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Sentenza 15 marzo 2025
Sentenza 15 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 15/03/2025, n. 156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 156 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAOLA
Il giudice del lavoro del Tribunale di Paola, dottor Antonio Dinatolo, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato a seguito del deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 279/2021 R.G. promossa da
, rappresentata e difesa dall'avvocato Ivan Marsiglia Parte_1
-RICORRENTE-
contro in persona del Controparte_1
l.r.p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Umberto Ferrato Manuela Varani e Carmela
Filice
-RESISTENTE-
oggetto: pensione anticipata per i lavoratori precoci.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso del 15.03.2021, parte ricorrente in epigrafe deduceva: che in data
14/07/2020 presentava all' domanda di pensione anticipata quale lavoratore precoce CP_1
ai sensi della Legge 232/2016 nella Gestione lavoratori dipendenti e nel Fondo FPLD;
che l' , con provvedimento del 20/07/2020, rigettava tale domanda per “assenza di CP_1
Certificazione Lavoratori Precoci”; che, conseguentemente, presentava in data
15/09/2020 domanda per il riconoscimento delle condizioni per l'accesso alla pensione anticipata per lavoratori precoci;
che tale ultima domanda veniva a sua volta rigettata da parte dell' con la motivazione della titolarità in capo ad essa ricorrente di un CP_1
1 trattamento pensionistico diretto (APE Sociale); che avverso tale provvedimento veniva inoltrata istanza di riesame in data 13/11/2020 e successivamente ricorso amministrativo in data 07/12/2020, rimasti privi di riscontro. Tanto premesso, ritenendo di essere in possesso di tutti i requisiti di legge per poter accedere alla pensione anticipata per i lavoratori precoci, ha adito il giudice del lavoro del Tribunale di Paola chiedendogli di
“Accertare e dichiarare il diritto della sig.ra al riconoscimento delle Parte_1 condizioni per l'accesso alla pensione anticipata per lavoratori precoci con conseguente attribuzione in capo alla stessa del relativo trattamento pensionistico e per l'effetto CP_ condannare l' al pagamento dei ratei di pensione con decorrenza dalla data del perfezionamento dei requisiti previsti per legge.”. Vinte le spese di lite da distrarsi.
Si è costituito l' , variamente argomentando per l'infondatezza del ricorso. CP_1
Acquisita la documentazione offerta dalle parti e ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa viene decisa a seguito del deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., in conformità al decreto, ritualmente comunicato alle parti costituite, che ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni.
2. Il ricorso deve essere accolto per le ragioni che seguono.
2.1. Pacifici i fatti di causa, parte ricorrente lamenta il diniego dell' , opposto a CP_1
seguito di domanda amministrativa del 15/09/2020, di riconoscimento delle condizioni per l'accesso alla pensione anticipata per lavoratori precoci, giustificato dalla titolarità in capo all'istante di altro trattamento pensionistico diretto, ovvero di APE sociale (cfr. all. non numerato ricorso “reiezione domanda”).
2.2. Tanto premesso, sul piano normativo l'art. 1 comma 199 della legge n. 232 del
2016 prevede che: “A decorrere dal 1° maggio 2017, il requisito contributivo di cui all'articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come rideterminato ai sensi del comma 12 del medesimo articolo 24 per effetto degli adeguamenti applicati con decorrenza 2013 e 2016, è ridotto a 41 anni per i lavoratori di cui all'articolo 1, commi
12 e 13, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che hanno almeno 12 mesi di contribuzione per periodi di lavoro effettivo precedenti il raggiungimento del diciannovesimo anno di età e che si trovano in una delle seguenti condizioni di cui alle lettere da a) a d) del
2 presente comma, come ulteriormente specificate ai sensi del comma 202 del presente articolo:
a) sono in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e hanno concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante da almeno tre mesi;
b) assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i settanta anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti;
c) hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, superiore o uguale al 74 per cento;
d) sono lavoratori dipendenti di cui alle professioni indicate all'allegato E annesso alla presente legge che svolgono, al momento del pensionamento, da almeno sette anni negli ultimi dieci ovvero almeno sei anni negli ultimi sette attività lavorative per le quali è richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso il loro svolgimento in modo continuativo ovvero sono lavoratori che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 1, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67”.
2.3. Orbene, ancorché non oggetto di specifica contestazione da parte dell' , al CP_1
momento della presentazione della domanda amministrativa del 15.09.2020 la ricorrente era in possesso di tutte le condizioni per l'accesso alla pensione anticipata per i lavoratori precoci.
In particolare, considerata la sua data di nascita, 02.09.1955, e tenuto conto delle risultanze dell'estratto contributivo, è evidente che, alla data di presentazione della domanda amministrativa, la ricorrente aveva maturato 41 anni di contributi, di cui almeno
12 mesi di lavoro effettivo prima del compimento del 19° anno di età (cfr. all. non numerato ricorso “estratto contributivo”). Ulteriormente, risulta documentato che la
3 ricorrente versava nella condizione di cui alla lett. b), dell'art. 1 comma 199 della legge n. 232 del 2016, assistendo, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, la mamma convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3 (cfr.
CP_ all.ti non numerati ricorso, ovvero “situazione di famiglia” e “verbale legge 104-
1992”.
2.4. Orbene, sussistendo le condizioni, ex art. 1 comma 199 della legge n. 232 del
2016, l ha giustificato il proprio diniego sostenendo, anche in sede Controparte_2
giudiziale, che la ricorrente non ha diritto alla pensione anticipata quale lavoratore precoce in quanto la stessa è titolare dall'01.10.2018 di APE sociale fino al compimento del 67° anno di età.
Tale diniego è ingiustificato.
Evidentemente, risultando incontestato, dalla data di presentazione della domanda amministrativa del 15.09.2020, il diritto della ricorrente ad accedere alla pensione anticipata per lavoratori precoci, deve riconoscersi in capo all'istante anche l'ulteriore e consequenziale diritto ad optare per il regime pensionistico più favorevole rispetto all'APE sociale nelle more percepita (dall'1.10.2018).
Tanto basta per accogliere la domanda.
Va, conseguentemente, accertato e dichiarato il diritto di ad Parte_1
accedere alla pensione anticipata per lavoratori precoci con conseguente condanna dell' , in persona del legale rappresentante pro tempore, a liquidare in favore della CP_1
ricorrente la pensione anticipata quale lavoratore precoce ex art. 1 comma 199 della legge
232/2016, nella misura di legge, con condanna altresì alla corresponsione degli arretrati,
a far data dall'01.10.2020, al netto di quanto percepito a titolo di APE sociale con decorrenza dall'01.10.2018, fino all'effettiva liquidazione, oltre interessi dal dovuto al soddisfo.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, così come aggiornato al D.M. 147/2022, tenuto conto dei valori minimi, in considerazione della natura del procedimento (controversia in materia di previdenza sociale), del valore della causa (indeterminabile-complessità bassa)
e dell'assenza di un'autonoma fase istruttoria, oltre spese generali nella misura del 15%,
I.V.A. e C.P.A., come per legge, da distrarsi in favore dell'avvocato Ivan Marsiglia.
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P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1) Accoglie il ricorso e per l'effetto accerta e dichiara il diritto di Parte_1
ad accedere alla pensione anticipata per lavoratori precoci con conseguente condanna dell' , in persona del legale rappresentante pro tempore, a liquidare in favore CP_1
della ricorrente la pensione anticipata quale lavoratore precoce ex art. 1 comma 199 della legge 232/2016, nella misura di legge, con condanna altresì alla corresponsione degli arretrati, a far data dall'01.10.2020, al netto di quanto percepito a titolo di APE sociale con decorrenza dall'01.10.2018, fino all'effettiva liquidazione, oltre interessi dal dovuto al soddisfo.
2) Condanna l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento CP_1 delle spese di lite in favore della parte ricorrente, che si liquidano in € 21,50 per esborsi, € 3.291,00 per compensi professionali, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15% come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario avvocato
Ivan Marsiglia.
Si comunichi.
Paola, 15.03.2025.
Il Giudice
Antonio Dinatolo
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