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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 07/01/2025, n. 10 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 10 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI IMPERIA Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, composto dai Magistrati:
dott. Eduardo Bracco - presidente rel. dott. Andrea Canciani - giudice dott. Fabio Favalli - giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 116/2024 R.G., avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
TRA
, nato a [...] il [...], codice fiscale Parte_1
elett.te dom.to presso lo studio del difensore Avv. ESPOSITO C.F._1
LUCA del Foro di Imperia
E
, nata a [...] il [...], codice fiscale Controparte_1
, elett.te dom.ta presso lo studio del difensore Avv. GIOFFRE' C.F._2
MARIA del Foro di Imperia.
1 Conclusioni delle parti
Le parti hanno concluso in maniera conforme, come da dispositivo.
Il P.M. ha chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni concordate.
Motivi della decisione
Premesso che non si ravvisano i presupposti per accogliere l'istanza di remissione in termini formulato dal nuovo difensore di , i coniugi in Controparte_1
epigrafe:
• hanno contratto matrimonio concordatario a SI (IM) in data
26/08/2001;
• hanno avuto , maggiorenne e non ancora autosufficiente economicamente;
ER
• hanno chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni concordate.
Osserva il Tribunale che sussistono i presupposti di legge per accogliere la loro domanda.
E'decorso infatti il periodo minimo, previsto dalla legge, decorrente dalla data di comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nel procedimento per separazione personale e non risulta che la convivenza coniugale sia stata ripresa e, quindi, che la separazione sia stata interrotta.
D'altra parte, la durata della separazione, la concorde volontà delle parti di porre fine al rapporto matrimoniale e l'esito negativo del tentativo di conciliazione dimostrano chiaramente che l'unione materiale e spirituale tra i coniugi non sia suscettibile di ricostituzione.
Osserva ancora il Collegio che le condizioni proposte dai coniugi devono essere recepite perché non sono contrarie a norme imperative.
Stante l'accordo tra le parti, le spese processuali vengono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Imperia, definitivamente provvedendo, pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a SI (IM) il 26/08/2001
(trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio di detto Comune anno 2001, parte II, serie
2 A, atto n. 14) tra e , alle seguenti Parte_1 Controparte_1
concordate condizioni:
1) il sig. sarà tenuto, in via esclusiva, al mantenimento del figlio sino a Pt_1 ER
quando questi non avrà terminato gli studi universitari e/o non abbia reperito occupazione lavorativa – anche se NON stabile – che gli garantisca di provvedere in via autonoma al proprio sostentamento. Detto mantenimento, che verrà versato direttamente al figlio
, sarà comprensivo del pagamento del canone di locazione dell'alloggio sito in ER
Genova (€ 300,00 mensili) nonché delle spese correnti per la vita quotidiana “fuori sede”
(es: vitto e spese universitarie).
Tutte le spese, c.d. accessorie ordinarie e straordinarie, nessuna esclusa, quali, ad esempio non tassativo, spese mediche non coperte dal SSN, spese dentistiche, scolastiche, sportive e ricreative sostenute nell'interesse di , saranno a carico in maniera esclusiva del sig. ER
, almeno fino a quando la sig.ra non avrà acquisito una qualche forma di Pt_1 CP_1
reddito;
2) il , a far data dalla presente sentenza di divorzio, non dovrà più nulla a titolo di Pt_1 mantenimento dell'ex moglie, dunque non dovrà più versarle l'assegno per il suo mantenimento.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile di SI (IM), ove venne trascritto il matrimonio, di procedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge.
Compensa le spese processuali.
Imperia, deciso il 30/12/2024.
Il Presidente dott. Eduardo Bracco
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