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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 25/06/2025, n. 507 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 507 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 2042/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE
in persona del giudice dott.ssa Elisa Iacone, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2042 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2022 del
Tribunale di Terni, vertente
TRA
(cod. fisc. ), rappresentata e difesa dagli Parte_1 CodiceFiscale_1
avvocati Loris Mattrella e Federica Sabbatucci ed elettivamente domiciliata nel loro studio in
Terni, Via Alunno 1, giusta delega in atti
- attrice
E
(cod. fisc. e P. IVA ) in persona del Responsabile Direzione Controparte_1 P.IVA_1
Sinistri rappresentata e difesa dall'avv. Marco Canonico ed elettivamente CP_2 domiciliata in Terni, Corso del Popolo 63, nello studio dell'avv. Andrea Camilli, giusta delega in atti
- convenuta
NONCHÉ
(cod. fisc. ) CP_3 CodiceFiscale_2
- convenuto contumace
Oggetto: risarcimento del danno da circolazione di veicoli
Conclusioni delle parti: le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 4.3.2025 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1
e la , chiedendo la condanna in solido dei convenuti al CP_3 Controparte_1
risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti in conseguenza del sinistro avvenuto alle ore 17:30 circa del 20/12/2015 in Terni, Viale Campomicciolo quando, giunta all'altezza del civico 173 veniva investita dall'autovettura Fiat Panda Tg. TR220472 condotta e di proprietà del Sig. , assicurata per la RCA con la la quale CP_3 Controparte_4
transitava lungo la via in questione in direzione di marcia Terni-Mormore.
L'attrice deduceva che il Sig. non si avvedeva della presenza del pedone e, quindi, CP_3 con la parte anteriore angolare sinistra dell'auto la investiva, sollevandola e caricandola sul cofano anteriore andando ad urtare contro il parabrezza. Dopo l'investimento, quindi, veniva sbalzata in avanti cadendo sull'asfalto ad una distanza di oltre 10 metri rispetto al punto d'urto, il
Sig. non arrestava immediatamente la marcia dopo l'investimento, ma proseguiva CP_3
fino ad arrestarsi molti metri dopo. L'investimento avveniva quando la stessa aveva già attraversato parte del tratto stradale e si trovava al centro di Viale Campomicciolo, strada dotata di impianto di pubblica illuminazione ed avente vari accessi pedonali e carrabili posti a servizio delle abitazioni, proprio in prossimità del passaggio pedonale posto lungo tale via.
Deduceva, altresì, che il sinistro si verificava a causa della velocità sostenuta mantenuta da
[...]
non rispettosa dei limiti prefissati ex lege e per i centri abitati e per quella CP_3 maggiormente prudenziale imposta dalla norma di cui all'art. 141 comma I e III C.d.S. Inoltre, il convenuto transitava avendo azionato soltanto le luci di posizione.
Affermava, quindi, che la responsabilità per il sinistro andava attribuita integralmente al convenuto, sinistro che sarebbe stato senz'altro evitabile con l'utilizzo dell'ordinaria diligenza, e che, pertanto, la somma di € 26.500,00 corrisposta in via stragiudiziale dalla compagnia convenuta (da lei trattenuta in acconto sul maggior dovuto), oltre alla somma di 8.000,00 a titolo di provvisionale liquidata con sentenza n. 9/2021 non era affatto esaustiva.
La convenuta si costituiva con comparsa depositata in data 21/10/2022, eccependo: che la responsabilità per il sinistro doveva attribuirsi in via esclusiva o quantomeno prevalente alla stessa atteso che quest'ultima aveva intrapreso l'attraversamento della strada Parte_1
fuori dalle strisce pedonali pur essendosi avveduta del sopraggiungere del veicolo condotto dal
, il quale, d'altra parte, nulla aveva potuto fare per evitare l'impatto, stanti anche la scarsa CP_3 illuminazione della zona, l'ora notturna;
che l'avversa quantificazione dei danni era eccessiva sia in relazione al danno biologico temporaneo e permanente, sia per l'insussistenza dei presupposti per l'invocata personalizzazione del danno non patrimoniale e per la mancanza di prova dei danni patrimoniali asseritamente subiti. La compagnia convenuta chiedeva quindi il rigetto della domanda attorea, ovvero, in subordine, in applicazione dell'art. 1227, co. 1, c.c., la riduzione del risarcimento richiesto, al netto dell'acconto già versato.
All'esito della prima udienza, del deposito delle memorie di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c. e della susseguente istruttoria (consistita nell'assunzione delle prove testimoniali ammesse e nell'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio medico-legale), in data 15/4/2024 il fascicolo veniva assegnato allo scrivente giudice.
Terminata l'istruttoria, all'udienza del 4/03/2025, lo scrivente giudice invitava le parti costituite a precisare le conclusioni e tratteneva la causa in decisione, con i termini di cui all'art. 190, co. 1,
c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
La domanda attorea è parzialmente fondata e merita accoglimento nei limiti di seguito illustrati.
Giova premettere che, chiedendo la condanna in solido dei convenuti al risarcimento dei danni subiti in conseguenza del sinistro oggetto di causa, l'attrice ha esercitato in via cumulativa l'azione di cui all'art. 2054 c.c. nei confronti del proprietario-responsabile civile e conducente del veicolo e l'azione diretta di cui all'art. 144 d.lgs. 209/05 nei confronti dell'impresa di assicurazione del medesimo responsabile civile (sul rapporto tra le due azioni e sull'ammissibilità della loro proposizione cumulativa, v. Cass., SS.UU., 10311/06, Cass.
29038/2018, Cass. 28660/2017, Cass. 6824/01, Cass. 1471/98, Cass. 6128/95, Cass. 10156/94,
Cass. 3634/90 e Cass. 6402/88, nonché, con ampia e convincente motivazione, Cass. 12376/07; sul vincolo di solidarietà passiva tra l'assicuratore della r.c.a. e il proprietario del veicolo nei confronti del terzo danneggiato, v. ex multis Cass. 23057/09, Cass. 15462/08, Cass. 2268/06 e
Cass. 10115/2000).
Quanto alla dinamica del sinistro, la stessa corrisponda alla ricostruzione effettuata dai
Carabinieri nel rapporto di incidente stradale in atti (relazione che, del resto, rispetto alla ricostruzione del sinistro, pur non facendo prova piena fino a querela di falso, ha pur sempre – per la sua natura di atto pubblico, e a prescindere da una conferma testimoniale da parte degli agenti che lo abbiano redatto – un'attendibilità intrinseca che può essere infirmata solo da una specifica prova contraria: v. in tal senso Cass. 33208/2022, Cass. 27980/2022 e Cass.
20025/2016), vertendo piuttosto la controversia al riguardo esclusivamente sulle conseguenze giuridiche di tale dinamica in termini di attribuzione della relativa responsabilità.
A tal proposito, viene in rilievo il consolidato principio in base al quale, in caso di investimento del pedone, stante la presunzione di integrale responsabilità in capo al conducente del veicolo ai sensi dell'art. 2054, co. 1, c.c., ai fini della valutazione di un concorso del pedone investito occorre accertare, in concreto, la sua percentuale di colpa e ridurre progressivamente quella presunta a carico del conducente (si vedano, tra le pronunce più recenti, Cass. 20137/2023 e
Cass. 2241/2019). Si è in proposito precisato che il solo fatto che il pedone stesse attraversando la strada fuori dalle strisce pedonali non comporta di per sé l'esclusione della responsabilità del conducente investitore, gravando a tal fine su quest'ultimo l'onere di dimostrare la ricorrenza di un comportamento del pedone talmente imprevedibile ed anormale da aver comportato l'oggettiva impossibilità per il conducente – nonostante l'adozione di tutte le cautele esigibili in relazione alle circostanze del caso concreto, anche sotto il profilo della velocità di guida mantenuta – di avvistare il pedone ed evitare l'evento ricorrendo ad una manovra salvifica (v. ex multis Cass. 8940/2022 e Cass. 9856/2022).
Nel caso in esame, da un lato non è stata fornita la suddetta prova liberatoria (in assenza, tra l'altro, di univoci elementi idonei a rivelare quale fosse la velocità tenuta dal conducente nell'occasione e se tale velocità fosse adeguata allo stato dei luoghi, avuto riguardo anche all'ora tarda;
e non essendo in alcun modo emersa, soprattutto, un'eventuale repentinità ed imprevedibilità della condotta del pedone, il cui avvistamento non era in assoluto impedito da ostacoli frapposti tra lo stesso e il veicolo investitore, in un luogo in cui, per le sue caratteristiche, doveva considerarsi tutt'altro che imprevedibile l'attraversamento di pedoni anche al di fuori delle strisce pedonali), dall'altro la condotta dell'attrice appare particolarmente imprudente proprio in ragione della distanza dalle strisce pedonali (di oltre 20 metri), dell'ora notturna (tale, comunque, da attenuare la visibilità complessiva sul posto, pur in presenza di un'adeguata illuminazione artificiale), sicché, in definitiva, alla condotta colposa dell'attrice può attribuirsi un apporto concausale pari al 20%.
Per quel che attiene alle conseguenze lesive del sinistro, l'entità del danno biologico subito dall'attrice va determinata in base alle condivisibili valutazioni effettuate sul punto dal consulente tecnico d'ufficio, il quale, dopo aver descritto le lesioni e il relativo decorso clinico, ha quantificato le stesse nella seguente misura: periodo di inabilità temporanea biologica totale di
110 giorni, un periodo di inabilità temporanea biologica parziale al 75% di 30 giorni, un periodo di inabilità temporanea biologica parziale al 50% di 40 giorni e un periodo di inabilità temporanea biologica parziale al 25% di 40 giorni;
invalidità permanente dell'14%.
Deve in proposito rammentarsi che, nel prestare adesione al parere del c.t.u., il giudice del merito non è tenuto ad esporne in modo specifico le ragioni se non quando (e nella misura in cui) i consulenti di parte e/o i difensori abbiano avanzato alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio critiche specifiche e circostanziate, sulla cui infondatezza il giudice ha il dovere di motivare in maniera puntuale e dettagliata (v. Cass. 11917/2021, Cass. 7024/2020, Cass.
15147/2018, Cass. 23594/2017, Cass. 12703/2015 e Cass. 25862/2011), laddove nel caso di specie i consulenti tecnici di parte non hanno formulato osservazioni critiche, al pari dei difensori delle parti costituite nei rispettivi scritti conclusionali.
La liquidazione del danno non patrimoniale subito dall'attore va effettuata mediante un utilizzo indiretto della nuova tabella ex art. 138, co. 1, lett. b), d.lgs. 209/05, al fine di assicurare la massima uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi (v. da ultimo Cass.11319/2025).
In base ai valori indicati dalla predetta tabella con aumento medio per il danno morale (ossia per i pregiudizi in termini di sofferenza soggettiva secondo criteri di normalità ed ordinarietà, pregiudizi che, nel caso di specie, possono ritenersi adeguatamente allegati e provati anche per presunzioni, in relazione alla tipologia delle lesioni – senz'altro dolorose –subite dall'attore, alla sofferenza connessa alla sottoposizione a due interventi chirurgici e al lungo iter riabilitativo), il danno non patrimoniale deve essere liquidato nei seguenti importi: € 13.015,93, per l'invalidità temporanea;
€ 35.840,00 per l'invalidità permanente (avuto riguardo all'età dell'attore, pari a 81 anni, al momento della cessazione dell'invalidità temporanea in base al calcolo complessivo della stessa operato dal c.t.u.: v. in proposito Cass. 7126/2021, Cass. 22858/2020, Cass.
28614/2019, Cass. 3121/2017 e Cass. 10303/2012), per un totale di 48.855,93, da ridursi ad €
39.084,74 in virtù della concorrente responsabilità dell'attrice nella causazione del sinistro.
Nella liquidazione del danno non patrimoniale deve tuttavia tenersi conto della somma di €
34.500,00 già versata dalla in favore dell'attrice proprio a ristoro del Controparte_1
danno non patrimoniale. Come noto, la liquidazione del danno da ritardato adempimento di un'obbligazione di valore, nel caso in cui il debitore abbia pagato un acconto prima della liquidazione definitiva, deve avvenire: (a) devalutando l'acconto e il credito alla data dell'illecito; (b) detraendo l'acconto dal credito;
(c) calcolando gli interessi compensativi individuando un saggio scelto in via equitativa, ed applicandolo sull'intero capitale, rivalutato anno per anno, per il periodo che va dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto; sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto, rivalutata anno per anno, per il periodo che va dal suo pagamento fino alla liquidazione definitiva (v. Cass. 23927/2023, Cass. 832/2023,
Cass. 16027/2022, Cass. 6619/2018, Cass. 25817/2017 e Cass. 9950/2017). Poiché la somma oggi liquidata in favore dell'attrice per il ristoro del danno non patrimoniale, pari ad € 39.084,74, devalutata all'epoca dell'evento (20/12/2015) è pari ad € 32.221,56, e poiché l'acconto di €
34.500,00 devalutato all'epoca dell'evento è pari ad € 28.441,88, l'importo derivante dalla detrazione dell'acconto devalutato dalla somma capitale devalutata è pari ad € 3.779,68 (€
32.221,56 – € 28.441,88). A tale importo vanno aggiunti rivalutazione e interessi sull'intero capitale dalla data dell'evento
(20/12/2015) sino alla data della corresponsione del primo acconto (02/5/2018), per un importo di € 95,25, nonché rivalutazione e interessi sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, per un ulteriore importo di € 1.202,77.
La somma spettante all'attore a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, comprensiva di rivalutazione e interessi e al netto dell'acconto già ricevuto, è dunque oggi pari ad € 5.077,7.
All'attrice deve essere inoltre riconosciuto l'importo di € 5.619,40 (pari alla 80% di € 7.024,25)
a titolo di risarcimento del danno patrimoniale subito per le spese (adeguatamente documentate) sostenute per l'assistenza medica domiciliare nel periodo di convalescenza e le spese mediche riconosciute dal CTU, essendo tale danno da porsi senz'altro in correlazione causale con l'evento oggetto di causa.
In definitiva, per tutti i motivi sopra esposti, i convenuti devono essere condannati in solido – ai sensi del combinato disposto degli artt. 2054 e 2055 c.c. e dell'art. 144 d.lgs. 209/05 – al pagamento in favore di delle seguenti somme: a) € 5.077,7, oltre Parte_1
interessi al saggio legale (e non al maggior saggio di cui all'art. 1284, co. 4, c.c. invocato dall'attrice, inapplicabile alle obbligazioni di fonte non contrattuale: v. ex multis Cass.
36595/2022, Cass. 13145/2021, Cass. 29708/2020 e Cass. 28409/2018) dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino al saldo, a titolo di residuo risarcimento del danno non patrimoniale;
b) € 5.619,40 oltre interessi al saggio legale sulla predetta somma progressivamente rivalutata, mediante applicazione degli indici annuali ISTAT, dalla data dei singoli esborsi sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, ed oltre ulteriori interessi al saggio legale sino al saldo, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale.
Le spese di lite seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. (non essendovi soccombenza reciproca per il solo fatto che l'unica domanda attorea venga accolta in misura ridotta: v. Cass.,
SS.UU., 32061/2022) e sono quindi liquidate a carico dei convenuti, in solido tra loro ai sensi dell'art. 97 c.p.c. (in ragione della comunanza di interessi sottesa alla solidarietà passiva nell'obbligazione risarcitoria: v. Cass. 15790/2021, Cass. 9876/2018, Cass. 20916/2016, Cass.
16056/2015, Cass. 27562/2011 e Cass. 17281/2011), come da dispositivo, tenuto conto degli importi di cui alla tabella allegata al D.M. 55/2014 (come aggiornata dal D.M. 147/2022), in base al valore (scaglione da € 5.200,01 ad € 26.000,00, in ragione del decisum di condanna, e ciò anche ai fini della quantificazione delle spese vive per contributo unificato ripetibili in quanto non superflue: v. la condivisibile motivazione di Trib. Ravenna 5 agosto 2021), alla natura e alla complessità (lievemente inferiore alla media, stanti la contumacia di un convenuto e la natura delle contestazioni sollevate dalla compagnia) della controversia. L'attrice ha inoltre diritto a vedersi rimborsate le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte acquisita ante causam, che nella specie non appaiono eccessive o superflue (v. in proposito
Cass. 3380/2015, Cass. 730/2013, Cass. 84/2013, Cass. 19399/2011, Cass. 2572/96, Cass.
6056/90 e Cass. 4135/1977; v. altresì Cass. 4357/03, secondo cui la condanna del soccombente alle spese di consulenza tecnica di parte sopportate dalla controparte non presuppone la prova dell'avvenuto pagamento, essendo a tal fine sufficiente la prova che la parte vittoriosa abbia assunto la relativa obbligazione).
Per la medesima ragione (soccombenza), le spese della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate con decreto emesso in data 25.6.2025, devono porsi (nei rapporti interni tra le parti) integralmente a carico dei convenuti, in parti uguali tra loro, ferma restando la solidarietà passiva ex lege di tutte le parti nei confronti del consulente (v. Cass. 29129/2021, Cass. 3239/2018, Cass.
17739/2016, Cass. 23133/2015 e Cass. 25179/2013).
P.Q.M.
Il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da nei confronti di e della Parte_1 CP_3
, ogni altra difesa, eccezione ed istanza disattesa, così provvede: Controparte_1
- accertata e dichiarata la concorrente responsabilità di Parte_1
(20%) e di nella causazione del sinistro oggetto di causa,
[...] CP_3
condanna e la , in solido, al pagamento in CP_3 Controparte_1
favore di delle seguenti somme: 1) € 5.077,70, oltre interessi al Parte_2
saggio legale dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino al saldo, a titolo di residuo risarcimento del danno non patrimoniale;
b) € 5.619,40 oltre interessi al saggio legale sulla predetta somma progressivamente rivalutata, mediante applicazione degli indici annuali ISTAT, dalla data dei singoli esborsi sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, ed oltre ulteriori interessi al saggio legale sino al saldo, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale.
- condanna E , in solido, alla rifusione in CP_3 Controparte_1
favore di delle spese processuali, che liquida in € 4.600,00 Parte_1
(€ 800,00 per la fase di studio, € 700,00 per la fase introduttiva, € 1.500,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione, ed € 1.600,00 per la fase decisionale) oltre spese forfettarie (15%), CPA e IVA se dovuta, nonché in € 866,00 (IVA inclusa) per spese della consulenza tecnica di parte e in € 545,00 (per spese vive). - pone le spese della c.t.u., nella misura già liquidata con separato decreto, a carico dei convenuti per metà ciascuno.
Terni, 25.6.2025
Il giudice
(dott.ssa Elisa Iacone)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE
in persona del giudice dott.ssa Elisa Iacone, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2042 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2022 del
Tribunale di Terni, vertente
TRA
(cod. fisc. ), rappresentata e difesa dagli Parte_1 CodiceFiscale_1
avvocati Loris Mattrella e Federica Sabbatucci ed elettivamente domiciliata nel loro studio in
Terni, Via Alunno 1, giusta delega in atti
- attrice
E
(cod. fisc. e P. IVA ) in persona del Responsabile Direzione Controparte_1 P.IVA_1
Sinistri rappresentata e difesa dall'avv. Marco Canonico ed elettivamente CP_2 domiciliata in Terni, Corso del Popolo 63, nello studio dell'avv. Andrea Camilli, giusta delega in atti
- convenuta
NONCHÉ
(cod. fisc. ) CP_3 CodiceFiscale_2
- convenuto contumace
Oggetto: risarcimento del danno da circolazione di veicoli
Conclusioni delle parti: le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 4.3.2025 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1
e la , chiedendo la condanna in solido dei convenuti al CP_3 Controparte_1
risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti in conseguenza del sinistro avvenuto alle ore 17:30 circa del 20/12/2015 in Terni, Viale Campomicciolo quando, giunta all'altezza del civico 173 veniva investita dall'autovettura Fiat Panda Tg. TR220472 condotta e di proprietà del Sig. , assicurata per la RCA con la la quale CP_3 Controparte_4
transitava lungo la via in questione in direzione di marcia Terni-Mormore.
L'attrice deduceva che il Sig. non si avvedeva della presenza del pedone e, quindi, CP_3 con la parte anteriore angolare sinistra dell'auto la investiva, sollevandola e caricandola sul cofano anteriore andando ad urtare contro il parabrezza. Dopo l'investimento, quindi, veniva sbalzata in avanti cadendo sull'asfalto ad una distanza di oltre 10 metri rispetto al punto d'urto, il
Sig. non arrestava immediatamente la marcia dopo l'investimento, ma proseguiva CP_3
fino ad arrestarsi molti metri dopo. L'investimento avveniva quando la stessa aveva già attraversato parte del tratto stradale e si trovava al centro di Viale Campomicciolo, strada dotata di impianto di pubblica illuminazione ed avente vari accessi pedonali e carrabili posti a servizio delle abitazioni, proprio in prossimità del passaggio pedonale posto lungo tale via.
Deduceva, altresì, che il sinistro si verificava a causa della velocità sostenuta mantenuta da
[...]
non rispettosa dei limiti prefissati ex lege e per i centri abitati e per quella CP_3 maggiormente prudenziale imposta dalla norma di cui all'art. 141 comma I e III C.d.S. Inoltre, il convenuto transitava avendo azionato soltanto le luci di posizione.
Affermava, quindi, che la responsabilità per il sinistro andava attribuita integralmente al convenuto, sinistro che sarebbe stato senz'altro evitabile con l'utilizzo dell'ordinaria diligenza, e che, pertanto, la somma di € 26.500,00 corrisposta in via stragiudiziale dalla compagnia convenuta (da lei trattenuta in acconto sul maggior dovuto), oltre alla somma di 8.000,00 a titolo di provvisionale liquidata con sentenza n. 9/2021 non era affatto esaustiva.
La convenuta si costituiva con comparsa depositata in data 21/10/2022, eccependo: che la responsabilità per il sinistro doveva attribuirsi in via esclusiva o quantomeno prevalente alla stessa atteso che quest'ultima aveva intrapreso l'attraversamento della strada Parte_1
fuori dalle strisce pedonali pur essendosi avveduta del sopraggiungere del veicolo condotto dal
, il quale, d'altra parte, nulla aveva potuto fare per evitare l'impatto, stanti anche la scarsa CP_3 illuminazione della zona, l'ora notturna;
che l'avversa quantificazione dei danni era eccessiva sia in relazione al danno biologico temporaneo e permanente, sia per l'insussistenza dei presupposti per l'invocata personalizzazione del danno non patrimoniale e per la mancanza di prova dei danni patrimoniali asseritamente subiti. La compagnia convenuta chiedeva quindi il rigetto della domanda attorea, ovvero, in subordine, in applicazione dell'art. 1227, co. 1, c.c., la riduzione del risarcimento richiesto, al netto dell'acconto già versato.
All'esito della prima udienza, del deposito delle memorie di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c. e della susseguente istruttoria (consistita nell'assunzione delle prove testimoniali ammesse e nell'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio medico-legale), in data 15/4/2024 il fascicolo veniva assegnato allo scrivente giudice.
Terminata l'istruttoria, all'udienza del 4/03/2025, lo scrivente giudice invitava le parti costituite a precisare le conclusioni e tratteneva la causa in decisione, con i termini di cui all'art. 190, co. 1,
c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
La domanda attorea è parzialmente fondata e merita accoglimento nei limiti di seguito illustrati.
Giova premettere che, chiedendo la condanna in solido dei convenuti al risarcimento dei danni subiti in conseguenza del sinistro oggetto di causa, l'attrice ha esercitato in via cumulativa l'azione di cui all'art. 2054 c.c. nei confronti del proprietario-responsabile civile e conducente del veicolo e l'azione diretta di cui all'art. 144 d.lgs. 209/05 nei confronti dell'impresa di assicurazione del medesimo responsabile civile (sul rapporto tra le due azioni e sull'ammissibilità della loro proposizione cumulativa, v. Cass., SS.UU., 10311/06, Cass.
29038/2018, Cass. 28660/2017, Cass. 6824/01, Cass. 1471/98, Cass. 6128/95, Cass. 10156/94,
Cass. 3634/90 e Cass. 6402/88, nonché, con ampia e convincente motivazione, Cass. 12376/07; sul vincolo di solidarietà passiva tra l'assicuratore della r.c.a. e il proprietario del veicolo nei confronti del terzo danneggiato, v. ex multis Cass. 23057/09, Cass. 15462/08, Cass. 2268/06 e
Cass. 10115/2000).
Quanto alla dinamica del sinistro, la stessa corrisponda alla ricostruzione effettuata dai
Carabinieri nel rapporto di incidente stradale in atti (relazione che, del resto, rispetto alla ricostruzione del sinistro, pur non facendo prova piena fino a querela di falso, ha pur sempre – per la sua natura di atto pubblico, e a prescindere da una conferma testimoniale da parte degli agenti che lo abbiano redatto – un'attendibilità intrinseca che può essere infirmata solo da una specifica prova contraria: v. in tal senso Cass. 33208/2022, Cass. 27980/2022 e Cass.
20025/2016), vertendo piuttosto la controversia al riguardo esclusivamente sulle conseguenze giuridiche di tale dinamica in termini di attribuzione della relativa responsabilità.
A tal proposito, viene in rilievo il consolidato principio in base al quale, in caso di investimento del pedone, stante la presunzione di integrale responsabilità in capo al conducente del veicolo ai sensi dell'art. 2054, co. 1, c.c., ai fini della valutazione di un concorso del pedone investito occorre accertare, in concreto, la sua percentuale di colpa e ridurre progressivamente quella presunta a carico del conducente (si vedano, tra le pronunce più recenti, Cass. 20137/2023 e
Cass. 2241/2019). Si è in proposito precisato che il solo fatto che il pedone stesse attraversando la strada fuori dalle strisce pedonali non comporta di per sé l'esclusione della responsabilità del conducente investitore, gravando a tal fine su quest'ultimo l'onere di dimostrare la ricorrenza di un comportamento del pedone talmente imprevedibile ed anormale da aver comportato l'oggettiva impossibilità per il conducente – nonostante l'adozione di tutte le cautele esigibili in relazione alle circostanze del caso concreto, anche sotto il profilo della velocità di guida mantenuta – di avvistare il pedone ed evitare l'evento ricorrendo ad una manovra salvifica (v. ex multis Cass. 8940/2022 e Cass. 9856/2022).
Nel caso in esame, da un lato non è stata fornita la suddetta prova liberatoria (in assenza, tra l'altro, di univoci elementi idonei a rivelare quale fosse la velocità tenuta dal conducente nell'occasione e se tale velocità fosse adeguata allo stato dei luoghi, avuto riguardo anche all'ora tarda;
e non essendo in alcun modo emersa, soprattutto, un'eventuale repentinità ed imprevedibilità della condotta del pedone, il cui avvistamento non era in assoluto impedito da ostacoli frapposti tra lo stesso e il veicolo investitore, in un luogo in cui, per le sue caratteristiche, doveva considerarsi tutt'altro che imprevedibile l'attraversamento di pedoni anche al di fuori delle strisce pedonali), dall'altro la condotta dell'attrice appare particolarmente imprudente proprio in ragione della distanza dalle strisce pedonali (di oltre 20 metri), dell'ora notturna (tale, comunque, da attenuare la visibilità complessiva sul posto, pur in presenza di un'adeguata illuminazione artificiale), sicché, in definitiva, alla condotta colposa dell'attrice può attribuirsi un apporto concausale pari al 20%.
Per quel che attiene alle conseguenze lesive del sinistro, l'entità del danno biologico subito dall'attrice va determinata in base alle condivisibili valutazioni effettuate sul punto dal consulente tecnico d'ufficio, il quale, dopo aver descritto le lesioni e il relativo decorso clinico, ha quantificato le stesse nella seguente misura: periodo di inabilità temporanea biologica totale di
110 giorni, un periodo di inabilità temporanea biologica parziale al 75% di 30 giorni, un periodo di inabilità temporanea biologica parziale al 50% di 40 giorni e un periodo di inabilità temporanea biologica parziale al 25% di 40 giorni;
invalidità permanente dell'14%.
Deve in proposito rammentarsi che, nel prestare adesione al parere del c.t.u., il giudice del merito non è tenuto ad esporne in modo specifico le ragioni se non quando (e nella misura in cui) i consulenti di parte e/o i difensori abbiano avanzato alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio critiche specifiche e circostanziate, sulla cui infondatezza il giudice ha il dovere di motivare in maniera puntuale e dettagliata (v. Cass. 11917/2021, Cass. 7024/2020, Cass.
15147/2018, Cass. 23594/2017, Cass. 12703/2015 e Cass. 25862/2011), laddove nel caso di specie i consulenti tecnici di parte non hanno formulato osservazioni critiche, al pari dei difensori delle parti costituite nei rispettivi scritti conclusionali.
La liquidazione del danno non patrimoniale subito dall'attore va effettuata mediante un utilizzo indiretto della nuova tabella ex art. 138, co. 1, lett. b), d.lgs. 209/05, al fine di assicurare la massima uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi (v. da ultimo Cass.11319/2025).
In base ai valori indicati dalla predetta tabella con aumento medio per il danno morale (ossia per i pregiudizi in termini di sofferenza soggettiva secondo criteri di normalità ed ordinarietà, pregiudizi che, nel caso di specie, possono ritenersi adeguatamente allegati e provati anche per presunzioni, in relazione alla tipologia delle lesioni – senz'altro dolorose –subite dall'attore, alla sofferenza connessa alla sottoposizione a due interventi chirurgici e al lungo iter riabilitativo), il danno non patrimoniale deve essere liquidato nei seguenti importi: € 13.015,93, per l'invalidità temporanea;
€ 35.840,00 per l'invalidità permanente (avuto riguardo all'età dell'attore, pari a 81 anni, al momento della cessazione dell'invalidità temporanea in base al calcolo complessivo della stessa operato dal c.t.u.: v. in proposito Cass. 7126/2021, Cass. 22858/2020, Cass.
28614/2019, Cass. 3121/2017 e Cass. 10303/2012), per un totale di 48.855,93, da ridursi ad €
39.084,74 in virtù della concorrente responsabilità dell'attrice nella causazione del sinistro.
Nella liquidazione del danno non patrimoniale deve tuttavia tenersi conto della somma di €
34.500,00 già versata dalla in favore dell'attrice proprio a ristoro del Controparte_1
danno non patrimoniale. Come noto, la liquidazione del danno da ritardato adempimento di un'obbligazione di valore, nel caso in cui il debitore abbia pagato un acconto prima della liquidazione definitiva, deve avvenire: (a) devalutando l'acconto e il credito alla data dell'illecito; (b) detraendo l'acconto dal credito;
(c) calcolando gli interessi compensativi individuando un saggio scelto in via equitativa, ed applicandolo sull'intero capitale, rivalutato anno per anno, per il periodo che va dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto; sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto, rivalutata anno per anno, per il periodo che va dal suo pagamento fino alla liquidazione definitiva (v. Cass. 23927/2023, Cass. 832/2023,
Cass. 16027/2022, Cass. 6619/2018, Cass. 25817/2017 e Cass. 9950/2017). Poiché la somma oggi liquidata in favore dell'attrice per il ristoro del danno non patrimoniale, pari ad € 39.084,74, devalutata all'epoca dell'evento (20/12/2015) è pari ad € 32.221,56, e poiché l'acconto di €
34.500,00 devalutato all'epoca dell'evento è pari ad € 28.441,88, l'importo derivante dalla detrazione dell'acconto devalutato dalla somma capitale devalutata è pari ad € 3.779,68 (€
32.221,56 – € 28.441,88). A tale importo vanno aggiunti rivalutazione e interessi sull'intero capitale dalla data dell'evento
(20/12/2015) sino alla data della corresponsione del primo acconto (02/5/2018), per un importo di € 95,25, nonché rivalutazione e interessi sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, per un ulteriore importo di € 1.202,77.
La somma spettante all'attore a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, comprensiva di rivalutazione e interessi e al netto dell'acconto già ricevuto, è dunque oggi pari ad € 5.077,7.
All'attrice deve essere inoltre riconosciuto l'importo di € 5.619,40 (pari alla 80% di € 7.024,25)
a titolo di risarcimento del danno patrimoniale subito per le spese (adeguatamente documentate) sostenute per l'assistenza medica domiciliare nel periodo di convalescenza e le spese mediche riconosciute dal CTU, essendo tale danno da porsi senz'altro in correlazione causale con l'evento oggetto di causa.
In definitiva, per tutti i motivi sopra esposti, i convenuti devono essere condannati in solido – ai sensi del combinato disposto degli artt. 2054 e 2055 c.c. e dell'art. 144 d.lgs. 209/05 – al pagamento in favore di delle seguenti somme: a) € 5.077,7, oltre Parte_1
interessi al saggio legale (e non al maggior saggio di cui all'art. 1284, co. 4, c.c. invocato dall'attrice, inapplicabile alle obbligazioni di fonte non contrattuale: v. ex multis Cass.
36595/2022, Cass. 13145/2021, Cass. 29708/2020 e Cass. 28409/2018) dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino al saldo, a titolo di residuo risarcimento del danno non patrimoniale;
b) € 5.619,40 oltre interessi al saggio legale sulla predetta somma progressivamente rivalutata, mediante applicazione degli indici annuali ISTAT, dalla data dei singoli esborsi sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, ed oltre ulteriori interessi al saggio legale sino al saldo, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale.
Le spese di lite seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. (non essendovi soccombenza reciproca per il solo fatto che l'unica domanda attorea venga accolta in misura ridotta: v. Cass.,
SS.UU., 32061/2022) e sono quindi liquidate a carico dei convenuti, in solido tra loro ai sensi dell'art. 97 c.p.c. (in ragione della comunanza di interessi sottesa alla solidarietà passiva nell'obbligazione risarcitoria: v. Cass. 15790/2021, Cass. 9876/2018, Cass. 20916/2016, Cass.
16056/2015, Cass. 27562/2011 e Cass. 17281/2011), come da dispositivo, tenuto conto degli importi di cui alla tabella allegata al D.M. 55/2014 (come aggiornata dal D.M. 147/2022), in base al valore (scaglione da € 5.200,01 ad € 26.000,00, in ragione del decisum di condanna, e ciò anche ai fini della quantificazione delle spese vive per contributo unificato ripetibili in quanto non superflue: v. la condivisibile motivazione di Trib. Ravenna 5 agosto 2021), alla natura e alla complessità (lievemente inferiore alla media, stanti la contumacia di un convenuto e la natura delle contestazioni sollevate dalla compagnia) della controversia. L'attrice ha inoltre diritto a vedersi rimborsate le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte acquisita ante causam, che nella specie non appaiono eccessive o superflue (v. in proposito
Cass. 3380/2015, Cass. 730/2013, Cass. 84/2013, Cass. 19399/2011, Cass. 2572/96, Cass.
6056/90 e Cass. 4135/1977; v. altresì Cass. 4357/03, secondo cui la condanna del soccombente alle spese di consulenza tecnica di parte sopportate dalla controparte non presuppone la prova dell'avvenuto pagamento, essendo a tal fine sufficiente la prova che la parte vittoriosa abbia assunto la relativa obbligazione).
Per la medesima ragione (soccombenza), le spese della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate con decreto emesso in data 25.6.2025, devono porsi (nei rapporti interni tra le parti) integralmente a carico dei convenuti, in parti uguali tra loro, ferma restando la solidarietà passiva ex lege di tutte le parti nei confronti del consulente (v. Cass. 29129/2021, Cass. 3239/2018, Cass.
17739/2016, Cass. 23133/2015 e Cass. 25179/2013).
P.Q.M.
Il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da nei confronti di e della Parte_1 CP_3
, ogni altra difesa, eccezione ed istanza disattesa, così provvede: Controparte_1
- accertata e dichiarata la concorrente responsabilità di Parte_1
(20%) e di nella causazione del sinistro oggetto di causa,
[...] CP_3
condanna e la , in solido, al pagamento in CP_3 Controparte_1
favore di delle seguenti somme: 1) € 5.077,70, oltre interessi al Parte_2
saggio legale dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino al saldo, a titolo di residuo risarcimento del danno non patrimoniale;
b) € 5.619,40 oltre interessi al saggio legale sulla predetta somma progressivamente rivalutata, mediante applicazione degli indici annuali ISTAT, dalla data dei singoli esborsi sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, ed oltre ulteriori interessi al saggio legale sino al saldo, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale.
- condanna E , in solido, alla rifusione in CP_3 Controparte_1
favore di delle spese processuali, che liquida in € 4.600,00 Parte_1
(€ 800,00 per la fase di studio, € 700,00 per la fase introduttiva, € 1.500,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione, ed € 1.600,00 per la fase decisionale) oltre spese forfettarie (15%), CPA e IVA se dovuta, nonché in € 866,00 (IVA inclusa) per spese della consulenza tecnica di parte e in € 545,00 (per spese vive). - pone le spese della c.t.u., nella misura già liquidata con separato decreto, a carico dei convenuti per metà ciascuno.
Terni, 25.6.2025
Il giudice
(dott.ssa Elisa Iacone)