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Sentenza 3 dicembre 2024
Sentenza 3 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 03/12/2024, n. 724 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 724 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 2519 / 2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Andrea Ghinetti PRESIDENTE Dott. Niccolò Bencini GIUDICE REL. Dott.ssa Veronica Zanin GIUDICE
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A
nella causa di primo grado iscritta al n. RG 2519/2023, introdotta da:
nata a [...] l'[...], c.f. CP_1 C.F._1
Con il patrocinio dell'Avv. Giulia Ruggerone e domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE CONTRO
nato a [...] il [...], c.f. Controparte_2 C.F._2 RESISTENTE CONTUMACE
avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: PARTE RICORRENTE:
1. pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e in data CP_1 Controparte_2 08.02.1993 a Monreale (PA), come risulta dall'estratto dell'atto integrale di matrimonio registrato al Comune di Monreale alla Parte II – Serie A - nr. 5 Anno 1993; 2. disporre che il signor versi alla moglie a titolo di contributo al mantenimento Controparte_2 CP_1
l'importo mensile di € 200,00 entro il 5 di ogni mese, somma da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT;
3. disporre che la moglie perda il cognome CP_1 CP_2
* PUBBLICO MINISTERO:
“conclude per l'accoglimento del ricorso, rimettendosi al Giudice civile per la determinazione delle condizioni”.
**** MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sui fatti di causa Con ricorso depositato in data 13.12.2023, adiva il Tribunale di Novara per ottenere la CP_1 pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a Monreale in data
Pag. 1 8.2.1993 con atto trascritto nei registri del Comune di Monreale alla Parte II – Serie Controparte_2 A - nr. 5 Anno 1993. Dall'unione tra i coniugi, nascevano le figlie (nata a [...] [...]) Persona_1 Per_2
(nata a [...] il [...]) ed (nata a [...] l'[...]), tutte
[...] Persona_3 economicamente indipendenti. Con sentenza n. 9 pubblicata il 9.1.2023, il Tribunale pronunciava la separazione personale dei coniugi, disponendo a carico del marito l'obbligo di corrispondere alla moglie, a titolo di mantenimento, l'importo di € 200,00 mensili. Rappresentava la ricorrente che, dalla separazione, i coniugi non si erano più riconciliati e chiedeva la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, con obbligo del marito di versare a titolo di assegnamento divorzile l'importo di € 200,00 mensili. In particolare, avuto riguardo alla condizione economica della ricorrente, evidenziava che la abitava CP_1 in un appartamento in locazione e che svolgeva attività lavorativa occasionale, con redditi imponibili pari ad
€ 7.893,19 nell'anno 2020, € 2.503,68 nell'anno 2021 ed € 1077,00 nell'anno 2022. Dalle Certificazioni Uniche del , invece, emergeva come lo stesso avesse sempre svolto attività CP_2 lavorativa, con redditi imponibili pari ad € 16.447,13 per l'anno 2020, € 12.585,80 per l'anno 2021 ed € 8.981,98 per l'anno 2022. Precisava, infine, che in costanza di matrimonio, la ricorrente non aveva svolto attività lavorativa, occupandosi della gestione della casa coniugale e delle figlie. Rassegnava, quindi, le seguenti conclusioni in epigrafe riportate.
* All'udienza del 26.3.2024, il Giudice dichiarava la contumacia di parte resistente. Con ordinanza del 8 aprile 2024, il Giudice ha adottato i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti:
“conferma l'obbligo posto a carico di in sede di separazione di contribuire al mantenimento di Controparte_2 CP_1 con il pagamento in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario, dell'importo mensile di euro 200,00, rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT (FOI)” e fissava udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale della causa l'udienza.
****
2. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio In via preliminare, il Collegio ritiene che il materiale probatorio acquisito nel corso del giudizio sia idoneo e sufficiente a pervenire ad una motivata decisione su tutte le domande svolte dalle parti. La domanda relativa alla cessazione degli effetti civili del matrimonio va accolta, in quanto ricorre il presupposto di cui all'art. 3 n. 2 punto b) l. n. 898/1970. Come noto, gli artt. 1 e 2 della L. 1° dicembre 1970, n. 898, prevedono che il giudice pronunzi lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario quando, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione di cui al successivo art.4, accerti che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art.
3. Tra le varie cause indicate dall'art. 3, viene in rilievo quella descritta dal n. 2, lett. b, che contempla l'ipotesi in cui sia stata pronunciata, con sentenza passata in giudicato, la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero sia stata omologata la separazione consensuale, ovvero sia intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970. In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la separazione deve essersi protratta ininterrottamente da almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale (v. art.3, n.2, lett. b, come modificato dalla legge 6 maggio 2015, n. 55, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 11.05.2015).
Pag. 2 Come risulta dai documenti in atti, i coniugi si sono separati con sentenza 9/2023 emessa dal Tribunale di Novara. Da allora la separazione è proseguita ininterrottamente e la comunione materiale e spirituale fra i coniugi non è stata più ricostituita. E del resto, non può ritenersi che il breve periodo di convivenza successivo alla separazione, dovuto all'espiazione di pena detentiva alla detenzione da parte del resistente abbia ricostruito la comunione materiale e spirituale tra i coniugi. Ai sensi dell'art. 5, co. 2, L. n.898/1970, la resistente perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio in conseguenza del matrimonio. Sussistono quindi i presupposti richiesti dalla legge per consentire al presente Collegio di formulare un giudizio positivo sulla sussistenza del presupposto di cui all'art. 3 n. 2 punto b) l. n. 898/1970.
3. L'assegno divorzile Ai sensi dell'art. 5, comma 6, della L. 898/1970, il Tribunale dispone il pagamento di un assegno periodico a favore del coniuge quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio. La Suprema Corte ha chiarito, con la nota sentenza a Sezioni Unite n. 18287 del 11/07/2018, che la funzione dell'assegno divorzile ha natura assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, le quali discendono direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà di cui all'art. 2, 3 e, in ambito familiare, 29 della Costituzione. Il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto. In altre parole, alla luce della dissoluzione del vincolo matrimoniale, che costituisce il proprium del divorzio, la solidarietà che residua tra gli ex coniugi dal punto di vista economico ha il suo fondamento attivatore unicamente nella mancanza dei mezzi adeguati e dell'oggettiva impossibilità di procurarseli, da leggersi alla luce della genesi della stessa nella ripartizione dei ruoli endofamiliari che ha causato la disparità reddituale esistente al momento dello scioglimento del vincolo. Ove risulti accertato che la mancanza di mezzi adeguati di una parte e la disparità economico reddituale tra i due ex coniugi dipenda, anche in considerazione della durata del matrimonio, dalla ripartizione interna dei compiti di cura e accudimento della famiglia in misura preponderante in capo al coniuge meno forte economicamente, allora si attiva la residua solidarietà economica di cui è espressione l'assegno divorzile. Pare, peraltro, necessario osservare come la Suprema Corte abbia chiarito che, ai fini dell'attribuzione e della quantificazione dell'assegno divorzile si deve tenere conto della funzione assistenziale e, a determinate condizioni, anche compensativo-perequativa cui tale assegno assolve. Da ciò consegue che, nel valutare l'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge che ne faccia richiesta, o l'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, si deve tener conto, utilizzando i criteri di cui all'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970, sia della impossibilità di vivere autonomamente e dignitosamente da parte di quest'ultimo e sia della necessità di compensarlo per il particolare contributo, che dimostri di avere dato, alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge durante la vita matrimoniale, senza che abbiano rilievo, da soli, lo squilibrio economico tra le parti e l'alto livello reddituale dell'altro ex coniuge, tenuto conto che la differenza reddituale è coessenziale alla ricostruzione del tenore di vita matrimoniale, ma è oramai irrilevante ai fini della
Pag. 3 determinazione dell'assegno, e l'entità del reddito dell'altro ex coniuge non giustifica, di per sé, la corresponsione di un assegno in proporzione delle sue sostanze (sul punto, vedi in particolare, Sez. 1 - , Sentenza n. 21234 del 09/08/2019).
Ciò premesso, risulta, dunque, necessario valutare se parte resistente goda di adeguati redditi propri o comunque non possa procurarseli per ragioni oggettive. In particolare, non risulta svolgere attività lavorativa stabile, percependo redditi irrisori, CP_1 come emerge dalle dichiarazioni dei redditi prodotte redditi imponibili pari ad € 7.893,19 nell'anno 2020, € 2.503,68 nell'anno 2021 ed € 1077,00 nell'anno 2022). Dalle Certificazioni Uniche del , invece, emergeva come lo stesso svolga attività lavorativa, CP_2 con redditi imponibili pari ad € 16.447,13 per l'anno 2020, € 12.585,80 per l'anno 2021 ed € 8.981,98 per l'anno 2022. Il resistente, ancora, seppur correttamente notiziato della pendenza del procedimento, ha inteso non partecipare, non apportando alcun elemento per escludere la propria capacità economica. Il Tribunale ritiene di poter affermare la sussistenza del diritto della ricorrente a percepire assegno divorzile. In primo luogo, non è contestato quanto dichiarato dalla ricorrente in ordine al sacrificio dalla stessa prestato sotto il profilo lavorativo per la gestione della vita familiare. Va, poi, considerata la durata del matrimonio (di quasi 30 anni) e l'impossibilità, per la resistente, di far fronte autonomamente ed integralmente alle proprie esigenze di vita, tenuto conto della propria età anagrafica e della ridotta capacità lavorativa della ricorrente, priva di pregresse esperienze professionali o formative qualificanti. Viste le rispettive capacità economiche e reddituali delle parti, il Collegio ritiene equo confermare il contributo al mantenimento previsto in sede presidenziale, nella misura di euro 200,00 mensili.
4. Spese di lite Le spese di lite seguono la soccombenza e dunque sono poste a carico di parte resistente nella misura di € 700,00 tenuto conto dei parametri di cui al D.M. 55/2014, considerata congrua la richiesta avanzata dal difensore, avuto riguardo all'ammissione di parte ricorrente al Patrocinio a spese dello Stato.
****
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a Monreale in data 8.2.1993 tra e atto trascritto nei registri del Comune di Monreale CP_1 Controparte_2 alla Parte II – Serie A - nr. 5 Anno 1993;
2. ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Monreale di procedere alle incombenze di legge;
3. dichiara che la moglie perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
4. obbliga a corrispondere a in via anticipata entro il giorno 5 di Controparte_2 CP_1 ogni mese, a mezzo bonifico bancario, la somma mensile di euro 200,00 a titolo di assegno divorzile (che sarà soggetta a rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici ISTAT costo-vita FOI);
5. condanna al pagamento delle spese di lite in favore di nella Controparte_2 CP_1 misura di € 700,00, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA;
6. dispone che il pagamento delle spese così liquidate sia eseguito da parte resistente in favore dello Stato che provvederà ad anticiparle alla parte ricorrente ammessa al gratuito patrocinio.
Così deciso in Novara, nella camera di consiglio del giorno 28 novembre 2024. Il Giudice relatore ed estensore Il Presidente (dott. Niccolò Bencini) (dott. Andrea Ghinetti)
Pag. 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Andrea Ghinetti PRESIDENTE Dott. Niccolò Bencini GIUDICE REL. Dott.ssa Veronica Zanin GIUDICE
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A
nella causa di primo grado iscritta al n. RG 2519/2023, introdotta da:
nata a [...] l'[...], c.f. CP_1 C.F._1
Con il patrocinio dell'Avv. Giulia Ruggerone e domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE CONTRO
nato a [...] il [...], c.f. Controparte_2 C.F._2 RESISTENTE CONTUMACE
avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: PARTE RICORRENTE:
1. pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e in data CP_1 Controparte_2 08.02.1993 a Monreale (PA), come risulta dall'estratto dell'atto integrale di matrimonio registrato al Comune di Monreale alla Parte II – Serie A - nr. 5 Anno 1993; 2. disporre che il signor versi alla moglie a titolo di contributo al mantenimento Controparte_2 CP_1
l'importo mensile di € 200,00 entro il 5 di ogni mese, somma da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT;
3. disporre che la moglie perda il cognome CP_1 CP_2
* PUBBLICO MINISTERO:
“conclude per l'accoglimento del ricorso, rimettendosi al Giudice civile per la determinazione delle condizioni”.
**** MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sui fatti di causa Con ricorso depositato in data 13.12.2023, adiva il Tribunale di Novara per ottenere la CP_1 pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a Monreale in data
Pag. 1 8.2.1993 con atto trascritto nei registri del Comune di Monreale alla Parte II – Serie Controparte_2 A - nr. 5 Anno 1993. Dall'unione tra i coniugi, nascevano le figlie (nata a [...] [...]) Persona_1 Per_2
(nata a [...] il [...]) ed (nata a [...] l'[...]), tutte
[...] Persona_3 economicamente indipendenti. Con sentenza n. 9 pubblicata il 9.1.2023, il Tribunale pronunciava la separazione personale dei coniugi, disponendo a carico del marito l'obbligo di corrispondere alla moglie, a titolo di mantenimento, l'importo di € 200,00 mensili. Rappresentava la ricorrente che, dalla separazione, i coniugi non si erano più riconciliati e chiedeva la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, con obbligo del marito di versare a titolo di assegnamento divorzile l'importo di € 200,00 mensili. In particolare, avuto riguardo alla condizione economica della ricorrente, evidenziava che la abitava CP_1 in un appartamento in locazione e che svolgeva attività lavorativa occasionale, con redditi imponibili pari ad
€ 7.893,19 nell'anno 2020, € 2.503,68 nell'anno 2021 ed € 1077,00 nell'anno 2022. Dalle Certificazioni Uniche del , invece, emergeva come lo stesso avesse sempre svolto attività CP_2 lavorativa, con redditi imponibili pari ad € 16.447,13 per l'anno 2020, € 12.585,80 per l'anno 2021 ed € 8.981,98 per l'anno 2022. Precisava, infine, che in costanza di matrimonio, la ricorrente non aveva svolto attività lavorativa, occupandosi della gestione della casa coniugale e delle figlie. Rassegnava, quindi, le seguenti conclusioni in epigrafe riportate.
* All'udienza del 26.3.2024, il Giudice dichiarava la contumacia di parte resistente. Con ordinanza del 8 aprile 2024, il Giudice ha adottato i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti:
“conferma l'obbligo posto a carico di in sede di separazione di contribuire al mantenimento di Controparte_2 CP_1 con il pagamento in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario, dell'importo mensile di euro 200,00, rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT (FOI)” e fissava udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale della causa l'udienza.
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2. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio In via preliminare, il Collegio ritiene che il materiale probatorio acquisito nel corso del giudizio sia idoneo e sufficiente a pervenire ad una motivata decisione su tutte le domande svolte dalle parti. La domanda relativa alla cessazione degli effetti civili del matrimonio va accolta, in quanto ricorre il presupposto di cui all'art. 3 n. 2 punto b) l. n. 898/1970. Come noto, gli artt. 1 e 2 della L. 1° dicembre 1970, n. 898, prevedono che il giudice pronunzi lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario quando, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione di cui al successivo art.4, accerti che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art.
3. Tra le varie cause indicate dall'art. 3, viene in rilievo quella descritta dal n. 2, lett. b, che contempla l'ipotesi in cui sia stata pronunciata, con sentenza passata in giudicato, la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero sia stata omologata la separazione consensuale, ovvero sia intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970. In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la separazione deve essersi protratta ininterrottamente da almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale (v. art.3, n.2, lett. b, come modificato dalla legge 6 maggio 2015, n. 55, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 11.05.2015).
Pag. 2 Come risulta dai documenti in atti, i coniugi si sono separati con sentenza 9/2023 emessa dal Tribunale di Novara. Da allora la separazione è proseguita ininterrottamente e la comunione materiale e spirituale fra i coniugi non è stata più ricostituita. E del resto, non può ritenersi che il breve periodo di convivenza successivo alla separazione, dovuto all'espiazione di pena detentiva alla detenzione da parte del resistente abbia ricostruito la comunione materiale e spirituale tra i coniugi. Ai sensi dell'art. 5, co. 2, L. n.898/1970, la resistente perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio in conseguenza del matrimonio. Sussistono quindi i presupposti richiesti dalla legge per consentire al presente Collegio di formulare un giudizio positivo sulla sussistenza del presupposto di cui all'art. 3 n. 2 punto b) l. n. 898/1970.
3. L'assegno divorzile Ai sensi dell'art. 5, comma 6, della L. 898/1970, il Tribunale dispone il pagamento di un assegno periodico a favore del coniuge quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio. La Suprema Corte ha chiarito, con la nota sentenza a Sezioni Unite n. 18287 del 11/07/2018, che la funzione dell'assegno divorzile ha natura assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, le quali discendono direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà di cui all'art. 2, 3 e, in ambito familiare, 29 della Costituzione. Il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto. In altre parole, alla luce della dissoluzione del vincolo matrimoniale, che costituisce il proprium del divorzio, la solidarietà che residua tra gli ex coniugi dal punto di vista economico ha il suo fondamento attivatore unicamente nella mancanza dei mezzi adeguati e dell'oggettiva impossibilità di procurarseli, da leggersi alla luce della genesi della stessa nella ripartizione dei ruoli endofamiliari che ha causato la disparità reddituale esistente al momento dello scioglimento del vincolo. Ove risulti accertato che la mancanza di mezzi adeguati di una parte e la disparità economico reddituale tra i due ex coniugi dipenda, anche in considerazione della durata del matrimonio, dalla ripartizione interna dei compiti di cura e accudimento della famiglia in misura preponderante in capo al coniuge meno forte economicamente, allora si attiva la residua solidarietà economica di cui è espressione l'assegno divorzile. Pare, peraltro, necessario osservare come la Suprema Corte abbia chiarito che, ai fini dell'attribuzione e della quantificazione dell'assegno divorzile si deve tenere conto della funzione assistenziale e, a determinate condizioni, anche compensativo-perequativa cui tale assegno assolve. Da ciò consegue che, nel valutare l'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge che ne faccia richiesta, o l'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, si deve tener conto, utilizzando i criteri di cui all'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970, sia della impossibilità di vivere autonomamente e dignitosamente da parte di quest'ultimo e sia della necessità di compensarlo per il particolare contributo, che dimostri di avere dato, alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge durante la vita matrimoniale, senza che abbiano rilievo, da soli, lo squilibrio economico tra le parti e l'alto livello reddituale dell'altro ex coniuge, tenuto conto che la differenza reddituale è coessenziale alla ricostruzione del tenore di vita matrimoniale, ma è oramai irrilevante ai fini della
Pag. 3 determinazione dell'assegno, e l'entità del reddito dell'altro ex coniuge non giustifica, di per sé, la corresponsione di un assegno in proporzione delle sue sostanze (sul punto, vedi in particolare, Sez. 1 - , Sentenza n. 21234 del 09/08/2019).
Ciò premesso, risulta, dunque, necessario valutare se parte resistente goda di adeguati redditi propri o comunque non possa procurarseli per ragioni oggettive. In particolare, non risulta svolgere attività lavorativa stabile, percependo redditi irrisori, CP_1 come emerge dalle dichiarazioni dei redditi prodotte redditi imponibili pari ad € 7.893,19 nell'anno 2020, € 2.503,68 nell'anno 2021 ed € 1077,00 nell'anno 2022). Dalle Certificazioni Uniche del , invece, emergeva come lo stesso svolga attività lavorativa, CP_2 con redditi imponibili pari ad € 16.447,13 per l'anno 2020, € 12.585,80 per l'anno 2021 ed € 8.981,98 per l'anno 2022. Il resistente, ancora, seppur correttamente notiziato della pendenza del procedimento, ha inteso non partecipare, non apportando alcun elemento per escludere la propria capacità economica. Il Tribunale ritiene di poter affermare la sussistenza del diritto della ricorrente a percepire assegno divorzile. In primo luogo, non è contestato quanto dichiarato dalla ricorrente in ordine al sacrificio dalla stessa prestato sotto il profilo lavorativo per la gestione della vita familiare. Va, poi, considerata la durata del matrimonio (di quasi 30 anni) e l'impossibilità, per la resistente, di far fronte autonomamente ed integralmente alle proprie esigenze di vita, tenuto conto della propria età anagrafica e della ridotta capacità lavorativa della ricorrente, priva di pregresse esperienze professionali o formative qualificanti. Viste le rispettive capacità economiche e reddituali delle parti, il Collegio ritiene equo confermare il contributo al mantenimento previsto in sede presidenziale, nella misura di euro 200,00 mensili.
4. Spese di lite Le spese di lite seguono la soccombenza e dunque sono poste a carico di parte resistente nella misura di € 700,00 tenuto conto dei parametri di cui al D.M. 55/2014, considerata congrua la richiesta avanzata dal difensore, avuto riguardo all'ammissione di parte ricorrente al Patrocinio a spese dello Stato.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a Monreale in data 8.2.1993 tra e atto trascritto nei registri del Comune di Monreale CP_1 Controparte_2 alla Parte II – Serie A - nr. 5 Anno 1993;
2. ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Monreale di procedere alle incombenze di legge;
3. dichiara che la moglie perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
4. obbliga a corrispondere a in via anticipata entro il giorno 5 di Controparte_2 CP_1 ogni mese, a mezzo bonifico bancario, la somma mensile di euro 200,00 a titolo di assegno divorzile (che sarà soggetta a rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici ISTAT costo-vita FOI);
5. condanna al pagamento delle spese di lite in favore di nella Controparte_2 CP_1 misura di € 700,00, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA;
6. dispone che il pagamento delle spese così liquidate sia eseguito da parte resistente in favore dello Stato che provvederà ad anticiparle alla parte ricorrente ammessa al gratuito patrocinio.
Così deciso in Novara, nella camera di consiglio del giorno 28 novembre 2024. Il Giudice relatore ed estensore Il Presidente (dott. Niccolò Bencini) (dott. Andrea Ghinetti)
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