Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 20/05/2025, n. 71 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 71 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE
SENTENZA DI OMOLOGA DELLA SEPARAZIONE CONSENSUALE
Riunito in camera di conSIlio e composto dai seguenti Magistrati:
1) dott. Giovanni GAROFALO - Presidente rel.
2) dott.ssa Teresa Valeria GRIECO - Giudice
3) dott. Salvatore REGASTO - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, iscritta al n. 347 del 2025 RGVG, avente ad oggetto Separazione consensuale, instaurata congiuntamente dai coniugi SI. - CF - nato a [...] Parte_1 C.F._1
TERME (CZ) in data 01/09/1975, residente in [...], n. 81 88025 MAIDA e SI.ra
[...]
- CF - nata a CATANZARO ed in data 28/11/1973, residente in [...]Parte_2 C.F._2
GARIBALDI, n. 85 88025 MAIDA, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. GRANDINETTI FRANCESCO - CF
- elettivamente domiciliati presso il di lui studio legale, giusta procura rilasciata in calce C.F._3 al ricorso congiunto in atti;
-Parti ricorrenti-
Nonché
-PUBBLICO MINISTERO in sede-
-Interventore ex lege- sulle seguenti
CONCLUSIONI
“Come da ricorso congiunto e come da pedisseque note di trattazione scritta in atti, da intendersi in questa sede integralmente riportate e trascritte, congiuntamente depositate in cancelleria in data 9 maggio 2025”.
FATTO E DIRITTO
Va intanto premesso in fatto - per come si evidenzia all'interno del ricorso introduttivo congiunto in atti, depositato in data 23/04/2025 - che i ricorrenti, in data 30/12/2000, contraevano matrimonio secondo il rito concordatario in Maida e trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio dell'Ufficio dello Stato Civile del medesimo Comune, al n. 1, Parte 2, Serie A, anno 2001;
che in occasione della suddetta unione, i ricorrenti hanno optato per il regime di comunione legale dei beni nei loro rapporti patrimoniali;
che dal suddetto matrimonio è nata la IA (il 21.04.2006 in Lamezia Terme, codice fiscale Per_1
), oggi maggiorenne;
C.F._4
che, la vita coniugale si è rivelata poco felice a causa della crescente incompatibilità caratteriale e, pertanto, veniva meno l'affectio coniugalis ed ogni forma di comunione materiale e spirituale della vita di coppia e dunque, già da qualche anno, è stata interrotta la convivenza tra i ricorrenti;
che, quindi, per accordo intercorso tra gli esponenti, la separazione viene richiesta congiuntamente ed alle seguenti
CONDIZIONI:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. La casa coniugale sita in 88025 Maida (CZ), Via Ottorino De Fiore n. 81, resterà nella disponibilità esclusiva del SI e della figli con i mobili e gli arredi (di proprietà di entrambi Parte_1 Persona_2
i ricorrenti) che attualmente la compongono.
3. La SI.ra , con il consenso del marito, già da qualche anno, ha lasciato la casa Parte_2 coniugale e prelevato tutti i propri effetti personali.
4. I ricorrenti, considerata la maggiore età della IA e la collocazione stabile della medesima presso l'abitazione del padre, convengono che il diritto di visita nei giorni infrasettimanali e nei weekend sarà, comunque, legata alla libera scelta e alle eSIenze della IA . Tali requisiti valgono anche in merito Per_1 alle festività principali ovvero: Natale, Capodanno, Pasqua, Lunedì dell'Angelo e Ferragosto.
5. Ambedue i coniugi contribuiranno, in parti uguali, al mantenimento della IA maggiorenne tenendo conto dei bisogni quotidiani della medesima e senza stabilire alcuna cifra fissa mensile da versare.
6. Ambedue i coniugi contribuiranno, nella misura del 50% cadauno, alle spese straordinarie sostenute per la IA e in merito, al fine di prevenire disguidi e conflittualità, precisano quanto appresso: “Le spese Per_1 straordinarie sono tali non soltanto perché oggettivamente imprevedibili nell'an, ma altresì perché, quantunque relative ad attività prevedibili, non sono determinabili nel quantum ovvero attengono ad eSIenze episodiche e saltuarie. In tale ambito vanno distinte le spese obbligatorie, ovvero sia relative ad esborsi imprescindibili conseguenti ad una scelta già concordata (es. libri di testo o acquisto farmaci prescritti dal medico scelto di comune accordo) oppure a decisioni talmente urgenti da non consentire la previa concertazione, da quelle invece subordinate al consenso di entrambi i genitori. Spese comprese nell'assegno di mantenimento: vitto, abbigliamento, scarpe, contributo per spese dell'abitazione, spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
prescuola, doposcuola e baby sitter se già presente nell'organizzazione familiare prima della separazione;
trattamenti estetici (parrucchiere, estetista, ecc.). Spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie: Scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private e, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola e baby sitter se l'eSIenza nasce con la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza;
spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini-car, macchina, motorino, moto); spese sportive: attività 3
sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia. Spese straordinarie “obbligatorie”, per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto del minore. Anche nell'ambito delle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) ovvero in un termine all'uopo fissato;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta”.
7. I coniugi rinunciano, reciprocamente, al riconoscimento di qualsiasi contributo di mantenimento essendo entrambi economicamente autosufficienti.
8. Le parti si concedono il reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo di passaporto e/o documenti validi per l'espatrio (testualmente come da ricorso congiunto in atti).
Tutto ciò premesso, i ricorrenti - come sopra rappresentati, assistiti e difesi - congiuntamente chiedevano che il Tribunale adito Volesse fissare, ex art. 473-bis.51, comma 3°, c.p.c., l'udienza di comparizione delle parti davanti al Giudice Relatore affinché, accertata l'impossibilità di riconciliazione tra le parti, trasmessi gli atti al
Pubblico Ministero per il parere e rimessa la causa in decisione, il Collegio dichiarasse di seguito la separazione personale consensuale dei coniugi alle condizioni sopra specificate.
I coniugi dichiaravano espressamente, ex art. 473 bis 51 comma 2° c.p.c. – in rito - di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza di comparizione parti con il deposito di note di trattazione scritte e dichiarando – pertanto - di non volersi riconciliare.
Ciò posto, va ora dato atto del fatto che, nel procedimento in esame, recante il n. 347 del 2025 R.G.V.G., avente ad oggetto Separazione consensuale, promosso congiuntamente dai coniugi SI. Parte_1
- CF - e SI.ra - CF - entrambi rappresentati C.F._1 Parte_2 C.F._2
e difesi dall'avv. GRANDINETTI FRANCESCO - CF - giusta procura in atti e di cui al citato C.F._3 ricorso congiunto, il Presidente del Tribunale, dott. Giovanni GAROFALO, nominava sé medesimo quale relatore della controversia in oggetto e con provvedimento emesso in data 26 aprile 2025 in ossequio al disposto di cui all'art. 127 ter c.p.c., unitamente – in rito – al disposto di cui all'art. 473-bis.51, comma 2°, c.p.c., espressamente richiamato all'interno del citato provvedimento, disponeva che il procedimento si svolgesse mediante il deposito telematico di sintetiche note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni da denominarsi
“note di trattazione scritta” (o dicitura similare), redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza, con termine concesso alle parti per il deposito telematico delle predette note scritte, a fronte di un'udienza telematica fissata per la data del 20/05/2025 e che deve intendersi sostituita dal deposito delle predette note scritte di udienza;
rilevato che le parti a ciò tempestivamente ottemperavano, depositando congiuntamente in cancelleria, in data
6 maggio 2025, le note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza. 4
Ciò posto, il Giudice relatore, trasmessi gli atti al Pubblico Ministero – che emetteva il proprio parere nel termine perentorio previsto ex lege;
vedi in atti – sentite le parti, sia pure in forma figurata e preso atto della loro comune e non rimediabile volontà di non conciliarsi, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Rileva il Collegio che: 1) appare senza dubbio venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, ragion per cui deve parimenti ritenersi che la convivenza sotto lo stesso tetto sia divenuta del tutto insostenibile;
2) che i coniugi avanzavano appunto la citata richiesta di separazione, optando per le condizioni concordate di seguito esposte, da intendersi in questa sede integralmente riportate e trascritte, oltre che reiterate all'interno delle note di trattazione scritta in atti (vedi ricorso congiunto e note;
in atti); 3) che gli accordi raggiunti non risultano sono affatto pregiudizievoli per il superiore interesse della famiglia;
4) che le parti stesse hanno inequivocabilmente manifestato, sia pure in forma figurata, la loro ferma volontà di non riconciliarsi.
Ciò posto, va detto che il PM – avuti gli atti - ha tempestivamente richiesto, nel termine di giorni tre prima dell'udienza (figurata) in oggetto, che venisse omologato l'accordo di separazione con parere favorevole reso in data 2 maggio 2025.
I coniugi, a loro volta, già nel corso della prima udienza svoltasi dinanzi al Giudice Istruttore (comunque individuato nello scrivente Presidente del Tribunale) – anche se svoltasi in forma figurata - hanno manifestato la loro ferma intenzione di volersi separare, così frustrando l'esperito tentativo di conciliazione, formulando espressamente e per iscritto la loro non redimibile volontà di non più riconciliarsi.
Lo scadimento del loro rapporto, risalente ormai nel tempo, ha evidenziato l'impossibilità della loro ulteriore convivenza e nulla osta – pertanto - alla pronuncia della separazione consensuale per come richiesta, alle condizioni già concordate.
Le stesse non contrastano con norme di legge, tantomeno imperative e non ostano all'interesse della famiglia e deve altresì prendersi atto del parere favorevole del PM - Sede come sopra richiamato, ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c.
Sussistono giusti motivi per dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese di lite, stante la natura consensuale nativa della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, Sezione Unica Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile di I grado, iscritta al n. 347 del 2025 RGVG, avente ad oggetto Separazione consensuale, instaurata congiuntamente dai coniugi SI. - CF - nato a [...] in data [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...], n. 81 88025 MAIDA e SI.ra - CF Parte_2
- nata a CATANZARO ed in data 28/11/1973, residente in [...], n. 85 C.F._2
88025 MAIDA, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. GRANDINETTI FRANCESCO - CF C.F._3
- elettivamente domiciliati presso il di lui Studio legale, giusta procura rilasciata in calce al ricorso congiunto in atti;
-Parti ricorrenti-
Nonché
-PUBBLICO MINISTERO in sede- 5
-Interventore ex lege-
Così provvede:
OMOLOGA
La separazione personale consensuale dei coniugi, come sopra generalizzati, SI. SI.ra Parte_1
- CF - nato a [...], in data [...], residente in [...]C.F._1
FIORE, n. 81 88025 MAIDA e SI.ra - CF - nata a [...], Parte_2 C.F._2 in data 28/11/1973, residente in CORSO GARIBALDI, n. 85 88025 MAIDA, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. GRANDINETTI FRANCESCO - CF - giusta procura in atti e di cui al citato ricorso C.F._3 congiunto, alle seguenti e concordate condizioni:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. La casa coniugale sita in 88025 Maida (CZ), Via Ottorino De Fiore n. 81, resterà nella disponibilità esclusiva del SI e della figli con i mobili e gli arredi (di proprietà di entrambi Parte_1 Persona_2
i ricorrenti) che attualmente la compongono.
3. La SI.ra , con il consenso del marito, già da qualche anno, ha lasciato la casa Parte_2 coniugale e prelevato tutti i propri effetti personali.
4. I ricorrenti, considerata la maggiore età della IA e la collocazione stabile della medesima presso l'abitazione del padre, convengono che il diritto di visita nei giorni infrasettimanali e nei weekend sarà, comunque, legata alla libera scelta e alle eSIenze della IA . Tali requisiti valgono anche in merito Per_1 alle festività principali ovvero: Natale, Capodanno, Pasqua, Lunedì dell'Angelo e Ferragosto.
5. Ambedue i coniugi contribuiranno, in parti uguali, al mantenimento della IA maggiorenne tenendo conto dei bisogni quotidiani della medesima e senza stabilire alcuna cifra fissa mensile da versare.
6. Ambedue i coniugi contribuiranno, nella misura del 50% cadauno, alle spese straordinarie sostenute per la IA e in merito, al fine di prevenire disguidi e conflittualità, precisano quanto appresso: “Le spese Per_1 straordinarie sono tali non soltanto perché oggettivamente imprevedibili nell'an, ma altresì perché, quantunque relative ad attività prevedibili, non sono determinabili nel quantum ovvero attengono ad eSIenze episodiche e saltuarie. In tale ambito vanno distinte le spese obbligatorie, ovvero sia relative ad esborsi imprescindibili conseguenti ad una scelta già concordata (es. libri di testo o acquisto farmaci prescritti dal medico scelto di comune accordo) oppure a decisioni talmente urgenti da non consentire la previa concertazione, da quelle invece subordinate al consenso di entrambi i genitori. Spese comprese nell'assegno di mantenimento: vitto, abbigliamento, scarpe, contributo per spese dell'abitazione, spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
prescuola, doposcuola e baby sitter se già presente nell'organizzazione familiare prima della separazione;
trattamenti estetici (parrucchiere, estetista, ecc.). Spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie: Scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private e, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola e baby sitter se l'eSIenza nasce con la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza;
spese di 6
natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini-car, macchina, motorino, moto); spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia. Spese straordinarie “obbligatorie”, per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto del minore. Anche nell'ambito delle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) ovvero in un termine all'uopo fissato;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta”.
7. I coniugi rinunciano, reciprocamente, al riconoscimento di qualsiasi contributo di mantenimento essendo entrambi economicamente autosufficienti.
8. Le parti si concedono il reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo di passaporto e/o documenti validi per l'espatrio.
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Maida (CZ) – atto n. 1, parte II, serie A, anno 2001 - per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L. 6.3.1987
n. 74;
DICHIARA interamente compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Lamezia Terme, nella camera di conSIlio del 20 maggio 2025.
Il Presidente Estensore
(dott. Giovanni GAROFALO)