Decreto cautelare 25 luglio 2024
Ordinanza cautelare 29 agosto 2024
Rigetto
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 29/04/2025, n. 3620 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3620 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03620/2025REG.PROV.COLL.
N. 06034/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6034 del 2024, proposto dal signor IC IR, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Giussani, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Siacci 38;
contro
Comune di Castellabate, non costituito in giudizio;
per la riforma della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania sezione staccata di Salerno, Sezione Seconda, n. 1481/2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1 aprile 2025 il Cons. Ugo De Carlo e udito per l’appellante l’avvocato Adriano Tortora per Alessandro Giussani;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il signor IC IR ha impugnato la sentenza indicata in epigrafe, che ha respinto il suo ricorso per ottenere l’annullamento dell’ordinanza di demolizione n. 2181 del 9 aprile 2024 del Comune di Castellabate.
2. L’appellante è proprietario di un immobile sito nel Comune di Castellabate, alla contrada “Alano” della frazione di S. Maria, realizzato in virtù di concessione edilizia per la realizzazione di fabbricato rurale del 15 ottobre 1991.
In data 2 settembre 2021, l’appellante presentava al S.U.E. del Comune di Castellabate una richiesta di permesso di costruire avente ad oggetto “Cambio di destinazione d’uso, modifiche interne e variazioni prospettiche” per le quali non si riteneva necessario il parere paesaggistico.
In data 17 novembre 2021, il Comune di Castellabate rilasciava il Permesso di Costruire una volta acquisito il nulla osta del Parco Nazionale del Cilento di Vallo di Diano ed Alburni.
Successivamente il Comune adottava il provvedimento impugnato perché le opere realizzate in virtù del permesso di costruire n. 5112/2021 erano sprovviste dell’autorizzazione paesaggistica ex art. 146 D.lgs. 42/2004 e del nulla osta del Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano ed Alburni.
3. La sentenza impugnata ha respinto il ricorso poiché ha ritenuto che l’assenza del titolo paesaggistico non legittimi la costruzione dell’immobile pur regolare sul piano edilizio e che la natura delle opere eseguite necessitava di una valutazione sul piano paesaggistico.
4. L’appello è affidato a quattro motivi.
4.1. Il primo contesta che l’assenza del parere paesaggistico determinasse l’invalidità del titolo edilizio dal momento che la non necessità del parere era stata valutata in relazione alla natura delle opere assentite con il permesso di costruire che non avevano rilievo sul piano paesaggistico.
Inoltre, il parere paesaggistico avrebbe potuto essere richiesto in sanatoria; oltretutto, è stato dichiarato nullo un provvedimento in assenza del presupposto per tale declaratoria e si era dichiarato non sussistente il parere del Parco Nazionale del Cilento di Vallo di Diano ed Alburni che, invece, era stato rilasciato.
Inoltre l’annullamento di ufficio era tardivo ai sensi dell’art. 21 nonies l. 241/1990.
4.2. Il secondo motivo lamenta la mancata comunicazione dell’avvio del procedimento volto all’annullamento del titolo rilasciato privando l’appellante della partecipazione al contraddittorio procedimentale che avrebbe potuto fornire elementi utili per evitare il provvedimento poi assunto.
4.3. Il terzo motivo censura la mancata precisa individuazione nell’ordinanza impugnata di quali opere dovessero ritenersi illegittime e dunque da ridurre in pristino.
4.4. Il quarto motivo contesta la valutazione del T.a.r. laddove non ha ritenuto le opere eseguite inquadrabili nelle categorie A.1, A.2, A.10 e A.12 dell’Allegato A al D.P.R. n. 31/2017 perché gli interventi realizzati avrebbero condotto alla trasformazione del nudo impalco in un organismo edilizio strutturalmente, morfologicamente e funzionalmente diverso ed a sé stante.
Al contrario gli interventi edilizi contestati non possono che essere intesi come interventi accessori al richiesto cambio di destinazione d’uso finalizzati a adeguare l’immobile alla sua nuova destinazione e, pertanto, non soggetti al preventivo rilascio dell’autorizzazione paesaggistica in applicazione del regime derogatorio di cui al d.P.R. n. 31/2017; infatti, gli interventi non sono altro che interventi di adeguamento e sistemazione del manufatto diretti a consentire il cambio di destinazione d’uso da fabbricato rurale a civile abitazione e consistenti: nel completamento delle divisioni interne; nell’installazione degli infissi esterni ed interni; nel completamento degli impianti idrici ed elettrici; nella realizzazione delle tamponature esterne.
5. Il Comune di Castellabate non si è costituito in giudizio.
6. Alla camera di consiglio del 27 agosto 2024 veniva accolta l’istanza di sospensione dell’esecutività della sentenza impugnata.
7. L’appello non è fondato.
7.1. L’assenza del parere paesaggistico favorevole da parte della Soprintendenza legittima il provvedimento impugnato, in quanto nel caso di specie non si tratta di opere interne che non hanno comportato la creazione di nuovi volumi ma del completamento di un immobile che si trovava da anni allo stato grezzo con le sole strutture in cemento armato.
La richiesta di autorizzazione paesaggistica in sanatoria, in disparte ogni valutazione sulla sua assentibilità, doveva nascere da un’iniziativa del privato, mentre il Comune non poteva che prendere atto dell’assenza del titolo paesaggistico ed ordinare la remissione in pristino poiché la sola esistenza del permesso di costruire non legittima l’esecuzione dei lavori e non rende necessario alcun annullamento in autotutela del permesso di costruire poiché non vi erano contestazioni sul piano edilizio.
Peraltro ritenere che il parere favorevole della Soprintendenza non fosse necessario perché si sarebbe trattato di meri lavori interni senza riflesso sul paesaggio è un’affermazione erronea poiché non tiene conto che l’edificio era allo stato grezzo e la sua ultimazione comportava una mutazione del paesaggio tutt’altro che indifferente. La situazione sarebbe stata diversa laddove su un edificio completato fossero state eseguite opere interne di modifica della suddivisione dei locali.
7.2. La mancata comunicazione di avvio del procedimento è irrilevante ex art. 21 octies l. 241/1990 poiché si tratta di un atto vincolato e la parte non ha precisato quale contributo avrebbe potuto portare per determinare un esito diverso del procedimento.
7.3. L’ordinanza impugnata prevede il ripristino dei luoghi nello stato in cui si trovavano prima dell’inizio dei lavori e non si vede quale ulteriore precisazione avrebbe essa dovuto contenere.
7.4. Il quarto motivo è infondato perché insiste nel ridurre la rilevanza paesaggistica degli interventi previsti, non tenendo conto che è stata consentito il completamente di un immobile di cui esisteva solo lo scheletro in cemento armato. E’ pertanto non corretto richiamare il d.P.R. n. 31/2017 che descrive gli interventi di edilizia libera; d’altronde se fossero stati posti in essere solo lavori rientranti nel citato decreto non vi sarebbe stato bisogno del permesso di costruire.
8. Per le ragioni esposte, l’appello deve essere rigettato. La mancata costituzione del Comune esime da una pronuncia sulle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla sulle spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Oberdan Forlenza, Presidente
Giovanni Sabbato, Consigliere
Cecilia Altavista, Consigliere
Francesco Guarracino, Consigliere
Ugo De Carlo, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ugo De Carlo | Oberdan Forlenza |
IL SEGRETARIO