TRIB
Sentenza 10 dicembre 2024
Sentenza 10 dicembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 10/12/2024, n. 459 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 459 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2024 |
Testo completo
BBLICA ITALI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. 2931/2024 V.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Presidente ed estensore dott. Alessandro Cabianca
dott. Carlo Azzolini Giudice
Giudice dott. Vincenzo Ciliberti
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 2931/2024 V.G. promosso da
(c.f. Parte 1 C.F. 1
(c.f. C.F. 2 Parte 2
rappresentati, difesi e domiciliati come da mandato in atti e con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale
di Venezia,
In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Il Giudice delegato, lette le note di trattazione scritta depositate ex art. 127 ter e 473-bis. 51 c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 21/11/2024 si è riservato di riferire al Collegio sulle seguenti conclusioni:
per i ricorrenti congiuntamente, come da ricorso e confermate nelle note di trattazione scritta depositate il 27/09/2024 in sostituzione dell'udienza del 21/11/2024, che di seguito si riproducono: "1) dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ordinando all'Ufficiale di stato civile competente le annotazioni di rito;
Per 2) il sig. Parte 1 provvederà al mantenimento diretto della figlia maggiorenne ma non economicamente
indipendente, in quanto studentessa universitaria, la quale manterrà la propria residenza prevalente presso l'abitazione del i cui è proprietario, con il relativo mobilio, come peraltro già previsto in sede di omologa padre, al quale rimarrà assegnata e della separazione consensuale;
Per 3) la sig.ra Parte 2
,a titolo di contributo al mantenimento della figlia continuerà a versare direttamente
,
alla figlia la somma di euro 100 mensili e contribuirà al pagamento delle spese universitarie, (tasse e libri), documentate,
per la quota del 25%; contribuirà nella misura del 50% alle spese mediche non mutuabili e spese mediche 4) la signora Parte 2
Per straordinarie necessarie per la figlia secondo protocollo di famiglia vigente presso il Tribunale di Venezia;
Parte 1 a titolo di liquidazione una tantum, riconoscerà alla signora Parte 2 la somma di5) il signor euro 10.000 (diecimila), entro mesi 4 dal deposito della sentenza di divorzio;
6) i coniugi dichiarano di non aver null'altro a pretendere reciprocamente per qualsiasi titolo, ragione o causa inerenti o collegati al rapporto di coniugio
7) i coniugi si danno reciproco e incondizionato assenso al rilascio di qualsiasi documento valido per l'espatrio;
8)spese compensate tra le parti."
per il P.M. intervenuto: “voglia il Tribunale accogliere le conclusioni congiunte delle parti"
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con il ricorso in epigrafe descritto i ricorrenti esponevano che, dopo aver in data 26/02/1994 contratto matrimonio in Martellago, era tra loro intervenuta separazione personale protrattasi ininterrottamente per sei mesi a far tempo dall'avvenuta comparizione avanti il Presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale.
Tanto premesso, i ricorrenti proponevano congiuntamente sulla base dei presupposti di legge domanda diretta alla dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, indicando le condizioni inerenti alla pronuncia. E di tali conclusioni essi hanno chiesto concordemente l'accoglimento nelle note di trattazione scritta depositate il 27/09/2024 in sostituzione dell'udienza del 21/11/2024 fissata per la comparizione avanti al Giudice delegato.
Il Pubblico Ministero, intervenuto nel processo, ha concluso come in epigrafe.
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli articoli 2 e 3 n. 2, lett b), della legge n.
898/1970 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione si protratta ininterrottamente per sei mesi a far tempo dall'avvenuta comparizione avanti il Presidente del Tribunale
nella procedura di separazione consensuale.
Il che comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostruire la loro unione.
Poiché la domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi ed inoltre l'assegno una tantum previsto appare equo, non potrà che andare accolta con le conseguenti annotazioni di legge.
P.Q.M.
Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 26/02/1994 tra
, matrimonio trascritto nel registro degli atti diParte 1 Parte 2
matrimonio del Comune di Martellago, al n. 4, parte II, serie A, dell'anno 1994;
- ordina all'Ufficiale dello Stato civile del predetto Comune di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio, al suo passaggio in giudicato;
- ratifica le conclusioni tutte esposte dai ricorrenti nella loro domanda e da intendersi qui integralmente riprodotte;
- compensa fra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 21/11/2024
Il Presidente estensore
Dott. Alessandro Cabianca
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. 2931/2024 V.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Presidente ed estensore dott. Alessandro Cabianca
dott. Carlo Azzolini Giudice
Giudice dott. Vincenzo Ciliberti
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 2931/2024 V.G. promosso da
(c.f. Parte 1 C.F. 1
(c.f. C.F. 2 Parte 2
rappresentati, difesi e domiciliati come da mandato in atti e con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale
di Venezia,
In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Il Giudice delegato, lette le note di trattazione scritta depositate ex art. 127 ter e 473-bis. 51 c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 21/11/2024 si è riservato di riferire al Collegio sulle seguenti conclusioni:
per i ricorrenti congiuntamente, come da ricorso e confermate nelle note di trattazione scritta depositate il 27/09/2024 in sostituzione dell'udienza del 21/11/2024, che di seguito si riproducono: "1) dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ordinando all'Ufficiale di stato civile competente le annotazioni di rito;
Per 2) il sig. Parte 1 provvederà al mantenimento diretto della figlia maggiorenne ma non economicamente
indipendente, in quanto studentessa universitaria, la quale manterrà la propria residenza prevalente presso l'abitazione del i cui è proprietario, con il relativo mobilio, come peraltro già previsto in sede di omologa padre, al quale rimarrà assegnata e della separazione consensuale;
Per 3) la sig.ra Parte 2
,a titolo di contributo al mantenimento della figlia continuerà a versare direttamente
,
alla figlia la somma di euro 100 mensili e contribuirà al pagamento delle spese universitarie, (tasse e libri), documentate,
per la quota del 25%; contribuirà nella misura del 50% alle spese mediche non mutuabili e spese mediche 4) la signora Parte 2
Per straordinarie necessarie per la figlia secondo protocollo di famiglia vigente presso il Tribunale di Venezia;
Parte 1 a titolo di liquidazione una tantum, riconoscerà alla signora Parte 2 la somma di5) il signor euro 10.000 (diecimila), entro mesi 4 dal deposito della sentenza di divorzio;
6) i coniugi dichiarano di non aver null'altro a pretendere reciprocamente per qualsiasi titolo, ragione o causa inerenti o collegati al rapporto di coniugio
7) i coniugi si danno reciproco e incondizionato assenso al rilascio di qualsiasi documento valido per l'espatrio;
8)spese compensate tra le parti."
per il P.M. intervenuto: “voglia il Tribunale accogliere le conclusioni congiunte delle parti"
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con il ricorso in epigrafe descritto i ricorrenti esponevano che, dopo aver in data 26/02/1994 contratto matrimonio in Martellago, era tra loro intervenuta separazione personale protrattasi ininterrottamente per sei mesi a far tempo dall'avvenuta comparizione avanti il Presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale.
Tanto premesso, i ricorrenti proponevano congiuntamente sulla base dei presupposti di legge domanda diretta alla dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, indicando le condizioni inerenti alla pronuncia. E di tali conclusioni essi hanno chiesto concordemente l'accoglimento nelle note di trattazione scritta depositate il 27/09/2024 in sostituzione dell'udienza del 21/11/2024 fissata per la comparizione avanti al Giudice delegato.
Il Pubblico Ministero, intervenuto nel processo, ha concluso come in epigrafe.
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli articoli 2 e 3 n. 2, lett b), della legge n.
898/1970 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione si protratta ininterrottamente per sei mesi a far tempo dall'avvenuta comparizione avanti il Presidente del Tribunale
nella procedura di separazione consensuale.
Il che comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostruire la loro unione.
Poiché la domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi ed inoltre l'assegno una tantum previsto appare equo, non potrà che andare accolta con le conseguenti annotazioni di legge.
P.Q.M.
Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 26/02/1994 tra
, matrimonio trascritto nel registro degli atti diParte 1 Parte 2
matrimonio del Comune di Martellago, al n. 4, parte II, serie A, dell'anno 1994;
- ordina all'Ufficiale dello Stato civile del predetto Comune di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio, al suo passaggio in giudicato;
- ratifica le conclusioni tutte esposte dai ricorrenti nella loro domanda e da intendersi qui integralmente riprodotte;
- compensa fra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 21/11/2024
Il Presidente estensore
Dott. Alessandro Cabianca