TRIB
Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 05/06/2025, n. 1314 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1314 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, I^ sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott. Martino CASAVOLA -Presidente
Dott.ssa Patrizia NIGRI -Giudice
Dott.ssa Anna CARBONARA -Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
Nella causa civile iscritta al n. 4777/2024 R.G.A.C. dell'anno 2024, avente ad oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili,
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. MORELLI Parte_1
PAOLA, come da mandato in calce all'atto introduttivo,
RICORRENTE
E
, rappresentato e difeso dagli avv.ti DE FRANCESCO Controparte_1
EMANUELA e TORNESE VITTORIA, come da mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
RESISTENTE
NONCHE'
Il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Taranto.
INTERVENTORE EX LEGE
All'udienza del 09/04/2025 le parti, comparse personalmente innanzi al Giudice
Delegato, hanno chiesto la trasformazione del rito in congiunto alle condizioni riportate a verbale.
Il Pubblico Ministero concludeva con note del 22/04/2025.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 04/11/2024, , premesso di Parte_1
aver contratto matrimonio concordatario in Castellaneta in data 19/06/2006 con , che dalla loro unione era nata la figlia Controparte_1 Persona_1
il 22/12/2010, e che in data 08/05/2020 era stata pronunciata la loro separazione personale, adiva questo Tribunale, chiedendo che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso.
, costituendosi in giudizio, nulla osservava in ordine al Controparte_1
divorzio, aderendo alla richiesta di controparte di conferma dei provvedimenti contenuti nella sentenza di separazione n. 903/2020, così come modificata con decreto n. 4000/2024 del 09/02/2024 emesso dal Tribunale di Taranto nell'ambito del procedimento n. 368/2021 R.G..
All'udienza del 09/04/2025, le parti comparivano innanzi al Giudice Delegato e chiedevano congiuntamente pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui alla sentenza di separazione n. 903/2020, così come modificata dal decreto n. 4000/2024 del 09/02/2024 emesso dal Tribunale di
Taranto nell'ambito del procedimento n. 368/2021 R.G.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Ciò premesso, va evidenziato che risulta provato il titolo addotto a fondamento della domanda, ossia la separazione pronunciata con sentenza del Tribunale di
Taranto emessa l'08/05/2020.
È parimenti incontestato che la cessazione effettiva di ogni rapporto fra i coniugi si protragga ininterrottamente dal giorno della loro comparizione innanzi al
Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale, non essendo stata da alcuno eccepita l'interruzione della separazione.
Ricorre, pertanto, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) Legge n.
898/70, così come modificato dall'art.5 della Legge 6/3/1987 n.74, nonché dall'art. 1 della Legge 6/5/2015 n. 55 e, del resto, viste le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi.
Va, inoltre, rilevato che i coniugi hanno regolato i loro rapporti economici ed i loro rapporti relativi alla prole secondo le condizioni di cui alla sentenza di separazione n. 903/2020, così come modificata dal decreto n. 4000/2024 del
09/02/2024 emesso dal Tribunale di Taranto nell'ambito del procedimento n.
368/2021 R.G., qui da intendersi integralmente riportate e trascritte. La piena rispondenza di tali pattuizioni alle norme di legge impone, pertanto, al
Collegio di recepirle anche in questa sede, come da dispositivo, con compensazione integrale delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato il 04/11/2024 da nei confronti di Parte_1 [...]
, così provvede: CP_1
1. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il
19/06/2006 in Castellaneta da , nata a [...] Parte_1
(TA) il 06/07/1970, e , nato a [...] il Controparte_1
21/08/1970, trascritto negli atti dello stato civile del Comune di Castellaneta dell'anno 2006, parte 2, serie A, numero 24;
2. DISPONE che i rapporti economici ed i rapporti riguardo alla prole siano disciplinati tra le parti secondo le condizioni di cui alla sentenza di separazione n.
903/2020, così come modificata dal decreto n. 4000/2024 del 09/02/2024 emesso dal Tribunale di Taranto nell'ambito del procedimento n. 368/2021 R.G., qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
3. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Castellaneta per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
4. COMPENSA tra le parti le spese processuali;
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 23 maggio 2025.
IL PRESIDENTE
Martino Casavola
IL GIUDICE EST.
Anna Carbonara
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, I^ sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott. Martino CASAVOLA -Presidente
Dott.ssa Patrizia NIGRI -Giudice
Dott.ssa Anna CARBONARA -Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
Nella causa civile iscritta al n. 4777/2024 R.G.A.C. dell'anno 2024, avente ad oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili,
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. MORELLI Parte_1
PAOLA, come da mandato in calce all'atto introduttivo,
RICORRENTE
E
, rappresentato e difeso dagli avv.ti DE FRANCESCO Controparte_1
EMANUELA e TORNESE VITTORIA, come da mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
RESISTENTE
NONCHE'
Il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Taranto.
INTERVENTORE EX LEGE
All'udienza del 09/04/2025 le parti, comparse personalmente innanzi al Giudice
Delegato, hanno chiesto la trasformazione del rito in congiunto alle condizioni riportate a verbale.
Il Pubblico Ministero concludeva con note del 22/04/2025.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 04/11/2024, , premesso di Parte_1
aver contratto matrimonio concordatario in Castellaneta in data 19/06/2006 con , che dalla loro unione era nata la figlia Controparte_1 Persona_1
il 22/12/2010, e che in data 08/05/2020 era stata pronunciata la loro separazione personale, adiva questo Tribunale, chiedendo che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso.
, costituendosi in giudizio, nulla osservava in ordine al Controparte_1
divorzio, aderendo alla richiesta di controparte di conferma dei provvedimenti contenuti nella sentenza di separazione n. 903/2020, così come modificata con decreto n. 4000/2024 del 09/02/2024 emesso dal Tribunale di Taranto nell'ambito del procedimento n. 368/2021 R.G..
All'udienza del 09/04/2025, le parti comparivano innanzi al Giudice Delegato e chiedevano congiuntamente pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui alla sentenza di separazione n. 903/2020, così come modificata dal decreto n. 4000/2024 del 09/02/2024 emesso dal Tribunale di
Taranto nell'ambito del procedimento n. 368/2021 R.G.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Ciò premesso, va evidenziato che risulta provato il titolo addotto a fondamento della domanda, ossia la separazione pronunciata con sentenza del Tribunale di
Taranto emessa l'08/05/2020.
È parimenti incontestato che la cessazione effettiva di ogni rapporto fra i coniugi si protragga ininterrottamente dal giorno della loro comparizione innanzi al
Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale, non essendo stata da alcuno eccepita l'interruzione della separazione.
Ricorre, pertanto, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) Legge n.
898/70, così come modificato dall'art.5 della Legge 6/3/1987 n.74, nonché dall'art. 1 della Legge 6/5/2015 n. 55 e, del resto, viste le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi.
Va, inoltre, rilevato che i coniugi hanno regolato i loro rapporti economici ed i loro rapporti relativi alla prole secondo le condizioni di cui alla sentenza di separazione n. 903/2020, così come modificata dal decreto n. 4000/2024 del
09/02/2024 emesso dal Tribunale di Taranto nell'ambito del procedimento n.
368/2021 R.G., qui da intendersi integralmente riportate e trascritte. La piena rispondenza di tali pattuizioni alle norme di legge impone, pertanto, al
Collegio di recepirle anche in questa sede, come da dispositivo, con compensazione integrale delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato il 04/11/2024 da nei confronti di Parte_1 [...]
, così provvede: CP_1
1. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il
19/06/2006 in Castellaneta da , nata a [...] Parte_1
(TA) il 06/07/1970, e , nato a [...] il Controparte_1
21/08/1970, trascritto negli atti dello stato civile del Comune di Castellaneta dell'anno 2006, parte 2, serie A, numero 24;
2. DISPONE che i rapporti economici ed i rapporti riguardo alla prole siano disciplinati tra le parti secondo le condizioni di cui alla sentenza di separazione n.
903/2020, così come modificata dal decreto n. 4000/2024 del 09/02/2024 emesso dal Tribunale di Taranto nell'ambito del procedimento n. 368/2021 R.G., qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
3. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Castellaneta per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
4. COMPENSA tra le parti le spese processuali;
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 23 maggio 2025.
IL PRESIDENTE
Martino Casavola
IL GIUDICE EST.
Anna Carbonara