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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 11/06/2025, n. 241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 241 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 162/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Concetta Serino Presidente relatore dott.ssa Claudia Marra Giudice dott.ssa Tania Monetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA tra
(C.f. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
TOMMASINO FRANCESCO, giusta delega in atti,
e
(C.f. ), rappresentata e difesa Parte_2 C.F._2
dall'Avv. PIETRICOLA FRANCESCO, giusta delega in atti,
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 28/01/2025, le parti hanno chiesto di separarsi alle condizioni di cui all'atto introduttivo.
Il Presidente, preso atto della loro volontà di non riconciliarsi, ha rimesso la causa in decisione.
Tanto premesso, a parere del Collegio, l'esame degli atti e lo stesso atteggiamento processuale assunto dai coniugi evidenziano il venire meno, nell'ambito del rapporto coniugale, della comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio.
La domanda di separazione personale deve pertanto essere accolta, attesa l'indubbia sussistenza delle condizioni legittimanti la pronuncia, previste dall'art. 151 c.c. Quanto alle condizioni accessorie alla separazione, gli accordi intervenuti tra le parti vanno omologati, essendo conformi agli interessi delle parti e della prole, tranne nella parte in cui, al punto 3, prevedono l'assegnazione al genitore non collocatario dei minori, precisando che l'immobile potrà rimanere nella sua disponibilità.
Nulla sulle spese, trattandosi di domanda congiunta.
P.Q.M.
in accoglimento del ricorso,
DICHIARA la separazione tra le parti coniugate in Terracina (LT) il 22/07/2017, (matrimonio trascritto nel Registro dello Stato Civile degli atti di matrimonio di detto Comune, atto numero
37, Parte II, Serie A, dell'anno 2017);
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti, con la precisazione di cui alla parte in motiva.
ORDINA l'annotazione come per legge.
NULLA sulle spese.
Latina, 11/06/2025
Il Presidente relatore
Dott.ssa Concetta Serino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Concetta Serino Presidente relatore dott.ssa Claudia Marra Giudice dott.ssa Tania Monetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA tra
(C.f. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
TOMMASINO FRANCESCO, giusta delega in atti,
e
(C.f. ), rappresentata e difesa Parte_2 C.F._2
dall'Avv. PIETRICOLA FRANCESCO, giusta delega in atti,
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 28/01/2025, le parti hanno chiesto di separarsi alle condizioni di cui all'atto introduttivo.
Il Presidente, preso atto della loro volontà di non riconciliarsi, ha rimesso la causa in decisione.
Tanto premesso, a parere del Collegio, l'esame degli atti e lo stesso atteggiamento processuale assunto dai coniugi evidenziano il venire meno, nell'ambito del rapporto coniugale, della comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio.
La domanda di separazione personale deve pertanto essere accolta, attesa l'indubbia sussistenza delle condizioni legittimanti la pronuncia, previste dall'art. 151 c.c. Quanto alle condizioni accessorie alla separazione, gli accordi intervenuti tra le parti vanno omologati, essendo conformi agli interessi delle parti e della prole, tranne nella parte in cui, al punto 3, prevedono l'assegnazione al genitore non collocatario dei minori, precisando che l'immobile potrà rimanere nella sua disponibilità.
Nulla sulle spese, trattandosi di domanda congiunta.
P.Q.M.
in accoglimento del ricorso,
DICHIARA la separazione tra le parti coniugate in Terracina (LT) il 22/07/2017, (matrimonio trascritto nel Registro dello Stato Civile degli atti di matrimonio di detto Comune, atto numero
37, Parte II, Serie A, dell'anno 2017);
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti, con la precisazione di cui alla parte in motiva.
ORDINA l'annotazione come per legge.
NULLA sulle spese.
Latina, 11/06/2025
Il Presidente relatore
Dott.ssa Concetta Serino