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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 10/02/2025, n. 590 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 590 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
- Sezione Lavoro -
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Rita Nicosia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 11344/2023 R.G. avente ad oggetto accertamento di lavoro subordinato, differenze retributive e risarcimento danni
PROMOSSA DA
, nata a [...] il [...], cod. fisc.: Parte_1
, rappresentata e difesa dall'avv. Lorena Natascia Grasso, d'intesa con C.F._1
l'avv. Salvatore Antonino Raciti, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo, sito in Catania via Pola n.15, giusta procura in atti telematici
RICORRENTE-
CONTRO
, in persona del Commissario Straordinario pro Controparte_1
tempore, con sede in Catania via S.Maria La Grande n.5, cod. fisc. rappresentata P.IVA_1
e difesa dall'avv. Filippa Morina ed elettivamente domiciliata presso l'U.O.C. Servizio Legale dell'Azienda, sita in Catania via S. Maria La Grande n.5, come da mandato in atti telematici
RESISTENTE
E NEI CONFRONTI DI
, in persona del Controparte_2
legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma via Ciro il Grande n.21, cod. fisc.:
, rappresentato e difeso dall'avv. Valeria Salvati, d'intesa con l'avv. Pier Luigi P.IVA_2
Tomaselli, ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale di Catania, sita in
Catania piazza della Repubblica n. 26, giusta procura in atti telematici
Pagina 1 CONCLUSIONI
Le parti comparse hanno precisato le rispettive conclusioni come da note scritte sostitutive dell'udienza depositate in atti telematici a norma dell'art. 127 ter c.p.c..
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato telematicamente il 4.11.2023, , Parte_1 premesso di esser stata reclutata in servizio dall'A.O.U. Policlinico G. Martino di Messina in forza dell'avviso regionale adottato in data 04.01.2021 e poi, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa sottoscritto l'11.03.2021 ed efficace dal 12.03.2021, assunta nel profilo professionale di cat. C “Assistente Amministrativo” per la gestione dell'emergenza sanitaria da COVID 19 benché, in concreto, le mansioni espletate erano “in gran parte diverse da quelle proprie del profilo di assunzione” essendo adibito allo svolgimento di “mansioni ordinarie amministrative”, in estrema sintesi, ha esposto:
- che il rapporto di lavoro in parola è stato prorogato più volte in ragione del perdurare dello stato di emergenza sanitaria e, alla scadenza naturale di esso –pattuita per giorno 31.03.2022-, è proseguito “in forza di addendum al contratto i quali hanno, anche formalmente, sostituito la causale emergenziale con la ragione di gestione ordinaria della sanità mediante un “presidio adeguato di personale””, sicché, di fatto, la stessa ha cessato di rendere le mansioni amministrative presso le varie strutture dell' resistente solo in data Controparte_1
15.03.2023;
- che, in realtà, per quanto formalmente il rapporto di lavoro sia stato “camuffato” come collaborazione co.co.co., la stessa è stata utilizzata presso ciascuna delle strutture dell'ASP di
Catania alla stregua di un lavoratore subordinato, essendo tenuto obbligatoriamente a timbrare in entrata e in uscita un budge elettronico, a firmare i c.d. fogli firma, a presentare documenti giustificativi per mancata timbratura del badge o firma;
ad osservare un prospetto turni unitamente alle disposizioni e agli ordini di servizio resi dal personale dell'ASP;
- che la stessa ha sempre operato presso i locali aziendali, secondo precisi orari (8,00-14,00
o 14,00-20,00 presso l'ASP di via Pasubio e 9,00-13,00 o 15,00-19,00 presso il Dipartimento di
Prevenzione di S. Maria La Grande, dietro la percezione di un compenso fisso prestabilito pari a 20 euro lordi l'ora e, peraltro, presso la struttura di via Pasubio è stato dotato anche di un utenza telefonica fissa e di un computer;
- che, pur avendo lavorato con gli stessi ritmi e le stesse modalità di un pubblico dipendente, non ha potuto godere dei diritti correlati a tale status, quali il diritto alla mansione, agli scatti di
Pagina 2 anzianità, alla fruizione dei buono pasto, alle ferie e ai permessi, alle assenze per malattia e/o esigenze personali, alla 13^ mensilità, all'indennità per lavoro straordinario, al riconoscimento dello svolgimento di mansioni superiori, ai trattamenti economico-lavorativi correlati allo stato di gravidanza, alla maturazione e riscossione del TFR, nonché, al versamento dei contributi previdenziali corrisposti ad un lavoratore dipendente e al conseguente riconoscimento dell'indennità NASPI;
- che con nota del 31.03.2023 ha provveduto a diffidare l'ASP “a porre in essere la conversione del rapporto lavorativo da precario a subordinato, con ogni conseguenza relativa”;
- che, infatti, il d.l. n. 14/2020 e il d.l. n. 18/2020 emanati nel periodo emergenziale hanno previsto espressamente la possibilità di conferire incarichi di lavoro autonomo, “anche di collaborazione coordinata e continuativa, di durata non superiore a sei mesi, prorogabili in ragione del perdurare dello stato di emergenza” soltanto per il personale delle professioni sanitarie nonché degli operatori sociosanitari e dei medici specializzandi e non anche per il personale amministrativo, sicché “I contratti di lavoro autonomo stipulati in assenza dei presupposti di cui al comma 1 sono nulli di diritto”, in quanto l'Amministrazione resistente è tenuta ad avvalersi delle forme di reclutamento ordinario previste dall'art. 7 del d.lgs.
n.165/2001 e, quindi, del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato;
- che detta violazione legittima ex art. 2126 c.c. la conversione del rapporto di lavoro da co.co.co. a rapporto di lavoro subordinato con conseguente diritto del lavoratore “al trattamento retributivo per il tempo in cui il rapporto stesso ha avuto materiale esecuzione” nonché al trattamento previdenziale, oltre al risarcimento del danno ex art. 36 d.lgs. 165/2001 per violazione delle disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego dei lavoratori da parte delle pubbliche amministrazioni;
- che, invero, già il contratto di assunzione pur essendo stato qualificato come co.co.co. svela la presenza di indici rivelatori della eterodirezione stante che l'Azienda resistente, per un verso, ha provveduto unilateralmente a determinare il corrispettivo, le modalità di svolgimento del rapporto, la decorrenza, la durata, l'orario di lavoro, il luogo di esecuzione, senza che il lavoratore abbia mai potuto svolgere alcuna trattativa al riguardo né tanto meno contrattarne il contenuto;
e dall'altro, difetta nel contratto l'indicazione di obiettivi e progetti specifici e determinati, la temporaneità e straordinarietà della prestazione oggetto del contratto,
l'eccezionalità della proroga dell'incarico e dell'intervento, senza che l' abbia Controparte_1 allegato neppure l'impossibilità oggettiva di avvalersi di risorse umane già presenti nella propria organizzazione;
Pagina 3 - che il danno comunitario rappresenta il contraltare dell'impossibilità di convertire il rapporto a tempo indeterminato, da quantificarsi nella misura di 12 mensilità dell'ultima retribuzione di fatto ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 comma 5 l. n. 183/2010;
- che, inoltre, la stessa ha diritto al risarcimento dell'ulteriore “danno da precarizzazione”, quale lesione della dignità della persona del lavoratore e della protezione lavorativa dell'individuo causata dalla situazione di incertezza sulla stabilità del proprio rapporto di lavoro e della concreta perdita di chances di miglioramento delle condizioni di lavoro per non avere potuto partecipare alle procedure di reclutamento avviate dall'Azienda (o da altre Aziende sanitarie) in quanto rivolte ai soli lavoratori assunti in forza di contratti di lavoro a tempo determinato e potendo far valere il solo punteggio conseguito a titolo di lavoratore autonomo, inferiore rispetto a quello riconosciuto ai lavoratori subordinati;
- che, ancora, la stessa ha diritto al risarcimento del danno da omesso versamento da parte dell' sanitaria convenuta dei contributi previdenziali sulle differenze retributive CP_1 afferenti il rapporto di lavoro quantificati nella complessiva somma pari ad €. 10.000,00;
- che, in via subordinata “e recessiva rispetto alla richiesta di conversione del rapporto da precario a subordinato”, vanno riconosciute le tutele della etero-organizzazione del rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 2 d.lgs. n. 81/2015 s.m.i. avendo l'Azienda datrice di lavoro stabilito unilateralmente le modalità di esecuzione della prestazione, i tempi e i luoghi di lavoro con il conseguente diritto a vedersi riconosciute le medesime tutele previste per il lavoratore subordinato e l'equiparazione del trattamento retributivo, previdenziale ed assistenziale.
Su tali premesse, parte ricorrente ha chiesto di “1. accertare e dichiarare la nullità assoluta del contratto di assunzione in co.co.co. e delle successive proroghe oggetto della presente vertenza per violazione di legge (D.L. n. 14/2020; D.L. n. 18/2020; L. n. 234/2021) nonché la nullità relativa degli stessi per violazione dell'art. 7, comma 5-bis, del D.Lgs. n. 165/2001, ivi statuendo la conversione del rapporto di lavoro da co.co.co. a rapporto di lavoro subordinato ex art. 2126 c.c. ed il diritto del ricorrente al risarcimento del danno ex art. 36, D.Lgs.
165/2001;
2. per il caso di ritenuta validità del contratto di assunzione in co.co.co. e delle successive proroghe oggetto della presente vertenza, ritenute le plurime violazioni di legge e discriminazioni commesse dall'Azienda nei (suoi) confronti … accertare e dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a termine ex art. 2126 c.c. tra le parti nel periodo oggetto di causa (12/03/2021-15/03/2023), con lo svolgimento da parte (sua) … di mansioni di “Assistente Amministrativo”, con conseguente diritto alla ricostruzione del trattamento economico, normativo, contributivo-previdenziale e retributivo (con diritto a
Pagina 4 percepire le eventuali differenze retributive e tutti gli accessori previsti per legge) proprio di un rapporto di pubblico impiego e, quindi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 D.Lgs. n.
165/2001, riconducibile alla categoria C del CCNL Comparto Sanità di riferimento;
per l'effetto, ritenuta la discriminazione spiegata in termini di mancata assunzione del ricorrente mediante contratto subordinato a termine, accertare dichiarare, con qualsivoglia provvedimento opportuno, ed anche in via interinale, il diritto del ricorrente di sancire la piena equiparazione con i lavoratori subordinati in vista delle già avviate ed ancora da avviare procedure di reclutamento del personale, 3. sempre per l'effetto, in ragione dell'accertata natura subordinata del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2126 c.c. tra le parti nel periodo oggetto di causa ed il conseguente diritto del ricorrente alla ricostruzione del trattamento economico, normativo, contributivo-previdenziale e retributivo, condannare l' a CP_1 versare all'odierno ricorrente le spettanze retributive eventualmente accertate a seguito di apposita C.T.U. contabile nonché la somma complessiva di € 15.613,99, a titoli di accessori di legge (ratei 13^; ferie;
permessi; riposi;
indennità festivi;
indennità di turno;
indennità condizioni di lavoro;
TFR) al ritenuto rapporto subordinato, calcolata al lordo delle ritenute di legge, oltre interessi e rivalutazione monetaria, e alla regolarizzazione della posizione contributiva e previdenziale del ricorrente.
4. Accertare e dichiarare il (suo) diritto … al risarcimento del 'danno comunitario' derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative ex art. 36 D. Lgs. n. 165/2001, da quantificarsi nella misura di 12 mensilità dell'ultima retribuzione di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati dall'art. 8 della L.
n. 604/1966; accertare e dichiarare il diritto del(lo stesso) ricorrente al risarcimento del
'danno da precarizzazione' derivante dalla perdita di chances patita dal ricorrente, da quantificarsi nella somma di € 17.710,18, pari al 50% della somma netta percepita durante il rapporto di lavoro, o nella maggiore o minore misura che il Tribunale stabilirà in corso di causa;
accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al risarcimento del danno da omessa contribuzione, da quantificarsi nella somma di € 10.000,00, o nella maggiore o minore misura che il Tribunale stabilirà in corso di causa.
5. In via meramente subordinata e recessiva rispetto alla richiesta di conversione del rapporto da precario a subordinato in conseguenza della etero-direzione che ha contraddistinto il rapporto di lavoro qui in esame, accertare e dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato ex art. 2126 c.c. tra le parti nel periodo oggetto di causa
(12/03/2021-15/03/2023), con lo svolgimento da parte del ricorrente di mansioni di “Assistente
Amministrativo”, con conseguente diritto alla ricostruzione del trattamento economico, normativo, contributivo-previdenziale e retributivo (con diritto a percepire le eventuali
Pagina 5 differenze retributive e tutti gli accessori previsti per legge) proprio di un rapporto di pubblico impiego e, quindi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 D.Lgs. n. 165/2001, riconducibile alla categoria C del CCNL Comparto Sanità di riferimento;
per l'effetto, ritenuta la discriminazione spiegata in termini di mancata assunzione del ricorrente mediante contratto subordinato a termine, accertare dichiarare, con qualsivoglia provvedimento opportuno, ed anche in via interinale, il (suo) diritto … di sancire la piena equiparazione con i lavoratori subordinati in vista delle già avviate ed ancora da avviare procedure di reclutamento del personale;
sempre per l'effetto, stante l'accertata natura subordinata del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2126 c.c. tra le parti nel periodo oggetto di causa ed il conseguente diritto del ricorrente alla ricostruzione del trattamento economico, normativo, contributivo- previdenziale e retributivo, condannare l' a versare all'odierno ricorrente le spettanze CP_1
retributive eventualmente accertate a seguito di apposita C.T.U. contabile nonché la somma complessiva di € 15.613,99, a titoli di accessori di legge (ratei 13^; ferie;
permessi; riposi;
indennità festivi;
indennità di turno;
indennità condizioni di lavoro;
TFR) al ritenuto rapporto subordinato, calcolata al lordo delle ritenute di legge, oltre interessi e rivalutazione monetaria,
e alla regolarizzazione della posizione contributiva e previdenziale del ricorrente. 6.
Condannare le parti resistente solidalmente alla refusione di spese legali, onorari e diritti del presente giudizio da distrarsi ex art. 93 c.p.c. ai … procuratori”.
In data 4.04.2024 si è costituito l' depositando memoria difensiva con la quale ha CP_2
evidenziato la propria estraneità ai fatti di causa e che per il periodo dal 12.03.2021 al
15.03.2023 è presente a nome della ricorrente una posizione previdenziale come collaboratrice parasubordinata, chiedendo “in ipotesi di accoglimento totale o parziale della domanda attorea, condannare l'Amministrazione resistente alla regolarizzazione contributiva del rapporto di lavoro subordinato intercorso tra la ricorrente e l' Parte_1 CP_3
, in relazione all'inquadramento contrattuale, alla base retributiva imponibile ed alla
[...]
durata del rapporto che risulteranno accertati di giustizia, con accessori maturati e maturandi e con vittoria delle spese di lite;
- nell'ipotesi di rigetto della domanda attorea, tenuto conto che l' è stato convenuto in giudizio dalla stessa ricorrente sulla base di una unilaterale CP_2
prospettazione dei fatti, condannare la medesima alla refusione delle spese di lite in favore dell'ente previdenziale”.
In data 4.04.2024 si è ritualmente costituita nel presente giudizio l' CP_3
depositando nel fascicolo telematico memoria difensiva con la quale, dopo aver ricostruito il contesto emergenziale in cui si inseriscono i fatti di causa, in breve, ha eccepito:
Pagina 6 - che il rapporto negoziale si origina da una procedura denominata “click day” che, stante l'urgenza di “fronteggiare quello che stava accadendo”, “non ha richiesto alcun criterio selettivo e/o comparativo, ma solo un mero invio della candidatura, col risultato che sono stati reclutati quelli che, prima degli altri, hanno, appunto, manifestato la loro disponibilità”;
- che a siffatto personale “sono stati assegnati sede e termini di attività, sottoposti a semplice verifica da parte del Responsabile della Struttura di allocazione”, percependo un compenso orario di euro 20,00 lordi, di gran lunga superiore alla misura oraria onnicomprensiva in godimento del personale dipendente della medesima figura contrattuale, e, per come previsto nello stesso contratto, il vincolo negoziale è stato prorogato in ragione del perdurare dell'esigenza e dello stato di emergenza;
- che “un discrimen nettissimo con la dipendenza (sia pure a tempo determinato), è rappresentato dalla espressa previsione dell'art. 7 del contratto, laddove si fa riferimento alla non esclusività del rapporto, che lascia libero il collaboratore di prestare la propria attività, sia autonoma che subordinata, anche in favore di terzi”;
- che la stessa “non ha esercitato poteri di direzione, ma di coordinamento e verifica dell'attività prestata agli obiettivi da raggiungere. Né possono dirsi sussistenti, nel caso che ci occupa, vincoli gerarchici e disciplinari, i soli realmente indicativi di un rapporto di subordinazione”;
- che la stessa ha sempre regolarmente corrisposto all' i contributi per i lavoratori CP_2
co.co.co.;
- che “nemmeno può invocarsi, ex adverso, una perdita di chance in ordine a future stabilizzazioni, per il semplice fatto che esse sono riservate, in coerenza col piano triennale del fabbisogno del personale, al personale di ruolo sanitario e/o sociosanitario anche non più in servizio, ma reclutati a tempo determinato con procedure concorsuali”.
In considerazione delle superiori deduzioni, l'Amministrazione resistente ha chiesto di
“respingere il proposto ricorso per i motivi di cui in narrativa;
nella non temuta ipotesi di accoglimento del ricorso, compensare i crediti accertati in favore della (parte) ricorrente, con quelli dell'ASP nei confronti della stessa;
sempre in via subordinata, ordinare all' di CP_2
imputare i contributi già versati quale co.co.co. a titolo di contributi da lavoro subordinato e disporre la compensazione dei crediti contributivi nei confronti dell' … Con vittoria di CP_2 spese e compensi”.
Alla prima udienza, tenutasi il 17.04.2024, è stato tentato –infruttuosamente- il bonario componimento del giudizio che ci occupa;
quindi, la causa de qua è stata istruita mediante l'acquisizione di prove documentali e, all'udienza del 7.02.2025, sostituita dal deposito di note
Pagina 7 scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, secondo il disposto dall'art. 127 ter c.p.c., trattenuta in decisione nel rispetto di quanto stabilito dalla disposizione codicistica da ultimo richiamata.
_____________________
La ricorrente ha promosso il presente giudizio assumendo la nullità del contratto di collaborazione coordinata e continuativa (co. co. co.) concluso sulla base di una procedura di reclutamento indetta dall'Amministrazione resistente asseritamente in spregio alla normativa emergenziale che legittimerebbe il potenziamento del SSN in relazione all'emergenza covid 19 soltanto per gli operatori socio sanitari e il personale sanitario, ivi compresi i medici specializzanti.
Dalla lettura della deliberazione del Commissario Straordinario del 04.01.2021 n.1 si apprende che l' , “VISTA la Controparte_4
nota assessoriale n. 56816 del 31.12.2020, acquisita in pari data al prot. n. 32668, con la quale l'Assessorato regionale della salute, nell'ambito delle attività correlate all'emergenza sanitaria da Covid-19, dispone il reperimento di varie tipologie di professionisti da destinare alle ed individua l'A.O.U. “G. Martino” di Messina quale Azienda referente Controparte_5
regionale per il reclutamento di tali figure professionali … RITENUTO NECESSARIO … per la durata dell'emergenza da COVID-19, potenziare il S.S.R. mediante la formazione di elenchi di personale tecnico e amministrativo disponibile a prestare servizio nelle e Controparte_5 presso l' Sicilia, al fine di supportare sia le attività di contrasto e contenimento del CP_6
contagio che le iniziative previste dal piano di vaccinazione regionale, nonché gli Uffici commissariali delle Aree Metropolitane”, ha autorizzato il Settore Risorse Umane dell'A.O.U.
“G. Martino” Policlinico di Messina –individuata come “ad esperire avviso Controparte_7
pubblico di disponibilità per il reperimento di personale tecnico e amministrativo disponibile a prestare servizio nelle Aziende e presso l' ”. In particolare, nella CP_5 Controparte_8
richiamata nota assessoriale del 31.12.2020 n. 56816 resta prescritto che la predetta Azienda all'uopo è tenuta ad “attivare la propria piattaforma telematica per la ricezione delle domande nei termini previsti dal suddetto avviso”, precisando che “all'esito della suddetta ricezione,
l' in indirizzo provvederà tempestivamente alla trasmissione delle istanze pervenute, CP_1
aggregandole in elenchi cronologici di adesione su base provinciale, al Dipartimento ASOE dell'Assessorato alla Salute”.
Dalla lettura dell'avviso pubblico per il reperimento dei profili professionali tecnici ed amministrativi da destinare alle predette aziende trova conferma che l'incarico è stato conferito
Pagina 8 alla parte ricorrente dall' senza attuare alcuna procedura selettiva a cui abbia Controparte_1
fatto seguito la valutazione comparativa dei candidati e la compilazione finale di una graduatoria di merito, la cui approvazione, individuando i "vincitori", rappresenta l'atto terminale del procedimento preordinato alla selezione dei soggetti idonei (Cass. Sez. Unite
20.04.2021 n. 10360). Segnatamente, nella fattispecie concreta, l'incarico di collaborazione coordinata e continuativa è stato assegnato a , semplicemente, osservando il criterio Pt_1
cronologico di adesione per singolo profilo professionale con la individuazione della provincia prescelta dal candidato e, più esattamente, “utilizzando quale criterio oggettivo l'orario e la data di presentazione della domanda”, da “compilare ed inviare … in via telematica, a pena di esclusione, utilizzando la specifica applicazione informativa disponibile sul sito internet dell'Azienda referente regionale …” entro i termini prestabiliti (v. art. 6, 7, 8 e 11), chiarendo al comma 2 dell'art. 9 al fine di evitare l'insorgenza di aspettative future che “Il suddetto elenco cronologico di adesione non è idoneo a far sorgere alcun diritto e/o pretesa assuntiva da parte dei candidati nei confronti dell'Amministrazione regionale e aziendale”.
E' appena il caso di ricordare che l'art. 35 del d.lgs. n.165/2001 nel testo vigente ratione temporis, per quanto rileva in questa sede, stabilisce che “L'assunzione nelle amministrazioni pubbliche avviene con contratto individuale di lavoro: a) tramite procedure selettive, conformi ai principi del comma 3, volte all'accertamento della professionalità richiesta, che garantiscano in misura adeguata l'accesso dall'esterno”, specificando espressamente al comma
3 che “Le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si conformano ai seguenti principi: a) adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscano l'imparzialità e assicurino economicità e celerità di espletamento, ricorrendo, ove è opportuno, all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione;
b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire;
c) rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori;
d) decentramento delle procedure di reclutamento;
e) composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali …”.
Alla luce di quanto precede va da sé che l'avviso pubblico per il reperimento di diversi profili professionali, tecnici e amministrativi in parola, essendo avulso da una logica
Pagina 9 competitiva tra i candidati, non costituisce una procedura di reclutamento che a monte possa ritenersi idonea a legittimare la costituzione a tempo determinato di alcun rapporto di pubblico impiego regolare, sicché la comunicazione, da parte degli interessati, di una personale disponibilità a prestare servizio nell'ambito del programma emergenziale teso a contrastare o comunque a contenere il contagio del virus sars –cov--2 non può costituire valida premessa per rivendicare la costituzione inter partes di un rapporto di lavoro subordinato a termine e, tanto meno, pretese risarcitorie per l'asserita perdita delle chances di beneficiare di eventuali procedure di stabilizzazione diretta.
Né in astratto dall'assunta nullità dei contratti co.co.co stipulati inter partes potrebbe discendere de plano il riconoscimento di una diversa tipologia negoziale, limitandosi il comma
5 bis dell'art. 7 del d.lgs 165/2001 nel testo vigente ratione temporis, ad affermare espressamente che “E' fatto divieto alle amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro. I contratti posti in essere in violazione del presente comma sono nulli e determinano responsabilità erariale. …”.
In questa prospettiva, come già avuto modo di osservare l'intestato Tribunale, con sentenza del 17.06.2024 n.3295 (ed altre conformi, tra le varie, sent. 17.06.2024 n.3295, 17.06.2024
n.3296) che a mente dell'art. 118 dispos. att. c.p.c. qui si richiama, “anche a volere ravvisare un'ipotesi di violazione di legge da parte della amministrazione nella scelta della tipologia contrattuale, la conseguenza di detta violazione non può in ogni caso comportare conversione alcuna del rapporto sì come invocata dal ricorrente (“...ivi statuendo la conversione del rapporto di lavoro da co.co.co. a rapporto di lavoro subordinato ex art. 2126 c.c.”).
Ed invero, accantonata intanto ogni valutazione circa la sussistenza degli indici della subordinazione (di cui si dirà infra), in base all'art. 36 co. 5 d. lgs. 165/2001, “...la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni”.
Rammenta la Suprema Corte che “….non esiste nel pubblico impiego una disposizione generale come l'art. 69, D. Lgs. n. 276 del 2003, in base alla quale, qualora il giudice accerti che un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa "sia venuto a configurare un rapporto di lavoro subordinato", esso è considerato come "lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto". Al contrario, l'art. 36, comma 5, del
D. Lgs. n. 165 del 2001 prescrive che la violazione di disposizioni imperative riguardanti
Pagina 10 l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, "non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni".
Risulta coerente con questa normativa l'orientamento giurisprudenziale per il quale, in caso di stipulazione di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa con una P.A., al di fuori dei presupposti di legge, il lavoratore non può mai conseguire la conversione del rapporto in uno di lavoro subordinato a tempo indeterminato, ma solo una tutela risarcitoria, nei limiti di cui all'art. 2126 c.c., qualora il contratto di collaborazione abbia la sostanza di rapporto di lavoro subordinato, con conseguente diritto anche alla ricostruzione della posizione contributiva previdenziale (Cass., Sez. L, n. 9591 del 18 aprile 2018; Cass., Sez. L, n.
3384 dell'8 febbraio 2017)” (Cass., 4360/2023).
Nemmeno peraltro la reiterazione di contratti di lavoro a termine potrebbe comunque determinare la pretesa conversione, atteso che "nel pubblico impiego privatizzato, alla violazione di disposizioni imperative che riguardino l'assunzione, sia a seguito di pubblico concorso sia attingendo alle liste di collocamento, non può mai far seguito la costituzione di un rapporto di pubblico impiego a tempo indeterminato. La "ratio" dell'art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001” che prevede il divieto di trasformazione del rapporto di lavoro a termine in rapporto a tempo indeterminato “non risiede” infatti “esclusivamente nel rispetto delle regole del pubblico concorso, ma anche, più in generale, nel rispetto del principio cardine del buon andamento della P.A., che sarebbe pregiudicato qualora si addivenisse all'immissione in ruolo senza alcuna valutazione dei fabbisogni di personale e senza seguire le linee di programmazione nelle assunzioni, che sono indispensabili per garantire efficienza ed economicità dell'amministrazione pubblica (ex plurimis, cfr. la recentissima Cass. n.
22458/2021)”, (Cass. n. 30 dicembre 2021, n. 42004) e dunque il rispetto delle esigenze di contenimento, controllo e razionalizzazione della spesa pubblica (nel medesimo senso cfr. quanto argomentato da Cass. 19 febbraio 2019, n. 4801; n. 8671/2019, n. 4801/20196 aprile
2017, n. 8927; S.U. 15 marzo 2016, n. 5072).
Segnatamente è stato osservato che “la norma secondo cui “in ogni caso, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità
e sanzione», salvo affinamenti mediante aggiunte inerenti la responsabilità dirigenziale, è rimasta invariata, pur nei mutamenti della sua collocazione, fin dalla prima introduzione di cui all'art. 22 d. Igs. 80/1998, fino poi a confluire nell'art. 36 d. Igs. 165/2001, al co. 2, divenuto
Pagina 11 ad oggi l'attuale comma 5; il disposto letterale non lascia adito a dubbio alcuno ed è perentorio nel disporre che «in ogni caso» (tradotto da Cass. 4801/2019 in quell'evocativo
«mai» di cui si è detto) dalle violazioni delle norme sul contratto a termine possa derivare la costituzione di rapporti a tempo indeterminato con le medesime Pubbliche Amministrazioni;
Cass. S.U. 5072/2016 cit. ha poi chiarito ulteriormente e definitivamente (punto 5) come la norma sia da considerare speciale e certamente sopravvissuta all'entrata in vigore (in allora) del d. Igs. 368/2001 e sul punto non vi è ragione di tornare;
la radice di tale divieto di conversione è tradizionalmente riportata alla necessità che, per espressa previsione costituzionale (art. 97, co. 3, Cost.) l'assunzione presso le Pubbliche Amministrazioni avvenga mediante pubblico concorso, salva la possibilità di derogare per legge a tale principio solo nei casi in cui (Cass. 30 marzo 2018, n. 7982) ciò risulti maggiormente funzionale al buon andamento dell'amministrazione e corrispondente a straordinarie esigenze d'interesse pubblico individuate dal legislatore in base ad una valutazione discrezionale, effettuata nei limiti della non manifesta irragionevolezza (vedi, per tutte, Corte Costituzionale 19 maggio
2017, n. 113; 12 maggio 2014, n. 134; 13 settembre 2012, n. 217; 27 marzo 2003, n. 89); ciò vale ad escludere a priori che si possa ragionare di conversione allorquando l'assunzione non sia avvenuta mediante concorso o selezione ad esso assimilabile e da qui il costante richiamo in tal senso di tutta la giurisprudenza, ma non significa che, a fronte di assunzioni a tempo determinato mediante concorso o selezione ad esso assimilabile, ne possa derivare, in caso di illegittimità del termine, la conversione a tempo indeterminato” (Cass. 28 marzo 2019, n. 8671).
Il Supremo Collegio (Cass., n. 8671 cit) giunge dunque ad asserire che “in materia di impiego pubblico contrattualizzato nel caso di utilizzazione di contratti di lavoro flessibile, che deve sempre avvenire ex art. 36, primo comma, del d.lgs n.165 del 2001 nel rispetto delle procedure di reclutamento di cui dall'art. 35 del citato d.lgs n. 165 del 2001, la regula iuris secondo la quale, in ipotesi di violazione da parte delle pubbliche amministrazioni di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, non può in ogni caso comportare, ai sensi dell'originario comma 2 e poi del comma 5 dell'art.36 del richiamato d.lgs n. 165 del 2001, la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato non ammette eccezioni e riguarda anche l'ipotesi in cui l'individuazione del lavoratore assunto a termine, o con altre forme di lavoro flessibile, è avvenuta all'esito delle procedure di reclutamento sopra richiamate o utilizzando le graduatorie di procedure concorsuali»
A maggior ragione la pretesa in proposito formulata nel caso in oggetto non può essere suscettibile di accoglimento, sol che si consideri che il “reclutamento” è nella specie avvenuto
Pagina 12 in considerazione della peculiare situazione emergenziale, mediante un sistema del tutto casuale, privo di qualsiasi criterio volto a comparare e/o selezionare coloro che per primi fossero riusciti ad esprimere la loro disponibilità (c.d. click day).
Né può non attribuirsi il giusto peso alla mancanza di esclusività dei rapporti poi conclusi, non potendo assumere rilevanza – sì come da parte ricorrente prospettato - la circostanza di una prestazione che in concreto, e per alcuni periodi, avrebbe reso difficoltoso o materialmente incompatibile lo svolgimento di altra attività lavorativa, considerato anche che l'attività prestata era nella fattispecie in esame retribuita con compensi orari invero maggiori rispetto a quelli ordinariamente propri di lavoratori dipendenti comparabili, sussistendo tutto l'interesse del prestatore di restare impegnato per il maggior numero di ore possibile.
Alcuna conversione in rapporto subordinato può dunque ritenersi, né la applicazione della disciplina di cui ex art. 36 del d. lgs. n 165/2021 che un rapporto di tal fatta presuppone”.
Fermi i rilievi giuridici fin qui svolti e passando alla verifica dell'asserita concreta esecuzione del rapporto di lavoro oggetto di causa secondo le dedotte modalità della subordinazione, lamentata dalla parte ricorrente in prospettiva di accedere quanto meno al trattamento retributivo e previdenziale previsto a norma dell'art. 2 del d.lgs. n. 165/ del 2001 dal contratto collettivo di comparto per il tempo in cui il rapporto stesso ha avuto materiale esecuzione, va rilevato che l'esistenza di un vincolo di subordinazione traduce il pieno assoggettamento gerarchico del prestatore alla parte datoriale. E' bene ricordare che l'assoggettamento gerarchico si risolve nella sottoposizione del lavoratore a specifiche e puntuali direttive impartite dal datore di lavoro o suoi preposti per soddisfare in modo stabile ed esclusivo le esigenze aziendali e, di riflesso, nel correlato svolgimento dell'attività lavorativa resa dal prestatore sotto controllo datoriale e la valutazione di essa sul piano disciplinare (cfr. Cass. n.5645/2009).
Da questo punto di vista, proprio ai fini distintivi del rapporto di lavoro subordinato dal rapporto di lavoro autonomo, la Suprema Corte è costante nell'affermare che assume un ruolo centrale “l'organizzazione del lavoro attraverso disposizioni o direttive –ove le stesse non siano assolutamente pregnanti ed assidue, traducendosi in un'attività di direzione costante e cogente atta a privare il lavoratore di qualsiasi autonomia– costituisce una modalità di coordinamento e di eterodirezione propria di qualsiasi organizzazione aziendale e si configura quale semplice potere di sovraordinazione e di coordinamento, di per sé compatibile con altri tipi di rapporto,
e non già quale potere direttivo e disciplinare, dovendosi ritenere che quest'ultimo debba manifestarsi con ordini specifici, reiterati ed intrinsecamente inerenti alla prestazione lavorativa e non in mere direttive di carattere generale, mentre, a sua volta, la potestà
Pagina 13 organizzativa deve concretizzarsi in un effettivo inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale e non in un mero coordinamento della sua attività” (cfr. C. Cass. 26986/2009).
Così, l'osservanza di un orario, la continuità della prestazione e l'erogazione di un compenso continuativo possono avere valore indicativo, ma mai determinante, restando imprescindibile attenzionare, come appena detto, “il concreto atteggiarsi del potere direttivo del datore di lavoro, il quale, affinché assurga ad indice rivelatore della subordinazione non può manifestarsi in direttive di carattere generale, compatibili con il semplice coordinamento sussistente anche nel rapporto autonomo, ma deve esplicarsi in ordini specifici, reiterati ed intrinsecamente inerenti alla prestazione lavorativa, stabilmente inserite nell'organizzazione aziendale”. (cfr. Cass. n. 29646/2018).
Parimenti, la presenza di un collegamento funzionale del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa con l'organizzazione imprenditoriale del datore di lavoro di per sé solo non basta di per sé a far venir meno il requisito dell'autonomia che caratterizza il rapporto e ne determina la disciplina sostanziale, atteso che l'inserimento del collaboratore nella struttura aziendale può essere previsto quale elemento di atipicità che le parti possono legittimamente introdurre nei contratti di lavoro autonomo (così, Cass.
9.03.2009 n. 5645 ha cassato un verdetto d'appello che ha ritenuto subordinata la prestazione di lavoro di un direttore sanitario, presso una clinica privata, per la sola circostanza della sua presenza quotidiana nella struttura per lo svolgimento dei suoi compiti e della responsabilità verso l'amministrazione.
Conf., tra le tante, Cass. 25.02.2019, n.5436 che ha confermato la decisione di merito che, in relazione ad un rapporto di lavoro tra una biologa ed un laboratorio di analisi di una casa di cura, ha escluso la subordinazione valorizzando la possibilità di scelta del turno da effettuare, la libertà di esercitare altrove l'attività professionale, l'erogazione di compensi variabili rapportati al numero di presenze e di reperibilità).
Muovendo dalle superiori direttive esegetiche, allora, diversamente da quanto ha sostenuto la parte ricorrente, il regolamento negoziale non evidenzia, neppure in via indiziaria, l'esistenza di un nesso di eterodirezione, atteso che dalla una attenta lettura delle clausole contrattuali emerge che il lavoratore gode di piena discrezionalità in ordine ai tempi di espletamento dell'attività lavorativa sì escludendo l'effettivo stabile inserimento dello stesso nella realizzazione delle funzioni alla cui tutela è preposta l'Amministrazione resistente.
Con il contratto di collaborazione coordinata e continuativa sottoscritto il 11.03.2021 prot.
n.1082, infatti, ha “accetta(to) di prestare la propria collaborazione, in qualità di Pt_1
Assistente Amministrativo, presso la struttura Commissariale per supportare le attività di contrato e contenimento del contagio (monitoraggio, USCA, contact tracing etc), nonché, le
Pagina 14 iniziative previste dal piano di vaccinazione aziendale, nonché, ogni attività ad esso correlata”, all'uopo obbligandosi a svolgere 30 ore di lavoro settimanali per realizzare il “programma di lavoro definito dal Responsabile della Struttura di allocazione”, e ciò senza vincolo di esclusività, essendo espressamente pattuito che il lavoratore resta “libero di prestare anche in favore di terzi la propria attività sia autonoma che subordinata, compatibilmente con la resa oraria richiesta”, “salva verifica periodica di regolare esecuzione”.
Da questo punto di vista, per accodo tra le parti, il Responsabile della Struttura di allocazione era semplicemente deputato ad effettuare una “verifica” sommaria dell'attività svolta e della resa oraria, in quanto “Le risultanze saranno comunicate all'UOC Trattamento
Economico e Previdenziale delle Risorse Umane”. Nel contesto considerato, allora, la previsione contrattuale di siffatta verifica a cura del Responsabile della struttura, in linea con le previsioni dell'avviso pubblico per il quale è stato operato il reperimento di energie lavorative esterne all'Amministrazione convenuta (v. in particolare premesse ed artt. 9 e 4), risponde alle esigenze di coordinamento delle “attività di tracciamento dei soggetti positivi, laboratorio di analisi, gestione informatizzata dei dati sulle piattaforme nazionali, regionali e aziendali, attività correlate al piano regionale di vaccinazione ed ogni ulteriore attività di supporto per l'attuazione delle misure previste dalla legislazione vigente per far fronte all'emergenza sanitaria Covid -19”, espletate dai tanti professionisti specificamente incaricati “per il supporto alle attività connesse all'emergenza covid 19, anche in esecuzione dei provvedimenti regionali istitutivi degli Uffici Commissariali ed al piano di vaccinazione regionale” nell'ottica di assicurare la piena rispondenza delle prestazioni agli obiettivi presi in carico dall'
[...]
. Al contempo, il fatto che le parti hanno pattuito la corresponsione di compenso CP_1
omnicomprensivo su base oraria associata alla contabilizzazione economica e previdenziale della “resa oraria” da parte di apposita unità operativa, in assenza della previsione di giorni e di un preciso orario di lavoro da osservare, asservisce la quantificazione del numero di ore prestate alla determinazione del compenso spettante al collaboratore e non all'esercizio di un potere di controllo sui tempi dell'attività svolta, in disparte che non sussiste in atti alcun dato obiettivo per affermare che il responsabile della struttura di allocazione disponesse di conoscenze amministrative e/o tecniche tali da poter condurre un accertamento nel merito della prestazione resa da coloro che hanno riscontrato il predetto avviso pubblico ovvero che lo stesso era in grado di operare una ingerenza qualificativa del potere di organizzare le modalità intrinseche della prestazione degli stessi.
Sotto quest'ultimo profilo, difetta in ricorso sin anche la prospettazione di poteri gerarchici e disciplinari esercitati dall'Amministrazione o da suoi preposti nei confronti della parte
Pagina 15 ricorrente sì da annullare l'autonomia di quest'ultima nella gestione dell'orario di lavoro, contrattualmente slegato sia dai giorni in cui le prestazioni avrebbero dovuto essere eseguite sia dalle fasce orarie in cui le 30 ore settimanali di lavoro pattuite avrebbero dovuto essere svolte all'interno dei locali aziendali. A ciò si aggiunga l'attribuzione alla parte ricorrente della possibilità di attuazione di altra attività lavorativa, secondo una turnazione rimessa alla piena discrezionalità dei collaboratori, in difetto al riguardo della produzione di ordini di servizio che prescrivessero giorni ed orari da osservare con rigore nell'attuazione della loro attività lavorativa.
L'eventuale espletamento della prova orale articolata dalla parte ricorrente non gioverebbe a ricondurre il concreto svolgimento del rapporto di lavoro nell'ambito della disciplina della subordinazione, riflettendo la generica prospettazione assertiva spiegata in ricorso e, come tale, del tutto inidonea a comprovare che non disponesse di alcuna libertà di Pt_1
autodeterminazione nel fornire le proprie energie lavorative.
Infatti, parte ricorrente per comprovare la sussistenza del nesso di eterodirezione ha formulato dei capitoli di prova sommari e valutativi, incentrati sostanzialmente sulla dimostrazione dell'asserito svolgimento della “mansione di assistente amministrativo operan(te) presso i locali della struttura”, così finendo attraverso il ricorso al concetto di
“mansione” per rimettere ai testi il soggettivo apprezzamento di circostanze, non meglio esplicitate, che dovrebbero indurre lo stesso testimone ad affermare che , per tutto il Pt_1 periodo in contestazione, era “comandato” nel rendere le proprie prestazioni in guisa che le ulteriori circostanze fattuali prospettate –in sé, inidonee a comprovare la sua soggezione all'esercizio di potere direttivo, organizzativo e disciplinare della parte resistente, in quanto fisiologicamente presenti anche nei rapporti di parasubordinazione- possano assumere nel caso di specie la valenza qualificatoria del rapporto in termini di lavoro subordinato.
Né giova ad affermare l'esistenza di un vincolo di eterodirezione il fatto che la ricorrente
“nelle proprie funzioni riceveva le direttive e le istruzioni necessarie da parte del dott.
presso l'ASP di via Pasubio ovvero “del dott. presso il Persona_1 Persona_2
Dipartimento di S. Maria La Grande, senza che sia possibile appurare il tenore stringente o meno di non meglio esplicitate direttive e disposizioni organizzative alle quali sarebbe stata sottomessa sì da poter escludere che la stessa era assoggettata ad un generico coordinamento legittimo anche nel rapporto libero professionale (Cass. 16.11.2018, n.29646; conf., tra le tante,
Cass. 22.12.2009, n.26986; Cass. 9.03.2009, n. 5645; Cass. 16.11.2018, n.29646; Cass.
25.02.2019, n.5436).
Pagina 16 Alle medesime considerazioni resta esposto l'articolato diretto ad dimostrare che parte ricorrente “era stabilmente inserito nell'organizzazione aziendale”, in difetto di esplicitazione di alcun specifico dato fattuale su cui il teste dovrebbe esprimere il proprio personale giudizio, come parimenti, l'assunta “osserva(nza di) un preciso orario di lavoro, tipico del rapporto impiegatizio di tipo subordinato, dalle 8:00 alle 14,00 o dalle 14,00 alle 20,00” presso l'ASP di via Pasubio ovvero “dalle 9,00 alle 13,00 o dalle 15,00 alle 19,00” presso il Dipartimento di
Prevenzione di S. Maria La Grande, non avendo neppure specificato quale era l'effettivo orario giornaliero di lavoro in ipotesi osservato entro detto range e i giorni in cui era svolta la prestazione lavorativa, non senza tacere che dalla disamina della documentazione in atti risulta che ha prestato attività lavorativa non con cadenza giornaliera ma in base a turni di Pt_1
lavoro sempre variabili potendo discrezionalmente determinare se concentrare il monte ore pattuito su alcuni giorni o spalmarlo tutti i giorni della settimana e liberamente scegliere quando espletare le prestazioni lavorative nelle ampie fasce orarie pattuite in contratto.
A fronte delle considerazioni che precedono, valgono anche nella fattispecie concreta le considerazioni già svolte con le richiamate pronunce dall'intestato Tribunale. In definitiva, va ribadito che “I rapporti intercorsi tra le parti in causa, di tipo parasubordinato, per espressa qualificazione negoziale prevedevano una prestazione continuativa e chiaramente coordinata rispetto ai fini propri del committente, la mera fornitura di strumenti operativi, l'indicazione dei luoghi della attività e la stessa verifica della corrispondenza tra prestazione e obiettivi non determinando già astrattamente la riconduzione allo schema tipologico del rapporto subordinato per quanto a tempo determinato, sol che si consideri che tra gli indici rivelatori della subordinazione, particolarmente pregnanti sono quelli da cui desumere l'esercizio di poteri gerarchici e disciplinari, nella fattispecie a mano in alcun modo nemmeno prospettati.
La deduzione di aver ricevuto direttive e istruzioni da parte di personale dell'ASP, la cui posizione dirigenziale non è peraltro sempre chiara, non può infatti essere funzionale e determinante, né sicuramente sufficiente e adeguata a dimostrare che tra le parti in causa sia intercorso un rapporto di lavoro subordinato.
Ritenuto, quindi, il principio del generale divieto di instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato con la P.A. e stante la domanda intesa a ottenere il “...diritto del ricorrente alla ricostruzione del trattamento economico, normativo, contributivo-previdenziale e retributivo nel periodo oggetto di causa” va escluso, per le ragioni esposte, che il rapporto in esame possa in alcun modo ricondursi allo schema tipologico proprio della subordinazione
Nessuno degli indici dedotti da parte ricorrente, coerente con la tipologia negoziale stipulata, è da solo idoneo a rivelare la subordinazione, in quanto tali criteri vanno valutati
Pagina 17 nell'ambito di un apprezzamento complessivo, avendo riguardo alle concrete modalità di esecuzione della prestazione (Cass. 12871/2020, Cass. 15083/2018, Cass. 18916/2012)”
(ancora, in motivazione, Trib. Catania sent. n. 3295/2024 cit.).
Pertanto, nessuna tutela può essere ascritta neanche alla domanda avente ad oggetto le chieste differenze retributive tra il trattamento economico goduto dal ricorrente quale lavoratore autonomo co.co.co e quello preteso in ragione dell'asserita e non dimostrata natura subordinata del rapporto di lavoro.
Quanto alle pretese risarcitorie avanzate dalla parte ricorrente per l'asserita violazione, da parte dell'Amministrazione resistente, di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, neppure vi è spazio per discostarsi dai richiamati precedenti dell'Ufficio.
Parte ricorrente ha “Richiama(to) allo scopo le statuizioni della Suprema Corte in tema di
“danno comunitario” (sent. n. 21614/2022) quale contraltare dell'impossibilità di convertire il rapporto a tempo indeterminato, parametrato alla fattispecie di portata generale di cui all'art. 32, comma 5, L. n. 183/2010.
Asserisce che nel regime del lavoro pubblico contrattualizzato in caso di abuso del ricorso al contratto di lavoro a tempo determinato da parte di una P.A. il dipendente, che abbia subito la illegittima precarizzazione del rapporto di impiego, ha diritto, fermo restando il divieto di trasformazione del contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato posto dal d.lg. n. 165 del 2001, art. 36, comma 5, al risarcimento del danno previsto dalla medesima disposizione con esonero dall'onere probatorio nella misura e nei limiti di cui alla l. n. 183 del
2010, art. 32, comma 5, assumendo il diritto ad un'indennità onnicomprensiva tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nella l. n. 604 del 1966, art. 8 (così Cass. Civ., Sez. Lav., sent. n. 5072/2016; idem, ex plurimis, Cass. Civ., Sez. Lav., sent. n. 34567/2022).
All'evidenza, anche tale domanda presuppone appunto l'abusivo ricorso al contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, partendo dall'indimostrato e infondato postulato della esistenza nella specie di una tale tipologia negoziale, non solo non essendovi corrispondenza quanto al nomen iuris, ma neanche nel concreto evolversi del rapporto” (così, sent. n.33295/2024 cit.).
Parimenti, “Del tutto apodittico poi è il preteso danno da precarizzazione per l'omessa valutazione quale titolo dell'attività svolta in favore della P.A. al fine della partecipazione a procedure di stabilizzazione, peraltro genericamente indicate.
Pagina 18 Fermo restando che la domanda di equiparazione a coloro che abbiano svolto attività lavorativa subordinata seppure a tempo determinato non trova giuridico fondamento, non trattandosi di posizioni sovrapponibili, neppure poi è allegato specificamente il presunto dedotto danno, solo genericamente prospettato.
Anche la domanda di risarcimento del danno da omissione contributiva, quantificato nella somma di € 10.000,00, non può avere diversa sorte, alcuna omissione contributiva potendo ipotizzarsi per avere peraltro l'ASP provveduto alla copertura dovuta in ragione alla attività effettivamente prestata, sì come dall' dedotto, dandosi atto che l' ha provveduto in CP_2 CP_1
ottemperanza agli obblighi assunti con il contratto di Co.Co.Co a versare in favore della parte ricorrente la contribuzione dovuta alla Gestione Separata ex art. 2 c. 26 della l. n. 335/1995.
Infine e quanto alla prospettazione in via subordinata proposta, “recessiva rispetto alla richiesta di conversione del rapporto da precario a subordinato in conseguenza della etero- direzione che ha contraddistinto il rapporto di lavoro” (così in ricorso), sia sufficiente rilevare che l'art. 7 comma 5-bis del d. lgs. n. 165/2001 espressamente sancisce che “È fatto divieto alle amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro. I contratti posti in essere in violazione del presente comma sono nulli e determinano responsabilità erariale.
I dirigenti che operano in violazione delle disposizioni del presente comma sono, altresì, responsabili ai sensi dell'articolo 21 e ad essi non può essere erogata la retribuzione di risultato. Resta fermo che la disposizione di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo
15 giugno 2015, n. 81, non si applica alle pubbliche amministrazioni”.
Del tutto inconferente, di conseguenza, il richiamo a tale disciplina normativa” (in tal senso, ancora, sent. n.33295/2024 cit.)..
In considerazione di quanto esposto, assorbita la disamina di ogni ulteriore profilo, le domande di cui al ricorso vanno rigettate.
Le spese processuali tra la parte ricorrente, l' e l' restano compensate CP_3 CP_2 per intero tenuto conto della posizione processuale dell'ente previdenziale rispetto al contenzioso oggetto di causa
Le spese processuali tra la parte ricorrente, l' seguono la soccombenza e, per CP_3
l'effetto, restano poste a carico della parte ricorrente e liquidate in dispositivo tenendo conto del valore e dell'oggetto della controversia, del mancato svolgimento della fase di cui all'art. 4 comma 5 lett. c), del mancato apporto di nuovi elementi valutativi in sede di discussione
Pagina 19 cartolare della presente controversia, del carattere seriale del contenzioso de quo, oltre ancora agli ulteriori parametri di cui agli artt. 2 e 4 del DM 55/2014 come modificato dal DM
147/2022
P.Q.M.
Il Tribunale adito, definitivamente decidendo la controversia inter partes, respinta ogni contraria istanza, deduzione e difesa,
RIGETTA il ricorso
COMPENSA per intero le spese di lite tra parte ricorrente, l' e l' CP_3 CP_2
CONDANNA parte ricorrente al pagamento a favore dell' Controparte_9
le spese processuali che si liquidano in complessivi euro 3.688,50 oltre il 15% spese
[...]
generali ed oneri accessori come per legge.
MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza
Così deciso in Catania, l'8.02.2025
Il Giudice
Dott.ssa Rita Nicosia
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