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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 20/10/2025, n. 1442 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1442 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1504/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari – III Sezione civile - composta dai Magistrati: dott. Salvatore Grillo Presidente dott.ssa Paola Barracchia Consigliere dott.ssa Maristella Sardone Consigliere rel.
Nella causa civile in grado di appello, iscritta sotto il numero d'ordine n. 1504/2024 R.G., avverso la sentenza del Tribunale di Trani n. 739/2024 del 19.04.2024,
TRA
rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura alle liti Parte_1 in atti, dagli avv. Tommaso Doronzo e Pasquale Nasca, presso i quali è elettivamente domiciliato, in Barletta, al C.so Vittorio Emanuele n. 206
-Appellante-
e in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, anche Controparte_1 disgiuntamente, giusta procura alle liti in atti, dagli avv. Giuseppe Caruso e Isabella Palmiotti dell'Avvocatura comunale, presso i quali è elettivamente domiciliato
- Appellato-
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza collegiale del 15.10.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso in riassunzione, ex art. 447 bis c.p.c., depositato il 6 dicembre 2022 presso il Tribunale di Trani, agiva nei confronti del e , in Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, al fine di sentire, previa sospensione dell'efficacia esecutiva, accertata l'illegittimità del provvedimento di decadenza dall'assegnazione dell'alloggio di sito in Barletta alla Via Canosa n. 124, emesso dal CP_3
con Determinazione Dirigenziale n. 854 del 22 giugno 2017, ai sensi dell'art. Controparte_1
17 della L.R. n. 10/2014, con vittoria di spese e competenze di giudizio.
A fondamento del ricorso deduceva: -di essere assegnatario dell'alloggio di sito in Barletta CP_3 alla Via Canosa n. 124, piano terzo, int. 11, destinato ad abitazione del proprio nucleo familiare, in virtù di contratto di locazione sottoscritto in data 11 gennaio 1979 con lo I.A.C.P. della Provincia di Bari;
-con Determinazione Dirigenziale n. 854 del 22 giugno 2017, comunicatagli il 18 luglio
2017, era stata dichiarata, nei suoi confronti, la decadenza dall'assegnazione del detto alloggio
1 per la perdita dei requisiti di cui al combinato disposto degli artt. 3 e 17 della L.R. n. 10/2014, in quanto la propria moglie, era risultata proprietaria di un immobile sito nel Parte_2
Comune di Manduria, come da visura storica del 4 dicembre 2015;- con ricorso notificato il 29 settembre 2017 aveva agito dinanzi al TAR Puglia, contro il e l Controparte_1 CP_2
, al fine di sentir dichiarare l'annullamento della Determinazione Dirigenziale n. 854 del
[...]
22 giugno 2017 avente ad oggetto il provvedimento di decadenza dall'assegnazione dell'alloggio in parola, deducendo l'illegittimità del provvedimento "per violazione di legge-errata applicazione dell'art. 17, comma 1, lett. E), e dell'art. 3, comma 4, della legge regionale pugliese 7 aprile 2014 n. 10"; - con sentenza n. 1094/2022, pubblicata il 26 luglio 2022, il TAR Puglia aveva dichiarato il proprio difetto di giurisdizione in favore del Giudice Ordinario;
-con nota del 24 ottobre 2022 l
[...]
lo aveva diffidato al rilascio dell'immobile occupato sine titulo, ma egli non vi Controparte_2 aveva provveduto;
-la decadenza dall'assegnazione dell'alloggio di ra stata adottata sulla CP_3 base delle disposizioni di cui alla L. R. n. 10/2014, non applicabili al suo caso, posto che il contratto di locazione dell'11.01.1979 era disciplinato dal D.P.R. n. 1035/1972, il quale prevedeva, all'art. 2, il requisito della non possidenza su altro bene immobile nello stesso Comune.
Costituitosi in giudizio, il , in persona del Sindaco pro tempore, evidenziava Controparte_1 che: -con nota prot. n. 62956 del 16 novembre 2015, l' aveva comunicato che, Controparte_2
a seguito di verifiche nella banca dati ipotecaria e catastale detenuta dall'Agenzia delle Entrate
U.P. di Taranto Territorio, era emerso che , coniuge del ricorrente Parte_2 Parte_1 era proprietaria dell'immobile sito nel Comune di Manduria (censito in catasto fabbricati al fg.142
p.lla 4158 sub. 5, ctg. cat. le A/ 2 consistenza 5 vani), la cui superficie, pari a 77 mq, era stata ritenuta idonea rispetto alle esigenze del nucleo familiare e aveva invitato lo stesso Comune ad adottare i provvedimenti di cui all' art. 17 L.R. n. 10/2014 nei confronti del ricorrente, assegnatario dell'alloggio di sito in Barletta alla Via Canosa n. 154; -con nota prot. n. 65035 del 25 CP_3 novembre 2015, aveva comunicato al ricorrente l'avvio del procedimento amministrativo relativo alla decadenza dall'assegnazione del detto alloggio popolare ai sensi del combinato disposto dell'art. 3 co. 4 e dell'art. 17 co. I lett. e) della L.R. 10/2014; -con nota prot. n. 68146 dell'11.12.2015, il aveva formulato richiesta di parere motivato alla Commissione Provinciale di Edilizia Pt_1
Residenziale Pubblica, invocando l'archiviazione dell'avviato procedimento amministrativo di decadenza ed evidenziando che l'immobile sito nel Comune di Manduria, di proprietà della coniuge, non poteva essere considerato un immobile idoneo all'uso abitativo secondo l'accezione del legislatore regionale;
-con nota prot. n. 32217 del 4 maggio 2017, il ricorrente aveva comunicato al competente Settore del Comune di Barletta che il proprio coniuge aveva donato, con atto del 29.04.2017, l'immobile di sua proprietà ai figli, non residuando, in tal modo, ulteriori diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su altri immobili;
-con nota prot. n. 41432 del 16 magio 2017, la Commissione Provinciale ERP, accertato che la superficie convenzionale dell'immobile sito nel Comune di Manduria fosse idonea rispetto alle esigenze del nucleo familiare, aveva espresso parere favorevole alla decadenza dall'assegnazione dell'alloggio di cui
2 è causa;
-con Determinazione Dirigenziale n. 854 del 22 giugno 2017, aveva disposto la decadenza Cont di dall'assegnazione dell'alloggio di di Via Canosa n. 154, ai sensi dell'art. 17 co. Parte_1
I lett. e) della L.R. 10/2014, con conseguente risoluzione del contratto di locazione e rilascio dell'immobile nel termine di 6 mesi;
-per l'assegnazione di un alloggio popolare, i requisiti e le condizioni prescritti dalla legge dovevano sussistere non solo al momento della domanda e dell'assegnazione, ma anche per tutta la durata del rapporto e in base alle leggi che lo governavano nel corso del tempo;
-la normativa regionale n. 10/2014 doveva ritenersi applicabile al rapporto locativo de quo che, sebbene sorto anteriormente, non aveva ancora esaurito i suoi effetti;
-l'immobile di cui il coniuge del ricorrente era proprietaria doveva considerarsi adeguato alle esigenze della propria famiglia, atteso che, per i nuclei familiari composti da una o due persone, la superficie utile doveva essere non inferiore ai mq. 45, secondo i criteri di cui all'art. 10, comma 2 della L.R. Puglia n. 10/2014.
Concludeva, quindi, chiedendo, previo rigetto della richiesta di sospensione del provvedimento impugnato, nel merito, il rigetto della domanda, con vittoria di spese di lite.
Si costituiva in giudizio anche in persona del legale rappresentante Controparte_2 pro tempore, che eccepiva, in via preliminare, il proprio difetto di legittimazione passiva, posto che il provvedimento impugnato dal ricorrente (Determinazione dirigenziale n. 854/2017 avente ad oggetto il provvedimento di decadenza dall'assegnazione dell'alloggio di era stato CP_3 emanato dal , unico legittimato a resistere in giudizio;
nel merito, si associava Controparte_1 alle richieste avanzate dal . Controparte_1
Con sentenza n. 739/2024, del 19.04.2024, il Tribunale di Trani così provvedeva: “1) dichiara il difetto di legittimazione passiva dell' 2) rigetta la domanda proposta da Controparte_2 Parte_1
3) condanna al pagamento delle spese di lite, in favore del , in persona del Parte_1 Controparte_1 suo amministratore pro tempore, e dell' in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, che si liquidano in € 462,00 per compensi per ciascuna parte resistente, oltre IVA, CAP e rimborso forfettario al 15%. Sentenza resa ai sensi dell'art. 429 c.p.c. all'esito di udienza svolta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.”.
Con ricorso depositato il 18.11.2024 ha proposto tempestivo appello avverso detta Parte_1 sentenza, lamentandone l'erroneità per il motivo che verrà di seguito esaminato, chiedendo, in riforma della sentenza di primo grado, nella parte impugnata, l'annullamento del provvedimento di decadenza dall'assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica, sito in Barletta, alla via Canosa n. 154, int. 3, con vittoria di spese di lite di entrambi i gradi del giudizio.
Costituitosi in giudizio, il ha contestato l'avverso gravame, chiedendo il Controparte_1 rigetto integrale dell'appello, con conferma dell'impugnata sentenza e vittoria di spese di lite.
All'udienza di discussione del 15.10.2025, svoltasi in forma cartolare, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa come da dispositivo di seguito trascritto, di cui è stata data lettura mediante invio telematico.
3 Il Tribunale di Trani, con la sentenza impugnata, dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell ha rigettato la domanda proposta da ritenendo Controparte_2 Parte_1 applicabile, pure al contratto di locazione stipulato l'11.1.1979, la disciplina sopravvenuta nel corso dell'esecuzione del contratto, introdotta dalla Legge Regionale pugliese n. 10/2014, non configurandosi una violazione del generale principio di irretroattività della legge.
Il Tribunale, infatti, richiamando i principi giurisprudenziali consolidatisi sul punto (Cass. n.
13314/1999 e Cass. n. 1304/1999), ha evidenziato che “in tema di disciplina di alloggi di edilizia residenziale pubblica, una nuova legge regionale che prevede la decadenza dell'assegnazione nel caso di perdita da parte dell'assegnatario dei requisiti per l'assegnazione, trova applicazione anche ai rapporti già in corso alla data di entrata in vigore della citata legge regionale, senza, perciò, potersi considerare disposizione retroattiva e, come tale, in contrasto con il principio genarle della irretroattività della legge: essa, infatti, non incide sul fatto costitutivo del diritto all'assegnazione, limitandosi, invece, a regolare le situazioni effettuali inerenti ai rapporti in corso, che, in quanto rapporti di durata, non consentono di configurare un diritto degli assegnatari alla immodificabilità degli stessi”.
Pertanto, secondo il giudice di prime cure, l'introduzione di un nuovo requisito per l'assegnazione dell'alloggio di edilizia popolare, incidendo non già sull'originaria assegnazione, che rimane legittima, ma sul periodo successivo di esecuzione del contratto, comporta la legittima applicabilità della legge sopravvenuta.
Il Tribunale ha inoltre rigettato le doglianze relative alla non adeguatezza dell'immobile sito nel
Comune di Manduria, di proprietà del coniuge del ricorrente, trattandosi di un immobile apparentemente idoneo all'uso abitativo, alla stregua dei criteri di cui all'art. 10, L.R. n. 10/2014.
1. Con un unico articolato motivo di gravame l'appellante lamenta “Errata applicazione dell'art. 17, comma 1, lett. e) e dell'art. 3, comma 4, della legge regionale pugliese 7 aprile 2014, n. 10”, denunciando che il primo giudice abbia erroneamente ritenuto applicabile, al contratto stipulato tra Pt_1
e il la L.R. pugliese n. 10/2014, anziché la normativa vigente al
[...] Controparte_1 momento della stipulazione del contratto (11.01.1979), ovvero il D.P.R. n. 1035/1972.
Deduce l'appellante che l'applicazione al caso oggetto di causa di una normativa sopravvenuta, quale la legge regionale n. 10/2014, comporterebbe una ingiustificata violazione del principio generale di irretroattività della legge.
1.a. Il motivo è infondato, non meritando, per l'effetto, accoglimento l'appello proposto.
Giova, preliminarmente, rammentare che la disciplina relativa agli alloggi di edilizia residenziale pubblica è preordinata all'attuazione di scopi sociali e di interessi pubblicistici, capisaldi che costituiscono altresì il fondamento della normativa di settore, con la conseguenza che ove, per l'effetto di una normativa di settore sopravvenuta, vengano a mancare le condizioni necessarie alla conservazione dell'assegnazione dell'alloggio popolare, viene meno la causa del rapporto locatizio, dovendo i requisiti in questione persistere durante tutta la durata del rapporto.
Il rapporto che viene ad instaurarsi a seguito della stipulazione di un contratto di locazione tra un soggetto privato e una pubblica amministrazione, esauritasi la fase pubblicistica di
4 individuazione dell'assegnatario, soggiace interamente alla disciplina privatistica, venendosi a costituire un normale rapporto di durata, passibile, come tale, di essere inciso positivamente o negativamente da ius superveniens.
Pertanto, l'applicazione di una norma sopravvenuta nei confronti di un rapporto di durata, i cui effetti non risultano ancora esauritisi, non può qualificarsi quale violazione del generale principio di irretroattività della legge, di cui all'art. 11 preleggi, quanto piuttosto di una applicazione ratione temporis.
Affinché l'applicazione di una normativa sopravvenuta, nei confronti di un rapporto costituitosi sotto la vigenza di altra norma, possa qualificarsi come legittima, rimanendo nei binari di una applicazione ratione temporis, è necessario che la medesima non attinga effetti già divenuti definitivi, bensì circostanze ancora in divenire, connesse al rapporto in corso.
Invero, alla luce di consolidato orientamento giurisprudenziale, correttamente richiamato dal giudice di prime cure, si ha violazione del principio di irretroattività della legge quando si disconoscano gli effetti già verificatisi nel passato o si venga a togliere efficacia, in tutto o in parte, alle conseguenze attuali o future di esso, essendo invece la nuova disciplina applicabile quando essi debbano essere presi in considerazione in se stessi, prescindendosi dal fatto che li ha generati
(Cass. n. 16039/16; Cass. n. 13314/1999; Cass. 1304/1999).
Facendo ineccepibile applicazione di tale principio al caso di cui ci si occupa, il giudice di prime cure ha correttamente affermato che la L.R. n. 10/2014 “non è retroattivamente applicabile ai requisiti cui è subordinata la validità del provvedimento di assegnazione né al rapporto di locazione iniziato e concluso sotto l'imperio della legge precedente, né tantomeno al periodo anteriore alla sua entrata in vigore;
mentre deve ritenersi applicabile al restante periodo dello stesso rapporto locativo successivo a tale data durante il quale perdurano gli effetti dell'assegnazione, in relazione alla quale possono, dunque, essere introdotti nuovi requisiti per garantirne agli interessati la permanenza, anche nel periodo posteriore alla nuova legge, nonché nuove ipotesi di decadenza per il caso che gli assegnatari non li posseggano o non li conservino nel tempo.
Nel caso di specie, l'introduzione del nuovo requisito per l'assegnazione di alloggio ERP non incide sull'originaria assegnazione (che mantiene la sua legittimità), né sul periodo antecedente alla sua introduzione, mentre è applicabile al periodo posteriore alla nuova legge”.
Pertanto, l'applicazione, al contratto di locazione stipulato tra e il Comune di Parte_1
Barletta, della normativa di settore sopravvenuta, limitandosi a regolare situazioni effettuali inerenti al rapporto in corso e non incidendo sul fatto costitutivo del diritto di assegnazione, non assurge a violazione del principio di irretroattività della legge.
Giova, inoltre, evidenziare, che l'assegnazione di un immobile di edilizia popolare, con conseguente stipula di un contratto di locazione, giammai comporta la nascita in capo al beneficiario di un diritto al mantenimento sine die dell'immobile stesso, potendo pertanto una normativa sopravvenuta introdurre nuovi requisiti che, rendendo il soggetto non più meritevole
5 di mantenere l'alloggio, legittimano l'emanazione da parte della pubblica amministrazione di un valido provvedimento di decadenza.
Come infatti affermato da ultimo dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 13160/2024), seppure con riferimento ad altra legge regionale, ma con principio che si attaglia perfettamente alla fattispecie in scrutinio, “Non può invero fondatamente invocarsi, a sostegno dell'assunto di inapplicabilità della normativa regionale in discorso, il principio generale di retroattività della legge atteso che la richiamata disciplina non ha affatto inciso sul fatto costitutivo del diritto all'assegnazione, ma si è limitata a regolare le situazioni effettuali inerenti ai rapporti in corso, che in quanto rapporti di durata non consentono di configurare un diritto degli assegnatari alla loro immodificabilità.
Non sussiste invero retroattività quando la nuova normativa disciplina situazioni e rapporti che, pur costituendo effetti di un pregresso fatto generatore, sono suscettibili di una nuova regolamentazione mediante l'esercizio di poteri e facoltà non consumati sotto la precedente normativa: ciò che si verifica quando siano introdotti nuovi presupposti, condizioni e facoltà per il riconoscimento di obblighi inerenti al pregresso fatto generatore, ovvero siano soppressi o limitati presupposti, condizioni e facoltà per il riconoscimento suddetto, se ancora non avvenuto definitivamente (v. Cass. n. 1876 del 2002; n. 13314 del
1999; n. 1304 del 1999; n. 8449 del 1996; Cass. Sez. U. n. 40 del 1981).
Va peraltro rammentato che anche in epoca precedente all'emanazione della legislazione regionale si riteneva in giurisprudenza che i requisiti soggettivi per conseguire l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, e segnatamente di quello indicato dall'art. 2, lett. c), del D.P.R. n. 1035 del 1972, previsto con riferimento al momento della pubblicazione del bando, dovessero permanere per tutto il periodo del rapporto di assegnazione e sino alla cessione in proprietà dell'alloggio, e che pertanto il loro venir meno potesse costituire fatto caducativo del rapporto privatistico di locazione (Cass. n. 6586 del 1998; n. 4257 del 1997; n. 10377 del 1993; n. 8319 del 1993; n. 12106 del 1992; n. 315 del 1988)”.
Ne consegue che, in virtù del combinato disposto degli artt. 3, comma 4 e 17, lett. e), l.r. 10/2014, deve considerarsi legittimo il provvedimento decadenziale adottato dal Comune di Barletta nei confronti di essendo stato accertato il venir meno, nel corso del rapporto locatizio, Parte_1 del requisito della impossidenza, in considerazione della circostanza che ha visto la moglie del
, con lui convivente, divenire proprietaria di un immobile sito nel Comune di Manduria, Pt_1 avente i requisiti di idoneità, in rapporto alla composizione del nucleo familiare.
Occorre peraltro precisare che costituisce vero e proprio “diritto vivente” – nella giurisprudenza sia ordinaria che amministrativa – il principio dell'automatico dispiegarsi degli effetti della decadenza e il carattere vincolato del provvedimento dell'amministrazione, che riscontri il venir meno di uno dei requisiti di legge per il permanere dell'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica. Tale principio ha quale diretto corollario quello secondo cui la decadenza dell'assegnazione dell'alloggio, correlata all'avvenuto accertamento della carenza del requisito della impossidenza e/o del superamento dei limiti reddituali, quale previsto dalla legge per il diritto alla conservazione dell'alloggio, costituisce atto con valenza dichiarativa di un fatto estintivo già verificatosi (Cons. St. sent. n. 4848/2018; Cass. Sez. Un. ord. n. 29095/2011).
6 Dall'applicazione del suddetto principio di diritto al caso che ci occupa, deriva la totale irrilevanza della donazione dell'immobile sito nel Comune di Manduria, effettuata dalla moglie dell'appellante in favore dei figli, in quanto il venir meno del requisito della impossidenza, al momento dell'acquisito del diritto di proprietà sull'immobile in parola, ha comportato l'automatica decadenza dal diritto di continuare a godere dell'alloggio di residenza di edilizia pubblica, non potendo quindi la successiva donazione far venir meno gli effetti estintivi già verificatisi.
Da quanto finora osservato discende il rigetto dell'appello, con conferma della sentenza impugnata ed assorbimento di ogni altra questione.
In virtù del principio della soccombenza, il va condannato al pagamento delle spese di lite Pt_1 del presente grado di giudizio così come liquidate in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia, della natura delle questioni trattate e dell'attività effettivamente espletata, secondo i parametri di cui al DM 147/2022.
Per effetto dell'odierna decisione (rigetto dell'appello), sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1- quater d.P.R. 11/2002, per il versamento a carico dell'appellante dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 bis d.P.R. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti del , in persona del l.r.p.t., avverso la Parte_1 Controparte_1 sentenza n. 739/2024 emessa dal Tribunale di Trani in data 19.04.2024, ogni altra istanza, deduzione, ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante alla rifusione, in favore dell'appellato, delle spese di lite del presente giudizio, che liquida in € 490,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfetarie del 15%, I.V.A. e C.A.P. come per legge;
3) dichiara che per effetto dell'odierna decisione (rigetto dell'appello), sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1- quater d.P.R. 11/2002 per il versamento a carico dell'appellante dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 bis. d.P.R. 115/2002.
Così deciso in Bari, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile della Corte, il 15 ottobre
2025.
Il Consigliere relatore
Dott.ssa Maristella Sardone
Il Presidente
Dott. Salvatore Grillo
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari – III Sezione civile - composta dai Magistrati: dott. Salvatore Grillo Presidente dott.ssa Paola Barracchia Consigliere dott.ssa Maristella Sardone Consigliere rel.
Nella causa civile in grado di appello, iscritta sotto il numero d'ordine n. 1504/2024 R.G., avverso la sentenza del Tribunale di Trani n. 739/2024 del 19.04.2024,
TRA
rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura alle liti Parte_1 in atti, dagli avv. Tommaso Doronzo e Pasquale Nasca, presso i quali è elettivamente domiciliato, in Barletta, al C.so Vittorio Emanuele n. 206
-Appellante-
e in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, anche Controparte_1 disgiuntamente, giusta procura alle liti in atti, dagli avv. Giuseppe Caruso e Isabella Palmiotti dell'Avvocatura comunale, presso i quali è elettivamente domiciliato
- Appellato-
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza collegiale del 15.10.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso in riassunzione, ex art. 447 bis c.p.c., depositato il 6 dicembre 2022 presso il Tribunale di Trani, agiva nei confronti del e , in Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, al fine di sentire, previa sospensione dell'efficacia esecutiva, accertata l'illegittimità del provvedimento di decadenza dall'assegnazione dell'alloggio di sito in Barletta alla Via Canosa n. 124, emesso dal CP_3
con Determinazione Dirigenziale n. 854 del 22 giugno 2017, ai sensi dell'art. Controparte_1
17 della L.R. n. 10/2014, con vittoria di spese e competenze di giudizio.
A fondamento del ricorso deduceva: -di essere assegnatario dell'alloggio di sito in Barletta CP_3 alla Via Canosa n. 124, piano terzo, int. 11, destinato ad abitazione del proprio nucleo familiare, in virtù di contratto di locazione sottoscritto in data 11 gennaio 1979 con lo I.A.C.P. della Provincia di Bari;
-con Determinazione Dirigenziale n. 854 del 22 giugno 2017, comunicatagli il 18 luglio
2017, era stata dichiarata, nei suoi confronti, la decadenza dall'assegnazione del detto alloggio
1 per la perdita dei requisiti di cui al combinato disposto degli artt. 3 e 17 della L.R. n. 10/2014, in quanto la propria moglie, era risultata proprietaria di un immobile sito nel Parte_2
Comune di Manduria, come da visura storica del 4 dicembre 2015;- con ricorso notificato il 29 settembre 2017 aveva agito dinanzi al TAR Puglia, contro il e l Controparte_1 CP_2
, al fine di sentir dichiarare l'annullamento della Determinazione Dirigenziale n. 854 del
[...]
22 giugno 2017 avente ad oggetto il provvedimento di decadenza dall'assegnazione dell'alloggio in parola, deducendo l'illegittimità del provvedimento "per violazione di legge-errata applicazione dell'art. 17, comma 1, lett. E), e dell'art. 3, comma 4, della legge regionale pugliese 7 aprile 2014 n. 10"; - con sentenza n. 1094/2022, pubblicata il 26 luglio 2022, il TAR Puglia aveva dichiarato il proprio difetto di giurisdizione in favore del Giudice Ordinario;
-con nota del 24 ottobre 2022 l
[...]
lo aveva diffidato al rilascio dell'immobile occupato sine titulo, ma egli non vi Controparte_2 aveva provveduto;
-la decadenza dall'assegnazione dell'alloggio di ra stata adottata sulla CP_3 base delle disposizioni di cui alla L. R. n. 10/2014, non applicabili al suo caso, posto che il contratto di locazione dell'11.01.1979 era disciplinato dal D.P.R. n. 1035/1972, il quale prevedeva, all'art. 2, il requisito della non possidenza su altro bene immobile nello stesso Comune.
Costituitosi in giudizio, il , in persona del Sindaco pro tempore, evidenziava Controparte_1 che: -con nota prot. n. 62956 del 16 novembre 2015, l' aveva comunicato che, Controparte_2
a seguito di verifiche nella banca dati ipotecaria e catastale detenuta dall'Agenzia delle Entrate
U.P. di Taranto Territorio, era emerso che , coniuge del ricorrente Parte_2 Parte_1 era proprietaria dell'immobile sito nel Comune di Manduria (censito in catasto fabbricati al fg.142
p.lla 4158 sub. 5, ctg. cat. le A/ 2 consistenza 5 vani), la cui superficie, pari a 77 mq, era stata ritenuta idonea rispetto alle esigenze del nucleo familiare e aveva invitato lo stesso Comune ad adottare i provvedimenti di cui all' art. 17 L.R. n. 10/2014 nei confronti del ricorrente, assegnatario dell'alloggio di sito in Barletta alla Via Canosa n. 154; -con nota prot. n. 65035 del 25 CP_3 novembre 2015, aveva comunicato al ricorrente l'avvio del procedimento amministrativo relativo alla decadenza dall'assegnazione del detto alloggio popolare ai sensi del combinato disposto dell'art. 3 co. 4 e dell'art. 17 co. I lett. e) della L.R. 10/2014; -con nota prot. n. 68146 dell'11.12.2015, il aveva formulato richiesta di parere motivato alla Commissione Provinciale di Edilizia Pt_1
Residenziale Pubblica, invocando l'archiviazione dell'avviato procedimento amministrativo di decadenza ed evidenziando che l'immobile sito nel Comune di Manduria, di proprietà della coniuge, non poteva essere considerato un immobile idoneo all'uso abitativo secondo l'accezione del legislatore regionale;
-con nota prot. n. 32217 del 4 maggio 2017, il ricorrente aveva comunicato al competente Settore del Comune di Barletta che il proprio coniuge aveva donato, con atto del 29.04.2017, l'immobile di sua proprietà ai figli, non residuando, in tal modo, ulteriori diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su altri immobili;
-con nota prot. n. 41432 del 16 magio 2017, la Commissione Provinciale ERP, accertato che la superficie convenzionale dell'immobile sito nel Comune di Manduria fosse idonea rispetto alle esigenze del nucleo familiare, aveva espresso parere favorevole alla decadenza dall'assegnazione dell'alloggio di cui
2 è causa;
-con Determinazione Dirigenziale n. 854 del 22 giugno 2017, aveva disposto la decadenza Cont di dall'assegnazione dell'alloggio di di Via Canosa n. 154, ai sensi dell'art. 17 co. Parte_1
I lett. e) della L.R. 10/2014, con conseguente risoluzione del contratto di locazione e rilascio dell'immobile nel termine di 6 mesi;
-per l'assegnazione di un alloggio popolare, i requisiti e le condizioni prescritti dalla legge dovevano sussistere non solo al momento della domanda e dell'assegnazione, ma anche per tutta la durata del rapporto e in base alle leggi che lo governavano nel corso del tempo;
-la normativa regionale n. 10/2014 doveva ritenersi applicabile al rapporto locativo de quo che, sebbene sorto anteriormente, non aveva ancora esaurito i suoi effetti;
-l'immobile di cui il coniuge del ricorrente era proprietaria doveva considerarsi adeguato alle esigenze della propria famiglia, atteso che, per i nuclei familiari composti da una o due persone, la superficie utile doveva essere non inferiore ai mq. 45, secondo i criteri di cui all'art. 10, comma 2 della L.R. Puglia n. 10/2014.
Concludeva, quindi, chiedendo, previo rigetto della richiesta di sospensione del provvedimento impugnato, nel merito, il rigetto della domanda, con vittoria di spese di lite.
Si costituiva in giudizio anche in persona del legale rappresentante Controparte_2 pro tempore, che eccepiva, in via preliminare, il proprio difetto di legittimazione passiva, posto che il provvedimento impugnato dal ricorrente (Determinazione dirigenziale n. 854/2017 avente ad oggetto il provvedimento di decadenza dall'assegnazione dell'alloggio di era stato CP_3 emanato dal , unico legittimato a resistere in giudizio;
nel merito, si associava Controparte_1 alle richieste avanzate dal . Controparte_1
Con sentenza n. 739/2024, del 19.04.2024, il Tribunale di Trani così provvedeva: “1) dichiara il difetto di legittimazione passiva dell' 2) rigetta la domanda proposta da Controparte_2 Parte_1
3) condanna al pagamento delle spese di lite, in favore del , in persona del Parte_1 Controparte_1 suo amministratore pro tempore, e dell' in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, che si liquidano in € 462,00 per compensi per ciascuna parte resistente, oltre IVA, CAP e rimborso forfettario al 15%. Sentenza resa ai sensi dell'art. 429 c.p.c. all'esito di udienza svolta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.”.
Con ricorso depositato il 18.11.2024 ha proposto tempestivo appello avverso detta Parte_1 sentenza, lamentandone l'erroneità per il motivo che verrà di seguito esaminato, chiedendo, in riforma della sentenza di primo grado, nella parte impugnata, l'annullamento del provvedimento di decadenza dall'assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica, sito in Barletta, alla via Canosa n. 154, int. 3, con vittoria di spese di lite di entrambi i gradi del giudizio.
Costituitosi in giudizio, il ha contestato l'avverso gravame, chiedendo il Controparte_1 rigetto integrale dell'appello, con conferma dell'impugnata sentenza e vittoria di spese di lite.
All'udienza di discussione del 15.10.2025, svoltasi in forma cartolare, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa come da dispositivo di seguito trascritto, di cui è stata data lettura mediante invio telematico.
3 Il Tribunale di Trani, con la sentenza impugnata, dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell ha rigettato la domanda proposta da ritenendo Controparte_2 Parte_1 applicabile, pure al contratto di locazione stipulato l'11.1.1979, la disciplina sopravvenuta nel corso dell'esecuzione del contratto, introdotta dalla Legge Regionale pugliese n. 10/2014, non configurandosi una violazione del generale principio di irretroattività della legge.
Il Tribunale, infatti, richiamando i principi giurisprudenziali consolidatisi sul punto (Cass. n.
13314/1999 e Cass. n. 1304/1999), ha evidenziato che “in tema di disciplina di alloggi di edilizia residenziale pubblica, una nuova legge regionale che prevede la decadenza dell'assegnazione nel caso di perdita da parte dell'assegnatario dei requisiti per l'assegnazione, trova applicazione anche ai rapporti già in corso alla data di entrata in vigore della citata legge regionale, senza, perciò, potersi considerare disposizione retroattiva e, come tale, in contrasto con il principio genarle della irretroattività della legge: essa, infatti, non incide sul fatto costitutivo del diritto all'assegnazione, limitandosi, invece, a regolare le situazioni effettuali inerenti ai rapporti in corso, che, in quanto rapporti di durata, non consentono di configurare un diritto degli assegnatari alla immodificabilità degli stessi”.
Pertanto, secondo il giudice di prime cure, l'introduzione di un nuovo requisito per l'assegnazione dell'alloggio di edilizia popolare, incidendo non già sull'originaria assegnazione, che rimane legittima, ma sul periodo successivo di esecuzione del contratto, comporta la legittima applicabilità della legge sopravvenuta.
Il Tribunale ha inoltre rigettato le doglianze relative alla non adeguatezza dell'immobile sito nel
Comune di Manduria, di proprietà del coniuge del ricorrente, trattandosi di un immobile apparentemente idoneo all'uso abitativo, alla stregua dei criteri di cui all'art. 10, L.R. n. 10/2014.
1. Con un unico articolato motivo di gravame l'appellante lamenta “Errata applicazione dell'art. 17, comma 1, lett. e) e dell'art. 3, comma 4, della legge regionale pugliese 7 aprile 2014, n. 10”, denunciando che il primo giudice abbia erroneamente ritenuto applicabile, al contratto stipulato tra Pt_1
e il la L.R. pugliese n. 10/2014, anziché la normativa vigente al
[...] Controparte_1 momento della stipulazione del contratto (11.01.1979), ovvero il D.P.R. n. 1035/1972.
Deduce l'appellante che l'applicazione al caso oggetto di causa di una normativa sopravvenuta, quale la legge regionale n. 10/2014, comporterebbe una ingiustificata violazione del principio generale di irretroattività della legge.
1.a. Il motivo è infondato, non meritando, per l'effetto, accoglimento l'appello proposto.
Giova, preliminarmente, rammentare che la disciplina relativa agli alloggi di edilizia residenziale pubblica è preordinata all'attuazione di scopi sociali e di interessi pubblicistici, capisaldi che costituiscono altresì il fondamento della normativa di settore, con la conseguenza che ove, per l'effetto di una normativa di settore sopravvenuta, vengano a mancare le condizioni necessarie alla conservazione dell'assegnazione dell'alloggio popolare, viene meno la causa del rapporto locatizio, dovendo i requisiti in questione persistere durante tutta la durata del rapporto.
Il rapporto che viene ad instaurarsi a seguito della stipulazione di un contratto di locazione tra un soggetto privato e una pubblica amministrazione, esauritasi la fase pubblicistica di
4 individuazione dell'assegnatario, soggiace interamente alla disciplina privatistica, venendosi a costituire un normale rapporto di durata, passibile, come tale, di essere inciso positivamente o negativamente da ius superveniens.
Pertanto, l'applicazione di una norma sopravvenuta nei confronti di un rapporto di durata, i cui effetti non risultano ancora esauritisi, non può qualificarsi quale violazione del generale principio di irretroattività della legge, di cui all'art. 11 preleggi, quanto piuttosto di una applicazione ratione temporis.
Affinché l'applicazione di una normativa sopravvenuta, nei confronti di un rapporto costituitosi sotto la vigenza di altra norma, possa qualificarsi come legittima, rimanendo nei binari di una applicazione ratione temporis, è necessario che la medesima non attinga effetti già divenuti definitivi, bensì circostanze ancora in divenire, connesse al rapporto in corso.
Invero, alla luce di consolidato orientamento giurisprudenziale, correttamente richiamato dal giudice di prime cure, si ha violazione del principio di irretroattività della legge quando si disconoscano gli effetti già verificatisi nel passato o si venga a togliere efficacia, in tutto o in parte, alle conseguenze attuali o future di esso, essendo invece la nuova disciplina applicabile quando essi debbano essere presi in considerazione in se stessi, prescindendosi dal fatto che li ha generati
(Cass. n. 16039/16; Cass. n. 13314/1999; Cass. 1304/1999).
Facendo ineccepibile applicazione di tale principio al caso di cui ci si occupa, il giudice di prime cure ha correttamente affermato che la L.R. n. 10/2014 “non è retroattivamente applicabile ai requisiti cui è subordinata la validità del provvedimento di assegnazione né al rapporto di locazione iniziato e concluso sotto l'imperio della legge precedente, né tantomeno al periodo anteriore alla sua entrata in vigore;
mentre deve ritenersi applicabile al restante periodo dello stesso rapporto locativo successivo a tale data durante il quale perdurano gli effetti dell'assegnazione, in relazione alla quale possono, dunque, essere introdotti nuovi requisiti per garantirne agli interessati la permanenza, anche nel periodo posteriore alla nuova legge, nonché nuove ipotesi di decadenza per il caso che gli assegnatari non li posseggano o non li conservino nel tempo.
Nel caso di specie, l'introduzione del nuovo requisito per l'assegnazione di alloggio ERP non incide sull'originaria assegnazione (che mantiene la sua legittimità), né sul periodo antecedente alla sua introduzione, mentre è applicabile al periodo posteriore alla nuova legge”.
Pertanto, l'applicazione, al contratto di locazione stipulato tra e il Comune di Parte_1
Barletta, della normativa di settore sopravvenuta, limitandosi a regolare situazioni effettuali inerenti al rapporto in corso e non incidendo sul fatto costitutivo del diritto di assegnazione, non assurge a violazione del principio di irretroattività della legge.
Giova, inoltre, evidenziare, che l'assegnazione di un immobile di edilizia popolare, con conseguente stipula di un contratto di locazione, giammai comporta la nascita in capo al beneficiario di un diritto al mantenimento sine die dell'immobile stesso, potendo pertanto una normativa sopravvenuta introdurre nuovi requisiti che, rendendo il soggetto non più meritevole
5 di mantenere l'alloggio, legittimano l'emanazione da parte della pubblica amministrazione di un valido provvedimento di decadenza.
Come infatti affermato da ultimo dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 13160/2024), seppure con riferimento ad altra legge regionale, ma con principio che si attaglia perfettamente alla fattispecie in scrutinio, “Non può invero fondatamente invocarsi, a sostegno dell'assunto di inapplicabilità della normativa regionale in discorso, il principio generale di retroattività della legge atteso che la richiamata disciplina non ha affatto inciso sul fatto costitutivo del diritto all'assegnazione, ma si è limitata a regolare le situazioni effettuali inerenti ai rapporti in corso, che in quanto rapporti di durata non consentono di configurare un diritto degli assegnatari alla loro immodificabilità.
Non sussiste invero retroattività quando la nuova normativa disciplina situazioni e rapporti che, pur costituendo effetti di un pregresso fatto generatore, sono suscettibili di una nuova regolamentazione mediante l'esercizio di poteri e facoltà non consumati sotto la precedente normativa: ciò che si verifica quando siano introdotti nuovi presupposti, condizioni e facoltà per il riconoscimento di obblighi inerenti al pregresso fatto generatore, ovvero siano soppressi o limitati presupposti, condizioni e facoltà per il riconoscimento suddetto, se ancora non avvenuto definitivamente (v. Cass. n. 1876 del 2002; n. 13314 del
1999; n. 1304 del 1999; n. 8449 del 1996; Cass. Sez. U. n. 40 del 1981).
Va peraltro rammentato che anche in epoca precedente all'emanazione della legislazione regionale si riteneva in giurisprudenza che i requisiti soggettivi per conseguire l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, e segnatamente di quello indicato dall'art. 2, lett. c), del D.P.R. n. 1035 del 1972, previsto con riferimento al momento della pubblicazione del bando, dovessero permanere per tutto il periodo del rapporto di assegnazione e sino alla cessione in proprietà dell'alloggio, e che pertanto il loro venir meno potesse costituire fatto caducativo del rapporto privatistico di locazione (Cass. n. 6586 del 1998; n. 4257 del 1997; n. 10377 del 1993; n. 8319 del 1993; n. 12106 del 1992; n. 315 del 1988)”.
Ne consegue che, in virtù del combinato disposto degli artt. 3, comma 4 e 17, lett. e), l.r. 10/2014, deve considerarsi legittimo il provvedimento decadenziale adottato dal Comune di Barletta nei confronti di essendo stato accertato il venir meno, nel corso del rapporto locatizio, Parte_1 del requisito della impossidenza, in considerazione della circostanza che ha visto la moglie del
, con lui convivente, divenire proprietaria di un immobile sito nel Comune di Manduria, Pt_1 avente i requisiti di idoneità, in rapporto alla composizione del nucleo familiare.
Occorre peraltro precisare che costituisce vero e proprio “diritto vivente” – nella giurisprudenza sia ordinaria che amministrativa – il principio dell'automatico dispiegarsi degli effetti della decadenza e il carattere vincolato del provvedimento dell'amministrazione, che riscontri il venir meno di uno dei requisiti di legge per il permanere dell'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica. Tale principio ha quale diretto corollario quello secondo cui la decadenza dell'assegnazione dell'alloggio, correlata all'avvenuto accertamento della carenza del requisito della impossidenza e/o del superamento dei limiti reddituali, quale previsto dalla legge per il diritto alla conservazione dell'alloggio, costituisce atto con valenza dichiarativa di un fatto estintivo già verificatosi (Cons. St. sent. n. 4848/2018; Cass. Sez. Un. ord. n. 29095/2011).
6 Dall'applicazione del suddetto principio di diritto al caso che ci occupa, deriva la totale irrilevanza della donazione dell'immobile sito nel Comune di Manduria, effettuata dalla moglie dell'appellante in favore dei figli, in quanto il venir meno del requisito della impossidenza, al momento dell'acquisito del diritto di proprietà sull'immobile in parola, ha comportato l'automatica decadenza dal diritto di continuare a godere dell'alloggio di residenza di edilizia pubblica, non potendo quindi la successiva donazione far venir meno gli effetti estintivi già verificatisi.
Da quanto finora osservato discende il rigetto dell'appello, con conferma della sentenza impugnata ed assorbimento di ogni altra questione.
In virtù del principio della soccombenza, il va condannato al pagamento delle spese di lite Pt_1 del presente grado di giudizio così come liquidate in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia, della natura delle questioni trattate e dell'attività effettivamente espletata, secondo i parametri di cui al DM 147/2022.
Per effetto dell'odierna decisione (rigetto dell'appello), sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1- quater d.P.R. 11/2002, per il versamento a carico dell'appellante dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 bis d.P.R. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti del , in persona del l.r.p.t., avverso la Parte_1 Controparte_1 sentenza n. 739/2024 emessa dal Tribunale di Trani in data 19.04.2024, ogni altra istanza, deduzione, ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante alla rifusione, in favore dell'appellato, delle spese di lite del presente giudizio, che liquida in € 490,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfetarie del 15%, I.V.A. e C.A.P. come per legge;
3) dichiara che per effetto dell'odierna decisione (rigetto dell'appello), sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1- quater d.P.R. 11/2002 per il versamento a carico dell'appellante dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 bis. d.P.R. 115/2002.
Così deciso in Bari, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile della Corte, il 15 ottobre
2025.
Il Consigliere relatore
Dott.ssa Maristella Sardone
Il Presidente
Dott. Salvatore Grillo
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