Sentenza breve 24 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. I, sentenza breve 24/07/2023, n. 1810 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 1810 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 24/07/2023
N. 01810/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01059/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di ER (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1059 del 2023, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Anna Maria Vittoria Vecchione, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ufficio Territoriale del Governo Avellino e Ministero dell'Interno, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale ER, domiciliataria ex lege in ER, c.so Vittorio Emanuele, 58;
per l'annullamento
del decreto prefettizio nr. prot. -OMISSIS-/6G/P.A. notificato al ricorrente in data 6 maggio 2023, con il quale è stata respinta l’istanza del ricorrente intesa ad ottenere il rinnovo della licenza di porto di pistola per difesa personale
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ufficio Territoriale del Governo di Avellino e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 luglio 2023 la dott.ssa Rosa Anna Capozzi;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto che:
- come affermato dalla Corte Costituzionale nelle sentenze nn. 440/1993 e 24/1981 e ribadito costantemente dalla giurisprudenza amministrativa, « il porto d'armi non costituisce un diritto assoluto, rappresentando, invece, eccezione al normale divieto di portare le armi », sancito dall'art. 669 c.p. e dall'art. 4, comma 1, della legge n. 110/1975 (cfr., ex multis , Cons. St., sez. III, 18/11/2022, n.10177; Cons. St., Sez. III, 25 marzo 2019, n. 1972; Cons. St., Sez. III, 7 giugno 2018, n. 3435);
- l'Autorità di P.S. dispone, ai sensi degli artt. 10, 11, 42 e 43, del R.D. n. 771/1933, di una lata discrezionalità che presuppone una analisi comparativa dell'interesse pubblico primario, degli interessi pubblici secondari, nonché degli interessi dei privati, oltre che un giudizio di completa affidabilità del soggetto istante basato su rigorosi parametri tecnici, per le evidenti ricadute che tali atti abilitativi possono avere ai fini di una efficace protezione di beni giuridici di primario interesse pubblico quali l'ordine e la sicurezza pubblica;
- con particolare riferimento al rilascio della licenza del porto d'arma per uso personale, l'art. 42 del T.U.L.P.S. subordina l'autorizzazione in esame all'esistenza del "dimostrato bisogno dell'arma", sicché l'Autorità di pubblica sicurezza ha l'onere di valutare i casi in cui è possibile accordare l'uso delle armi per difesa personale, ancorando tale valutazione alla sussistenza di un effettivo bisogno dell'interessato di proteggersi da una situazione di pericolo;
- l'art. 42, comma 1, ultimo periodo, del T.U.L.P.S, prevede che " la licenza, la cui durata non sia diversamente stabilita dalla legge, ha validità annuale ", con ciò richiedendo che la verifica dei presupposti per il rilascio di questo specifico titolo di polizia avvenga con frequente periodicità;
- la prova del "dimostrato bisogno" ricade sempre sul richiedente e la circostanza che il porto d'armi sia stato autorizzato in precedenza non genera alcuna inversione dell'onere probatorio, né tantomeno un onere rafforzato in capo all'Amministrazione con riferimento agli elementi sopravvenuti idonei a superare le circostanze fattuali che, in precedenza, avevano determinato la concessione della licenza;
- il rilascio del titolo di porto d'armi, come deroga al divieto di portare armi, infatti, non genera diritti, né legittimi affidamenti sul rinnovo in perpetuo, ma soggiace a un controllo assiduo e continuo, assai penetrante, che si dispiega normalmente proprio all'atto del periodico rinnovo, non solo sull'uso o non abuso del titolo e sul permanere attuale di tutti quei requisiti e quelle condizioni che avevano condotto all'autorizzazione, ma che abilita altresì l'Autorità competente a condurre - nonostante i precedenti rinnovi - anche una riconsiderazione discrezionale sulla stessa opportunità del permanere del titolo autorizzatorio, e ciò eventualmente anche alla luce di mutati indirizzi in materia di sicurezza (Cons. St., sez. III, 31 maggio 2022, n. 4418).
Considerato, nel caso di specie, che:
- il provvedimento della Prefettura di Avellino prot. N. -OMISSIS-/6G/P.A. assolve adeguatamente l’onere motivazionale richiesto dalla normativa sopra richiamata, in quanto, dà conto in maniera puntale, delle ragioni per cui ha ritenuto insussistente, nel caso de quo , elementi di esposizione a rischio utili a supportare adeguatamente il requisito del "dimostrato bisogno", cui l'art. 42 del T.U.L.P.S. subordina il rilascio del titolo di polizia;
-il paragrafo riferito ai sistemi di pagamento mediante “ money transfer ” costituisce evidentemente un refuso che non inficia l’adeguatezza della motivazione in ordine all’assenza di ulteriori significativi fatti e circostanze rappresentative, nell’attualità, della messa in pericolo dell’integrità fisica dell’istante, data la risalenza nel tempo delle denunce presentate per atti intimidatori (datate 01/11/2018 e 31/03/2019) e per i quali ha goduto della vigilanza generica radiocollegata presso la sua abitazione fino al 17/03/2020;
- la stessa memoria endoprocedimentale prodotta dall’istante ha esposto una situazione di pericolo generico e astratto che la medesima Amministrazione ha ritenuto collegata alla attività svolta e inidonea a fondare il titolo di polizia che è espressione non della mera esigenza (ricollegabile a rischi generici e astratti, connessi al tipo di attività esercitata o al cd. rischio geografico) ma della necessità (ricollegabile a rischi specifici e concreti) di andare armato;
Considerato, infine, che per la natura ed il contenuto della controversia sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di ER (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in ER nella camera di consiglio del giorno 19 luglio 2023 con l'intervento dei magistrati:
Leonardo Pasanisi, Presidente
Fabio Di Lorenzo, Referendario
Rosa Anna Capozzi, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Rosa Anna Capozzi | Leonardo Pasanisi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.