Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 14/01/2025, n. 61 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 61 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Messina
Seconda Sezione civile nella persona del Giudice monocratico dott. Giuseppe Bonfiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3465/2013 R.G., Oggetto: Assicurazione contro i danni proposta da difesa dall'avv. Nicola Parte_1
Gaetano,
– appellante contro
, Controparte_1 P.IVA_1
– appellata contumace e nei confronti di
( ), difeso dall'avv. Mauro Spitale, CP_2 C.F._1
– appellato
Conclusioni delle parti: come in atti.
FATTO E DIRITTO
In data 8.12.2007 , mentre guidava la propria autovettura nella via CP_2
Fermi (in Messina), subiva un sinistro «a causa del cattivo ancoraggio» di transenne poste a delimitazione del cantiere allestito per la costruzione della tramvia, transenne che
«urtavano» la detta autovettura alla fiancata sinistra.
Sui luoghi interveniva la Polizia municipale.
Esposti tali fatti, ha convenuto l'Impresa CP_2 [...]
davanti al Giudice di pace di Messina, per sentirla Parte_1
condannare al risarcimento dei danni.
1
domanda eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, sull'assunto che i lavori di costruzione della tramvia era eseguiti dall e negando Parte_1
che le transenne potessero essersi staccate da sole in mancanza di una causa esterna, e ha chiamato in causa la che la assicurava contro i danni, Controparte_1
chiedendo di essere tenuta indenne da eventuali condanne.
La non si è costituita. Controparte_1
Il Giudice di pace di Messina, con la sentenza n. 1253/13, depositata il 9 aprile
2013, ha accolto la domanda attorea e ha condannato la convenuta al risarcimento del danno, quantificato in euro 2.000,00, oltre interessi a far data dalla domanda.
La ha proposto appello. Pt_1 Parte_1
ha resistito. CP_2
La non si è costituita. Controparte_1
L'appello è fondato per quanto di ragione.
Il motivo con cui la appellante ha insistito nell'eccezione di proprio difetto di legittimazione passiva rispetto alla domanda attorea non può essere accolto.
A sostegno dell'assunto la Parte_1
ha dedotto che i lavori erano eseguiti e il cantiere era allestito dalla Parte_1
società tra le quali non esistevano rapporti «di immedesimazione organica
[...]
o di dipendenza».
Il Giudice di pace ha respinto l'eccezione avendo riscontrato che nel verbale di constatazione redatto dagli agenti della Polizia municipale era indicato la denominazione della (virgolettata: pag. 2 della Parte_1
sentenza), riportando anche il nominativo, , del responsabile del cantiere, Persona_1
chiamato a ripristinare la transenna caduta.
Questo Tribunale non può non rilevare che il detto verbale, la cui produzione, da parte dell'attore in primo grado, è stata autorizzata dal Giudice di pace all'udienza del 15 ottobre 2009, non risulta prodotto agli atti dei fascicoli di parte in appello (nemmeno tra la produzione telematica).
Il fascicolo della causa di primo grado è stato acquisito ritualmente.
Non sussiste il presupposto per ordinare alle parti, o al limite a quella interessata, la produzione del documento non prodotto in questo grado di appello, in base al più vecchio o all'attuale indirizzo giurisprudenziale.
2 Ad essere stata impugnata è una sentenza definitiva, non una sentenza non definitiva.
Secondo la giurisprudenza più risalente, «alla luce dell'art. 123 bis delle disp. att.
c.p.c., il potere del giudice d'appello di ordinare alla parte di produrre la copia di determinati documenti (oltre che di acquisire il fascicolo d'ufficio di primo grado), già prodotti nel grado precedente del giudizio, è da ritenere limitato all'ipotesi di impugnazione contro sentenze non definitive, mentre non è esercitabile nel giudizio di appello avverso sentenze definitive, nel quale la mancata produzione dei documenti è implicitamente riconducibile alla volontà della parte di non avvalersene, onde correttamente il giudice decide sul gravame in base agli atti legittimamente a sua disposizione» (Cass. n. 29716/17).
La giurisprudenza più recente afferma, invece, che «può ritenersi consentito al giudice di secondo grado, eventualmente aperto un preventivo contraddittorio, di ordinare la produzione dei medesimi documenti, in copia o in originale, se lo ritiene necessario, a modello di quanto del resto stabilito dall'art. 123 bis disp. att. c.p.c. per l'impugnazione di sentenza non definitiva, valutando la mancata esibizione, senza giustificato motivo, come comportamento contrario al dovere di lealtà e probità» (Cass. Sez. Un. n. 4835/23).
Incentrando l'esame intorno a questo principio, il presupposto della necessità non
è ravvisabile, in relazione alla portata del motivo di appello.
Secondo un principio giurisprudenziale – che non sembra completamente superato dal principio appena citato, con cui si deve coordinare –, «nel vigente ordinamento processuale, il giudizio d'appello non ha ad oggetto un riesame pieno nel merito della decisione impugnata (novum judicium), ma assume le caratteristiche di una revisio prioris instantia, cosicché l'appellante ha sempre la veste di attore rispetto al giudizio instaurato e con essa l'onere di dimostrare la fondatezza dei propri motivi di gravame, quale che sia stata la posizione processuale assunta nel giudizio di primo grado, e ove si dolga dell'erronea valutazione, da parte del primo giudice, di documenti prodotti dalla controparte e da questi non depositati in appello, ha l'onere di estrarne copia ai sensi dell'art. 76 disp. att. c.p.c. e di produrli in sede di gravame» (Cass. n. 40606).
A fronte dello specifico accertamento in fatto che, nel verbale redatto dagli agenti della Polizia municipale, era riportata la denominazione “
[...]
, con indicazione anche del nominativo del responsabile del Parte_1
cantiere (chiamato per ripristinare la transenna caduta), (sentito come Persona_1
3 testimone), la appellante non ha allegato circostanze altrettanto specifiche da cui desumere – in ipotesi – che le risultanze documentali siano riconducibili ad eventuale errore (di trascrizione, ad esempio), né ha addotto elementi tali da smentirne la portata e l'incidenza probatoria.
Il motivo di appello non lambisce, nella sua formulazione specifica, se non l'accertamento, il passaggio motivazionale che, unitamente all'esame delle deposizioni testimoniali, ha portato all'accertamento del contenuto del verbale.
Si può rilevare, in contrario, come i testimoni e Testimone_1 [...]
, agenti della Polizia municipale intervenuti sui luoghi, hanno confermato il Tes_2
rapporto sull'incidente.
Inoltre, il testimone , chiamato dagli agenti della polizia municipale in Persona_1
quanto responsabile del cantiere “Nuovo Capolinea Sud”.
Il motivo di appello è diretto, specificamente, a confutare l'interpretazione delle testimonianze, e quella del in particolare, da cui non si evincerebbe, negli assunti Per_1
della appellante, che la transenna non fosse correttamente ancorata.
È da premettere che «dei danni subiti all'interno di un'area di cantiere stradale – se completamente enucleata, delimitata ed affidata all'esclusiva custodia dell'appaltatore, con conseguente assoluto divieto di traffico veicolare e pedonale – risponde esclusivamente l'appaltatore, quale unico custode;
se, invece, l'area risulta adibita al traffico e, quindi, utilizzata a fini di circolazione, è configurabile la concorrente responsabilità dell'ente proprietario ex art. 2051 c.c.» (Cass. n. 26780/23; in senso analogo, Cass. n. 15882/13).
L'appaltatore risponde dei danni a terzi ai sensi dell'art. 2051 c.c.: «In caso di appalto, la consegna è sufficiente a trasferire il potere di fatto sul bene all'appaltatore che deve eseguirvi opere di riparazione, e, quindi, la relativa custodia, con conseguente configurabilità della responsabilità ex art. 2051 c.c.» (Cass. n. 20825/06).
In base all'art. 2051 c.c. la responsabilità per danni da cose in custodia è esclusa se si prova il «caso fortuito».
Il caso fortuito «consiste in un elemento imprevisto e imprevedibile che, inserendosi nel processo causale al di fuori di ogni possibile controllo umano, rende inevitabile il verificarsi dello evento, ponendosi come l'unica causa efficiente di esso»
(Cass. n. 1774/89).
Secondo la giurisprudenza di legittimità, «il caso fortuito idoneo ad escludere la
4 responsabilità oggettiva ex art. 2051 c.c. può rinvenirsi anche nella condotta del terzo, o dello stesso danneggiato, quando essa, rivelandosi come autonoma, eccezionale, imprevedibile ed inevitabile, risulti dotata di efficacia causale esclusiva nella produzione dell'evento lesivo» (Cass. n. 18137/15).
I testimoni hanno riferito: la che la ringhiera era poggiata su dei sostegni Tes_1
di cemento posti sul manto stradale, che però «non erano ancorati», e che una parte della stessa si era rovesciata sulla strada;
il che le transenne erano ancorate alla strada Per_1
oltre che con blocchetti porta-transenne, anche con dei tiranti, posti a causa del forte vento che tirava nella zona.
Non emerge la prova di un fattore imprevisto e imprevedibile, naturale o umano (di terzi o delle stesse danneggiato) che, innescando il processo causale al di fuori delle possibilità di controllo da parte della custode, avesse in via esclusiva causato il sinistro.
Applicati questi principi e analizzati gli elementi istruttori, il motivo di appello in esame va rigettato, con la conferma del capo della sentenza che ha accertato la responsabilità della appellante condannandola al risarcimento del danno.
È fondato l'altro motivo di appello, con cui è stato eccepito il vizio di omessa pronuncia.
In primo grado la nella Parte_1
comparsa di risposta e con l'atto di chiamata in causa, ha chiesto, in via subordinata, per il caso di accoglimento della domanda attorea, che fosse accertato («dichiarare…») che la era obbligata a tenerla indenne delle somme versate in Controparte_1
dipendenza degli esiti della causa.
La domanda – è evidente – è di mero accertamento, in quanto volta a sentire dichiarare (accertare, quindi) l'obbligo della compagnia assicuratrice di tenere indenne
(manlevare) la appellante delle somme al cui pagamento questa fosse stata o sia condannata.
Nella sentenza impugnata la domanda non è oggetto di pronunce, né in rito né di merito.
Il vizio di omessa pronuncia non rientra fra quelli che determinano la regressione del processo dallo stadio di appello a quello di primo grado, ma comporta la necessità, per il giudice d'appello che dichiari il vizio, di porvi rimedio, decidendo nel merito.
La domanda volta a sentire accertare l'obbligo di garanzia (in senso lato) è fondata.
È prodotto agli atti il contratto di assicurazione, con le sottoscrizioni, stipulato dalla
5 e dalla Parte_1 Controparte_1
[...]
La polizza assicurativa era identificata dal n. 252556977 e aveva effetti dal
30.6.2005 al 31.12.2015.
L'assicurazione copriva anche i danni agli «autoveicoli… di terzi» «stazionanti» nell'ambito dei luoghi in cui l'assicurato esercitava la propria attività.
Nella polizza è prevista una franchigia di euro 1.000,00, senza limitazioni particolati per tipi di rischio o di danni, per ciascun «danno materiale», nel senso che il danno fino ad euro 1.000,00 sarebbe rimasto a carico dell'assicurato, mentre la compagnia assicuratrice avrebbe indennizzato per l'eccedenza.
Le condizioni generali di assicurazione prevedevano che la compagnia si obbligava a tenere indenne l'assicurato di quanto questo fosse tenuto a pagare a titolo di risarcimento per «capitale, interessi e spese», anche per danni «materiali» causati a terzi.
Ai soggetti non considerati terzi, ai fini della copertura assicurativa, come definiti nelle condizioni generali, non appare riconducibile il soggetto che, alla guida un veicolo, subisca danni causati da un cantiere allestito dall'impresa, con estensione pattizia a quelli verificatisi «in seguito all'esistenza, in luoghi aperti al pubblico, di opere o lavori, di impianti, attrezzi e depositi di materiali, per «omissioni nel servizio di controllo e di intervento sulla segnaletica, sui ripari o sulle recinzioni posti a tutela dell'incolumità di terzi».
Pertanto, dichiarata parzialmente nulla la sentenza, va accertato che la società di assicurazioni è obbligata, oltre il limite della franchigia di euro 1.000,00, a tenere indenne la appellante delle somme che questa deve pagare per effetto della sentenza di primo grado.
Le spese seguono la soccombenza, nei rapporti tra le diverse parti (la compagnia assicuratrice è soccombente sulla domanda di manleva, nei confronti della appellante;
la appellante è soccombente nei confronti dell'appellato, sull'eccezione di difetto di legittimazione passiva e sulla domanda volta a sentire rigettare la domanda di risarcimento), e si liquidano nel dispositivo – con distrazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c., quelle del secondo grado – sulla base dei parametri di cui al D.M. n. 140/12 e al D.M. n.
55/14 rispettivamente per il primo grado e per il secondo grado (scaglione di valore: fino ad euro 5.200,00), tenuto conto del valore, del grado di relativa semplicità delle questioni e delle attività e degli esiti, fattori che comportano la riduzione del 40% degli importi
6 medi previsti per ciascuna fase, per l'appello (è esclusa la fase istruttoria), mentre gli importi medi previsti per la causa di primo grado vanno lasciati inalterati.
P.Q.M.
il Tribunale, pronunciando definitivamente sulle domande e sulle eccezioni proposte nella causa,
1) dichiara la nullità della sentenza impugnata nei sensi di cui in motivazione;
2) dichiara che la è obbligata a tenere indenne la Controparte_1
delle somme al cui pagamento Parte_1
questa è stata condannata con la sentenza impugnata, nel limite di quelle che eccedono euro 1.000,00;
3) condanna la appellante a rimborsare all'appellato costituito le spese di questo grado che liquida in euro 1.020,60, oltre spese generali, C.P.A. e I.V.A., da distrarsi a favore dell'avvocato Mauro Spitale;
4) condanna la a rimborsare alla Controparte_1 [...]
le spese di lite che liquida, per il primo grado, in Parte_1
euro 8,58 per spese vive ed euro 1.260,00 per compensi, oltre spese generali, C.P.A. e
I.V.A., e, per il secondo grado, in euro 142,56 per spese vive ed euro 1.020,60 per compensi, oltre spese generali, C.P.A. e I.V.A.
Così deciso in Messina il 9 gennaio 2025.
Il Giudice
Dott. Giuseppe Bonfiglio
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