Articolo 26 della Legge 13 luglio 1965, n. 859
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1 agosto 1965
Art. 26. Accertamento dell'invalidita'

L'accertamento della inabilita' di cui al punto a) del precedente articolo 22 e' eseguito dall'Istituto medico legale del Ministero della difesa aeronautica.
Detto Istituto ove l'accertamento stesso si concluda con un giudizio di inidoneita' al volo, ne da' comunicazione all'iscritto ed all'Istituto nazionale della previdenza sociale, con raccomandata con ricevuta di ritorno, nel termine di 15 giorni dalla data della decisione.
Entro 30 giorni dalla data di ricezione di tale comunicazione, l'iscritto ha facolta' di ricorrere alla Commissione sanitaria di appello presso il Ministero della difesa-Aeronautica. L'iscritto ha facolta' di farsi assistere a proprie spese da un medico di sua fiducia.
Il giudizio della Commissione e' definitivo.
L'accertamento dell'invalidita' di cui al punto b) del precedente articolo 22 e' effettuato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.
Avverso i provvedimenti dell'Istituto e' ammesso ricorso al Comitato di vigilanza di cui al precedente articolo 6 nei termini e con le modalita' di cui al successivo articolo 55.
Entrata in vigore il 1 agosto 1965
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