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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 29/05/2025, n. 1132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1132 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica, in persona del giudice Mariarosaria Iovine, all'udienza del 29 maggio 2025 ha pronunciato mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 7271/2019 vertente
TRA in persona del legale rapp. p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
Giuseppe Savino ed elettivamente domiciliata presso la Filiale di Parte_1
Napoli sita alla Piazza Matteotti n. 2, giusta procura notarile in atti
RICORRENTE contro
, nato il [...] a [...], rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1
Rosanna Papa, presso il cui studio in Caserta alla Via Cesare Battisti n. 68 è elettivamente domiciliato, giusto mandato in atti
RESISTENTE
OGGETTO: accertamento legittimità sanzione disciplinare conservativa
Motivi in fatto ed in diritto
Con ricorso depositato il 29.7.2019, ha convenuto in giudizio dinanzi al Parte_1
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere chiedendo di accertare la Controparte_1
legittimità della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per un giorno irrogata al con provvedimento del 28.6.2019, con CP_1
vittoria di spese di lite.
Si è opposto alla domanda con varie argomentazioni chiedendo il rigetto Controparte_1
del ricorso, con vittoria di spese di lite.
1 Ammessa dal precedente assegnatario del ruolo la prova testi articolata dalle parti, escussi i testi ammessi, la causa è stata rinviata per discussione. A seguito di molteplici rinvii per carico del ruolo, è pronunciata sentenza, all'odierna udienza del 29 maggio 2025, all'esito della camera di consiglio.
Il ricorso è infondato e non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Va premesso che con nota prot. MARU SUD/RI/D/2019/RAM2/12211 del 4 giugno 2019 ha contestato a quanto segue: “Solo di recente, dopo Parte_1 Controparte_1
complessi e articolati accertamenti svolti dalla struttura Fraud Management Security
Intelligence (FMSI), a seguito della segnalazione contenuta nella “scheda evento critico” del 15/02/2019, con la quale la responsabile del Centro Primario Distribuzione (CPD)
Maddaloni, ha comunicato il ritrovamento di corrispondenza tranciata presso il Presidio
Decentrato Distribuzione (PDD) San Nicola la Strada, dipendente dal succitato CPD, siamo venuti a conoscenza di quanto segue.
In data 15/02/2019 la Responsabile del CPD Maddaloni, , ha segnalato Testimone_1
il ritrovamento di corrispondenza tranciata presso il PDD di San Nicola La Strada, rinvenuta dall'addetto alla pulizia, all'atto dello svuotamento del bidone dei rifiuti dell'ufficio, ritrovamento avvenuto in presenza dell'addetto alle lavorazioni interne,
, e del portalettere . Persona_1 Persona_2
Dalle verifiche espletate dagli incaricati FMSI è emerso che la corrispondenza, ritrovata tranciata, era corrispondenza di primo corso da recapitare nel Comune di San Marco
Evangelista (CE), quantificata in nr. 29 oggetti di seguito elencati per tipologia di prodotto
e relativi mittenti:
- Nr. 3 Postatime (Resi mittente);
- Nr. 9 Postatarget Basic - Findomestic;
- Nr. 3 Postatarget Basic (Resi report);
- Nr. 2 Posta Massiva;
- Nr. 1 Posta Massiva (Resi report, Linea Evolution);
- Nr. 2 Spedizioni in Abbonamento;
- Nr. 1 Mod.231 Avviso di Ricevimento;
- Nr. 2 Posta 4 Pro;
- Nr. 1 Posta Time ora (Linea Evolution);
- Nr. 1 Postatarget Card;
2 - Nr. 1 Bildingmall (Resi report - Linea Evolution);
- Nr. 2 Periodico;
- Nr. 1 non verificabile;
Dall'attività di verifica è emerso, inoltre, che la corrispondenza indirizzata ai 29 destinatari residenti nel Comune di San Marco Evangelista risultava in carico alla Linea Mercato nr.
12 del PDD di San Nicola La Strada di cui ella è titolare.
Tale corrispondenza è stata sottoposta a verifica sul territorio il giorno 5/03/2019, da parte dell'incaricata FMSI, congiuntamente alla Responsabile pro tempore del CPD Maddaloni,
, ed alla referente MQ del succitato CPD, , conoscitrice Testimone_1 Persona_3 del territorio e della zona interessata. Dall'attività di verifica è emerso che per 11 oggetti dei 29 rinvenuti trattasi di prodotto recapitabile, in quanto gli indirizzi sono risultati corretti
e presso i civici in questione all'esterno degli stabili erano regolarmente posizionati i citofoni con indicazione dei nomi e cognomi. In particolare, in merito alla recapitabilità degli oggetti si riportano a titolo esemplificativo tre esempi di corrispondenza recapitabile tra quelli come sopra descritto, indirizzati ai destinatari di seguito riportati:
1. Sig. Luigi Palo - Via Luxembourg 101 San Marco Evangelista;
2. Sig.ra - Via Luxembourg 35 San Marco Evangelista;
Controparte_2
3. Sig.ra - Via Cavour 31 San Marco Evangelista. Email_1
Inoltre, nel corso della verifica nel suo casellario è stato ritrovato prodotto di corrispondenza non recapitato tra cui Linea Evolution ed altra tipologia di prodotto in J +1 oltre a due cassette di prodotto inesitato da regolarizzare.
In relazione a quanto segnalato, alla richiesta di chiarimenti, da parte dell'incaricato FMSI, sui fatti e le circostanze su richiamate, ella, in data 5/03/2019 ha dichiarato quanto segue:
“(…) la zona è molto estesa sono spesso in difficoltà per un gran numero di raccomandate
e l'orario ristretto per recapitare (…) dovuto ai ritiri da fare agli up (…)”.
Ella in qualità di portalettere non ha effettuato la puntuale consegna della corrispondenza nel rispetto delle procedure e delle norme che regolano tale servizio e non ha garantito la corretta prestazione al cliente arrecando nocumento all'immagine aziendale. La condotta da lei complessivamente tenuta e riportata nelle specifiche circostanze che precedono costituisce chiara violazione dei principi ispiratori del Codice Etico in vigore in azienda che impone a ciascun dipendente di improntare il proprio comportamento ai principi di qualità, diligenza e professionalità ed assume particolare rilievo anche in relazione al servizio di
3 pubblica rilevanza svolto dalla società. La sua condotta che ha generato un processo operativo difforme dalle leggi e dalle regole aziendali pregiudicando oltre alla regolarità del servizio anche le immagini della società riveste particolare gravità in Parte_1
considerazione della sua funzione in azienda. I fatti di cui sopra di particolare gravità e - per effetto del rapporto di lavoro intercorrente con questa azienda - da iscriversi direttamente alla sua responsabilità, costituiscono aperta violazione degli obblighi e dei doveri su di lei gravanti ai sensi e per gli effetti degli artt. 2104 e 2105 del codice civile come espressamente richiamati dall'art. 52 del CCNL del 30/11/2017 che impone a ciascun dipendente di svolgere con assiduità, diligenza e spirito di collaborazione le attività assegnategli. Le contestiamo perciò tutto quanto precede sia congiuntamente che disgiuntamente ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge del 20.05.1970 n. 300 e del combinato disposto di cui agli artt. 52, 53, 54 e 55 del CCNL del 30/11/2017, invitandola, ove lo ritenga, a produrre le sue giustificazioni che dovranno pervenire entro e non oltre cinque giorni dalla data di ricezione della presente al seguente indirizzo:
[...]
presso RAM2 - Corso Meridionale 54 - Controparte_3
80143 Napoli, anche a mezzo fax al numero 0698683874. Formuliamo, infine e sin d'ora, ogni più ampia riserva di azione a tutela dei diritti e degli interessi della società anche sotto il profilo patrimoniale”. (cfr. allegato 13 della produzione di parte ricorrente).
All'esito del procedimento disciplinare, ritenuta l'irrilevanza della giustificazione rese dal
(cfr. allegato 16 e 16bis), ha irrogato la sanzione disciplinare CP_1 Parte_1
della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per un giorno (cfr. allegato
17 della produzione di parte ricorrente).
Tanto premesso, deve preliminarmente evidenziarsi che ciò che è contestato al lavoratore e che fonda la sanzione disciplinare irrogata della cui legittimità si discorre è la mancata consegna da parte del di una parte della posta affidatagli per la consegna, in parte CP_1
rinvenuta tranciata ed in parte giacente nei casellari.
Ebbene, la mancata consegnata della posta così come contestata non assume rilievo disciplinare e non giustifica pertanto l'applicazione della sanzione irrogata, da ritenersi illegittima.
Al riguardo deve osservarsi che per stabilire se la condotta in esame integri gli estremi di un illecito disciplinare, occorre in via preliminare tenere in debito conto quale sia il contenuto del potere disciplinare in capo al datore di lavoro. Tale potere trova invero fondamento
4 nell'art. 2106 c.c. che sanziona l'inosservanza degli obblighi di diligenza e fedeltà imposti al lavoratore nell'ambito del rapporto contrattuale. È necessario, dunque, che sia ravvisabile un inadempimento, presupposto di fatto per l'esercizio del potere privato disciplinare.
Con maggiore precisione, l'illecito disciplinare deve sempre essere riferibile ad un inadempimento contrattuale, proprio perché il potere disciplinare è pur sempre finalizzato all'esatto adempimento, non potendosi riconoscere un potere generalizzato di supremazia del datore di lavoro sul lavoratore, che sarebbe ovviamente incompatibile con la tutela della dignità del lavoratore stesso (art. 41 c. 2 Cost.).
Alla stregua dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità deve poi considerarsi che nel contratto di lavoro subordinato il lavoratore non è obbligato al raggiungimento di un risultato ma all'esplicazione delle proprie energie nei modi e nei tempi stabiliti.
Ne consegue che il datore di lavoro che intenda far valere l'insufficienza della prestazione lavorativa non può limitarsi a provare il mancato raggiungimento del risultato atteso, ma è onerato della dimostrazione di un colpevole inadempimento degli obblighi contrattuali da parte del lavoratore, quale fattispecie complessa per la cui valutazione deve concorrere anche l'apprezzamento degli aspetti concreti del fatto addebitato, tra cui il grado di diligenza richiesto dalla prestazione e quello usato dal lavoratore nonché l'incidenza dell'organizzazione dell'impresa e di fattori socio – ambientali (cfr. Cass. n. 1365 del 2002).
Alla luce di tali principi, la sola circostanza allegata della mancata consegna della corrispondenza tranciata e di quella rinvenuta nel casellario non può ritenersi tale da integrare di per sé un inadempimento sanzionabile disciplinarmente, occorrendo invece la concreta dimostrazione, che era onere della ricorrente quale datrice di lavoro fornire, Pt_1
che tale condotta abbia costituito effettivamente una violazione degli obblighi di diligenza e di fedeltà che gravano sul lavoratore.
Ai fini della legittimità della sanzione disciplinare dovrebbe in particolare risultare che la mancata consegna sia stata determinata o da un vero e proprio rifiuto del lavoratore o da inerzia e/o scarso impegno dello stesso a fronte di un carico di lavoro di limitata consistenza o comunque ragionevolmente sostenibile nel corso del normale orario di lavoro. In altre parole, il datore di lavoro deve fornire la dimostrazione (anche solo in via presuntiva ai sensi dell'art. 2729 c.c.) che la mancata integrale consegna della corrispondenza affidata sia addebitabile al comportamento colpevolmente inadempiente del dipendente e non ascrivibile
5 a fattori indipendenti dalla sua volontà (quali, ad esempio, l'eccessiva mole di corrispondenza da smaltire, la concreta impossibilità di poter recapitare la corrispondenza).
L'applicazione della sanzione non può prescindere dalla valutazione del comportamento del lavoratore che deve essere sintomatico della inosservanza volontaria o colposa dell'obbligo di servizio.
Nella specie, la società ricorrente non ha assolto adeguatamente a siffatto onere di allegazione e prova sulla stessa incombente. In particolare, non ha dedotto puntualmente in ricorso né provato tramite la prova orale che la mancata consegna di una parte della corrispondenza costituisca violazione delle procedure e delle norme che regolano il servizio.
Deve escludersi che la mera mancata lavorazione da parte di di una parte della CP_1
corrispondenza allo stesso affidata per il recapito abbia di per sé integrato un inadempimento della prestazione dedotta in contratto, in assenza dell'allegazione prima e della prova poi, dei criteri organizzativi individuati dal datore di lavoro.
Più precisamente, in relazione alla posta tranciata, premesso che non è in contestazione la violazione dell'obbligo di custodia - che in ogni caso non risulta violato, non sussistendo la prova dell'imputabilità del fatto al , anche in considerazione di quanto emerso in CP_1
sede di prova orale in ordine alla tenuta dei casellari (cfr. dichiarazione del teste Per_1
escusso all'udienza del 19.9.2023) e non assumendo rilevanza la sola circostanza
[...]
che tale posta rientrasse tra quella alla zona di sua competenza – non è indicato che tale corrispondenza fosse stata assegnata al e da quest'ultimo non diligentemente CP_1
consegnata nei tempi prescritti.
La stessa ricorrente ha poi rappresentato, sin dalla contestazione disciplinare, che dei ventinove oggetti rinvenuti tranciati solo undici erano concretamente recapitabili. Si tratta quindi di una minima parte rispetto ai ventinove oggetti e ciò induce ad escludere la rilevanza disciplinare del fatto contestato.
Né risulta allegato il quantitativo di posta non consegnata e rinvenuta nei casellari rispetto a quella affidata né sono indicate le date dall'affidamento e i termini prescritti per la consegna, sicché non è possibile ritenere sussistente uno scostamento tale da far ritenere univocamente accertata l'inesatta e non diligente esecuzione della prestazione lavorativa.
Anche l'istruttoria orale svolta non ha consentito di riscontrare la circostanza che la mancata consegna di una parte della posta affidata al sia stata posta in essere in violazione CP_1
di precisi obblighi di servizio.
6 In particolare, non è provato che il lavoratore non abbia ottemperato a o si sia discostato in modo rilevante da espresse disposizioni datoriali in ordine alla tempistica ed alla quantità di corrispondenza da lavorare giornalmente e quindi non è provata la violazione dell'obbligo di diligenza sullo stesso gravante nell'esecuzione della prestazione lavorativa affidatagli.
È infatti insufficiente ai fini probatori la generica dichiarazione dalla testimone indotta di parte ricorrente, secondo la quale il quale portalettere era Testimone_1 CP_1
tenuto a consegnare quotidianamente la posta assegnatagli, senza nulla precisare in ordine alle concrete modalità di organizzazione dell'attività lavorativa, anche in ragione della diversa tipologia di posta da consegnare.
Peraltro, il teste di parte resistente, collega di lavoro del , ha Persona_1 CP_1
riferito che la posta veniva consegnata anche nei giorni successivi a quelli dell'affidamento.
Si ribadisce allora che era onere della datrice di lavoro l'allegazione e la dimostrazione della sussistenza di una inesatta o incompleta esecuzione da parte del lavoratore della prestazione cui il medesimo era tenuto;
inesatta o incompleta esecuzione da intendersi, giusta l'obbligazione di mezzi ovvero di diligenza e non di risultato gravante sul lavoratore, non come mancato raggiungimento del risultato sopra indicato, ma come comportamento negligente nell'esecuzione della prestazione.
È dunque evidente che in assenza della puntuale allegazione e della prova di elementi utili a connotare la condotta dal lavoratore, il fatto che sussistesse corrispondenza non recapitata è da sé irrilevante.
Non può poi tralasciarsi che l'istruttoria orale svolta ha persino evidenziato elementi che inducono ad escludere la violazione dell'obbligo di diligenza nel caso di specie.
Difatti, anche il teste indotto di parte ricorrente escusso all'udienza del Testimone_1
1° aprile 2021, ha riferito della vastità della zona assegnata al punto da rendere necessario l'affiancamento di altro portalettere. Ha poi confermato che il era altresì addetto al CP_1
ritiro della corrispondenza dal Centro di Distribuzione di Maddaloni e alla distribuzione presso i Presidi decentrati di distribuzione di San Marco Evangelista e San Nicola La Strada.
In conclusione, non essendo stata raggiunta prova della inosservanza volontaria o colposa dei doveri di servizio gravanti sul dipendente, il ricorso va rigettato trattandosi di sanzione disciplinare illegittima, con assorbimento di ogni ulteriore questione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
7 Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
- rigetta il ricorso;
-condanna parte ricorrente in persona del legale rappresentante p.t., al Parte_1 pagamento in favore di delle spese di lite che si liquidano in € 641,00 Parte_2
per compensi professionali, oltre rimb. forf. al 15%, oltre iva e cpa, come per legge, con attribuzione ex art. 93 c.p.c..
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, il 29.5.2025
Il Giudice del lavoro
Mariarosaria Iovine
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica, in persona del giudice Mariarosaria Iovine, all'udienza del 29 maggio 2025 ha pronunciato mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 7271/2019 vertente
TRA in persona del legale rapp. p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
Giuseppe Savino ed elettivamente domiciliata presso la Filiale di Parte_1
Napoli sita alla Piazza Matteotti n. 2, giusta procura notarile in atti
RICORRENTE contro
, nato il [...] a [...], rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1
Rosanna Papa, presso il cui studio in Caserta alla Via Cesare Battisti n. 68 è elettivamente domiciliato, giusto mandato in atti
RESISTENTE
OGGETTO: accertamento legittimità sanzione disciplinare conservativa
Motivi in fatto ed in diritto
Con ricorso depositato il 29.7.2019, ha convenuto in giudizio dinanzi al Parte_1
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere chiedendo di accertare la Controparte_1
legittimità della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per un giorno irrogata al con provvedimento del 28.6.2019, con CP_1
vittoria di spese di lite.
Si è opposto alla domanda con varie argomentazioni chiedendo il rigetto Controparte_1
del ricorso, con vittoria di spese di lite.
1 Ammessa dal precedente assegnatario del ruolo la prova testi articolata dalle parti, escussi i testi ammessi, la causa è stata rinviata per discussione. A seguito di molteplici rinvii per carico del ruolo, è pronunciata sentenza, all'odierna udienza del 29 maggio 2025, all'esito della camera di consiglio.
Il ricorso è infondato e non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Va premesso che con nota prot. MARU SUD/RI/D/2019/RAM2/12211 del 4 giugno 2019 ha contestato a quanto segue: “Solo di recente, dopo Parte_1 Controparte_1
complessi e articolati accertamenti svolti dalla struttura Fraud Management Security
Intelligence (FMSI), a seguito della segnalazione contenuta nella “scheda evento critico” del 15/02/2019, con la quale la responsabile del Centro Primario Distribuzione (CPD)
Maddaloni, ha comunicato il ritrovamento di corrispondenza tranciata presso il Presidio
Decentrato Distribuzione (PDD) San Nicola la Strada, dipendente dal succitato CPD, siamo venuti a conoscenza di quanto segue.
In data 15/02/2019 la Responsabile del CPD Maddaloni, , ha segnalato Testimone_1
il ritrovamento di corrispondenza tranciata presso il PDD di San Nicola La Strada, rinvenuta dall'addetto alla pulizia, all'atto dello svuotamento del bidone dei rifiuti dell'ufficio, ritrovamento avvenuto in presenza dell'addetto alle lavorazioni interne,
, e del portalettere . Persona_1 Persona_2
Dalle verifiche espletate dagli incaricati FMSI è emerso che la corrispondenza, ritrovata tranciata, era corrispondenza di primo corso da recapitare nel Comune di San Marco
Evangelista (CE), quantificata in nr. 29 oggetti di seguito elencati per tipologia di prodotto
e relativi mittenti:
- Nr. 3 Postatime (Resi mittente);
- Nr. 9 Postatarget Basic - Findomestic;
- Nr. 3 Postatarget Basic (Resi report);
- Nr. 2 Posta Massiva;
- Nr. 1 Posta Massiva (Resi report, Linea Evolution);
- Nr. 2 Spedizioni in Abbonamento;
- Nr. 1 Mod.231 Avviso di Ricevimento;
- Nr. 2 Posta 4 Pro;
- Nr. 1 Posta Time ora (Linea Evolution);
- Nr. 1 Postatarget Card;
2 - Nr. 1 Bildingmall (Resi report - Linea Evolution);
- Nr. 2 Periodico;
- Nr. 1 non verificabile;
Dall'attività di verifica è emerso, inoltre, che la corrispondenza indirizzata ai 29 destinatari residenti nel Comune di San Marco Evangelista risultava in carico alla Linea Mercato nr.
12 del PDD di San Nicola La Strada di cui ella è titolare.
Tale corrispondenza è stata sottoposta a verifica sul territorio il giorno 5/03/2019, da parte dell'incaricata FMSI, congiuntamente alla Responsabile pro tempore del CPD Maddaloni,
, ed alla referente MQ del succitato CPD, , conoscitrice Testimone_1 Persona_3 del territorio e della zona interessata. Dall'attività di verifica è emerso che per 11 oggetti dei 29 rinvenuti trattasi di prodotto recapitabile, in quanto gli indirizzi sono risultati corretti
e presso i civici in questione all'esterno degli stabili erano regolarmente posizionati i citofoni con indicazione dei nomi e cognomi. In particolare, in merito alla recapitabilità degli oggetti si riportano a titolo esemplificativo tre esempi di corrispondenza recapitabile tra quelli come sopra descritto, indirizzati ai destinatari di seguito riportati:
1. Sig. Luigi Palo - Via Luxembourg 101 San Marco Evangelista;
2. Sig.ra - Via Luxembourg 35 San Marco Evangelista;
Controparte_2
3. Sig.ra - Via Cavour 31 San Marco Evangelista. Email_1
Inoltre, nel corso della verifica nel suo casellario è stato ritrovato prodotto di corrispondenza non recapitato tra cui Linea Evolution ed altra tipologia di prodotto in J +1 oltre a due cassette di prodotto inesitato da regolarizzare.
In relazione a quanto segnalato, alla richiesta di chiarimenti, da parte dell'incaricato FMSI, sui fatti e le circostanze su richiamate, ella, in data 5/03/2019 ha dichiarato quanto segue:
“(…) la zona è molto estesa sono spesso in difficoltà per un gran numero di raccomandate
e l'orario ristretto per recapitare (…) dovuto ai ritiri da fare agli up (…)”.
Ella in qualità di portalettere non ha effettuato la puntuale consegna della corrispondenza nel rispetto delle procedure e delle norme che regolano tale servizio e non ha garantito la corretta prestazione al cliente arrecando nocumento all'immagine aziendale. La condotta da lei complessivamente tenuta e riportata nelle specifiche circostanze che precedono costituisce chiara violazione dei principi ispiratori del Codice Etico in vigore in azienda che impone a ciascun dipendente di improntare il proprio comportamento ai principi di qualità, diligenza e professionalità ed assume particolare rilievo anche in relazione al servizio di
3 pubblica rilevanza svolto dalla società. La sua condotta che ha generato un processo operativo difforme dalle leggi e dalle regole aziendali pregiudicando oltre alla regolarità del servizio anche le immagini della società riveste particolare gravità in Parte_1
considerazione della sua funzione in azienda. I fatti di cui sopra di particolare gravità e - per effetto del rapporto di lavoro intercorrente con questa azienda - da iscriversi direttamente alla sua responsabilità, costituiscono aperta violazione degli obblighi e dei doveri su di lei gravanti ai sensi e per gli effetti degli artt. 2104 e 2105 del codice civile come espressamente richiamati dall'art. 52 del CCNL del 30/11/2017 che impone a ciascun dipendente di svolgere con assiduità, diligenza e spirito di collaborazione le attività assegnategli. Le contestiamo perciò tutto quanto precede sia congiuntamente che disgiuntamente ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge del 20.05.1970 n. 300 e del combinato disposto di cui agli artt. 52, 53, 54 e 55 del CCNL del 30/11/2017, invitandola, ove lo ritenga, a produrre le sue giustificazioni che dovranno pervenire entro e non oltre cinque giorni dalla data di ricezione della presente al seguente indirizzo:
[...]
presso RAM2 - Corso Meridionale 54 - Controparte_3
80143 Napoli, anche a mezzo fax al numero 0698683874. Formuliamo, infine e sin d'ora, ogni più ampia riserva di azione a tutela dei diritti e degli interessi della società anche sotto il profilo patrimoniale”. (cfr. allegato 13 della produzione di parte ricorrente).
All'esito del procedimento disciplinare, ritenuta l'irrilevanza della giustificazione rese dal
(cfr. allegato 16 e 16bis), ha irrogato la sanzione disciplinare CP_1 Parte_1
della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per un giorno (cfr. allegato
17 della produzione di parte ricorrente).
Tanto premesso, deve preliminarmente evidenziarsi che ciò che è contestato al lavoratore e che fonda la sanzione disciplinare irrogata della cui legittimità si discorre è la mancata consegna da parte del di una parte della posta affidatagli per la consegna, in parte CP_1
rinvenuta tranciata ed in parte giacente nei casellari.
Ebbene, la mancata consegnata della posta così come contestata non assume rilievo disciplinare e non giustifica pertanto l'applicazione della sanzione irrogata, da ritenersi illegittima.
Al riguardo deve osservarsi che per stabilire se la condotta in esame integri gli estremi di un illecito disciplinare, occorre in via preliminare tenere in debito conto quale sia il contenuto del potere disciplinare in capo al datore di lavoro. Tale potere trova invero fondamento
4 nell'art. 2106 c.c. che sanziona l'inosservanza degli obblighi di diligenza e fedeltà imposti al lavoratore nell'ambito del rapporto contrattuale. È necessario, dunque, che sia ravvisabile un inadempimento, presupposto di fatto per l'esercizio del potere privato disciplinare.
Con maggiore precisione, l'illecito disciplinare deve sempre essere riferibile ad un inadempimento contrattuale, proprio perché il potere disciplinare è pur sempre finalizzato all'esatto adempimento, non potendosi riconoscere un potere generalizzato di supremazia del datore di lavoro sul lavoratore, che sarebbe ovviamente incompatibile con la tutela della dignità del lavoratore stesso (art. 41 c. 2 Cost.).
Alla stregua dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità deve poi considerarsi che nel contratto di lavoro subordinato il lavoratore non è obbligato al raggiungimento di un risultato ma all'esplicazione delle proprie energie nei modi e nei tempi stabiliti.
Ne consegue che il datore di lavoro che intenda far valere l'insufficienza della prestazione lavorativa non può limitarsi a provare il mancato raggiungimento del risultato atteso, ma è onerato della dimostrazione di un colpevole inadempimento degli obblighi contrattuali da parte del lavoratore, quale fattispecie complessa per la cui valutazione deve concorrere anche l'apprezzamento degli aspetti concreti del fatto addebitato, tra cui il grado di diligenza richiesto dalla prestazione e quello usato dal lavoratore nonché l'incidenza dell'organizzazione dell'impresa e di fattori socio – ambientali (cfr. Cass. n. 1365 del 2002).
Alla luce di tali principi, la sola circostanza allegata della mancata consegna della corrispondenza tranciata e di quella rinvenuta nel casellario non può ritenersi tale da integrare di per sé un inadempimento sanzionabile disciplinarmente, occorrendo invece la concreta dimostrazione, che era onere della ricorrente quale datrice di lavoro fornire, Pt_1
che tale condotta abbia costituito effettivamente una violazione degli obblighi di diligenza e di fedeltà che gravano sul lavoratore.
Ai fini della legittimità della sanzione disciplinare dovrebbe in particolare risultare che la mancata consegna sia stata determinata o da un vero e proprio rifiuto del lavoratore o da inerzia e/o scarso impegno dello stesso a fronte di un carico di lavoro di limitata consistenza o comunque ragionevolmente sostenibile nel corso del normale orario di lavoro. In altre parole, il datore di lavoro deve fornire la dimostrazione (anche solo in via presuntiva ai sensi dell'art. 2729 c.c.) che la mancata integrale consegna della corrispondenza affidata sia addebitabile al comportamento colpevolmente inadempiente del dipendente e non ascrivibile
5 a fattori indipendenti dalla sua volontà (quali, ad esempio, l'eccessiva mole di corrispondenza da smaltire, la concreta impossibilità di poter recapitare la corrispondenza).
L'applicazione della sanzione non può prescindere dalla valutazione del comportamento del lavoratore che deve essere sintomatico della inosservanza volontaria o colposa dell'obbligo di servizio.
Nella specie, la società ricorrente non ha assolto adeguatamente a siffatto onere di allegazione e prova sulla stessa incombente. In particolare, non ha dedotto puntualmente in ricorso né provato tramite la prova orale che la mancata consegna di una parte della corrispondenza costituisca violazione delle procedure e delle norme che regolano il servizio.
Deve escludersi che la mera mancata lavorazione da parte di di una parte della CP_1
corrispondenza allo stesso affidata per il recapito abbia di per sé integrato un inadempimento della prestazione dedotta in contratto, in assenza dell'allegazione prima e della prova poi, dei criteri organizzativi individuati dal datore di lavoro.
Più precisamente, in relazione alla posta tranciata, premesso che non è in contestazione la violazione dell'obbligo di custodia - che in ogni caso non risulta violato, non sussistendo la prova dell'imputabilità del fatto al , anche in considerazione di quanto emerso in CP_1
sede di prova orale in ordine alla tenuta dei casellari (cfr. dichiarazione del teste Per_1
escusso all'udienza del 19.9.2023) e non assumendo rilevanza la sola circostanza
[...]
che tale posta rientrasse tra quella alla zona di sua competenza – non è indicato che tale corrispondenza fosse stata assegnata al e da quest'ultimo non diligentemente CP_1
consegnata nei tempi prescritti.
La stessa ricorrente ha poi rappresentato, sin dalla contestazione disciplinare, che dei ventinove oggetti rinvenuti tranciati solo undici erano concretamente recapitabili. Si tratta quindi di una minima parte rispetto ai ventinove oggetti e ciò induce ad escludere la rilevanza disciplinare del fatto contestato.
Né risulta allegato il quantitativo di posta non consegnata e rinvenuta nei casellari rispetto a quella affidata né sono indicate le date dall'affidamento e i termini prescritti per la consegna, sicché non è possibile ritenere sussistente uno scostamento tale da far ritenere univocamente accertata l'inesatta e non diligente esecuzione della prestazione lavorativa.
Anche l'istruttoria orale svolta non ha consentito di riscontrare la circostanza che la mancata consegna di una parte della posta affidata al sia stata posta in essere in violazione CP_1
di precisi obblighi di servizio.
6 In particolare, non è provato che il lavoratore non abbia ottemperato a o si sia discostato in modo rilevante da espresse disposizioni datoriali in ordine alla tempistica ed alla quantità di corrispondenza da lavorare giornalmente e quindi non è provata la violazione dell'obbligo di diligenza sullo stesso gravante nell'esecuzione della prestazione lavorativa affidatagli.
È infatti insufficiente ai fini probatori la generica dichiarazione dalla testimone indotta di parte ricorrente, secondo la quale il quale portalettere era Testimone_1 CP_1
tenuto a consegnare quotidianamente la posta assegnatagli, senza nulla precisare in ordine alle concrete modalità di organizzazione dell'attività lavorativa, anche in ragione della diversa tipologia di posta da consegnare.
Peraltro, il teste di parte resistente, collega di lavoro del , ha Persona_1 CP_1
riferito che la posta veniva consegnata anche nei giorni successivi a quelli dell'affidamento.
Si ribadisce allora che era onere della datrice di lavoro l'allegazione e la dimostrazione della sussistenza di una inesatta o incompleta esecuzione da parte del lavoratore della prestazione cui il medesimo era tenuto;
inesatta o incompleta esecuzione da intendersi, giusta l'obbligazione di mezzi ovvero di diligenza e non di risultato gravante sul lavoratore, non come mancato raggiungimento del risultato sopra indicato, ma come comportamento negligente nell'esecuzione della prestazione.
È dunque evidente che in assenza della puntuale allegazione e della prova di elementi utili a connotare la condotta dal lavoratore, il fatto che sussistesse corrispondenza non recapitata è da sé irrilevante.
Non può poi tralasciarsi che l'istruttoria orale svolta ha persino evidenziato elementi che inducono ad escludere la violazione dell'obbligo di diligenza nel caso di specie.
Difatti, anche il teste indotto di parte ricorrente escusso all'udienza del Testimone_1
1° aprile 2021, ha riferito della vastità della zona assegnata al punto da rendere necessario l'affiancamento di altro portalettere. Ha poi confermato che il era altresì addetto al CP_1
ritiro della corrispondenza dal Centro di Distribuzione di Maddaloni e alla distribuzione presso i Presidi decentrati di distribuzione di San Marco Evangelista e San Nicola La Strada.
In conclusione, non essendo stata raggiunta prova della inosservanza volontaria o colposa dei doveri di servizio gravanti sul dipendente, il ricorso va rigettato trattandosi di sanzione disciplinare illegittima, con assorbimento di ogni ulteriore questione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
7 Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
- rigetta il ricorso;
-condanna parte ricorrente in persona del legale rappresentante p.t., al Parte_1 pagamento in favore di delle spese di lite che si liquidano in € 641,00 Parte_2
per compensi professionali, oltre rimb. forf. al 15%, oltre iva e cpa, come per legge, con attribuzione ex art. 93 c.p.c..
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, il 29.5.2025
Il Giudice del lavoro
Mariarosaria Iovine
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