TRIB
Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 23/07/2025, n. 3283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 3283 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario avv. Barbara Iorio, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 9261/2014 del ruolo generale dei procedimenti civili avente a oggetto contratto di Finanziamento
TRA
rappresentato e difeso, dall'avv. Marco Notari Parte_1
con il quale elettivamente domicilia giusta procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore
ATTORE
E
in persona del legale rappresentante Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Benedetto Accarino e dall'avv. Christian
Antonio Pellegrino Faggella con i quali elettivamente domicilia giusta mandato in atti
CONVENUTO
NONCHE'
in persona del legale rappresentante Controparte_2
rappresentato e difeso dall'avv. Marco Corradi con il quale elettivamente domicilia giusta mandato in atti
1 TERZO CHIAMATO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis e ss. c.p.c., il ricorrente Parte_1
premettendo di aver stipulato con la società (già Controparte_1 [...]
), il contratto di mutuo n. 1321, rimborsabile mediante CP_3
delegazione di pagamento, richiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: - In via principale, accogliere la presente domanda per tutti
i motivi premessi in fatto e in diritto e, per l'effetto, accertare e dichiarare che il tasso d'interessi nel contratto di mutuo n. 1321 rimborsabile mediante delegazione di pagamento era usurario e conseguentemente che nulla è dovuto dal ricorrente a titolo d'interessi; condannare, pertanto, il resistente alla corresponsione, ai sensi del combinato disposto di cui artt.
1815 comma II e 2033 c.c., in favore dell'istante, dell'importo di euro
12.076,67 ovvero nella somma maggiore o minore risultante in corso di causa;
- Sempre in via principale, accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale del resistente, ai sensi dell'art. 1218 c.c., per aver determinato all'interno del contratto di mutuo una clausola determinativa
d'interessi affetta da nullità in quanto usuraria;
per l'effetto, condannare la società alla corresponsione, in favore del ricorrente, Controparte_1
di euro 3.000,00, a titolo di risarcimento del danno contrattualmente cagionato, ovvero nella somma maggiore o minore che l'On.le Giudicante riterrà di dover liquidare, anche in via equitativa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1226 c.c.; - In via subordinata, nella denegata ipotesi in cui non dovesse essere accertata la usurarietà del tasso di interessi, accertare e dichiarare la lesione del diritto del ricorrente a conseguire, in seguito alla estinzione anticipata del contratto di mutuo n. 1321, una equa riduzione
2 del costo complessivo del credito e, per l'effetto, condannare la resistente alla corresponsione, ai sensi dell'art. 125- sexies del T.U.B. già art. 125 comma II, dell'importo di euro 2.552,35 a titolo di spese ed oneri contrattuali non integralmente maturati;
- in ogni caso, condannare il resistente alla refusione di spese e compensi di lite, da liquidarsi ai sensi del D.M. del 10.03.2014 numero 55 pubblicato sulla G.U. Serie Generale
n.77 del 02.04.2014.
Il ricorso veniva ritualmente notificato alla la quale si Controparte_1
costituiva con la propria memoria difensiva richiedendo, in via preliminare, l'autorizzazione alla chiamata in causa della
[...]
il contraddittorio, si costituiva quest'ultima società con Parte_2
relativa comparsa di costituzione e risposta, anche in tal caso contestando qualsiasi addebito nei suoi confronti. Dopo le rituali richieste istruttorie, veniva nominato CTU il dott. il quale, dopo lo Persona_1
svolgimento delle operazioni peritali, depositava relazione di consulenza tecnica d'ufficio. Dopo diversi rinvii, la causa veniva introitata a sentenza in data 17/05/2024, con i termini per le memorie di cui all'art. 190 c.p.c.
----------------
Vanno preliminarmente esaminate e disattese le eccezioni preliminari in ordine alla tardività della notifica del ricorso e del pedissequo decreto.-
È ormai costante interpretazione giurisprudenziale che la tempestività della notifica, relativamente alla parte onerata di tale attività, sia da riferire al momento (giorno) della consegna del plico all'Ufficiale Giudiziario che, nel caso che ci impegna, coincide con il 12 marzo 2015. Secondo la
Corte di Cassazione, sez. VI Civile - 3, sentenza n. 7826/16; depositata il
20 aprile:“La notifica di un atto processuale si intende perfezionata per il
3 notificante, al momento della consegna del medesimo all'ufficiale giudiziario – la tempestività della notifica esige che la consegna della copia dell'atto per la notifica venga effettuata nel termine perentorio assegnato dalla legge o dal giudice e che l'eventuale tardività della notifica possa essere addebitata esclusivamente ad errori o all'inerzia dell'ufficiale giudiziario o dei suoi ausiliari, e non a responsabilità del notificante. Pertanto, in tale eventualità, la data di ricezione dell'atto da parte del destinatario non rileva al fine di escludere la tempestività dell'adempimento, ma soltanto in caso di mancato compimento del procedimento notificatorio, al fine di richiederne la rinnovazione, provvedendovi con sollecita diligenza da valutarsi secondo un principio di ragionevolezza” (in tal senso, si veda anche Corte di Cassazione, sez.
VI Civile – 3, ordinanza n. 1894/15; depositata il 3 febbraio). Tale indirizzo non ha subito modifiche nel corso degli anni. Ma a ciò va aggiunto che la convenuta ha accettato pienamente il CP_1
contraddittorio richiedendo nel giudizio de quo la chiamata in garanzia della e partecipando, poi, attivamente alle operazioni CP_2
peritali. Circa l'eccezione sull'asserita applicazione di interessi usurari, in via preliminare è opportuno rilevare che la disciplina del credito al consumo era regolata quanto al tasso d'interesse (T.A.E.G.) dal D.M.
08.07.1992 che, all'art. 1 comma IV, escludeva dal T.A.E.G. le spese.
Tale disciplina è stata superata dall'art. 2 della Legge 07.03.1996 n. 108 in base alla quale, nel computo del Tasso Annuo Effettivo Globale, devono essere incluse tutte le spese. L'art. 644 comma IV c.p. statuisce che: “Ai fini della determinazione del tasso d'interesse usurario si deve tener conto di commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e spese,
4 escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito”.
La polizza assicurativa, nei contratti di mutuo rimborsabili mediante cessione di quote della retribuzione mensile, è obbligatoria ai sensi dell'art. 54 del D.P.R. del 5.01.1950 n. 180 e, pertanto, non solo costituisce una condizione necessaria per l'erogazione del credito ma in essa è insita una natura remunerativa, sia pure in via indiretta, per il mutuante.-
Va ugualmente disattesa l'eccezione di prescrizione sollevata dalla chiamata in causa.-
Invero, non precisa il termine a quo per il calcolo del biennio cui fa costantemente riferimento. La contestazione del Sig. è del gennaio Pt_1
2014, il presente giudizio viene introdotto nello stesso anno, quindi che siano passati due anni dall'estinzione anticipata del contratto di finanziamento non corrisponde al vero. Inoltre, secondo il consolidato orientamento dell'Arbitro Bancario e Finanziario la prescrizione breve di cui all'art. 2952 c.c., comma 2, si applica ai soli diritti “che si ricollegano direttamente e unicamente alla disciplina legale o pattizia del contratto di assicurazione, nel quale trovano il loro titolo immediato e esclusivo” e
“non ai diritti che, sia pure in occasione o in esecuzione del rapporto assicurativo, sorgono o sono fatti valere dall'assicurato [...] sulla base di altro titolo” (cfr. Collegio ABF n. 3416/2013, Collegio ABF decisione n.
2441/2012, decisione ABF n. 3155/2012, n. 2529/2013; cfr. Cass. civ., sent. 11052/2002). Sempre secondo l'ABF, il diritto alla ripetizione dei ratei assicurativi non si prescrive quindi nel termine di 2 anni, bensì nel termine più lungo di 10 anni ai sensi dell'art. art. 2033 c.c. con decorrenza
5 dal momento in cui il contratto di finanziamento è stato estinto anticipatamente (cfr. Collegio ABF di Napoli, decisione n. 3416/2013).
In ordine alla domanda di rimborso della parte di premio assicurativo non goduto va accolta la eccezione di carenza di legittimazione passiva della società Prestitempo spa in ragione del fatto che si tratta di somme di cui la stessa non è mai stata proprietaria e delle quali conseguentemente non può disporre, avendone ricevuto a suo tempo solo la mera custodia, essendo state riscosse dalla mandataria e poi versate alla Compagnia di
Assicurazione.- Infatti il premio è stato versato dalla mandataria alla predetta Compagnia che l'ha incassato al momento dell'erogazione del finanziamento. Era la mandataria che, trattenuti i propri compensi, provvedeva poi a pagare la Compagnia di assicurazione ed erogare il netto al soggetto finanziato. Nel contratto di assicurazione l'assicurato è il sig.
che non è quindi estraneo al predetto contratto di Parte_1
assicurazione in quanto egli stesso ne è l'assicurato. Secondo quanto stabilito dall'art. 22 della L. 221/2012 di conversione del D.L. n. 179 del
18.10.2012, nei contratti di assicurazione connessi a mutui e ad altri contratti di finanziamento per i quali sia stato corrisposto un premio il cui onere è sostenuto dall'assicurato le imprese di assicurazione, nel caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo o del finanziamento, restituiscono al debitore/assicurato la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria, calcolata per il premio puro in funzione degli anni e della frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura nonché del capitale assicurato residuo. Il presente articolo si applica a tutti i contratti, compresi quelli commercializzati precedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione
6 del D.L. n. 179/2012. In definitiva anche se i costi assicurativi fossero ritenuti ripetibili sarebbe, comunque, tenuta all'eventuale restituzione di tali somme solo la Compagnia assicurativa, quale esclusiva detentrice delle stesse, nonché unico legittimato passivo in merito alla richiesta di rimborso avanzata dall'attore.
Passando al merito della presente controversia, l'esito delle operazioni peritali ha confermato per quanto di ragione la fondatezza della domanda attorea. In particolare, in risposta al Primo quesito, il CTU conferma quanto asserito dal ricorrente quando lo stesso deduce che la polizza assicurativa, nei contratti di mutuo rimborsabili mediante cessione di quote della retribuzione mensile e delegazione di pagamento, è obbligatoria (ai sensi dell'art. 54 del D.P.R. n. 180 del 5.01.1950) e, pertanto, non solo costituisce una condizione necessaria per l'erogazione del credito ma in essa è insita una natura remunerativa, sia pure in via indiretta, per il mutuante. Il CTU ribadisce tale obbligatorietà quando scrive: “E' prevista, inoltre, la sottoscrizione obbligatoria di un'assicurazione rischio vita e/o rischio impiego che garantisca,in caso di mancato pagamento, la copertura dell'importo ancora dovuto eventualmente eccedente il TFR cumulato”. Pertanto, alla luce della richiamata obbligatorietà, di tale polizza e dei relativi costi va tenuto conto nel computo complessivo del costo del credito. In risposta al Secondo quesito, dopo aver dettagliatamente indicato tutti i passaggi necessari per il calcolo del tasso applicato dal resistente istituto, il CTU scrive (si veda pag. 11) : “ Come si evince dalla tabella sopra riportata il tasso applicato dalla banca, includendo tutti i costi relativi al finanziamento ed escludendo quelli relativi ad imposte e tasse è pari al 16,57% e supera il
7 tasso soglia, pari al 15,30%. Il CTU, rilevando pertanto usura originaria nel rapporto di mutuo n. 1321 si è rifatto al secondo comma dell'art. 1815
c.c. “se sono convenuti interessi usurari la clausola è nulla e non sono dovuti interessi”. Nelle sue conclusioni il professionista nominato conclude in tal senso: “Evidentemente è stato applicato un tasso usurario che ha portato il CTU a tenere conto di quanto disciplinato dall'art. 1815
c.c.; e, pertanto, [...] ha proceduto alla ricostruzione del piano di ammortamento, scorporando la sola quota interessi dalla quota capitale ed ha rilevato che sino alla rata n. 48 la quota parte di interessi usurari, indebitamente percepiti da e, pertanto, da restituire al Controparte_1
Sig. è pari ad € 3.352,63, in considerazione del fatto che la Parte_1
restante parte degli interessi pari ad € 2.073,23 è stata già compensata in sede di ricalcolo del dovuto per adempimento anticipato del contratto”. Si aggiunge, in conclusione, che nessuna osservazione alle bozze del CTU è pervenuta dall'originaria resistente nè dalla , Controparte_1 CP_2
a conferma dell'usurarietà del tasso applicato e della concordanza tra le conclusioni del professionista nominato con quanto richiesto dal concludente. Dalla suddetta usurarietà deriva che sono nulle, per contrarietà alle norme imperative, le clausole contrattuali del contratto di mutuo prevedenti interessi e, per l'effetto, nulla è dovuto dall'attore a titolo di interessi. Va, pertanto, restituito al Sig. l'importo Parte_1
di euro 3.352,63 come determinato dal CTU dott. . Per_1
Quanto alle spese considerata la vetustà del presente giudizio ritiene opportuno compensare le spese del giudizio comprese quelle di ctu .-
PQM
8 Il Tribunale di Salerno Prima Sezione Civile in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Barbara Iorio in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, con ricorso introduttivo e respinta ogni altra istanza deduzione ed eccezione, così provvede:
1.- accoglie la domanda attorea per le ragioni esposte in parte motiva;
2.- condanna la convenuta in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore al pagamento in favore dell'attore
[...]
della somma di € 3.352,63 come riconosciuta dovuta dal ctu;
Pt_1
23- dichiara la carenza di legittimazione passiva della CP_1
in ordine al rimborso dei premi assicurativi;
[...]
3.- dichiara la carenza di legittimazione passiva della CP_2
in ordine alla domanda di ripetizione delle somme versate;
[...]
4.-rigetta la domanda di ulteriore restituzione dei premi nei confronti della;
Controparte_2
5.- compensa le spese del giudizio tra le parti, comprese quelle di ctu.-
Salerno, 22.07.2025 Il Giudice onorario di Pace Avv. Barbara Iorio
9