentare che richiedono un preventivo accordo: tempo prolungato, attività sportive, abbigliamento e attrezzatura;
spese per baby-sitter in caso di impegni lavorativi dei genitori, salvo che l'atro genitore non dia disponibilità a tenere il minore;
viaggi e vacanze senza i genitori;
spese per regali compleanno e attività extra a cui il minore prende parte.
Resta inteso che il genitore che ritenga necessaria o utile la spesa comunichi la propria proposta all'altro; questi, nel caso in cui non sia d'accordo con la spesa o con l'attività dovrà esprimere in forma scritta, entro 10 giorni dalla richiesta, un motivato dissenso al sostenimento della stessa;
il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. In caso di rifiuto immotivato e/o contrario all'interesse del minore, la spesa andrà comunque divisa secondo le quote concordate tra i genitori o decise dal giudice. Il pagamento di tutte le spese accessorie avverrà mensilmente, nel termine di 30 giorni, previa esibizione della documentazione giustificativa del genitore che le ha sostenute.
7) Le parti continueranno a pagare al 50% ciascuno i finanziamenti stipulati per le esigenze della famiglia, che risultano essere intestati a Parte_1
e dei quali è garante (contratto n. 58250670 stipulato con Parte_2
AGOS Ducato S.p.a.), ad esclusione del mutuo stipulato con Banco BPM. riconoscendosi anch'egli debitore per il suddetto Parte_2
finanziamento, si obbliga a corrispondere il 50% della rata dello stesso finanziamento, di conseguenza continuerà a corrispondere mensilmente a la somma di euro 233,00. Detta somma verrà corrisposta Parte_1
a mezzo bonifico bancario a sino all'estinzione dell'intero Parte_1
debito (compresi interessi e spese). Detta somma verrà rifusa entro il giorno 5 di ogni mese. Qualora dovesse procedere all'estinzione Parte_1
anticipata di parte o di tutti i finanziamenti predetti, potrà Parte_2
decidere se versare immediatamente alla stessa l'intera sua quota dovuta per l'estinzione anticipata oppure continuare a versare la propria quota in rate mensili sino all'estinzione degli stessi.
8) e anno il reciproco consenso al rilascio Parte_1 Parte_2
del passaporto e danno il consenso al rilascio del passaporto e alla carta di identità valida per l'espatrio dei figli e . Persona_2 Persona_1
9) Le parti concordano, con l'adempimento di quanto sopra stabilito, di aver regolamentato ogni aspetto economico-patrimoniale tra loro intercorso, compresi finanziamenti e mutuo, e di non avere più nulla a che pretendere
4 l'uno dall'altro in ordine ai pregressi rapporti derivanti dal matrimonio e/o comunque a questo connessi, dalla separazione e/o dal divorzio, ivi comprese ragioni di debito-credito.
10) Spese legali compensate.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I coniugi chiedono al Tribunale di Verona di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ritenendo sussistenti i presupposti di cui all'art. 3 n. 2 lett. b)
Legge n. 898/1970, come modificato dai successivi interventi normativi.
Risulta in atti la presenza di prole minorenne alla data di deposito del ricorso.
Risulta, altresì, che dal momento della separazione la convivenza non è più ripresa.
I coniugi concordano le condizioni del divorzio come in atti ed insistono per l'accoglimento della domanda.
Intervenuto in causa il Pubblico Ministero, la causa va in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Sussistono, infatti, i presupposti di applicazione dell'art. 3 n. 2 lett. b) Legge n.
898/1970, come modificato dai successivi interventi normativi.
I coniugi, in base all'accordo raggiunto, hanno dimostrato la volontà di pervenire allo scioglimento definitivo del vincolo coniugale. Il Collegio non può che recepire tale intendimento.
Dai documenti acquisiti risulta che dalla separazione personale al momento del deposito del ricorso per divorzio sono decorsi i termini di legge.
I coniugi hanno raggiunto un accordo con riferimento alla questione dell'affidamento della prole. La decisione appare corretta da quanto è emerso dagli elementi acquisiti al processo.
I ricorrenti hanno trovato un'intesa relativa alle condizioni patrimoniali del divorzio con riferimento alla posizione della prole. Avuto riguardo alla situazione economica di ciascun genitore, la determinazione delle parti può essere condivisa.
La comune volontà delle parti può, dunque, venire trasfusa nella sentenza, atteso che le condizioni relative alla prole appaiono conformi all'interesse della medesima.
5 Tenuto conto della condivisa regolamentazione dell'affidamento, del collocamento e delle visite del genitore non collocatario, si ritiene superfluo procedere all'ascolto del minore.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti come indicate, alle condizioni specificate nella epigrafe della presente decisione;
2) manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza,
a cui le parti hanno prestato acquiescenza, all'Ufficiale di Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. n. 396/2000.
Così deciso in camera di consiglio in data 15/03/2025
Il Presidente
Ernesto d'Amico
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