TRIB
Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 30/09/2025, n. 592 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 592 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di NA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di NA , in composizione monocratica, in persona del giudice
o.p. dott.sa Chiara Flavia Scarselli , ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 SEXIES C.P.C. nella causa civile iscritta al n° 2488 /2021 R.G.A.C., Oggetto: lesione personale
promossa da:
, residente in [...], rappresentato e difeso dall'avvocata Gloria Parte_1
Rossi ed elettivamente domiciliata presso e nel suo studio in via di Gracciano nel
Corso, 53 Montepulciano (SI), per procura allegata all'atto di citazione
ATTORE
contro
, con sede in Montepulciano (SI), in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall'avvocato Michelangiolo
Panebarco ed elettivamente domiciliato presso e nel suo studio in Firenze, via
Cavour n. 85, come giusta delibera della Giunta Comunale n. 181 del 04/10/2021 e procura allegata all'atto di costituzione
CONVENUTA
con la chiamata in causa di
con sede in NA, in persona del Controparte_2
legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dagli avvocati Mattia
Bernardini ed Andrea Girardi ed elettivamente domiciliato presso e nel loro studio
1 sito in 20124-Milano, Via Fabio Filzi n. 2, come da procura Controparte_3
allegata all'atto di costituzione
TERZA CHIAMATA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in Parte_1
giudizio il , in persona del legale rappresentante èto Controparte_1
tempore, per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni:” Voglia l'Ill.mo Tribunale di
NA, per i motivi tutti di cui alle premesse del presente atto, dichiarare il Controparte_1
responsabile del sinistro occorso al Sig. in vicolo Cervini, e Parte_1 CP_1
conseguentemente condannare il medesimo al risarcimento del danno non patrimoniale, come CP_1
conteggiato nelle premesse del presente atto e così per un importo totale di € 29.529,07, o alla somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia e/o di ragione, oltre interessi al tasso legale. In ogni caso, con vittoria di spese ed onorari”.
Si è costituito in giudizio il , in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, contestando recisamente le avverse domande ed insistendo per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:” Piaccia all'Ill.mo
Tribunale di NA: In tesi: rigettare la domanda attorea perché infondata in fatto e diritto e per l'effetto sollevare il da qualsiasi Controparte_1
responsabilità e conseguente onere risarcitorio;
in denegata ipotesi ridimensionare
le pretese attoree nei limiti del giusto e del provato, nonchè ai sensi e per gli effetti dell'art. 1227 c.c, in ragione dell'incidenza assunta dall'omissione dell'obbligo di diligenza, facente carico all'attore. Con vittoria di spese e compensi del presente
giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario.”.
Parte attrice nel primo momento utile ha chiesto autorizzarsi la chiamata del terzo ed autorizzata la stessa si è costituita in giudizio la Controparte_4
[...] in persona del legale rappresentante pro tempore, contestando ed
[...]
opponendosi alle avverse difese e pretese tutte ed insistendo per l'accogliento delle seguenti conclusioni “…in via principale: rigettare le domande avversarie perché
infondate in fatto ed in diritto;
- in via subordinata: nella denegata ipotesi di
accoglimento delle domande di parte attrice, contenere la condanna nei confronti di
nei limiti della prova del danno raggiunta, Controparte_2
tenuto conto altresì, ai sensi dell'art. 1227 cod. civ., del concorso di colpa della
parte attrice nella causazione del sinistro;
- in ogni caso: con vittoria di spese e
compensi professionali del presente giudizio comprese spese generali 15%, C.P.A. e
I.V.A. se dovuta come per legge.”
La causa è stata, quindi istruita mediante produzione documentale ed espletamento delle prove per testi ammesse, nonché espletamento di CTU all'esito della quale, ritenuta la causa pronta e matura per la decisione, è stata fissata udienza di precisazione delle conclusioni.
Con provvedimento ex art. 127ter c.p.c. del 12 maggio 2024 il giudice ritenuto di poter decidere la causa ex art. 281sexies c.pc., viste le conclusioni precisate dalle parti ha rinviato per la discussione e decisione all'udienza del 14
gennaio 2025, assegnando termine per il deposito di eventuali note concesse anche ai fini della discussione. L'udienza è stata poi rinviata per motivi dell'Ufficio come da provvedimenti in atti.
All'udienza del 29 settembre 2025 la causa è stata discussa e, previa camera di consiglio, contestualmente decisa come di seguito illustrato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Breve riassunto dei fatti di causa
3 L'odierno contenzioso trova fondamento nella richiesta risarcitoria avanzata da nei confronti del , in persona del legale Parte_1 Controparte_1
rappresentante pro tempore. In particolare lamenta l'attore che il giorno 22 Giugno
2018 alle ore 8,30/9,00 circa, stava percorrendo a piedi Vicolo Cervini, nel centro storico di , quando, improvvisamente cadeva rovinosamente a terra a CP_1
causa della pavimentazione del vicolo che, oltre ad essere sconnessa ed in evidente stato di disse-sto, era scivolosa, poiché un operaio con autopompa stava pulendo il vicolo dal guano dei piccioni senza adoperare le opportune cautele ovvero senza apposizione di cartelli che avvertissero circa l'operazione di lavaggio in corso.
A seguito della caduta riportava le lesioni per cui è giudizio e falliti i tentativi di definizione bonaria ha introdotto il presente giudizio a tutela dei propri diritti.
Si è costituito il in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto il comportamento che aveva asseritamente cagionato la caduta era da imputarsi ad un terzo, in persona del legale rappresentante pro Controparte_5
tempore, ovvero al comportamento tenuto dall'attore stesso, chiedendo il rigetto della domanda ed in subordine la riduzione del risarcimento dovuto in forza dell'art. 1227 c.c. e della corresponsabilità nella causazione dell'evento in capo al Pt_1
.
[...]
Autorizzata la chiamata in causa si è costituita in persona Controparte_5
del legale rappresentante pro tempore, eccependo l'infondatezza della domanda attorea e deducendo, in via principale, l'esclusiva responsabilità del danneggiato nella causazione dell'evento, il cui comportamento imprudente e negligente era stata l'unica causa produttiva dell'evento, in subordine ha chiesto accertarsi una
4 responsabilità ex art. 1227 c.c. dell'attore con conseguente riduzione dell'eventuale risarcimento dovuto.
Questi in estrema sintesi, i fatti di causa.
Sulla dinamica del sinistro e l'onere della prova
Va premesso che nell'introdurre il giudizio l'attore non ha chiarito il motivo della caduta attribuendolo sia alla sconnessione del terreno che al fatto che lo stesso fosse stato reso scivoloso per le operazioni di pulizia del guano dei piccioni in quel momento in essere. Quello che è emerso con certezza è che l'attore conosceva bene lo stato dei luoghi, si era fermato poco prima a parlare per qualche minuto con l'addetto alla pulizia, che conosceva. L'addetto alle pulizie sentito all'udienza del 8 giugno 2023 ha affermato che l'attore nel procedere lungo il vicolo in questione,
invece di passare dalla parte dove era il corrimano e sorreggersi allo stesso, stava scendendo dalla parte opposta. Nessuno ha assistito alla caduta, persino il teste unico presente al fatto, all'udienza del 8 giugno 2023 ha espressamente Tes_1
affermato “….non ho visto la caduta, perché mi ero girato, l'ho sentito cadere si
trovava un pochino più giù rispetto a dove eravamo poco prima fermi a parlare…”.
Il fratello dell'attore è giunto sul luogo del sinistro dopo la caduta e nulla ha saputo riferire sulla dinamica della stessa, mentre ha affermato di non aver visto cartelli di pericolo quando è giunto sul posto.
Dalla documentazione versata in atti è emerso che al momento della caduta l'attore indossava delle “polacchine” (v. doc. 2 allegato alla comparsa della terza chiamata), che solitamente hanno la suola di gomma, anche se esistono polacchine con suola di pelle e non è dato sapere con precisione che tipo di scarpe stesse indossando al momento dell'evento.
5 Di fatto l'istruttoria non ha chiarito se la caduta sia avvenuta per il terreno sconnesso o perché detto terreno fosse stato reso scivoloso, nemmeno è possibile escludere che la caduta si sia verificata in quanto al momento l'attore era distratto dalla appena chiusa conversazione con l'operatore ecologico che conosceva.
Va, pertanto, ritenuto che la caduta de qua sia stata una combinazione di tutti e tre i fattori (sconnessione del terreno, peraltro detta circostanza emerge dalle foto depositate in atti;
scivolosità dello stesso a fronte delle operazioni di pulitura in corso e distrazione/ negligenza dell'attore che si è “avventurato” nel vicolo senza sostenersi al corrimano presente in loco, nonostante avesse avuto modo di vedere le operazioni di pulizia in corso e lo stato della sede stradale) che in maniera paritaria hanno contribuito all'evento.
Ritiene, pertanto, che l'evento de quo sia addebitabile in misura di 1/3 a carico di ogni parte coinvolta, con la conseguenza che i risarcimento dovuto dovrà
essere diminuito di 1/3 pari alla quota di responsabilità addebitabile all'attore.
Sul risarcimento del danno
A fronte della espletata istruttoria va rilevato come siano state grandemente ridotte le pretese risarcitorie avanzate dall'attore. Non può sfuggire, infatti, che a fronte di lamentati postumi in misura del 9% con ITT di giorni 60, ITP al 50% di altre 60 giorni ed, infine, 164 giorni di ITP al 25% (come richiesto in citazione), il
CTU ha accertato postumi nella misura del 4-5% ed una ITT di 30 gg. al 100%, una
ITP di 30 gg. al 75% , seguita da una ITP di 30 gg. al 50 % ed infine ulteriori 30 gg.
di ITP al 25%, per un totale di giorni 120 di invalidità temporanea a fronte dei 284
giorni richiesti.
Appare, pertanto, evidente che le pretese avanzate dall'attore siano state grandemente ridimensionate.
6 Ne consegue che sulla base delle tabelle in essere il risarcimento dovuto all'attore è pari ad €. 8.373,46, per danno biologico senza personalizzazione, oltre €.
€ 1.086,07 per spese mediche ritenute congrue dal CTU, per un totale complessivo di
€. 9.459,53, da cui deve essere detratta la somma di 1/3 (pari ad €. 3.153,18) per la responsabilità dell'evento accertata in capo all'attore, residuando €. 6.306,35 quale danno risarcibile da ripartirsi in misura del 50% cadauno in capo alla parte convenuta ed alla terza chiamata
A questo punto va evidenziato che in ordine al danno morale subito non è
stato dedotto o allegato alcunchè in ordine alle maggiori sofferenze interiori ed esteriori subite dall'attore a seguito del sinistro per cui è causa.
Orbene, in ordine al danno morale ed alla sua risarcibilità con particolare riferimento alle lesioni micropermanenti (quali quelle per cui è giudizio), va evidenziato che per poter risarcire il danno morale la giurisprudenza di merito e legittimità è ormai univoca nel ritenere che si deve procedere a una compiuta istruttoria finalizzata all'accertamento concreto e non astratto del danno, dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni, valutando distintamente, in sede di quantificazione del danno non patrimoniale alla salute, le conseguenze subite dal danneggiato nella sua sfera interiore (c.d. danno morale, sub specie del dolore, della vergogna, della disistima di sé, della paura, della disperazione) rispetto agli effetti incidenti sul piano dinamico- relazionale (che si dipanano nell'ambito delle relazioni di vita esterne),
autonomamente risarcibili (v. in primis Cass. n. 23469/2018).
Con particolare riferimento all'uso delle presunzioni in materia di danno morale, occorrerà sottrarsi ad ogni prassi di automaticità nel riconoscimento di tale danno in corrispondenza al contestuale riscontro di un danno biologico, attesa
7 l'esigenza di evitare duplicazioni risarcitorie destinate a tradursi in un'ingiusta locupletazione del danneggiato, laddove quest'ultimo si sia sottratto a una rigorosa allegazione e prova di fatti secondari idonei a supportare, sul piano rappresentativo,
la prospettata sofferenza di conseguenze dell'illecito rilevabili sul piano del proprio equilibrio affettivo-emotivo.
A tal fine, la possibilità di invocare li valore rappresentativo della lesione psico-fisica (in sé considerata come danno biologico) alla stregua di un elemento presuntivo suscettibile di (concorrere a) legittimare, in termini inferenziali,
l'eventuale riconoscimento di un coesistente danno morale (v. Cass. 10/11/2020, n.
25164), dovrà ritenersi tanto più limitata quanto più ridotta, in termini quantitativi, si sia manifestata l'entità dell'invalidità riscontrata, attesa la ragionevole e intuibile idoneità di fatti lesivi di significativa ed elevata gravità a provocare forme di sconvolgimento o di debordante devastazione della vita psicologica individuale
(ragionevolmente tali da legittimare il riconoscimento dalla compresenza di un danno morale accanto a un danno biologico), rispetto alla corrispettiva idoneità delle conseguenze limitate a un danno biologico di moderazione 01/03/2024 entità ad assorbire, secondo un criterio di normalità (e sempre salva la prova contraria), tutte le conseguenze riscontrabili sul piano psicologico, ivi comprese quelle misurabili sul terreno del c.d. danno morale (così, del tutto condivisibilmente, in motivazione,
Cass. n. 6444/2023.).
Da tanto segue la ragionevole affermazione del principio declinabile sul piano probatorio secondo cui, al riconoscimento di danni biologici di lieve entità
(come avvenuto nel caso di specie), corrisponderà un maggior rigore nell'allegazione e nella prova delle conseguenze dannose concretamente rivendicate, dovendo
8 ritenersi normalmente assorbite, nel riscontrato danno biologico di lieve entità (salva la rigorosa prova contraria).
Fermo quanto sopra, va evidenziato che nel caso concreto non è stata dedotta alcuna prova o allegata alcuna documentazione da cui desumere il quid pluris di sofferenza necessario per il riconoscimento del danno morale e/o della personalizzazione del lamentato danno, conseguentemente deve ritenersi che il quantum del danno biologico come sopra determinato sia idoneo a risarcire anche il danno morale che resta pertanto assorbito.
All'esito, quindi della compiuta istruttoria parte convenuta e la terza chiamata in virtù della responsabilità accertata in capo ad ognuna di loro, vanno condannate al pagamento in favore del ricorrente della somma di €. 3.153,18 cadauna, oltre interessi e rivalutazione dal giorno del sinistro (con riferimento alla quota di danno biologico pari ad €. 2.791,15) fino al saldo effettivo.
Sulle spese di lie
La notevole riduzione del petitum unitamente alla responsabilità ripartita come sopra accertata inducono il giudicante a ritenere sussistenti i presupposti per una integrale compensazione ex art. 92 c.p.c. delle spese di lite fra le parti di causa,
ivi comprese quelle di CTU, che, liquidate come in corso di causa, vengono definitivamente poste in misura di 1/3 cadauno in capo ad ogni parte.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente decidendo:
- Accertata la responsabilità ripartita dell'evento per cui è causa in misura di 1/3 in capo a ciascuna parte costituita condanna la convenuta e la terza chiamata al pagamento in favore dell'attore della somma di €. 3.153,18
cadauna, oltre interessi e rivalutazione dal giorno del sinistro (con
9 riferimento alla quota di danno biologico pari ad €. 2.791,15) fino al saldo effettivo;
- visto l'art. 92 c.p.c. compensa integralmente fra le parti le spese di lite,
come sopra motivato, ivi comprese quelle di CTU, che, liquidate come in corso di causa, vengono definitivamente poste in misura di 1/3 cadauno in capo ad ogni parte;
- visto l'art. 52, comma V, D. Lgs. 196/03 dispone che la cancelleria, in caso di diffusione del presente provvedimento, diffusione per formazione della banca dati ovvero per gli obiettivi previsti dal PNRR, assuma provvedimenti/strumenti idonei ad omettere l´indicazione delle generalità
e degli altri dati identificativi degli interessati.
NA lì 29 settembre 2025
Il giudice o.p.
dott.ssa Chiara Flavia Scarselli
T
10