Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 03/06/2025, n. 4369 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4369 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANA
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Francesca Alfano, all'udienza del 3.6.2025 pronuncia la seguente
SENTENZA nella controversia di lavoro iscritta al n. 3543/2025 R.G.
TRA
, nato a [...] il [...] (c.f.: ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Cantile
- ricorrente -
E
, in persona del legale rapp.te p.t., in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso CP_1 dall'avv. Gianfranco Pepe - resistente -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 13.2.2025 il ricorrente, premesso che in data 4.11.2024 gli è stato notificato l'avviso di addebito n. 37120240007574339000 per l'importo complessivo di € CP_ 10.960,12 vantato dall' a titolo di contributi relativi alla gestione commercianti “dal 01/2001 al 12/2022”, di cui € 10.935,78 relativi agli anni dal 2001 al 2012, ha convenuto in giudizio l' al fine di sentir dichiarare non dovuta a quest'ultimo tale somma di € CP_1
10.935,78.
A fondamento della domanda, ha eccepito la prescrizione.
Si è costituito tempestivamente in giudizio l' concludendo per il rigetto del ricorso. CP_1
***
La domanda è infondata.
CP_ Deve premettersi che l'importo vantato dall' nell'avviso di addebito opposto relativamente all'anno 2022 non è di € 24,34 come dedotto in ricorso, ma € 57,41.
CP_ Ciò posto, è pacifico, per essere stato dedotto in ricorso, oltre che provato dall' (cfr. ricevuta di consegna) che l'istante ha ricevuto l'avviso di addebito opposto, n.
37120240007574339000, in data 4.11.2024.
Conseguentemente, visto che alla data di deposito del ricorso (13.2.2025), era evidentemente ampiamente decorso il termine di 40 giorni per l'eventuale opposizione alla stessa (cfr. art. 24 D.Lvo 46/1999 e art. 30, comma 14, del DL 78/2010, convertito con modificazioni in L.
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È, dunque, inconferente il richiamo all'ordinanza della Suprema Corte n. 10584/2020 richiamata da parte ricorrente all'udienza odierna visto che l'oggetto del relativo giudizio era una intimazione di pagamento.
Per tali motivi, che assorbono ogni altra questione, la domanda deve essere rigettata.
I compensi di lite, liquidati come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Francesca Alfano, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) rigetta la domanda;
b) condanna il ricorrente a pagare in favore dei convenuti i compensi di lite, che liquida in
€ 2.700,00 in favore di ciascuno di essi, oltre Iva e Cpa come per legge, nonché rimborso forfettario nella misura del 15%.
In Napoli, il 3.6.2025 IL GIUDICE
dott.ssa Francesca Alfano
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