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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 29/10/2025, n. 569 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 569 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. Angelo Scarpati, all'udienza straordinaria del 29.10.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da civile iscritta al n. 35.2023 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “opposizione ad ATPO” e vertente
TRA
, C.F.: , rapp.ta e difesa dall'Avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
NI EN e dall' Avv. Angela Cassini, giusto mandato in atti;
ricorrente
E
, in persona del Controparte_1
Presidente, legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco BOVE, che lo rappresenta e difende in forza di procura generale ad lites del 23.1.23 n.37590 Rep. per notar di FIUMICINO, unitamente al quale elettivamente domicilia in Per_1
C.SO GARIBALDI 38 presso l'Avvocatura Distrettuale I.N.P.S; resistente
FATTO E DIRITTO
1.1 Con ricorso depositato in data 12.01.2023 la ricorrente , dopo aver Parte_1 contestato le risultanze medico-legali emergenti dalla TU espletata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. (n. 1500/2021 R.G.), chiedeva che il giudicante verificasse le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa di essa istante al fine di “voglia nominarsi C.T.U. al fine di accertarsi nei confronti dell'INPS, in pers. del legale rappr.te p.t., il grado di invalidità della ricorrente e consenta alla ricorrente stessa, di essere dichiarata invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa, pari al 100% o in subordine di essere dichiarato invalido con riduzione permanente con invalidità pari o superiore al 74%, e che lo stesso abbia il diritto al trattamento alla pensione di invalidità o
1 in subordine all'assegno mensile di assistenza a far data dalla presentazione della domanda amministrativa o con la decorrenza che verrà determinata dal Giudice.” Il tutto con vittoria di spese e competenze. Instaurato il contradditorio, si costituiva l'INPS, il quale contrastava il ricorso, chiedendo fosse dichiarato inammissibile e improcedibile, e comunque nel merito rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e diritto. Disposta integrazione della TU (dott. ), all'odierna udienza la Persona_2 causa è stata decisa con motivazione e dispositivo contestuali.
2.1 Nella fattispecie il c.t.u. ha riferito, con l'integrazione depositata in data 22.09.2024, anche in ragione della nuova documentazione medica depositata da parte ricorrente, che, “ la signora sia da considerare soggetto invalido nella misura del 67%, senza pertanto il diritto ai benefici invocati”. Pt_1
Orbene, la domanda deve essere rigettata, alla stregua dell'integrazione resa dal dott.
, e ciò anche sulla scorta della nuova documentazione prodotta;
siffatte conclusioni Per_2 vanno integralmente recepite in questa sede, in quanto fondate su una ponderata e coerente valutazione degli elementi sopravvenuti ed appare corretta sotto il profilo logico conseguenziale. In definitiva, si impone la declaratoria della non sussistenza dei requisiti sanitari, come richiesti in ricorso.
3.1 Le spese di lite per entrambe le fasi vanno dichiarate irripetibili, stante il deposito, tanto in sede di accertamento tecnico che di merito, della dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. Per lo stesso motivo le spese relative alla TU espletata nella fase di ATP, vanno poste a carico dell'INPS, e sono liquidate come da dispositivo;
non si fa luogo ad alcuna liquidazione quanto alle integrazioni depositate nella presente fase di merito, considerato che, secondo consolidato avviso della giurisprudenza di merito, non può essere accolta la richiesta di autonoma liquidazione per i chiarimenti forniti dal TU, qualora gli stessi sono già ricompresi nell'incarico originario ( v. Trib. Nola, Sez. II, 5.9.2014).
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta l'opposizione per quanto di ragione e, per l'effetto, omologa le risultanze della consulenza tecnica della fase di accertamento tecnico preventivo così come confermate in sede di merito, dichiarando che , nata il [...] ad [...], Parte_1 non si trova nelle condizioni sanitarie proprie per il riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza né nelle condizioni proprie per la percezione della pensione di inabilità;
2) dichiara irripetibili le spese di lite relative ad entrambe le fasi del procedimento;
3) pone le spese relative alla TU espletata nella fase ATPO a carico dell'INPS, spese liquidate in euro 270,00 per onorari, oltre eventuali accessori di legge, in favore del dott. Persona_2
;
[...]
2 4) nulla sulle spese relative alla TU espletata nella presente fase.
Vallo della Lucania, così deciso il 29.10.2025
Il giudice
Dott. Angelo Scarpati
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. Angelo Scarpati, all'udienza straordinaria del 29.10.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da civile iscritta al n. 35.2023 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “opposizione ad ATPO” e vertente
TRA
, C.F.: , rapp.ta e difesa dall'Avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
NI EN e dall' Avv. Angela Cassini, giusto mandato in atti;
ricorrente
E
, in persona del Controparte_1
Presidente, legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco BOVE, che lo rappresenta e difende in forza di procura generale ad lites del 23.1.23 n.37590 Rep. per notar di FIUMICINO, unitamente al quale elettivamente domicilia in Per_1
C.SO GARIBALDI 38 presso l'Avvocatura Distrettuale I.N.P.S; resistente
FATTO E DIRITTO
1.1 Con ricorso depositato in data 12.01.2023 la ricorrente , dopo aver Parte_1 contestato le risultanze medico-legali emergenti dalla TU espletata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. (n. 1500/2021 R.G.), chiedeva che il giudicante verificasse le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa di essa istante al fine di “voglia nominarsi C.T.U. al fine di accertarsi nei confronti dell'INPS, in pers. del legale rappr.te p.t., il grado di invalidità della ricorrente e consenta alla ricorrente stessa, di essere dichiarata invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa, pari al 100% o in subordine di essere dichiarato invalido con riduzione permanente con invalidità pari o superiore al 74%, e che lo stesso abbia il diritto al trattamento alla pensione di invalidità o
1 in subordine all'assegno mensile di assistenza a far data dalla presentazione della domanda amministrativa o con la decorrenza che verrà determinata dal Giudice.” Il tutto con vittoria di spese e competenze. Instaurato il contradditorio, si costituiva l'INPS, il quale contrastava il ricorso, chiedendo fosse dichiarato inammissibile e improcedibile, e comunque nel merito rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e diritto. Disposta integrazione della TU (dott. ), all'odierna udienza la Persona_2 causa è stata decisa con motivazione e dispositivo contestuali.
2.1 Nella fattispecie il c.t.u. ha riferito, con l'integrazione depositata in data 22.09.2024, anche in ragione della nuova documentazione medica depositata da parte ricorrente, che, “ la signora sia da considerare soggetto invalido nella misura del 67%, senza pertanto il diritto ai benefici invocati”. Pt_1
Orbene, la domanda deve essere rigettata, alla stregua dell'integrazione resa dal dott.
, e ciò anche sulla scorta della nuova documentazione prodotta;
siffatte conclusioni Per_2 vanno integralmente recepite in questa sede, in quanto fondate su una ponderata e coerente valutazione degli elementi sopravvenuti ed appare corretta sotto il profilo logico conseguenziale. In definitiva, si impone la declaratoria della non sussistenza dei requisiti sanitari, come richiesti in ricorso.
3.1 Le spese di lite per entrambe le fasi vanno dichiarate irripetibili, stante il deposito, tanto in sede di accertamento tecnico che di merito, della dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. Per lo stesso motivo le spese relative alla TU espletata nella fase di ATP, vanno poste a carico dell'INPS, e sono liquidate come da dispositivo;
non si fa luogo ad alcuna liquidazione quanto alle integrazioni depositate nella presente fase di merito, considerato che, secondo consolidato avviso della giurisprudenza di merito, non può essere accolta la richiesta di autonoma liquidazione per i chiarimenti forniti dal TU, qualora gli stessi sono già ricompresi nell'incarico originario ( v. Trib. Nola, Sez. II, 5.9.2014).
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta l'opposizione per quanto di ragione e, per l'effetto, omologa le risultanze della consulenza tecnica della fase di accertamento tecnico preventivo così come confermate in sede di merito, dichiarando che , nata il [...] ad [...], Parte_1 non si trova nelle condizioni sanitarie proprie per il riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza né nelle condizioni proprie per la percezione della pensione di inabilità;
2) dichiara irripetibili le spese di lite relative ad entrambe le fasi del procedimento;
3) pone le spese relative alla TU espletata nella fase ATPO a carico dell'INPS, spese liquidate in euro 270,00 per onorari, oltre eventuali accessori di legge, in favore del dott. Persona_2
;
[...]
2 4) nulla sulle spese relative alla TU espletata nella presente fase.
Vallo della Lucania, così deciso il 29.10.2025
Il giudice
Dott. Angelo Scarpati
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