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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 18/12/2025, n. 4051 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4051 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 3483 R.G. 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa NN Cattaneo Presidente rel. est.
Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 19.03.2025 da
1) Parte_1 nata a [...]ù) cittadina: Parte_2
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]con l'Avv. Livia Tomassini del Foro di Milano presso il quale ha eletto domicilio telematico e
2) Controparte_1 nato a [...]ù) pagina 1 di 5 cittadino: Parte_3
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Riccardo Gattone presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Cormano MI in data 11 luglio 2015
(anno 2015 atto n. 12 reg. parte 1 serie)
separati con sentenza n. 1567/2025 pubblicata il 24 aprile 2025 pubblicato nell'ambito di questo stesso procedimento incardinato con ricorso cumulativo per separazione e divorzio
(passata in giudicato, v. documenti in atti)
con i seguenti figli: nata a [...] il [...], c.f. Persona_1
, cittadina italiana;
e nata a [...] C.F._3 Controparte_2
Predabissi MI il 1° maggio 2021, c.f. C.F._4
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 19 marzo 2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni
1. La casa coniugale di San Giuliano Milanese, via Pontida n. 6, proprietà comune dei coniugi, resta assegnata in uso alla moglie con tutto quanto in essa contenuto.
2. Le spese straordinarie e le utenze della casa coniugale resteranno a carico esclusivo della signora mentre le spese straordinarie verranno Pt_1 suddivise al 50% tra i coniugi.
3. Le figlie minorenni nata a Persona_1
Milano il 19 ottobre 2015 e nata a [...] il 1° maggio 2021 sono affidate CP_2
pagina 2 di 5 congiuntamente a entrambi i genitori e collocate, ai fini della residenza anagrafica, presso l'abitazione della madre a San Giuliano Milanese, via Pontida n. 6.
4. Il sig. terrà con sé le bambine a CP_1 fine settimana alternati, dal venerdì all'uscita della scuola e fino alla domenica sera;
e due ulteriori sere la settimana, indicativamente il lunedì e il giovedì, fatti salvi i migliori accordi tra i genitori. Durante le vacanze scolastiche estive, le bambine trascorreranno con il papà almeno due settimane, in periodo da concordare entro la fine di maggio di ogni anno;
durante le vacanze scolastiche invernali, almeno una settimana, alternando di anno in anno il periodo tra Natale e Capodanno e quello tra Capodanno e l'Epifania; le vacanze di Pasqua ad anni alterni con l'uno o con l'altro dei genitori e gli eventuali
“ponti” con il genitore al quale spetta il fine settimana. Le restanti vacanze e festività verranno gestite con il criterio dell'alternanza, ferma restando la possibilità di diverse intese tra i genitori, in concreto e all'occorrenza, in considerazione dei loro impegni e della volontà e delle esigenze delle figlie.
5. Il sig. contribuirà al mantenimento CP_1 delle bambine versando alla signora un assegno mensile di € 500,00 (cinquecento), cioè € Pt_1
250,00 per ciascuna delle figlie;
tale somma verrà corrisposta in via anticipata a mezzo bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese e rivalutata annualmente sulla base degli indici ISTAT.
6. I genitori concorreranno, ciascuno nella misura del 50%, alle spese straordinarie incluse nelle linee guida del Tribunale di Milano, che i coniugi dichiarano di conoscere e di accettare e da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
7. La signora percepirà in via esclusiva, Pt_1 se avente diritto, l'assegno unico universale per i figli a carico.
8. La signora e il sig. sono Pt_1 CP_1 entrambi economicamente autosufficienti e non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altra a titolo di concordo al reciproco mantenimento.
9. I coniugi si autorizzano reciprocamente al rilascio e al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio, tanto per sé quanto per i figli minori.
10. Ciascuno dei coniugi terrà a suo carico le proprie spese legali.
pagina 3 di 5 I coniugi hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art
473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
• Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Cormano (MI) tra e Parte_1 Controparte_1
in data 11 luglio 2015
[...]
• Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
• Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
• Compensa tra le parti le spese di procedura
• Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
CORMANO perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge. pagina 4 di 5 Così deciso in Milano, il 17.12.2025
Il Presidente
Dott.ssa NN Cattaneo
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa NN Cattaneo Presidente rel. est.
Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 19.03.2025 da
1) Parte_1 nata a [...]ù) cittadina: Parte_2
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]con l'Avv. Livia Tomassini del Foro di Milano presso il quale ha eletto domicilio telematico e
2) Controparte_1 nato a [...]ù) pagina 1 di 5 cittadino: Parte_3
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Riccardo Gattone presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Cormano MI in data 11 luglio 2015
(anno 2015 atto n. 12 reg. parte 1 serie)
separati con sentenza n. 1567/2025 pubblicata il 24 aprile 2025 pubblicato nell'ambito di questo stesso procedimento incardinato con ricorso cumulativo per separazione e divorzio
(passata in giudicato, v. documenti in atti)
con i seguenti figli: nata a [...] il [...], c.f. Persona_1
, cittadina italiana;
e nata a [...] C.F._3 Controparte_2
Predabissi MI il 1° maggio 2021, c.f. C.F._4
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 19 marzo 2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni
1. La casa coniugale di San Giuliano Milanese, via Pontida n. 6, proprietà comune dei coniugi, resta assegnata in uso alla moglie con tutto quanto in essa contenuto.
2. Le spese straordinarie e le utenze della casa coniugale resteranno a carico esclusivo della signora mentre le spese straordinarie verranno Pt_1 suddivise al 50% tra i coniugi.
3. Le figlie minorenni nata a Persona_1
Milano il 19 ottobre 2015 e nata a [...] il 1° maggio 2021 sono affidate CP_2
pagina 2 di 5 congiuntamente a entrambi i genitori e collocate, ai fini della residenza anagrafica, presso l'abitazione della madre a San Giuliano Milanese, via Pontida n. 6.
4. Il sig. terrà con sé le bambine a CP_1 fine settimana alternati, dal venerdì all'uscita della scuola e fino alla domenica sera;
e due ulteriori sere la settimana, indicativamente il lunedì e il giovedì, fatti salvi i migliori accordi tra i genitori. Durante le vacanze scolastiche estive, le bambine trascorreranno con il papà almeno due settimane, in periodo da concordare entro la fine di maggio di ogni anno;
durante le vacanze scolastiche invernali, almeno una settimana, alternando di anno in anno il periodo tra Natale e Capodanno e quello tra Capodanno e l'Epifania; le vacanze di Pasqua ad anni alterni con l'uno o con l'altro dei genitori e gli eventuali
“ponti” con il genitore al quale spetta il fine settimana. Le restanti vacanze e festività verranno gestite con il criterio dell'alternanza, ferma restando la possibilità di diverse intese tra i genitori, in concreto e all'occorrenza, in considerazione dei loro impegni e della volontà e delle esigenze delle figlie.
5. Il sig. contribuirà al mantenimento CP_1 delle bambine versando alla signora un assegno mensile di € 500,00 (cinquecento), cioè € Pt_1
250,00 per ciascuna delle figlie;
tale somma verrà corrisposta in via anticipata a mezzo bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese e rivalutata annualmente sulla base degli indici ISTAT.
6. I genitori concorreranno, ciascuno nella misura del 50%, alle spese straordinarie incluse nelle linee guida del Tribunale di Milano, che i coniugi dichiarano di conoscere e di accettare e da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
7. La signora percepirà in via esclusiva, Pt_1 se avente diritto, l'assegno unico universale per i figli a carico.
8. La signora e il sig. sono Pt_1 CP_1 entrambi economicamente autosufficienti e non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altra a titolo di concordo al reciproco mantenimento.
9. I coniugi si autorizzano reciprocamente al rilascio e al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio, tanto per sé quanto per i figli minori.
10. Ciascuno dei coniugi terrà a suo carico le proprie spese legali.
pagina 3 di 5 I coniugi hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art
473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
• Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Cormano (MI) tra e Parte_1 Controparte_1
in data 11 luglio 2015
[...]
• Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
• Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
• Compensa tra le parti le spese di procedura
• Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
CORMANO perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge. pagina 4 di 5 Così deciso in Milano, il 17.12.2025
Il Presidente
Dott.ssa NN Cattaneo
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