Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2T, sentenza 10/12/2025, n. 22335 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 22335 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 22335/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01834/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1834 del 2025, proposto da
OI Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Andreina Degli Esposti, Riccardo Villata, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, come da procura in atti;
contro
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli Dir Terr Lazio e Abruzzo Ufficio delle Dogane Roma 1, Ministero dell'Interno, Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Comune di Nettuno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Nicola Lais, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via C. Monteverdi, 20, come da procura in atti;
nei confronti
RI CI, Ital Invest S.r.l.s, rappresentati e difesi dall'avvocato Luigi Boffa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, come da procura in atti;
per l'annullamento
previa adozione di misure cautelari
- del provvedimento del Comune di Nettuno – Area IV Governo del territorio –prot. n. AOO.C_F880.03/12/2024.0079960 avente ad oggetto “Comunicazione subentro nell’impianto sito in Nettuno, Via Santa Maria Goretti, 2”;
- di tutti gli atti presupposti, connessi o consequenziali, anche non conosciuti, richiamati nel suddetto provvedimento.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di RI CI e di Ital Invest S.r.l.s e di Agenzia delle Dogane e dei Monopoli Dir Terr Lazio e Abruzzo Ufficio delle Dogane Roma 1 e di Ministero dell'Interno e di Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Roma e di Comune di Nettuno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 ottobre 2025 il consigliere LL AT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Con ricorso notificato il 31 gennaio 2025 e depositato il successivo 5 di febbraio, la compagnia petrolifera OI s.p.a. ha impugnato la nota prot. n. 79960 del 3 dicembre 2024, indirizzata ad essa e al sig. RI CI, che aveva presentato domanda di trasferimento di un impianto di distribuzione di carburanti sito nel Comune di Nettuno, con cui detta Amministrazione -nonostante la rinuncia all’autorizzazione petrolifera da parte di OI- ha dichiarato che l’impianto stesso “si trova interamente ed immodificato nella disponibilità del Sig. CI GI.
2. – La ricorrente espone, in punto di fatto, quanto segue.
Essa era stata titolare dell’impianto di distribuzione di caburanti sito in Nettuno, Via Santa Maria Goretti n. 2, in forza di autorizzazione petrolifera n. 7308.
Detto impianto insisteva su area di proprietà del sig. RI CI, che la ricorrente conduceva in locazione in forza di contratto del 9 agosto 1999.
Da fine novembre 2022 l’impianto era stato gestito dalla Società Ital Invest SRLS in virtù di contratto di comodato e di somministrazione sottoscritto in data 29 novembre 2022.
Il 20 settembre 2024 cessava l’efficacia di tali contratti, in quanto il proprietario dell’area e locatore aveva disdetto il contratto di locazione, e, di conseguenza, si erano risolti i rapporti negoziali “a valle”, ossia il comodato e la somministrazione tra il CI e la Ital Invest s.r.l.s.
Tuttavia, le aree e le attrezzature ivi insistenti non erano state riconsegnate a OI dal CI e dalla società che gestiva l’impianto, ed anzi, il 21 settembre 2024 questi ultimi concludevano un nuovo contratto di locazione senza che la compagnia ne fosse parte.
Inoltre, il 18 settembre il CI, all’insaputa della compagnia petrolifera, aveva chiesto al SUAP Comune di Nettuno la voltura dell’autorizzazione petrolifera, e, il giorno successivo, aveva chiesto all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli l’aggiornamento della licenza di esercizio prot. n. 2022A43339 del 12 dicembre 2022 mediante il cambio di intestazione della titolarità dell’impianto a proprio favore, asserendo che alla scadenza del contratto di locazione stipulato con OI, “tutti i beni presenti sul terreno alla data del 21/09/2024 vengono acquisiti dal proprietario del terreno come previsto dalla vigente normativa”.
La voltura dell’atto concessorio era stata accordata con provvedimento prot. n. 2024A33423 del 23 settembre 2024.
In data 25 settembre 2024 il Comune di Nettuno aveva informato la ricorrente del subentro nella titolarità dell’impianto da parte di Ital Invest s.r.l.s., e in pari data OI aveva contestato la circostanza e aveva formulato rinunzia all’autorizzazione petrolifera.
A fronte di ciò, il Comune aveva richiesto una integrazione documentale al sig. CI in ordine al subentro nella titolarità dell’impianto, ricevendone un riscontro che evidenziava l’avvenuta precedente trasmissione di tutta la necessaria documentazione.
Seguiva la nota impugnata con il ricorso oggi in esame.
3. – Avverso tale nota –confermativa della completezza della documentazione presentata dal legale rappresentante di Italinvest, sig. CI PP, per ottenere il “trasferimento di proprietà” dell’impianto di distribuzione di carburanti- OI propone un unico ed articolato motivo di impugnazione, rubricato “Violazione e falsa applicazione del d.lgs. 32/1998 (art. 1 comma 4) e della l.r. 8/2001 (art. 7). Eccesso di potere per irragionevolezza e per illogicità. Violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 97 cost. E dell’art. 1, comma 2-bis della l. 241/1990. Violazione dei principi di buona fede, trasparenza e buona amministrazione. Violazione del divieto di venire contra factum proprium.”
Nel motivo, in sintesi, la ricorrente lamenta la violazione delle norme in rubrica a cagione della mancata formulazione di qualsivoglia atto di prescritto assenso al subentro nell’autorizzazione petrolifera da parte di essa; ed anzi, in presenza di una formale opposizione a tale subentro diretta al Comune resistente, concretatasi nella formale rinunzia al titolo d’esercizio.
4. – Si sono costituiti in giudizio il Comune di Nettuno, che ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per assenza di valore provvedimentale della propria nota impugnata, nonché i controinteressati sig. RI CI e Inta Invest s.r.l.s., che hanno eccepito il difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo, postulando la giurisdizione del Giudice Ordinario in materia di diritti soggettivi sulla titolarità dell’impianto, nonché l’inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione ed interesse in capo a OI in ragione dell’avvenuta rinunzia alla licenza petrolifera in data 25 settembre 2024, oltre alla sua infondatezza nel merito.
5. – Dopo lo scambio di memorie ex art. 73 c.p.a. il ricorso è passato in decisione alla pubblica udienza del 21 ottobre 2025.
6. – Va innanzitutto disattesa l’eccezione di difetto di giurisdizione formulata dalla difesa dei controinteressati.
Come noto, il riparto della giurisdizione tra Giudice Amministrativo e Giudice Ordinario deve avvenire sulla base del criterio del petitum sostanziale, ossia in ragione della intrinseca consistenza della posizione soggettiva dedotta in giudizio e individuata dal giudice stesso con riguardo alla sostanziale protezione accordata a quest'ultima dal diritto positivo (T.A.R. Lazio, sez. II, 8/1/2025, n.293), e dunque non solo alla decisione invocata dalle parti, ma anche in relazione alla protezione accordata, in astratto, dalla norma di riferimento (Cassazione civile sez. un., 28/2/2025, n.5375).
Nel caso di specie, la posizione giuridica soggettiva fatta valere in giudizio non ha la consistenza del diritto soggettivo (salvo quanto si dirà appresso sulla sua effettiva consistenza) sicchè deve ritenersi correttamente adita la giurisdizione amministrativa.
Benché l’interesse di fatto della ricorrente consista senza dubbio nel rivendicare la proprietà dell’impianto (che il CI invece ritiene acquisita in suo favore), ugualmente l’odierna controversia nasce dall’impugnativa del provvedimento amministrativo con cui il Comune ha dato atto della comunicazione di subingresso nella titolarità dell’autorizzazione, con ciò reputando la fattispecie conforme alla legge: la posizione giuridica vantata a tale proposito è perciò di interesse legittimo.
Tanto emerge con evidenza, innanzitutto, dal disposto dell’art. 1 comma del decreto legislativo n. 32\1998, per cui il titolo utile all’esercizio di un impianto di distribuzione di carburante si forma mediante il meccanismo di silenzio-assenso delineato nei commi 2 e 3, secondo il quale “2. L'attività di cui al comma 1 è soggetta all'autorizzazione del comune in cui essa è esercitata. L'autorizzazione è subordinata esclusivamente alla verifica della conformità alle disposizioni del piano regolatore, alle prescrizioni fiscali e a quelle concernenti la sicurezza sanitaria, ambientale e stradale, alle disposizioni per la tutela dei beni storici e artistici, nonché alle norme di indirizzo programmatico delle regioni. Insieme all'autorizzazione il comune rilascia le concessioni edilizie necessarie ai sensi dell'articolo 2. L'autorizzazione è subordinata al rispetto delle prescrizioni di prevenzione incendi secondo le procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37 ”.
Viene poi in considerazione l’ulteriore fattispecie disciplinata dal comma 4 del citato art. 1 del d.lgs. n. 32\1998, per cui “In caso di trasferimento della titolarità di un impianto, le parti ne danno comunicazione al comune, alla regione e all'ufficio tecnico di finanza entro quindici giorni”; la quale, tuttavia, non esaurisce la disciplina dell’istituto, né, soprattutto, lo qualifica sotto il profilo della dicotomia diritti-interessi legittimi.
A tanto, però, provvede l’art. 7 della legge regionale del Lazio n. 8\2001, per cui “4. Entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda, completa della documentazione di cui al comma 2, il dipartimento regionale competente in materia provvede ad autorizzare il trasferimento della concessione”: norma che –pur epurata dal riferimento al regime concessorio, oramai superato- attesta certamente l’esistenza della classica dinamica relazionale potere- interesse legittimo, in quanto conforma la posizione autoritativa dell’amministrazione procedente rispetto all’istanza dell’aspirante gestore.
Ne segue, in conclusione, la sussistenza della giurisdizione amministrativa.
4. – Altrettanto infondata è l’eccezione delle parti resistenti relativa alla pretesa assenza di carattere provvedimentale della nota impugnata, che comporterebbe l’inammissibilità del ricorso.
Il tenore della nota gravata costituisce sostanziale diniego alla richiesta di esercizio del potere nella direzione voluta dalla ricorrente; essa, pertanto, ha la consistenza classica del provvedimento amministrativo, costituita dall’imperatività, ossia dalla attitudine a determinare in via tendenzialmente definitiva (salvo l’esercizio dell’autotutela o l’annullamento giurisdizionale) l’assetto d’interessi ascritto alla cura dell’interesse pubblico concreto da parte del Comune resistente.
5. – Il ricorso è tuttavia inammissibile per altra ragione.
Quanto sopra, infatti, riguarda la mera analisi, ai fini del radicamento della giurisdizione, del petitum sostanziale prospettato dalla ricorrente, che si innesta in un contesto normativo di relazione potere-interesse legittimo; ma non è sufficiente, in concreto, a radicare in capo alla ricorrente OI la necessaria legittimazione
Infatti, non è qui possibile ravvisare in capo alla ricorrente, in relazione alla autorizzazione all’esercizio dell’impianto di distribuzione di carburanti concretamente in esame, una posizione differenziata e qualificata che possa essere qualificata come interesse legittimo ed abbia anche il carattere dell’attualità.
Ed invero, la stessa ricorrente adduce e documenta (doc. 10 della sua produzione) di avere formulato, in data 25 settembre 2024, espressa rinunzia –indirizzata al Comune resistente- rispetto al titolo legittimante alla richiesta di autotutela e alla presente azione, avendo dichiarato in quella data “di rinunciare all’autorizzazione in oggetto giacché l’autorizzazione, in quanto provvedimento ampliativo della sfera giuridica dell'interessato, è pacificamente ritenuta dalla giurisprudenza suscettibile di rinuncia multis Cons. Stato, Sez. VII, Sent., 16 agosto 2023, n. 7767; Cons. Stato, Sez. IV, 11 gennaio 2021, n. 349; Cons. giust. amm. Sicilia, Sez. giurisd., 09 ottobre 2017, n. 427; Cons. Stato, sez. V, 12 giugno 1995, n. 894) con i conseguenti effetti ai sensi di legge”.
Da tale abdicazione, da parte di OI, al provvedimento legittimante l’esercizio dell’attività economica, derivano l’assenza di una posizione di interesse legittimo nel rapporto con l’Amministrazione comunale, in quanto OI è oramai volontariamente uscita dalla dinamica relazionale che le su richiamate norme di azione pongono in astratto; e di qui, conseguentemente, l’assenza di legittimazione sostanziale di OI ad opporsi alla traslazione del titolo abilitativo all’esercizio dell’impianto a terzi.
Il ricorso, in definitiva, deve essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo nel rapporto processuale tra ricorrente ed Amministrazioni resistenti, mentre possono essere compensate tra le altre parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), respinge il ricorso in epigrafe.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore delle resistenti Amministrazioni costituite in solido tra loro, che liquida, complessivamente, in euro 2.500,00 (duemilacinquecento\00) oltre IVA e CPA in quanto dovute; compensa le pese per il resto.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Marco Bignami, Presidente
LL AT, Consigliere, Estensore
Francesca Mariani, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LL AT | Marco Bignami |
IL SEGRETARIO